Tipologia: CPL
Data firma: 7 agosto 2013
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2015
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Mantova
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 2 Decorrenza e durata del CPL
Art. 3 Efficacia del contratto
Art. 4 Sistema delle relazioni
Art. 5 Ente Bilaterale Agricoltura Mantovana (EBAM), Osservatorio provinciale, commissione di conciliazione
Art. 6 Categorie di operai agricoli e florovivaisti
Art. 7 Assunzione - Contratto individuale
Art. 8 Periodo di prova
Art. 9 Attrezzi di lavoro
Art. 10 Riassunzione
Art. 11 Ammissione al lavoro e tutela delle donne e degli adolescenti
Art. 12 Formazione professionale
Art. 13 Apprendistato professionalizzante
Art. 14 Appalti
Art. 15 Classificazioni, profili professionali, declaratorie e mansionari
Art. 16 Stagionalità della manutenzione del verde
Art. 17 Mansioni e cambiamento di qualifica
Art. 18 Orario di lavoro
Art. 19 Organizzazione del lavoro
Art. 20 Integrazioni aziendali
Art. 21 Banca ore individuale
Art. 22 Riposo settimanale e festivo
Art. 23 Ferie
Art. 24 Riposi continuativi non retribuiti
Art. 25 Permessi per corsi di addestramento professionale
Art. 26 Permessi per corsi di alfabetizzazione
Art. 27 Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 28 Permessi straordinari
Art. 29 Giorni festivi
Art. 30 Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 31 Recupero per i lavoratori a tempo indeterminato addetti ai lavori dei campi
Art. 32 Retribuzione
Art. 33 Tredicesima mensilità
Art. 34 Quattordicesima mensilità
Art. 35 Incentivi di produzione
Art. 36 Casa di abitazione ed accessori
Art. 37 Scatti di anzianità
  Art. 38 Premio professionalità (fedeltà aziendale)
Art. 39 Salario contrattuale provinciale
Art. 40 Classificazione e retribuzione per età
Art. 41 Contributo di assistenza contrattuale provinciale
Art. 42 Rimborso spese, trasferte e missioni
Art. 43 Modalità di pagamento delle retribuzioni
Art. 44 Trattamento di fine rapporto
Art. 45 Previdenza e assistenza
Art. 46 Malattia o infortunio
Art. 47 Integrazione trattamento malattia, infortunio sul lavoro e maternità
Art. 48 Cassa "Cimi"
Art. 49 Fondo di solidarietà provinciale
Art. 50 Anticipazioni
Art. 51 Cassa integrazione salari
Art. 52 Discriminazioni, molestie, molestie sessuali e mobbing
Art. 53 Guida, tenuta automezzi e ritiro patente
Art. 54 Tutela della salute dei lavoratori
Art. 55 Rappresentante per la sicurezza e Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro
Art. 56 Promozione agrifondo
Art. 57 Chiamata e richiamo alle armi
Art. 58 Licenziamento dei lavoratori a tempo indeterminato per giustificato motivo e giusta causa
Art. 59 Dimissioni per giusta causa
Art. 60 Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 61 Norme disciplinari
Art. 62 Conciliazione sindacale
Art. 63 Delegato di azienda
Art. 64 Tutela del delegato di azienda
Art. 65 Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 66 Permessi sindacali
Art. 67 Riunioni in azienda
Art. 68 Quote sindacali per delega
Art. 69 Esclusività di stampa
Art. 70 Norma finale
Dichiarazione a verbale
Allegati
Allegato I Accordo valutazione colpi calore

Contratto provinciale di lavoro degli Operai agricoli e florovivaisti della provincia di Mantova, 1 Gennaio 2012 - 31 Dicembre 2015

Il giorno 7 Agosto 2013, presso la Sede Cimi di Mantova, in via Principe Amedeo, 27, tra Confagricoltura Mantova […], Federazione Coldiretti di Mantova […], Confederazione Italiana Agricoltori di Mantova […], e Fai Cisl Mantova […], Flai Cgil Mantova […], Uila Uil Mantova […], è stato stipulato il seguente Contratto Provinciale di Lavoro degli operai agricoli e florovivaisti di Mantova valevole per il periodo 1/1/2012 - 31/12/2015.
Il presente contratto provinciale di Mantova viene stipulato esclusivamente tra le Organizzazioni datoriali e dei lavoratori dell’agricoltura che si riconoscono nelle organizzazioni nazionali firmatarie del Contratto nazionale del 25 maggio 2010 e cioè: Confagricoltura, Coldiretti e Cia da una parte e Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil dall’altra. Al riguardo, si richiama, con gli opportuni adattamenti, quanto previsto dall’art. 92 del Contratto nazionale del 25 maggio 2010.

