Consiglio Superiore della Magistratura
Delibera 25 gennaio 2017
Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2019

TC " 1) - 81/VV/2016 - (relatori Consiglieri GALOPPI, BALDUZZI, LEONE, CLIVIO, MORGIGNI, CANANZI) Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2019.
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Relazione sulla circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2019

1. Introduzione

Il «sistema tabellare» rappresenta il cardine della struttura organizzativa degli uffici giudicanti.
Le tabelle, infatti, delineano l’organigramma di tali uffici, la loro ripartizione in sezioni, l’assegnazione alle stesse dei singoli magistrati e i criteri di assegnazione degli affari giudiziari.
Esse, dunque, stabiliscono le linee informatrici dell’attività di organizzazione e ne consentono il controllo, così assicurando l’effettiva precostituzione del giudice naturale, come stabilito dall’art. 25 Costituzione, nonchè l’attuazione dei valori di indipendenza interna, di inamovibilità ed imparzialità del giudice.
Si tratta di valori di stretta derivazione costituzionale che costituiscono il fondamento e le linee guida dell’azione consiliare in siffatta materia.
Con la delibera in oggetto, si è inteso provvedere alla riscrittura della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019.
In tale opera il Consiglio si è mosso secondo le seguenti fondamentali direttici.
In primo luogo il provvedimento si informa a criteri di razionalizzazione e semplificazione del testo.
Appariva necessario, infatti, un intervento di sistematica razionalizzazione di tutta la disciplina in materia e di formulazione della normativa consiliare secondo un testo logicamente strutturato e di immediata consultazione, informato alle regole di redazione dei testi normativi di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001, regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, e alle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente del Senato del 20 aprile 2001, nonché alla direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica dell’8 maggio 2002 sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi.
In ossequio al disposto di cui all’articolo 25, secondo comma, del nuovo regolamento interno approvato con delibera 26 settembre 2016, accanto alla chiarezza del testo, i criteri che hanno orientato il lavoro della commissione sono stati la brevità e la sinteticità delle disposizioni, nonché la loro precisione e univocità espressiva.
Il testo delle disposizioni è preceduto da un indice-sommario ed è seguito da un’appendice normativa e da un indice analitico.
In un’ottica, poi, di maggiore efficienza dell’azione consiliare e di trasparenza delle decisioni incidenti sull’organizzazione degli uffici si è provveduto alla semplificazione dei procedimenti di formazione e di approvazione delle tabelle e alla delineazione di una più puntuale tempistica delle diverse fasi procedimentali.
Si è assicurato, inoltre, un più ampio coinvolgimento del ceto forense nel procedimento di formazione dei progetti tabellari, sul presupposto che il miglioramento del servizio giustizia non può prescindere dallo sviluppo di azioni sinergiche tra magistratura e avvocatura, come previsto nel protocollo d’intesa tra Csm e Cnf stipulato il 13 luglio 2016.
Si è inteso garantire la massima efficienza ed efficacia della risposta giurisdizionale, non solo sotto il profilo qualitativo e quantitativo, ma anche e soprattutto avuto riguardo all’inveramento del principio della ragionevole durata dei processi.
Al contempo il Consiglio, nell’acquisita consapevolezza che l’ottimizzazione della macchina giudiziaria presuppone un’organizzazione degli uffici che assicuri il benessere dei magistrati e una proattività rispetto all’esigenze dell’utenza, ha profondamente innovato il precedente testo di normazione secondaria, introducendo sul punto disposizioni di assoluta novità e modernità, soprattutto in tema di tutela della genitorialità e dei doveri di assistenza che gravano sui magistrati.
Per altro verso, è stato particolarmente curato l’aspetto dell’utilizzo della magistratura onoraria all’interno degli uffici, affinando modelli organizzativi già sperimentati, così rendendoli più duttili e funzionali a una più efficace risposta giurisdizionale.
In questa direzione si è proceduto anche a disciplinare gli aspetti tabellari correlati allo svolgimento, da parte dei Presidenti dei Tribunali o dei loro ausiliari, dei nuovi impegnativi compiti di gestione del personale di magistratura e amministrativo addetto all’ufficio del giudice di pace. Allo stesso modo, si è inteso disciplinare in apposita sezione l’impiego dei Giudici Ausiliari presso le Corti di Appello.
La circolare, infine, si fa carico delle specifiche esigenze organizzative della Suprema Corte di Cassazione, innovando il precedente assetto e disciplinando l’impiego dei magistrati addetti all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.
La circolare disciplina nello specifico la figura dell’applicazione dei magistrati dell’ufficio del Massimario e del Ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità per la tempestiva definizione del contenzioso.
Da ultimo, si segnala che il procedimento tabellare è stato adeguato alle novità conseguenti all’implementazione del progetto di reingegnerizzazione del CSM e all’avvio del nuovo sito internet consiliare.

2. Principali novità
1. Contenuto del Documento Organizzativo Generale e del Progetto tabellare. Procedimento di formazione.
Pur restando la struttura della proposta tabellare distinta in due diverse parti denominate rispettivamente Documento Organizzativo Generale e Progetto Tabellare, ne sono stati ulteriormente semplificati e razionalizzati i contenuti.
In particolare, è stato ridisegnato il rapporto tra Documento Organizzativo Generale e Progetto Tabellare, chiarendo che il primo, in quanto funzionale all’esplicazione delle ragioni delle scelte organizzative, svolge un ruolo di cornice all’interno della quale si colloca il Progetto tabellare, a sua volta diretto ad integrare la concreta e reale proposta organizzativa dell’ufficio.
Il Consiglio ha provveduto a innovare la disciplina dei tempi procedimentali di formazione del progetto tabellare, sia per le convocazioni delle riunioni dei magistrati dell’ufficio, sia per i termini di deposito delle proposte tabellari, sia per la formulazione dei pareri da parte dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di Cassazione, distinguendo per omogeneità di disciplina fra uffici di piccole e medie dimensioni ed uffici di grandi dimensioni a seconda che presentino in pianta organica sino a o più di cinque presidenti di sezione.
La procedura di redazione della proposta tabellare è stata ulteriormente innovata mediante un maggiore coinvolgimento del Consiglio dell’Ordine degli avvocati sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell’ufficio.
La nuova disposizione prevede ora che prima di predisporre la segnalazione i dirigenti provvedono a richiedere e acquisire, anche mediante apposita riunione, i contributi eventualmente offerti dal Presidente del Consiglio dell’ordine sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell’ufficio, dopo avergli fornito, con congruo anticipo, tutti gli elementi di analisi contenuti nel Documento Organizzativo Generale.
Ulteriore elemento di novità è la riponderazione del ruolo della Commissione Flussi, del cui supporto i dirigenti, in sede di predisposizione delle segnalazioni, possono eventualmente avvalersi per una più approfondita lettura dei dati relativi ai flussi ed alle pendenze.
Analogamente il Consiglio giudiziario ha oggi facoltà di sentire la Commissione flussi e ai soli fini di validazione dei dati statistici, in luogo del precedente obbligo di consultazione della stessa sulla correttezza dell’analisi dei flussi posta a base del progetto organizzativo.

2. Ufficio del processo
Circa l’ufficio del processo, è stato previsto che il Capo dell’ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione e il Dirigente amministrativo, può istituire la struttura organizzativa denominata Ufficio del processo, assegnandovi i giudici onorari e i tirocinanti di cui all’art. 16 octies del DL n.179/2012, come modificato dall’art. 50 del DL n. 90/2014, nonché il personale di cancelleria individuato in base ai provvedimenti di gestione del dirigente amministrativo.

3. Commissione flussi
In ossequio al principio di trasparenza, è stato previsto che la nomina dei componenti della Commissione flussi venga effettuata a seguito di interpello operato dal Consiglio giudiziario che ne indica il numero e i relativi criteri di selezione, consentendo la partecipazione alla stessa nel medesimo distretto per non più di due volte anche non consecutive, salvo difetto di aspiranti.
Di non poco momento è, poi, la previsione del coinvolgimento nei lavori di tale Commissione di due avvocati, uno per il settore civile, l’altro per il settore penale, scelti fra gli avvocati consiglieri giudiziari in carica.

4. Partecipazione e nuovo ruolo dell’Avvocatura.
Come anticipato, la circolare, al fine di promuovere una comune cultura della giurisdizione sui temi dell’organizzazione giudiziaria (art. 1, comma 1, del cennato protocollo Csm Cnf), ridefinisce, a seguito dell’audizione dei rappresentanti del Cnf in Commissione, il contributo della classe forense all’elaborazione del progetto tabellare secondo le seguenti modalità:
• la richiesta di acquisizione, anche mediante apposita riunione, dei contributi
eventualmente offerti dal Presidente del Consiglio dell’ordine sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell’ufficio, dopo avergli fornito, con congruo anticipo, tutti gli elementi di analisi contenuti nel Dog (art. 13, co. 1, lett. b.);
• la comunicazione al Presidente del Consiglio dell’Ordine da parte del Presidente della Corte d’Appello della proposta tabellare (art. 18);
• la comunicazione della tabella approvata al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare. (art. 27, co. 2.);
• la comunicazione delle proposte di modifica tabellare al Presidente del Consiglio dell’Ordine della sede interessata dalla procedura tabellare ove esse incidano sul numero delle sezioni o dei suoi componenti e sull’ attribuzione delle materie alle singole sezioni;
• la partecipazione necessaria degli avvocati sull’attività della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio Giudiziario, essendo stata implementata in tal senso la sua composizione.
Queste significative innovazioni mirano a rendere l’Avvocatura attore consapevole e propositivo nel percorso di organizzazione e riorganizzazione degli uffici giudiziari, essendo ormai consolidata l’acquisizione secondo cui solo mediante tale attiva cooperazione possono essere elaborate e attuate le migliori soluzioni organizzative nell’interesse esclusivo della giurisdizione.

5. Variazioni tabellari
Al fine di evitare confusione e ipertrofia normativa, il Consiglio si è limitato a poche, ma sostanziali modifiche della disciplina concernente le variazioni tabellari.
In particolare, si prevede ora che il dirigente, nell’ipotesi di assunzione dell’incarico direttivo in costanza del triennio di validità delle tabelle, possa procedere, in via d’urgenza, alle variazioni tabellari ritenute assolutamente necessarie per la funzionalità dell’ufficio sulla base dell’analisi da lui svolte.
Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare (art. 38)

6. Sezioni specializzate
La circolare conferma e rafforza l’opzione culturale di privilegiare la specializzazione come paradigma organizzativo idoneo ad assicurare la migliore risposta giurisdizionale e a permettere ai magistrati di non disperdere le proprie energie professionali.
In questa di direzione è stato riaffermato il principio generale secondo cui nell’organizzazione degli uffici va favorito, oltre alla naturale ripartizione tra il settore civile e quello penale, l’affinamento di competenze specialistiche per materie omogenee e predeterminate, anche all’interno delle singole sezioni.
Si è ribadita la regola secondo cui i Tribunali organizzati in più sezioni civili e/o in più sezioni penali devono prevedere modelli di specializzazione che accorpino materie in base ad aree omogenee (ad esempio, avuto riguardo, nel settore penale alla trattazione di materie quali i delitti commessi in danno di soggetti deboli, i delitti di femminicidio, i reati di criminalità ambientale, economica e in materia di pubblica amministrazione) .
Si è poi è ulteriormente precisato che nei Tribunali nei quali il numero di sezioni presenti per ciascun settore non consente l’accorpamento in base ad aree omogenee non solo deve essere comunque attuata la specializzazione per gruppi di materie ma va favorita la creazione di gruppi di lavoro all’interno della stessa sezione, cui devolvere contenzioso omogeneo per oggetto, qualità e quantità (art. 57).
Tali criteri organizzativi valgono anche per le Corti di appello.

