Categoria: 2016
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Tipologia: Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL
Data firma: 26 novembre 2016
Validità: 31.12.2019
Parti: Federmeccanica, Assistal, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Industria
Fonte: uilm.it

Sommario:

  Minimi tabellari - Livelli retributivi mensili
Sezione Quarta, Titolo IV Art. 12. - Premio di risultato.
Sez. Quarta - Titolo IV - Retribuzione ed altri istituti economici Art. 15. - Previdenza Complementare.
Sez. Quarta. Art. 1 - Assunzione.
Sez. Quarta - Titolo IV - Retribuzione ed altri istituti economici Art. 16. - Assistenza Sanitaria Integrativa
Sezione Prima Sistema di relazioni sindacali
Art. 1. - Osservatorio paritetico nazionale sull’industria metalmeccanica.
Art. 3. - Comitato consultivo di partecipazione
Art. 8 - Informazione e consultazione in sede aziendale
Art. 9. - Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensione comunitaria.
Sezione Quarta Titolo VI Art. 7 - Formazione continua
  Sezione Quarta Titolo VI Art. 8 - Diritto allo studio
Art. 7. - Trasferta.
Sezione Quarta Titolo I Art. 8. - Trasferimenti.
Sezione Quarta Titolo I Art. 9bis - Lavori Pubblici di servizi
Commissione paritetica per la riforma del sistema di inquadramento professionale
Sezione Quarta Titolo III - Orario di lavoro Art. 5 - Orario di lavoro
Sezione Quarta Titolo III Art. 10 - Ferie
Sezione Quarta Titolo V Art. 1 - Ambiente di lavoro - Salute e sicurezza
Sezione Quarta Titolo VI Art. 5 - Congedi parentali
Sezione quarta. Titolo VI Art. 10. - Permessi per eventi, e cause particolari-ed ex art. 33, L. 104/1992.
Allegato 3 Quota contribuzione una tantum
Percorso di validazione dell’Accordo

Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti Federmeccanica, Assistal, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Roma, 26 novembre 2016

Le parti condividendo l'esigenza di allineare e armonizzare le prescrizioni contrattuali del CCNL con quelle del Testo Unico 10 gennaio 2014 sulla rappresentanza decidono di istituire una Commissione con il compito di individuare nel mese di gennaio 2017, e comunque nell’arco di tempo necessario alla stesura del testo contrattuale, le soluzioni per il recepimento delle parti che il T.U. 10 gennaio 2014 demanda alla regolamentazione contrattuale sui capitoli presenti e non nel testo contrattuale.
La Commissione sarà composta da 6 rappresentanti di Federmeccanica, Assistal e da 6 rappresentanti di Fim, Fiom e Uilm.
Dichiarazione a verbale di Firn, Fiom e Uilm
Tale Commissione lavorerà, nell’ambito di tale armonizzazione, anche allo scopo di favorire il massimo coinvolgimento dei lavoratori, di valorizzazione degli iscritti e del ruolo della RSU.

