Tipologia: CCNL
Data firma: 4 aprile 2002
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Fise-Are e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uiltrasporti, Uilpost
Settori: Servizi, Recapito in loco
Fonte: CNEL

Sommario:

 Dichiarazione delle parti.
Albo nazionale delle imprese
Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali - Procedure e sedi di composizione delle controversie individuali e plurime.
• 1. A) Premessa.

• B) Livello nazionale.
• C) Livello regionale.
• D) Livello territoriale.
• E) Livello aziendale.
• 2. Procedure e sedi di composizione delle controversie individuali e plurime.
• (a) Livello aziendale o di unità produttiva.
• (b) Livello territoriale.
• (c) Livello nazionale.
Art. 2 - Costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
Art. 3 - Diritti sindacali.
• Permessi retribuiti per rappresentanze sindacali aziendali (RSA).
• Permessi retribuiti per organizzazioni sindacali.
• Affissione comunicati.
• Assemblee del personale e referendum.
• Locali per riunioni sindacali.
• Contributi sindacali.
Art. 4 - Patronati.
Art. 5 - Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dell'erogazione delle prestazioni indispensabili, ai sensi della legge n. 146/90 e successive modifiche - procedure di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive ai sensi dell'art. 2, comma 2, legge n. 146/90 e successive modifiche.
Procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, in attuazione dell'art. 2, comma 2, legge n. 146/90
• Articolo 1.
• Articolo 2.
• Articolo 3.
• Articolo 4.
• Articolo 5.
• Articolo 6.
• Articolo 7.
• Articolo 8.
Art. 6 - Assunzione.
Art. 7 - Contratto di lavoro a tempo parziale.
Art. 8 - Contratti a termine.
Art. 9 - Contratti di formazione e lavoro (CFL).
• Durata del contratto e attività formativa.
• Rapporto di lavoro.
• Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro.
• Limitazione dell'utilizzo dei CFL.
• Retribuzione.
• Precisazione a verbale.
Art. 10 - Apprendistato.
Art. 11 - Lavoro temporaneo.
Art. 12 - Contratti di apprendistato, di formazione e lavoro e lavoro temporaneo - Percentuali di utilizzo.
Art. 13 - Periodo di prova.
Art. 14 - Classificazione del personale.
• Normativa per i quadri
Art. 15 - Cumulo di mansioni e passaggio di livello.
Art. 16 - Mansioni promiscue.
Art. 17 - Orario di lavoro.
Art. 18 - Orario di lavoro in regime di flessibilità.
Art. 19 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
Art. 20 - Lavoro notturno.
Art. 21 - Riposo settimanale (domenicale o periodico).
Art. 22 - Giorni festivi.
• Festività (legge 5 marzo 1977 n. 54).
Art. 23 - Ferie.
Art. 24 - Permessi per motivi privati.
Art. 25 - Lavoratori studenti.
Art. 26 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 27 - Salute e sicurezza sul lavoro.
Art. 28 - Tutela delle persone tossicodipendenti.
Art. 29 - Tutela delle persone handicappate.
Art. 30 - Congedo parentale - Accredito figurativo.
 

Art. 31 - Volontariato.
Art. 32 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.
Art. 33 - Molestie sessuali.
Art. 34 - Congedo matrimoniale.
Art. 35 - Servizio militare.
Art. 36 - Assenze.
Art. 37 - Cessione, trasformazione, fallimento, cessazione dell'azienda.
Art. 38 - Cure termali.
Art. 39 - Trattamento di gravidanza e puerperio.
• Congedo di maternità.

