Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 30 gennaio 2017, n. 4230 - Manovra imprudente sul macchinario "depalettizzatore": comportamento rientrante nelle mansioni conferite, nessuna interruzione del nesso causale


 

 

 

... Ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento (articolo 41, comma 2, cod.pen.), il comportamento successivo può avere valenza "interruttiva" non perché "eccezionale", ma perché "eccentrico rispetto al rischio" che il garante è chiamato a governare: in effetti, tale eccentricità potrà rendere in qualche caso (ma non necessariamente) statisticamente eccezionale il comportamento, ma ciò è una conseguenza accidentale, in quanto l'effetto interruttivo può e deve essere individuato in qualsiasi circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che, appunto, il garante è chiamato a governare. In questa prospettiva, in cui è la teoria del rischio a guidare nell'apprezzamento dell'eventuale effetto interruttivo, anche il fatto illecito altrui non esclude in radice l'imputazione dell'evento al primo agente, che avrà luogo fino a quando l'intervento del terzo, in relazione all'intero concreto decorso causale della condotta iniziale all'evento, non abbia soppiantato il rischio originario; cosicché l'imputazione non sarà invece esclusa quando l'evento risultante dal fatto del terzo possa dirsi realizzazione sinergica anche del rischio creato dal primo agente (di recente, Sez. 4, n. 33329 del 05/05/2015, Sorrentino, Rv. 264365).
La decisione di merito si è mossa in modo aderente a questo principio, del resto evidenziando come il comportamento del dipendente dell'imputato, per quanto colpevole, si è sviluppato nell'ambito delle mansioni conferitegli, non potendo assurgere a causa eccezionale dell'evento, la cui concorrente causa doveva apprezzarsi esistente proprio nelle carenze di formazione e nelle condizioni del macchinario. L'ingresso del lavoratore nell'area della macchina era stato imposto dall'impossibilità di agire dall'esterno, visto che la macchina, pur con la modalità manuale si era bloccata, in quanto i ganci, non si aprivano, pur agendo dall'esterno.


 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PICCIALLI PATRIZIA Data Udienza: 10/01/2017

 

 

 

Fatto

 

 

 

T.T. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, pur rideterminando in melius il trattamento sanzionatorio [la pena pecuniaria già applicata in sostituzione di quella detentiva ex articolo 53 della legge 689 del 1981, era ridotta nella misura], ne ha confermato il giudizio di responsabilità per il reato di lesioni personali colpose gravi di cui all'articolo 590 cod.pen., aggravato dalla violazione della disciplina antinfortunistica, contestatogli in relazione a infortunio sul lavoro subito da M.A., avvenuto all'interno dell'azienda di cui l'imputato era il delegato in materia antinfortunistica.
Si addebitava all'imputato di non avere adottato efficaci misure organizzative atte a garantire la sicurezza dei lavoratori e ad assicurare una adeguata formazione al lavoratore infortunatosi e ciò aveva posto le condizioni per la verificazione dell'infortunio verificatosi a seguito di una manovra - pur negligente ed imprudente- eseguita dal dipendente intervenuto manualmente su un macchinario "depalettizzatore" bloccatosi e per l'effetto attinto dal movimento di chiusura delle ganasce - che completavano comunque la corsa anche in caso di fermo- sì da riportare lesioni gravi, consistite nello schiacciamento con amputazione parziale di un dito della mano.
In sostanza le ganasce avevano continuato a funzionare anche dopo l'inserimento delle impostazione manuale, a causa del mantenimento della pressione che si era scaricata dopo l'intervento sul sensore.
Per quanto interessa, in sede di merito, corrispondendo anche alle doglianze avanzate in sede di appello, si apprezzava la condizione di pericolosità del macchinario, derivante dal fatto che questo anche in caso di fermo e nonostante la presenza del lavoratore in sito completava la sua corsa nello specifico provocando l'effetto lesivo in contestazione.
La mancanza di effettiva formazione del lavoratore- che pure conoscendo a grandi linee l'operatività del macchinario non era stato reso edotto dello specifico rischio derivante dal meccanismo pneumatico delle ganasce, aveva contribuito alla manovra improvvida neutralizzando del resto ogni rilievo alla imprudente condotta dell'infortunato in occasione della manovra effettuata per lo sblocco del macchinario.
Veniva poi escluso che la condotta del lavoratore dipendente dall'imputato, pur colposa, potesse assurgere a unica causa eccezionale cui ricondurre l'infortunio, non trattandosi di comportamento che si poneva al di fuori della prevedibilità perché estraneo alle lavorazioni.
Con il ricorso si ripropongono gli argomenti già disattesi in appello, prospettando un dissenso sulla ravvisata colpa dell'imputato e sul rilievo efficiente di questa, nonché sulla
mancata affermazione dell'eccezionalità e abnormità della condotta del lavoratore tale da avere avuto ruolo causale esclusivo nella eziologia dell'infortunio.
Si deduce che la Corte territoriale aveva tralasciato di considerare come il lavoratore fosse al corrente che l'esatta adozione della prassi lavorativa escludeva l'intervento diretto con l'uso delle mani all'interno dell'area di movimentazione delle casse.
Si censura anche il trattamento sanzionatorio, sostenendosi che si sarebbe dovuto applicare la pena pecuniaria, in ragione del comportamento del lavoratore, dell'intervenuta concessione delle attenuanti generiche e di quelle di cui all'articolo 62, numero 6, cod.pen. con giudizio di prevalenza.
 

