Tipologia: CIA
Data firma: 11 ottobre 2013
Validità: 11.10.2013 - 31.12.2014
Parti: Credito Emiliano e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl-Credito, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Credito emiliano
Fonte: firstcisl.it

Sommario:

  Art. 1 Relazioni Sindacali
Art. 2 Inquadramenti
Art. 3 Formazione e addestramento
Art. 4 Premio aziendale
Art. 5 Apprendistato
Art. 6 Sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni igienico sanitarie
Art. 7 Vestiario
Art. 8 Assistenza sanitaria
  Art. 9 Previdenza complementare
Art. 10 Welfare
Art. 11 Work-life balance
Art. 12 Buoni pasto
Art. 13 Indennità' di rischio
Art. 14 Trattamento di fine rapporto - Anticipazioni
Art. 15 Norme finali
Definizioni

Contratto di secondo livello per i1 personale delle aree professionali ed i quadri direttivi del Credito Emiliano

Il giorno 11 ottobre 2013 in Reggio Emilia tra il Credito Emiliano […] e le Organizzazioni Sindacali: Fiba Cisl […], Fisac Cgil […], Ugl-Credito […], Uilca […], in relazione a quanto previsto nell'art. 28 del CCNL 19.01.2012 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali è stato stipulato il seguente: "contratto di secondo livello per i quadri e il personale delle aree professionali del Credito Emiliano”

Art. 1 Relazioni sindacali
1.1 Nel rispetto della piena autonomia dei soggetti negoziali, le parti si danno reciprocamente atto che un corretto e costruttivo sistema di relazioni sindacali, di cui ne riconoscono l'importanza, rappresenta un'opportunità e non un vincolo; si impegnano pertanto ad improntare il modello del confronto negoziale a principi di responsabilità, correttezza e trasparenza, dando vita a relazioni stabili e permanenti.
1.2 Al fine di rendere più funzionale il dialogo con le OO.SS. e tenuto conto dei modelli organizzativi adottati dalla capogruppo Credito Emiliano si precisa che le relazioni sindacali si svilupperanno con le seguenti modalità:
- nell'ambito dell'incontro annuale, oltre agli argomenti già previsti dal ceni vigente, potranno essere raccolte segnalazioni provenienti dalle OO.SS. su comportamenti particolarmente rilevanti ai fini delle tematiche contrattuali;
- nell'ambito degli incontri semestrali saranno raccolte segnalazioni provenienti dalle OO.SS. su comportamenti particolarmente rilevanti ai fini delle tematiche contrattuali e, tra queste, anche quelle concernenti: organici, part-time, lavoro straordinario, applicazione di accordi sindacali, previsione di aperture/chiusure di dipendenze; le materie di demando concernenti gli Uffici delocalizzati della Direzione Centrale saranno trattate nell'incontro semestrale della zona di ubicazione. Entro 15 giorni verrà redatto tra le Parti un apposito verbale di incontro.

Art. 3 Formazione e addestramento
3.1 Le Parti convengono sul ruolo strategico che la formazione riveste nell'ambito dello sviluppo professionale del personale ed in particolare nello sviluppo dei percorsi professionali individuati dall'Azienda.
3.2 Viene costituito un "Gruppo di lavoro sulla formazione" per favorire ed agevolare le procedure di accesso ai finanziamenti erogati da enti e fondi, anche bilaterali, in coordinamento con le competenti funzioni aziendali e che costituisce il riferimento per una verifica congiunta dei programmi formativi oggetto della richiesta di finanziamento.
3.3 Il gruppo di lavoro sarà costituito in via paritetica da un componente dell'Organo di coordinamento di ciascuna OO.SS. firmataria del presente Accordo e dai rappresentanti nominati dall'Azienda in misura pari ai componenti di designazione sindacale.
3.4 Il gruppo di lavoro pianificherà il programma annuale dei lavori prevedendo di riunirsi almeno due volte l'anno. L'Azienda valuterà le eventuali proposte formulate dal gruppo di lavoro in merito ad iniziative formative che si rendano opportune per i suoi componenti al fine di un più efficace funzionamento del gruppo.
3.5 Gli oneri strettamente connessi al funzionamento del gruppo di lavoro sono a carico dell'Azienda; in particolare i componenti del gruppo di lavoro potranno godere di permessi retribuiti per partecipare alle relative giornate di lavoro con rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo le norme in materia di missioni previste dal ceni e dalla relativa policy aziendale.
3.6 Si considerano rientranti tra le materie del presente articolo:
- i corsi effettuati sia in azienda anche con docenti interni, sia all'esterno;
- l'affiancamento sul posto di lavoro a personale esperto (addestramento on the job);
- l'addestramento su procedure informatiche ed applicativi in genere; i corsi di aggiornamento normativo resi obbligatori da norme di legge e/o da regolamenti interni (es. antiriciclaggio, sicurezza sul lavoro, ecc);
- la formazione on-line o realizzata mediante appositi supporti tecnologici.

