Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 17 gennaio 2017, n. 1951 - Infortunio mortale con la macchina raccoglibietole. Manovra errata ma responsabilità del datore di lavoro per insufficiente formazione


 

 

 

Presidente: FIALE ALDO Relatore: ROSI ELISABETTA Data Udienza: 28/09/2016

 

Fatto

 


1. La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 21 maggio 2015, in sede di giudizio di rinvio, ha confermato la condanna emessa dal G.U.P. del Tribunale di Piacenza in data 11 luglio 2008 nei confronti di B.E., rideterminando la pena in mesi otto di reclusione, a seguito della condanna per il delitto di omicidio colposo in danno del dipendente T.D., per la violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per non aver provveduto a fornire di adeguata e specifica formazione il dipendente T.D. in relazione ai rischi connessi all'attività svolta, sicché questi aveva eseguito una manovra di estrema pericolosità senza essere consapevole dei rischi ai quali in tal modo si esponeva.
2. Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito, il 2 settembre 2006 il T.D., addetto alla conduzione della macchina raccogli-bietole B.R. B/6 4x4, nel corso dell'operazione di sostituzione di una delle ruote anteriori, operazione alle quale attendeva il collega V., mentre il mezzo era a motore acceso e con il gruppo anteriore defogliatore-scavatore alzato, si era portato nella parte posteriore della macchina, aveva rimosso la vite che univa la leva di comando del sensore dello sterzo al sensore stesso ed era rimasto schiacciato fra il supporto dei pistoni dello sterzo e la ruota posteriore sinistra, riportando lesioni che ne avevano cagionato la morte.
3. È bene premettere che con una precedente sentenza dell'1 febbraio 2011 la Corte di appello di Bologna aveva assolto il predetto B.E. dall'omicidio colposo e dalla contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 38: a differenza del primo giudice, la Corte bolognese aveva ritenuto che alcun addebito potesse essere mosso al B.E. in quanto "al datore di lavoro non incombeva l'obbligo di fornire specifica formazione sul funzionamento di tutte le parti della complessa macchina raccoglibietole, ivi comprese quelle relative agli apparati elettro-idraulici che comandavano le molteplici funzioni", in quanto "l'adeguata e specifica forazione non poteva essere estesa a quelle operazioni tecniche complesse riservate a personale altamente specializzato". Inoltre i giudici di secondo grado ritenevano sussistente un dubbio in ordine alla sussistenza del nesso di causalità, avendo il lavoratore posto in essere un'azione abnorme, anomala, imprevedibile ed esulante dalle sue mansioni di addetto alla conduzione della macchina in questione, azione riservata a personale specializzato della ditta costruttrice.
4. A seguito di un successivo ricorso del Procuratore generale e del ricorso delle parti civili, la Sezione Quarta della Corte di Cassazione, con la sentenza n.  44106 dell'11 luglio 2014, ebbe a pronunciare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla contravvenzione addebitata all'imputato, per decorrenza del termine massimo di prescrizione e quanto all'omicidio colposo aveva annullato rinviando per un altro giudizio ravvisando plurime violazioni di legge. In particolare, quanto all'interpretazione della disciplina in materia di obbligo di formazione dei dipendenti da parte del datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 38, del D.Lgs. n. 626 del 1994, vigente al tempo del sinistro, secondo i giudici di legittimità la norma doveva essere letta unitamente alla previsione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 5, esplicitamente richiamata dall’art. 38, che considera tale obbligo vigente anche in riferimento alle mansioni di lavoro con