Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 gennaio 2017, n. 1179 - Il riconoscimento della responsabilità datoriale per violazione dell'art. 2087 presuppone la denuncia al DL, da parte del lavoratore, di una patologia connessa all'attività lavorativa


 

 

Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: VENUTI PIETRO Data pubblicazione: 18/01/2017

 

 

 

Fatto

 


La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata in data 8 febbraio 2014, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da M.B., il quale, assunto alle dipendenze della s.p.a. GMAC Italia s.p.a. per lo svolgimento di mansioni di recupero di crediti, aveva effettuato, seguendo le direttive aziendali, lunghi tragitti alla guida di una autovettura (da ultimo una Opel Corsa), riportando una patologia alla schiena che lo aveva costretto ad assentarsi per lunghi periodi sino a superare il periodo di comporto, ciò che aveva determinato il suo licenziamento.
Il M.B. aveva chiesto che fosse riconosciuta la responsabilità della società per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ., per non avere adottato le misure idonee alla tutela della sua integrità fisica durante la guida, con conseguente non computabilità nel periodo di comporto delle assenze dovute alla patologia alla schiena.
La Corte, respingendo il gravame, ha escluso che la patologia lamentata dal ricorrente fosse ricollegabile alla inosservanza di obblighi di comportamento imposti da disposizioni di legge ovvero alla omessa predisposizione di misure di sicurezza atte ad evitare il danno alla salute.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il M.B. sulla base di cinque motivi. Resiste la società General Motors Financial Italia s.p.a., già GMAC Italia s.p.a.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
 

 

Diritto

 


1. Con il primo motivo del ricorso, denunciandosi violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., si deduce che la Corte di merito, dopo avere affermato che l'uso di un'autovettura non costituisce, di per sé, un fattore morbigeno e che tuttavia lo può diventare al cospetto di particolari condizioni o predisposizioni fisiche, ha erroneamente ritenuto che nella specie il ricorrente aveva omesso di rendere note al datore di lavoro tali peculiari condizioni. La società era infatti al corrente della denuncia della "inadeguatezza" dell'autovettura data in uso al M.B., in quanto priva di "supporto lombare", avendo il lavoratore denunciato all'INAIL la malattia professionale, malattia che era stata contestata dalla società sia in sede amministrativa che giudiziale.
2. Con il secondo motivo, denunciandosi le stesse violazioni di cui al primo motivo, si sostiene che erroneamente la Corte di merito non ha ammesso i capitoli di prova volti a dimostrare l'effettiva conoscenza da parte dei responsabili dell'azienda dell'aggravarsi delle condizioni di salute del ricorrente causate dall'utilizzo dell'autovettura. La prova testimoniale anzidetta era potenzialmente decisiva al fine di comprovare l'effettiva conoscenza, da parte della società, dello stato di sofferenza del lavoratore e della sua ascrivibilità all'utilizzo dell'autovettura.
3. Con il terzo motivo è denunciata violazione degli artt. 2087 cod. civ. e 172 d. lgs. n. 81/08.
Si rileva che la società è venuta meno all'adempimento degli obblighi di prevenzione ed informazione, derivando dalla prima di dette disposizioni, "l'obbligo di acquisire le necessarie cognizioni tecniche e di aggiornarsi per gli sviluppi delle conoscenze circa gli aspetti rischiosi del lavoro e sulle misure da adottare", al fine di individuare quali possono essere i rischi e le nocività specifiche di una certa attività.
Si aggiunge che, in relazione alla normativa di cui al decreto legislativo sopra citato, il datore di lavoro avrebbe potuto individuare le misure di prevenzione adeguate al caso concreto tramite il proprio medico del lavoro, il quale avrebbe dovuto attivarsi per prevenire peggioramenti della salute del ricorrente, valutando altresì l'idoneità specifica del medesimo al lavoro svolto.
4. Con il quarto motivo, denunciandosi violazione dell'art. 2110 cod. civ., si deduce che le assenze del lavoratore non sono computabili nel periodo di comporto quando l'infortunio o la malattia professionale siano collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa. Nella specie ricorreva tale ultima condizione, onde il licenziamento era illegittimo.
5. Con il quinto motivo si sostiene che la mancata ammissione dei mezzi istruttori, oltre che integrare il vizio di violazione di legge, costituisce omesso esame di un fatto decisivo, costituto dalla "avvenuta comunicazione al datore di lavoro del fatto e del nesso causale, ciò che era stato oggetto di discussione tra le parti".


