Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 28 giugno 2011
Validità: 14.11.2011 - 31.12.2013
Parti: Pernod Ricard Italia e RSU
Settori: Agroindustriale, Pernod Ricard Italia
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Premessa
Relazioni sindacali
Agibilità sindacale
Conciliazione tempi di vita e di lavoro
Formazione e professionalità
  Welfare aziendale
Reti di vendita
Ticket
Premio per obiettivi
Allegati

Accordo

In data 28 giugno 2011, tra la Società [Pernod Ricard Italia] e le RSU […], con riferimento alla piattaforma Pernod Ricard Italia presentata con nota del 26 maggio 2011, si è concordato quanto segue

Premessa
Nel contesto delle politiche del gruppo Pernod Ricard e, con particolare riferimento alla situazione della Pernod Ricard Italia, si constata che è stato raggiunto un assetto strutturale capace di rispondere efficacemente alle esigenze del mercato anche a fronte delle acquisizioni recentemente operate.
Le strategie aziendali, attuate grazie alla professionalità e all’impegno espressi da tutti i collaboratori, hanno permesso di conseguire dei risultati positivi pur operando in un mercato difficile e altamente concorrenziale dove è stata premiata anche la corretta politica di sensibilizzazione al bere responsabile nel contesto più ampio della responsabilità sociale dell’azienda.

Relazioni sindacali
Le parti, alla luce del buon clima che ha caratterizzato nel recente periodo i rapporti sviluppati su temi anche delicati e di responsabilità, intendono mantenere gli strumenti individuati per scambiare preventivamente le informazioni relative alle politiche e strategie aziendali che incidano sensibilmente sull’organizzazione. Pertanto ad integrazione della consueta riunione la Società dichiara la propria disponibilità a garantire ulteriori incontri idonei allo scopo, fermo restando le informazioni che verranno date direttamente dal Gruppo.

Agibilità sindacale
La Società conferma la disponibilità a creare uno spazio dedicato alle comunicazioni sindacali nella intranet aziendale, secondo modalità e tempi che saranno concordati con i soggetti interessati.
Per quanto riguarda le assemblee sindacali per la rete di vendita, la Società è disponibile ad ottimizzare le riunioni nazionali previste dalla Direzione Commerciale, al fine di facilitare ulteriori momenti di incontro e di informazione oltre a quanto già previsto in materia di assemblee dall’accordo aziendale del 30 maggio 2007.

Conciliazione tempi di vita e di lavoro
Le parti confermano la sensibilità dimostrata dalla Società nel dare risposte positive alle esigenze personali dei lavoratori. In tale ottica si estenderà la possibilità di usufruire del part-time anche in caso di primo figlio e si valuteranno specifici casi che comportino l’esigenza di momentanei cambiamenti dell’orario di lavoro. Parimenti la Società si riserva di richiedere, al verificarsi di improrogabili esigenze organizzative, la medesima disponibilità da parte dei collaboratori.
Per quanto riguarda il telelavoro le parti istituiranno un gruppo di studio che verificherà l’utilità di tale forma di collaborazione e la sua applicabilità tenendo conto del contesto organizzativo aziendale.
Con riferimento ai congedi per malattia del figlio (art. 40-ter lettera b CCNL) resta inteso che la loro durata non può superare i 9 giorni.
La Società conferma inoltre la disponibilità a fornire tutte le informazioni che si rendano necessarie in occasione del rientro dal congedo del lavoratore a fronte di intervenute modifiche organizzative o strategiche al fine di facilitarne il pieno ed efficace reinserimento.

Welfare aziendale
[…]
Si concorda di ampliare l’istituto del check-up annuale a chi abbia compiuto almeno il 45° anno di età.