Cassazione Penale, Sez. 3, 30 novembre 2016, n. 50749 - Infortunio ad apprendista metalmeccanico con la macchina insaccatrice. Lavoratore abbandonato a se stesso o condotta abnorme?


 

 

Presidente: AMORESANO SILVIO Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 09/06/2016

 

Fatto

 

1. Con sentenza del 17 aprile 2013 la Corte d'appello di Firenze, provvedendo quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento della precedente sentenza di secondo grado, disposto da questa Corte con la sentenza n. 6870 del 2012, ha confermato la sentenza del 5 novembre 2009 del Tribunale di Grosseto, sezione staccata di Orbetello, con cui MP.P. e A.B. erano stati condannati alla pena di mesi tre di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, F.G., in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen. (perché, nelle vesti di legale rappresentante della S.a.s. Agricola 2000, MP.P., e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi sui luoghi di lavoro, A.B., per colpa e violazione dell'art. 35, comma 4, d.lgs. 626/94, per avere omesso di dotare una macchina insaccatrice a ciclo automatico di un dispositivo di arresto di emergenza funzionante, cagionavano al dipendente F.G., intento a lavorare presso tale macchina, lesioni personali gravi alla mano destra).
1.1. Pronunciando quale giudice del rinvio, la Corte d'appello di Firenze ha ritenuto che non potesse essere connotata da colpa generica la condotta degli imputati, consistita nell'aver consentito che un lavoratore apprendista operasse da solo, senza il necessario ausilio di un operaio più esperto, bensì specifica, spiegando che rientrano nell'ambito delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro gli obblighi di tutela e vigilanza posti a carico dei responsabili dell'impresa e dei delegati alla sicurezza, evidenziando come in occasione dell'infortunio oggetto della contestazione il lavoratore incaricato della formazione dell'apprendista si era allontanato dal posto di lavoro, per eseguire un incarico esterno disposto dai responsabili dell'impresa e della sicurezza, garanti dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con la conseguente responsabilità degli imputati, nelle loro vesti di datrice di lavoro (la MP.P.) e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi sul luogo di lavoro (il A.B.), in relazione all'infortunio occorso all'apprendista allorquando non era sotto la vigilanza di altro lavoratore più esperto.
Sono stati, pertanto, respinti i gravami proposti da entrambi gli imputati e confermata la decisione di condanna resa dal Tribunale.
2. Avverso tale sentenza ha nuovamente proposto ricorso la MP.P., mediante il suo difensore di fiducia, che lo ha affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte d'appello del tutto omesso di esaminare i motivi di impugnazione posti a fondamento del gravame interposto avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto, tra cui l'erronea comprensione del meccanismo di funzionamento del macchinario e delle mansioni svolte dalla persona offesa, nonché l'interruzione del nesso di causalità in conseguenza della condotta abnorme ed imprevedibile della persona offesa, di per sé sola sufficiente a causare l'evento, in quanto del tutto estranea al processo produttivo ed alle mansioni affidate all'apprendista.
Mediante lo stesso gravame era, inoltre,stato contestato in punto di fatto il mancato affiancamento della persona offesa, con la quale vi era, in realtà, altro operaio, con anzianità maggiore rispetto a quella di colui che normalmente la affiancava, e censurata la mancata disposizione di perizia sul macchinario.
Erano, inoltre, stati oggetto oggetto di censura anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, ed anche a questo proposito la Corte d'appello nel giudizio di rinvio aveva del tutto omesso di motivare.
2.2. Con il secondo motivo ha ulteriormente denunciato l'insufficienza e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in ordine alle modalità di verificazione dell'evento ed alla colpa degli imputati, e, nuovamente, anche a proposito del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Ha proposto autonomo ricorso A.B., mediante il suo difensore dì fiducia, affidato a quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo ha lamentato anch'egli il mancato esame nel giudizio di rinvio degli originari motivi di impugnazione, quali posti a fondamento del gravame interposto avverso la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Grosseto, motivi che non erano stati esaminati neppure in occasione del primo giudizio di appello, definito per mancanza della condizione di procedibilità a seguito della esclusione del profilo dì colpa specifica contestato e quindi della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art 590, comma 3, cod. pen.
3.2. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per la mancanza di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, in quanto il ricorrente era stato tratto a giudizio quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi sul luogo di lavoro, in relazione alla violazione dell'art. 35, comma 4, d.lgs. 626/94, ma, invece, era stato condannato quale datore di lavoro e per profili di colpa mai contestati.
3.3. Con il terzo motivo ha denunciato mancanza ed illogicità della motivazione, evidenziando come la persona offesa non era stata lasciata da sola nell'esercizio delle sue mansioni, bensì affidata ad altro operaio, che vigilava sul F.G., sicché la causa dell'evento non era costituita dall'allontanamento dell'operaio più esperto cui la persona offesa era stata affidata e aveva il compito 
di vigilare su di essa, ma dalla condotta abnorme ed imprevedibile della stessa persona offesa.
3.4. Con il quarto motivo ha lamentato l'omessa assunzione di due prove decisive, consistenti nella acquisizione del contratto di lavoro della persona offesa e nella disposizione di perizia diretta ad accertare le modalità di funzionamento del macchinario utilizzato dalla persona offesa.
4. Quest'ultima, costituita parte civile, ha depositato memoria, mediante la quale ha resistito ad entrambe le impugnazioni, di cui ha eccepito l'inammissibilità, per l'omessa indicazione da parte dei ricorrenti dei motivi di appello di cui la Corte territoriale avrebbe omesso l'esame, con la conseguente violazione del principio di autosufficienza dei ricorsi ed inammissibilità delle relative doglianze.
Con riferimento al secondo motivo del ricorso proposto da A.B., ne ha affermato l'infondatezza, sulla base del rilievo che ad entrambi gli imputati era, comunque, stata contestata una responsabilità a titolo di colpa, quali legale rappresentante della datrice di lavoro e responsabile della sicurezza della impresa, con la conseguenza che anche il profilo di colpa per l'omessa vigilanza sulle condizioni di lavoro dell'apprendista risultava essere stato contestato, con la conseguente insussistenza della dedotta mancanza di correlazione tra accusa e sentenza.
Ha inoltre eccepito l'inammissibilità della censura relativa al vizio di motivazione prospettato da A.B., diretta, in realtà, a conseguire una nuova analisi e valutazione degli esiti dell'istruttoria, ed anche di quella relativa alla violazione di norme processuali per la mancata acquisizione della copia del contratto di lavoro della persona offesa e per l'omessa disposizione di perizia tecnica sulla macchina insaccatrice, non essendo stata spiegata la decisività dì tali prove.
 

