Cassazione Penale, Sez. 3, 22 febbraio 2017, n. 8706 - Servizi di sgombero neve: omessa verifica di idoneità dell'impresa appaltatrice. Scorretta esecuzione della procedura amministrativa di prescrizione


 

 

 

Presidente: SAVANI PIERO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 29/11/2016

 

 

 

Fatto

 


1. Con sentenza in data 3 marzo 2016, il Tribunale di Sulmona ha condannato F.C. in ordine al reato di cui all'art. 26 comma 1 e 55 comma 5 lett. b) del d.lgs n. 81 del 2008 per non avere, nella sua qualità di responsabile del settore "attività e vigilanza e servizio di manutenzione" del Comune di Castel di Sangro, verificato l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice del servizio di affidamento dei lavori di sgombero neve alla Scaviter sas di P.M., alla pena di 800,00 di ammenda.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione F.C., personalmente, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo:
- con un primo motivo la violazione di legge in relazione alla carenza di motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità, di cui all'art. 54 cod.pen., nell'affidamento dei lavori alla società del P.M., in presenza di una eccezionale nevicata avvenuta il 2 febbraio 2012 che avrebbe costretto il ricorrente, responsabile del servizio manutenzione del Comune, ad affidare l'attività di sgombero della neve alla ditta del P.M. che era l'unica disponibile ad effettuare l'attività richiesta;
- con il secondo motivo deduce la violazione di legge sotto il profilo della carenza di motivazione sulla dedotta illegittimità dell'accertamento dell'Ispettorato del Lavoro ai sensi dell'art. 20 del d.lgs n. 758 del 1994, atteso che nessuna prescrizione sarebbe stata emanata dall'ente con conseguente impossibilità di sanare la posizione ed estinguere il reato, a nulla rilevando che la prescrizione «non fosse più eseguibile».
3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Sulmona.
 

 

Diritto

 


