Tipologia: CIA
Data firma: 29 dicembre 2016
Validità: 01.01.2017 - 31.12.2017
Parti: Willis Italia e Confcommercio e Fisac-Cgil, RSA
Settori: Credito Assicurazioni, Willis Italia
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Art. 1 - Diritti d'informazione
Art. 2 - Formazione e professionalità
Art. 3 - Lavoratori studenti
Art. 4 - Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Art. 5 - Orario di lavoro
Art. 6 - Timbrature e straordinari
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Permessi genitoriali
Art. 9 - Permessi retribuiti per visite mediche, lutti familiari e volontariato
Art. 10 - Calendario delle chiusure collettive
Art. 11 - Indennità di trasferta/missione
  Art. 12 - Indisposizione, malattia e comporto
Art. 13 - Part-time
Art. 14 - Telelavoro
Art. 15 - Buoni pasto
Art. 16 - Anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto
Art. 17 - Diritti ed agibilità sindacali
Art. 18 - Coperture assicurative
Art. 19 - Previdenza integrativa
Art. 20 - Dichiarazione a verbale
Art. 21 - Decorrenza e durata
Allegati

Contratto Integrativo Aziendale Willis Italia spa e controllate Willis Towers Watson

Il giorno 29 dicembre 2016 in Milano, presso la sede di Unione Confcommercio - Imprese per l'Italia Milano, Monza e Brianza, si sono incontrati […] la Willis Italia spa […], l’Unione Confcommercio […], la Fisac-Cgil e per delega Filcams-Cgil […], RSA Fisac-Cgil […], per la stipula del Contratto Integrativo Aziendale.

Art. 1 - Diritti d'informazione
L'Azienda s'impegna a fornire alla RSA, con cadenza semestrale (a giugno e a dicembre), quanto segue:
[…]
- i dati occupazionali di ciascuna realtà operativa, nonché le ore di straordinario effettuate ed il saldo ferie e ROL residui;
[…]
- l'informazione relativa ad importanti progetti di riorganizzazione e di ammodernamento dell'Azienda;
- il numero dei lavoratori a part-time;
- il numero dei rapporti di lavoro trasformati da full-time a part-time e viceversa;
- il numero dei lavoratori con contratto di telelavoro;
- il numero degli addetti al "Customer Care telefonico";
- il numero dei contratti a tempo determinato (inclusi quelli in sostituzione maternità), contratti di apprendistato, interinali, stagisti)
- i programmi formativi del personale;
[…]
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell'anno precedente, con l'indicazione dei motivi dell'utilizzo, della durata dei contratti e della qualifica dei lavoratori interessati, come previsto dall'art. 24, comma 4, lett. b), del D.L.vo n. 276/2003 e dall'art. 3, del D.L.vo n. 24/2012;
[…]
- Le statistiche generali sulla formazione erogata nell'anno precedente.
Resta inteso che l'incontro informativo potrà avvenire, a richiesta di una delle Parti, ogni qualvolta si rendesse necessario.
L'Azienda s'impegna, con cadenza biennale, a fornire alla RSA il rapporto sulla situazione occupazionale del personale maschile e femminile, ai sensi dell'art. 46 del Dlgs 11 aprile 2006 n. 198.
All'atto dell'assunzione l'Azienda s'impegna a consegnare ai neo-assunti copia del Contratto Integrativo in essere, nonché copia della sintesi delle coperture di cui agli Articoli successivi, nonché a comunicare alla RSA i nominativi degli stessi, al fine di informarli sulle attività sindacali in Azienda.

Art. 4 - Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Ferma l'importanza primaria della tutela della salute psico-fisica e della sicurezza dei lavoratori, la Società, in ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs. 81/2008 e successive modifiche, conferma il proprio impegno a migliorare le condizioni ambientali e di lavoro del personale, prendendo in considerazione le indicazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria si farà riferimento a quanto previsto dal Dlgs citato.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del Dlgs. 81/2008, Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza avrà a disposizione i permessi previsti dall'Accordo Interconfederale del Settore Terziario del 18/11/1996.