Art. 6 Sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni igienico sanitarie
6.1 Ferme restando le prerogative dei rappresentanti per la sicurezza del lavoro e del datore di lavoro previsti dalla normativa vigente, l'Azienda illustrerà alle OO.SS., in occasione degli incontri semestrali, le iniziative assunte in merito alla salvaguardia delle condizioni di salute dei lavoratori (ristrutturazioni immobiliari, postazioni di lavoro, illuminazione ambienti, servizi igienici, fumo, ecc.) con particolare riferimento a progetti riguardanti nuove strutture o strutture già esistenti, a questioni ambientali e lavori in corso, ad eventuali episodi criminosi già verificatisi ed all'aggiornamento delle misure di sicurezza.
6.2 Le Parti sottolineano l'importanza del divieto di fumo e si impegnano a vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori.
6.3 Le Parti concordano sulla particolare tutela da rivolgere alle c.d. lavoratrici gestanti curando in particolare l'osservanza dei divieti di:
- esposizione al cosiddetto "fumo passivo";
- adibizione al sollevamento e/o il trasporto di pesi;
- utilizzo di scale portatili (rischio cadute);
- adibizione ad attività che comportino l'obbligo di stare in piedi per periodi prolungati.
6.4 Allo scopo di stabilire adeguate forme di tutela dei lavoratori da eventuali atti criminosi di terzi l'Azienda si dichiara disposta ad esaminare le proposte delle OO.SS., che si avvarranno del contributo degli RLS, nell'intento di pervenire a soluzioni anche diversificate, in relazione alle contingenti esigenze di tempo e di luogo ed alle misure previste dai Protocolli sottoscritti dalle Prefetture con le Aziende di Credito.
6.5 Al lavoratore che dovesse subire un'invalidità temporanea o permanente a causa di eventi criminosi avvenuti in occasione e in conseguenza della sua attività lavorativa verrà conservato il posto di lavoro e verrà dato corso alla sua eventuale domanda di trasferimento.
6.6 Nell'ipotesi sopra riportata l'Azienda assumerà a proprio carico l'onere per le prestazioni e le cure specialistiche necessarie che non siano già previste dagli enti assistenziali e da polizze assicurative aziendali o di settore (es. LTC).
6.7 Al fine di tutelare la sicurezza del personale, l'Azienda dispone l'utilizzo di servizi specializzati all'uopo autorizzati nelle situazioni, non occasionali, di trasporto valori di primo rischio. L'Azienda si farà carico di fornire le opportune istruzioni e raccomandazioni sui comportamenti da tenere in particolari circostanze e le limitazioni da rispettare.
6.8 Nelle dipendenze normalmente non già presidiate da guardia giurata, in caso di necessità di prolungata apertura delle bussole dotate di metal-detector, si farà ricorso, ove sia possibile pianificare l'intervento, a servizio di piantonamento antirapina con guardia giurata per tutto il tempo necessario al ripristino del normale funzionamento.
6.9 L'Azienda ha affidato il servizio di tenuta chiavi agli Istituti di Vigilanza per tutte le dipendenze.
6.10 L'Azienda assume l'impegno a porre in atto le misure idonee a consentire presidi antimalore nelle dipendenze al di sotto dei 3 addetti.
6.11 L'Azienda illustrerà al personale interessato ed in particolare ai nuovi assunti inseriti nella rete, in occasione degli appositi corsi di addestramento, le norme generali d comportamento da tenere in caso di rapina.
6.12 L'Azienda ha sottoscritto apposita polizza assicurativa con onere a proprio carico per il rimborso dei beni personali di dipendenti trafugati o danneggiati nel caso di rapina le cui caratteristiche saranno illustrate nell'incontro annuale.

Art. 11 Work - life balance
11.1 Nell’accoglimento delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nel rispetto delle esigenze aziendali, sarà data precedenza:
- ai lavoratori/trici che assistono con continuità il proprio coniuge e/o figlio e/o convivente more-uxorio affetto da patologie di rilevante gravità;
- alle lavoratrici madri che rientrano in servizio dopo il periodo di astensione per maternità ed in particolare a coloro che hanno difficoltà all'inserimento del proprio figlio in asili nido pubblici e/o privati;
- alle lavoratrici madri con bambini di età inferiore a 36 mesi con particolare riguardo a coloro che non possono ricevere supporto da parte dei genitori della madre e/o del padre in quanto lontani dal luogo di residenza o non autosufficienti.
11.2 I dipendenti interessati potranno presentare la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale direttamente all'Ufficio Gestione Personale che ne seguirà l'iter e riceveranno entro un congruo termine (di norma entro 60 giorni) dalla presentazione dell'istanza, la comunicazione di accoglimento, differimento o negazione del provvedimento. Nell'ipotesi di mancato accoglimento i dipendenti interessati potranno richiedere all'Azienda un colloquio per ricercare possibili soluzioni alternative, facendosi eventualmente assistere da un rappresentante sindacale.
11.3 Le strutture interessate ricercheranno soluzioni organizzative atte a favorire un'articolazione oraria del part-time - orizzontale, verticale, misto - e una modalità contrattuale - reversibile o a tempo indeterminato - che contemperi le reciproche esigenze di azienda e dipendente.
Nell'ipotesi di presenza di più lavoratori part-time nella stessa unità produttiva, al fine di non pregiudicare quantità e qualità dei servizi resi, l'azienda valuterà la domanda di concessione del tempo parziale in relazione alle seguenti modalità organizzative:
- combinazione tra le articolazioni orarie dei contratti a tempo parziale dei lavoratori presenti nell'unità produttiva al fine di assicurare la continuità del servizio;
- assegnazione ad altre mansioni equivalenti a quelle espletate in precedenza;
- trasferimento presso altra unità produttiva agevolmente raggiungibile.
11.4 In alternativa alla trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, al fine di migliorare le problematiche di conciliazione tra gli impegni professionali e quelli familiari delle lavoratrici madri e dei lavoratori con gravi problemi di famiglia, l'azienda valuterà le richieste, per il soddisfacimento di esigenze specifiche, di: orario flessibile in entrata o in uscita, spostamento e/o riduzione della durata dell'intervallo, utilizzo di permessi non retribuiti anche orari, la concessione del telelavoro, l'aspettativa non retribuita, che non incidano in modo determinante sulle esigenze organizzative dell'unità produttiva.
[…]
11.6 Sono concessi permessi retribuiti per visita medica/cure fisioterapiche relative al dipendente per il tempo strettamente necessario e con esibizione dei relativi documenti giustificativi.
[…]