Tipologia: Accordo
Data firma: 9 febbraio 2000
Parti: Alitalia, Alitalia Team e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugltrasporti, Anpac, Up, Atv, Anpav e Sulta
Settori: Trasporti, Alitalia piloti,  assistenti,  tecnici di volo
Fonte: CGIL

Sommario:

 Premessa
1. Unità produttiva
2. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
3. Attribuzioni dei RLS
4. Accesso ai luoghi di lavoro
5. Modalità di consultazione
6. Informazioni e documentazione aziendale
7. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
 8. Riunioni periodiche
9. Commissione Paritetica Nazionale Personale Navigante
10. Rinvio
11. Abrogazioni
12. Disposizioni finali
13. Decorrenza
Allegato al Verbale di Accordo del 9 febbraio 2000
Commissione Paritetica Nazionale personale navigante

Verbale di riunione
In data 9 febbraio 2000 si sono incontrate Alitalia, Alitalia Team e le Organizzazioni Sindacali/Associazioni Professionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugltrasporti, Anpac, Up, Atv, Anpav e Sulta .

Le Parti
Premesso che
* il D.Lgs. n. 626/1994, come modificato ed integrato dal Decreto legislativo n. 242/1996, dispone, all’articolo 1, comma 2, che nei riguardi "dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della Sanità' e della Funzione Pubblica";
* l’emanazione della disciplina regolamentare applicativa del D.Lgs. n.626/1994 rientra tra le competenze delle Amministrazioni preposte;
* nel trasporto aereo, nel cui ambito la materia della salute e della sicurezza è disciplinata da una pluralità di fonti giuridiche di derivazione nazionale e sovranazionale, le specifiche esigenze di prevenzione e protezione derivano dalla peculiarità dell’attività lavorativa svolta dal personale navigante;
* le Parti, sebbene non sia stata ancora emanata la richiamata disciplina regolamentare applicativa di cui sopra intendono comunque, in considerazione della rilevanza del bene della salute e della sicurezza dei lavoratori, esercitare il ruolo ad esse devoluto dalla legge procedendo all’applicazione dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 626/1994;
* è opportuno rendere coerenti le modalità di interlocuzione sui temi della salute e della sicurezza del personale navigante individuando un modello di rappresentanza unico per tale personale;
* è necessario che la rappresentanza di cui al punto precedente abbia come interlocutore un soggetto aziendale che, munito delle attribuzioni previste dalle norme di legge vigenti, possa porre in essere nell’unità produttiva di cui al presente accordo tutti gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi professionali che si dovessero rendere necessari;
* con l’Accordo Interconfederale 22-6-1995 sono stati definiti dalle Parti aspetti applicativi in ordine alla rappresentanza dei lavoratori sui temi della sicurezza e salute sul luogo di lavoro che, avuto riguardo agli orientamenti partecipativi cui le direttive europee ed il citato D.Lgs. n.626/1994 si ispirano, hanno superato sulla materia posizioni di conflittualità;

convengono quanto segue:
Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.

1. Unità produttiva
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18 del D.Lgs n. 626/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, avuto riguardo alle peculiari esigenze di prevenzione relative all’attività lavorativa del personale navigante aereo, l’unità produttiva nell’ambito della quale procedere all’individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è costituita dalla struttura aziendale cui fa capo il personale di volo.

2. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Al fine di realizzare gli obiettivi di cui in premessa unitamente ad una corretta gestione delle problematiche della salute e della sicurezza i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono eletti dai lavoratori su iniziativa delle Organizzazioni sindacali/Associazioni professionali stipulanti secondo quanto stabilito dal punto 1.2 b) dell’accordo Interconfederale del 22.6.95.
Per una specifica considerazione di tutte le professionalità all’interno dell’unità produttiva di cui al punto 1) si stabilisce che il numero dei Rappresentanti per la Sicurezza è fissato in N. 9, di cui: N. 2 Rappresentanti dei Piloti, N. 1 Rappresentante dei TT/VV, N. 6 Rappresentanti degli AA/VV.

3. Attribuzioni dei RLS
Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art.19 del D.Lgs n. 626/1994 le parti si richiamano all’Accordo Interconfederale del 22-6-1995 in tema di permessi specificando che per il personale navigante il quantitativo è stabilito in n.19 giorni lavorativi.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lettere b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.
Fermo restando il monte ore di permessi di cui al primo capoverso, a tutti i RLS verrà garantita, mediante apposito intervento sulla turnazione mensile, la possibilità di usufruire congiuntamente di un giorno di permesso retribuito all’interno del mese calendariale.
Avuto riguardo alla natura innovativa del presente Accordo, decorsi 12 mesi di piena applicazione dello stesso, le Parti si incontreranno al fine di verificare le agibilità di cui al presente punto.
L’Azienda fornirà ai RLS gli strumenti necessari per l’espletamento dell’incarico.
La durata dell'incarico è di 3 anni.

4. Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato - di preferenza contestualmente ad un rappresentante del Servizio di prevenzione e protezione al fine di poter avviare immediatamente una più puntuale analisi dei problemi e delle soluzioni possibili - nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.

5. Modalità di consultazione
Laddove il D.Lgs n. 626/1994 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.

6. Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19 del D.Lgs. n.626/1994.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 comma 2 custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4 comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro, ivi compresi gli aeromobili, i luoghi di formalizzazione degli equipaggi nonché i rischi specifici cui è esposto il personale in relazione all’attività svolta.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.

7. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g) del D.Lgs n. 626 del 1994.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività e riguarderà:
* un programma di base di 32 ore, con riferimento ai contenuti di cui al Decreto Ministero del Lavoro e della Sanità del 16.1 1997;
* un modulo di 8 ore supplementari da svolgersi sulla specificità del settore aereo da proporsi in sede di Commissione paritetica.
Tale formazione sarà effettuata, attraverso modalità da concordarsi, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte di tutte le OO.SS. stipulanti dei nomi dei RLS come individuati dal presente accordo.
Ogniqualvolta verranno introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sarà prevista una integrazione della formazione.

8. Riunioni periodiche
In applicazione dell'art. 11 del D.Lgs n. 626/1994 le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate garantendo la presenza dei RLS e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.

9. Commissione Paritetica Nazionale Personale Navigante
Poiché nell’ambito del D.Lgs. n. 626/1994 - al fine di una gestione condivisa e comunque non conflittuale delle materie della formazione e della rappresentanza in materia di prevenzione - assumono particolare rilevanza organismi paritetici che hanno, tra l’altro, compiti di "composizione" essendo prima istanza di risoluzione di controversie insorte circa "l'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti", le Parti concordano di costituire una Commissione paritetica nazionale per il personale navigante la cui composizione e compiti sono specificati in allegato al presente Accordo.
In prima applicazione del presente accordo i componenti detta Commissione paritetica potranno partecipare in qualità di osservatori o uditori al corso di formazione destinato ai RLS.

10. Rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo si rinvia alle disposizioni di legge che regolano la materia della salute e sicurezza per il trasporto aereo, al D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni ed all’Accordo Interconfederale 22-6-1995.

11. Abrogazioni
Le Parti concordano sul superamento degli Organismi previsti dalle vigenti norme collettive in materia di Sicurezza sul Lavoro ed Ambiente (in particolare art. 33 del CCNL Piloti del 21.07.89 - art. 40 del CCNL Tecnici di Volo del 02.08.89 - art. 23 del CCNL Assistenti di Volo del 04.05.89 ed Accordo del 11.05.1990) da definirsi all’atto del rinnovo delle rispettive disposizioni contrattuali.

12. Disposizioni finali
Con gli impegni assunti nel presente Accordo si intende dare piena ed integrale applicazione a quanto previsto dal D.lgs n. 626/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, per il personale navigante del trasporto aereo.
Qualora in fase di applicazione della disciplina di cui sopra le parti stipulanti il presente Accordo dovessero individuare congiuntamente peculiarità tali da richiedere l’emanazione di apposita disciplina normativa queste si impegnano a porre in essere presso le competenti sedi istituzionali gli interventi necessari per rappresentare e garantire le specificità del trasporto aereo.

13. Decorrenza
Le disposizioni di cui al presente Accordo trovano piena ed integrale applicazione decorsi 120 giorni dalla data di stipula dello stesso.

Allegato al Verbale di Accordo del 9 febbraio 2000

Commissione Paritetica Nazionale personale navigante
La Commissione paritetica nazionale per il personale navigante è costituita da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni sindacali/associazioni professionali stipulanti e da un eguale numero di rappresentanti aziendali.
I lavori della Commissione sono disciplinati da apposito regolamento.
Per ciascun componente sarà indicato rispettivamente un supplente.
La Commissione:
* formula proposte in materia di fabbisogni formativi connessi all'applicazione del D.Lgs n. 626/1994;
* svolge funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;
* costituisce prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti. A tal fine le Parti si impegnano ad adire la Commissione paritetica in tutti i casi di insorgenza di controversie su tali materie al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile;
* si relaziona con le istituzioni ed amministrazioni, nazionali, comunitarie ed internazionali, per tutelare e rappresentare le specificità relative alle problematiche inerenti la salute e la sicurezza del personale navigante.
* promuove studi e ricerche in materia di salute, sicurezza e igiene del lavoro anche utilizzando i dati relativi all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali del personale navigante.
La sede della Commissione è a Roma.