Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 gennaio 2017, n. 74 - Quando il comportamento vessatorio di colleghi di lavoro può integrare una condotta di mobbing datoriale


"Pure il comportamento vessatorio di colleghi di lavoro può integrare una condotta di mobbing datoriale, ove questi sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo o delle condizioni ambientali che lo rendono possibile o le abbia addirittura determinate, considerato che anche l'aspetto umano fa parte dell' ambiente di lavoro nell'ambito del quale opera il dovere di protezione previsto dall'art. 2087 c.c., e che l'ascrivibilità al datore di lavoro dell'organizzazione dell'impresa anche sotto il profilo del personale ne determina la fonte autonoma di responsabilità costituita dall'art. 2049 cod. civ."


Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: GHINOY PAOLA Data pubblicazione: 04/01/2017



Fatto

 




R.C. conveniva in giudizio di fronte al Tribunale di Torino la ONLUS Il Raggio s.c.s., alle cui dipendenze aveva prestato attività lavorativa come educatore professionale secondo il C.C.N.L. cooperative sociali, chiedendo l'accertamento della condotta di mobbing di cui asseriva di essere stato vittima a far data dall'assunzione e sino al licenziamento, intimatogli con missiva del 4.4.2011 per superamento del periodo di comporto, determinato dall'insorta sindrome depressiva. Chiedeva, pertanto, la condanna della società convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti, nonché del danno conseguente all’illegittima sospensione dal lavoro per quattro mesi dal 3 agosto al 4 dicembre 2009, oltre al pagamento dell'indennità di preavviso pari a due mensilità di retribuzione; chiedeva altresì l'annullamento del licenziamento, con la condanna della società convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno, nella misura della retribuzione globale di fatto e dei contributi non corrisposti dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione. Costituitasi in giudizio, Il Raggio s.c.s. ONLUS eccepiva preliminarmente l'improcedibilità del capo della domanda inerente il licenziamento, per intervenuta decadenza per proporre l'azione giudiziaria ex art. 32 della L.n. 183 del 2010; deduceva nel merito l'infondatezza del ricorso.
Il Tribunale di Torino con sentenza del 14/5/2013 dichiarava la responsabilità del datore di lavoro per il danno alla persona subito dal ricorrente e per l'effetto condannava la società convenuta a pagargli l'importo netto di € 20.582,25, oltre ad € 1.368,00 a titolo di rimborso delle spese mediche. Dichiarava l'illegittimità della sospensione del ricorrente dalla retribuzione per il periodo dal 3 agosto al 4 dicembre 2009, condannando parte convenuta a pagare al ricorrente l’equivalente lordo di € 4.400. Rigettava nel resto il ricorso.
La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Torino con la sentenza n. 1195 del 2013. La Corte riteneva in particolare che il lavoratore fosse decaduto dall'impugnativa del licenziamento, argomentando che il differimento al 31 dicembre 2001 dell' entrata in vigore delle modifiche apportate all’art. 6 della L.n. 604 del 1966, previsto dal comma 1 bis dell'articolo 32 della L. n. 183 del 2010, riguardasse soltanto il termine di 60 giorni per impugnare il licenziamento, non anche la decorrenza del termine di 270 giorni per iniziare il giudizio. Considerato che nella fattispecie il licenziamento era stato intimato con missiva del 4/4/2011 ed era stato impugnato con lettera del 14 aprile, ricevuta dalla cooperativa il 20 aprile 2011, il ricorso introduttivo, depositato il 13 febbraio 2012, era tardivo in quanto proposto oltre il termine di 270 giorni, scadenti il 15 gennaio 2012.
Riteneva poi la sussistenza della condotta di mobbing a danno del R.C., nonché il nesso di causalità tra la stessa e la malattia da lui lamentata, accertata dalla c.t.u. di primo grado, che aveva concluso per l'esistenza di "una reazione stressogena importante con conseguente insorgenza di disturbi psichici".
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso R.C., affidato a due motivi, illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c., cui ha resistito Il Raggio s.c.s. Onlus, che ha proposto altresì ricorso autonomo, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il R.C..