4. Il secondo motivo di ricorso, di rilievo assorbente, è fondato.
Il tema che il ricorrente pone all'attenzione attiene al rilievo da attribuire all'espletamento della procedura amministrativa, prevista dalle disposizioni di cui al d.lgs n. 758 del 1994 nel processo penale instaurato a seguito dell'accertamento di una violazione integrante una contravvenzione. In particolare, se l'espletamento, da parte dell'organo di vigilanza della procedura di regolarizzazione delle prescrizioni, con conseguente procedura estintiva della contravvenzione, configuri o meno una condizione di procedibilità dell'azione penale.
4.1. Deve premettersi il quadro normativo di riferimento e ciò al fine di verificare che il caso in scrutinio vi rientri.
Come è noto, l'art. 15 del d.lgs 23 aprile 2004, n. 124, dispone, con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro, che qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, deve impartire al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi dell'art. 20 d.lgs 19 dicembre 1994, n. 758 e per gli effetti del citato decreto, artt. 23, 24 e 25, comma 1. In particolare, per quanto qui di rilievo, l'art. 21, dispone che, se risulta l'adempimento, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare, nel termine di trenta giorni, una sanzione amministrativa pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa e quindi, entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, deve comunicare al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione e l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa, mentre se risulti l'inadempimento alla prescrizione deve darne comunicazione al Pubblico Ministero entro 90 giorni. L'art. 22, prescrive che se il Pubblico Ministero riceve la notizia del reato da altri organi o soggetti, deve darne subito notizia all'organo di vigilanza perché emetta la prescrizione in questione. L'art. 23, dispone che il procedimento penale è sospeso fino al momento in cui il Pubblico Ministero riceve dall'organo di vigilanza la comunicazione che il contravventore ha adempiuto alla prescrizione ed ha pagato la sanzione amministrativa ovvero non vi ha adempiuto, mentre l'art. 24, prevede che la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede a pagare nel termine stabilito la sanzione amministrativa.
Ed ancora, per la concreta rilevanza nel caso in scrutinio, l'art. 15, comma 3, dispone che la procedura prevista dall'articolo stesso si applica anche: a) nelle ipotesi in cui la fattispecie è a condotta esaurita, ovvero; b) nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione. Da cui il superamento della precedente giurisprudenza che aveva ritenuto non applicabile la procedura di estinzione delle contravvenzioni di cui al citato decreto, nelle ipotesi di reati istantanei già perfezionatisi (Sez. 3, n. 47228 del 04/11/2015, Greco, Rv. 233190).
4.2. Dunque, tutto ciò premesso, al reato contestato al F.C. è certamente applicabile la procedura di estinzione mediante oblazione prevista dal citato decreto n. 758 del 1994, art. 20, trattandosi di violazione contravvenzionale istantanea attinente a materia affidata alla vigilanza della Direzione Provinciale del lavoro in ragione di quanto disposto dall'art. 13 e 15 del d.lgs n. 124 del 2004.
5. Ciò premesso, con riferimento al tema oggetto di scrutinio, da tempo si è affermato un orientamento, che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità, che, sulla base dell'esegesi della normativa, riconosce natura di condizione di procedibilità del previo espletamento della procedura di estinzione (Sez. 3, n. 37228 del 15/09/2015, Eheim, Rv. 268050; Sez. 3, n. 34750 del 3/5/2011, Costantini, Rv. 251229; Sez. 3, n. 34900 del 6/6/2007, P.M. in proc. Loi, Rv. 237198).
Si è affermato, in particolare con la sentenza n. 34900, che l'effettivo ed esatto verificarsi, in tutti i suoi passaggi, della procedura amministrativa prevista dalle disposizioni in esame, configura una condizione di procedibilità dell'azione penale.
Peraltro, deve registrarsi un diverso orientamento espresso dalle pronunce Sez. 3, n. 26758 del 5/5/2010, Gonna e altri, Rv. 248097; Sez. 3, n. 5864 del 18/11/2010, Zecchino, Rv. 249566, che hanno affermato il principio secondo cui non è causa di improcedibilità dell'azione penale per le contravvenzioni in materia di infortuni e di igiene del lavoro l'omessa indicazione, ad opera dell'organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione. Premessa una articolata disamina della normativa, cui si rinvia, precisano, in primo luogo, come sia ben possibile e del tutto legittimo che l'organo di vigilanza non impartisca alcuna prescrizione di regolarizzazione ed una tale evenienza non condiziona affatto l'esercizio dell'azione penale.
Questo orientamento è stato nuovamente rivisitato da una successiva pronuncia Sez. 3, n. 37228 del 15/09/2015, Eheim, Rv. 268050, nella quale, accordando all'art. 15 del d.lgs n. 124 del 2004 natura modificativa alla procedura di estinzione, tenuto conto del comma 3 che prevede che la procedura prevista dall'articolo stesso si applica anche: a) nelle ipotesi in cui la fattispecie è a condotta esaurita, ovvero; b) nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione, ha concluso ritenendo che l'intento del legislatore del 2004 era quello di introdurre una generale procedura di estinzione delle meno gravi contravvenzioni in materia di lavoro e di legislazione sociale (quelle punite con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o con la sola ammenda) mediante il pagamento nei termini indicati di una sanzione amministrativa previa regolarizzazione (quando sia possibile e necessaria) delle situazioni che avevano dato luogo all'infrazione, sicché doveva riaffermarsi la natura di condizione di procedibilità dell'azione penale all'esperimento della procedura amministrativa.
Tale orientamento, che il Collegio condivide, non si pone in contrasto con quanto espresso, di recente, da altra sentenza della Terza Sezione (Sez. 3, n. 20562 del 21/04/2015, Rabitti, Rv. 263751), la cui massima testualmente recita: "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'omessa indicazione, ad opera dell'organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale".
Ed infatti, dalla lettura del testo della sentenza così massimata, si evince che nel caso all'attenzione della Corte risultava che «l'Ispettorato del lavoro aveva Inviato a tutti gli imputati gli avvisi di accertamento della violazione, con contestuale prescrizione di eliminare le irregolarità, nel caso fossero ancora sussistenti ovvero accedere alla procedura di definizione dell'illecito in sede amministrativa», sicché alcun contrasto è rinvenibile con le affermazioni circa la natura di condizione di procedibilità dell'azione penale espresse dalla citata giurisprudenza.
6. Nel caso in esame, pacifico che, trattandosi di reati in materia di lavoro e di legislazione sociale accertati dagli ispettori della direzione provinciale del lavoro, debba darsi corso alla procedura obbligatoria prevista dal D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 15, e dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 20 e segg., ora applicabile anche nei casi di condotte istantanee ed esaurite.
Ciò posto, occorre accertare se da parte del Tribunale di Sulmona, sia stata verificata o meno la corretta esecuzione della procedura obbligatoria prevista dall’ art. 15 del ricordato D. Lgs. 124/04 in connessione con gli artt. 20 e segg. del D. Lgs. 758/94 art. 20 e segg. La risposta è negativa, evincendosi dal testo della sentenza impugnata che il Giudice ha unicamente incentrato la motivazione sulla sussistenza della violazione sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. Nulla però viene detto in merito all'invio da parte dell'Organo di vigilanza al contravventore della preventiva diffida e delle prescrizioni da adempiere funzionale ad una eventuale estinzione del reato.
7. Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del secondo motivo e restando così assorbito il primo motivo, la sentenza va annullata con rinvio al Tribunale di Sulmona che dovrà, in tale sede, verificare se sia stata rispettata la obbligatoria procedura prevista dall'art. 15 del D. Lgs. 124/04 in connessione con le disposizioni contenute negli artt. 20 e segg. del D. Lgs. 758/94 ed adottare le conseguenti pronunce alla luce dell'affermato principio secondo cui l'effettivo ed esatto verificarsi, in tutti i suoi passaggi, della procedura amministrativa prevista dalle disposizioni in esame, configura una condizione di procedibilità dell'azione penale.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Sulmona. Così deciso il 29/11/2016