Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 20 dicembre 2007
Validità: Triennale
Parti: Istituzioni, OO.AA., OO.SS.
Settori: Trasporti, Porto Ravenna
Fonte: CGIL

Sommario:

 Premessa
I Ambito di applicazione
II Obiettivi
III RLS
IV Imprese portuali
 V Soggetti pubblici
VI Confronto tra le parti
VII Servizi
Allegato al Protocollo d'intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nel porto di Ravenna

Ministero dell’interno Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Ravenna
Conferenza permanente sezioni territorio, ambiente e infrastrutture e sviluppo economico e attività produttive


Protocollo d'intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nel porto di Ravenna

Visto
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e s.m.i., inerente l'attuazione di direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- il decreto legislativo del 27 luglio 1999 n. 272 relativo all'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento delle operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n.485;
- la legge 3 agosto 2007, n. 123, relativa a misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
- la legge 28 gennaio 1994 n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale modificata ed integrata dal decreto legge 21 ottobre 1996 n. 535 convertito con modifiche dalla legge 23 dicembre 1996 n. 647;

Considerato che
- Il porto ha - in riferimento alla sicurezza del lavoro - una particolare complessità dovuta alla natura di molte attività ed a:
• la compresenza di più soggetti operativi e professionali, che richiede una particolare attenzione al coordinamento delle rispettive attività per ridurre i rischi;
• la possibile presenza di situazioni non conosciute o non adeguate quali determinati vettori marittimi, modalità di stivaggio, ecc. che richiedono particolare attenzione;
- il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro costituisce un impegno di natura prioritaria di tutti gli enti le aziende e le amministrazioni pubbliche, a livello centrale e locale, al quale sono chiamate a partecipare le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, e richiede la realizzazione di azioni organiche e congiunte, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
- a tale fine è necessario e possibile:
• accrescere complessivamente la cultura e la pratica della sicurezza delle imprese e dei lavoratori per elevare in modo strutturale e permanente i livelli di sicurezza delle attività portuali;
• accrescere i livelli di formazione dei lavoratori e degli operatori in materia di sicurezza;
• rendere più efficace l'attività di indirizzo, prevenzione, e controllo degli enti a ciò preposti, attraverso tutte le opportune forme di coordinamento e attraverso modalità di continuo interscambio con le imprese ed i lavoratori e le loro rappresentanze;
• dare attuazione in modo puntuale ed efficace alle norme in essere (d.lgs. 626/94, d.lgs. 272/99, L. 123/07) nella specifica realtà del porto di Ravenna;
• responsabilizzare fortemente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), valorizzarne il ruolo in primo luogo attraverso l'istituzione di RLS di sito (RLSS);
- il porto di Ravenna ha come fondamentale elemento di forza l'esperienza di concertazione e condivisione di procedure e forme di coordinamento anche oltre le leggi al tempo vigenti, quali:
1. il coordinamento tra enti - primavera '99 ,
2. l'istituzione del comitato art. 7 d.lgs. 272/99 - luglio 2000,
3. l'istituzione di documenti di sicurezza non standardizzati (Piano specifico per ogni singola nave) - marzo 2000,
4. il protocollo relativo alle verifiche straordinarie delle apparecchiature di sollevamento -febbraio 2001,
5. il protocollo relativo al coordinamento per la sicurezza delle operazioni portuali - febbraio 2001,
6. il protocollo sulla riduzione della emissione delle polveri originate dalle merci alla rinfusa durante le operazioni portuali - settembre 2003,
7. l'installazione di strumenti di controllo del peso dei carichi nei traghetti e l'individuazione di una procedura condivisa - novembre 2006,
8. il protocollo c/o l'Amministrazione Provinciale per la riduzione delle emissioni polverose da merci alla rinfusa (attuazione del Piano provinciale di tutela e risanamento della qualità dell'aria) - 2006,
- la concorrenza tra i porti e tra le imprese dello stesso porto non può essere distorta a causa di diversi livelli di rispetto della sicurezza e che a tal fine i sottoscrittori del presente accordo si impegnano a promuovere iniziative di diffusione e sostegno di tali principi anche nelle altre realtà portuali;
- il Documento sul porto di Ravenna sottoscritto in data 17/09/2007 da Regione, Provincia, Comune, Camera di Commercio, Autorità Portuale, pone tra i propri obiettivi quello di costruire "Un sistema di incentivi e prescrizioni per la sicurezza sul lavoro, e per la qualità produttiva e ambientale nonché la definizione di indirizzi e incentivi per la qualità del lavoro e la formazione professionale, anche attraverso l'individuazione di appositi strumenti e/o centri di Formazione Professionale. Occorre inoltre incentivare strumenti, quali la certificazione di sicurezza, di qualità e ambientale. L'obiettivo è creare le condizioni per giungere ad una certificazione complessiva dello scalo";
- è necessario e possibile elevare stabilmente i livelli di sicurezza del lavoro nel porto di Ravenna attraverso la prosecuzione della concertazione tra le parti sociali, le istituzioni e gli enti preposti alla prevenzione e al controllo, ai fini della condivisione di obiettivi, procedure, azioni;
- la L. 123/07 può essere attuata più agevolmente nella parte già operativa attraverso la precisazione e condivisione degli atti e procedure in essa previsti;
- è necessario e possibile individuare strumenti, procedure e atti che prefigurino - anche in modo sperimentale - quanto dovrà essere stabilito nella parte della medesima legge la cui definizione è delegata al Governo;
- è necessario rendere più efficaci le azioni formative, informative e regolamentari tese ad affermare il rispetto individuale e collettivo di disposizioni e comportamenti coerenti con la sicurezza del lavoro (uso dei DPI, rispetto delle procedure operative, ecc.);
- nel corso degli incontri svolti in Prefettura il 15 ottobre 2007 alla presenza del sottosegretario di Stato alla Salute, On. Patta ed il successivo 25 ottobre 2007 è stata condivisa la complessità del porto di Ravenna, sia in termini di configurazione territoriale che di operatività, e delle attività inerenti e si è convenuto di porre in essere iniziative finalizzate allo sviluppo di un impegno comune per il miglioramento della prevenzione e sicurezza nel porto di Ravenna.