• Congedo parentale.
Art. 40 - Retribuzione base e retribuzione globale - Corresponsione.
Art. 41 - Determinazione della paga oraria e giornaliera.
Art. 42 - Detrazioni per assenze non retribuite.
Art. 43 - Tredicesima mensilità.
Art. 44 - Quattordicesima mensilità.
Art. 45 - Scatti di anzianità.
Art. 46 - Indennità varie.
• Indennità di bicicletta - Rimborso spese chilometrico.
• Indennità di alta montagna.
• Indennità di lontananza da centri abitati.
• Indennità per maneggio denaro.
• Indennità di presenza giornaliera.
Art. 47 - Trattamento di malattia e infortunio.
• Malattia.
• Infortunio.
• Norme comuni.
Art. 48 - Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Art. 49 - Indennità in caso di morte.
Art. 50 - Rimborso spese.
Art. 51 - Trasferimenti.
Art. 52 - Alloggio al personale.
Art. 53 - Ritiro patente.
Art. 54 - Indumenti di lavoro.
Art. 55 - Norme disciplinari.
Art. 56 - Previdenza complementare.
Art. 57 - Interruzioni e sospensioni del lavoro. Recupero ore di lavoro perdute.
Art. 58 - Telelavoro.
Art. 59 - Contratti di collaborazione coordinata non occasionale.
Art. 60 - Disposizioni generali e speciali sul rapporto di lavoro.
Art. 61 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 62 - Decorrenza e durata.
Allegati
Allegato 1
• Tabella A
• Tabella B
• Tabella C
• Tabella D
• Tabella E
• Tabella F
Allegato 2 Facsimile di lettera d'autorizzazione alla trattenuta del contributo sindacale
Allegato 3 Precedenti disposizioni contrattuali richiamate nel presente CCNL
• Art. 5, CCNL 26 luglio 1983.
• Accordo nazionale 29 aprile 1987.
Allegato 4
Allegato 5 (Prestazioni indispensabili)
Allegato 6: D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61 così come modificato dal D.lgs. n. 100/01. (Attuazione della Direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso da Unice, Ceep e Ces).
Allegato 7: D.lgs. 26 novembre 1999 n. 532 (Disposizioni in materia di lavoro notturno).
Allegato 8: Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).
Allegato 9: legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro).
Allegato 10: Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle Direttive CEE nn. 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394 e 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (stralcio artt. 21 e 22).
Allegato 11: Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15, legge 8.3.00 n. 53 (stralcio artt. 1-4, 16-22, 28-34).


Verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 febbraio 1996 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di recapito in loco

Addì 4 aprile 2002 in Roma, tra la Federazione Imprese di Servizi, rappresentata dal Presidente Fise-Are […], dai Vice Presidenti Fise-Are […] dai componenti la Commissione sindacale [...], assistiti dal Responsabile di settore […] e Slc/Cgil […], Slp/Cisl […], Uiltrasporti […], Uilpost […] è stato rinnovato il CCNL 20.2.96 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di recapito in loco, in applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23.7.93.

Dichiarazione delle parti.
Albo nazionale delle imprese

Le parti convengono sulla necessità di sviluppare adeguate iniziative congiunte o comunque convergenti rivolte a individuare gli strumenti idonei a garantire da parte di tutte le imprese del settore l'applicazione del presente CCNL, nonché delle norme di legge sul rapporto di lavoro, anche ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali.
A tal fine le parti concordano che uno degli strumenti più rispondenti per generalizzare la normalizzazione dei rapporti tra imprese e lavoratori è costituito dall'albo di categoria, per la cui istituzione le parti medesime sono dunque impegnate.

Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali - Procedure e sedi di composizione delle controversie individuali e plurime.
1. A) Premessa.

[…]
Le parti, nel riconoscere la propria titolarità nella stipula del CCNL e di ogni altro accordo d'interesse nazionale, convengono che la contrattazione aziendale di 2° livello riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e potrà pertanto essere svolta per le sole materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.
In applicazione dell'Accordo interconfederale 20.12.93, del quale le parti stipulanti dichiarano il pieno recepimento, sono titolari della contrattazione aziendale di 2° livello, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle OOSS stipulanti e le RSU costituite ai sensi del medesimo Accordo interconfederale.
Le aziende possono essere assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
Pertanto, nella consapevolezza dell'importanza del ruolo che le relazioni sindacali assumono anche al fine di contribuire alla soluzione dei complessi problemi del settore, si conviene sull'opportunità di istituire articolati livelli d'incontro fra le parti stipulanti il presente contratto, per l'esame di specifiche tematiche d'interesse settoriale.
Nel quadro di quanto previsto dal Protocollo 23.7.93 e dal Patto per lo sviluppo e l'occupazione 22.12.98, la contrattazione integrativa potrà essere avviata a partire da giugno 2003.

