PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, con sede in legale in Roma, via IV Novembre 144, nella persona del legale rappresentante, Prof. Massimo De Felice

E

CNCPT - COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO, con sede in Roma, via G.A. Guattani 24, nella persona del Presidente, Marco Garantola e del Vicepresidente, Dario Boni

 

PREMESSO CHE

INAIL
- in base al quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si colloca nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza, promozione della cultura della prevenzione, della progettazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
- persegue, quali obiettivi prioritari della propria attività in campo prevenzionale, la promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e la crescita dei livelli di informazione e formazione nella specifica materia;
- punta, per lo sviluppo della propria funzione, ad interazioni e sinergie con gli altri attori istituzionali, con le Parti Sociali, nello specifico del settore dell’Edilizia, per valorizzare ruoli, esperienze, ai diversi livelli al fine di trasferire e rendere fruibili conoscenze, soluzioni, strumenti, metodologie, in particolare nei riguardi di settori ed aree individuate critiche e/o emergenti per specificità e complessità;
CNCPT
- in base alle norme contrattuali e statutarie svolge compiti di indirizzo, controllo e coordinamento a supporto dei Comitati Paritetici Territoriali, per il ruolo loro affidato nello specifico settore dei cantieri dal quadro normativo di riferimento nei confronti delle imprese e dei lavoratori, per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei cantieri e con tali finalità promuove la ricerca di strategie di prevenzione e divulgazione delle evoluzioni normative ed organizzative e per sviluppare adeguate conoscenze e trasferire tecnologie e buone prassi nelle procedure organizzative in attuazione del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m;
- realizza le interrelazioni con gli altri Soggetti del sistema prevenzionale;
- promuove la diffusione della cultura della prevenzione dei rischi da lavoro e di tutela della salute dei lavoratori e la crescita del livello formativo delle figure professionali, che operano nel settore;
- punta al miglioramento della sicurezza e dell’igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni ambientali attraverso una politica attiva della sicurezza;
- promuove strategie di prevenzione al fine di migliorare lo stato delle conoscenze in riferimento anche alle evoluzioni produttive, organizzative e tecnologiche e alla individuazione di soluzioni tecniche.
 

TENUTO CONTO

- dei ruoli rispettivamente affidati dal sopra citato D.Lgs. 81/2008 alle Parti: alll’Inail, in particolare, con gli artt. 9 e 10 viene riconosciuto un ruolo attivo per il sostegno e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da conseguire anche mediante convenzioni con altri attori istituzionali, tra cui gli Organismi paritetici, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese; a CNCPT, in quanto Commissione con la funzione di coordinamento e di indirizzo degli Organismi paritetici: artt. 2, c. l, lett. ee), ed art. 51 co. 3;
- del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, approvato in sede di Conferenza Stato- Regioni il 13 novembre 2014, nell’ambito del quale, tra gli altri, è previsto in continuità con il Piano precedente, il Piano Nazionale di prevenzione in edilizia, a supporto di un settore che rimane tra quelli a più elevato indice infortunistico;
- delle Linee di mandato 2013-2017 e della Relazione programmatica 2017-2019 del Consiglio di indirizzo e Vigilanza dell’Inail;
- delle “Linee d’Indirizzo Operative per la Prevenzione” (LIOP) approvate annualmente da INAIL per lo sviluppo della funzione prevenzionale, in una logica di consolidamento del sistema delle interazioni con Istituzioni, Enti e Parti sociali;
 

CONSIDERATO CHE

in coerenza con il quadro normativo di riferimento e per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione nei luoghi di lavoro è centrale la collaborazione tra gli Enti, le Istituzioni e le Parti sociali, operando per valorizzare e sostenere la pariteticità quale modello qualificante il sistema prevenzionale;
sussiste la condivisione delle finalità e degli impegni espressi dalle Parti, nei rispettivi campi di azione;
le Parti condividono l’opportunità di ampliare gli ambiti di collaborazione con finalità prevenzionali, di cui al precedente Accordo di collaborazione, tramite la sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa;
 

CONVENGONO

Art. 1
Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d’Intesa.

 

Art. 2
Finalità

Le Parti, con il presente Protocollo d’Intesa, intendono sviluppare la più ampia collaborazione, con particolare riguardo agli ambiti di cui al successivo art. 3, per valorizzare la rete delle interazioni tra Inail e CNCPT attraverso la realizzazione di iniziative a carattere innovativo, in considerazione delle specificità di settore.

 

Art. 3
Ambiti di collaborazione

Le Parti individuano congiuntamente i seguenti ambiti di collaborazione a livello nazionale:
aggiornamento e monitoraggio delle procedure di asseverazione per la verifica della UNI PdR 2:2013 in relazione alla scadenza della stessa;
informazione e formazione per progettisti di modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro, anche mediante specifici apporti delle associazioni nazionali di categoria;
realizzazione di sistemi informativi e/o applicazioni per dispositivi mobili, di check-list articolate per aree di lavoro di cantiere;
valorizzazione e diffusione in ambito nazionale anche tramite i rispettivi siti web e specifiche newsletters di progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché pubblicazioni territoriali di particolare interesse;
cooperazione nella definizione e realizzazione di progetti di prevenzione dei rischi caratterizzati da alta trasferibilità al settore specifico.

 

Art. 4
Tavolo Tecnico di coordinamento

Le Parti costituiscono un Tavolo Tecnico di Coordinamento, composto da due referenti di ciascuna Parte, con compiti di definizione degli indirizzi della collaborazione, di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle fasi di sviluppo dei piani e delle iniziative progettuali.
Le Parti condividono la possibilità di valutare l’eventuale partecipazione al Tavolo stesso di esperti che possano fornire il loro apporto professionale ed esperienziale, su specifici argomenti, contribuendo al buon andamento dei lavori.

 

Art. 5
Obblighi delle Parti

Le Parti in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi derivanti dal presente Protocollo d’Intesa, in logica di paritaria partecipazione.
Nell’ambito di successivi Accordi attuativi del presente Protocollo d’Intesa verranno definite le attività operative propedeutiche alla realizzazione degli obiettivi declinati dal precedente art. 3, nonché le eventuali risorse economiche destinate a tali fini, anch’esse individuate in logica di paritaria partecipazione.

 

Art. 6
Accordi attuativi

Ciascun Accordo attuativo di cui all’art. 5 co. 2 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo tavolo di gestione;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, ripartiti in logica di paritaria partecipazione, nonché i tempi e modalità di rendicontazione:
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata della convenzione, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’Intesa.

 

Art. 7
Durata

Il presente Protocollo d’Intesa entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e decade automaticamente decorsi 3 anni dalla predetta data.

 

Art. 8
Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’Intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.

 

Art. 9
Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d’Intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo si conviene che competente sia il foro di Roma.

30 novembre 2016
 

Per CNCPT
Il Presidente
Marco Garantola

Il Vicepresidente
Dario Boni
  Per
INAIL
Il Commissario Straordinario
Prof. Massimo De Felice




 


Fonte: inail.it