Le parti sottoscrittrici il presente protocollo convengono quanto segue.

I Ambito di applicazione
Il presente accordo si applica alle operazioni e servizi portuali - come definiti dalla L. 84/94 - svolte ad opera e sotto la responsabilità delle imprese art. 16, 17 e 18 della L. 84/94.

II Obiettivi
- Accrescere complessivamente la cultura e la pratica della sicurezza delle imprese e dei lavoratori per elevare in modo strutturale e permanente i livelli di sicurezza delle attività portuali.
- Accrescere i livelli di formazione dei lavoratori e degli operatori in materia di sicurezza.
- Rendere più efficace l'attività di indirizzo, prevenzione, e controllo degli enti a ciò preposti, attraverso tutte le opportune forme di coordinamento e attraverso modalità di continuo interscambio con le imprese ed i lavoratori e le loro rappresentanze.
- Dare attuazione in modo puntuale ed efficace alle norme in essere (d.lgs. 626/94, d.lgs. 272/99, L. 123/07) nella specifica realtà del porto di Ravenna.
- Costituire un sistema integrato di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza di sito (SI-RLSS) e responsabilizzare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) aziendali valorizzandone il ruolo in collaborazione con il SI-RLSS.
- Elevare stabilmente i livelli di sicurezza del lavoro nel porto attraverso la prosecuzione del metodo della concertazione tra le parti sociali e della collaborazione tra le istituzioni e gli enti preposti alla prevenzione e controllo ai fini della realizzazione di procedure ed azioni condivise ed appropriate.
- Dare attuazione alle parti già operative della L.123/07 ed individuare strumenti, procedure ed atti che prefigurino - anche in modo sperimentale - quanto dovrà essere definito dal governo ai sensi della medesima legge.
- Rendere più efficaci le azioni formative, informative e regolamentari tese ad affermare il rispetto individuale e collettivo di disposizioni e comportamenti coerenti con la sicurezza del lavoro (uso dei DPI, rispetto delle procedure operative, ecc.).