B) Livello nazionale.
Ferme restando l'autonomia e le rispettive distinte attribuzioni delle imprese e delle OOSS, le parti stipulanti convengono di promuovere, di norma annualmente, incontri a livello nazionale al fine di:
- esaminare le scelte tecnologiche e i relativi riflessi sull'occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile;
- esaminare la possibilità di realizzare programmi formativi e/o di qualificazione professionale dei lavoratori, in relazione alle modifiche dell'organizzazione del lavoro;
[…]
- esaminare, alla luce della costituzione delle Società miste promossa da Poste Italiane SpA, tenuto conto anche degli impegni delle parti di cui alla Nota 2.2.95 del ministro del lavoro, nonché del Verbale d'intesa Ministero del lavoro 31.3.95, nonché delle modificazioni di carattere legislativo e dei profondi mutamenti del mercato del lavoro, l'andamento quantitativo e qualitativo dei rapporti di lavoro in essere.
In questo sistema di relazioni industriali viene istituita la Commissione paritetica nazionale per le relazioni industriali formata da rappresentanti della Fise e delle OOSS stipulanti il CCNL di settore.
La Commissione analizza con la periodicità richiesta dai problemi in discussione le questioni che possono avere rilevanza ai fini di un equilibrato sviluppo del settore con particolare riferimento ai livelli occupazionali e alla corretta gestione e applicazione del CCNL.
La Commissione si pone come obiettivo l'esame dell'andamento del settore in relazione all'evoluzione delle tipologie di servizi e analizza nei vari comparti i miglioramenti tecnologici possibili nell'esecuzione dei lavori, nonché la valutazione delle prospettive produttive conseguente o programmi globali d'investimento.
La Commissione conviene sull'opportunità che siano realizzate azioni positive in materia di parità uomo-donna nel settore, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE 13.12.84 n. 635, dalle leggi nn. 903/77 e 125/91.
In presenza di rilevanti fenomeni di riconversione e ristrutturazione aziendale che possono comportare la riqualificazione del personale, la Commissione li esaminerà per individuare possibili soluzioni idonee ai fini di cui sopra.
La Commissione individua altresì:
(a) le iniziative formative connesse con l'inserimento di lavoratori extracomunitari, purché in regola con le disposizioni di legge in materia d'immigrazione e collocamento, nonché con le normative vigenti per l'assunzione del personale dipendente da imprese operanti in concessione con Poste Italiane SpA;
(b) le iniziative volte a prevenire molestie sessuali sui luoghi di lavoro e interventi atti a far cessare tali comportamenti, nonché a salvaguardare i diritti dei dipendenti molestati.

C) Livello regionale.
Qualora sulle materie di cui sopra emergano problematiche particolari che interessino aree caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende, dette problematiche formeranno oggetto di esame specifico tra le parti in sede regionale.

D) Livello territoriale.
Su richiesta di una delle parti saranno concordati incontri fra i rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti per l'esame di problemi specifici che abbiano significativi riflessi per i singoli territori allo scopo di:
- concretizzare le iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in riferimento alle indicazioni espresse a livello nazionale;
- assumere le necessarie iniziative in materia di controllo e prevenzione malattie nonché, in generale, in materia di sicurezza sul lavoro, alla luce delle norme di legge vigenti e degli accordi interconfederali.

E) Livello aziendale.
L'impresa fornirà informazioni alla rappresentanza sindacale:
- sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori alla luce delle norme legislative e contrattuali in vigore;
- sulla consistenza numerica dell'organico e sui diversi tipi di rapporto di lavoro esistenti in azienda;
- sull'andamento dell'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 125/91;
[…]
Nel corso di appositi incontri fra l'impresa e la rappresentanza sindacale formeranno oggetto di esame e confronto preventivo:
- gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale, conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie e/o trasformazioni tecnologiche;
- l'eventuale nuova articolazione dei servizi in relazione alle modifiche strutturali dell'assetto organizzativo dei servizi stessi, nonché le ricadute sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori indotte da innovazioni tecnologiche, ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali;
- le possibili soluzioni in materia di mobilità e flessibilità nell'ottica della migliore organizzazione del lavoro;
- l'andamento del lavoro straordinario;
- la programmazione, possibilmente entro il 30 aprile di ogni anno, del periodo di riposo annuale per ferie in relazione alle esigenze dei servizi e, in particolare, del periodo di ferie di 2 settimane da far fruire al lavoratore nel periodo 1 giugno-30 settembre;
- l'eventuale necessità di determinare le priorità nella concessione dei permessi per frequentare i corsi di studio di cui all'art. 25;
- l'attuazione delle modulistiche d'orario definite dal vigente CCNL.

Art. 2 - Costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
Le parti stipulanti dichiarano il pieno recepimento dell'Accordo interconfederale 20.12.93, in attuazione anche di quanto previsto dall'Accordo interconfederale 23.7.93.
[…]
La RSU e le competenti strutture territoriali delle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL sono legittimate a negoziare il contratto collettivo aziendale di lavoro di 2° livello nelle materie, con le procedure, le modalità e nei limiti stabiliti dal CCNL applicato nell'impresa, nonché dal Protocollo 23.7.93.
[…]
Nei casi in cui non è consentita dalla legge n. 300/70 la costituzione di rappresentanze sindacali, è fatta salva l'elezione del delegato d'impresa ai sensi dell'Accordo interconfederale 18.4.66.

