Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 20 febbraio 2017, n. 8119 - Infortunio del dipendente comunale e assenza del DUVRI. Il datore di lavoro nella pubblica amministrazione


 

 

... L'art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008 afferma che nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (fra cui rientrano le Amministrazioni comunali), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
Nella specie (ossia nell'ambito del modello organizzativo tipizzato dalla legge con riguardo all'amministrazione comunale), l'imputato era stato individuato, con uno specifico atto, quale soggetto cui erano state conferite funzioni specifiche comprensive dell'esercizio di poteri decisionali e di spesa e assumeva perciò, ope legis, la corrispondente posizione datoriale.


 

Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 09/02/2017

 

 

 

Fatto

 


1. La Corte d'appello di Bologna, in data 10 maggio 2016, ha confermato la sentenza emessa il 21 maggio 2013 dal Tribunale di Bologna - Sezione distaccata di Imola - con la quale M.B. era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di lesioni colpose con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, contestato come commesso in Molinella il 4 aprile 2009.
1.1. L'addebito mosso al M.B. si riferisce a un infortunio nel quale riportava lesioni, guaribili in oltre 40 giorni, W.T., dipendente del Comune di Molinella ed occupato presso l'area ecologica comunale: costui accedeva in una zona di detta area ove erano in corso operazioni di smaltimento di materiali ferrosi a cura di una ditta che ne aveva assunto l'appalto; in tale occasione, veniva investito dalla caduta di una lavatrice che stava per essere caricata su un rimorchio, riportando così le lesioni meglio descritte in rubrica.
Al M.B. é contestato il reato di cui trattasi nella sua qualità di responsabile, nell'ambito del Comune di Molinella, del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Patrimonio e Servizi ambientali, per non avere egli curato in tale veste la compilazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), omettendo così di prevedere cautele e misure volte a evitare l'accesso di persone all'area ecologica durante le operazioni di carico di materiali da smaltire. L'assunto accusatorio é stato ritenuto confermato dalla Corte territoriale, la quale ha sostanzialmente assimilato la posizione dell'imputato a quella del datore di lavoro, sulla base di una determina dirigenziale del 2008 in cui gli venivano attribuite funzioni comportanti impegni di spesa e gestione del personale; ciò risulta fra l'altro riscontrato dal fatto che il DUVRI consegnato all'ASL cinque mesi dopo l'infortunio (documento che, essendo tardivamente pervenuto nonché sprovvisto di data, é stato ritenuto inesistente all'epoca del fatto) era sottoscritto dal M.B. quale datore di lavoro, in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorre il M.B., per il tramite del suo difensore di fiducia, con atto che consta di un unico motivo, nel quale si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione proprio sul punto del riconoscimento della posizione datoriale in capo al M.B.: posizione che egli non poteva ricoprire, nella sua qualità di funzionario comunale, e che nell'ambito della sua amministrazione di competenza spetta al sindaco; oltre a ciò, egli non ha mai ricevuto una delega avente i requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008. 
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato.
E', infatti, esplicita la testuale previsione dell'art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008 nell'affermare che nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (fra cui rientrano le Amministrazioni comunali), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
1.1. Ciò appare, del resto, perfettamente coerente con il principio di separazione fra funzioni di indirizzo politico e di gestione negli enti locali, ormai invalso da tempo nel nostro sistema e recepito, oltre che dal già citato D.Lgs. 165/2001, anche dall'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
In tale sistema di separazione fra le due distinte forme di responsabilità - politica e gestionale - non può farsi questione circa la sussistenza o meno, in capo al dirigente o al funzionario comunale titolare di poteri di gestione e d'impegno di spesa, di una delega di funzioni sul modello e per le finalità di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 81/2008.
Siffatta delega ha rilievo laddove il soggetto destinatario di compiti e funzioni propri del datore di lavoro sia, per ciò stesso, soggetto distinto dal datore di lavoro medesimo: ciò che accade nelle ordinarie realtà aziendali e nell'ambito dei modelli organizzativi di natura privatistica.
1.2. Viceversa, nella specie (ossia nell'ambito del modello organizzativo tipizzato dalla legge con riguardo all'amministrazione comunale), il M.B. era stato individuato, con uno specifico atto, quale soggetto cui erano state conferite funzioni specifiche comprensive dell'esercizio di poteri decisionali e di spesa (nei termini esplicitamente previsti dal citato art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008) e assumeva perciò, ope legis, la corrispondente posizione datoriale.
1.3. In proposito giova ricordare che, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, con l'atto di individuazione, emanato ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, vengono trasferite al dirigente pubblico tutte le funzioni datoriali, ivi comprese quelle non delegabili, il che rende non assimilabile detto atto alla delega di funzioni disciplinata dall'art. 16 del medesimo decreto legislativo (Sez. 4, n. 22415 del 12/05/2015, Borghi, Rv. 263873). Ciò in quanto, con il suddetto atto d'individuazione, il soggetto depositario di poteri gestionali e di spesa assume ex lege la qualifica datoriale.
In tale veste, pertanto, incombeva al M.B. la compilazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali, compito assegnato al datore di lavoro dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e ricompreso fra gli obblighi datoriali connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.
Correttamente, quindi, la Corte territoriale (come già, in primo grado, il Tribunale) ha individuato nel M.B. il soggetto responsabile della contestata condotta omissiva.
2. L'inammissibilità del ricorso esclude che possa assumere rilievo il decorso del tempo ai fini della prescrizione del reato.
3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 

 

P.Q.M.

 


dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.