Categoria: Normativa statale
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 12 dicembre 2016
Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi. (Prot. n. 215).
G.U. 27 dicembre 2016, n. 301

IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto stradale e per l'intermodalità

Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 ed abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Visto l'art. 10, comma 3, del predetto regolamento (CE) n. 561/2006 che stabilisce che le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche qualora l'infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro stato membro o di un Paese terzo;
Visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
Visto l'art. 33, comma 3 del predetto regolamento (UE) n. 165/2014, con il quale si ribadisce che le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni del regolamento stesso commesse dai loro conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il nuovo Codice della strada ed in particolare l'art. 174, comma 14, con il quale si dispone, tra l'altro, che l'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetta alle sanzioni amministrative previste dalla medesima disposizione;
Considerato che gli stati membri possono subordinare tale responsabilità alle infrazioni da parte dell'impresa previste dal primo comma, paragrafo 1, dell'art. 33 del predetto regolamento (UE) n. 165/2014 e dell'art. 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 561/2006;
Considerato altresì che l'art. 10, comma 3 del predetto regolamento (CE) n. 561/2006, secondo alinea, prescrive che stati membri possono tener conto di ogni prova atta a dimostrare che l'impresa di trasporto non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell'infrazione commessa;
Considerato che, fatte salve le altre prescrizioni ivi previste, tra gli obblighi a carico delle imprese di trasporto previsti dall'art. 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 561/2006 rientra anche quello di fornire ai conducenti le opportune istruzioni per garantire che siano rispettate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del regolamento stesso;
Considerato altresì che il regolamento (UE) n. 165/2014 ribadisce l'obbligo per le imprese di trasporto di garantire che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, sia digitali che analogici, ed effettuano controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente;
Considerato che il nuovo Codice della strada ed in particolare l'art. 174, comma 14, prescrive, tra l'altro, che le imprese sono tenute ad osservare le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006 ed attribuisce una responsabilità diretta delle imprese di autotrasporto, prevedendo apposite sanzioni;
Ritenuto che, fermi restando gli obblighi imposti alle imprese dal citato art. 174, comma 14 del nuovo Codice della strada circa la regolare tenuta dei documenti prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006, l'organizzazione di specifici corsi di formazione in materia di corretto utilizzo del tachigrafo da parte delle imprese di trasporto e l'accertata frequenza di tali corsi da parte dei loro conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione, unitamente all'assolvimento degli oneri di informazione e di controllo posti a carico dell'impresa dal più volte citato regolamento (UE) n. 165/2014, può costituire elemento di valutazione per dimostrare l'esatto adempimento della prescrizione di cui all' art. 174, comma 14 del nuovo Codice della strada;
Ravvisata la necessità di dettare disposizioni uniformi in materia di formazione ed informazione dei conducenti, nonché di controllo sull’attività degli stessi, affinché le imprese possano adempiere agli obblighi imposti dai citati regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014;
Ritenuto che l’attività di formazione disciplinata dal presente decreto non costituisce specifica prescrizione normativa di carattere nazionale a carico delle imprese di autotrasporto e pertanto non si configura come obbligatoria;
Ritenuto opportuno procedere all'emanazione di un organico provvedimento in materia di formazione, informazione e controllo sul corretto utilizzo dell'apparecchio tachigrafico, disciplinando gli adempimenti da porre in essere, per quanto di rispettiva competenza, dalle imprese e dai soggetti erogatori dei corsi, nonché le caratteristiche dei docenti delle materie e delle relative procedure d'esame;
Considerato che con nota prot. n. 44940 del 30 novembre 2011 l'ufficio legislativo ha precisato che rientra nella competenza istituzionale del Direttore generale fornire tutte le direttive ed istruzioni necessarie al fine di assicurare chiarezza ed uniformità di applicazione delle disposizioni derivanti da norme comunitarie e/o nazionali;

 