 




Diritto

 




Preliminarmente i ricorsi sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

 

1. Come primo motivo del proprio ricorso, il C. deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della L. 183/2010 e dell'art. 2 comma 54 del d.l. n. 225 del 2010, conv. il l. 10/2011.
Lamenta che la Corte territoriale abbia limitato la portata del c.d. decreto milleproroghe, che ha invece determinato un differimento dell'entrata in vigore dell'intera novella introdotta dall'art. 32 della L. n. 183 del 2010, sicché egli non sarebbe incorso in alcuna decadenza, avendo impugnato stragiudizialmente il licenziamento con lettera ricevuta dal datore di lavoro il 20 aprile 2011 e promosso l'azione giudiziaria il 13 febbraio 2012.

 

1.1. Il motivo è fondato.
E oramai consolidato l'indirizzo di questa Corte (Cass. n. 9203 del 2014; n. 15434 del 2014; n. 24233 del 2014; n. 13563 del 2015; n. 22824 del 2015; n.18579 del 2016, cfr. anche SS.UU. n. 4913 del 2016) che ha espresso il seguente principio di diritto: "la L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 1- bis, introdotto dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in L. 26 febbraio 2011, n. 10, nel prevedere "in sede di prima applicazione" il differimento al 31 dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6 e dunque non solo l'estensione dell'onere di impugnativa stragiudiziale ad ipotesi in precedenza non contemplate, ma anche l'inefficacia di tale impugnativa, prevista dal medesimo art. 6, comma 2 anche per le ipotesi già in precedenza soggette al relativo onere, per l'omesso deposito, nel termine di decadenza stabilito, del ricorso giudiziale o della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato".
A tale soluzione, cui occorre dare continuità, la Corte torinese non si è attenuta.
2. Come secondo motivo, il R.C. deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 della L. n. 604 del 1966 e dell'art. 32 della L. 183/2010, anche in relazione all'art. 2110 c.c., nonché dell'art. 1 commi 42 ss. della L. n. 92 del 2012 e dell'art. 11 delle preleggi.
Sostiene che nell'ipotesi di licenziamento per superamento del periodo di comporto, qual è quello in esame, non opererebbe l'art. 6 della L. n. 604 del 1966, con conseguente inapplicabilità anche del termine decadenziale previsto dall'art. 32 della L. n. 183 del 2010.
2.1. Il motivo non è fondato.
È pur vero che questa Corte (Cass. civ., sez. lav., 28 gennaio 2010, n. 1861) ha affermato che il recesso per superamento del periodo di comporto rappresenta una forma speciale di cessazione del rapporto di lavoro, che non trova la sua disciplina nella legge, di carattere generale, n. 604 del 1966, ma nella specifica previsione di cui all'art. 2110 c.c., comma 2, con la conseguenza che l'impugnazione da parte del prestatore di lavoro non è soggetta al termine di decadenza stabilito dall'art. 6 suddetta legge. La questione appare tuttavia oggi superata per effetto della previsione del comma 2 dell'art. 32 della L.n. 183 del 2010, che ha esteso il regime d'impugnazione di cui all'art. 6 della L. n. 604 del 1966 ad ogni ipotesi di invalidità del licenziamento, compreso quindi certamente quello per superamento del periodo di comporto qui in rassegna.
3. A fondamento del proprio ricorso, Il Raggio s.c.s. Onlus deduce:
3.1. come primo motivo, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2087 c.c.. Sostiene che per la configurazione della fattispecie del mobbing sarebbero necessari i caratteri della molteplicità, sistematicità e durata nel tempo dei comportamenti vessatori, in ordine ai quali la Corte territoriale non avrebbe preso posizione.
Riferisce che le vicende valorizzate dalla Corte territoriale non avrebbero la valenza loro attribuita dal giudice di merito. Ed in particolare:
- quanto alla collocazione iniziale presso il servizio di ETH (Educativa territoriale handicap), essa era dipesa da una riorganizzazione dettata dalle mutate esigenze della committenza, con riduzione delle ore nei centri diurni in cui era impiegato il R.C. e collocazione presso il centro ETH;
- la sospensione dalla mansione e dalla retribuzione decorrente dal 3 agosto 2009 era stata disposta per tutelare il lavoratore a fronte del giudizio del medico competente, che evidenziava gravi limitazioni, in contrasto con le mansioni tipiche di un educatore professionale;
- la richiesta di giustificazioni in dipendenza dall'assenza dal lavoro del 2.4.2010 e la contestazione disciplinare per il ritardo nell'invio della certificazione medica erano coerenti con le previsioni ed i termini dell'art. 70 del ceni per le cooperative sociali, non avendo fatto pervenire alcunché il R.C. dopo che il 29.3.2010 era stato accompagnato al pronto soccorso da personale della stessa cooperativa;
