Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 15 dicembre 2016, n. 53346 - Caduta a terra a causa di un difetto di installazione del trabattello. Nessuna responsabilità del committente se il subappalto non era autorizzato e se non sussiste nesso causale


 

 

 

Ai fini della configurazione della responsabilità del committente, non può esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, ma occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Marangio e altri, Rv. 252672; vds. anche, più recentemente, Sez. 4, Sentenza n. 44131 del 15/07/2015, Heqirni e altri, Rv. 264974). E va altresì ricordato che l’estensione al committente della responsabilità dell’appaltatore é ammissibile soltanto laddove l’evento possa ritenersi causalmente collegato a un'omissione colposa, specificamente determinata, che risulti imputabile alla sfera di controllo dello stesso committente (Sez. 4, Sentenza n. 6784 del 23/01/2014, Ramunno, Rv. 259286).
Nel caso di cui trattasi, risulta evidente la totale estraneità alla realizzazione delle opere da parte dell'impresa del committente, il quale non aveva autorizzato la ditta appaltatrice ad avvalersi di imprese che agissero in regime di subappalto, né poteva per ciò stesso dirsi tenuto a una stringente e costante vigilanza sull'esecuzione dei lavori, avendo egli fatto affidamento sul rispetto delle condizioni di contratto d'appalto stabilite con la stessa ditta appaltatrice, con la quale doveva ritenersi sussistente un rapporto fiduciario basato su precedenti lavorazioni affidate a quest'ultima; da ciò appare evidente l'estraneità del rischio, concretizzatosi con l'infortunio per cui é processo, rispetto alla sfera di controllo del G.G. nella sua qualità di committente.
Ciò é avvalorato dal fatto che, sempre sulla base degli atti disponibili, non é stata raccolta alcuna prova di un'eventuale ingerenza, da parte di questi, nelle opere oggetto d'appalto, né di un'oggettiva possibilità di controllo in ordine all'impiego, da ritenersi del tutto estemporaneo, di uno strumento di lavoro (il trabattello) montato e installato in modo difforme rispetto alle norme di sicurezza.


 

 

 

Presidente: BLAIOTTA F.R. MARCO Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 30/11/2016

 

Fatto

 