Decreta:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i corsi di formazione sul corretto uso dell'apparecchio tachigrafico, analogico o digitale, dei conducenti definiti tali ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006, art. 4, lettera c), che svolgono la propria attività, con o senza vincolo di subordinazione, in favore di imprese di autotrasporto di merci e persone, per conto proprio o per conto di terzi a norma dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.
2. Il presente decreto reca altresì disposizioni per assicurare il corretto assolvimento da parte delle imprese degli oneri di istruzione dei conducenti e di controllo sull’attività degli stessi di cui al regolamento (UE) n. 165/2014, art. 33, commi 1 e 3, ed in particolare in relazione agli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006, art. 10, commi 1 e 2,

 

Art. 2
Durata e programma dei corsi di formazione

1. I corsi di formazione hanno una durata minima di 8 ore; al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante il certificato di cui al successivo art. 5, della validità di cinque anni. Decorso tale termine il certificato non è più idoneo a dimostrare l'assolvimento dell'onere formativo di cui al successivo art. 7.
2. I corsi di formazione sono articolati secondo il programma definito nell'allegato 1 al presente decreto.
3. Ciascun corso di formazione può essere destinato ad ospitare un numero massimo di 40 partecipanti.

 

Art. 3
Soggetti abilitati all'erogazione dei corsi

1. Possono svolgere i corsi di formazione disciplinati dal presente decreto:
a) le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica che abbiano ottenuto il nulla osta ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, costituiti da consorzi di autoscuole, che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti; tale condizione può essere soddisfatta dalle autoscuole anche attraverso l'adesione ad un consorzio;
b) gli enti definiti come «soggetti attuatori» dall'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83;
c) gli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione professionale di 150 ore per il trasporto di viaggiatori e di merci per conto di terzi di cui al decreto del Ministro dei trasporti del 16 maggio 1991, n. 198;
d) gli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione preliminare di 74 ore riservati alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi con mezzi di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t di cui al decreto dirigenziale del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 30 luglio 2012, n. 207;
e) le imprese di autotrasporto di merci e di viaggiatori, ivi compresi i consorzi e le cooperative, aventi in organico almeno 35 dipendenti con qualifica di conducente assunti con contratto a tempo indeterminato;
f) imprese sviluppatrici dei software di analisi, gestione e controllo dei tachigrafi che, negli ultimi tre anni, abbiano organizzato ed erogato almeno nove corsi di formazione specifica sull'utilizzo del tachigrafo, su incarico di soggetti pubblici o privati. Il possesso di tale requisito è accertato alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Divisione 5, cui tali imprese devono presentare domanda di accreditamento, compilata utilizzando il modello di cui all'allegato 2. L'ufficio, accertato il possesso dei requisiti, provvede a rilasciare l'autorizzazione, valida per lo svolgimento dei corsi su tutto il territorio nazionale.

 

Art. 4
Docenti autorizzati a svolgere gli interventi formativi

1. I soggetti di cui all'art. 3 sono autorizzati all'erogazione dei corsi a condizione che si avvalgano di docenti muniti delle necessarie competenze per lo svolgimento dell'intervento formativo ed appositamente abilitati.
2. I docenti devono possedere i seguenti requisiti:
a) soggetti già abilitati all'insegnamento nelle materie correlate ai regolamenti comunitari n. 561/2006 e n. 165/2014 nei corsi per il conseguimento della CQC;
b) soggetti abilitati sia come insegnanti che come istruttori di autoscuola per le patenti superiori;
c) funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in quiescenza, già abilitati come esaminatori nei corsi per il conseguimento delle patenti superiori e della CQC, nonché soggetti che siano già stati individuati come docenti o esperti nei corsi di specializzazione sul tachigrafo con atto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;
d) soggetti, in possesso almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale che, negli ultimi tre anni, abbiano svolto docenze in almeno sei corsi di formazione sull'utilizzo del tachigrafo certificati da soggetti pubblici.
3. Ai fini della valutazione delle competenze possedute i soggetti di cui al comma 2, lettera d), devono presentare domanda di accreditamento, compilata utilizzando il modello di cui all'allegato 3, alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Divisione 5. L'ufficio, accertato il possesso dei requisiti, provvede a rilasciare l'autorizzazione, valida per lo svolgimento dei corsi su tutto il territorio nazionale.
4. La Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità valuterà l’opportunità di istituire ed organizzare specifici corsi per abilitare docenti autorizzati a svolgere gli interventi formativi disciplinati dal presente decreto.

