Cassazione Civile, Sez. Unite, 10 febbraio 2017, n. 3560 - Infezione da virus dell'epatite C contratta dall'infermiere di un ospedale. Problema di giurisdizione


 

Presidente: AMOROSO GIOVANNI Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 10/02/2017

 

 

 

Fatto

 


1. Con sentenza depositata il 26.2.15 la Corte d'appello di Lecce rigettava il gravame di A.C. contro la sentenza n. 10875/11 con cui il Tribunale della stessa sede aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento dei danni, patiti per violazione dell’art. 2087 c.c., conseguenti all'infezione da virus dell'epatite C contratta dal ricorrente nel corso del suo rapporto lavorativo svoltosi dal 1971 al 1994 come infermiere ospedaliero dipendente di ASL.
2. Per la cassazione della sentenza ricorre A.C. affidandosi ad un solo motivo.
3. L'ASL di Lecce resiste con controricorso.
4. Il ricorrente deposita memoria ex art. 378 c.p.c.
 

 

Diritto

 


1. Con unico motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/01, per avere i giudici di merito negato la propria giurisdizione nonostante che la stessa fosse temporalmente da radicarsi alla cessazione dell'illecito permanente, avvenuta nel momento in cui il danneggiato ne aveva acquisito consapevolezza, coincidente con la delibera n. 247/07 dell'ASL intimata con cui era stata riconosciuta come derivante da causa di servizio l'epatite C contratta dal ricorrente nel corso del suo rapporto lavorativo come infermiere ospedaliero dal 1971 al 1994.
2. Il ricorso è infondato.
Si premetta che è pacifico che il danno è insorto entro la data del 30.6.98 che segna il discrimine temporale del riparto di giurisdizione conseguente alla c.d. contrattualizzazione del pubblico impiego (v. art. 69, comma 7, primo periodo, d.lgs. n. 165/01) e che la condotta lesiva dell'art. 2087 c.c., addebitata all'ASL intimata, ove sussistente non potrebbe che essere terminata prima di tale epoca, atteso che lo stesso ricorrente riferisce di aver cessato il proprio rapporto di lavoro con l'ASL nel 1994.
Infatti, l'illecito permanente è caratterizzato da una prolungata condotta lesiva (omissiva o commissiva) che cessa nel momento in cui il soggetto agente non ha più la possibilità di proseguirla o di farla venir meno.
Nel caso d'un inadempimento contrattuale dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c., la permanenza viene meno con il cessare del rapporto lavorativo del dipendente danneggiato, poiché in tale momento viene meno la possibilità, per il datore di lavoro di cui si assume l'inadempienza, di provvedere a quelle cautele relative alla sicurezza o all'igiene del lavoro la cui carenza sia stata all'origine del danno.
Rebus sic stantibus, non può che darsi continuità alla costante giurisprudenza di queste S.U. secondo cui, in tema di lavoro pubblico c.d. contrattualizzato, ai sensi della norma transitoria contenuta nell'art. 69, settimo comma, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ove il lavoratore-attore riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la regola del frazionamento della giurisdizione tra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario, in relazione ai due periodi interessati, trova temperamento in caso di illecito permanente, sicché, qualora la lesione del diritto del lavoratore abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, occorre fare riferimento al momento di cessazione della permanenza (cfr., ex aliis, Cass. S.U. n. 7768/09; Cass. S.U. n. 27896/05).
Non è - invece - conferente Cass. n. 7272/11 (invocata in ricorso), che valorizza il momento di percepibilità e riconoscibilità dell'illecito (peraltro in quel caso istantaneo, sebbene ad effetti permanenti) e il momento di cessazione della permanenza (ove si tratti, invece, di illecito permanente propriamente detto) ai fini del decorso del termine di prescrizione, mentre nel caso di specie se ne discute a fini diversi, ossia per individuare il discrimine temporale di giurisdizione fissato dal predetto art. 69 co. 1, primo periodo, d.lgs. n. 165/01.
Né - ad ogni modo - gioverebbe prendere in considerazione, anche a questi ultimi fini, il momento in cui il ricorrente ha avuto consapevolezza del danno, atteso che dalla sentenza impugnata emerge che già nel 1997 egli aveva avanzato domanda amministrativa di riconoscimento della causa di servizio della propria infermità, sicché già da tale epoca (anteriore al 30.6.98) egli aveva avuto contezza della patologia e della sua origine e, quindi, della sua ritenuta attribuibilità ad un inadempimento datoriale dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c.
3. In conclusione, dovendosi confermare la giurisdizione del giudice amministrativo, si rigetta il ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
 

 

P.Q.M.
 

 



dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dei co. 1 bis dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20.12.2016.