Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 22 settembre 1999
Validità: Quinquennale
Parti: SNAS (Confapi - Cgil/Cisl/Uil) e Inail
Settori: P.M.I., SNAS
Fonte: CGIL

Sommario:

 Premessa
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
 Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8

Protocollo d’intesa tra Sezione Nazionale Ambiente e Sicurezza di Confapi - Cgil/Cisl/Uil e l’Inail.

Considerato che, attraverso una continua e diffusa opera di sensibilizzazione, di trasferimento delle conoscenze e di formazione indirizzata alle PMI ed ai lavoratori, si può operare concretamente per realizzare la prevenzione degli infortuni e la promozione della salute nei luoghi di lavoro;
considerato che soltanto attraverso una stretta collaborazione tra le istituzioni e le parti sociali si favorisce la necessaria corresponsabilizzazione dei lavoratori e dei datori di lavoro per il perseguimento degli obiettivi di sicurezza ed igiene del lavoro;
considerato il ruolo fondamentale che intendono svolgere le parti sociali per difendere la cultura della prevenzione in tutti gli ambiti lavorativi e promuovere ogni attività di prevenzione;
considerati i compiti assegnati all’Inail dal D.Lgs. 626/94, così come integrato dal D.Lgs. 242/96;
considerata la particolare attenzione che l’Istituto ripone nel sistema della bilateralità, con la finalità di favorire l’operatività, visibilità ed efficacia dell’azione degli organismi paritetici a livello nazionale e territoriale;
considerata la concordanza delle finalità perseguite dall’Inail e dalle parti sociali;
considerata la volontà espressa dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inail tendente a valorizzare forme di collaborazione con le parti sociali;
vista la richiesta delle parti sociali nei confronti dell’Inail tesa ad ottenere un sostegno nei confronti degli organismi bilaterali, costituiti a seguito dell’Accordo Interconfederale del 27 ottobre 1995,

l’Inail nella persona del suo Presidente, Gianni Billia e la sezione nazionale ambiente e sicurezza di Confapi-Cgil-Cisl-Uil rappresentata per Cgil […], per la Cisl […], per la Uil […], per la Confapi […] esprimono la comune intenzione a dar vita una collaborazione stabile sia a livello nazionale che a livello territoriale, sia a livello tecnico e scientifico ed operativo a sostegno di una comune attività di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro nella coerenza dei rispettivi ruoli sia attraverso azioni comuni e integrate e sinergiche.
Tale collaborazione si articola secondo il seguente

Protocollo d’intesa
Art. 1
Il presente accordo ha lo scopo di promuovere e coordinare un programma annuale o pluriennale di azioni comuni in tema di prevenzione per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali dei contraenti.

Art. 2
Non sono possibili trasferimenti economici tra le parti, svolgendo ognuna di esse attività istituzionale.
Qualora il raggiungimento di determinati obiettivi concordati comporti spese squilibrate tra le parti, non esplicitamente approvate dalle parti che ne subiscono il maggiore peso, la relativa ripartizione verrà regolamentata da specifici accordi tematici.

Art. 3
La collaborazione tra le parti viene gestita da un Comitato di coordinamento misto SNAS Confapi-Cgil-Cisl-Uil/Inail, con uguale numero di rappresentanti Inail.
Il Comitato definisce, all’atto dell’insediamento, le proprie regole di funzionamento.
Compito del Comitato è quello di elaborare, con riferimento ai compiti attribuiti agli organismi paritetici dall’Accordo Interconfederale del 27 ottobre 1995, il programma annuale o pluriennale delle attività rientranti nell’ambito della collaborazione instaurata con il presente accordo, definirne le modalità di esecuzione e verificarne l’attuazione.

Art. 4
L’Inail si impegna a fornire al Comitato di coordinamento la sede, un supporto amministrativo, nella misura decisa dall’Inail, e un supporto tecnologico per la gestione delle attività decise dal Comitato di coordinamento.
La responsabilità sui locali messi a disposizione, sulle attrezzature d’ufficio e di comunicazione e sul personale di supporto tecnico ed organizzativo è assunta dall’Inail.

Art. 5
Il Comitato promuove la realizzazione di un progetto organizzativo e tecnico volto alla costituzione di un centro operativo nazionale e di centri operativi periferici, localizzati, qualora possibile, presso i locali dell’Istituto.
Tali centri avranno come missione:
la raccolta e la diffusione di informazioni, banche dati e conoscenze in materia di rischi e danni da lavoro;
la promozione di campagne comuni di informazione, promozionali della tutela della salute e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
la progettazione e realizzazione di azioni comuni in materia formativa per la diffusione di buone pratiche di sicurezza, tenendo conto delle esigenze dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei componenti gli organismi paritetici;
la promozione di azioni di studio e ricerca sui temi della salute, della sicurezza e delle strategie di prevenzione di particolare comune interesse;
la gestione e l’alimentazione di informazioni, dati e notizie in uno specifico sito Internet, sede ideale di comunicazione interattiva con gli organismi paritetici territoriali collegato anche alla rete dell’Agenzia europea di Bilbao.

Art. 6
L’attuazione in sede territoriale di quanto previsto al precedente art. 5 sarà definito da specifici protocolli d’intesa tra gli organismi paritetici territoriali ed i livelli territorialmente competenti dell’Inail, coordinati preventivamente con il Comitato di cui all’articolo 3.

Art. 7
L’Inail si impegna a realizzare a proprie spese ed ad assumersene gli oneri di gestione del sito Internet citato all’art. 5.
L’Inail si impegna ad assumere gli oneri derivanti dall’attività di diffusione dell’informazione, delle attività di formazione e di ricerca nonché quelli connessi ai centri operativi nazionali e periferici, nei limiti determinati dagli organi competenti dell’Istituto.

Art. 8
Il presente accordo entra in vigore prima dello scadere del trentesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione del relativo regolamento di funzionamento del Comitato, sottoscritto all’unanimità da tutte le parti, avrà durata di 5 anni ed è rinnovato tacitamente.
Il presente accordo decade sessanta giorni dopo la disdetta scritta, che può essere inviata in qualsiasi momento anche da parte di una sola delle parti sociali aderenti o dall’Inail.

Roma, 22 settembre ’99