Art. 1 Oggetto del contratto
(riferimento articolo 1 CCNL)
Il presente contratto provinciale di lavoro integra il Contratto Collettivo Nazionale del 25 maggio 2010 per quanto si riferisce alle materie previste dalle norme di rinvio contenute nel contratto nazionale, consolida le norme contenute dai precedenti Contratti Integrativi recependo allo scopo le normative introdotte dal Contratto Provinciale stipulato in data 19 luglio 1996 a integrazione del Contratto Collettivo Nazionale del 19 luglio 1995, del Contratto Provinciale stipulato in data 27 marzo 2000 a integrazione del Contratto Collettivo Nazionale del 10 luglio 1998, del Contratto Provinciale stipulato in data 14 giugno 2004 a integrazione del Contratto Collettivo Nazionale del 10 luglio 2002 e del Contratto Provinciale di Lavoro stipulato in data 10 luglio 2008 a integrazione del Contratto Collettivo Nazionale del 6 luglio 2006. Pertanto le norme in esso contenute sono direttamente operanti e dispiegano la loro efficacia nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Mantova.

Art. 4 Sistema delle relazioni
L'evoluzione del settore agricolo mantovano, risultante dall'introduzione di continue innovazioni tecnologiche e di nuove produzioni e l'ingresso del sistema agricolo italiano, nell'ambito dei mercati mondiali e l'introduzione nel mercato del lavoro agricolo di forze nuove, provenienti anche da paesi extracomunitari, impongono un sistema di relazioni sindacali avanzate.
Tale sistema, deve trovare una propria collocazione in un metodo di confronto nuovo tra le parti firmatarie del contratto provinciale, che dovrà svilupparsi maggiormente anche attraverso le attività bilaterali già costituite, come la cassa Cimi, l'osservatorio provinciale e il comitato paritetico per la sicurezza.
A sostegno di quest'esigenza si individua la cassa Cimi quale naturale sede di confronto e di collocazione delle attività bilaterali del settore.

Art. 5 Ente Bilaterale Agricoltura Mantovana (EBAM), Osservatorio provinciale, commissione di conciliazione
(riferimento articolo 8 CCNL)
Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 8 del CCNL, nell’intento di razionalizzare gli strumenti gestionali esistenti e sviluppare relazioni bilaterali, tenuto conto delle indicazioni provenienti dalla commissione paritetica nazionale, le parti esprimono un parere di massima positivo alla costituzione dell’Ente Bilaterale Agricoltura Mantovana (EBAM).
Entro 120 giorni dalla stipula del presente Contratto, le parti si impegnano ad esaminare, tramite una specifica Commissione paritetica, regolamenti, competenze e modalità applicative.
Si individua la cassa Cimi quale naturale sede di confronto e di collocazione delle attività bilaterali del settore.
Le parti concordano di affidare all'osservatorio provinciale il compito di risolvere eventuali divergenze applicative e/o interpretative delle norme contrattuali vigenti: a tale scopo si recepisce il verbale di accordo del 30 giugno 2006 “Convenzione di costituzione della commissione paritetica provinciale di conciliazione".

Art. 7 Assunzione - Contratto individuale
(riferimento articoli 13 e 14 CCNL)
L’assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. Essa può avvenire a tempo indeterminato o a tempo determinato, con l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare le comunicazioni prescritte dalle disposizioni vi-genti all’atto di instaurazione del rapporto di lavoro.
[…]

Art. 9 Attrezzi di lavoro
(riferimento articolo 46 CCNL)
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro a cui è adibito.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e, in genere, quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l'ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 11 Ammissione al lavoro e tutela delle donne e degli adolescenti
Per quanto concerne l'ammissione al lavoro e la tutela delle donne e degli adolescenti si rimanda a quanto previsto dall'articolo 16 del CCNL vigente ed alle norme di leggi vigenti in materia.
Alle lavoratrici madri assunte a tempo indeterminato con figli fino a tre anni dì età potrà essere concessa, dietro specifica richiesta, una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time che non potrà comunque essere inferiore alla 18 ore settimanali.
L’orario di lavoro sarà ripristinato a tempo pieno con il compimento del terzo anno di vita del bambino.

