Categoria: Normativa regionale
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Regione Piemonte
Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2016, n. 17-4345
Recepimento dell'Accordo Stato Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Revisione e riordino dei provvedimenti regionali in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Modifica D.G.R. n. 38-3255 del 9.5.2016.
B.U.R. 15 dicembre 2016, n. 50 - s.o. n. 1

 

A relazione degli Assessori Pentenero, Saitta:
Premesso che:
la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sono certamente fra gli indicatori principali del grado di civiltà di un paese e che la formazione può costituire, se ben progettata e realizzata, uno strumento di notevole efficacia sia per creare la necessaria consapevolezza in merito all’importanza di questo tema, sia per accrescere conoscenze e competenze di tutte le figure a vario titolo coinvolte nella gestione dei processi che creano sicurezza;
negli ultimi anni il legislatore ha voluto dare un segnale inequivocabile in tal senso, estendendo notevolmente l’obbligo formativo ed entrando nel dettaglio della definizione dei percorsi formativi stessi, coinvolgendo spesso la conferenza per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
anche la Regione Piemonte è intervenuta più volte in passato su questo tema, adottando provvedimenti atti a regolare l’attività formativa rivolta a specifiche figure della sicurezza.
Considerato che:
la normativa nazionale che detta contenuti e modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione sulla sicurezza è spesso disomogenea nella definizione delle regole e delle procedure operative e che quindi occorre uniformare e semplificare gli adempimenti in capo ai diversi soggetti coinvolti nel processo formativo (soggetti formatori, partecipanti ai corsi, organi di controllo, ecc.), anche modificando le indicazioni riportate nei suddetti provvedimenti regionali;
occorre contrastare il fenomeno del moltiplicarsi sul territorio di corsi erogati da soggetti formatori non autorizzati, che propongono un’offerta formativa a basso costo, ma di qualità quantomeno dubbia e di validità nulla ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge;
occorre quindi creare gli strumenti necessari a facilitare l’attività di controllo da parte dei competenti soggetti pubblici;
è anche opportuno fornire chiarimenti rispetto ad alcuni punti della normativa nazionale che si prestano a interpretazioni non sempre univoche;
è necessario recepire l’accordo sottoscritto in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
Accordo del 7 luglio 2016, rep. 128/csr, relativo alla formazione dei Responsabili e degli Addetti al Servizio di prevenzione e protezione, di cui all’art. 32, del D.Lgs 81/08.
è inoltre necessario definire le modalità per adempiere ai compiti esplicitamente posti in capo alle Regioni dall’accordo sopra citato e in genere dalla normativa di riferimento.
Considerato inoltre che:
il Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 7 del D.Lgs 81/08, come previsto dall’art. 1, comma 4 del DPCM del 21 dicembre 2007, svolge, fra le altre, la funzione di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promuove l'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;
in seno al Comitato Regionale di Coordinamento è stata istituita la Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori;
la suddetta Commissione ha prodotto una revisione del documento contenente le indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/08, sul quale il CRC in seduta plenaria ha espresso parere favorevole in data 18 novembre 2016;
le integrazioni e le modifiche proposte alla precedente edizione delle Indicazioni operative, approvate con DGR n. 38-3255 del 9.05.2016, comportano una modifica sostanziale all’architettura portante stabilita dalla Giunta regionale;
tale documento, redatto in conformità all’Accordo Stato-Regioni sopra citato e alla normativa di riferimento, risponde appieno alle necessità sopra elencate di uniformazione e semplificazione degli adempimenti in capo ai diversi soggetti coinvolti nel processo formativo nonché di contrasto al fenomeno della formazione illegittima e di scarsa qualità.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;
Tutto ciò premesso e considerato.
Visti:
il D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
gli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011; [rep. 221/csr e rep. 223/csr]
l’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012;
l’accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012;
l’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016;
la DGR n. 38-3255 del 9/05/2016;
la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di recepire l’Accordo sottoscritto in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, repertorio 128/CSR del 7 luglio 2016, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 81/08 e smi;
- di approvare il documento, che si riporta in allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, elaborato in conformità agli accordi Stato-Regioni in premessa elencati e sulla base del testo approvato dal Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 7 del D.lgs. 81/08, contenente le indicazioni operative per la formazione delle figure previste dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a modifica e in sostituzione delle indicazioni approvate nella DGR n. 38-3255 del 9/05/2016;
- di dare mandato al Dirigente regionale del Settore Prevenzione e veterinaria, d’intesa con il Dirigente regionale del Settore Standard formativi e orientamento professionale e con il parere espresso in sede di redazione del verbale del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 7 del D.Lgs 81/08, di provvedere, con propri atti, all’aggiornamento del documento approvato con la presente deliberazione, adeguandolo alle disposizioni normative che dovessero intervenire in materia.
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
 

(omissis)
 

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