Tipologia: Accordo
Data firma: 12 novembre 1999
Parti: Associazione Regionale Confservizi E-R e Cgil-Cisl-Uil regionali
Settori: Servizi, Emilia-Romagna
Fonte: CONFSERVIZI

Sommario:

 Verbale
1. Premessa
2. Costituzione e caratteristiche dell’OPT
a) Costituzione

b) Composizione
 c) Sede
3. Compiti e funzioni dell’OPT
a) Attività di orientamento
b) Formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
4. Regolamento interno

Verbale di accordo per la costituzione dell’Organismo Paritetico Territoriale per la sicurezza ai sensi dell’Art. 20 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626

Il giorno 12 novembre 1999, presso la sede della Confservizi Emilia-Romagna, Via Malvasia n. 6 – Bologna: tra l’Associazione Regionale Confservizi E-R […] e le OO.SS. Regionali Cgil-Cisl-Uil […]

Richiamato il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed in specifico l’art. 20 “Organismi Paritetici” ecc;
Richiamati gli articoli dei CCNL di categoria e gli accordi interfederali specifici inerenti l’applicazione del decreto citato;
Ritenuto necessario procedere alla costituzione del citato Organismo Paritetico (di seguito denominato OPT), in considerazione della rilevanza che le parti attribuiscono al ruolo della sicurezza sul piano della moderna organizzazione del lavoro;
Considerato inoltre opportuno creare all’OPT sopra citato nell’ambito delle aziende associate che gestiscono servizi pubblici (gas – acqua – elettricità – ambiente – trasporti) così da poter approfondire gli elementi che connotano trasversalmente i settori stessi sul piano dell’igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dello spirito della normativa sia legale sia contrattuale appena richiamata;
Sottolineato in particolare, il ruolo di punto di riferimento per la circolazione delle informazioni e per lo scambio di esperienze nonché per la produzione di specifici progetti formativi che l’OPT può assumere;
Ravvisata la comune volontà delle parti stipulanti circa la necessità di sviluppare gradualmente, a partire dal dettato normativo e contrattuale, il ruolo che l’OPT può assolvere in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
Ricordato l’art. 20 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non modificato dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Ricordato altresì l’art. 22, comma sesto del d.lgs. 626/94, a merito del quale la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli OPT;
Ravvisata la necessità di costituire l’OPT per i settori delle aziende pubbliche che gestiscono i servizi gas, acqua, elettricità, ambiente e trasporti aderenti alla Confservizi E.R. che applicano i CCNL Federgasacqua, Federelettrica, Federambiente, Federtrasporti;

concordano
1. Premessa
La premessa forma parte integrante del presente accordo.

2. Costituzione e caratteristiche dell’OPT
a) Costituzione
In applicazione di quanto espresso in premessa inerente l’applicazione del D. Lgs. 626/94, è istituito a far data dal 12.11.1999, l’Organismo Paritetico Territoriale (OPT) per la Regione Emilia-Romagna tra la Confservizi Emilia-Romagna, in rappresentanza delle aziende pubbliche dei servizi gas, acqua, elettricità, ambiente e trasporti che applicano i CCNL indicati in premessa, e delle strutture sindacali di settore.
b) Composizione
L’OPT sarà composto da 12 membri, di cui 6 designati dalle OO.SS. stipulanti, e 6 designati dalla Confservizi Emilia-Romagna.
Per ogni membro effettivo, può essere designato un membro supplente oppure essere indicato un delegato in caso di impedimento del membro effettivo.
Nel caso di eventuali dimissioni o revoca individuale di un membro da parte dell’Associazione imprenditoriale, sindacale o dei lavoratori che lo hanno designato, spetta a quest’ultima indicarne il successore in seno all’OPT.
c) Sede
L’OPT avrà sede presso la Confservizi Emilia-Romagna, Via Malvasia n. 6 in Bologna, che assicurerà il necessario supporto logistico e di segreteria.

3. Compiti e funzioni dell’OPT
L’OPT in conformità al dettato legislativo ed alla volontà delle parti stipulanti, svolgerà funzioni di orientamento e di sviluppo iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
L’OPT definirà indicazioni per le aziende circa il contenuto necessario delle relative iniziative.
Inoltre l’OPT sarà la prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal d.lgs. 626/94.
Di seguito le parti indicano le materie ed i compiti che, in fase di prima applicazione, costituiscono l'ambito di attività dell’OPT, confermando l’impegno al loro adeguamento secondo le esigenze e le opportunità che potranno emergere in seguito.
a) Attività di orientamento
• Presso l’OPT è istituita una banca dati contenente i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione nonché dei medici competenti di ciascuna azienda. Le aziende dovranno provvedere alla tempestiva comunicazione di ogni variazione.
• L’OPT curerà la raccolta e la classificazione ragionata dei dati, nel rispetto della Legge 675 relativi a:
- Infortuni;
- Malattie professionali;
- Provvedimenti degli organi di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro;
- Tassi INAIL applicati
• L’OPT curerà la promozione e lo scambio di informazioni e di valutazioni tra gli attori delle aziende interessate circa l'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
b) Formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
Le parti ritengono che, in materia di formazione, possa essere individuato un livello di intervento sovra-aziendale, che incida sugli elementi a denominatore comune.
L’OPT definirà il contenuto necessario delle iniziative formative di tale livello, con riferimento ai soggetti sotto indicati, nonché le modalità della propria eventuale partecipazione alle iniziative medesime.
Spetta invece al livello di intervento aziendale pianificare, consultati i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la formazione legata a situazioni specifiche.
Le parti ritengono di individuare quali destinatari della formazione realizzabile a livello sovra-aziendale i seguenti soggetti:
- Committenti, datori di lavoro, dirigenti e preposti;
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Lavoratori;
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione;
- Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione;
- Responsabili dei lavori;
- Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori;
- Lavoratori incaricati dell’adozione delle misure di prevenzione incendi, antincendio, evacuazione e pronto soccorso;
- Altre figure coinvolte nell’individuazione, attuazione e controllo delle disposizioni di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Il contenuto degli interventi formativi di rango sovra-aziendale nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza potrà vertere su:
- Formazione al ruolo;
- Metodologie per la valutazione del rischio;
- Conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle misure di sicurezza;
- Elementi normativi di riferimento.
L’OPT sarà prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D. Lgs. 626/94.

4. Regolamento interno
L’OPT appena insediatosi, curerà l’elaborazione del proprio Regolamento interno, nel quale, fra l’altro, saranno disciplinate le modalità di coordinamento dell’OPT stesso.

Bologna, 12 novembre 1999