Art. 13 Apprendistato professionalizzante
Per quanto concerne l'apprendistato professionalizzante si rimanda a quanto previsto dall'articolo 18 del CCNL vigente.
In riferimento agli accordi sottoscritti a livello nazionale, le parti riconoscono la necessità di concordare un apposito protocollo d’intesa a livello locale per la formazione del dipendente apprendista con appositi corsi professionalizzanti per il settore agricolo a copertura delle 40 ore di formazione annua (per tre anni) previste per legge.

Art. 14 Appalti
Per quanto concerne la possibilità per le aziende agricole di affidare appalti di lavoro a società cooperative, il presente CPL richiama espressamente quanto previsto dall’art. 30 del vigente CCNL.
In tal caso le cooperative devono retribuire i lavoratori da impiegare nelle aziende agricole sulla base del presente contratto provinciale. La cooperativa s’impegna a sottoscrivere il contratto di appalto il cui modello di testo sarà allegato al presente accordo (Allegato “L”) e ad inviarne copia all’Osservatorio provinciale agricolo.

Art. 16 Stagionalità della manutenzione del verde
Le parti riconoscono che la stagionalità è una caratteristica strutturale anche dei lavori e servizi di creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi pubbliche e private e che il concetto di attività stagionale, per indubbia equiparazione del comparto del “verde" con il settore agricolo, si è nel tempo significativamente ampliato estendendosi da una stagionalità legata ai cicli biologici naturali ad una stagionalità per intensificazione e sviluppo delle attività collegate alle variazioni climatiche o connesse a tradizionali ricorrenze e festività, o per esigenze dell’organizzazione tecnico-produttiva e delle caratteristiche tipiche del comparto aziendale.

Art. 18 Orario di lavoro
(riferimento articolo 34 CCNL)
L'orario ordinario di lavoro è stabilito mediamente nell'anno in 39 ore settimanali, pari a ore 6,30 giornaliere.
Per i lavoratori di campagna, siano essi assunti a tempo determinato (avventizi) che a tempo indeterminato (fissi) l'orario di lavoro è distribuito, nei vari periodi dell'anno, come segue:
- mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre: ore 6,30 giornaliere dal lunedì al venerdì compreso e ore 2,30 nella mattinata del sabato (35 ore settimanali);
- mesi, di marzo, aprile, settembre e ottobre: ore 7 giornaliere dal lunedì al venerdì compreso e ore 4 nella mattinata del sabato (39 ore settimanali);
- mesi di maggio, giugno, luglio e agosto: ore 8 giornaliere dal lunedì al venerdì compreso e ore 3 nella mattinata del sabato (43 ore settimanali).
Per i lavoratori addetti al bestiame l'orario di lavoro sarà di ore 6,30 giornaliere dal lunedì al sabato compreso, per un totale di 39 ore settimanali.
Il dipendente addetto al lavoro di stalla e campagna dovrà comunque effettuare un orario complessivo di lavoro non inferiore a 6 ore e 30 minuti giornaliere, per un totale di 39 ore settimanali.
Dal 1° giugno 1996 nelle aziende agricole della provincia di Mantova, con esclusione di quelle ad indirizzo zootecnico e limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio, l'orario di lavoro di 35 ore settimanali verrà distribuito su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra le parti.
Detto orario viene stabilito a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 28 del CCNL 27 novembre 1991 al fine di rendere le condizioni di lavoro più aderenti - per unanime riconoscimento delle parti contraenti - al clima e all'ambiente della provincia di Mantova.
I lavoratori di campagna a tempo indeterminato dovranno osservare la distribuzione dell'orario settimanale per i periodi sopra riportati, ancorché la retribuzione mensile venga ragguagliata a 39 ore settimanali per tutto il tempo dell'anno.

Art. 19 Organizzazione del lavoro
Per quanto concerne l'organizzazione del lavoro si rimanda a quanto previsto dall'articolo 47 del CCNL vigente.