Art. 3 - Diritti sindacali.
Affissione comunicati.

Le Federazioni nazionali, le Organizzazioni territoriali e le rappresentanze sindacali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto hanno diritto di affiggere in appositi spazi, posti all'interno dell'azienda e in luogo accessibile a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro.

Assemblee del personale e referendum.
I lavoratori hanno diritto a riunirsi nell'azienda fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nel limite di 10 ore all'anno per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette dalle RSU o dalle Organizzazioni territoriali delle OOSS stipulanti, con ordine del giorno su materie d'interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all'azienda.
I referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti all'attività sindacale, potranno svolgersi nell'ambito aziendale ma fuori dell'orario di lavoro, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'azienda se generali e alla categoria particolarmente interessata se di categoria.

Art. 7 - Contratto di lavoro a tempo parziale.
[...]
Semestralmente la Direzione aziendale fornirà alla RSU ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, alle RSA, o, in mancanza anche di queste, alle OOSS territoriali, una informativa sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sul ricorso al lavoro supplementare e sulle sue motivazioni, anche al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare.
[…]

Art. 9 - Contratti di formazione e lavoro (CFL).
Le parti manifestano la volontà di promuovere un adeguato utilizzo del CFL, quale strumento che può contribuire all'incremento dell'occupazione giovanile favorendo la preparazione dei giovani alla vita professionale.
Il rapporto di lavoro instaurato con il CFL è regolato dalle leggi e dagli accordi interconfederali vigenti in materia.
Durata del contratto e attività formativa.
Ai fini delle vigenti disposizioni di legge si precisa che:
(a) le professionalità inquadrate nei livelli 1 e 2 sono considerate "elevate";
(b) le professionalità inquadrate nei livelli dal 3 al 5 sono considerate "intermedie".
Sono considerati conformi alla presente regolamentazione:
- i progetti che, per i CFL finalizzati all'acquisizione di professionalità elevate come definite al punto a) che precede, prevedano 140 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa per 24 mesi di durata;
- i progetti che, per i CFL finalizzati all'acquisizione di professionalità intermedie come definite al punto b) che precede, prevedano un numero di ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa compreso tra 100 ore per 18 mesi di durata e 120 ore per 24 mesi di durata.
Si considerano altresì conformi alla vigente regolamentazione i progetti preordinati alla stipulazione dei CFL di cui all'art. 16, comma 2, lett. b), legge 19.7.94 n. 451, che prevedano una durata di 12 mesi e 20 ore di formazione teorica, relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, alla organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e anti- infortunistica.
[…]

Art. 10 - Apprendistato.
[…]
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dalle normative in materia, possono essere assunti i giovani d'età non inferiore a 16 anni, qualora abbiano concluso il periodo d'istruzione obbligatoria, e non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2, Regolamento CEE n. 2081/93 del 20.7.93 e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti d'età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni.
[…]
L'impegno formativo dell'apprendista, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, legge 24.6.97 n. 196, deve essere supportato da iniziative di formazione esterna ed è graduato in relazione al possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere con le seguenti modalità:

titolo di studio

ore di formazione

scuola dell'obbligo120 ore medie annue retribuite
titolo d'istruzione post-obbligo o attestato di qualifica non idonei rispetto al profilo professionale da conseguire80 ore medie annue retribuite
titolo d'istruzione post-obbligo o attestato di qualifica professionale idonei rispetto al profilo professionale da conseguire60 ore medie annue retribuite

L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi di formazione teorico-pratica.
[…]
Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo, l'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
[…]
Dichiarazione a verbale.
Le Parti convengono di costituire una Commissione tecnica con il compito di individuare congiuntamente, anche di concerto con gli Organismi competenti, i contenuti della formazione esterna da impartire agli apprendisti, in base a quanto previsto dai DM 8.4.98 e 20.5.99.

Art. 11 - Lavoro temporaneo.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge n. 196/97 può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalle lett. b) e c), art. 1, comma 2 della legge stessa, e cioè:
[…]
(4) assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
[…]
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU/RSA ovvero, in mancanza, alle OOSS territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero dei lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo e i motivi del ricorso allo stesso.
Ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
Ai sensi della Circolare Inps n. 157 del 27.7.99 è consentita l'utilizzazione di lavoratori interinali a tempo parziale.