7. Mobilità interna
Importanti sono le novità introdotte in tema di mobilità interna dei magistrati.
La materia è disciplinata al Titolo II, Capo IV, rubricato “Assegnazione dei magistrati alle sezioni. Tramutamenti dei magistrati nell’ambito dello stesso ufficio”.
L’art. 111, 2° comma, prevede che, in caso di trasferimento ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare il magistrato trasferito provvede a redigere una sintetica relazione sullo stato del ruolo, evidenziando eventuali urgenze. Tale relazione, che nel caso di esercizio di funzioni civili potrà giovarsi dei dati rilevabili dalla consolle, è volta a rappresentare in modo assai conciso la composizione del ruolo ed eventuali priorità di trattazione da sottopore al collega subentrante.
Viene poi in rilievo la norma di cui all’art. 113, che, in funzione di un’effettiva tutela della “genitorialità” e in armonia con il complesso di disposizioni contenute nel successivo Titolo IV, Capo III, in tema di “benessere organizzativo” (artt. 277 – 283: cfr. infra sub 12), vieta espressamente che, con provvedimento del Capo dell’Ufficio, possa essere disposto il mutamento delle funzioni tabellari o la modifica della sede di svolgimento dell’attività lavorativa nei confronti di magistrati in maternità o che comunque provvedano, anche in via meramente prevalente, ma non esclusiva, alla cura di figli minori di età non superiore a sei anni, prevedendo una sola eccezione a tale regola per il caso in cui il magistrato interessato da un provvedimento di tal genere vi presti consenso.
Nella stessa ottica si pongono poi le plurime disposizioni di cui al successivo art. 117.
Nello specifico, risultano strettamente funzionali alla tutela della “genitorialità” quella che obbliga i Capi degli Uffici ad adottare misure organizzative valevoli a rendere compatibile con le esigenze familiari e con i doveri di assistenza il lavoro dei magistrati in stato di gravidanza, in maternità o, comunque, genitori di prole di età inferiore a sei anni (comma 2) e quella che obbliga i Dirigenti a esonerare questi ultimi, salva espressa manifestazione di disponibilità in tal senso, da ogni attività diversa da quella stricto sensu giudiziaria (comma 3).
Appare, invece, funzionale anche alla salvaguardia del magistrati affetti da patologie, oltre che alla tutela della genitorialità, quella che obbliga i Capi degli Uffici ad adottare analoghe misure in favore di coloro che, per documentati motivi di salute, non possono svolgere talune attività d’ufficio e di quelli che sono genitori di prole con situazione di handicap, accertata ai sensi della L. n. 104/92 (comma 4).
Di particolare significato appare ancora la disposizione di cui all’art. 114, che, nel disciplinare l’assegnazione dei magistrati alla sezione G.I.P./G.U.P., per cui è richiesto dalla normativa di rango primario il pregresso svolgimento, per almeno un biennio, delle funzioni di giudice del dibattimento, prevede che sono equiparate a queste ultime le funzioni di giudice per l’udienza preliminare (evidentemente nel caso in cui non siano state svolte in maniera congiunta a quelle di giudice per le indagini preliminari), quelle di giudice delle misure di prevenzione (caratterizzate di regola dalla cognizione di vicende, afferenti tanto la materia personale che quella reale, di particolare complessità), quelle di giudice addetto alla trattazione di processi col rito direttissimo (ovviamente per l’ipotesi in cui si tratti di giudici tabellarmente assegnati a sezioni civili, in ragione della competenza acquisita nella materia cautelare) e quelle di giudice del riesame (anche in tal caso per la particolare competenza acquisita nella materia cautelare al di là della collegialità consustanziale a tale ufficio, la quale opera come fattore che arricchisce il corredo professionale del magistrato e non preclude ex se il successivo svolgimento di funzioni monocratiche).
Altrettanto rilevante appare, inoltre, il miglioramento introdotto col disposto dell’art. 124, con cui, al duplice fine di assicurare un’effettiva e pronta copertura dei posti banditi e di contenere, nel contempo, gli effetti pregiudizievoli di scelte individuali non ispirate a ragioni di coerenza, si è esclusa la legittimazione a partecipare ai concorsi interni per i magistrati che si trovino in applicazione distrettuale, quando la durata residua della stessa, calcolata dalla data di scadenza del bando, sia pari o eccedente i quattro mesi.
Degna di segnalazione risulta poi la disposizione, di natura programmatica, di cui al successivo art. 127, con cui, in ossequio al criterio di equità che deve orientare le scelte organizzative del Dirigente e al fine di assicurare una maggiore funzionalità dell’ufficio, si è sancito che, di regola, l’assegnazione o la formazione contestuale di ruoli per due o più magistrati destinati a un determinato settore vanno effettuate secondo criteri di omogeneità qualitativa e quantitativa degli affari.
Un’ulteriore innovazione rispetto alla disciplina previgente si riscontra nel disposto dell’art. 131, comma 3, che, in materia di valutazione delle attitudini degli aspiranti all’assegnazione o al tramutamento, esclude che si possa tener conto dell’esperienza maturata per effetto della destinazione in supplenza, al fine di impedire che il supplente possa essere preferito a colleghi con maggiore anzianità di servizio nell’ufficio o con maggiore anzianità nel ruolo.
Costituisce una decisa e rilevante novità rispetto all’ordito normativo precedente anche l’art. 135.
Tale disposizione, nell’ottica di un tendenziale recupero di rilevanza del criterio dell’anzianità nel ruolo, prevede che, nelle assegnazioni di posti diversi da quelli di G.I.P./G.U.P., da quelli in materia di famiglia, lavoro, società e fallimento e da quelli in sezioni specializzate in materia di imprese, il criterio delle attitudini prevale sugli altri criteri nel solo ambito di una fascia di anzianità nel ruolo di otto anni; che in tale fascia, a parità di requisiti attitudinali, il Presidente assegna il posto al magistrato avente maggiore anzianità di servizio nell’ufficio nel solo ambito di una fascia di anzianità nel ruolo di quattro anni; che, in tale ultima fascia, nel caso di pari anzianità di servizio nell’ufficio, il Presidente assegna il posto al magistrato avente maggiore anzianità di ruolo e che fuori da tale fascia prevale in ogni caso l’anzianità di ruolo. In ogni caso al di fuori della fascia di 8 anni prevale l’anzianità di ruolo.
Da ultimo, seppure collocata sistematicamente in altra sezione (Sez. IV Trasferimenti d’ufficio) attiene alla mobilità interna la nuova regola stabilita nel primo comma dell’art. 162. Con tale previsione si chiarisce che il cosiddetto periodo di decantazione quinquennale – operante per i magistrati ultradecennali – dovrà applicarsi a coloro che abbiano avuto una differente assegnazione tabellare solo dopo la decorrenza di 9 anni e 6 mesi nello svolgimento dell’incarico. La norma si giustifica alla luce della regola generale di cui all’art. 19, comma 2 bis, D.lgs. 160/2006, a mente del quale solo il magistrato che ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso che individua nel semestre antecedente la maturazione del decennio, il periodo utile per un diverso collocamento tabellare su base volontaria.

8 Scambio posti
L’innovazione introdotta sul tema mira a rendere più agile lo strumento dello scambio di posto e, quindi, a favorire forme concordate di mobilità interna tra i magistrati dell’ufficio, mantenendo però fermo il principio secondo cui il ricorso a tale strumento non può mai compromettere le esigenze di servizio o le posizioni di eventuali ulteriori aspiranti ai posti.
Da un lato, quindi, si è ribadito che lo scambio di posto è possibile solo quando non vi ostino esigenze di servizio e non risultino pregiudicate le posizioni degli altri magistrati dell’ufficio che avrebbero diritto ad essere preferiti nei concorsi per la copertura dei posti scambiati.
Dall’altro, tuttavia, si è precisato che, in presenza di concorrenti aspirazioni, si procederà comunque ai concorsi interni ma aperti solo a coloro che hanno manifestato interesse all’assegnazione dei posti oggetto di richiesta.

9. Trasferimenti d’ufficio
Significative le novità introdotte sul tema dei trasferimenti d’ufficio.
Il filo conduttore che accomuna le nuove previsioni si snoda lungo l’idea di fondo che la possibilità di esercizio della giurisdizione in funzioni e materie più confacenti alle attitudini professionali e alle aspirazioni del magistrato può contribuire a migliorare l’efficienza e l’efficacia della risposta giurisdizionale, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.
Si è così provveduto a ridurre i casi di trasferimento d’ufficio, eliminando il precedente riferimento alle ipotesi in cui risulti necessario ridurre il numero dei magistrati addetti ad una sezione o sostituirne alcuno.
Ciò sul presupposto che tali esigenze possano e debbano trovare fisiologica soluzione in provvedimenti di variazione tabellare cui facciano seguito ordinari concorsi interni, così relegandosi in tali ipotesi il trasferimento d’ufficio a extrema ratio destinata ad operare solo nell’eventualità in cui il posto o i posti a concorso siano rimasto senza aspiranti.
E’ stata preservata una generale previsione di chiusura a garanzia delle esigenze di funzionalità dell’ufficio ma in termini più restrittivi rispetto al passato, nel senso che, al di fuori delle ipotesi tipizzate, al trasferimento d’ufficio si potrà ora ricorrere non più “per comprovate esigenze di grave pregiudizio per la funzionalità dell’ufficio” ma per “eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell’ufficio” da indicare con specifica motivazione (art. 159), quali ad esempio la pendenza di procedimenti disciplinari o di procedimenti rientranti tra quelli previsti dall’art. 2 R.D.lgs. 31 maggio 1946 n. 511.

10. Giudici onorari di Tribunale e giudici ausiliari.
È stata profondamente innovata la disciplina secondaria in tema di impiego dei giudici onorari di tribunale. Al riguardo va preliminarmente ricordato che, secondo l’art. 43 bis dell’ordinamento giudiziario, ai giudici onorari non possono essere affidati, nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio. Inoltre, secondo la normativa secondaria, non è consentito affidare ai GOT i giudizi di appello avverso le sentenze del giudice di pace. Nei limiti predetti la precedente circolare sulle tabelle prevedeva che l’impiego dei giudici onorari, potesse avvenire secondo i seguenti modelli organizzativi:
- ciascun giudice togato può essere affiancato da un giudice onorario di tribunale nella trattazione di procedimenti individuati con criteri generali ed astratti. Al giudice togato deve, in questo caso, essere affidato un ruolo aggiuntivo;
- in caso di significative vacanze nell’organico dell’ufficio, ai GOT, fermi i limiti già indicati sopra, può essere assegnato un ruolo, con esclusione delle seguenti materie: a) per il settore civile: - societaria e fallimentare; - proprietà intellettuale ed industriale. b) per il settore penale: - i procedimenti tratti a giudizio con rito direttissimo.
- fermi tutti i limiti di materia su evidenziati, i giudici onorari possono comunque essere destinati in supplenza dei giudici professionali anche nei collegi (ma non più di uno per collegio) ed anche nel caso di impedimento secondo l’accezione ampia elaborata dal Consiglio.
Fermo il favore espresso in passato dal Consiglio per il modello organizzativo dell’affiancamento, con costituzione di un ruolo aggiuntivo, in sede di redazione della nuova circolare sulle tabelle si è ritenuto necessario prendere atto dei principi e criteri direttivi fissati dal Legislatore con la recente Legge n. 57/2016 per l’esercizio della delega da parte del governo in tema di disciplina delle modalità di impiego dei magistrati onorari all’interno del tribunale e della procura della Repubblica. Segnatamente, l’art. 2, comma 5, punto 3, prevede che nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), con riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari, il Governo si attenga, tra l’altro, ai seguenti principi e criteri direttivi: “b) prevedere i casi tassativi, eccezionali e contingenti in cui, in ragione della significativa scopertura dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale ordinario e del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari ovvero del numero di procedimenti rispetto ai quali e’ stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, e’ consentito al presidente del tribunale di procedere all’applicazione non stabile del giudice onorario di pace, che abbia svolto i primi due anni dell’incarico, quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato quale componente del collegio giudicante delle sezioni specializzate..omissis..; c) prevedere i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace, che abbia svolto i primi due anni dell’incarico, può essere applicato per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato per la trattazione dei procedimenti, ovvero per l’esercizio delle funzioni, indicati nel terzo comma dell’articolo 43-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché per la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie”. Tali disposizioni certamente rivelano un evidente favor del Legislatore verso l’implementazione dell’utilizzo dei giudici onorari, consentendone, salve alcune eccezioni, non solo l’applicazione per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario, ma anche l’impiego quali componenti di collegi giudicanti civili e penali.
In continuità con tale linea di tendenza è apparso allora ragionevole valorizzare ulteriormente anche il modello organizzativo del ruolo autonomo, estendendone la possibilità di impiego e consentendo, quindi, il ricorso a tale modello -fermi tutti i limiti per materia previsti dalla normativa primaria e secondaria - non solo in ipotesi caratterizzate da “significative vacanze nell’organico”, ma anche “in tutti i casi in cui, per circostanze oggettive, non si possa far fronte alla domanda di giustizia con i soli giudici ordinari” (art. 187). In tali casi, tuttavia, il dirigente dovrà specificamente indicare le ragioni che rendono imprescindibile l’assegnazione del ruolo autonomo al GOT.
Inoltre, si è provveduto a disciplinare in apposita sezione l’impiego dei Giudici Ausiliari presso le Corti d’appello la cui figura, come noto, è stata istituita “al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le priorità individuate dai presidenti delle Corti di appello con i programmi previsti dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”.
Le proposte tabellari delle Corti d’appello dovranno ora contenere specifiche indicazioni quanto alla destinazione e alle funzioni dei giudici ausiliari di Corte d’appello (art. 192).
Sono precisati i limiti all’utilizzo dei giudici ausiliari (art. 193) e i criteri per la loro assegnazione alle sezioni (art. 194).
In particolare, per quel che concerne l’assegnazione alle sezioni, è introdotta la regola secondo cui i giudici ausiliari, devono essere assegnati nell’ordine, secondo i seguenti criteri:
- alle sezioni che presentano il numero maggiore di procedimenti che abbiano superato, o vi sia rischio che possano superare i termini di cui all’articolo 2, comma 2 bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89;
- alle sezioni con un numero maggiore procedimenti da definire o che presentino specifiche esigenze organizzative insorte anche a seguito di straordinari incrementi delle sopravvenienze o scoperture di organico;
- in proporzione al numero di giudici togati in servizio effettivo presso ciascuna sezione. Nella proposta di tabella, inoltre, devono essere specificati i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai giudici ausiliari di Corte d’appello incardinati in ciascuna sezione nonché per la designazione dei giudici ausiliari alla trattazione dei procedimenti di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89.