III RLS
- Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, si dà luogo all'elezione o al rinnovo, ove necessario dei RLS aziendali, che operano nel quadro delle rappresentanze sindacali del lavoro, al fine di garantire quanto previsto dall'art.9 della L. 300/70.
- Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo viene costituito, ad iniziativa delle OO.SS., il "Sistema integrato di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza del sito" (SI-RLSS) composto da tre membri individuati con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia.
- Entro 90 giorni dalla stipula del presente protocollo viene istituito, ad iniziativa delle OO.SS. di categoria, il coordinamento dei RLS aziendali con funzioni di collegamento con il SI-RLSS.
- Gli RLSS, con le stesse funzioni previste dal d.lgs. 626/94 così come integrato dalla L.123/07 per gli RLS aziendali hanno competenza nell'ambito di applicazione del presente protocollo, in riferimento alla possibilità di accesso e di intervento nelle imprese in esso presenti, secondo procedure concordate in sede di comitato art. 7 d.lgs. 272/99.
- Oltre la formazione prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, l'Autorità Portuale provvede ad organizzare a proprio carico programmi di formazione specifica, con obbligo di frequenza, sulle problematiche di sicurezza del lavoro portuale dedicate ai RLSS, ai RLS ed ai propri ispettori. Annualmente l'Autorità Portuale individua i programmi formativi d'intesa con il SI-RLSS, le OO.SS. di categoria e sentito il comitato art. 7 d.lgs.272/99.
- Il SI- RLSS può avvalersi di una o più figure professionali specializzate, a carico dell'Autorità Portuale, da individuarsi nell'ambito di un elenco - redatto d'intesa con i RLSS e le OO.SS.- di professionisti del settore, fino a 200 ore per anno.
- I RLSS partecipano al comitato art. 7 d.lgs. 272/99. Le figure professionali specializzate possono essere invitate a partecipare al medesimo comitato.
- Il SI-RLSS si incontra periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, con il coordinamento dei RLS.
- SI-RLSS si incontra periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, con il coordinamento dei responsabili della sicurezza delle imprese di cui al successivo punto secondo del titolo IV.
- I RLSS possono usufruire, per le attività di cui al presente protocollo, di un monte ore annuo pari ad un massimo di 3600 ore, aggiuntive rispetto alle ore di formazione più sopra definite. L'Autorità Portuale compie gli atti necessari a consentire il rimborso del costo del monte ore relativo ai RLSS, effettivamente fruito e documentato, a fronte della partecipazione degli stessi ai corsi di formazione.

