INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Direzione generale
Direzione centrale prevenzione
Direzione centrale rapporto assicurativo
Direzione centrale organizzazione digitale

 

Circolare n. 45

 

Roma, 30 novembre 2016

 

 

Al

Direttore generale vicario

Ai

Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a:

Organi istituzionali

 

Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo

 

Organismo indipendente di valutazione della performance

 

Comitati consultivi provinciali


Oggetto
Abolizione Registro infortuni. Accesso ai dati contenuti nel "Cruscotto infortuni" da parte dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali e territoriali).

Quadro Normativo
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", articolo 403".
Decreto ministeriale 12 settembre 1958 e successive modificazioni "Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro".
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", articolo 53".
Decreto ministeriale 10 agosto 1984 "Integrazioni al decreto ministeriale del 12 settembre 1958 concernente l'approvazione del modello del Registro degli infortuni".
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", articolo 8, comma 4 e articolo 53, comma 6".
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", articolo 21 - 4".
Decreto interministeriale del 25 maggio 2016, n. 183 "Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
Circolare Inail 23 dicembre 2015, n. 92 "Abolizione Registro infortuni. Rilascio "cruscotto infortuni". Definizione delle modalità telematiche di fruizione del servizio".
Circolare Inail 2 settembre 2016, n. 31 "Abolizione Registro infortuni. Rilascio "Cruscotto infortuni". Fruizione del servizio da parte dei datori di lavoro e soggetti delegati".

Premessa
L'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 dispone che, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso (23 dicembre 2015), è abolito l'obbligo da parte del datore di lavoro della tenuta del Registro infortuni1 e dell'applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie.
Con la semplificazione stabilita dalla norma, è stata pertanto anticipata la soppressione dell'obbligo di tenuta del Registro infortuni¹ - già prevista dall'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni - originariamente connessa all'emanazione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4 del richiamato d.lgs. 81/2008 istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), da ultimo approvato con decreto interministeriale del 25 maggio 2016, n. 183, entrato in vigore a decorrere dal 12 ottobre 2016.
Si evidenzia, tuttavia, che nulla è mutato rispetto all'obbligo del datore di lavoro di denunciare all'Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d'opera, come previsto dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dal d.lgs. 151/2015 citato, articolo 21 comma 1, lett. b).
Inoltre, resta inteso che gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 saranno consultabili nell'abolito Registro infortuni cartaceo il cui obbligo di conservazione permane a carico degli stessi datori di lavoro per i successivi 4 anni.

Definizione figure deputate alla fruizione del servizio. Chiarimenti relativi all'accesso ai dati da parte dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali e territoriali)
L'Inail, al fine di offrire agli organi preposti all'attività di vigilanza nonché ai datori di lavoro e loro intermediari uno strumento, accessibile con specifiche credenziali e alternativo dell'abolito Registro infortuni cartaceo, ha realizzato un nuovo applicativo informatico denominato "Cruscotto infortuni", le cui funzionalità sono state illustrate nelle circolari Inail del 23 dicembre 2015, n. 92 e del 2 settembre 2016, n. 31 e il cui utilizzo è disciplinato dal relativo manuale.
Nel "Cruscotto infortuni" è possibile consultare, tramite i servizi online del portale istituzionale Inail www.inail.it, gli stessi dati presenti nell'abolito Registro infortuni, relativi agli infortuni occorsi, a partire dal 23 dicembre 2015, ai dipendenti prestatori d'opera e denunciati dal datore di lavoro all'Inail stesso, ai sensi del richiamato art. 53 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni.
In tale contesto, al fine di fornire istruzioni riguardanti le attribuzioni riconosciute ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls), relativamente all'utilizzo del nuovo applicativo informatico "Cruscotto infortuni", si precisa che - alla luce del comma 1 lett. e)2 dell'articolo 50 del citato d.lgs. 81/08, letto in combinato disposto con il comma 23 del medesimo articolo - i richiamati Rappresentanti non risultano inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione diretta dell'applicativo informatico denominato "Cruscotto Infortuni", creato dall'Istituto per finalità gestionali e rivolto essenzialmente agli organi preposti all'attività di vigilanza, come espressamente precisato con la soprarichiamata circolare 92/20154
Ciò non toglie il diritto degli Rls di ricevere per il tramite dei datori di lavoro5 le informazioni e i dati sugli infortuni e le malattie professionali.
Grava pertanto sui datori di lavoro l'obbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli Rls, a esempio mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell'applicativo, come peraltro già avveniva con l'abrogato Registro cartaceo.
 

Il Direttore generale f.to
Giuseppe Lucibello
___________

1 Istituito con d.p.r. 547/1955, articolo 403, il cui modello è stato approvato con d.m. 12 settembre 1958, come modificato dal d.m. 5 dicembre 1996.
2 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza "riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali".
3 "Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali".
4 Circolare Inail 23 dicembre 2015, n. 92 "Abolizione Registro infortuni. Rilascio "cruscotto infortuni". Definizione delle modalità telematiche di fruizione del servizio", par. "Rilascio del cruscotto infortuni e modalità di fruizione".
5 Come chiarito dall'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali con nota del 4 novembre 2016 prot. n. 6422.