11. Suprema Corte di Cassazione
In sede di riscrittura della circolare, il Consiglio si è fatto carico del più volte denunciato stato di grave crisi della Suprema Corte e ha inteso strutturare, all’esito dell’audizione svolta in Commissione del Primo Presidente e del Segretario Generale della Cassazione, la normazione secondaria nel senso di delineare, nei limiti delle proprie competenze istituzionali, alcuni percorsi organizzativi idonei a far fronte a tale situazione emergenziale, pur nella consapevolezza dell’improcrastinabilità di innovativi interventi sull’input giudiziario destinato alla giurisdizione superiore.
La circolare si occupa della Cassazione al titolo III, immediatamente chiarendo che il progetto di tabella è atto del Primo Presidente, il quale tiene conto dell’apporto collaborativo e del sapere esperienziale dei magistrati dell’intero ufficio, nonché dei pareri del Consiglio direttivo e del Comitato pari opportunità presso la Corte di cassazione.
I Presidenti titolari provvedono all’organizzazione delle singole sezioni. La loro designazione è compiuta, tenendo conto delle capacità organizzative dei candidati valutate, in concreto, sulla base della pregressa attività e dei risultati ottenuti, delle esperienze professionali, dell’aggiornamento professionale e della dimostrata disponibilità alle esigenze dell’ufficio, solo in subordine operando il criterio dell’anzianità.
I Presidenti di sezione, dal canto loro, sono chiamati a collaborare con il Presidente titolare all’organizzazione della Sezione, anche al fine di evitare l’insorgere di contrasti inconsapevoli tra le decisioni e di determinare criteri omogenei ed efficaci con cui individuare i processi destinati alla pubblica udienza e quelli assoggettati al rito camerale.
La circolare prevede che la proposta tabellare indichi le materie assegnate alle diverse sezioni. La circolare, tenendo conto delle recenti riforme processuali introdotte dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 sull’efficientamento della giustizia, convertito dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197, precisa che, nella distribuzione del lavoro tra i magistrati della Corte, l’attività espletata nell’udienza pubblica è parificata a quella svolta nell’adunanza della camera di consiglio, così come i criteri di composizione dei collegi all’interno di ciascuna sezione devono garantire la equilibrata assegnazione dei magistrati sia alla pubblica udienza sia alla camera di consiglio. L’assegnazione dei consiglieri alle sezioni filtro può essere cumulata con l’assegnazione ad altra sezione ordinaria.
La circolare precisa che la ripartizione degli affari all’interno della sezione, tra i diversi collegi e, successivamente, la designazione del relatore deve avvenire secondo criteri oggettivi, predeterminati e verificabili, che devono essere indicati nella proposta tabellare.
Il Consiglio reputa essere particolarmente efficace specie per il giudice della nomofilachia il metodo della specializzazione perché riduce i tempi processuali, assicura una maggiore certezza giurisprudenziale e limita il rischio di contrasti inconsapevoli. Su tale presupposto, la circolare prevede che, all’interno della sezione, siano individuate aree omogenee di competenza specifica per le quali ciascun relatore fornisce indicazione di preferenza da utilizzare nel periodo di vigenza della tabella.
Per quanto riguarda gli affari penali, la circolare chiarisce che nell’assegnazione degli affari penali, per i procedimenti concernenti reati di criminalità organizzata va osservato il criterio di distribuirli tra le diverse sezioni della Corte e, nell’ambito della stessa sezione, tra i diversi collegi, secondo criteri predeterminati che garantiscano la periodica rotazione sia delle sezioni, sia dei presidenti e componenti dei singoli collegi della sezione in modo da evitare che gli affari relativi ai predetti reati si concentrino in una o più sezioni specifiche e, nell’ambito delle sezioni, in collegi formati con i medesimi magistrati.
La proposta tabellare deve indicare il numero dei consiglieri, distinti per sezioni di appartenenza, addetti alle sezioni unite civili e a quelle penali, tenendo conto dei flussi e degli oggetti dei ricorsi annualmente assegnati alle sezioni stesse; inoltre essa indica che le sezioni unite civili e penali siano composte, oltre che dal Primo presidente e dal Presidente aggiunto, dai presidenti titolari di ogni sezione civile e penale nonché da consiglieri assegnati alle sezioni civili e penali, designati anche d’ufficio, che abbiano prestato servizio continuativo presso le sezioni per non meno di tre anni nell’ambito del settore civile o di quello penale ovvero abbiano prestato servizio complessivamente per non meno di quattro anni nell’ambito del settore civile o di quello penale.
Il procedimento per la scelta dei componenti delle Sezioni Unite si caratterizza per una particolare novità. Infatti, la circolare, in soluzione di continuità con il sistema precedente, stabilisce che il Primo Presidente provvede a redigere il decreto motivato per la scelta dei componenti e, presenta il relativo decreto al Consiglio direttivo per la formulazione del relativo parere. In altri termini, l’interlocuzione con il Consiglio direttivo non precede più la redazione del detto decreto, bensì segue lo stesso, secondo le vie formali percorse usualmente per la formulazione del parere da parte dell’organo decentrato. Il procedimento si conclude ovviamente con la delibera consiliare.
La proposta di tabella prevede che l’incarico di coordinatore delle Sezioni Unite debba essere conferito previo interpello tra i componenti delle Sezioni Unite da almeno un anno e abbia una durata di tre anni eventualmente rinnovabile per ulteriori tre anni.
Il Consiglio è ben consapevole che l’ufficio del massimario e del ruolo svolge un’attività di cruciale importanza per la declinazione e la diffusione di una nomofilachia intellettualmente densa e adeguata alle esigenze di giustizia che emergono dagli uffici di merito (in particolare, attraverso la massimazione delle decisioni civili e penali, la segnalazione de contrasti e le relazioni preliminari per le Sezioni Unite).
Forte di questa chiara consapevolezza il Consiglio si è confrontato con la necessità di dettare prontamente precise regole ordinamentali per inverare la figura dei magistrati da applicare alle sezioni per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità di cui al decreto- legge 31 agosto 2016, n. 168 sull’efficientamento della giustizia, convertito dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197. E sempre in quest’ottica teleologica ha inteso operare un deciso revirement rispetto alla circolare n. P. 21812 del 10 dicembre 2013 - delibera del 4 dicembre 2013, che dettava criteri per la destinazione dei magistrati addetti all’Ufficio del Massimario e del Ruolo alle Sezioni della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio, in attuazione di quanto previsto dall’art. 74 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98).
Infatti, la scelta di governo della giurisdizione che l’assemblea plenaria ha inteso adottare è quella di far sì che i magistrati dell’ufficio del massimario siano posti in condizione, compatibilmente con le condizioni di legge e le esigenze dell’ufficio, di svolgere tutte le attuali funzioni del massimario, così abbandonando la precedente opzione per cui gli assistenti di studio svolgevano in via esclusiva tale compito, mentre i restanti magistrati addetti al Massimario provvedevano ad assicurare la normale attività di tale ufficio.
Il che spiega perchè la proposta di tabella deve assicurare la turnazione nello svolgimento dei compiti dell’ufficio, compresi quelli di assistente di studio e di applicato alle sezioni, e la perequazione dei carichi di lavoro fra tutti i componenti l’ufficio del Massimario.
Ed è sempre per questa ragione che l’articolo 258, comma 7 prevede che, in caso di applicazione alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, il magistrato con compiti di assistente di studio, accanto alle funzioni dell’Ufficio del Massimario di cui all’articolo 251, comma 1, lettere da a) a d) (massimazione delle decisioni civili e penali; segnalazione dei contrasti-relazioni preliminari per le sezioni unite; attività attinenti al ruolo; relazioni informative sullo stato della dottrina e della giurisprudenza per specifici temi), può svolgere l’attività di spoglio funzionale alla formazione dei ruoli di udienza. Allo stesso modo l’articolo 266, comma 4, stabilisce che il magistrato applicato può svolgere anche le predette ulteriori funzioni dell’ufficio del Massimario di cui al citato articolo 251, comma 1, lettere da a) a d), ovvero l’attività di spoglio funzionale alla formazione dei ruoli di udienza, tenendo conto del carico di lavoro che gli è stato assegnato presso la sezione.
In ordine ai compiti di magistrati del massimario addetti come assistenti di studio, il Consiglio non si disallinea dal paradigma costituzionale secondo cui non sono previsti, all’interno del ruolo giudiziario, magistrati in ruolo servente rispetto ad altri magistrati.
Il disposto di cui al quarto comma dell’art. 107 Cost., per il quale i giudici si distinguono solo per funzioni, comporta una declinazione dell’istituto che esclude recisamente la possibile destinazione del magistrato assistente di studio a servizio del singolo consigliere di cassazione.
Pertanto è riaffermata, in linea col dato normativo, la destinazione alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio e non ai singoli consiglieri, senza che ciò comporti uno squilibrio lavorativo per l’assistente di studio. L’assegnazione concreta dei relativi compiti al magistrato assistente deve sempre conformarsi a canoni di automaticità e perequazione dei carichi di lavoro. Inoltre, al contributo dell’assistente di studio va indubbiamente dato rilievo esterno, prevedendo apposita annotazione in registri da istituirsi presso le singole sezioni.
Continuano a essere non di poco momento i compiti rimessi all’assistente di studio: essi possono svolgere un lavoro preparatorio di esclusivo rilievo interno alla Corte e, in particolare, collaborare all’attività di formazione dei ruoli di udienza e redigere, sulla base delle istruzioni del Presidente o del consigliere relatore, una relazione contenente una sintesi dei motivi di ricorso e dei precedenti giurisprudenziali rilevanti, nonché l’indicazione di eventuali questioni rilevabili di ufficio e, ove occorra, elementi essenziali sullo svolgimento del processo.
La selezione degli assistenti di studio, che si svolge all’esito di un procedimento ispirato ai principi di trasparenza e buona amministrazione, privilegia le attitudini all’esercizio delle funzioni inerenti al compito da espletare. Infatti, il Primo Presidente, sentiti i Presidenti di sezione e il Direttore del Massimario, avvia la procedura di selezione con decreto, diramando un interpello rivolto ai magistrati addetti all’Ufficio del Massimario, indicando le specifiche sezioni o le aree tematiche di possibile destinazione. Nella valutazione delle attitudini si considerano, in particolare, le specifiche competenze acquisite e sono preferiti coloro che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali od omogenee a quelle trattate dalla sezione di destinazione.
Circa la scelta delle sezioni, il Primo Presidente, sentito il Direttore dell’Ufficio del Massimario, effettua una comparazione tra le esigenze specifiche delle sezioni cui assegnare gli assistenti di studio e le esigenze di funzionalità dell’Ufficio del Massimario. Anche in sede di destinazione d’ufficio criterio prioritario è l’attitudine all’esercizio delle funzioni inerenti al compito da espletare, desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato, compresa quella svolta presso l’Ufficio del Massimario e del ruolo, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze comprovanti l’idoneità professionale dell’aspirante.
L’incarico continua ad avere una durata non superiore a dodici mesi, rinnovabili anno per anno in mancanza di altri aspiranti legittimati.
A mente del disposto dell’articolo 74, comma secondo, D.l. 21 giugno 2013 n. 69 (convertito con modificazioni nella L. 9 agosto 2013, n. 98), è ribadita la disposizione transitoria per cui solo fino allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2013 n. 98, il Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la più celere definizione dei procedimenti pendenti, è tenuto a destinare almeno la metà dei magistrati addetti all’Ufficio del Massimario e del ruolo, e non più di quaranta, alle sezioni civili, ivi comprese la sezione lavoro e tributaria, con compiti di assistente di studio. Invece, a decorrere dalla scadenza del quinquennio successivo all’entrata in vigore della detta legge, il Primo Presidente, tenuto conto delle esigenze dell’ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio Superiore della Magistratura, anno per anno, è unicamente facultato a destinare fino a trenta magistrati addetti all’ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio.
Secondo la circolare, conformemente alla norma primaria, possono essere nominati magistrati applicati alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità solo i magistrati addetti all’Ufficio del Massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità.
Si prevede che il Primo Presidente, con proprio decreto, determini annualmente il carico di lavoro dei magistrati applicati, avendo presente un adeguato rapporto tra le esigenze delle sezioni e l’espletamento dei compiti dell’Ufficio del Massimario e del ruolo. Pertanto, ai magistrati dell’ufficio del Massimario e del Ruolo che svolgono funzioni giurisdizionali di legittimità non può essere assegnato un carico di lavoro superiore alla metà del carico del consigliere di Cassazione addetto alla medesima sezione. Nella medesima ottica si prevede che il magistrato applicato alle sezioni della Corte è designato relatore secondo criteri predeterminati e paritetici rispetto agli altri componenti del collegio. Peraltro, di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non può fare parte più di un magistrato dell’Ufficio del Massimario e del ruolo.
La selezione dei magistrati applicati alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità segue modalità e criteri, fra cui primeggia quello delle attitudini, praticamente sovrapponibili a quelli cui si è fatto sopra cenno in tema di assistenti di studio. Del pari è a dirsi per la scelta delle sezioni cui destinare i magistrati da applicare.
Unica differenza di rilievo è che nella valutazione delle attitudini si considerano le specifiche competenze acquisite e sono preferiti coloro che hanno maturato esperienze all’interno della sezione di destinazione. Anche in caso di destinazione d’ufficio la valutazione delle attitudini segue un percorso diverso perché l’attitudine all’esercizio delle funzioni è desunta dallo svolgimento delle attività all’interno dell’Ufficio del Massimario, avendo riguardo ai compiti istituzionali tradizionali e di assistentato nonché dalla pregressa attività svolta dal magistrato. In coerenza con quanto stabilito per l’assistente, l’assegnazione alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità ha durata annuale. In ogni caso, non può essere superiore a tre anni. Nel caso di assegnazione a domanda, l’incarico, nei limiti del triennio, è rinnovabile. Nel caso di più aspiranti, si procede alla comparazione dei diversi profili, in ogni caso garantendo un’equa turnazione dei magistrati dell’Ufficio in possesso dei requisiti fissati dalla legge.
Il magistrato, cessata l’assegnazione alle sezioni, è destinato a svolgere le ulteriori funzioni dell’Ufficio del Massimario.
 