Art. 14 - Classificazione del personale.
Dichiarazione a verbale.

Le parti concordano che la Commissione paritetica nazionale per le relazioni industriali prevista dall'art. 1, CCNL 20.2.96, formata da rappresentanti della Fise e delle OOSS stipulanti, avvierà nel periodo di vigenza del presente accordo una serie di incontri aventi le seguenti finalità:
(a) compiere attività di ricerca e di confronto intorno alla classificazione dei lavoratori tenendo conto anche delle esperienze maturate in settori affini, con l'obiettivo di fornire alle Parti stipulanti contributi finalizzati ad adeguare e/o ad innovare il rapporto fra classificazione e professionalità dei lavoratori, anche in vista della loro utilizzazione nelle future relazioni tra le Parti;
(b) esaminare l'evoluzione di profili professionali esemplificativi in rapporto all'introduzione di nuovi servizi e/o tecnologie innovative;
(c) proporre, al termine del 1° biennio contrattuale alle Parti stipulanti modifiche e/o integrazioni ai profili professionali e alle esemplificazioni di cui alla classificazione del personale disciplinata dal presente articolo.
Successivamente alla scadenza biennale del presente CCNL la Commissione si riunirà con le delegazioni che hanno stipulato il CCNL per riferire sull'attività svolta e proporre le integrazioni concordate ai sensi del punto c): in questa sede verranno presentati tanto i risultati dei lavori intorno ai quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto di quelli che costituiscano la posizione di una delle componenti.
Ove le delegazioni stipulanti al tavolo nazionale concordassero sulle proposte di modifica al sistema d'inquadramento del personale, di tali modifiche si terrà conto ai fini del rinnovo economico biennale, che comunque dovrà essere contenuto entro i limiti di cui al Protocollo del 23.7.93.

Art. 17 - Orario di lavoro.
La durata dell'orario di lavoro normale è di 40 ore settimanali o di 6,40 giornaliere, oppure di 8 ore giornaliere nell'ipotesi di settimana corta.
Per accordo tra le parti potrà essere convenuta una diversa distribuzione dell'orario settimanale di lavoro.
[…]
L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata in rimessa, magazzino, o comunque nel luogo di lavoro, per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
Durante la giornata e nelle ore di minore lavoro il lavoratore ha diritto almeno a 1 ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto.
L'azienda, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore d'ininterrotto riposo per ogni settimana.
L'orario di lavoro e i turni devono essere predisposti dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
[…]