Sezione Prima Sistema di relazioni sindacali
Le parti in sede di stesura del testo contrattuale si impegnano a realizzare un aggiornamento della presente disciplina finalizzato ad un rafforzamento del sistema di Osservatori e di Commissioni attraverso una più adeguata individuazione di compiti ed attività e più efficaci sinergie fra le aree tematiche in una logica di integrazione e coordinamento tra i diversi livelli.
In particolare, le parti provvederanno all’aggiornamento dei compiti degli osservatori paritetici territoriali e quello nazionale, in materia di monitoraggio ed analisi dei Premi di risultato, anche alla luce di quanto previsto dall’Accordo Interconfederale 14 luglio 2016, finalizzato a promuovere e favorire la diffusione della contrattazione di secondo livello avente come obiettivo incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e consentire la fruizione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.
Ai fini di cui sopra le parti, a livello territoriale, valuteranno congiuntamente la possibilità di iniziative di promozione, anche mediante la costituzione di un apposito gruppo di lavoro.
Quanto sopra al fine di migliorare la competitività delle imprese ed accrescere il potere di acquisto e il welfare per i lavoratori.
Le parti convengono, sin d’ora, sulle seguenti modifiche ed implementazioni.
Costituzione di un’apposita commissione nazionale su Salute e Sicurezza
Le Parti stipulanti allo scopo di promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro e consolidare l’obiettivo del miglioramento continuo quali valori condivisi e obiettivi comuni delle imprese, dei lavoratori e delle parti a tutti i livelli convengono di costituire la Commissione nazionale per la Salute e sicurezza con i seguenti compiti:
- istituire, con cadenza annuale, nell’ambito della settimana nazionale della Sicurezza, senza pregiudizio della normale attività e senza oneri aggiuntivi per l’impresa, un evento nazionale tematico le cui modalità e contenuti saranno definiti sulla base delle valutazioni condivise; in tale occasione potrà essere approfondita, di anno in anno, una tematica di rischio specifico tipico del settore. Nella giornata nazionale per la sicurezza e la salute dei lavoratori metalmeccanici, anche al fine di valorizzare e diffondere le buone pratiche, saranno premiate le migliori esperienze realizzate in azienda. Le modalità di promozione, partecipazione e di selezione delle esperienze più significative saranno definite dalla Commissione nazionale;
- fornire orientamenti e indirizzi agli OPP per progetti formativi congiunti RLS RSPP tenui conto delle esperienze positive già realizzate nei territori e anche al fine di consentire una migliore interlocuzione e collaborazione in tema di sicurezza sul lavoro nonché al fine di favorire una migliore comprensione del Documento di valutazione dei rischi;
- fornire, anche interagendo con gli OPP, orientamenti e indirizzi per Progetti formativi e di aggiornamento degli RLS finalizzati a migliorare ed accrescere la loro qualificazione promuovendo in via prioritaria le seguenti soluzioni in ragione della loro praticabilità: a) corsi di formazione e aggiornamento svolti all’interno delle aziende con almeno 6 RLS; b) corsi di formazione e aggiornamento nell’ambito di corsi interaziendali distinti in relazione ai settori in cui si articola l’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti; in assenza di numeri sufficienti per la realizzazione della precedente modalità, verrà privilegiata la possibilità di corsi di formazione ed aggiornamento per metalmeccanici;
- promuovere la sperimentazione di modalità di verifica delle competenze degli RLS;
- analizzare ed approfondire, anche ai fini dei compiti di cui sopra, l'andamento e le tipologie degli infortuni e dei principali fattori di rischio sulla base delle conoscenze disponibili, con particolare riferimento ai dati fomiti dall'Inali, e tenuto conto delle specificità delle diverse attività che compongono la categoria.
Costituzione di un’apposita commissione nazionale sulle Politiche attive. […]

Art. 1. - Osservatorio paritetico nazionale sull’industria metalmeccanica.
1.2. - Sviluppo industriale.
Quest’area tematica sarà dedicata all’Analisi e approfondimento delle dinamiche economiche produttive ed occupazionali anche in relazione alle evoluzioni connesse a Industria 4.0 del settore metalmeccanico anche con riferimento alla situazione del Mezzogiorno e delle altre aree a più alta tensione occupazionale
Saranno condotti approfondimenti specifici, previa valutazione comune delle parti, con riferimento alle divisioni e gruppi di attività metalmeccaniche e dell’installazione di impianti come definiti nella classificazione delle attività economiche attualmente Ateco 2007.
Sulla base delle analisi sviluppate nell'Osservatorio, le parti si attiveranno per evidenziare presso le sedi istituzionali competenti le tematiche più significative per la politica industriale relativa al settore.

