Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 7, 22 febbraio 2017, n. 8570 - Nessuna interruzione del nesso causale: il comportamento del lavoratore non è abnorme


 

 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 28/09/2016

 

 

 

FattoDiritto

 

1. Con sentenza di cui in epigrafe veniva confermata l'affermazione di penale responsabilità di P.A. e F.R. in ordine al reato di lesioni colpose derivanti da infortunio sul lavoro.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati lamentando difetto di motivazione, quanto all'interruzione del nesso causale in virtù del comportamento della persona offesa.
3. Il ricorso è da ritenersi inammissibile. Con motivazione assolutamente congrua e niente affatto illogica, infatti, la sentenza impugnata ha escluso che il comportamento del lavoratore sia stato sufficiente ad interrompere il nesso di causalità.
E' peraltro giurisprudenza costante di questa Corte che, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro e gli altri titolari di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, hanno il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori l'osservanza delle regole di cautela, sicché la loro responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il comportamento del lavoratore che, per l'esecuzione di lavori di verniciatura, aveva impiegato una scala doppia invece di approntare un trabattello pur esistente in cantiere), v. ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n. 3787 del 17/10/2014 , Rv. 261946.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 2000€ a titolo di sanzione pecuniaria.
 

 

P.Q.M.

 


dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di € 2.000= alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 settembre 2016