 

Diritto

 


1. I ricorsi non sono manifestamente infondati, con la conseguenza che deve essere rilevata la prescrizione del reato contestato.
2. Va anzitutto ricordato che nella precedente sentenza di questa Corte, n. 6870 del 2012, di annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'appello di Firenze del 6 dicembre 2010, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela (essendo stata esclusa la violazione della norma antinfortunistica contestata, con la conseguente esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen., e della, collegata, procedibilità d'ufficio), è stato ritenuto errato l’assunto della Corte di Appello di Firenze, che aveva qualificato come colpa generica l’addebito attribuito agli imputati, di avere consentito che un lavoratore apprendista lavorasse da solo senza il necessario ausilio di un operaio più esperto, evidenziando che rientrano nell’ambito delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro anche gli obblighi dì tutela e vigilanza facenti carico sui responsabili dell’azienda in ordine all’attività effettuata dall’apprendista, il quale, in quanto tale, deve essere affidato ad altro operaio più esperto onde evitare il compimento da parte del tirocinante di azioni pericolose o manovre improprie dovute alla sua inesperienza.
È stato, quindi, sottolineato come, nella specie, il lavoratore incaricato della formazione della persona offesa si era allontanato dal posto di lavoro, per eseguire un incarico esterno disposto dai responsabili, ed è stato richiamato il connesso obbligo generale a carico di datori di lavoro e responsabili della sicurezza, di controllo dell’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza, con la conseguente affermazione della erroneità della dichiarazione di improcedibilità emessa dalla Corte di Firenze, fondata sulla esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen.
La sentenza impugnata è stata, pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Firenze, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, per un nuovo esame.
3. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello di Firenze, dopo aver dato atto di quanto affermato nella suddetta sentenza di annullamento di questa Corte, ribadendo che rientrano nell'ambito delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro gli obblighi di tutela e vigilanza facenti carico ai responsabili dell'impresa e della sicurezza, anche in relazione all'attività svolta dall'apprendista, che deve essere affidato ad operaio più esperto, proprio allo scopo di evitare il compimento da parte sua di azioni pericolose o manovre improprie dovute alla sua inesperienza, ha sottolineato che in occasione dell'infortunio occorso al F.G., il lavoratore incaricato della sua formazione si era allontanato, per eseguire un incarico esterno disposto dagli imputati.
Ritenendo, pertanto, violato, da parte degli imputati, l'obbligo generale di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle norme antinfortunistiche e delle procedure interne di sicurezza, ha ritenuto che l'evento, cioè le lesioni che il F.G. si era cagionato, dovesse essere addebitato agli imputati, ai sensi dell'art. 40, comma 2, cod. pen.
4. Tale motivazione risulta, però, insufficiente, come denunciato da entrambi i ricorrenti, non essendovi in essa adeguata risposta alle articolate censure formulate con gli atti d'appello, non esaminate neppure nella precedente sentenza di secondo grado, conclusasi con pronunzia di improcedibilità per difetto di querela a seguito della esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen.
4.1. Va al riguardo ricordato che dalla suddetta sentenza di annullamento, n. 6870 del 2012, risulta che, secondo la ricostruzione dell'accusa, la persona offesa, F.G., apprendista metalmeccanico, il 12 giugno 2006 stava lavorando nell'azienda da solo presso un macchinario complesso, con il compito di raccogliere con il muletto il prodotto finito portato dalla macchina "pallettizzatrice" (destinata a sistemare la merce sulla piattaforma); detto impianto, alimentato con materiale sfuso da altro operatore, in maniera totalmente automatica insaccava, contava, disponeva sul bancale e metteva a disposizione dell'operatore (il F.G.) il prodotto finito da movimentare. Ad un certo momento, uno dei detti sacchetti portato dalla macchina si era incastrato tra il primo ed il secondo nastro trasportatore, per cui il F.G. aveva tentato di spostarlo con la mano, ma i dentini di gomma dei nastri trasportatori si erano agganciati al suo guanto trascinandolo con la mano all'interno dell'ingranaggio, provocando così gravi lesioni alla mano destra con prognosi superiore ai 40 giorni.