6. Il primo e il terzo motivo, che vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, non sono fondati.
La Corte di merito, nel rilevare che il riconoscimento della responsabilità datoriale per violazione dell'art. 2087 cod. civ. presuppone la denuncia al datore di lavoro, da parte del lavoratore, di una patologia da porre in connessione con l'attività lavorativa, ha escluso che il lavoratore avesse segnalato alla società la incompatibilità della conduzione del mezzo con la patologia alla schiena, rilevando che il M.B. si era limitato ad inviare ad un collega una mail, chiedendo di trasmettere alla Direzione l'autorizzazione all'acquisto di un cuscino lombare, informandolo però, subito dopo, di non inoltrare la richiesta, avendo provveduto personalmente all'acquisto del cuscino.
Ha altresì osservato che la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. non è una responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore; che la verificazione dell'evento lesivo conseguente all'attività lavorativa può dipendere dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 cod. civ; che non trovavano applicazione nella specie le disposizioni in materia di postura obbligata, posto che esse sono previste dall'art. 172 D. Lgs. n. 81 del 2008 per i video terminalisti; che l'uso di un'autovettura regolarmente posta sul mercato non costituisce di per sé un fattore morbigeno, ma può diventarlo al cospetto di peculiari condizioni o predisposizioni fisiche che rendano l'uso stesso nocivo, condizioni che non erano state segnalate agli organi aziendali competenti alla società; che il documento di valutazione dei rischi aziendali escludeva l'esposizione dei lavoratori addetti a mansioni esterne itineranti - quale era il M.B. - "al rischio specifico di vibrazioni al corpo intero, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza per gli ambienti di lavoro"; che non sussisteva la responsabilità del datore di lavoro per mancata osservanza delle norme di sicurezza in tema di tutela delle condizioni di lavoro (art. 2087 cod. civ.); che, in definitiva, non vi erano elementi per ritenere che il danno lamentato dal ricorrente fosse riconducibile all'attività lavorativa svolta.
Alla stregua di tali elementi, non assume rilievo la censura di cui al primo motivo, con il quale si deduce che la società era a conoscenza della patologia alla schiena lamentata dal ricorrente, nonché quella di cui al terzo motivo, con la quale si sostiene la riconducibilità della dedotta patologia all'attività lavorativa, avendo la sentenza impugnata da un lato escluso la prima circostanza e, dall'altro, ritenuto che,non erano state violate da parte del datore di lavoro le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro e che non sussisteva il nesso causale tra la dedotta patologia e l'attività lavorativa.
A tale ultimo riguardo, del tutto generico e privo di consistenza si rivela l'assunto del ricorrente il quale richiama, a carico del datore di lavoro, un non meglio precisato "obbligo di acquisire le necessarie cognizioni tecniche e di aggiornarsi per gli sviluppi delle conoscenze circa gli aspetti rischiosi del lavoro e sulle misure da adottare", avendo la Corte di merito dato compiutamente conto, sul piano giuridico e fattuale, delle ragioni della decisione.
I motivi in esame vanno pertanto respinti.
7. Inammissibili sono il secondo e il quinto motivo, con i quali si lamenta la mancata ammissione delle prove in ordine all'effettiva conoscenza da parte della azienda delle condizioni di salute del ricorrente.
Ed infatti, a prescindere che la questione è superata dagli accertamenti - incensurabili in questa sede - eseguiti sul punto dalla Corte territoriale, trattasi di censura inammissibile, potendo essa essere dedotta, a seguito della novella del 2012, nei rigorosi limiti posti dall'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
Al riguardo, deve rilevarsi che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 8053/14), l'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
8. Parimenti inammissibile è infine il quarto motivo, posto che esso non contiene censure ma si limita ad affermare il principio che le assenze del lavoratore non sono computabili nel periodo di comporto quando l'infortunio o la malattia professionale siano collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Il ricorrente è tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso (art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002).
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Roma in data 27 ottobre 2016.