 

12. Benessere organizzativo, tutela della genitorialità e salute.
In netta soluzione di continuità rispetto alle circolari precedenti, il Titolo IV, Del benessere organizzativo, della tutela della genitorialità e della salute, introduce per la prima volta nell’ambito della circolare sulle tabelle alcune norme di principio dirette a garantire il benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati (Capo I, Disposizioni preliminari, e Capo II, Benessere organizzativo, articoli 271-276).
Per garantire lo sviluppo e l’efficienza dell’amministrazione della giustizia, le condizioni emotive dell’ambiente in cui si lavora e la sussistenza di un clima organizzativo positivo costituiscono elementi di fondamentale importanza, in grado di favorire il miglioramento degli ambienti di lavoro e di incidere positivamente sull’efficacia dell’azione giudiziaria, sul potenziamento della professionalità e sui livelli di produttività. È necessario quindi creare le specifiche condizioni che possano incidere sul miglioramento del sistema sociale interno, delle relazioni interpersonali e, in generale, della cultura organizzativa.
Compito specifico del dirigente dell’ufficio è, quindi, quello di attivarsi oltre che per raggiungere obiettivi di efficacia e di produttività, anche per mantenere il benessere fisico e psicologico dei magistrati, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della loro vita professionale (articolo 274).
Si pone a carico del Dirigente e dei presidenti di sezione l’onere di conoscere con profondità e costanza la situazione concreta dell’ambiente lavorativo e in particolare l’atteggiarsi delle relazioni professionali tra magistrati al fine di prevenire o risolvere ogni conflitto potenziale o attuale.
La capacità di mediazione e conciliazione dunque vengano valorizzate quale presupposto degli ambiente lavorativo sereno e positivo (art. 276).
Si valorizza anche la partecipazione alle scelte organizzative e ai progetti organizzativi e di innovazione (articolo 275).
In tale contesto vengono poi ricondotte a unità e sistematizzate le disposizioni a tutela del nucleo familiare (Capo III, Tutela della genitorialità e della malattia, articoli 277-283), prescrivendosi che le misure organizzative devono tener conto dello stato di gravidanza, maternità, paternità – con particolare riferimento alle condizioni di coloro che provvedano alla cura di figli minori, anche non in via esclusiva o prevalente e fino a sei anni di età – e malattia dei magistrati.
Specifica tutela è altresì prevista è per i magistrati che abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio o che siano genitori di prole con handicap o che comunque assistano un familiare con handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Nell’individuare le specifiche modalità con cui dare concreta attuazione alle disposizioni in materia – fermo restando il divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale (articolo 281) – i dirigenti si ispirano a criteri di flessibilità organizzativa (articolo 278).
L’articolato provvede poi a indicare, in via esemplificativa, talune misure organizzative nel settore civile (articolo 279) e in quello penale (articolo 280), nonché la possibilità di assegnazione temporanea ad altra sezione o ad altro settore (articolo 282).


Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019
 

Titolo I
TABELLE DEGLI UFFICI GIUDICANTI
Capo I
Disposizioni generali
Capo II
Tabelle degli uffici giudicanti
Titolo II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDICANTI DI MERITO
Capo I
Disposizioni generali
Capo II
Sezioni specializzate
Capo III
Magistrati con funzioni direttive e semidirettive
Capo IV
Assegnazione dei magistrati alle sezioni. Tramutamenti dei magistrati nell’ambito dello stesso ufficio
Capo V
Criteri per l’assegnazione degli affari
Capo VI
Provvedimenti da adottare per prevenire o porre rimedio ai casi di significativo ritardo nel deposito dei provvedimenti da parte dei
magistrati addetti all’ufficio
Capo VII
Giudici onorari
Capo VIII
Udienze e composizione dei collegi
Capo IX
Funzioni particolari
Titolo III
CORTE DI CASSAZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Capo II
Calendari di udienza, costituzione dei collegi e assegnazione
degli affari
Capo III
Sezioni unite
Capo IV
Ufficio del Massimario e del ruolo
Titolo IV
DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, DELLA TUTELA DELLA GENITORIALITA’ E DELLA SALUTE
Capo I
Disposizioni preliminari
Capo II
Benessere organizzativo
Capo III
Tutela della genitorialità e della malattia
Titolo V DISPOSIZIONE FINALE
APPENDICE NORMATIVA
INDICE ANALITICO

------------------------

Titolo I
Tabelle degli uffici giudicanti

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1
Tabelle degli uffici giudicanti

1. Le tabelle costituiscono il progetto organizzativo degli uffici giudicanti e concorrono ad assicurare l’efficiente svolgimento della funzione giurisdizionale.

 

Articolo 2
Contenuto delle tabelle

1. Le tabelle stabiliscono:
a) l’eventuale ripartizione degli uffici in sezioni;
b) la destinazione dei magistrati all’interno dell’ufficio;
c) la designazione dei magistrati ai quali è attribuito il compito di direzione di una sezione a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12;
d) l’assegnazione alle sezioni dei presidenti e l’eventuale attribuzione dell’incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell’ufficio;
e) la formazione dei collegi giudicanti;
f) i criteri obiettivi e predeterminati per l’assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici;
g) i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.

 

Articolo 3
Esoneri

1. In tabella sono indicati i magistrati in servizio nell’ufficio che usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro, con specificazione della singola posizione tabellare, nonché della percentuale dell’esonero e delle sue modalità di realizzazione.

 

Articolo 4
Tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza

1. Le scelte organizzative tengono conto delle esigenze di tutela della maternità e della compatibilità del lavoro con le esigenze familiari e i doveri di assistenza che gravano sul magistrato, secondo le previsioni della presente circolare.

 

Capo II
Tabelle degli uffici giudicanti

Sezione I
Proposta tabellare

Articolo 5
Struttura della proposta tabellare

1. La proposta tabellare si compone del documento organizzativo generale (Dog) e del progetto tabellare.

 

Articolo 6
Documento organizzativo generale

1. Il documento organizzativo generale è il testo con cui vengono chiarite le ragioni delle scelte organizzative.
2. Il documento organizzativo generale è predisposto partendo dalla analisi dello stato dei servizi, dei carichi di lavoro e dei flussi delle pendenze, come risultanti dai dati statistici allegati, adeguatamente scomposti sul piano quantitativo e qualitativo per ciascun ufficio e, ove esistano, per ciascuna delle diverse sezioni dell’ufficio, con indicazione delle cause di disfunzione rilevate a seguito dei monitoraggi eseguiti all’interno di ciascun settore o sezione.
3. Con la redazione del documento organizzativo generale, il capo dell’ufficio assume l’impegno di realizzarne gli obiettivi.

 

Articolo 7
Contenuto del documento organizzativo generale

1. Il documento organizzativo generale contiene:
a) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella tabella relativa al precedente triennio;
b) l’individuazione degli obiettivi prioritari di miglioramento dell’efficienza dell’attività giudiziaria da perseguire nel nuovo triennio tra i quali va necessariamente inserito quello di ridurre la pendenza dei procedimenti che abbiano superato i termini di cui all’articolo 2, comma 2 bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 e delle scelte organizzative volte a realizzarli;
c) la relazione sull’andamento dei settori amministrativi connessi all’esercizio della giurisdizione e della sua incidenza sul raggiungimento degli obiettivi programmati;
d) l’analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra il settore civile e il settore penale, con indicazione delle esigenze dettate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari, tenendo conto, per il settore civile, del rapporto numerico nella composizione delle sezioni o nella struttura delle singole posizioni tabellari e, per il settore penale, della ripartizione tra i magistrati con funzioni di Gip/Gup e quelli con funzioni dibattimentali e del rapporto tra udienze collegiali e monocratiche anche in relazione alle sopravvenienze di nuovi processi ed alle modalità di definizione degli stessi;
e), previa consultazione del magistrato di riferimento per l’informatica, la relazione sullo stato dell’informatizzazione nell’ufficio, con indicazione del piano di sviluppo triennale da redigere sentito il referente distrettuale per l’informatica;
f) l’indicazione schematica delle variazioni rispetto alla tabella relativa al precedente triennio.

 

Articolo 8
Programmi di gestione

1. Nel quadro organizzativo generale delineato dal Dog si inseriscono i programmi per la gestione dei procedimenti civili di cui all’articolo 37, decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tali programmi costituiscono strumenti annuali di attuazione del Dog al fine dello smaltimento dei procedimenti civili..
2. I programmi per la gestione dei procedimenti civili sono allegati al Dog e trasmessi al Consiglio giudiziario per essere inseriti nell’archivio digitale dell’ufficio giudiziario di cui all’art. 44.

 

Articolo 9
Tirocini

1. Un’apposita sezione del Dog è dedicata a tutte le tipologie di tirocinio di cui si avvale l’ufficio.
2. Nella sezione di cui al comma 1 sono presenti le convenzioni e la documentazione inerenti ai tirocini, ivi compresa la descrizione dei risultati ottenuti, nonché il “documento informativo” di cui alla risoluzione 29 aprile 2014 del Consiglio superiore della magistratura, contenente l’indicazione del “contenuto minimo” del modulo organizzativo riportante tutti i dati significativi tra cui il mansionario, l'indicazione del magistrato coordinatore nonché gli obblighi del tirocinante.

 

Articolo 10
Ufficio del processo

1. Il Capo dell’ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione e il Dirigente amministrativo, può istituire la struttura organizzativa denominata Ufficio del processo, valutando a tal fine il numero e l’effettiva disponibilità delle risorse ivi destinabili.
2. All’Ufficio del processo sono assegnati i giudici onorari e ausiliari e i tirocinanti di cui all’art. 16 octies del DL n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del DL n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (coloro che svolgono lo stage ex art. 37, co. 5, d.l. 98/11, conv. con modificazioni, l. 111/11 e la formazione professionale dei laureati ex art. 73 d.l. 69/13, conv., con modificazioni, della l. 98/13), nonché il personale di cancelleria individuato in base ai provvedimenti di gestione del dirigente amministrativo, adottati in coerenza con le determinazioni del Capo dell’ufficio.
Possono essere altresì assegnati all’Ufficio del processo, con compiti di supporto al personale di cancelleria, i soggetti di cui all’art. 50, comma 1 bis, DL n. 90/2014. Per i giudici onorari destinati all’ufficio del processo dovrà essere indicata la modalità di utilizzo prescelta, che coinciderà di regola con il modello dell’affiancamento al giudice togato.
3. Il Capo dell’ufficio individua, secondo i criteri di cui all’art. 101, i presidenti di sezione o i giudici delegati ai compiti di coordinamento e controllo della struttura organizzativa.
4. La struttura organizzativa così istituita può essere assegnata a supporto di uno o più giudici togati o di una o più sezioni, tenuto conto, a tal fine e in via prioritaria, del numero delle sopravvenienze e delle pendenze a carico di ciascuna sezione o di ciascun magistrato, e, per il settore civile, degli obiettivi perseguiti con il programma di gestione di cui all’art. 37 del DL n. 98/2011.
5. All’Ufficio del processo sono attribuite tutte le attività di ausilio allo svolgimento del lavoro giudiziario, ivi compresi i compiti di preparazione e ricerca necessari alla soluzione degli affari e alla stesura dei provvedimenti. Possono essere altresì attribuiti compiti di supporto all’efficiente utilizzo dei sistemi informativi, quali, a titolo meramente esemplificativo, il coordinamento e il monitoraggio dei depositi telematici, nonché la tempestiva rilevazione delle problematiche derivanti dalla adozione di nuove tecnologie e di nuovi modelli organizzativi.
6. Il Dog tiene conto delle decisioni organizzative di cui al presente articolo.