IV Imprese portuali
- Fatto salvo quanto previsto al paragrafo III punto 1, le imprese agevolano le OO.SS. nelle procedure per l'elezione o rinnovo dei RLS aziendali da svolgersi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo.
- Le imprese portuali e i loro rispettivi RSPP si costituiscono in coordinamento (SI-SPPA -Sistema integrato dei servizi di prevenzione e protezione aziendali).
- Le imprese, entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, individuano congiuntamente una o più figure professionali qualificate, ai fini dell'incremento dei livelli di sicurezza nelle operazioni di cui trattasi, per il confronto periodico con i RLSS e per il confronto con i coordinamenti istituzionali.
Le figure professionali citate possono essere invitate a partecipare al comitato art. 7 d.lgs 272/99.
- Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo, le imprese iniziano le procedure per l'implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS). Entro ventiquattro mesi da tale termine ottengono la relativa certificazione (OHSAS 18001).
- L'Autorità Portuale, s'impegna, così come definito nel documento strategico del Porto sottoscritto il 17 settembre 2007, a individuare adeguati strumenti di finanziamento a copertura dei costi di certificazione in conformità alla legislazione vigente con modalità e per ammontari che dovranno essere individuati e definiti con regolamento che l'Autorità stessa provvederà ad emanare.
- Le imprese inoltre provvedono:
• ad aggiornare il documento di sicurezza di cui all'art. 4 d.lgs. 272/99, - ove previsto -tenendo conto dei contenuti della presente intesa e delle particolari evidenze di rischio emerse ed a trasmettere copia di esse all'AUSL e all'Autorità Portuale;
• ad effettuare, con i RLS aziendali e con il SI-RLSS, una dettagliata analisi, adeguatamente rendicontata, degli eventi infortunistici e degli incidenti (ivi compresi i "mancati infortuni" e/o eventi di rischio che abbiano comportato la sospensione delle operazioni portuali) e delle relative modalità di accadimento, al fine di consentire il perfezionamento dei sistemi di prevenzione ed, eventualmente, delle procedure operative;
• a comunicare, oltre che all'Autorità Portuale, al SI-RLSS gli incidenti (ivi compresi i "mancati infortuni" e/o eventi di rischio) che hanno comportato la sospensione delle operazioni ex art. 4 c. 3 d.lgs. 272/99;
• a porre in essere efficaci attività di prevenzione, estese anche alle lavorazioni aventi natura saltuaria o precaria, attraverso il controllo sull'organizzazione del lavoro e nel pieno rispetto del protocollo sul coordinamento per la sicurezza delle operazioni portuali sottoscritto tra le parti nel 2001;
• ad esercitare il controllo costante sui fattori di rischio e la verifica sul rispetto delle norme che presiedono alla sicurezza negli ambienti di lavoro;
• ad individuare il fabbisogno formativo dei RSPP, dei livelli dirigenziali e dei preposti al coordinamento operativo delle attività, e a corrispondervi con conseguenti percorsi formativi, a dare attuazione agli accordi nazionali sulla formazione d'ingresso per lavoratori portuali, oltreché a quanto previsto dal CCNL per i RLS.

V Soggetti pubblici
- Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 123 del 3 agosto 2007, il quale dispone che il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal Presidente della Provincia, o da un suo assessore delegato, con deliberazione della Giunta Provinciale di Ravenna n. 628 in data 19 dicembre 2007, è stata costituita l'Autorità di coordinamento provinciale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti degli uffici, delle amministrazioni e degli enti pubblici territoriali rientranti nell'ambito del territorio provinciale;
- al fine di rafforzare e rendere più efficaci e integrate le attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi della L. 123/07, gli Enti aventi funzioni di indirizzo, prevenzione e controllo nell'ambito di applicazione del presente protocollo, definito al titolo I (AUSL, AP, AM, DPL, Ispesl, Inail, Inps e Vigili del Fuoco) si costituiscono in coordinamento (Coordinamento Organi Ispettivi -COI) nel rispetto delle specifiche competenze e responsabilità previste dalle normative vigenti;
- L'attività di coordinamento del COI fa capo al SPSAL dell'AUSL nel quadro delle azioni svolte dall'Autorità di coordinamento provinciale costituita in data 19/12/2007.
- Il coordinamento dei soggetti di cui sopra si impegna:
1. ad assumere tutte le iniziative di supporto, orientamento e facilitazione per la realizzazione delle azioni di cui al presente protocollo;
2.a potenziare il sistema di sorveglianza degli eventi infortunistici portuali tramite:
a) l'utilizzo dei nuovi flussi informativi Inail-Ispesl-Regione adattati all'area portuale;
b) l'applicazione nell'ambito del Porto di Ravenna del sistema, già validato a livello nazionale, di sorveglianza sugli infortuni mortali e gravi;
c) il miglioramento dei flussi informativi tra le parti pubbliche, e tra le stesse e l'Autorità Portuale ed il Comitato di Igiene e Sicurezza ex art. 7 d.lgs. 272/99;
3. ad individuare gli strumenti e le modalità di monitoraggio delle azioni poste in essere dalle imprese;
4. a favorire, nel rispetto delle competenze previste dalle norme vigenti, l'integrazione di azioni tra i vari enti preposti alle attività di controllo;
- all'interno del coordinamento dei soggetti pubblici si individua un organismo composto da AUSL, AP ed AM che, sulla base dei flussi informativi resi disponibili, traccia specifici profili di rischio e sviluppa progetti mirati di intervento; promuove azioni preventive tese a risolvere criticità emergenti; supporta il SI-RLSS e il SI-SPPA al fine di una migliore effettuazione delle valutazioni dei rischi e della stesura di procedure operative, fatta salva la responsabilità di ogni impresa.
- l'Autorità Portuale si impegna entro sei mesi a verificare condizioni, concrete possibilità e modalità di messa a disposizione del coordinamento dei RLS e del SI-RLSS di strumenti e strutture per supportare lo svolgimento delle attività.

