Tipologia: CCPL
Data firma: 23 novembre 2016
Validità: 01.11.2016 - 31.12.2019
Parti: Unionedili e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, PMI, Novara
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

  Verbale di accordo
Art. 1 Elemento variabile della retribuzione
Art. 3 Mensa
Art. 4 Trasferta impiegati
Art. 5 Trattamento in caso di malattia
Art. 6 Reperibilità
  Art. 7 Ferie
Art. 9 Finanziamento e attività del RLST
Art. 10 Aliquote contributive cassa edile
Art. 11 Clausola di salvaguardia
Art. 12 Decorrenza e durata

Contratto collettivo provinciale di lavoro per i lavoratori appartenenti alla Piccola e Media Industria Edile della Provincia di Novara, 23 novembre 2016

Verbale di accordo
Addì 23 novembre 2016, in Novara, presso la sede dell'Associazione della Piccola e Media Industria di Novara, Verbano, Cusio, Ossola e Vercelli si sono incontrati l'Unionedili (Unione Imprenditori Edili dell'Api Novara V.C.O. e Vercelli) […] e la Feneal - Uil di Novara […], la Filca - Cisl del Piemonte Orientale […], la Fillea - Cgil di Novara e del Verbano Cusio Ossola […], che costituiscono la Federazione Unitaria dei lavoratori delle Costruzioni. È presente una delegazione di lavoratori
Le parti visto il Verbale di Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 12 novembre 2014 ed in particolare gli articoli 12 e 39, nonché l’Accordo interconfederale provinciale del 10 novembre 2016; hanno stipulato i1 presente accordo provinciale integrativo del succitato CCNL, da valere per i dipendenti delle imprese edili ed affini aderenti alla Confapi-Aniem operanti nella Provincia di Novara.

Art. 6 Reperibilità
Nell’eventualità che fosse richiesta ai lavoratori la reperibilità al di fuori del loro normale orario di lavoro, con decorrenza dal 1° novembre 2016, sarà riconosciuta un’indennità giornaliera di Euro 6,50.
Nel caso di eventuali accordi aziendali di miglior favore detta indennità di reperibilità non verrà erogata.

Art. 9 Finanziamento e attività del RLST
Le parti, visti
• l’Accordo della Commissione Interassociativa in data 27 febbraio 2007,
• il “Regolamento territoriale attuativo degli Accordi Provinciali sul Rappresentante per la sicurezza dei Lavoratori in data 27 luglio 2007,
• l’Accordo della Commissione Interassociativa in data 30 settembre 2009, con particolare riferimento alla clausola n. 2 in tema di finanziamento dell’attività dei RLST;
annullano e sostituiscono quanto pattuito nell’Accordo 30 settembre 2009, clausola n. 2, di cui al precedente punto c) e, tenuto conto dell’andamento, delle esigenze e delle peculiarità del settore edile, convengono di ridefinire, in via forfetaria e per il periodo di vigenza 1 ottobre 2016 - 30 settembre 2017, l’importo del finanziamento dell’attività dei RLST in 30.000,00 Euro per ciascun rappresentante e così complessivamente in 90.000,00 Euro. Per la parte eventualmente non coperta dalla contribuzione ordinaria (0,18%) si attingerà dagli avanzi del Fondo Gestione Sicurezza risultanti a bilancio sino a capienza degli stessi. Fermo restando quanto previsto nel citato Accordo in ordine al rimborso delle spese di viaggio e alle modalità di erogazione del contributo al finanziamento in capo alle Organizzazioni sindacali.
Tenuto altresì conto dell’intenzione comune di rafforzare il ruolo dei RLST nonché di rendere sempre più efficiente e qualificata la loro attività, le parti convengono di definire entro il 30 aprile 2017 un regolamento dell’attività degli stessi RLST - e il relativo finanziamento - che preveda, tra l’altro, l’utilizzo di adeguati supporti informatici e una maggiore sinergia con gli Enti paritetici della provincia di Novara.

Art. 11 Clausola di salvaguardia
Per quanto non espressamente modificato resta in vigore quanto precedentemente concordato negli accordi integrativi precedenti.