Tipologia: CIA
Data firma: 12 dicembre 2013
Validità: 12.12.2013 - 21.12.2015
Parti: Gruppo Zurich Italia e RSA/Fiba-Cisl, Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, Zurich
Fonte: firstcisl.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Etica sociale
Art. 3 - Meccanismi generali di regolamentazione dei rapporti infragruppo per il personale dipendente
Art. 4 - Diritto all’informazione
Art. 5 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo/donna
Art. 6 - Tutela della salute
Art. 7 - Volontariato
Art. 8 - Automatismi
Art. 9 - Formazione
Art. 10 - Lavoratori studenti
Art. 11 - Orario di lavoro
Art. 12 - Orari particolari e turni di lavoro
Art. 13 - Lavoro straordinario e banca delle ore
Art. 14 - Part-time
Art. 15 - Aspettativa
Art. 16 - Ferie
Art. 17 - Permessi
  Art. 18 - Trasferimenti
Art. 19 - Missioni
Art. 20 - Spese di trasferta
Art. 21 - Fondo spese
Art. 22 - Rimborso chilometrico
Art. 23 - Mutui casa
Art. 24 - Prestiti
Art. 25 - Buoni pasto - servizio di mensa
Art. 26 - Previdenza integrativa
Art. 27 - Anticipazione trattamento di fine rapporto e Fondo pensione anticipazione t.f.r.
Art. 28 - Assistenza sanitaria
Art. 28 bis - Invalidità permanente da malattia
Art. 29 - Polizze dipendenti
Art. 30 - Polizza vita puro rischio
Art. 31 - Polizza infortuni contro i rischi professionali ed extra professionali
Art. 32 - Premi aziendali di produttività
Art. 33 - Decorrenza e durata
Allegati

Contratto integrativo aziendale del Gruppo Zurich

Il giorno 12 dicembre 2013, tra il Gruppo Zurich Italia […] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali della Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba) aderente alla Cisl [...], le Rappresentanze Sindacali Aziendali della Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni Credito (Fisac) aderente alla Cgil […]

Premessa
Con la sigla del presente CIA le Parti, a conclusione di un lungo periodo di lavoro, riconoscono la reciproca volontà che ha portato ad un soddisfacente risultato.
Ribadiscono che il Gruppo Zurich costituisce in Italia un’unica realtà aziendale strutturata in più imprese tra loro funzionalmente integrate. Riconoscono, altresì, la piena validità ed operatività degli attuali livelli contrattuali, del CCNL, del CIA, di accordi particolari e di consuetudini consolidate, in una fase di sviluppo e trasformazione del Gruppo stesso ed in una realtà sempre più sovranazionale.
Da queste premesse si riconferma l’esigenza di una regolamentazione univoca degli istituti contrattuali, peraltro già raggiunta nei precedenti accordi, ed in questa logica si riconferma il ruolo delle RSA convenzionalmente costituite per l’insieme del personale a cui lo stesso si applica, a prescindere dal marchio di inquadramento dei rappresentanti e dei rappresentati.
Quanto precede vuole favorire le trasformazioni in atto in un contesto sereno ed essere lo strumento idoneo a evitare l’innescarsi di tensioni sociali. Per tale ragione, i rapporti tra le RSA e l’Azienda saranno sempre volti alla condivisione delle informazioni ed alla risoluzione dei contrasti.

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto integrativo si applica a tutti i dipendenti, così come individuati dal CCNL del 2007 che disciplina i rapporti fra le imprese di assicurazione ed il personale amministrativo, di quello addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione, delle seguenti Società:
- Zuritel spa
- Zurich Investments Life spa
- Zurich Insurance Public Limited Company
- Zurich Life Insurance Italia spa
- Zurich Life and Pensions spa
- Zurich Insurance Company Ltd
- Zurich Life Assurance Public Limited Company
Note a verbale:
1) In caso di ingresso nel Gruppo Zurich di nuove società assicurative che non avessero un proprio contratto integrativo aziendale, le Parti si incontreranno per verificare l'applicabilità del presente CIA.
2) Le Parti si impegnano, nel caso di nuove assunzioni che comportino l’applicazione della Parte Terza del CCNL, ad incontrarsi per definire le modalità di applicazione del presente CIA.
3) Al Personale di seguito specificato non si applicano alcuni istituti disciplinati dal presente Contratto:
a) al personale in periodo di prova non si applicano gli artt. 10, 23, 24, 26, 27, 28, 28bis e 30
b) Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore ad 1 (un) anno, non si applicheranno gli artt.10, 23, 24, 27, 28, 28bis, 30 e 32 (quest’ultimo solo per la parte che riguarda il premio aziendale variabile).
c) Al personale assunto, con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo uguale o superiore ad 1 (un) anno, non si applicheranno gli artt. 10, 23, 24, 27, 28 e 28bis.
d) al Personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a 2 (due) anni, non si applicheranno gli artt. 10 (per la sola parte riguardante i giorni di permesso), 23, 24 e 27.
e) Ai dipendenti assunti con contratto di apprendistato si applicano tutti gli istituti previsti dal presente contratto; resta inteso che per i suddetti dipendenti vale quanto previsto dal punto 3) lettera a) della presente nota a verbale.