Art. 3. - Comitato consultivo di partecipazione
Nelle aziende che occupano complessivamente più di l.500 dipendenti e con almeno due unità produttive con più di 300 dipendenti o almeno una unità produttiva con più di 500 dipendenti è costituito su richiesta di una delle parti il Comitato consultivo di partecipazione composto da 3 a 6 Rappresentanti dell’impresa e da un uguale numero di componenti in rappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali, nazionali o territoriali, stipulanti il presente Contratto e della Rappresentanza sindacale unitaria.
Il comitato consultivo di partecipazione si riunisce almeno una volta all’anno o su richiesta di parte motivata da circostanze rilevanti concernenti il complesso aziendale per esaminare:
3.1. Struttura e tendenze dei mercati su cui opera l’azienda.
3.2. Strategie industriali anche con riferimento a eventuali modifiche organizzative.
3.3. Andamento dell’occupazione con riferimento alle possibili tipologie di assunzione.
Il comitato consultivo di partecipazione è inoltre convocato dall’azienda in caso di scelte strategiche rilevanti riguardanti l’assetto industriale e le prospettive dell’occupazione anche al fine di consentire ai rappresentanti sindacali di esprimere un parere.
I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza.
Le parti in sede aziendale potranno concordare di dare corso, in occasione degli incontri agli adempimenti di cui all’art. 8, Sezione prima, del presente CCNL.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.
Definizione, in sede di stesura del CCNL, di iniziative formative congiunte per i componenti del Comitato consultivo di partecipazione anche utilizzando le risorse di Fondimpresa.

Art. 8 - Informazione e consultazione in sede aziendale
Omississ
Dichiarazione comune
Le parti concordano di istituire una Commissione che fornirà indirizzi al fine di promuovere la sperimentazione di iniziative di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori nell’impresa anche in relazione alle innovazioni legislative in materia.
Dichiarazione a verbale
Le parti, sulla scorta dell’esperienza maturata, valuteranno l’opportunità di individuare uno schema di informativa standard da utilizzare in sede aziendale.

Art. 9. - Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensione comunitaria.
Omississ -
Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 113, al fine di coordinare l’articolazione tra l’informazione e la consultazione del CAE e quella degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori, le parti convengono che nelle imprese di dimensione comunitaria, verranno costituiti appositi organismi denominati “comitati aziendali” che, a richiesta di parte potranno approfondire le informazioni fornite in sede di CAE riguardanti i siti italiani.

Sezione Quarta Titolo VI Art. 7 - Formazione continua
Le Parti considerano strategico l’investimento delle imprese e dei lavoratori in materia di formazione continua, finalizzata ad aggiornare, perfezionare o sviluppare conoscenze e competenze professionali a partire da una campagna diffusa di recupero del gap sulle competenze digitali, in stretta connessione con rinnovazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo e del lavoro.
A far data dal 1° gennaio 2017 le aziende coinvolgeranno i lavoratori in forza a tempo indeterminato, nell’arco di ogni triennio, in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro-capite, realizzabili secondo le modalità di erogazione individuate da Fondimpresa, elaborando progetti aziendali, ovvero aderendo a progetti territoriali o settoriali. La formazione in materia di sicurezza di cui all’art. 37 del D.Lgs n. 81 del 2008 non è computabile ai fini del presente comma.
[…]