- la revoca delle ferie e la mancata concessione dei permessi e delle aspettative sindacali rispondevano a lecite prerogative datoriali, essendo pervenute la richiesta di aspettativa e la richiesta di un permesso sindacale non retribuito in costanza di un periodo di malattia ed inoltre nel periodo estivo, in cui c'è più necessità di sostituzione di colleghi.
- in ordine all'atteggiamento di contrasto con i colleghi di lavoro, il datore di lavoro non aveva poteri di intervento.
Lamenta poi che la Corte abbia errato nell'individuare la sussistenza di un evento lesivo della salute o della personalità del dipendente, considerato che la malattia cardiaca era preesistente al rapporto di lavoro e che il R.C. era in cura presso il Centro di salute mentale anteriormente ai fatti, e che l'accertamento del nesso causale tra le condotte e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore è stato demandato ad una consulenza tecnica, senza che dall'esame delle testimonianze emergesse alcun elemento in tal senso; lamenta altresì che il giudice di merito abbia omesso alcun riferimento alla sussistenza di un intento persecutorio del datore di lavoro.
3.2. Come secondo motivo, la società deduce omesso esame circa fatti decisivi e lamenta che la Corte territoriale non abbia considerato che l'assegnazione del R.C. a Beinasco al servizio ETH era dipesa da comprovate esigenze tecnico-organizzative, accertate in primo grado mediante la produzione del LUL e confermate dalle dichiarazioni dello stesso R.C., secondo le quali nessuno aveva preso il posto che egli aveva lasciato ad Orbassano e che con la nuova gara d'appalto vi era stata una diminuzione di ore richieste nel centro di Orbassano ed un aunnento a Beinasco.
4. Il ricorso de Il Raggio s.c.s. Onlus non è fondato.
4.1. Quello che qui si lamenta sotto il profilo della violazione di legge, non è in effetti l'avere la Corte di merito adottato una nozione di mobbing contraria a diritto, ma l'avere erroneamente ritenuto che le risultanze fattuali così come ricostruite potessero essere ricomprese nella richiamata figura giuridica.
Ciò non corrisponde al vero. In primo luogo, la Corte territoriale si è attenuta alla configurazione giuridica del mobbing consolidata nella giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale essa rientra fra le situazioni potenzialmente dannose e non normativamente tipizzate, che designa (essendo stato mutuato da una branca dell’etologia) un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo (vedi per tutte: Corte cost. n. 359 del 2003, Cass. n. 18927 del 2012, n. 17648 del 2014). Ha quindi ritenuto che sussistessero tutti gli elementi che sono stati ritenuti concorrere ad individuare la fattispecie in questione, e quindi: una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; il nesso eziologico tra la descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; il suindicato elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (vedi: Cass. 21 maggio 2011 n. 12048; Cass. 26/3/2010 n. 7382, Cass. n. 17648 del 2014).
4.2. Deve poi confermarsi che, come rilevato dalla Corte territoriale, pure il comportamento vessatorio di colleghi di lavoro può integrare una condotta di mobbing datoriale, ove questi sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo o delle condizioni ambientali che lo rendono possibile o le abbia addirittura determinate, considerato che anche l'aspetto umano fa parte dell' ambiente di lavoro nell'ambito del quale opera il dovere di protezione previsto dall'art. 2087 c.c., e che l'ascrivibilità al datore di lavoro dell'organizzazione dell'impresa anche sotto il profilo del personale ne determina la fonte autonoma di responsabilità costituita dall'art. 2049 cod. civ. (Cass. Sez. L, n. 18093 del 25/07/2013, n. 10037 del 15/05/2015).
4.3. Inoltre, l'elemento soggettivo dell'intento persecutorio unificante i comportamenti lesivi non necessita di una dimostrazione ab intrinseco, ma può desumersi anche ab extrinseco dall'uso abnorme del potere direttivo e di conformazione della prestazione, nella concatenazione temporale degli interventi e nelle loro modalità concrete, quando possa evincersi che esso è indirizzato a fine diverso da quello tutelato dalla norma, assumendo quindi carattere di illiceità.
4.4. In relazione poi ad entrambi i motivi e con riguardo alla critica della ricostruzione delle risultanze fattuali, occorre premettere che al presente giudizio si applica ratione temporis la formulazione dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. introdotta dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014, secondo il quale la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, né può fondare il motivo in questione l'omesso esame di una risultanza probatoria, quando essa attenga ad una circostanza che è stata comunque valutata dal giudice del merito.