VI Confronto tra le parti
I soggetti di parte pubblica, il SI-SPPA il SI-RLSS, si avvalgono del comitato art.7 del d.lgs. 272/99 per confrontarsi ed esporre le problematiche che via via si presentano in materia di sicurezza e di igiene del lavoro. Il Comitato art.7 d.lgs.272/99 così allargato individua le soluzioni e monitora lo stato di attuazione delle stesse.
I sottoscrittori del presente protocollo (ad esclusione di Autorità Portuale ed Autorità Marittima) si impegnano a sottoscrivere un allegato - che è parte integrante del presente protocollo - di analogo contenuto riguardante le aree private, contermini alle banchine portuali, poste nella disponibilità delle imprese di cui all'articolo 16 L.84/94 che vi svolgono le attività nello stesso articolo elencate.

VII Servizi
Per quanto riguarda le attività diverse dalle operazioni portuali, così come definite dalla L. 84/94, e dalle attività contemplate dall'allegato al presente protocollo, ma comunque svolte in funzione delle attività portuali e nelle stesse aree, le parti firmatarie del presente accordo s'impegnano a sottoscrivere, entro sei mesi, un apposito allegato che costituirà parte integrante del presente protocollo. In tale documento saranno contemplate le modalità operative da individuare, eventuali certificazioni di pertinenza disciplinate secondo i principi del protocollo, tenendo conto della specificità delle attività svolte e del modello organizzativo in essere.
I sottoscrittori del presente protocollo:
- consapevoli che le misure e i processi di incremento della sicurezza del lavoro portuale in esso previsti devono poter trovare omogenea applicazione in tutte le realtà portuali anche per evitare fenomeni di distorsione della concorrenza causati da diseguali livelli di sicurezza, si impegnano ad operare, ciascuno per quanto di competenza in tutte le sedi politiche, istituzionali, di categoria affinché i contenuti del presente protocollo trovino attuazione in modo omogeneo nei porti italiani;
- si impegnano ognuno, per quanto di competenza, e congiuntamente per rendere più efficaci le azioni informative e regolamentari tese ad affermare il rispetto individuale e collettivo di disposizioni e comportamenti coerenti con la sicurezza del lavoro (uso dei DPI, rispetto delle procedure operative, ecc.)
- si impegnano a svolgere incontri periodici o su richiesta di uno o più dei soggetti firmatari per verificare l'applicazione del presente protocollo ed il raggiungimento degli obiettivi definiti.
- Il presente protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della stipula. Durante detto periodo le parti si impegnano a svolgere incontri periodici almeno una volta all'anno o su richiesta di uno o più dei soggetti firmatari per verificare l'applicazione del presente protocollo ed i relativi risultati. In tale sede, le parti potranno proporre e concordemente definire modifiche ed integrazioni, anche in riferimento all'evoluzione del quadro normativo.