Art. 18 - Orario di lavoro in regime di flessibilità.
In relazione alle peculiarità del settore e alle particolari esigenze tecnico-produttive e/o organizzative delle imprese, le parti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, lett. e), alinee 7 e 11 del presente CCNL, concordano che l'orario di lavoro può essere distribuito dall'azienda, con diversi regimi su un arco di più giorni, settimane o mesi fino ad un massimo di 1 anno, che possono riguardare l'intera azienda, singoli reparti, uffici e/o specifiche mansioni, e non singoli lavoratori; l'orario normale di lavoro di cui all'art. 17 potrà pertanto essere realizzato anche come media su un arco di più settimane.
L'orario settimanale di lavoro in regime di flessibilità può superare le 40 ore settimanali fino alle 48 ore settimanali.
Il limite annuo individuale di ore lavorate in regime di flessibilità, intendendosi per tali le ore che superano il normale orario di lavoro giornaliero, è pari a 150 ore. Di queste:
(a) 50 ore potranno essere utilizzate dall'impresa in relazione ad esigenze tecniche, organizzative o produttive, per far fronte ad impreviste fluttuazioni di traffico e non per esigenze stabili e permanenti (ad esempio, assenze giustificate), con preavviso ai lavoratori interessati almeno nella giornata precedente, all'inizio di ciascun turno lavorativo, e con conferma, per il 1° turno, entro la fine dello stesso.
Con le stesse modalità l'impresa disporrà, anche individualmente, il recupero corrispondente alle ore utilizzate in regime di flessibilità.
L'utilizzo delle ore comunicate nella giornata precedente comporterà l'erogazione della sola maggiorazione, pari al 15%, calcolata sulla quota oraria di retribuzione tabellare e indennità di contingenza, per ogni ora prestata oltre il normale orario di lavoro.
I riposi compensativi potranno essere goduti anche anticipatamente.
Dell'utilizzo delle ore in regime di flessibilità sarà data informativa motivata alla RSU, ovvero ove non ancora costituita alle RSA;
(b) 50 ore potranno essere utilizzate dall'impresa previa programmazione su base annuale, e conseguente comunicazione ai lavoratori interessati sentita la RSU, ovvero ove non ancora costituita, le RSA, in relazione a prevedibili flussi d'intensità dell'attività lavorativa, connessi a particolari periodi dell'anno, eventi determinati, scadenze, etc.; gli eventuali scostamenti del programma potranno essere attuati previo esame congiunto con la RSU ovvero ove non ancora costituita, le RSA;
(c) 50 ore potranno essere utilizzate dall'impresa previo accordo con la RSU, ovvero ove non ancora costituita, con le RSA. Per l'utilizzo di tali ore le parti concorderanno la maggiorazione del caso.
In ogni caso, l'impresa non potrà disporre più di 2 ore giornaliere in regime di flessibilità.
Il turno di lavoro in regime di flessibilità comporta prestazioni lavorative di durata superiore ovvero inferiore all'orario normale di lavoro attualmente in vigore nelle aziende.
Il superamento o il non raggiungimento dell'orario normale settimanale attualmente in vigore nelle aziende non dà luogo a compensi aggiuntivi o a detrazioni retributive, fatto salvo quanto previsto alle lett. a) e c), comma 3 del presente articolo, in quanto le misure delle prestazioni lavorative sono integralmente compensate, tenuto conto dei periodi di maggiore o minore intensità produttiva.
[…]
L'osservanza dell'orario di lavoro in regime di flessibilità è dovuta da parte di tutti i lavoratori interessati, fatti salvi comprovati impedimenti.
Semestralmente le parti s'incontreranno a livello aziendale per una verifica complessiva dell'utilizzo delle ore in regime di flessibilità.
Il riequilibrio tra prestazioni superiori e inferiori all'orario settimanale dovrà avvenire nell'ambito dell'anno solare di riferimento;
[…]
Dichiarazione a verbale.
Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina dell'orario di lavoro in regime di flessibilità come regolamentata nel presente articolo, s'incontreranno a livello nazionale per verificarne l'andamento ed esaminare congiuntamente gli aspetti e le problematiche specifiche entro 1 anno dalla sottoscrizione del presente CCNL ovvero, su richiesta di una delle parti, anche prima di 1 anno.

Art. 19 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
[...]
Qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano potranno essere disposte prestazioni oltre l'orario normale stabilito. La distribuzione di detto lavoro sarà programmaticamente o caso per caso concordata con le RSU, ovvero, ove non ancora costituite, con le RSA.
Comunque dette prestazioni non potranno superare:
- complessivamente il limite di 120 ore annue per il numero dei dipendenti;
- 200 ore annue per ogni dipendente, di cui 50 da convertire in riposi compensativi in base ad accordo da convenirsi con le RSU, ovvero, ove non ancora costituite, con le RSA.
Le eventuali particolari situazioni aziendali che dovessero emergere saranno esaminate con i criteri di gradualità.
Semestralmente le aziende comunicheranno alle RSU, ovvero, ove non ancora costituite, alle RSA il numero complessivo delle ore di prestazione eseguite oltre i limiti dell'orario contrattuale.
[…]
Le ore straordinarie non possono superare le 2 ore giornaliere e le ore 12 settimanali ma l'autista non è tenuto a prestare più di 8 ore giornaliere di guida effettiva senz'altra interruzione che quella per la consumazione del pasto. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro straordinario purché la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le ore 12 settimanali di lavoro straordinario.

Art. 20 - Lavoro notturno.
[…]
Non si considera lavoro notturno ai sensi del D.lgs. n. 532/99, ma dà diritto alle maggiorazioni previste dal vigente CCNL, quello prestato in relazione ai seguenti casi eccezionali:
- necessità di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo di personale dovuta a malattia, infortunio e/o causa di forza maggiore;
- necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (ferie, permessi retribuiti e non retribuiti di qualunque natura);
- per l'esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durata.
Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
Ai sensi dell'art. 4, D.lgs. n. 532/99, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane, il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite di 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base trimestrale.
Ai sensi dell'art. 6, D.lgs. n. 532/99, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, l'azienda convocherà la RSU/RSA al fine di ricercare idonee soluzioni.
Ai fini di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, D.lgs. n. 532/99, si conferma quanto previsto in materia dal precedente CCNL.
L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle RSU ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, delle RSA o, in mancanza anche di queste, delle OOSS territoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro 10 giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
Le parti concordano che non si applica ai lavoratori notturni così come individuati dal presente articolo la normativa relativa all'orario di lavoro in regime di flessibilità di cui all'art. 17 del presente CCNL.