Sezione Quarta Titolo I Art. 9bis - Lavori Pubblici di servizi
Il comparto della installazione di impianti tecnologici è caratterizzato da significative quote di mercato che comprendono la gestione degli impianti affidata tramite appalti di durata predeterminata nel tempo.
Con riferimento all’ambito degli appalti pubblici di servizi come individuato alle lettere fff) e ggg), art. 1, legge 28 gennaio 2016 n. 11 ed dall’art. 50 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le parti, nel rispetto della libera concorrenza tra aziende, intendono valorizzare principi etici e comportamenti di responsabilità sociale volti a salvaguardare l’occupazione compatibilmente con le esigenze organizzative delle imprese coinvolte ed anche al fine di contrastare fenomeni distorsivi della concorrenza.
In caso di cessazione di appalto, l’azienda uscente ne darà preventiva comunicazione alla Rappresentanza sindacale unitaria con un preavviso, salvo fatti improvvisi, di norma non inferiore a 20 giorni antecedenti la data di cessazione. Su richiesta anche disgiunta di ciascuna delle parti, verrà attivato un tavolo di confronto invitando l’impresa subentrante e coinvolgendo, a richiesta, le rispettive organizzazioni sindacali e datoriali.
Il confronto che si intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data dell’incontro indicata nella convocazione si attiverà sui seguenti punti:
a) valutazione delle attività prestate dall’impresa uscente con quanto oggetto del nuovo bando di gara;
b) al fine di individuare i lavoratori interessati al “cambio appalto” si terrà conto degli addetti allo specifico appalto che risultino in forza alla scadenza del contratto di appalto con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in essere da almeno dodici mesi prima della predetta scadenza; il suddetto limite temporale non si applica esclusivamente per il personale in forza sull’appalto che è stato inserito in sostituzione di dipendenti che hanno interrotto, nel corso dei dodici mesi precedenti la scadenza del contratto di appalto, il rapporto di lavoro con la società uscente.
c) l’impresa subentrante illustrerà eventuali necessità occupazionali correlate alla propria organizzazione ed alle condizioni dell’appalto;
d) le parti, in considerazione del quadro risultante dall’analisi dei precedenti punti, e in funzione della eventuale presenza nel bando di gara di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, verificheranno, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, possibili soluzioni per il personale coinvolto laddove coerenti con l’organizzazione dell’impresa subentrante e tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche del bando di gara.
L’azienda uscente, non è tenuta al pagamento del preavviso, di cui all’art. 1, Sezione Quarta - Titolo VIII - nonché la sua indennità sostitutiva, ai lavoratori assunti dall’impresa subentrante.