Art. 20 Integrazioni aziendali
Fermo restando gli attuali due livelli di contrattazione nazionale e provinciale, nelle aziende che esprimano particolari esigenze, sarà valutata la stipulazione di accordi, tra datori di lavoro e rappresentanze sindacali aziendali con l’assistenza delle organizzazioni firmatarie del presente contratto, su materie riguardanti l’applicazione di istituti previsti dagli stessi contratti di categoria e specificatamente l’organizzazione del lavoro e la distribuzione dell’orario.

Art. 21 Banca ore individuale
Al fine di attuare una maggiore flessibilità temporale della prestazione lavorativa, nelle aziende adeguatamente strutturate, potrà essere istituita e comunicata all'osservatorio provinciale di cui all'art. 5 del CPL vigente una banca delle ore, consistente nell’accantonamento su un conto individuale, del numero delle ore prestate in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro e del successivo recupero delle stesse, ferma restando la corresponsione della maggiorazione dovuta per il lavoro straordinario prestato.
La fruizione del recupero deve essere preventivamente concordata fra datore di lavoro e lavoratore. Il lavoratore dovrà formalizzare per iscritto i periodi nei quali ritiene di fruire delle ore accantonate e il datore di lavoro, compatibilmente al rispetto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, comunicherà il proprio consenso.
In caso di pluralità di richieste di fruizione di recupero nello stesso arco temporale si adotteranno criteri oggettivi di priorità, salvo accordi fra i lavoratori interessati.
Le ore accantonate verranno recuperate tassativamente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione.
La mancata fruizione delle ore nel periodo fissato da parte del lavoratore, così come la cessazione del rapporto di lavoro, fa sorgere il diritto alla monetizzazione delle stesse.

Art. 22 Riposo settimanale e festivo
(riferimento articolo 35 CCNL)
Il lavoratore addetto al bestiame dovrà effettuare un giorno di riposo alla settimana; una volta al mese tale giorno dovrà coincidere con la domenica.
Il lavoratore agricolo di campagna assunto a tempo indeterminato sarà tenuto, se ordinato dal datore di lavoro, ad effettuare i lavori di stalla nella domenica o negli altri giorni feriali al fine di porre il lavoratore addetto al bestiame nelle condizioni di fruire del riposo settimanale o di quello domenicale nonché delle ferie annuali.
Il lavoratore suddetto non potrà rifiutarsi di eseguire tali lavori di stalla se non per ragioni di salute o per motivi gravi, purché fruisca del riposo settimanale compensativo.
La sostituzione dell'addetto al bestiame nella domenica viene fatta nei limiti di una domenica al mese.

Art. 23 Ferie
(riferimento articolo 36 CCNL)
[…]
Il diritto alle ferie è irrinunciabile.
[…]

Art. 26 Permessi per corsi di alfabetizzazione
Ad integrazione di quanto disposto dall’articolo 39 del CCNL le parti concordano di favorire i processi di alfabetizzazione dei dipendenti immigrati al fine di orientarne ed agevolarne l’integrazione in azienda e nella comunità.
A tal proposito si concorda di trasferire al comitato di gestione della cassa Cimi gli aspetti di natura organizzativa inerenti la promozione e la realizzazione di corsi specifici, al di fuori dell’orario di lavoro, anche tramite opportune sinergie con offerte formative presenti sul territorio.
Al comitato di gestione della cassa Cimi è demandata la valutazione del progetto e l’eventuale erogazione di un contributo economico inerente le spese di iscrizione e frequenza ai suddetti corsi.

Art. 30 Lavoro straordinario, festivo, notturno
(riferimento articoli 42 e 43 CCNL)
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro;
b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all'art. 29 del presente CPL;
c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 21 alle ore 5.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità quando la mancata esecuzione del lavoro straordinario pregiudichi le colture, gli allevamenti e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore.
[…]

Art. 31 Recupero per i lavoratori a tempo indeterminato addetti ai lavori dei campi
(riferimento articoli 44 e 45 CCNL)
In caso di avversità atmosferiche, ragioni climatiche o per altre cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del datore di lavoro, che non prevedano la possibilità di richiesta della cassa integrazione salari (Cisoa), le giornate di lavoro perse dall'operaio a tempo indeterminato saranno recuperate non appena si renda possibile la ripresa delle attività in campagna.
Tale recupero sarà effettuato nell'arco di una settimana, nel limite massimo di due ore giornaliere e dodici settimanali.