4.5.  E' però da escludere che nel caso ci si trovi innanzi a una delle indicate patologie estreme dell'apparato argomentativo, considerato che gli aspetti valorizzati nel ricorso sono stati tutti esaminati dalla Corte territoriale, ma ritenuti superati dalle ulteriori risultanze o comunque non decisivi.
La Corte ha infatti valutato le ragioni poste a fondamento dell'assegnazione al servizio ETH di Beinasco, ma ha ritenuto che la riassegnazione del 2.12.2009, dopo un periodo di sospensione dal servizio, fosse ingiustificata e lesiva della tutela della salute del dipendente, in considerazione delle certificazioni mediche che ne avevano evidenziato le problematiche psicologiche; la Corte ha poi ritenuto illegittima la sospensione dalla retribuzione, ritenendo che essa non potesse far seguito alla sospensione dalla mansione per ragioni di salute; ha ritenuto vessatoria la revoca delle ferie già autorizzate dal 19 al 23 aprile 2010, nonché la negazione dei permessi sindacali, pur dovuti, motivata dallo stato di malattia, contraddittoria con la negazione dell'aspettativa per motivi di salute, e che i contrasti con i colleghi si fossero verificati proprio nel corso dell'assegnazione all'ETH. Ha concluso che il carattere vessatorio degli indicati comportamenti poteva desumersi dalla loro connessione e riconducibilità ad un unico intento lesivo, considerato anche che i problemi del R.C. con i colleghi presso l'ETH erano stati resi noti alla direzione (dep. B.M.).
4.6. Ne deriva che sotto nessun profilo la motivazione può dirsi omessa, né può quindi procedersi in questa sede a nuova valutazione delle medesime circostanze, e che parimenti corretto e conforme a diritto è l'operato giudizio di sussunzione.
5. Segue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al primo motivo del ricorso del R.C. (rigettato il secondo motivo), con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda di impugnativa di licenziamento alla luce del principio di diritto qui riaffermato e regolare altresì le spese del presente giudizio.
5.1. Segue altresì il rigetto del ricorso della società, con la sussistenza dei presupposti previsti dal primo periodo dell’art. 13, comma lquater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il raddoppio del contributo unificato dovuto per il proprio ricorso.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il secondo motivo del ricorso di R.C., accoglie il primo motivo. Rigetta il ricorso di Il Raggio s.c.s. Onlus. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.
Ai sensi dell' art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente Il Raggio s.c.s. Onlus, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il proprio ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Roma, cosi deciso nella camera di consiglio del 13.10.2016