Art. 21 - Riposo settimanale (domenicale o periodico).
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salve le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
I turni di riposo settimanale saranno stabiliti con appositi ordini di servizio da affiggere all'albo aziendale almeno 6 giorni prima.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo settimanale dovesse essere spostata in altro giorno, oltre al recupero nei giorni successivi, al lavoratore verrà corrisposta - in aggiunta alla normale retribuzione - la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo per le ore lavorate nel giorno di riposo.

Art. 27 - Salute e sicurezza sul lavoro.
Ferme restando le norme di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le parti stipulanti dichiarano altresì il pieno recepimento degli obblighi e degli adempimenti di quanto previsto dal DL n. 626/94 e successive modificazioni e dall'Accordo interconfederale 22.6.95.
Le parti s'impegnano a realizzare un protocollo aggiuntivo - che diverrà parte integrante del presente CCNL - che stabilisca i contenuti specifici e i criteri di formazione dei RLS.
La sorveglianza sanitaria è effettuata, nei casi previsti dalla normativa vigente, dal medico competente e comprende:
(a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
(b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio d'idoneità alla mansione specifica.
Gli accertamenti di cui al comma precedente comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
(a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
(b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
(c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
(d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
(e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
(f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
(g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 12 e 15, D.lgs. n. 626/94.
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
La formazione deve avvenire in occasione di:
(a) assunzione;
(b) trasferimento o cambiamento di mansioni;
(c) introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
Il Rappresentante per la Sicurezza (RLS) ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui sopra deve avvenire, eventualmente in collaborazione con gli Organismi paritetici di cui all'art. 20, D.lgs. n. 626/94, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Art. 28 - Tutela delle persone tossicodipendenti.
[…]
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psicofisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.
Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, sono individuate con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro della sanità, e sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore del lavoro, ad accertamento d'assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale.
In caso d'accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal DPR 9.10.90 n. 309 e successive modificazioni.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli Organismi pubblici competenti.

Art. 29 - Tutela delle persone handicappate.
Le aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico- organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della legge n. 68/99, in funzione delle capacità lavorative degli stessi.
Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge n. 104/92, trovano applicazione le agevolazioni di cui all'art. 33 della legge medesima e successive modificazioni, secondo gli accertamenti previsti dalla stessa.
[…]
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 3 e 4; ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il proprio consenso.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla legge 5.2.92 n. 104.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli Organismi pubblici competenti.
L'Azienda individuerà le misure più idonee, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di migliorare l'accesso e l'agibilità nei posti di lavoro, nei confronti dei portatori di handicap.
Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la legge 8.3.00 n. 53.

Art. 33 - Molestie sessuali.
Considerata la necessità di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività, dovrà essere assicurato il pieno rispetto della dignità della persona in ogni sua manifestazione, anche per quanto attiene la sfera sessuale.
A tal fine le Aziende, nella consapevolezza dell'esistenza del problema delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro, s'impegnano, in linea con gli indirizzi espressi dalla CEE nella Risoluzione n. 90/c 157/02 del 29.5.90, nonché seguendo con attenzione l'evoluzione legislativa nel nostro Paese, a prevenire e reprimere comportamenti indesiderati a connotazione sessuale.

Art. 39 - Trattamento di gravidanza e puerperio.
Congedo di maternità.

Fermo restando il periodo di astensione obbligatoria, riconosciuto durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 successivi, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista del SSN, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
[…]

Congedo parentale.
[…]
Per quanto riguarda il trattamento economico di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, salvi i trattamenti più favorevoli in atto.

Art. 46 - Indennità varie..
Indennità di alta montagna.

Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località d'alta montagna, l'azienda corrisponderà un'equa indennità da concordarsi fra le Associazioni sindacali territoriali competenti.

Art. 47 - Trattamento di malattia e infortunio.
Nota a verbale.

Nei casi di sopravvenuta impossibilità della prestazione per inidoneità fisica del lavoratore, l'azienda valuterà la possibilità, in relazione alle proprie esigenze organizzative e tecnico-produttive, di adibire il lavoratore stesso ad altre mansioni esistenti, confacenti col suo stato fisico.