Art. 46 Malattia o infortunio
(riferimento articoli 60 e 61 CCNL)
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 52 Discriminazioni, molestie, molestie sessuali e mobbing
Le parti nell’intento di prevenire, isolare e condannare le casistiche riconducibili a discriminazioni, molestie, molestie sessuali e mobbing, assumono le definizioni indicate nella direttiva europea n. 73 / 2002 allegata al presente articolo.
Le parti convengono circa l’inammissibilità di ogni atto o comportamento che si configuri come molesto, discriminatorio, oppure identificabile quale mobbing, nonché sul diritto dei dipendenti ad essere trattati con dignità, ad essere tutelati nella propria libertà personale e a denunciare atti e comportamenti ritenuti in violazione con quanto sopra espresso.
Inoltre, le parti s'impegnano reciprocamente a promuovere presso le aziende associate e presso i dipendenti iniziative di informazione atte a diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.
Allegato
discriminazione diretta:
situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata un’altra persona in una situazione analoga
discriminazione indiretta:
situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell’altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;
molestie:
situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo;
mobbing:
si identificano come mobbing atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie, aventi come fine la destabilizzazione psicologica di chi li subisce e che comportano degrado delle condizioni di lavoro che possono compromettere la salute, la professionalità, la dignità del dipendente nell’ambito dell’area di lavoro di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.

Art. 53 Guida, tenuta automezzi e ritiro patente
Il datore di lavoro è obbligato a garantire la piena efficienza delle condizioni di sicurezza del veicolo assegnato all'operaio che ricopre mansioni di autista.
[…]
Il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che l'automezzo assegnatogli sia in perfetto stato di funzionamento e di sicurezza.
Nel caso si registrino anomalie o difetti il dipendente è tenuto ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro o il responsabile preposto, il quale provvederà al ripristino delle condizioni di efficienza e sicurezza dell'automezzo.
Il conduttore è responsabile del veicolo affidatogli, delle merci che riceve in consegna e dell'osservanza delle norme di legge vigenti in materia di sicurezza e di circolazione stradale.
È inoltre responsabile delle contravvenzioni a lui imputate per negligenza.
[…]

Art. 54 Tutela della salute dei lavoratori
(riferimento articolo 67 CCNL)
Sono considerati lavori nocivi:
- l'uso di diserbanti e antiparassitari classificati di prima e di seconda classe;
- lo spandimento della calciocianamide non oleata a mano;
- il lavoro svolto all'interno dei silos chiusi (si intende silos di tipo cremasco).
La giornata di lavoro nocivo è ridotta di due ore e venti minuti a parità di salario.
In caso di durata del lavoro nocivo inferiore alla giornata lavorativa intera, la riduzione anziché di due ore e venti minuti, sarà ridotta in misura proporzionale al tempo impiegato nel lavoro nocivo, rimanendo inteso che l'orario di lavoro residuo del-la giornata è da considerarsi ordinario.
Compatibilmente con le possibilità aziendali, i lavoratori potranno essere alternati nella esecuzione delle giornate di lavoro nocivo.
Qualora, per esigenze aziendali, il lavoratore sia adibito continuativamente ai lavori nocivi di cui sopra, avrà diritto a due permessi retribuiti, anziché uno, nella misura di cui ai paragrafi precedenti.
Le aziende dovranno fornire ai lavoratori addetti ai lavori nocivi di cui sopra gli opportuni mezzi protettivi di prevenzione (guanti, tute, maschere, ecc.) di cui alle leggi vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.
Compatibilmente con le situazioni aziendali, i datori di lavoro faranno quanto in loro potere, mediante opportuni adattamenti, per fornire locali dotati di docce spogliatoi per i lavoratori dipendenti.
Nel caso che il lavoratore si sottoponga a visite di controllo sanitario, sarà concesso un permesso retribuito di mezza giornata all'anno sempre che la visita venga effettuata durante l'orario di lavoro.
Se in esito a visita comunale, per prescrizione medica, il lavoratore debba sottoporsi ad un secondo controllo sanitario da parte dei centri di medicina preventiva o di altri Enti tecnici e sanitari pubblici esistenti nell'ambito provinciale, avrà diritto ad un secondo permesso retribuito nella misura massima di mezza giornata.
Ai fini di una corretta applicazione della normativa di cui al presente articolo, le parti riconoscono importante il ruolo del comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro istituito dal presente CPL, il quale potrà intervenire e richiedere l'assistenza dei centri di medicina preventiva e degli altri enti tecnici e sanitari pubblici, per rimuovere le eventuali cause di rischio o nocività.