Ravenna, 20 dicembre 2007

Enti
Prefetto di Ravenna
Assessore alla salute della regione Emilia-Romagna presidente della Provincia
Sindaco del comune di Ravenna
Autorità portuale
Autorità marittima
Ausl
Ispesl
Dpl
Inps
Inail
Vigili del fuoco
Confindustria
Api
Cna
Confartigianato legacoop Ravenna
Confcooperative unione provinciale di Ravenna
Agci - associazione generale cooperative italiane Ravenna
Cgil
Filt Cgil
Cisl
Fit Cisl
Uil
Uiltrasporti

Allegato al Protocollo d'intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nel porto di Ravenna

"Protocollo d'Intesa sulla costituzione del Sistema Integrato per la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito (SI-RLSS)"

Premesso che, secondo quanto previsto dal "Protocollo d'intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza nel porto di Ravenna",
- Le organizzazioni sindacali Cgil Cisl e Uil, unitamente alle organizzazioni di categoria Filt Fit e Uiltrasporti, si impegnano a promuovere e organizzare l'elezione degli RLS, secondo quanto previsto nel paragrafo III punto 1 del Protocollo, in tutte le aziende autorizzate ai sensi degli artt 16,17,18, della Legge n.84/94. A costituire il coordinamento degli RLSS. del porto di Ravenna e ad individuare gli RLS di sito del Porto di Ravenna (SI-RLSS).
- i datori di lavoro delle imprese autorizzate ai sensi degli artt.16,17,18 della legge 84/94, si sono impegnati:
1. entro 180 gg. dalla sottoscrizione del presente protocollo, si costituiscono in coordinamento (SI - SPPA) ed individuano congiuntamente una o più figure professionali qualificate, ai fini dell'incremento dei livelli di sicurezza nelle operazioni di cui trattasi, per il confronto periodico con i RLSS e per il confronto con i coordinamenti istituzionali;
2. a favorire, per quanto di propria competenza, la costituzione del Sistema Integrato di Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito (SI-RLSS);
3. a consentire ai lavoratori costituenti il SI-RLSS del porto di Ravenna le necessarie autorizzazioni al fine di garantirne il pieno svolgimento dei compiti loro assegnati;
4. a porre in essere una efficace attività di prevenzione, estesa anche alle lavorazioni aventi natura saltuaria, attraverso il controllo sull'organizzazione del lavoro partendo dalla definizione dei ruoli di responsabilità nella esecuzione dei cicli lavorativi previsti in stretto collegamento con gli accordi operativi tra le imprese che, a qualsiasi titolo, concorrono al ciclo;
5. ad esercitare il controllo costante sui fattori di rischio e la verifica sul rispetto delle norme che presiedono alla sicurezza negli ambienti di lavoro;
6. ad individuare e soddisfare le esigenze in materia di formazione non solo a favore dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), e dei Responsabili dei Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda (RSPP), ma anche dei livelli dirigenziali e dei preposti al coordinamento operativo delle attività e a dare attuazione agli accordi nazionali sulla formazione d'ingresso per lavoratori portuali.
Le parti concordano:
- entro 60 giorni dalla stipula del presente protocollo, si darà luogo all'elezione o al rinnovo dei RLS aziendali, secondo quanto previsto nel paragrafo III punto 1 del Protocollo, nel quadro delle Rappresentanze sindacali del lavoro al fine di garantire la piena attuazione dell'art.9 della L.300/70;
- di definire le modalità organizzative e funzionali dell'attività che sarà svolta dagli RLS di Sito componenti il Sistema Integrato per la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito (SI-RLSS).