La responsabilità degli imputati era quindi stata affermata dal Tribunale per avere lasciato l'apprendista F.G. da solo, mentre avrebbe dovuto essere affiancato dal dipendente più esperto F.D., il quale invece si era allontanato dall'Azienda per disposizioni dei responsabili, dovendo effettuare una consegna, ritenendo che tale omissione configurasse una grave violazione da parte degli imputati della loro posizione di garanzia.
4.2. La Corte d'appello nel giudizio di rinvio ha condiviso tale argomentazioni, confermando l'affermazione di responsabilità degli imputati, di cui ha ravvisato la violazione dell'obbligo generale di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni interne in materia di sicurezza, omettendo, però, di esaminare e motivatamente disattendere le censure sollevate dagli imputati con gli atti d'appello.
4.3. La MP.P. con l'atto d'appello aveva, infatti, lamentato l'erronea comprensione da parte del primo giudice del meccanismo di funzionamento del macchinario e delle mansioni svolte dalla persona offesa, e prospettato l'interruzione del nesso di causalità in conseguenza della condotta abnorme ed imprevedibile della persona offesa, di per sé sola sufficiente a causare l'evento, in quanto del tutto estranea al processo produttivo e alle mansioni affidate all'apprendista; mediante lo stesso gravame era, inoltre stato contestato, in punto di fatto, che vi fosse stato il mancato affiancamento della persona offesa, con la quale vi era altro operaio, con anzianità maggiore rispetto a quella di colui che normalmente la affiancava, con la conseguente insussistenza della condotta colposa per omissione ascritta alla MP.P..
Analoghe doglianze aveva proposto il A.B., che aveva prospettato l'erroneità della affermazione relativa al mancato affiancamento del F.G., che non era stato lasciato da solo nell'esercizio delle sue mansioni, bensì affidato ad altro operaio, che vigilava su di lui, cosicché la causa dell'evento non andava ravvisata nell'allontanamento dell'operaio più esperto cui la persona offesa era stata affidata, con il compito di vigilare su di essa, bensì nella condotta abnorme ed imprevedibile della stessa persona offesa, che aveva messo la mano all'interno del macchinario, procurandosi in tal modo le lesioni oggetto della contestazione.
4.4. Tali doglianze, incidenti sia sulla condotta ascritta agli imputati, sia sulle modalità di verificazione dell'evento, sia sulla sussistenza della necessaria relazione causale tra quest'ultimo e la condotta addebitata agli imputati (nesso che sarebbe stato interrotto dal comportamento abnorme, improvviso ed imprevedibile della persona offesa), non sono in alcun modo state considerate dalla Corte d'appello, che si è limitata a ravvisare la sussistenza di una condotta colposa degli imputati per l'omesso affiancamento dell'apprendista e l'omessa vigilanza sulla sua osservanza delle disposizioni antinfortunistiche, e ad affermare l'esistenza di un nesso di causalità tra tali omissioni e l'infortunio, omettendo del tutto di considerare sia la prospettata presenza di altro lavoratore cui l'apprendista era stato affidato, sia l'interruzione del nesso causale (in conseguenza della condotta imprevedibile ed abnorme del F.G.), pure prospettata dai ricorrenti.
4.5. Tale lacuna determinerebbe la necessità di annullare con rinvio la sentenza impugnata per difetto di motivazione, per un nuovo esame anche sulla base delle doglianze degli imputati non considerate dalla Corte d'appello, ma il rinvio è precluso dall'avvenuto decorso del termine massimo di prescrizione, verificatosi, anche tenendo conto delle sue sospensioni, il 5 febbraio 2014, essendosi verificato l'evento il 12 giugno 2006, con la conseguente estinzione del reato.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione, e con rinvio, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado d'appello/ in ordine alle statuizione civili, che provvederà anche alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione e con rinvio al giudice civile competente in grado di appello in ordine alle statuizioni civili.
Così deciso il 9/6/2016