Sezione Quarta Titolo III - Orario di lavoro Art. 5 - Orario di lavoro
- Omississ-
Orari o plurisettimanale.
L'orario plurisettimanale, la cui media è di 40 ore settimanali di lavoro ordinario in un periodo non superiore a 12 mesi, potrà essere attivato, per ragioni produttive, dalla Direzione aziendale per un massimo di 80 ore annue, da realizzarsi per Liniera forza, reparti o gruppi di lavoratori, con un massimo di orario settimanale di 48 ore.
Nel caso in cui nel corso dell'anno vengano disposte dalla Direzione aziendale anche ore di straordinario in regime di “quote esenti”, il numero massimo di ore utilizzabili per ciascun lavoratore per entrambi gli istituti non potrà eccedere le 120 ore annue nelle aziende con oltre 200 dipendenti e le 128 ore annue nelle aziende fino a 200 dipendenti.
Le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione dell’orario settimanale di cui al presente punto sono stabilite dalla Direzione aziendale previo esame con la Rappresentanza sindacale unitaria che si intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data dell’incontro indicata nella convocazione. Nel corso dell’esame congiunto verranno indicati i gruppi dei lavoratori interessati, le ore necessarie e la loro collocazione temporale.
Le successive modalità del recupero, per realizzare la media delle 40 ore settimanali al termine dei 12 mesi dall’attivazione dell’orario plurisettimanale, saranno concordate con la RSU.
Le modalità di attivazione saranno comunicate ai lavoratori interessati con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto all’attivazione dell’orario plurisettimanale.
Fermo restando il preventivo esame congiunto, nei casi di necessità improvvise il preavviso ai lavoratori interessati sarà pari a 5 giorni e la realizzazione dell’orario plurisettimanale si completerà in un periodo massimo di tre mesi.
La comunicazione ai lavoratori sarà fornita mediante affissione in luogo accessibile a tutti gli interessati.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario contrattuale settimanale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.
Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale settimanale normale sarà riconosciuta ai lavoratori interessati una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva del 15% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e del 25% per le ore prestate al sabato da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Nel caso di orario plurisettimanale per necessità improvvise le suddette maggiorazioni saranno elevate rispettivamente alla misura onnicomprensiva del 20% e del 30%.
L’attuazione dell’orario plurisettimanale è impegnativa per tutti i lavoratori interessati deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
In caso di mancata prestazione, per i suddetti impedimenti, delle ore di supero pur partecipando alla riduzione potranno essere effettuate compensazioni tramite recuperi ovvero con altri istituti contrattuali, utilizzando in quanto disponibili ore di P.a.r., ore di ferie ovvero ore accantonate in conto ore o banca ore ovvero anche permessi non retribuiti, tenendo conto in questo caso della preferenza espressa dal lavoratore.
Diverse modalità di articolazione dell’orario plurisettimanale potranno essere definite per accordo in sede aziendale con la Rappresentanza sindacale unitaria.
Sono fatti comunque salvi gli accordi aziendali in essere.
Permessi annui retribuiti.
Ferma restando la durata dell’orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 13 permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 72 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d'orario e 32 ore in sostituzione delle festività abolite).
[…]
Le riduzioni di orario di cui ai commi precedenti non si applicano fino a concorrenza ai prestatori che osservano orari di lavoro articolati, secondo modalità non specificamente previste dal Contratto di categoria e con orari settimanali o plurisettimanali di lavoro effettivo, inferiori alle 40 ore, quale, ad esempio, il turno di sei ore per sei giornate settimanali.
Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, è inoltre riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, un permesso annuo retribuito di 8 ore, computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbibile fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite negli accordi aziendali. Per gli stessi lavoratori turnisti addetti al settore siderurgico, tale permesso di 8 ore è monetizzato e riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2000; la monetizzazione è corrisposta insieme alla tredicesima mensilità al valore retributivo sul quale la stessa è computata.
[…]
-omissis -
Banca del Tempo
Le Parti, a fronte della disponibilità dei lavoratori a ridurre il proprio orario di lavoro in prossimità del pensionamento ed anche in relazione alle importanti modifiche intervenute riguardo agli ammortizzatori sociali, convengono sull’opportunità, previa necessaria verifica degli aspetti normativi, fiscali e contributivi, di promuovere una “Banca del tempo” che permetta ai lavoratori di accantonare le ore di PAR in conto ore, le ore di straordinario nonché le giornate di ferie aggiuntive.
A tal fine, con l’obiettivo di individuare opportune soluzioni, entro 3 mesi dalla data di stipula del presente CCNL, sarà costituita un’apposita Commissione paritetica con il compito di presentare una proposta operativa, lavorando anche in sinergia con la Commissione paritetica sulle Politiche attive, da sottoporre alle Parti stipulanti nei tempi tecnici che si renderanno necessari.
Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Potranno essere definite in sede aziendale con la RSU soluzioni che in una logica di miglioramento dell’efficienza e di orientamento al risultato favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e una gestione positiva dell’invecchiamento attivo.
Lavoro agile - Dichiarazione delle parti.
Le Parti, considerate le esigenze legate alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, i vantaggi in termini di sostenibilità ambientale e di miglioramento dell’efficienza dei modelli organizzativi e consapevoli della necessità di accompagnare i cambiamenti già in atto dovuti all’impiego delle nuove tecnologie, ritengono che il lavoro agile, quale modalità flessibile di esecuzione della prestazione di lavoro, costituisca uno strumento utile per consentire una maggiore adattabilità alle diverse e nuove esigenze dei lavoratori e delle aziende.
A tal fine, le Parti, successivamente all’approvazione della normativa di legge attualmente all’esame del Parlamento, valuteranno l’opportunità di definire la materia nell’ambito del CCNL.
Ferie e Par solidali - Dichiarazioni delle Parti […]

