Categoria: 2016
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Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 23 novembre 2016
Parti: Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato
Fonte: cgil.it

Sommario:

  Premessa
Misura e certificazione della rappresentatività e della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria
A) Criteri di misurazione della rappresentatività e rappresentanza
1. Certificazione e misurazione dei dati associativi
  2. I dati elettorali ottenuti (voti espressi) in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie
B) Valorizzazione e certificazione del sistema bilaterale
C) Misurazione e certificazione della rappresentanza

Norma finale

Accordo interconfederale sulla rappresentanza tra Confartigianato Imprese, Cna Casartigiani Claai e Cgil Cisl Uil

Le Parti, premesso che;
• è obiettivo comune l‘impegno a confermare e potenziare un sistema di relazioni sindacali tra le Parti e le rispettive articolazioni territoriali e categoriali volto a rimarcare ed incentivare il valore dell'impresa e del lavoro nel comparto;
• la contrattazione collettiva rappresenta uno strumento regolatore utile all'attività delle imprese ed al miglioramento delle condizioni di lavoro, alla crescita di una occupazione stabile e tutelata e deve essere orientata ad una politica di sviluppo adeguata alle differenti necessità produttive da conciliare con il rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone;
• è essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sull'affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite. È, quindi, interesse comune definire pattiziamente tra le Parti firmatarie le regole in materia di rappresentatività e rappresentanza;
• fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, è comune l'obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello per cui vi è la necessità di promuoverne l'effettività e di garantire una maggiore certezza alle scelte operate a livello territoriale e/o d’intesa fra aziende e rappresentanze sindacali dei lavoratori;
• ferma restando la necessità di determinare criteri di misurazione della rappresentatività, nelle more del presente accordo le Associazioni dei Datori di Lavoro e le Confederazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si riconoscono reciprocamente, nell'ambito delle imprese del comparto e dei loro lavoratori, quali soggetti maggiormente rappresentativi; 
• le specificità che contraddistinguono i! comparto rendono necessario adottare anche criteri e indicatori di misurazione della rappresentanza che tengano conto della conformazione delle imprese del comparto e, di conseguenza, delle diverse modalità di adesione alle organizzazioni sindacali che essa comporta;
Considerato
• l'accordo interconfederale sottoscritto in data 23 novembre 2016 sulle linee guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni sindacali;
Tenuto conto che
• le disposizioni previste dalla presente intesa si applicano alle Organizzazioni firmatarie e sono inscindibili in ogni parte;
• nuove adesioni alla presente intesa sono realizzabili attraverso l'accettazione integrale e la formale sottoscrizione della stessa, previa verifica da parte delle Organizzazioni firmatarie della presente intesa, su richiesta di altre confederazioni datoriali/sindacali che non abbiano sottoscritto accordi che contengano norme e/o procedure in violazione della presente intesa e che non abbiano sottoscritto accordi collettivi con soggetti terzi, che determinano compromissione degli accordi collettivi vigenti, sottoscritti tra i firmatari della presente intesa, salvo che vi pongano termine, tramite formale recesso e disapplicazione degli stessi;
• la richiesta di adesione da Parte di organizzazioni sindacali e datoriali deve essere inviata, con annesso statuto e atto costitutivo, a tutte le parti firmatarie della presente intesa.
• i soggetti firmatarie e aderenti, e le loro Organizzazioni Categoriali, sono vincolati al rispetto del presente accordo e la violazione, anche successiva, di quanto sopra previsto, comporta l'automatica decadenza dall'accordo della Confederazione datoriale/sindacale;
Le premesse costituiscono parte integrante e inscindibile del presente Accordo.