 

Articolo 11
Progetto tabellare

1. Il progetto stabilisce quanto indicato all’articolo 2 della presente circolare.

 

Sezione II
Procedimento di approvazione della proposta di tabella

Articolo 12
Redazione della proposta di tabella

1 Le proposte di tabella vanno formulate dal Presidente della Corte d’appello sulla base delle segnalazioni dei dirigenti degli uffici giudiziari, che provvedono a inserire i relativi dati nel sistema informatico.

 

Articolo 13
Segnalazione dei dirigenti

1. Al fine di predisporre la segnalazione i dirigenti provvedono:
a) a raccogliere i contributi di tutti i magistrati dell’ufficio in apposite riunioni, dopo aver loro fornito adeguati elementi di valutazione relativi al Dog. Nei Tribunali con un organico complessivo superiore a settacinque magistrati la riunione di tutti i magistrati dell’ufficio può essere sostituita con riunioni dei magistrati per settore (penale, civile e lavoro), e con una successiva riunione del dirigente dell’ufficio con i Presidenti di sezione e i coordinatori. E’ comunque garantita la consultazione con ogni mezzo idoneo dei magistrati in congedo per maternità o paternità e in congedo parentale;
b) a richiedere e acquisire, anche mediante apposita riunione, i contributi eventualmente offerti dal Presidente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell’ufficio, dopo avergli fornito, con congruo anticipo, adeguati elementi di valutazione relativi al Dog;
c) a chiedere al dirigente amministrativo una relazione in ordine alle cause delle eventuali disfunzioni relative al settore di sua competenza;
d) ad avvalersi eventualmente del supporto della Commissione flussi per una più approfondita lettura dei dati relativi ai flussi ed alle pendenze;
e) a consultare i Comitati pari opportunità decentrati, nell’ambito delle loro competenze istituzionali.
2. La segnalazione è comunicata al Procuratore della Repubblica presso l’ufficio giudicante interessato.
3. Nella segnalazione i dirigenti degli uffici giudiziari danno conto dello svolgimento degli adempimenti previsti dal presente articolo.
 

 

Articolo 14
Collaborazione di un magistrato delegato

1. Nella predisposizione del progetto tabellare il dirigente dell’ufficio giudiziario può avvalersi della collaborazione di uno o più magistrati.
2. In tale caso il magistrato delegato dovrà essere autorizzato, mediante apposita procedura elettronica, a operare sul sistema informatico.

 

Articolo 15
Proposta di tabella della Corte di cassazione

1. La proposta di tabella della Corte di cassazione va formulata dal Primo Presidente della Corte, sentito il Presidente aggiunto, sulla base delle riunioni con i Presidenti di sezione, anche non titolari, e acquisito il parere formulato dal Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione, secondo le modalità di cui all’art. 21, comma 2.

 

Articolo 16
Convocazione delle riunioni con i magistrati dell'ufficio

1. I dirigenti provvedono a convocare le riunioni con i magistrati dell’ufficio, le quali devono svolgersi:
a) entro il 15 febbraio 2017 nei Tribunali di piccole e medie dimensioni;
b) entro il 1° marzo 2017 nei Tribunali di grandi dimensioni, presso le Corti d’appello e presso la Corte di cassazione
2. Sono considerati di piccole e medie dimensioni gli uffici giudicanti di primo grado che presentino in pianta organica sino a cinque presidenti di sezione.

 

Articolo 17
Termini per il deposito della proposta di tabella

1. La proposta di tabella, unitamente all'originaria segnalazione del dirigente dell'ufficio interessato, con i contributi raccolti ai sensi dell’articolo 13, nonché con l’illustrazione delle ragioni per cui sono state accolte o rigettate le osservazioni formulate dai magistrati dell’ufficio o dai Consigli dell’ordine degli avvocati va inserita nel sistema informatico entro e non oltre il 30 aprile 2017.
2. Per i Tribunali di grandi dimensioni, per le Corti d’appello e per la Corte di cassazione il deposito può essere differito, previa indicazione delle ragioni, entro il termine perentorio del 30 maggio 2017.
3. Il sistema informatico provvede, automaticamente, alla pubblicazione sull’archivio digitale dell’ufficio. La pubblicazione equivale al deposito presso la cancelleria dell’ufficio interessato.
4. Decorsi i termini indicati, non è più ammesso il deposito della proposta tabellare, salvo differimento del termine al 31 luglio 2017, esclusivamente in caso di subentro, nel primo semestre del triennio, di un nuovo titolare nell'incarico direttivo. In questa ipotesi rimane in vigore il progetto tabellare del triennio precedente, cui potranno essere apportate le variazioni eventualmente necessarie, a norma dell’articolo 38.
5. L'ingiustificato omesso deposito della segnalazione tabellare entro il termine indicato è valutato ai fini della conferma del dirigente o del conferimento di ulteriori incarichi.

 

Articolo 18
Comunicazione al Presidente del Consiglio dell’ordine

1. Il Presidente della Corte trasmette la proposta tabellare per via telematica all’indirizzo PEC del Consiglio dell'ordine degli avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare per eventuali osservazioni da trasmettersi con lo stesso mezzo entro il termine indicato all’articolo 19, comma 2, anche qualora il Presidente del Consiglio dell’ordine non si sia avvalso della facoltà di cui all’articolo 13, comma 1, lett. b.

 

Articolo 19
Osservazioni sulla proposta tabellare

1. Della pubblicazione informatica delle proposte tabellari viene data tempestiva comunicazione a tutti i magistrati, anche onorari, degli uffici interessati, ivi compresi i magistrati in congedo di maternità o paternità e in congedo parentale, e i magistrati che vi sono destinati dal Consiglio e che non vi hanno ancora preso possesso, compreso i magistrati in tirocinio dopo la scelta della sede tramite l’invio automatico di una e-mail all’indirizzo istituzionale
@giustizia e la pubblicazione sulla intranet dell’ufficio giudiziario.
2. I magistrati possono presentare le loro osservazioni tramite sistema informatico al Consiglio giudiziario o, nel caso della Corte di cassazione, al Consiglio direttivo presso la Corte entro dieci giorni dalla comunicazione dell’avvenuta pubblicazione.
3. Le osservazioni vengono pubblicate sul sistema informatico e restano visibili per ulteriori 5 giorni per consentire, entro tale termine, eventuali controdeduzioni.
4. La disciplina che precede si applica anche alle osservazioni formulate dai Consigli dell’ordine degli avvocati ai sensi dell’articolo 18.

 

Articolo 20
Parere del Consiglio giudiziario

1. Decorso il termine previsto dall’articolo 19, comma 3, il Presidente della Corte trasmette al Consiglio giudiziario le proposte di tabelle degli uffici del distretto, unitamente alle eventuali osservazioni e controdeduzioni presentate.
2. Al Consiglio giudiziario compete un autonomo potere istruttorio anche al fine di valutare la correttezza dell’analisi dei flussi posta a base della proposta tabellare e dell’idoneità di quest’ultima al raggiungimento degli obiettivi da perseguire. A tal fine, presso il Consiglio giudiziario opera la Commissione per l’analisi dei flussi e delle pendenze, come disciplinata dagli articoli 30, 31, 32 e 33.
3. Il Consiglio giudiziario esprime un parere motivato sulle proposte e sulle eventuali controdeduzioni presentate, nonché, sentita, ove necessario ai soli fini della validazione dei dati statistici, la Commissione flussi, in ordine alla correttezza dell’analisi dei flussi posta a base del programma organizzativo dell’ufficio e sull’idoneità della proposta tabellare al raggiungimento degli obiettivi da perseguire, anche in ragione dei risultati conseguiti nel triennio precedente.
5. In caso di opinioni non unanimi, dal verbale della seduta del Consiglio giudiziario risultano le ragioni delle diverse conclusioni.

 

Articolo 21
Termini per il parere del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio giudiziario esprime il parere conclusivo sulla proposta tabellare entro:
a) trenta giorni per i Tribunali di cui all’articolo 16, comma 1, lett. a;
b) sessanta giorni per i Tribunali e per le Corti d’appello di cui all’articolo 16, comma 1, lett. b;
2. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esprime il parere conclusivo sulla proposta tabellare entro sessanta giorni.
3. Il termine decorre dalla ricezione della proposta e può essere superato solo per eccezionali ragioni, delle quali il parere dà compiutamente conto.
4. Non costituisce “eccezionale ragione” la complessità della proposta tabellare, bensì il numero delle tabelle da esaminare contestualmente.

 

Articolo 22
Accoglimento delle osservazioni e parere negativo

1. Il Consiglio giudiziario, qualora accolga le osservazioni proposte ovvero ritenga di esprimere parere negativo, ne dà preventiva informazione , mediante il sistema informatico, il dirigente dell’ufficio interessato, il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione, può modificare l’originaria proposta ovvero proporre osservazioni, che saranno esaminate dal Consiglio giudiziario.
2. Nel corso dell’interlocuzione i termini di cui al all’articolo 21 sono sospesi per un periodo non superiore a trenta giorni.
3. Il parere conclusivo del Consiglio giudiziario, inserito e pubblicato nel sistema informatico, fa espresso riferimento ai pareri interlocutori intervenuti nell’iter di formazione della proposta.
4. Il Presidente della Corte d’appello, valutati il parere del Consiglio giudiziario, contenente osservazioni o rilievi e le controdeduzioni del dirigente dell’ufficio, conferma ovvero modifica l’iniziale proposta tabellare, indicando le ragioni della decisione.

 

Articolo 23
Inosservanza dei termini non giustificata

1. L’ingiustificato mancato rispetto dei termini di cui agli articoli 20, 21 e 22 è valutato ai fini della conferma o del conferimento di ulteriori incarichi al Presidente della Corte d’appello, quale responsabile dell’organizzazione del Consiglio giudiziario.

 

Articolo 24
Termini e modalità dell’invio al Consiglio Superiore della Magistratura della proposta di tabella e della documentazione allegata

1. La proposta di tabella formulata dal Presidente della Corte d’appello, corredata dalle eventuali osservazioni degli interessati e dal parere del Consiglio giudiziario, è inserita nel sistema informatico immediatamente dopo l’esaurimento della procedura di cui agli articoli precedenti.
2. Il Presidente della Corte d’appello verifica, al momento dell’invio telematico della tabella, l’elenco dei magistrati, compresi i giudici onorari presenti in servizio presso l’ufficio alla data del primo gennaio 2017. Il Presidente della Corte di Appello segnala eventuali incongruenze.
3. Per la Corte di cassazione, insieme alle eventuali osservazioni dei magistrati, viene trasmesso il parere espresso dal Consiglio direttivo.
4. Contestualmente è inserita nel sistema informatico e inviata l’ulteriore eventuale documentazione in allegato, nonché le osservazioni dei magistrati non accolte, ed è comunicato al Consiglio, mediante posta elettronica ovvero con altro mezzo idoneo, l’avvenuto completamento dell’attività di inserimento dei dati.
5. La competente Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura procede all’esame della proposta di tabella entro novanta giorni dalla trasmissione per via telematica.

 

Articolo 25
Adozione ed entrata in vigore delle tabelle

1. La tabella dell’ufficio è formata e diviene efficace con l’adozione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e del decreto ministeriale che la recepisce.
2. Fino all’acquisizione dell’efficacia della nuova tabella, resta in vigore quella valida per il precedente triennio.

 

Articolo 26
Mancata approvazione della tabella

1. Nel caso di mancata approvazione della tabella da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, il dirigente dell’ufficio predispone, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera di rigetto, un nuovo progetto tabellare conforme al contenuto della delibera.
2. Il nuovo progetto tabellare è approvato con le modalità previste dagli articoli 19 e seguenti.
3. In caso di mancato rispetto del termine suddetto resta in vigore il progetto tabellare approvato per il triennio precedente.

 

Articolo 27
Comunicazione della tabella ai magistrati dell'ufficio, al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati

1. All’esito della procedura tabellare, a ciascun magistrato è comunicata per via telematica la tabella del proprio ufficio, così come approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura.
2. Il Presidente della Corte d’appello invia telematicamente la proposta tabellare all’indirizzo PEC del Consiglio dell'ordine degli avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare .

 

Articolo 28
Pubblicazione sul sito web del Consiglio Superiore della Magistratura e dell’ufficio

1. Il progetto tabellare approvato è pubblicato sul sito web del Consiglio Superiore della Magistratura nonché sul sito web dell’ufficio, ove esistente, onde consentirne l’accesso agli interessati.

 

Articolo 29
Immediata esecutività del nuovo progetto tabellare

1. Il nuovo progetto tabellare può essere dichiarato immediatamente esecutivo dai dirigenti degli uffici giudiziari, qualora determini esclusivamente una diversa assegnazione dei magistrati alle sezioni o alle diverse posizioni tabellari.
2. Quando, fuori dall’ipotesi di cui al primo comma, il nuovo progetto comporta modifiche rispetto al previgente assetto organizzativo, con riguardo, in particolare, alla ripartizione dei giudici tra settore civile e settore penale, al dimensionamento e alla specializzazione delle sezioni, all’assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici, l’esecutività del progetto è condizionata all’unanime parere favorevole del Consiglio giudiziario.