Sezione Quarta Titolo V Art. 1 - Ambiente di lavoro - Salute e sicurezza
A) La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, il rispetto dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile delle attività produttive sono valori condivisi dalle parti a tutti i livelli e costituiscono obiettivi comuni dell’azienda e dei lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
Coerentemente con questi obiettivi, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative, i livelli di salute nei luoghi di lavoro e di tutela dell’ambiente.
B) Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti.
In particolare:
- provvede affinché gli RLS siano consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva;
- provvede affinché i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito all’organizzazione della formazione il rappresentante per la sicurezza;
- in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi;
- informa periodicamente i lavoratori, di norma trimestralmente, previa consultazione con gli RLS, attraverso gli strumenti interni utilizzati (mail, comunicazioni cartacee, etc.), circa i temi della salute e sicurezza con particolare riferimento alle tipologie di infortunio e di quasi infortunio eventualmente ricorrenti e alle misure di prevenzione previste nonché alle problematiche emerse negli incontri periodici con gli RLS.
C) Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi fomiti dal datore di lavoro.
In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti.
I lavoratori in particolare devono:
- osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi fomiti dall'impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione;
- segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, fermo restando l’obbligo di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:
- eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza;
- verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
- ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni;
- ricevere a loro richiesta copia della cartella sanitaria ivi compresi gli esiti degli accertamenti sanitari;
- ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti
sanitari cui sono sottoposti;
- non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavoro;
- non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico.
Potranno essere sperimentate modalità di coinvolgimento attivo dei lavoratori nell’organizzazione dell’attività di prevenzione finalizzata al miglioramento della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. In particolare nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti potranno essere programmati due incontri all’anno nell’ambito dell’area di esecuzione delle operazioni industriali per gruppi di lavoratori, gestiti da RSPP e presenti i Preposti e gli RLS, per esaminare eventuali fattori di rischio o criticità e prospettare possibili soluzioni. La partecipazione sarà a carico dell’azienda e dei lavoratori in un rapporto pari 1/1 secondo modalità definite d’intesa con la RSU.
Potranno altresì essere sperimentati i cosiddetti break formativi consistenti in un aggiornamento del lavoratore sulla sicurezza attraverso brevi momenti formativi (15-20 minuti al max) da collocarsi durante l’orario di lavoro in funzione delle esigenze tecnico-organizzative nel corso dei quali, sotto la supervisione del docente/RSPP affiancato dal preposto e dal RLS, il lavoratore ripercorre le procedure operative di sicurezza dell’area di competenza.
D) In ogni unità produttiva sono istituiti:
- il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo e di innovazioni tecnologiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- il registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno; nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza; le parti prendono atto che il registro infortuni è stato eliminato dall’art. 21 comma 4, d.lgs. 151/2015 ed in sede di stesura provvederanno ad aggiornare il testo contrattuale;
- la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, tenuta ed aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale e nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In tale cartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le malattie professionali.
È inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale è riportata l’attività svolta dai lavoratori, l’agente cancerogeno utilizzato e, ove nota, l’esposizione ed il grado della stessa. I RLS hanno accesso a detto registro secondo quanto previsto dall’art. 243 del D.lgs. n. 81/2008.
E) In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto dall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995 in applicazione dell’art. 18 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (attuale art. 47, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106).
Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità e nei limiti previsti dalle norme vigenti e dalle procedure aziendali.
I RLS, in funzione del contesto organizzativo, dovranno essere dotati di adeguati elementi di identificazione (ad esempio cartellino, badge, spilla, ecc.).
Ai sensi di quanto previsto dagli arti. 18, 35 e 50, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, il datore di lavoro è tenuto a dare informazioni ai RLS sugli infortuni intervenuti, con indicazione delle cause e della prognosi e sull’andamento delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria e a consegnare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta scritta dello stesso, copia del documento di valutazione dei rischi, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna. In presenza di appalti, il committente consegnerà ai RLS copia del DUVRI per consentirne la consultazione all’interno dei locali aziendali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
I RLS sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti ed esclusivamente connesso all’espletamento delle proprie funzioni rispettando il segreto industriale anche in ordine ai processi lavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dati sensibili di carattere sanitario riguardanti i lavoratori.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di un'apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda, anche qualora ritenga, come previsto dall’art. 50, lett. o) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In tale occasione, le parti qualora siano d'accordo sulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti potranno valutare di affidare ad Istituti o Enti qualificati, scelti di comune accordo, le rilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le modalità concordemente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono a carico delle aziende.
I permessi retribuiti che competono ad ogni RLS, di cui all’Accordo interconfederale 22 giugno 1995, sono elevati a 50 ore annue nelle unità produttive che occupano da 51 a 100 dipendenti, e a 70 ore annue nelle unità produttive che occupano da 101 a 300 dipendenti, a 72 ore annue nelle unità produttive che occupano da 301 a 1000 dipendenti, a 76 ore annue in quelle oltre i 1000 dipendenti.
Le parti in sede aziendale ovvero gli organismi paritetici territoriali possono concordare progetti formativi per gli RLS quantitativamente più ampi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e dall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia.
F) Negli stabilimenti di cui all’art. 2, primo comma, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 come modificato dal D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238, su richiesta delle RSU, è istituito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente (RLSA) che, fermo restando il numero complessivo di rappresentanti già previsto dalle norme contrattuali, subentra nella titolarità dei diritti, del ruolo e delle attribuzioni previsti dalla legge e dalle norme contrattuali per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Gli RLSA svolgono il loro ruolo anche in materia ambientale collaborando, nell’ambito delle proprie funzioni, al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e dell’ambiente.
A tal fine, le aziende, fermo restando quanto previsto dal Decreto legge 26 maggio 2009, n. 138, forniranno agli RLSA, nel corso di specifici incontri annuali, informazioni finalizzate alla comprensione dei sistemi di gestione ambientali adottati nello stabilimento.
A seguito della istituzione degli RLSA, le parti in sede aziendale ovvero gli organismi paritetici territoriali possono concordare specifiche iniziative di formazione sui temi ambientali per gli RLSA nell’ambito degli obblighi di formazione previsti dalle discipline vigenti.
G) “Quasi Infortuni”
Le parti, ritenendo utile la rilevazione dei quasi infortuni ai fini dello sviluppo della cultura della prevenzione e del miglioramento continuo della sicurezza sul lavoro, convengono che potranno essere sperimentati a livello aziendale, previa valutazione congiunta tra RSPP e RLS, sistemi e modalità per la segnalazione dei quasi infortuni nell’intento di individuare opportune misure gestionali.
La Commissione Nazionale raccoglierà le esperienze che verranno segnalate a cura di RLS e RSPP al fine di individuare le migliori pratiche ed agevolarne la diffusione.