Art. 2 Etica sociale
1. Il Gruppo intende ribadire l’importanza di continuare il proprio impegno nei confronti dei suoi principali interlocutori per il rispetto reciproco, nonché per la partecipazione responsabile alla tutela dell’ambiente ed alla cura dei rapporti sociali.
In particolare:
• rispetto dell’ambiente, per uno sviluppo sostenibile che garantisca alle future generazioni un adeguato livello di qualità della vita in un contesto ambientale equilibrato. In tal senso Zurich intende proseguire la sua azione, ponendo in essere progetti ed iniziative che valorizzino la cultura della tutela dell’ambiente;
• riconoscimento della diversità e dell’integrazione sociale e culturale e sostegno di iniziative di solidarietà;
• affermazione e rispetto dei valori etici fondamentali nelle relazioni interne all’Azienda e nelle relazioni con i clienti.
2. Il Gruppo ribadisce la fondamentale importanza delle risorse umane quale chiave del proprio successo e della propria competitività, grazie alle sempre crescenti competenze, capacità e professionalità delle persone al suo interno, la cui valorizzazione è impegno del Gruppo perseguire.
A tal fine le Parti riconoscono:
- la centralità delle risorse e l’obiettivo della loro valorizzazione quale elemento indispensabile per il miglioramento della qualità dei servizi e dei prodotti offerti e, conseguentemente, per il successo dell’Azienda;
- la necessità di continuare e rafforzare un sistema di sviluppo/crescita professionale, attraverso un trasparente sistema di valutazione professionale ed un costante impegno nella formazione professionale delle proprie risorse;
- l’esigenza di garantire ambienti di lavoro adeguati, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e la corretta gestione del rapporto di lavoro, volta a permettere alla risorsa di conciliare il duplice ruolo di persona e lavoratore;
- il rispetto reciproco delle regole di correttezza e trasparenza nei rapporti gerarchici, onde evitare situazioni ed iniziative contrarie a norme contrattuali e di legge.
3. L’Azienda si impegna a condividere con tutto il management aziendale le azioni volte al perseguimento di tali obiettivi.

Art. 3 - Meccanismi generali di regolamentazione dei rapporti infragruppo per il personale dipendente
1. Il "Gruppo Zurich" costituisce un'unica realtà aziendale, ancorché strutturata in un contesto di più "marchi" societari.
2. Tutti gli uffici del Gruppo siti nel medesimo comune vengono considerati un'unica unità produttiva ad ogni effetto. Nell'ambito dell'unica unità produttiva così definita viene riconosciuta agibilità sindacale a tutte le RSA regolarmente costituite. Restano invariati meccanismi di quantificazione e determinazione delle tutele spettanti ad ogni singola Rappresentanza Sindacale Aziendale.
3. Il passaggio infragruppo di dipendenti da una Società all'altra non costituisce alcuna novazione del rapporto di lavoro, restando immutati tutti gli istituti contrattuali ed i diritti acquisiti. [...] Dei passaggi verrà data comunicazione preventiva alle RSA.
[…]
5. Il Gruppo Zurich si impegna ad applicare le norme dello Statuto dei lavoratori in tutte le Società che lo compongono, anche se l'organico dovesse risultare inferiore alle 16 (sedici) unità.

