Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 22 dicembre 2016, n. 54519 - DPI e formazione. Art. 18, comma 1, lett. I, D.Lgs. 81/08


 

Presidente: CARCANO DOMENICO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 24/11/2016

 

 

 

Fatto

 


1. Il Tribunale di Marsala con sentenza in data 24.6.2015, per quanto qui di interesse, ha condannato L.V., L.M. e S.A., alla pena di € 2.000,00 di ammenda, oltre alle spese processuali, per il reato di cui al capo b), art. 110 c.p., 18, comma 1, lett. D) ed L) e 55 D.Lgs. 81/08 perché nelle rispettive qualità, il L.M., come datore di lavoro e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il L.V., come datore di lavoro, il S.A., come direttore tecnico di cantiere, non avevano fornito al lavoratore B.G. i necessari dispositivi individuali di protezione e non avevano fornito ai lavoratori B.G. e T.V. adeguata informazione e formazione sui rischi generici e specifici nel luogo di lavoro ed in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento alle mansioni di ciascuno.
2. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli art. 18, lett. I) e 55 D.Lgs. 81/08, in relazione all'art. 1 c.p. ed ai principi di legalità e tassatività (art. 606, lett. b, c.p.p.) perché erano stati condannati per la violazione di una norma, per l'appunto l'art. 18, comma 1, lett. I) che non rientrava tra quelle disposizioni precettive la cui violazione, ai sensi del successivo art. 55, era presidiata da sanzione penale.
Con il secondo motivo si dolgono della violazione e falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p. (art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.) e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606, lett. e, c.p.p.) perché il Tribunale a) aveva ritenuto inattendibili i testi Omissis esclusivamente sulla base di una preconcetta sfiducia nei loro confronti, in quanto dipendenti della P.A., società degli imputati, ed in assenza di elementi positivi e concreti idonei ad inficiare la veridicità delle loro dichiarazioni, mentre aveva ritenuto netta, precisa e verosimile la testimonianza di B.G., il quale non aveva ricordato circostanze fondamentali, quali il nome dell'Impresa per la quale aveva lavorato, il periodo, l'assunzione, il nominativo del direttore di cantiere e del datore di lavoro; aveva mostrato riluttanza ai controlli dei Carabinieri; si era rifiutato di sottoscrivere le dichiarazioni rese a questi; aveva negato e poi affermato di aver ricevuto il tesserino di identificazione ed aveva firmato i documenti senza curarsi del loro contenuto; b) non aveva tenuto conto della documentazione attestante che la società era in regola con gli adempimenti assistenziali e previdenziali di maggior rilievo economico, il che avrebbe dovuto indurre un giudizio di inverosimiglianza della mancata osservazione della normativa in materia di sicurezza; c) Omissis aveva dichiarato alla Polizia giudiziaria di aver ricevuto tutti i dispositivi individuali di protezione ma non la dichiarazione di assunzione né le informazioni sui rischi dei luoghi di lavoro né il cartellino identificativo.
Con il terzo motivo lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 131 bis c.p. (art. 606, lett. b, c.p.p.) e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606, lett. e, c.p.p.), perché il Tribunale aveva dato un aumento minimo per la continuazione con altro fatto ascritto agli imputati stante "l'effettiva rilevanza delle violazioni, non particolarmente elevata, in relazione alle dimensioni dell'impresa, al tipo di lavori effettuati ed ai rischi verosimilmente esistenti in concreto all'interno del cantiere e considerata la personalità degli imputati", ma poi non aveva escluso la punibilità per tenuità del fatto. 
I ricorrenti depositano ulteriore memoria in data 8.11.2016 in cui ribadiscono gli argomenti già svolti.
 

 

Diritto

 


3. Il primo motivo di ricorso è fondato relativamente alla contestazione dell'art. 18, comma 1, lett. I), D. Lgs. 81/08 che non è reato, come si desume dal successivo art. 55. Quanto al reato di cui all'art. 18, comma 1, lett. d), D.Lgs. 81/08, le contestazioni sono generiche ed attengono alla prova la cui valutazione è stata effettuata dal Tribunale con rigore e motivazione immune da censure. Il terzo motivo di ricorso rimane assorbito dovendosi procedere alla rideterminazione della pena in accoglimento del primo motivo, come da dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. I, D.Lgs. 81/08 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; rigetta nel resto e ridetermina la pena in € 1.500,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 18, comma 1, lett. d, D. Lgs. 81/08.
Così deciso, il 24 novembre 2016.