attrezzature le quali richiedano, per il loro impiego, conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici; in tali casi è prescritto che il datore di lavoro si assicuri che l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato a lavoratori all’uopo incaricati e che in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato sia qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti. La Corte aveva perciò formulato il seguente principio di diritto: "in tema di infortuni sul lavoro, l’attività di formazione del lavoratore prevista dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 38, - ed oggi dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 73, -, ove si tratti dell’utilizzo di macchine complesse, talune operazioni sulle quali siano riservate a personale con elevata specializzazione, non si esaurisce nell’informazione e nell’addestramento in merito ai rischi derivanti dall’utilizzo strettamente inteso ma deve tener conto anche dei rischi derivanti dalia diretta esecuzione delle operazioni ad altri riservate".
5. La sentenza della Corte di appello, quale giudice di rinvio, qui impugnata, nel prendere atto di detto principio, ha svolto una verifica della attività di formazione posta in essere dalla ditta nei confronti del dipendente T.D. e degli altri addetti alle medesime mansioni ed ha affermato, considerato quanto accertato, sin dal giudizio di primo grado, che il T.D. aveva ricevuto un'istruzione all'uso della macchina piuttosto limitata, tanto che il manuale d'uso della stessa non era stato adeguatamente illustrato, come desumibile dalle dichiarazioni del teste B.. I giudici del rinvio hanno anche confermato la sussistenza del nesso causale tra il comportamento posto in essere dalla vittima, da considerare non esorbitante rispetto alle mansioni, secondo il criterio considerato dalla giurisprudenza di legittimità.
6. L'imputato, per mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge per erronea applicazione della legge penale in relazione agli art. 43 c.p. e 27 Cost., laddove la Corte di appello ha escluso la sussistenza di una condotta abnorme del T.D., come tale interruttiva del nesso causale. Il T.D., addetto alla raccolta delle barbabietole, si era messo sotto il mezzo agricolo acceso per cambiare un pneumatico allo stesso al fine di intervenire sul meccanismo di regolazione dello sterzo, quando lo sterzo era invece regolabile dalla cabina. Si tratta di un'operazione imprudente, mentre il giudice del rinvio avrebbe richiamato inopinatamente l'art. 73 D.Lgs. n. 81 del 2008, che presuppone un modello di lavoratore avente un ruolo attivo nella sicurezza e non mero esecutore di ordini, pertanto le decisione sarebbe anche illogica.
2) Manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo del travisamento della prova, in riferimento all'escussione del teste B. - il ricorso riporta in allegato ampi stralci delle trascrizioni delle dichiarazioni rese dallo stesso al giudice di primo grado - nonché per avere ignorato le dichiarazioni testimonial di T.V. e B.R. (anche brani delle stesse sono riprodotte nel ricorso).
3) Carenza di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. in quanto la Corte di appello ha ritenuto le dichiarazioni del B. motivate da benevolenza verso il datore di lavoro, mentre l'inattendibilità del teste avrebbe dovuto essere sorretta da criteri oggettivi o da una motivazione che risulterebbe invece assente.
4) Violazione di legge con riferimento all'art. 125 c.p.p. per omessa valutazione di elementi difensivi, quali il rinvenimento accanto al corpo senza vita del dipendente di due chiavi identiche 10, mentre le due in dotazione al mezzo erano di tipologia diversa come confermato dal teste B.R.: ciò connoterebbe l'azione del T.D. come un'azione deliberata e volontaria.
 