Art. 4 - Diritto all’informazione
1. Le Parti ribadiscono che il diritto all'informazione rappresenta un elemento fondamentale per il corretto svolgimento delle relazioni sindacali.
2. Il Gruppo Zurich pertanto rinnova il suo impegno a dare puntuale informazione delle nuove strategie, dei mutamenti delle tecnologie, dei processi riorganizzativi, dei nuovi prodotti, dei livelli occupazionali, degli effetti dell'integrazione sulle mansioni dei lavoratori, dei programmi di formazione mirati al miglioramento della professionalità, e comunque ogni tipo di informazione relativa ad interventi che coinvolgono la popolazione aziendale, o parte significativa di essa, attraverso specifici incontri di natura preventiva che si svolgeranno con ragionevole anticipo.
Inoltre il Gruppo informerà annualmente le RSA sui principi della politica di incentivazione aziendale.
3. Le informazioni di cui al presente articolo potranno essere fornite anche su espressa richiesta delle RSA.
4. In particolare, nel mese di giugno di ogni anno, il Gruppo indirà un incontro con le RSA, nel corso del quale provvederà a fornire puntualmente le informazioni di cui all’art. 10 del CCNL vigente, che in questa sede si intende integralmente richiamato.
Per quanto attiene i dati di bilancio, ove non siano disponibili nel suddetto mese, le Parti convengono che saranno oggetto di apposito incontro da svolgersi entro la fine del mese di settembre.
5. Le Parti convengono che la distribuzione territoriale delle proprie risorse richiede l’utilizzo di strumenti tecnologici moderni capaci di assicurare una veloce diffusione delle informative sindacali.
A tale scopo è stata istituita una bacheca elettronica sindacale, le cui modalità di gestione e fruizione sulla intranet aziendale, saranno oggetto di apposito regolamento. L’Azienda si impegna, entro il 30 giugno 2014, a individuare strumenti alternativi di comunicazione con i dipendenti e il territorio, qualora dovessero insorgere modifiche di policy aziendali imposte da Casa Madre che non consentano l’utilizzo della intranet.
6. Relativamente alle risorse inserite in Azienda con contratto di somministrazione di lavoro l’impresa indicherà, in aggiunta a quanto previsto dagli inerenti allegati del vigente CCNL, anche il nominativo della lavoratrice/tore.

Art. 5 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo/donna
1. Le Parti, in armonia con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 198 del 2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2010 - emanato in attuazione della Direttiva Comunitaria 2006/54/CE -, dichiarano piena concordanza sull’importanza di ampliare le tutele volte alla rimozione di ogni forma di discriminazione, garantendo parità di accesso alla formazione, al lavoro ed alle opportunità di carriera ed impegnandosi a garantire anche la parità di trattamento retributivo, con l’eliminazione di differenze e discriminazioni, dirette ed indirette, tra uomini e donne.
2. Secondo quanto stabilito dall’art. 49 del CCNL del 2007, le Parti concordano che, nell’ambito della costituita Commissione Paritetica, prosegua l’esame congiunto della materia attraverso proposte di azioni positive volte alla rimozione di ogni forma di discriminazione.
3. Detta Commissione, composta da 2 rappresentanti dei lavoratori, tra le sigle firmatarie del presente CIA, e 2 rappresentanti di parte aziendale, deve essere considerata il naturale destinatario delle indicazioni provenienti dalla Commissione Paritetica Nazionale istituita presso l'Ania e perseguirà l'obiettivo di:
- eliminare la disparità di fatto di cui le donne siano oggetto nella progressione di carriera;
- superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provochino effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico, retributivo e previdenziale;
- promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali siano attualmente sottorappresentate, in particolare nei settori d'avvenire e nei livelli di responsabilità;
- favorire, anche mediante una diversa organizzazione delle condizioni e dell'orario di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali ed una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.
4. Struttura e funzioni della Commissione potranno essere modificate per recepire compiutamente le istanze che dovranno pervenire dalla Commissione Nazionale suddetta.
5. La Commissione sottoporrà al Gruppo i programmi relativi alle iniziative che intende realizzare e il Gruppo valuterà conseguentemente l’entità dei finanziamenti da accordare al riguardo e la quantità dei permessi che potranno essere fruiti dai componenti di detta Commissione.