Art. 5 - Orario di lavoro
Salvo quanto previsto più avanti in tema di orario estivo, l'orario di lavoro di ciascuna sede aziendale è di 40 ore settimanali, così distribuite:
lunedì - venerdì 8,15 -12,45 / 14,30 -17,15.
L'intervallo per la pausa pranzo (della durata di un'ora) dovrà essere effettuato nella fascia oraria 12,45 - 14,30.
L'orario di 40 ore settimanali si realizza ai sensi dell'Art. 146 del CCNL.
Flessibilità
La flessibilità di 75 minuti, in entrata ed in uscita, estesa a tutto il personale delle varie sedi, è così strutturata:
lunedì - venerdì 8,15 - 9,30 / 17,15 -18,30.
Pausa pranzo (minimo un'ora, eccetto dove contrattualmente differente) nella fascia oraria 12,45 -14,30.
La fruibilità massima di flessibilità giornaliera non potrà eccedere un'ora e 15 minuti.
Al di fuori di queste fasce di orario le anomalie seguiranno i normali percorsi autorizzativi (straordinari, ferie, Riduzione Orario di Lavoro/ROL, Festività Soppresse/FS).
All'interno delle fasce flessibili è istituito il meccanismo della "Banca Ore": un contatore progressivo che sarà alimentato in positivo da ogni minuto lavorato in più delle 8 ore giornaliere previste ed in negativo da ogni minuto lavorato in meno delle 8 ore.
La flessibilità è considerata sui minuti effettivi di utilizzo.
[…]
Quanto riportato nei due comma precedenti non si applica al personale di cui all'Art. 134 del vigente CCNL, fatto salvo quanto previsto dalla "norma di interpretazione autentica" di cui all'Art. 146 vigente CCNL; resta fermo, comunque, l'obbligo al rispetto delle ore lavorative giornalmente previste.
Anche ai Dipendenti a tempo parziale, in materia di orarlo di lavoro si applica la flessibilità in entrata, in uscita ed in pausa pranzo. […]
Orario estivo
Al fine di ridurre l'orario di lavoro estivo, dal 1° aprile al 30 settembre, ove vi sia capienza di ROL, l'uscita del venerdì sarà anticipata all'orario di pranzo, dopo almeno 4,5 ore lavorate e ferma l'erogazione del buono-pasto (di cui al successivo art. 15) da parte dell'Azienda.
Nel periodo estivo, per coloro che ai sensi dell'art. 146 del CCNL abbiano la maturazione delle ROL, l'orario di lavoro sarà il seguente:
lunedì-giovedì 8,15 -12,45 / 14,30 -17,15
venerdì 8,15 -12,45.
Anche in tale periodo sarà consentito il ricorso alla flessibilità.

Art. 13 - Part-time
Le richieste di riduzione dell'orario di lavoro (part-time) saranno prese in considerazione nei seguenti casi:
- comprovata necessità di assistere i genitori, il coniuge, i figli, altri familiari o conviventi gravemente malati o disabili;
- necessità di accudire i figli (anche adottivi) di età inferiore ai quindici anni;
- gravi motivi di salute personale.
L'Azienda si impegna ad esaminare richieste anche a titolo diverso rispetto ai 3 punti precedenti.
[…] Resta ferma la facoltà da parte dell'Azienda di assegnare il Lavoratore o la Lavoratrice ad altre mansioni equipollenti, sia al momento dell'accesso al tempo parziale, sia al momento del rientro a tempo pieno.
[…]
Ai Lavoratori a tempo parziale, in materia di orario di lavoro si applica la flessibilità in entrata, in uscita ed in pausa pranzo, di cui all'Art. 5 del presente accordo.

Art. 14 - Telelavoro
A partire dal 2° semestre del 2017, per quelle posizioni organizzative che lo consentono e con un criterio di gradualità, l'Azienda s'impegna a prendere in considerazione l'applicazione di forme di Telelavoro, atte a meglio conciliare la vita lavorativa e le esigenze personali e familiari dei Dipendenti.

Art. 17 - Diritti ed agibilità sindacali
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL, il monte ore delle assemblee sindacali retribuite è pari a 16 ore annue.
Il monte ore complessivo previsto per le RSA, per l'espletamento del loro mandato, è pari a 160 ore annue, con decorrenza del computo dal 1° gennaio di ogni anno.
L'Azienda s'impegna, nell'ambito delle agibilità sindacali, a mettere a disposizione delle RSA i canali di comunicazione aziendale (telefono, e-mail, videoconferenze e fax) per consentire lo svolgimento delle loro attività sindacali.