 

Diritto

 


1. Come è noto l’art. 628 c.p.p., comma 2, prevede che la sentenza del giudice di rinvio possa essere impugnata "soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di Cassazione", sempre che si tratti di punti della decisione dedotti nel precedente ricorso e non esaminati, ovvero di elementi che, aggiungendosi ad elementi già valutati nel provvedimento annullato, ne modifichino la fisionomia in modo significativo, ovvero per violazione del principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 52672 del 02/10/2014, Fornaro, Rv. 261944).
2. Invero le censure proposte non attengono alla violazione del principio di diritto enunciato nella sentenza della Quarta Sezione di questa Corte dell'11 luglio 2014, ma lamentano un'erronea interpretazione in ordine alla disciplina del nesso di causalità, questione invero già decisa nella sentenza appena menzionata, ovvero contestano la ricostruzione di merito operata dalla Corte di appello quale giudice di rinvio e perciò risultano all'evidenza inammissibili.
3. Invero, la Corte di appello di Bologna si è attenuta perfettamente al principio di diritto indicato dalla sentenza n. 44106 della Sez. 4 di questa Corte di Cassazione, che aveva stabilito che in riferimento all'utilizzo di macchinari complessi "l’attività di formazione del lavoratore prevista dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 38, non si esaurisce nell'informazione e nell'addestramento in merito ai rischi derivanti dall'utilizzo strettamente inteso, ma deve tener conto anche dei rischi derivanti dalla diretta esecuzione delle operazioni riservate a personale con elevate specializzazione". La Corte di appello ha quindi rinnovato l'esame circa l'adempimento da parte del datore di lavoro del dovere di formazione dei dipendenti, tenendo conto degli elementi accertati nel corso dei precedenti gradi del giudizio di merito.
4. Riesaminando pertanto il merito, i giudici del rinvio hanno verificato la incompletezza delle attività formative poste in essere dal ricorrente alla luce delle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado. In particolare hanno esaminato la testimonianza del dipendente B., il quale aveva affermato, come del resto emerge dagli stessi stralci delle dichiarazioni del predetto, allegate dal ricorrente, che gli era stato insegnato che per effettuare lavori sulla macchina la stessa doveva essere spenta, insegnamento minimo e come tale ritenuto dai giudici non conforme allo standard normativo richiesto quanto alle caratteristiche di adeguatezza e specificità della formazione dei dipendenti che utilizzino macchine complesse, alla luce del dettato di cui agli art. 21 e 38 del d.lgs n. 626 del 1994.). I giudici del rinvio hanno osservato che il teste non era stato in grado di indicare alcuna operazione pericolosa in merito alla quale egli fosse stato messo in guardia, ed aveva manifestato l'ignoranza della funzione del sensore, la cui manipolazione effettuata per sostituire il ruotino aveva provocato il decesso del collega. Per tali considerazioni, i giudici di rinvio avevano ritenuto gravemente insufficiente la formazione posta in essere dal datore di lavoro in merito ai rischi connessi ad un eventuale intervento sui congegni della macchina ed avevano anche ritenuto che presso la ditta B.E. fosse usuale effettuare alcune attività di manutenzione (cfr. penult. pag della sentenza impugnata).
5. La sentenza della cassazione menzionata aveva anche cassato, per violazione di legge, la sentenza assolutoria quanto alla valutazione di abnormità del comportamento posto in essere dal T.D., alla luce di una ricostruzione pacifica dell'evento e della di lui condotta: il T.D. si era portato nella parte posteriore del mezzo per motivi connessi alla sola necessità di intervenire sull'anomalia di funzionamento della macchina.
6. Va precisato che i giudici del rinvio, attenendosi al principio di diritto specificamente affermato anche in relazione allo specifico punto, hanno considerato la condotta del T.D. non abnorme alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, peraltro indicato nella sentenza della Quarta Sezione di questa Corte. Infatti deve ritenersi pacifico in giurisprudenza che, in linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento (art. 41 c.p., comma 2) quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro può essere esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al consueto procedimento lavorativo e alle specifiche direttive di organizzazione ricevute, (in tal senso, Sez. 4, n. 7955/2014 del 10/10/2013, Rovaldi, Rv. 259313, citato anche nella decisione qui impugnata ed anche più recentemente Sez. 4, n. 22813 del 21/04/2015, Palazzolo, Rv. 263497, ha precisato che "Non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli.")
7. Pertanto, come detto, non risulta ammissibile nella presente sede di verifica del giudizio del rinvio, ipotizzare una diversa ricostruzione del fatto come le censure proposte, nonostante l'apparente richiamo ai vizi di legittimità previsti dal disposto di cui all'art. 606 c.p.p., vogliono nella sostanza suggerire. Infatti, ben diversamente dal lamentato travisamento della prova, i motivi di ricorso mirano in realtà ad indurre questa Corte ad un'ulteriore pronuncia di annullamento, operando una diversa lettura ricostruttiva dei fatti, inammissibile nella presente sede, ancor più di quanto non lo fosse già innanzi al precedente Collegio di legittimità.
8. Del resto, le censure finiscono per proporre una diversa valutazione delle dichiarazioni, e non solo di quelle del teste B., considerate nella sentenza impugnata, ma anche di quelle di altri testimoni non menzionati nella pronuncia impugnata, in quanto inconferenti rispetto al thema decidendum che la Sezione Quarta aveva assegnato al giudice del rinvio e sintetizzabile nella verifica dell'adeguatezza dell'obbligo di formazione dei dipendenti in riferimento allo svolgimento delle mansioni connesse all'utilizzo del raccogli-barbabietole, e nel giudizio sulla sussistenza del nesso causale. 
Considerata l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016