Art. 6 - Tutela della salute
1. Le Parti ribadiscono l’importanza della tutela della salute dei lavoratori e della loro sicurezza sul luogo di lavoro e rinnovano il loro impegno al perseguimento di una cultura aziendale che ponga al centro il pieno rispetto della persona e della sua integrità psico-fisica.
2. L’Azienda, nel dare piena attuazione agli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, conferma il proprio impegno al continuo miglioramento delle condizioni ambientali, igieniche e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ad una trasparente informazione delle azioni intraprese.
3. In particolare, le Parti ribadiscono che i lavoratori che operano in modo significativo e continuo, ancorché non prevalente, su apparecchiature elettroniche con video siano equiparati, esclusivamente per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 54 del D.lgs. 81/08, ai lavoratori così come individuati dal comma c) dell'art. 51 del medesimo D.lgs.. Pertanto le visite mediche previste dall'art. 52 del CCNL verranno sostituite dalla visita effettuata dal medico competente;
4. Le Parti, nel condividere quanto previsto dall’art. 51 del CCNL 2007 ed in considerazione delle evoluzioni legislative e delle figure di recente introduzione nell’ordinamento giuridico italiano, ribadiscono l’importanza dell’Osservatorio Interno sul Mobbing, costituito da rappresentanti della Direzione, delle RSA e dei RLS. A tale gruppo di lavoro, di natura paritetica, è affidato il compito di analizzare dati per una migliore comprensione e prevenzione del fenomeno, allo scopo di monitorare il fenomeno attraverso la raccolta di informazioni, nonché individuare le possibili cause, la diffusione e le caratteristiche di tali fenomeni nei luoghi di lavoro.
Nota a Verbale
Con riferimento al Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori Le Parti convengono:
a) il riconoscimento di un monte ore permessi per ciascun rappresentante per la sicurezza dei lavoratori pari a 80 ore annue;
b) l’individuazione di un ufficio, presso la sede di Via Benigno Crespi, dotato di arredi e di una postazione informatica;
c) il rimborso a piè di lista delle trasferte, secondo quanto previsto dal CIA in vigore per il personale interno in missione temporanea;
d) l’abbonamento ad una rivista specializzata, ove richiesto dal Rappresentante;
Si precisa che le ore impiegate per effettuare riunioni e/o trasferte rientrano nel monte ore annuo.
Le visite presso gli uffici periferici, in seguito a segnalazioni dei dipendenti o per altre necessità devono essere effettuate preferibilmente dal Rappresentante per la Sicurezza avente sede di lavoro più vicina all’ufficio periferico di destinazione, salvo nel caso di impossibilità accertata o di particolari esigenze.
Le visite e le riunioni devono essere pianificate e/o effettuate in accordo con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali.

Art. 11 - Orario di lavoro
Con riferimento agli articoli 101 e seguenti del CCNL del 2007 si conviene che il Personale effettuerà il seguente orario di lavoro per un totale di 37 ore settimanali
…omissis…

Art. 13 - Lavoro straordinario e banca delle ore
1. Fatte salve le norme di legge e del CCNL, è consentita l’effettuazione di lavoro straordinario solo ed unicamente previa autorizzazione scritta del responsabile, tempo per tempo, in presenza di esigenze organizzative straordinarie e picchi di lavoro ed in assenza di debito di flessibilità nella giornata lavorativa.
2. Le Parti convengono di ridurre il limite massimo previsto dall’art. 109 del CCNL del 2007 a n. 80 (ottanta) ore annue.
3. Per il personale in regime di orario flessibile e con un saldo positivo del monte ore a cui venga richiesta la prestazione straordinaria, sarà consentito prestare tale attività anche nella fascia di flessibilità decorsi almeno 30 minuti dall’inizio della fascia stessa.
4. Le prime 50 ore di straordinario confluiranno, in applicazione a quanto previsto dall’ art. 115 del CCNL del 2007, nella “banca delle ore” e potranno essere utilizzate per fruire di permessi secondo le seguenti modalità:
a) durata non inferiore ad 1 (una) ora;
b) per mezze giornate, pari a 4 ore, esclusivamente dal lunedì al giovedì;
c) per giornate intere, pari a 8 ore, dal lunedì al giovedì;
d) 4 (quattro) venerdì nell’arco di 1 (uno) anno solare, conteggiando 5 (cinque) ore; per ogni venerdì eccedente, il permesso comporterà l’utilizzo di 8 ore;
5. L’Azienda si impegna, su richiesta specifica delle RSA e con cadenza non inferiore a 3 mesi, a fornire i nominativi ed il numero delle ore di straordinario maturate.
6. In deroga a quanto previsto al punto 4., su richiesta espressa del dipendente e se lo straordinario è stato preventivamente e regolarmente autorizzato, le prime 50 ore di straordinario saranno retribuite.
7. in caso di passaggio da 5° livello a 6° livello la banca ore residua viene azzerata; qualora sia positiva l’Azienda procederà alla monetizzazione.

Art. 14 - Part-time
[…]
2. Il Gruppo, in presenza di particolari situazioni familiari (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gravi patologie che determinano la temporanea riduzione di autonomia del coniuge/convivente more uxorio, dei figli o dei genitori), dietro richiesta documentata del lavoratore, potrà concedere un part-time per un periodo massimo di 1 anno. Tale richiesta sarà evasa di massima entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta del dipendente.
[…]

Art. 25 - Buoni pasto - servizio di mensa
[…]
Viene confermata la Commissione Mensa che ha il compito di valutare e partecipare agli incontri con il Gestore della mensa al fine di ottenere un’elevata qualità del servizio e una giusta ripartizione dei costi.
[…]