 

Diritto

 


Il ricorso è infondato.
Vale ricordare, assorbentemente, che, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè ad una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l'eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (v. Sezione 4, n. 4060 del 12/12/2013- dep. 2014-, Capozzi, Rv 258438). Da ciò conseguendo che la tesi difensiva qui proposta è inaccoglibile in sede di legittimità risolvendosi nella riproposizione di un dissenso sulla valutazione del compendio indiziario già pertinentemente valutato nella sede di merito, evocando la improponibile necessità che debba essere questa Corte a rinnovare in fatto i profili di colpa addebitati all'imputato e il rilievo efficiente nell'eziologia dell'incidente, ampiamente e incensurabilmente esaminati nella sede propria.
Quanto al tema dell'interruzione del nesso causale vale il principio, qui correttamente applicato, secondo cui ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento (articolo 41, comma 2, cod.pen.), il comportamento successivo può avere valenza "interruttiva" non perché "eccezionale", ma perché "eccentrico rispetto al rischio" che il garante è chiamato a governare: in effetti, tale eccentricità potrà rendere in qualche caso (ma non necessariamente) statisticamente eccezionale il comportamento, ma ciò è una conseguenza accidentale, in quanto l'effetto interruttivo può e deve essere individuato in qualsiasi circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che, appunto, il garante è chiamato a governare. In questa prospettiva, in cui è la teoria del rischio a guidare nell'apprezzamento dell'eventuale effetto interruttivo, anche il fatto illecito altrui non esclude in radice l'imputazione dell'evento al primo agente, che avrà luogo fino a quando l'intervento del terzo, in relazione all'intero concreto decorso causale della condotta iniziale all'evento, non abbia soppiantato il rischio originario; cosicché l'imputazione non sarà invece esclusa quando l'evento risultante dal fatto del terzo possa dirsi realizzazione sinergica anche del rischio creato dal primo agente (di recente, Sez. 4, n. 33329 del 05/05/2015, Sorrentino, Rv. 264365).
La decisione di merito si è mossa in modo aderente a questo principio, del resto evidenziando come il comportamento del dipendente dell'imputato, per quanto colpevole, si è sviluppato nell'ambito delle mansioni conferitegli, non potendo assurgere a causa eccezionale dell'evento, la cui concorrente causa doveva apprezzarsi esistente proprio nelle carenze di formazione e nelle condizioni del macchinario. L'ingresso del lavoratore nell'area della macchina era stato imposto dall'impossibilità di agire dall'esterno, visto che la macchina, pur con la modalità manuale si era bloccata, in quanto i ganci, non si aprivano, pur agendo dall'esterno.
Incensurabile è anche l'apprezzamento sviluppato sul trattamento sanzionatorio, pur ridotto in appello, non potendosi certo inferire l'illogicità della motivazione con gli argomenti di dissenso proposti dal ricorrente e basati su circostanze di cui il giudicante ha tenuto conto.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 cod. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/01/2017