Misura e certificazione della rappresentatività e della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria
A) Criteri di misurazione della rappresentatività e rappresentanza
Per fa misurazione e la certificazione della rappresentatività e rappresentanza delle Organizzazioni sindacali firmatarie e aderenti alla presente intesa, ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono:
1) dati associativi (deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori);
2) i dati elettorali ottenuti (voti espressi) in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie;
3) le parti sono impegnate, entro 6 mesi dalla firma del presente accordo, ad adottare ulteriori indicatori afferenti al complessivo sistema della bilateralità nazionale e regionale di cui al punto B).

1. Certificazione e misurazione dei dati associativi
Il datore di lavoro provvederà, alle condizioni e secondo le modalità contenute nel presente Accordo, ad effettuare la rilevazione del numero delle deleghe dei dipendenti iscritti alle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie del presente accordo.
La delega dovrà contenere l'indicazione della Organizzazione sindacale di categoria e del conto corrente bancario al quale il datore di lavoro dovrà versare il contributo associativo.
Il contributo associativo non potrà essere inferiore ad un valore percentuale di una retribuzione convenzionale costituita dal minimo tabellare in vigore, nel mese di gennaio di ciascun anno, che ogni singolo CCNL individuerà.
Il lavoratore che intenda revocare la delega, dovrà rilasciare apposita dichiarazione scritta e la revoca, ai fini della rilevazione del numero delle deleghe, avrà effetto al termine del mese nel quale è stata notificata al datore di lavoro.
La raccolta delle nuove deleghe dovrà avvenire mediante l'utilizzo di un modulo suddiviso in due parti, la prima delle quali, contenente l'indicazione del sindacato beneficiario del contributo, sarà trasmessa al datore di lavoro e la seconda, sempre a cura del lavoratore, sarà inviata al medesimo sindacato.
Il numero delle deleghe viene rilevato dall'Inps tramite un'apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens).
Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil, tramite apposita convenzione, definiranno con l'Inps l'introduzione nelle dichiarazioni mensili Uniemens di una apposita sezione per la rilevazione annuale del numero delle deleghe sindacali relative a ciascun ambito di applicazione del CCNL. Per questo scopo, le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo procederanno, attraverso anche una verifica con l'Inps, a catalogare i contratti collettivi nazionali di categoria, attribuendo a ciascun contratto uno specifico codice, che sarà comunicato anche al Cnel o altro Ente terzo.
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo attribuiranno uno specifico codice identificativo a tutte le organizzazioni sindacali di categoria interessate a partecipare alla rilevazione della propria rappresentanza per gli effetti della stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro e ne daranno tempestiva informativa all'Inps, al Cnel o altro Ente terzo.
Ciascun datore di lavoro, attraverso il modulo Uniemens, indicherà nell'apposita sezione, il codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato di cui sopra e il numero delle deleghe ricevute per ogni singola Organizzazione sindacale di categoria con relativo codice identificativo.
Ulteriori dati potranno essere rilevati secondo le modalità definite nella convenzione con l'Inps.
In forza della specifica convenzione, l'Inps elaborerà annualmente i dati raccolti e, per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro, aggregherà il dato relativo alle deleghe raccolte da ciascuna organizzazione sindacale di categoria relativamente al periodo gennaio - dicembre di ogni anno.
Il numero degli iscritti, ai fini della rilevazione della rappresentanza di ciascuna organizzazione sindacale di categoria su base nazionale, sarà determinato dividendo il numero complessivo delle deleghe rilevate mensilmente per dodici.
Date le peculiarità del settore dell'edilizia, le Parti si danno atto dell'opportunità che le rispettive categorie degli edili concordino e adottino le adeguate integrazioni in merito alle modalità di rilevazione e certificazione della rappresentanza e rappresentatività delle OO.SS., in considerazione anche del ruolo ivi esercitato dalle Casse Edili/Edilcassa.
I dati raccolti dall'Inps saranno trasmessi - previa definizione di un protocollo - d'intesa tra le Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie del presente Accordo - ai CNEL, o altro Ente terzo, che li pondererà con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e con gli altri indicatori di cui alla lettera B.
in considerazione delle specifiche modalità di adesione alle Organizzazioni sindacali presenti nel comparto, la Commissione di cui al punto D, provvederà ad analizzare la possibilità di addivenire ad ulteriori procedure atte a certificare e misurare gli iscritti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo,