Tutto ciò premesso
Le imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16,17,18, della legge 84/94 e le organizzazioni sindacali Cgil Cisl Uil unitamente a Filt Fit Uiltrasporti - convengono quanto segue:
1. Di riconoscere il SI-RLSS, ed i suoi componenti quali RLS di Sito con competenza per tutte le Imprese autorizzate ai sensi degli artt16,17,18 della legge 84/94, per tutte le operazioni correlate alle operazioni portuali svolte nelle aree private, contermini alle banchine portuali.
2. Di riconoscere il SI-SPPA e con competenza per tutte le Imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16;17,18, della legge 84/94, per tutte le operazioni correlate alle operazioni portuali svolte nelle aree private, contermini alle banchine portuali.
3. Di escludere dalla competenza del SI-RLSS e del SI-SPPA tutte quelle attività di tipo industriale e/o di trasformazione, le officine ed i relativi servizi di manutenzione/riparazione, gli uffici che rimangono di esclusiva competenza del SPP aziendale e del RLS aziendale.
4. Il SI-RLSS ed il SI-SPPA effettueranno congiuntamente l'esame delle attività direttamente correlate alle operazioni portuali nelle aree contermini e redigeranno le procedure operative di base aventi valore di indirizzo per tutte le Imprese autorizzate ai sensi degli artt.16,17,18 della legge 84/94 operanti nel porto di Ravenna.
5. Il SI-RLSS è composto da n. 3 membri che vengono individuati dalle OO.SS. di categoria firmatarie il vigente CCNL dei Lavoratori dei Porti.
6. Il SI-RLSS potrà promuovere, d'intesa con gli RLS aziendali., attività di monitoraggio generale nell'ambito territoriale ed operativo di competenza.
7. Il SI-RLSS, ed i suoi componenti aventi funzione di RLS di Sito, saranno assimilati al RLS aziendale e saranno progressivamente qualificati mediante appositi corsi di formazione/aggiornamento.
8. I lavoratori di cui al punto 5 avranno competenza per tutte le Imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16,17,18 della legge 84/94, per tutte le attività direttamente correlate alle operazioni portuali nelle aree contermini ed avranno accesso alle aree in cui le stesse vengono svolte secondo le modalità che saranno stabilite congiuntamente dal SI-RLSS ed il SI-SPPA. Le parti definiranno altresì le modalità in cui l'accesso potrà avvenire con carattere d'urgenza . Per l'attività di interlocuzione con l'azienda e/o con gli RLS aziendali e/o con i lavoratori coinvolti nelle operazioni l'accesso sarà possibile previa presentazione all'azienda la quale potrà predisporre l'accompagnamento avvalendosi anche del SI-SPPA o altro soggetto delegato dell'azienda.
9. I lavoratori di cui al punto 5, venuti a conoscenza diretta od indiretta di situazioni di criticità o di rischio anche in via preventiva, coinvolgeranno l'impresa presso la quale tale situazione si è evidenziata e gli RLS aziendali, al fine di definire soluzioni applicabili; di tale intervento sarà redatto a firma congiunta apposito verbale da trasmettersi agli organi di controllo competenti.
10. I lavoratori di cui al punto 5, su richiesta del COI, potranno affiancare RLS aziendale durante l'attività di verifica.

In considerazione del carattere sperimentale dell'intesa, le parti convengono altresì di riunirsi entro 12 mesi, o a richiesta se necessario, per verificare le modalità di funzionamento ed i relativi risultati.

Ravenna, 20 dicembre 2007

Enti
Prefetto di Ravenna
Assessore alla salute della regione Emilia-Romagna presidente della provincia sindaco del comune di Ravenna
Ausl
Ispesl
Dpl
Inps
Inail
Vigili del fuoco

Confindustria
Api
( in rappresentanza dei datori di lavoro delle imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16, 17, 18 della legge 84/94)

Cgil
Filt Cgil
Cisl
Fit Cisl
Uil
Uiltrasporti