 

Sezione III
Commissione per l’analisi dei flussi e delle pendenze

Articolo 30
Commissione per l’analisi dei flussi e delle pendenze

1. La nomina dei componenti della Commissione flussi è effettuata dal Consiglio Giudiziario
2. La nomina dei componenti magistrati della Commissione flussi è effettuata a seguito di interpello operato dal Consiglio giudiziario che ne indica il numero e i relativi criteri di selezione.
3. La partecipazione alla Commissione flussi nel medesimo distretto è consentita per non più di due mandati anche non consecutivi, salvo difetto di aspiranti.

 

Articolo 31
Composizione

1. La Commissione flussi è composta:
a) nei distretti con un massimo di trecento magistrati togati in pianta organica, da almeno due componenti dello stesso Consiglio giudiziario, da due magistrati per il settore civile, da due magistrati per il settore penale provenienti dagli uffici del distretto, nonché dai magistrati referenti distrettuali per l’informatica, nonché da due avvocati, uno per il settore civile, l’altro per il settore penale scelti fra gli avvocati consiglieri giudiziari in carica;
b) nei Distretti con oltre trecento magistrati togati in pianta organica, da almeno due componenti dello stesso Consiglio giudiziario, da tre magistrati per il settore civile, da tre magistrati per il settore penale rispettivamente provenienti dagli uffici del distretto, nonché dai magistrati referenti distrettuali per l’informatica, nonché da due avvocati, uno per il settore civile, l’altro per il settore penale scelti fra gli avvocati consiglieri giudiziari in carica.
2. Tra i componenti il Consiglio giudiziario indica il Presidente della Commissione, al quale spetta la convocazione e il coordinamento dei lavori, la formulazione dell’ordine del giorno e l’assegnazione delle pratiche ai relatori.

 

Articolo 32
Collaborazione e funzioni

1. La Commissione si avvale della collaborazione dell’Ufficio distrettuale informatico (UDI), dei dirigenti degli uffici, dei Comitati pari opportunità decentrati, dei dirigenti delle cancellerie interessate e dei funzionari statistici, nei limiti delle rispettive competenze istituzionali.
2. La Commissione flussi può essere periodicamente interpellata dal Consiglio giudiziario e dai singoli dirigenti per ottenere una analisi dei dati generali degli uffici del distretto.
3. La Commissione accede ai dati statistici degli uffici giudiziari del distretto, pubblicati sulla Intranet del Consiglio Superiore della Magistratura e può richiedere l’ausilio dell’ufficio statistico del Consiglio Superiore della Magistratura per ulteriori elaborazioni e per il tramite del datawarehouse del Consiglio Superiore della Magistratura.

 

Articolo 33
Regolamento

1. Ciascuna Commissione flussi può elaborare un proprio regolamento, da sottoporre all’approvazione del Consiglio giudiziario presso cui opera, al fine di disciplinare la periodicità delle riunioni e il numero minimo di partecipanti necessario per la validità delle stesse.
2. Il regolamento deve risultare funzionale al lavoro della Commissione e deve privilegiare soluzioni che ne favoriscano la flessibilità e la regolarità.

 

Sezione IV
Periodo feriale

Articolo 34
Periodo feriale

1. I dirigenti degli uffici comunicano per via telematica al Presidente della Corte d’appello il prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale, rispettivamente per ogni anno, entro il 20 aprile 2017, 2 maggio 2018 e il 20 aprile 2019.

 

Articolo 35
Criteri per la redazione del prospetto feriale

1. Nella redazione del prospetto si tiene conto della specifica programmazione del calendario delle udienze attuato nel mese di luglio e di settembre e del congruo e ulteriore periodo stabilito dai dirigenti degli uffici prima e dopo il periodo feriale per assicurare il pieno ed effettivo godimento delle ferie, determinando anche per tali periodi i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze, le attività e l’emissione dei provvedimenti urgenti ed indifferibili.
2. Nella redazione del prospetto sono osservati i seguenti criteri:
a) va evitata, salve particolari e motivate esigenze, una ripartizione del periodo feriale con turni inferiori a una settimana;
b) la scelta dei magistrati in servizio nel periodo feriale va operata assicurando una equa rotazione, avuto riguardo anche ai turni previsti per le annualità precedenti, tra tutti i magistrati e assicurando la presenza in servizio per ciascun settore di magistrati ordinariamente destinati allo svolgimento delle stesse funzioni che devono espletare nel periodo feriale. Per lo svolgimento di funzioni monocratiche penali restano fermi i limiti stabiliti dagli articoli 114 e 115;
c) il numero dei magistrati in servizio nel periodo feriale va determinato in misura tale da assicurare la funzionalità dell’ufficio;
d) i prospetti indicano i magistrati che, in caso di astensione, ricusazione o impedimento di quelli destinati a espletare servizio nel periodo feriale, sono chiamati a sostituirli.

 

Articolo 36
Procedimento di approvazione del prospetto feriale

1. Il Presidente della Corte d’appello, ricevute le proposte indicate all'articolo 34, elabora i prospetti feriali.
2. Si applica la procedura prevista per la formulazione della proposta tabellare ma il prospetto diviene provvisoriamente esecutivo dopo il parere favorevole del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo.
3. I prospetti, con il parere e la documentazione allegata, pervengono al Consiglio Superiore della Magistratura entro il 10 maggio di ciascun anno ed entro il 20 maggio per il solo anno 2017.
4. Salvi i casi di imprescindibili esigenze di ufficio, non altrimenti fronteggiabili, è vietato il richiamo in servizio di magistrati non compresi nel prospetto feriale, né indicati ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. d).
5. La redazione del progetto di organizzazione del periodo feriale avviene digitalmente per il tramite del sistema informatico con le stesse modalità previste per la tabella ordinaria ad eccezione dei dati strutturati che non devono essere inseriti nel sistema.
6. Si rinvia per quanto non specificato nella presente circolare alle circolari e risoluzioni in tema di ferie.

 

Sezione V
Variazioni tabellari

Articolo 37
Proposta di modifica della tabella. Procedura per le variazioni tabellari

1. Il Presidente della Corte di cassazione e il Presidente della Corte d’appello, nel corso del triennio di efficacia della tabella, possono formulare proposte di variazione tabellare, seguendo le fasi della procedura ordinaria prevista dagli articoli 12 e seguenti della presente circolare, compresa la necessaria interlocuzione, rispettivamente, con il Consiglio direttivo e con il Consiglio giudiziario e i Comitati pari opportunità decentrati nell’ambito delle loro competenze istituzionali, e le modalità di adozione e di entrata in vigore.
2. La proposta di modifica di tabella è comunicata telematicamente all’indirizzo PEC del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare ove incida sul numero delle sezioni o dei suoi componenti e sull’attribuzione delle materie alle singole sezioni.
3. Le proposte di modifica, salvo che non ricorrano i presupposti per l’immediata esecutività, sono raggruppate secondo progetti organici redatti ogni sei mesi, anche al fine di favorire la partecipazione dei magistrati interessati alle iniziative di formazione professionale di cui all’articolo 205.
4. Le proposte di modifica delle tabelle sono gestite in modalità digitale per il tramite del sistema informatico in modo analogo a quanto previsto per le tabelle ordinarie.
5. Il sistema gestisce la data di validità delle tabelle prevedendo che, con l’inserimento di una variazione tabellare, la tabella valida sia l’ultima derivante dalla variazione.

 

Articolo 38
Provvedimenti urgenti di modifica della tabella riguardo alla assegnazione dei magistrati

1. I dirigenti degli uffici giudiziari, in casi eccezionali e in via di urgenza, possono adottare provvedimenti di modifica tabellare con riguardo alla assegnazione dei magistrati ai settori o alle sezioni, indicando le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano.
2. Il dirigente, nell’ipotesi di assunzione dell’incarico direttivo in costanza del triennio di validità delle tabelle, può procedere in via d’urgenza, con provvedimento motivato, alle variazioni tabellari ritenute assolutamente necessarie per la funzionalità dell’ufficio sulla base dell’analisi da lui effettuata.
3. I provvedimenti sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura concernente la relativa variazione tabellare.

 

Articolo 39
Procedimento

1. Il provvedimento di variazione tabellare urgente è immediatamente comunicato tramite il sistema informatico ai magistrati interessati, che possono proporre osservazioni entro sette giorni, e al Presidente della Corte d’appello.
2. Il provvedimento, le eventuali osservazioni formulate e il parere del Consiglio giudiziario sono trasmessi in modalità telematica entro il termine di quindici giorni dall’adozione al Consiglio Superiore della Magistratura.
3. Decorso tale termine, il Presidente della Corte d’appello provvede, comunque, alla trasmissione dei provvedimenti urgenti e delle eventuali osservazioni, con riserva di inviare immediatamente il parere del Consiglio giudiziario non ancora espresso.
4. Il Consiglio Superiore, sentiti eventualmente i magistrati interessati, decide nel termine più sollecito possibile.

 

Articolo 40
Provvedimenti urgenti di modifica della tabella riguardo all’assegnazione degli affari

1. I dirigenti degli uffici giudiziari, in casi eccezionali e in via di urgenza, possono adottare provvedimenti di modifica tabellare con riguardo all’assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici, indicando specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano.
2. Tali provvedimenti, adottati in via di urgenza, sono esecutivi dal momento in cui il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo esprime unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare.

 

Articolo 41
Inosservanza dei termini non giustificata

1. In caso di inosservanza dei termini previsti dalla sezione IV e V del presente capo, si applica quanto disposto dall’art. 23.

 

Sezione VI
Osservanza delle direttive in materia tabellare

Articolo 42
Osservanza delle direttive in materia tabellare

1. L’osservanza delle direttive e delle delibere in materia tabellare adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché delle modalità e dei termini del procedimento di formazione tabellare costituisce dovere di ogni dirigente.
2. I provvedimenti che assumono rilievo sotto il profilo organizzativo e tabellare, il rispetto dei termini e delle modalità del procedimento tabellare sono valutati in occasione del conferimento e della conferma di uffici direttivi e semidirettivi e di delibere di tramutamento o relative alla valutazione della professionalità.
3. Fermo restando quanto previsto dalle circolari consiliari in materia di fascicoli personali dei magistrati, i provvedimenti adottati in violazione delle direttive nonché delle delibere consiliari in materia tabellare possono formare oggetto di segnalazione ai titolari dell'azione disciplinare ed essere valutati anche al fine dell’eventuale adozione del provvedimento di trasferimento d’ufficio ai sensi dell’articolo 2, regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
4. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo segnalano al Consiglio Superiore della Magistratura eventuali violazioni rilevate ai sensi dell’articolo 43, all’esito delle periodiche verifiche disposte.

 

Articolo 43
Osservazioni in caso di violazione delle disposizioni in materia tabellare

1. Contro i provvedimenti adottati in violazione delle previsioni tabellari o delle direttive e delle delibere consiliari in materia tabellare, non formalizzate in variazioni tabellari, i magistrati interessati, entro dieci giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza, possono proporre, con modalità telematica, osservazioni al Consiglio Superiore della Magistratura.
2. Il Consiglio Superiore, eventualmente sentiti i magistrati interessati e acquisito il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo, decide nel termine più sollecito possibile, confermando o annullando il provvedimento.

 

Sezione VII
Archivio digitale dell’ufficio giudiziario

Articolo 44
Archivio digitale dell’ufficio giudiziario

1. Tutti i provvedimenti organizzativi adottati dai dirigenti degli uffici giudiziari, anche non formalizzati in variazioni tabellari, vanno trasmessi al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo, in modalità telematica.
2. Con la trasmissione al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo, i provvedimenti vengono pubblicati anche sull’archivio digitale dell’ufficio giudiziario.
3. Le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in materia tabellare sono comunicate al Consiglio giudiziario competente o al Consiglio direttivo e vengono pubblicate nell’archivio digitale dell’Ufficio giudiziario.

 

Titolo II
Organizzazione degli uffici giudicanti di merito

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 45
Organizzazione dell’ufficio

1. L’eventuale organizzazione dell’ufficio in sezioni è stabilita nella tabella dell’ufficio.
2. I magistrati sono ripartiti tra settore civile e settore penale secondo le esigenze determinate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari, come esaminate nella relazione organizzativa generale dell’ufficio.
3. Resta ferma la necessità di considerare autonomamente, sotto il profilo organizzativo, il settore relativo alle controversie di lavoro.

 

Articolo 46
Coassegnazione per esigenze di riconversione

1. In ogni caso in cui vi siano esigenze di riconversione, il magistrato assegnato a una sezione civile o penale può essere a sua domanda coassegnato parzialmente ad altra sezione o a diverso settore, purché senza esonero dalla sezione di provenienza e per finalità formative.