2. I dati elettorali ottenuti (voti espressi) in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie
Fermo restando il sistema di rappresentanza sindacale proprio del comparto in conformità con gli Accordi interconfederali già siglati in materia che prevedono la figura del delegato di bacino, esclusivamente nelle aziende con più di quindici dipendenti si prenderanno in considerazione ai fini della misurazione e certificazione della rappresentanza delle OO.SS. firmatarie o aderenti alla presente intesa, i voti espressi in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie.
Per consentire la raccolta dei dati relativi ai consensi ottenuti dalle singole organizzazioni sindacali di categoria in occasione delle elezioni delle RSU nei singoli luoghi di lavoro, copia del verbale di tali eiezioni dovrà essere trasmesso a cura della Commissione elettorale all'apposito Comitato Regionale che verrà costituito allo scopo dalle Parti Sociali.
L'invio dei verbali è previsto per le rappresentanze sindacali unitarie in carica e per quelle eventualmente elette successivamente all'entrata in vigore del presente accordo.
Il succitato Comitato Regionale raccoglierà tutti i dati relativi alle RSU validamente in carica alla data 15 dicembre di ogni anno, desumendoli dai singoli verbali elettorali pervenuti al Comitato medesimo, raggruppandoli per ciascuna organizzazione sindacale di categoria, e li trasmette al CNEL, o altro Ente terzo, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.

B) Valorizzazione e certificazione del sistema bilaterale
Tenuto conto:
• del valore del sistema bilaterale nazionale e regionale del comparto e delle prestazioni da esso erogate che costituiscono un elemento di tutela per le imprese e per le lavoratrici e i lavoratori impiegati nel settore;
• data, inoltre, la pervasività, efficacia ed efficienza di tale sistema che si caratterizza per la cogenza delle prestazioni erogate, la certezza dei tempi e le risposte offerte alle necessità di coloro che aderiscono a tale sistema;
Le Parti individueranno ulteriori criteri di misurazione della propria rappresentanza desumendoli da tale sistema.

C) Misurazione e certificazione della rappresentanza
Entro il mese di aprile il CNEL, o altro Ente terzo, provvederà alla ponderazione dei dati emersi in attuazione di quanto previsto alla lettera A) e B). Effettuata la ponderazione, il CNEL, o altro Ente terzo, comunicherà alle parti stipulanti il presente accordo i dati di rappresentanza di ciascuna organizzazione sindacale di categoria relativi ai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro e alle singole realtà territoriali ambiti della contrattazione di secondo livello.
I dati sulla rappresentanza saranno determinati e comunicati dal CNEL, o altro Ente terzo, entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello della rilevazione e saranno utili, oltre che per il raggiungimento della soglia del 5%:
a) per la verifica della maggioranza del 50% + 1, per tutti i rinnovi contrattuali che saranno sottoscritti dopo la comunicazione effettuata dal CNEL, o altro Ente terzo;
b) ai fini della misurazione delle maggioranze relative alle piattaforme di rinnovo per i contratti.
Ai fini dell'utilizzo dei dati di cui sopra in fase di prima applicazione le parti determineranno le decorrenze in occasione della stipula della convenzione con l’Inps.

Norma finale
Le Parti, entro e non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione della presente intesa, sono impegnate a:
• dare piena e compieta attuazione al presente accordo in termini di certificazione e misurazione della rappresentanza delle OO.SS.;
• definire il peso specifico dei diversi indicatori individuati;
• determinare le regole applicabili al secondo livello di contrattazione;
• determinare ulteriori criteri di misurazione della rappresentatività ai sensi della lettera A) e B).

Roma, 23 novembre 2016