1. Con sentenza resa in data 21 dicembre 2015, la Corte d'appello di Ancona ha confermato in parte qua la sentenza con la quale G.G. era stato assolto dal Tribunale di Macerata, in data 14 ottobre 2013, dall'imputazione di lesioni personali colpose in danno di T.S., reato commesso il 2 aprile 2009 in Montelupone. Con la stessa sentenza veniva confermata la condanna di F.V. e veniva altresì affermata la responsabilità a fini civili di F.R. in relazione al suddetto reato.
1.1. Oggetto del giudizio é un infortunio sul lavoro, occorso al T.S. mentre questi era adibito alla stuccatura di una parete in cartongesso presso un capannone della ditta G.G.: il T.S., in tale occasione, cadeva da un'altezza di cm. 173 da terra, producendosi le lesioni di cui in atti, a causa di un difetto di installazione e montaggio del trabattello all'uopo utilizzato dal lavoratore, il quale dipendeva dalla ditta del F.V., operante in regime di subappalto concesso dalla ditta del F.R., cui i lavori erano stati appaltati dalla ditta del G.G..
1.2. La Corte territoriale, dopo avere argomentato in ordine alla responsabilità dei titolari delle imprese appaltatrice e subappaltatrice dei lavori (rispettivamente, il F.R. e il F.V.), ha affermato che nessuna responsabilità era ravvisabile in capo al committente, ossia al G.G., non essendo stato provato che l'omessa verifica dell'idoneità dell'impresa esecutrice dei lavori abbia avuto rilevanza causale in ordine al verificarsi dell'evento lesivo.
2. Di quest'ultima statuizione si duole la parte civile T.S., per il tramite del suo difensore e ai soli effetti della responsabilità civile, mediante ricorso articolato in un unico, ampio motivo, nel quale l'esponente deduce violazione di legge (in riferimento all'art. 90, D.Lgs. 81/2008) e vizio di motivazione in ordine all'esclusione della responsabilità del G.G. in ordine all'infortunio.
2.1. Secondo il ricorrente, la Corte dorica ha fornito una motivazione apparente a sostegno di tale statuizione, pur a fronte del principio di corresponsabilità tra committente e datore di lavoro di cui all'art. 90 comma 9 e all'art. 26 D.Lgs. 81/2008 cit, nonché del fatto che la disponibilità del luogo di lavoro era in capo alla ditta del G.G.: questi non aveva verificato l'idoneità tecnica degli addetti alle lavorazioni, né li aveva avvertiti dei rischi connessi alle opere da eseguire, né conosceva le attrezzature utilizzate e la loro conformità alle vigenti normative, ed inoltre si era disinteressato del luogo di lavoro ove avvenne l'infortunio, e che era incustodito. Oltre a ciò, il G.G. non aveva nominato un responsabile dei lavori, né aveva elaborato il documento di valutazione del rischio interferenziale a norma dell'art. 26, comma 3, del citato D.Lgs., né infine aveva vigilato affinché i lavori venissero svolti in condizioni di sicurezza.
3. Con memoria depositata in Cancelleria il 17 ottobre 2016, il difensore di G.G. ha chiesto il rigetto del ricorso, precisando che il contratto d'appalto (conferito alla Tecnica Colore s.r.L, con cui la ditta del G.G. aveva da sempre intrattenuto proficui rapporti contrattuali) stabiliva espressamente il divieto di subappalto, e che di quest'ultimo l'imputato non aveva avuto mai conoscenza; ma, quand'anche l'avesse avuta, non sarebbe stato in grado d'impedire al lavoratore di salire sul trabattello da cui cadde.
4. Con atto depositato in Cancelleria il 25 novembre 2016, il difensore della parte civile ricorrente ha rassegnato conclusioni scritte e depositato nota spese.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso é infondato.
Conviene muovere dalla considerazione in base alla quale, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nel panorama delle posizioni di garanzia per la prevenzione degli infortuni sul lavoro quella del committente può definirsi come una funzione tecnica di "alta vigilanza" sulla sicurezza del cantiere che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non il puntuale e continuo controllo di esse, né la specificità di determinati rischi connessi alla particolarità o complessità della lavorazione, controlli facenti capo ad altri soggetti, destinatari di ben più pregnanti obblighi di protezione, quale il datore di lavoro, Il preposto, il direttore di cantiere (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 37738 del 28/05/2013, Gandolla).
1.1. Ora, pur considerando che il G.G. non aveva nominato nella specie un responsabile dei lavori che lo sollevasse da tale obbligo di alta vigilanza, né aveva curato la predisposizione di un documento di valutazione del rischio interferenziale, cionondimeno devono prendersi in esame gli elementi caratterizzanti del caso di specie, quali emergono dagli atti disponibili e dall'impugnata sentenza, onde stabilire se tali omissioni abbiano o meno spiegato una qualche rilevanza eziologica nel prodursi dell'evento e se, in specie, il rischio concretizzatosi con l'infortunio per cui é processo fosse concretamente governato e governabile da parte del committente.
Al riguardo, pur con un incedere argomentativo succinto (ma, occorre rilevare, confermando il percorso motivazionale seguito dal primo giudice), la Corte distrettuale evidenzia (pp. 7-8 sentenza impugnata) che il rapporto di subappalto nell'ambito del quale operava la ditta da cui dipendeva il T.S. non era autorizzato dal contratto d'appalto concluso dalla ditta del G.G. con quella appaltatrice (facente capo a F.R.); ed ha altresì constatato l'assenza di prove circa il fatto che la verifica di idoneità dell'impresa appaltatrice dei lavori (che peraltro dagli atti, e da quanto riportato nello stesso ricorso, era ben conosciuta dall'impresa del G.G. per avere assunto precedenti lavori per conto di questa) avrebbe evitato l'evento.
1.2. In proposito va ricordato che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, non può esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, ma occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Marangio e altri, Rv. 252672; vds. anche, più recentemente, Sez. 4, Sentenza n. 44131 del 15/07/2015, Heqirni e altri, Rv. 264974). E va altresì ricordato che l’estensione al committente della responsabilità dell’appaltatore é ammissibile soltanto laddove l’evento possa ritenersi causalmente collegato a un'omissione colposa, specificamente determinata, che risulti imputabile alla sfera di controllo dello stesso committente (Sez. 4, Sentenza n. 6784 del 23/01/2014, Ramunno, Rv. 259286).
1.3. Nel caso di cui trattasi, risulta evidente la totale estraneità alla realizzazione delle opere da parte dell'impresa del G.G., il quale non aveva autorizzato la ditta appaltatrice ad avvalersi di imprese che agissero in regime di subappalto, né poteva per ciò stesso dirsi tenuto a una stringente e costante vigilanza sull'esecuzione dei lavori, avendo egli fatto affidamento sul rispetto delle condizioni di contratto d'appalto stabilite con la stessa ditta appaltatrice, con la quale doveva ritenersi sussistente un rapporto fiduciario basato su precedenti lavorazioni affidate a quest'ultima; da ciò appare evidente l'estraneità del rischio, concretizzatosi con l'infortunio per cui é processo, rispetto alla sfera di controllo del G.G. nella sua qualità di committente.
Ciò é avvalorato dal fatto che, sempre sulla base degli atti disponibili, non é stata raccolta alcuna prova di un'eventuale ingerenza, da parte di questi, nelle opere oggetto d'appalto, né di un'oggettiva possibilità di controllo in ordine all'impiego, da ritenersi del tutto estemporaneo, di uno strumento di lavoro (il trabattello) montato e installato in modo difforme rispetto alle norme di sicurezza.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 30 novembre 2016.