 

Art. 5
Criteri per lo svolgimento e per l'organizzazione dei corsi

1. Le imprese di cui all'art. 1 che intendono far partecipare ai corsi disciplinati dal presente decreto il proprio personale così come individuato dal medesimo art. 1, devono comunicare al soggetto abilitato all'erogazione del corso la propria denominazione sociale, completa di numero di iscrizione alla camera di commercio e l'elenco nominativo dei partecipati con l'indicazione del luogo e della data di nascita.
2. I soggetti di cui al precedente art. 3 che intendono erogare i corsi di formazione disciplinati dal presente decreto sono tenuti a comunicare alla Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per territorio, in relazione alla sede del corso, esclusivamente a mezzo posta certificata, almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio del corso, il luogo e le date di svolgimento del corso ed il nominativo dei docenti utilizzando il modello di cui all'allegato 4. La mancata o tardiva comunicazione comporterà l’invalidità del corso.
3. I soggetti erogatori dei corsi di formazione disciplinati dal presente decreto devono acquisire copia del documento di identità dei partecipanti e dei docenti, nonché prendere nota del luogo preciso e delle date di svolgimento del corso, del nome dei docenti, dei partecipanti ed i relativi orari di docenza e frequenza in un apposito registro che deve essere firmato dal soggetto erogatore e dai docenti; tale documentazione deve essere conservata, a cura del medesimo soggetto, per un periodo di almeno tre anni dalla data di ultimazione del corso.
4. Al termine del corso è rilasciato il certificato individuale di partecipazione al corso, conforme al modello individuato nell'allegato 5 che ha validità per un periodo di cinque anni dalla data della sua emissione.
5. Il certificato individuale di partecipazione deve essere redatto in triplice originale: uno per il soggetto che ha erogato il corso, uno per il partecipante ed uno per l'impresa di cui all'art. 1 e deve essere conservato per almeno tre anni dalla data di ultimazione del corso.
6. I corsi disciplinati dal presente decreto devono svolgersi in locali idonei.

 

Art. 6
Assolvimento dell'onere formativo

1. Le imprese di cui all'art. 1 che intendono avvalersi della facoltà di somministrazione ai conducenti di cui all'art. 1 dei corsi disciplinati dal presente decreto, assolvono all'onere formativo di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.

 

Art. 7
Assolvimento degli oneri di istruzione e di controllo

1. Ai fini della dimostrazione dell'assolvimento degli oneri di istruzione sull’attività dei conducenti da parte delle imprese di cui al regolamento (UE) n. 165/2014, art. 33, commi 1 e 3, ed in particolare in relazione agli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006, art. 10, commi 1 e 2, le imprese stesse forniscono ai conducenti di cui all'art. 1 un documento redatto per iscritto, controfirmato dal conducente, contenente adeguate istruzioni circa le norme di comportamento cui devono attenersi nella guida per garantire il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di guida di cui al capo II del regolamento (CE) n. 561/2006 e al buon funzionamento del tachigrafo.
2. Il documento di cui al precedente comma ha validità, soltanto per l'impresa che lo ha rilasciato, per un anno dalla data della firma del conducente.
3. Ai fini della dimostrazione dell'assolvimento degli oneri di controllo, di cui al regolamento (UE) n. 165/2014, art. 33, commi 1 e 3, le imprese garantiscono verifiche periodiche, almeno ogni novanta giorni, sull’attività dei conducenti di cui all'art. 1. Dell'esito di tali controlli deve essere redatto un resoconto scritto, controfirmato dal conducente, che deve essere conservato presso la sede dell'impresa per almeno un anno dalla data della redazione.

 

Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 12 dicembre 2016

Il direttore generale: Finocchi


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