Art. 54 - Indumenti di lavoro.
Le aziende forniranno gratuitamente ogni anno a tutto il personale una divisa invernale e una estiva composte di giacca e pantalone o indumenti di lavoro equivalenti.
L'azienda fornirà ai lavoratori addetti a servizi esterni un impermeabile con relativo copricapo o altro indumento di lavoro equivalente.
Indumenti di lavoro particolari per il personale addetto ai servizi esterni saranno concordati, in aggiunta a quelli dei commi 1 e 2, con le RSU.
La spesa iniziale per indumenti di lavoro, con decorrenza 1.7.91, non potrà superare l'importo complessivo pari a € 0,52 giornalieri per ogni dipendente.
Con decorrenza 1.7.91, qualora eccezionalmente si concordasse di sostituire gli indumenti di lavoro con un'indennità, l'indennità sarà pari ad € 0,52 giornalieri.
Ai lavoratori nuovi assunti, per il 1° anno e superato il periodo di prova, spetta in aggiunta alla previsione di cui al comma 1, altra divisa sia invernale che estiva.
Dal 1 gennaio di ogni anno la spesa degli indumenti di cui al comma 4 sarà aggiornata in base alle variazioni dell'indice Istat riferito ai prezzi praticati dai grossisti.

Art. 55 - Norme disciplinari.
[…]
Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell'impresa, al normale e puntuale andamento del lavoro e comunque alla morale e all'igiene è passibile di sanzioni disciplinari, salve le eventuali responsabilità penali in cui incorra.
Le sanzioni disciplinari sono:
(1) il rimprovero verbale o scritto, che può essere inflitto al dipendente che commetta durante il lavoro mancanze disciplinari e morali di lieve entità non specificate nel presente articolo;
(2) la multa, fino a un massimo di 3 ore di retribuzione base giornaliera, che può essere inflitta al dipendente che:
(a) ritardi ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
(b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
(c) guasti per incuria il materiale e tutto ciò che deve trasportato, o che comunque abbia in consegna, oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali guasti verificatisi;
(d) sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto;
[…]
(f) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dell'azienda;
(g) non indossi, nell'espletamento delle sue mansioni, i prescritti indumenti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidività il datore di lavoro ha facoltà d'infliggere la sospensione.
[…]
(3) La sospensione fino a un massimo di 3 giorni che può essere inflitta al dipendente che:
[…]
(b) per negligenza in servizio arrechi danni non gravi ai materiali, alle persone o ai beni aziendali;
(c) si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
(d) persista a commettere mancanze già punite con la multa.
(4) Il licenziamento immediato con indennità di fine rapporto può essere inflitto al dipendente che:
(a) abbandoni il lavoro senza giustificato motivo;
[…]
(c) commetta furti o danneggiamenti dolosi dei materiali o delle merci dell'azienda;
[…]
(f) affidi la guida delle macchine a persona non autorizzata a guidare dall'azienda;
[…]
(h) si renda recidivo entro l'anno delle stesse mancanze già punite con la sospensione;
[…]

Art. 57 - Interruzioni e sospensioni del lavoro. Recupero ore di lavoro perdute.
[…]
È ammesso il recupero, con corresponsione della retribuzione globale, delle ore di lavoro perdute per le cause di cui al presente articolo e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno oltre l'orario normale e, in caso di giornata libera non festiva, trasferendo le ore perdute a tale giornate si effettui entro le 2 quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 58 - Telelavoro.
[…]
Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda.
[…]

Art. 59 - Contratti di collaborazione coordinata non occasionale.
[…]
Nelle singole imprese verranno semestralmente fornite informazioni alla RSU/RSA sul numero e l'utilizzo dei contratti di collaborazione coordinata non occasionale.
[…]

Art. 60 - Disposizioni generali e speciali sul rapporto di lavoro.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
Oltre alle disposizioni del presente CCNL, i dipendenti dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall'azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
[…]

Art. 61 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
[…]
Per quant'altro non previsto nel presente CCNL si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali vigenti.

Allegati
Allegato 4

Roma, 15 aprile 2002
Dichiarazione congiunta.
Fise-Are e Slc/Cgil, Slp/Cisl, Uiltrasporti, Uilpost.
in relazione a quanto convenuto a pag. 24, Accordo di rinnovo 4.4.02 per il CCNL imprese esercenti servizi di recapito in loco, articolo "Contratti di collaborazione coordinata non occasionale - Dichiarazione a verbale", s'impegnano a verificare che l'utilizzo di lavoratori con contratti di collaborazione coordinata non occasionale sia coerente con la legislazione vigente.