Percorso di validazione dell’Accordo
Federmeccanica, Assistal, Fim-Cisl. Fiom-Cgil Uilm-Uil hanno realizzato un negoziato che ha prodotto un'ipotesi di Accordo di Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritta il 26 novembre 2016. Al fine di dare piena efficacia ed esigibilità a tale intesa le organizzazioni sindacali procederanno a realizzare una consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, attraverso assemblee e un voto segreto, che si svolgerà nelle giornate del 19, 20 e 21 dicembre 2016.
L'intesa si intende validata se la maggioranza semplice delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti si esprimerà a favore.
Saranno costituite Commissioni elettorali in tutti i luoghi di lavoro coinvolti da tale consultazione, così come previsto dall’Accordo interconfederale in materia di elezione delle RSU.
Le Direzioni aziendali metteranno a disposizione delle Commissioni elettorali l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento della consultazione e del voto.
Le Organizzazioni sindacali territoriali unitariamente invieranno alle Associazioni industriali territoriali l’elenco delle imprese coinvolte dalla consultazione, con l’obiettivo di coinvolgere tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti nelle imprese che applicano il Contratto collettivo nazionale di lavoro oggetto della presente intesa.
Sarà costituita da Firn Fiom e Uilm nazionali una Commissione elettorale nazionale che svolgerà il compito di raccogliere tutti i voti e proclamare il risultato finale della consultazione.
Successivamente, nel caso di esito positivo della consultazione, si procederà alla sottoscrizione formale dell’accordo.