 

Articolo 47
Numero e dimensionamento delle sezioni

1. La costituzione di ogni sezione del tribunale ordinario, fatta eccezione per la sezione Gip/Gup, richiede l’assegnazione di non meno di cinque giudici, escluso il Presidente di sezione, ai sensi dell'articolo 46, quinto comma, regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Ferma restando detta condizione, la determinazione del numero delle sezioni e dei magistrati assegnati a ciascuna sezione va effettuata tenendo conto delle specifiche esigenze di ciascun ufficio, allo scopo di assicurare l’efficienza dell’organizzazione, nell’osservanza delle direttive stabilite nella presente circolare e specificamente:
a) della possibilità, derivante dalla normativa sulle tabelle infradistrettuali, di disporre in via ordinaria l’assegnazione congiunta di magistrati a più uffici aventi la medesima competenza;
b) della possibilità di avvalersi dell’apporto collaborativo dei giudici onorari nei limiti e per le attività previste dagli articoli 183 e 184.

 

Articolo 48
Deroga al dimensionamento delle sezioni

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 47, sono possibili sezioni composte da cinque magistrati, compreso il presidente, purché giustificate da concrete e motivate esigenze di funzionalità del servizio in relazione alle effettive dimensioni dell'ufficio.

 

Articolo 49
Organico sezionale

1. Nel predisporre l’organizzazione dell’ufficio il dirigente dell’ufficio determina l’organico sezionale comprensivo dei posti non coperti.
2. L’organico sezionale viene inserito nel sistema informatico.
3. Il numero totale dei magistrati togati previsti nell’organico delle varie sezioni non può essere inferiore al numero complessivo dei magistrati togati previsti nella pianta organica nell’ufficio giudiziario.
4. Nella composizione della sezione sono indicati anche i Got assegnati alla sezione stessa nonché i componenti privati.

 

Articolo 50
Criteri organizzativi delle sezioni

1. La ripartizione del lavoro tra le sezioni è ispirata alla scelta di moduli organizzativi che, nell’osservanza delle direttive stabilite nella presente circolare, tengano conto della particolarità delle situazioni dei singoli uffici e siano dirette ad assicurarne funzionalità ed efficienza.
2. L’attribuzione di affari sia civili sia penali a una stessa sezione è possibile soltanto nei casi nei quali il numero dei procedimenti sia tale da non giustificare la trattazione esclusiva di una soltanto delle due materie.

 

Articolo 51
Funzioni collegiali e monocratiche

1. I magistrati sono destinati a svolgere funzioni sia collegiali sia monocratiche.
2. Possono essere destinati a svolgere in via esclusiva funzioni collegiali o monocratiche in ragione di concrete esigenze organizzative dell’ufficio o di specifiche condizioni personali.

 

Articolo 52
Destinazione al settore penale

1. La destinazione dei magistrati al settore penale resta regolata dagli articoli 114 e 115.

 

Articolo 53
Affari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia d'immigrazione e sulla condizione dello straniero

1. Gli affari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, tuttora di competenza del giudice ordinario, salve eventuali ripartizioni di competenza per materia, debbono essere concentrati presso un’unica sezione o in capo a specifici magistrati.

 

Articolo 54
Scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali

1. La proposta tabellare indica espressamente le modalità per assicurare lo scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali tra i magistrati assegnatari della materia.

 

Capo II
Sezioni specializzate

Sezione I
Disposizioni generali

Articolo 55
Specializzazione delle sezioni di Tribunale e di Corte d’appello

1. Nell’organizzazione degli uffici va favorito, oltre alla naturale ripartizione tra il settore civile e quello penale, l’affinamento di competenze specialistiche per materie omogenee e predeterminate, anche all’interno delle singole sezioni.
2. La costituzione di sezioni specializzate rappresenta il modello organizzativo più adeguato per garantire professionalità maggiormente qualificate, tale da rendere più efficace e celere la risposta all’istanza di giurisdizione.

 

Articolo 56
Permanenza massima nella medesima posizione tabellare

1. Le competenze specialistiche sono funzionali alla corretta applicazione della disciplina prevista dall’articolo19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e al regolamento del Csm del 13 marzo 2008 in materia di permanenza massima nel medesimo incarico.
2. La coassegnazione per esigenze di riconversione a norma dell’articolo 46 non rileva ai fini della permanenza massima nella medesima posizione tabellare.

 

Articolo 57
Costituzione di sezioni specializzate

1. I Tribunali organizzati in più sezioni civili ovvero in più sezioni penali prevedono modelli di specializzazione che accorpino materie in base ad aree omogenee, secondo le indicazioni della presente circolare.
2. Per i Tribunali nei quali il numero di sezioni presenti per ciascun settore non consente l’accorpamento in base ad aree omogenee è comunque disposta la specializzazione per gruppi di materie. Per tale tipo di ufficio va, inoltre, favorita la creazione di gruppi di lavoro all’interno della stessa sezione, cui devolvere contenzioso omogeneo per oggetto, distribuito in modo equilibrato per qualità e quantità.

 

Articolo 58
Applicazioni dei criteri alle Corti d’appello

1. I criteri indicati nell'articolo 57 si applicano anche alle Corti d’appello.

 

Articolo 59
Annotazione informatica delle materie trattate

1. L’indicazione delle materie trattate dalle singole sezioni o gruppi di lavoro va annotata informaticamente mediante l’uso dei codici oggetto e la tabella reati prevista nell’allegato tecnico.

 

Articolo 60
Specializzazione interna delle sezioni di Tribunale

1. Nei tribunali organizzati con una sola sezione civile e una sola sezione penale è possibile istituire singoli ruoli specializzati cui sono attribuite specifiche materie, purché l’analisi dei flussi lo consenta.
2. In tale ipotesi, alla scadenza del termine di permanenza massimo nella medesima posizione tabellare di cui all’articolo 152, è possibile la permanenza all’interno della stessa sezione, a condizione che il nuovo ruolo tratti materie diverse almeno per il 60 % del carico, in modo tale da determinare un effettivo e prevalente cambiamento della specializzazione che, compatibilmente con l’analisi dei flussi, deve essere tendenzialmente il più ampio possibile.

 

Sezione II
Delle singole specializzazioni

Articolo 61
Sezione lavoro

1. Presso i tribunali che hanno un organico di giudici del lavoro non inferiore a cinque magistrati può essere istituita una autonoma sezione civile per la trattazione in via esclusiva della materia lavoro.

 

Articolo 62
Magistrati destinati alla trattazione delle cause di lavoro

1. Presso i tribunali che hanno un organico di giudici del lavoro inferiore a cinque magistrati, i magistrati titolari delle relative funzioni sono destinati a una sezione alla quale sono assegnati esclusivamente affari civili.
2. Le proposte tabellari prevedono, in tal caso, criteri di assegnazione degli affari in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria che assicurino le condizioni di gestione separata dei ruoli con autonoma previsione delle udienze per la trattazione delle relative controversie.

 

Articolo 63
Sezione addetta alla materia della famiglia e dei diritti della persona.

1. In tutti i casi nei quali il numero dei magistrati assegnati all’ufficio e il numero degli affari giudiziari lo consente, è istituita una sezione per la trattazione dei procedimenti relativi alle persone e ai rapporti di famiglia, con eventuale ulteriore specializzazione per la trattazione delle materie di competenza del giudice tutelare e dei procedimenti di cui all’art. 19, D. Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (in tema di riconoscimento della protezione internazionale).
2. I magistrati preposti alla sezione specializzata di cui al presente articolo, cui siano assegnate funzioni di giudice tutelare o di giudice dei procedimenti di cui all’art. 19 del predetto decreto legislativo (procedimenti in tema di riconoscimento della protezione internazionale), partecipano in misura ridotta, rispetto agli altri componenti della sezione, alle assegnazioni ordinarie.

 

Articolo 64
Sezioni specializzate in materia di impresa

1. Per le materie previste dall’articolo 3 decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, operano le sezioni specializzate in materia di impresa presso i Tribunali e le Corti d'appello di Bari, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia e presso i Tribunali e le Corti d'appello, aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città sopra indicate, di Ancona, L’Aquila, Cagliari, Campobasso, Perugia, Potenza, Catanzaro e Trento.
2. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il Tribunale e la Corte d'appello di Torino.

 

Articolo 65
Composizione delle sezioni in materia di impresa

1. Le sezioni specializzate in materia di impresa sono composte da almeno sei magistrati, di cui cinque giudici e un presidente di sezione.
2. Quando è istituita una sezione specializzata con due presidenti ovvero nel caso in cui sono mantenute due sezioni coordinate tra loro, le competenze di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 sono esercitate da ciascun presidente per gli affari attribuiti rispettivamente al suo collegio o alla sua sezione.
3. Restano ferme le disposizioni di cui agli artt. 86 e 93.

 

Articolo 66
Assegnazione degli affari e tendenziale competenza esclusiva in materia di impresa

1. Nei Tribunali e nelle Corti nei quali il numero degli affari giudiziari lo consente, sono istituite sezioni che si occupano in via esclusiva degli affari di competenza della sezione specializzata.
2. La destinazione in via esclusiva può riguardare anche solo parte dell’organico della sezione e, comunque, un numero di magistrati sufficiente alla formazione di almeno un collegio.
3. L’attribuzione di ulteriori competenze ai giudici assegnati alle sezioni specializzate è, in ogni caso, commisurata all’esigenza di evitare ritardi nella definizione dei giudizi in materia di impresa e avviene con assegnazione di materie omogenee. A tale risultato si può pervenire modificando le competenze attualmente attribuite ai singoli magistrati ovvero ripartendo tra altre sezioni dell’ufficio una o più materie assegnate alle sezioni delle quali fanno parte i magistrati destinati alla sezione specializzata.
4. Nelle proposte tabellari relative agli uffici con minore contenzioso, la trattazione degli affari può, in via preferenziale, essere ripartita tra due collegi, con individuazione di quello competente, in via esclusiva, dei ricorsi e delle domande e quello competente per il contenzioso in sede di reclamo.

 

Articolo 67
Sezione Gip/Gup

1. La sezione Gip/Gup è istituita in tutti i tribunali organizzati in più di due sezioni.

 

Articolo 68
Direzione e coordinamento della sezione Gip/Gup

1. La sezione Gip/Gup può essere diretta da un Presidente di sezione indicato in via tabellare se viene destinato ad essa un organico di almeno cinque giudici, compreso il Presidente.
2. La sezione Gip/Gup, nei casi nei quali non è diretta da un Presidente di Sezione, è coordinata da un magistrato designato ai sensi del successivo articolo 101.

 

Articolo 69
Composizione della sezione Gip/Gup

1. Alle sezioni Gip/Gup dei tribunali, per assicurarne la piena funzionalità tenuto conto, in particolare, dei compiti gravanti sul tribunale capoluogo del distretto e delle attuali competenze del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell’udienza preliminare, è assegnato un numero di magistrati adeguato alle esigenze e non inferiore ad un terzo rispetto al numero di magistrati previsti in organico presso la relativa Procura della Repubblica e a un decimo rispetto all’organico dell'intero tribunale.
2. Tale percentuale è maggiorata in misura non inferiore ai 2/5 rispetto all’organico della Procura per gli uffici del tribunale capoluogo del distretto presso il quale opera la direzione distrettuale antimafia, e ciò al fine di assicurare la massima celerità nella trattazione dei procedimenti di cui all’articolo 51, 3 bis c.p.p.
3. I dirigenti degli uffici motivano espressamente le ragioni per le quali non ritengono sussistere le condizioni per il rigoroso rispetto di tali proporzioni, anche in relazione all'effettiva copertura degli organici delle procure della Repubblica e degli stessi tribunali.
4. Il dimensionamento della sezione Gip/Gup tiene espressamente conto del rapporto con il carico di lavoro dei giudici del dibattimento, avuto riguardo in particolare al numero di definizioni di procedimenti nel corso della fase delle indagini preliminari o all’esito dell’udienza preliminare.

 

Articolo 70
Assegnazione dei magistrati alla sezione Gip/Gup

1. Per la destinazione dei magistrati alla sezione Gip/Gup valgono le limitazioni previste dal successivo articolo 114.

 

Articolo 71
Assegnazione degli affari

1. Ai magistrati destinati alla autonoma sezione Gip/Gup non sono assegnate funzioni di giudice del dibattimento, salvi i casi di oggettiva impossibilità di provvedere altrimenti, da motivare con indicazione espressa delle ragioni che non permettono di adottare una diversa soluzione.
2. La sezione o l’ufficio del giudice per le indagini preliminari e per l’udienza preliminare non può essere articolata componendo la sezione o l’ufficio con ruoli separati per le funzioni del giudice per le indagini preliminari e quelle del giudice dell’udienza preliminare, salvo quando le dimensioni dell'ufficio e l'effettiva copertura degli organici impongano di prevenire troppo ricorrenti situazioni di incompatibilità.
3. Il divieto non opera per i tribunali per i minorenni.

 

Articolo 72
Tribunale del riesame

1. Le proposte tabellari dei Tribunali capoluogo del distretto di Corte d’appello indicano la sezione o le sezioni del tribunale incaricate della decisione sulle richieste di riesame e appello delle misure cautelari personali o reali (artt. 309, 310, 322 bis e 324 c.p.p.).