Art. 55 Rappresentante per la sicurezza e Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro
(riferimento allegato n. 3 e 10 CCNL)
In attuazione a quanto previsto dal verbale di accordo nazionale 18 dicembre 1996 per l'applicazione del D.L.vo 626/94, le parti concordano di istituire un Rappresentante per la Sicurezza in tutte le aziende dove si instauri un rapporto di lavoro subordinato.
Le parti confermano il comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Il comitato paritetico è formato da sei componenti di diretta emanazione delle parti firmatarie il CPL vigente.
Il comitato paritetico avrà i seguenti compiti:
- raccolta e tenuta degli elenchi dei Rappresentanti alla Sicurezza;
- raccolta e tenuta degli elenchi dei Rappresentanti alla Sicurezza con la formazione prevista;
- promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza, sia dei Rappresentanti alla Sicurezza che per gli altri lavoratori.
Al fine di dotare il comitato paritetico degli strumenti finanziari e operativi necessari e adeguati agli scopi previsti si conferma, con decorrenza 1° luglio 2004, l’applicazione di un contributo obbligatorio a carico delle aziende pari allo 0,10 % delle retribuzioni lorde annue corrisposte ai propri dipendenti.
Per la riscossione di tale contributo si fa riferimento alla convenzione in essere con l’Inps provinciale.
Inoltre, al fine di adeguare il presente CPL alle parti innovative eventualmente definite da un accordo nazionale cui il Testo Unico sulla sicurezza demanda, le organizzazioni firmatarie si impegnano ad incontrarsi, anche su richiesta di una di esse, entro 30 giorni dall’emanazione dell’accordo stesso.
Le parti si impegnano a favorire un progetto di sorveglianza sanitaria per i lavoratori stabilmente occupati nel settore come previsto dalle norme vigenti anche attraverso specifici accordi con la ASL locale. Si impegnano altresì a definire compiutamente percorsi formativi anche congiunti lavoratore/datore di lavoro attualizzando e implementando le esperienze ad oggi maturate, attingendo le risorse disponibili e accantonate presso l’ente provinciale CPP.

Art. 58 Licenziamento dei lavoratori a tempo indeterminato per giustificato motivo e giusta causa
(riferimento articolo 72 CCNL)
[…]
Giusta causa
Sono motivi di giusta causa del licenziamento dei lavoratori a tempo indeterminato i seguenti:
1. insubordinazione grave verso il datore di lavoro e suoi rappresentanti nell'azienda e verso organi di controllo;
2. danneggiamenti dolosi o dovuti a grave trascuratezza agli attrezzi, al bestiame, alla coltivazione ed agli stabili;
[…]
4. stato di ubriachezza sul posto di lavoro, quando ciò si ripeta;
[…]
6. tutti i casi di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
[…]

Art. 61 Norme disciplinari
(riferimento articoli 75, 76 e 77 CCNL)
Le mancanze del dipendente potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) ammonizione verbale per le mancanze lievi;
b) ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto a);
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a quattro giorni di effettivo lavoro;
d) licenziamento disciplinare senza preavviso.
L'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui sopra sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione, il lavoratore che:
1. non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
2. ritardi, senza giustificazione, l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3. non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4. si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza;
5. si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa;
6. compia ripetute violazioni delle disposizioni relative all’uso dei mezzi di protezione antinfortunistica.
[…]

Art. 63 Delegato di azienda
Per quanto concerne il delegato di azienda si rimanda a quanto previsto dagli articoli 78 e 79 del CCNL vigente.

Art. 65 Rappresentanze sindacali unitarie
Per quanto concerne le rappresentanze sindacali unitarie si rimanda a quanto previsto dall'articolo 81 e dall'allegato 12 del CCNL vigente.

Art. 67 Riunioni in azienda
Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 82 del CCNL vigente, le parti concordano che le riunioni in azienda sono indette singolarmente e congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali e dalle organizzazioni sindacali provinciali firmatarie del CPL vigente.

Art. 70 Norma finale
Con la stipula del presente contratto si intendono recepite le nuove norme contenute nel CCNL 25 Maggio 2010 ed integralmente definite e regolamentate le condizioni che disciplinano il trattamento dei lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di Mantova dal 1° Gennaio 2012.