 

Articolo 73
Criteri organizzativi del tribunale del riesame

1. I criteri organizzativi della sezione sono volti a favorire la formazione di più collegi in modo che ne facciano parte a rotazione tutti i magistrati assegnati alla sezione nonché a evitare possibili situazioni di incompatibilità.
2. Nel rispetto della direttiva stabilita dal comma 1, le proposte tabellari debbono prevedere l’istituzione di una sezione autonoma, composta da magistrati non addetti ad altre sezioni penali o alla sezione Gip/Gup, alla quale sono attribuite le richieste di riesame e di appello.

 

Articolo 74
Criteri suppletivi per la trattazione delle materie di competenza del tribunale del riesame

1. Ove la dimensione dell’ufficio e la concreta situazione dell’organico non consentono l’istituzione di una sezione autonoma, l’attribuzione di tali richieste a più sezioni ovvero a più collegi avviene secondo un criterio di rotazione e con eventuale esonero dal lavoro ordinario, concentrando, ove possibile, in capo al medesimo collegio tutti i ricorsi relativi al medesimo procedimento e garantendo in ogni caso che il giudice chiamato a decidere l’impugnazione avverso le ordinanze cautelari non faccia parte del collegio del dibattimento.
2. Alle eventuali carenze di organico cui non possa sopperirsi mediante ricorso alle tabelle infradistrettuali o ai magistrati distrettuali, è possibile far fronte con provvedimenti di applicazione endodistrettuale che sono adottati nell’osservanza della circolare consiliare dettata in materia nonché dei seguenti criteri:
a) i magistrati da applicare sono individuati preferibilmente tra quelli addetti al settore penale e che sono in servizio presso gli uffici con più basso carico di lavoro con esclusione dei magistrati che svolgono funzioni di Gip/Gup;
b) la scelta è effettuata seguendo principi di rotazione ed evitando situazioni di incompatibilità.
3. Il ricorso ad applicazioni endodistrettuali e a supplenze, secondo i criteri indicati, è possibile anche nel caso in cui i magistrati appartenenti a un ufficio giudicante versino in condizione di incompatibilità di cui all’articolo 34 c.p.p., allo scopo di consentire la celebrazione dei dibattimenti nella sede giudiziaria competente.

 

Articolo 75
Collegio di cui all’articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1

1. Nella proposta tabellare relativa al tribunale del capoluogo di ogni distretto di Corte d’appello è indicata la composizione del collegio previsto dall’articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sia per la opportuna presa d’atto di tale composizione da parte del Consiglio, sia per poter valutare la ripartizione dei carichi di lavoro tra i magistrati del distretto.

 

Articolo 76
Composizione del collegio

1. Al sorteggio per la costituzione del collegio previsto dall’articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, partecipano tutti i magistrati in servizio nel distretto, compresi i magistrati dei tribunali per i minorenni e quelli dei tribunali di sorveglianza, che hanno conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, con funzioni direttive, semidirettive e di giudice, mentre ne restano esclusi i magistrati addetti alle procure della Repubblica.
2. Il sorteggio è unico sia per i titolari sia per i supplenti, in modo che ai primi tre estratti, tra i quali è scelto il Presidente, sia assegnata la funzione di titolare, e ai successivi quella di supplente.
3. L’ordine delle supplenze segue quello delle estrazioni, e non quello dell’anzianità dei magistrati.

 

Articolo 77
Sostituzione dei componenti

1. In caso di trasferimento, morte o cessazione dal servizio di uno dei magistrati, titolare o supplente, componenti il collegio, si procede alla sostituzione mediante un nuovo sorteggio, da tenersi immediatamente dopo la data di effettiva vacanza.

 

Articolo 78
Eventuale riduzione del carico ordinario di lavoro

1. Il carico ordinario di lavoro dei magistrati chiamati a comporre il collegio previsto dall’articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, è ridotto ogni qualvolta si ha motivo di ritenere che, in concreto, esso possa interferire con lo svolgimento delle funzioni inerenti a tale incarico.

 

Sezione III
Direttive riguardanti la Corte d’appello

Articolo 79
Sezione competente sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni e per l’espletamento delle funzioni concernenti procedimenti a
carico di imputati minorenni

1. Per le Corti d’appello le proposte tabellari indicano la sezione che giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni e alla quale sono attribuite le altre funzioni previste dal codice di procedura penale nei procedimenti a carico di imputati minorenni.
2. Alle sezioni previste dal comma 1, in applicazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sono assegnati, ove possibile, magistrati che hanno acquisito una specifica preparazione ed esperienza nella materia, scelti tra coloro i quali hanno svolto attività presso uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare.
3. Le sezioni disciplinate nel presente articolo trattano in via esclusiva la materia in esame e, soltanto qualora il carico di lavoro non giustifica detta attribuzione esclusiva, a esse sono assegnati ulteriori affari che siano connessi con le materie dei minori e della famiglia, comprendendo in quest’ultima le separazioni e i divorzi.
4. I magistrati di tali sezioni vengono altresì impiegati per comporre i collegi penali.

 

Articolo 80
Ricorsi in tema di equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo

1. I ricorsi di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 24 marzo 2001, n. 89 sono trattati, preferibilmente, presso un’unica sezione o dai medesimi collegi, espressamente indicati nelle proposte tabellari.
2. La proposta tabellare, in ogni caso, indica espressamente le modalità per assicurare lo scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali tra i magistrati assegnatari della materia.

 

Capo III
Magistrati con funzioni direttive e semidirettive

Sezione I
Disposizioni generali

Articolo 81
Compiti dei Presidenti di Corte d’appello e dei Presidenti di Tribunale

1. I Presidenti di Corte d’appello e i Presidenti di Tribunale dirigono gli uffici ed esercitano tutte le attribuzioni previste dalla legge.

 

Articolo 82
Attività giudiziaria riservata ai presidenti

1. Nella proposta tabellare è indicata, specificandone entità e impegno, l’attività giudiziaria riservata ai Presidenti di Corte d’appello e ai Presidenti di Tribunale.
2. A tale fine nel sistema informatico è richiesto di indicare per le figure di direttivo o semidirettivo la percentuale di apporto in sezione.

 

Sezione II
Presidenti di Tribunale

Articolo 83
Direzione di una sezione e presidenza di collegi

1. Il Presidente del Tribunale, se l’ufficio è organizzato in sezioni, ha la facoltà di riservare a se stesso la direzione di una sezione predeterminata ovvero la presidenza di collegi qualora ciò sia compatibile con le funzioni direttive.
2. Nel caso in cui il Presidente eserciti tale facoltà, nella proposta tabellare è indicata la quota di lavoro attribuitagli, tale da essere congrua e compatibile con le funzioni direttive.
3. Nella proposta tabellare sono predeterminati i collegi e le udienze della sezione che i Presidenti dei tribunali intendono presiedere.

 

Articolo 84
Tribunali organizzati in sezioni e attività di direzione dell’ufficio

1. Nei tribunali organizzati in sezioni, le proposte tabellari indicano altresì quali delle attività di direzione dell’ufficio di cui all’articolo 47 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 il Presidente del Tribunale intenda esercitare direttamente e per quali, invece, ritenga di farsi coadiuvare dai Presidenti di sezione ai sensi dell’articolo 47 quater, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con specifico incarico di coordinamento conferito ai sensi dell’articolo 92.

 

Articolo 85
Potere di delega

1. L’esercizio della delega da parte del Presidente del Tribunale, ove consentito, avviene con provvedimento motivato, adottato secondo criteri di razionalità organizzativa e con salvaguardia delle esigenze di specializzazione che va inserito nel sistema informatico.
2. Con riguardo alle funzioni presidenziali in materia di famiglia, il Presidente del Tribunale, qualora ritenga di delegare altro magistrato dell’ufficio, designa il Presidente di sezione cui è attribuita la materia.
3. L’attribuzione della delega ad altri magistrati dell’ufficio diversi dal Presidente di sezione può essere adottata solo in subordine e per il tempo necessario a far fronte a situazioni eccezionali e contingenti, garantendo le modalità necessarie ad assicurare il coordinamento con gli altri giudici assegnati al settore.

 

Sezione III
Presidenti di sezione di Corte d’appello

Articolo 86
Presidenti di sezione di Corte d’appello

1. L’assegnazione di più Presidenti di sezione a una stessa sezione può essere ammessa solo quando tutte le sezioni, civili e penali, abbiano un presidente e la presenza di più presidenti trovi giustificazione in base al numero dei magistrati addetti alla sezione e alla natura e quantità della materia trattata.
2. L’assegnazione allo stesso magistrato della presidenza di più sezioni può essere giustificata solo quando non sia possibile assegnare un presidente a ciascuna sezione.

 

Articolo 87
Attività giudiziaria riservata ai presidenti di sezione

1. La proposta tabellare indica il lavoro giudiziario cui i Presidenti di sezione debbono necessariamente concorrere, con la precisazione che ai medesimi è assegnato un carico di lavoro nella misura di almeno la metà degli affari assegnati ai magistrati della sezione.

 

Articolo 88
Esame preliminare delle impugnazioni

1. I presidenti di sezione debbono provvedere a una selezione preliminare delle impugnazioni, in ragione della data di iscrizione a ruolo, dell'importanza delle questioni proposte e di una definizione anticipata del procedimento.
2. Nelle sezioni penali la selezione va operata ai fini dell'eventuale immediata dichiarazione di inammissibilità a norma dell’articolo 591 c.p.p., dell'eventuale applicazione dell’articolo 568, quinto comma, c.p.p., o delle ulteriori possibili decisioni camerali a norma dell’articolo 599 c.p.p.
3. I risultati di questa attività sono valutati ai fini della conferma nelle funzioni direttive o semidirettive ai sensi degli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

 

Articolo 89
Rinvio

1. Le disposizioni di cui alla successiva sezione IV si applicano, in quanto compatibili, anche ai Presidenti di sezione di Corte d’appello.

 

Sezione IV
Presidenti di sezione di Tribunale

Articolo 90
Compiti del Presidente di sezione del Tribunale

1. Il Presidente di sezione svolge i compiti stabiliti dall’articolo 47 quater, regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. In particolare, il Presidente di sezione:
a) svolge il lavoro giudiziario;
b) sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari;
c) distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione;
d) coordina le ferie dei magistrati appartenenti alla sezione;
e) collabora con il Presidente del Tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio anche per il raggiungimento degli obiettivi del documento organizzativo generale.

 

Articolo 91
Accesso al sistema informatico

1. Il Presidente di sezione accede al sistema informatico per lo svolgimento delle attività delegate dal Presidente del Tribunale o comunque richieste dallo stesso nell’ambito della predisposizione del sistema tabellare.

 

Articolo 92
Incarichi di coordinamento

1. Le proposte tabellari, qualora il Tribunale sia organizzato in sezioni e anche nell’ipotesi in cui all’ufficio sia assegnato un solo Presidente di sezione, indicano specificamente gli incarichi di coordinamento conferiti ai Presidenti di sezione, consistenti:
a) nella direzione di più sezioni che trattano materie omogenee;
b) nel coordinamento di uno o più settori dei servizi o di gestione del personale;
c) in ogni altra attività collaborativa in tutti i settori nei quali essa è ritenuta opportuna.
2. Qualora al Tribunale siano assegnati più Presidenti di sezione, il conferimento degli incarichi di coordinamento ad uno o più di essi è adeguatamente motivato con l’espressa indicazione degli elementi oggettivi che comprovano le attitudini e le capacità organizzative di quelli designati.
3. Qualora non siano conferiti detti incarichi ai Presidenti di sezione, la proposta di tabella indica comunque le modalità con le quali viene realizzata la collaborazione con detti magistrati, in particolare per verificare l’andamento dei servizi all’interno di ciascuna sezione, allo scopo di accertare eventuali disfunzioni o carenze di produttività, per apportare gli opportuni correttivi interni di carattere organizzativo e per raccogliere tutte le proposte utili per il miglioramento del servizio.

 

Articolo 93
Assegnazione di più Presidenti a una stessa sezione

1. L’assegnazione di più Presidenti a una stessa sezione può essere ammessa solo quando tutte le sezioni, civili e penali, abbiano un presidente e la presenza di più presidenti trovi giustificazione in base al numero dei magistrati addetti alla sezione, alla natura e quantità della materia trattata.

 

Articolo 94
Magistrato vicario

1. Il Presidente del Tribunale designa il magistrato vicario, destinato a presiedere l'ufficio in caso di sua mancanza o impedimento, preferibilmente tra i Presidenti di sezione.
2. La designazione avviene previo interpello e con provvedimento motivato che dia conto delle disponibilità acquisite e della valutazione comparativa effettuata con riferimento specifico ai requisiti attitudinali, precisando, qualora la scelta non ricada su uno dei Presidenti di Sezione, le ragioni che l'hanno determinata.
3. In ogni caso il Presidente può designare anche un magistrato che non ha aderito all'interpello qualora se ne ravvisi la necessità nell'interesse dell'ufficio, da indicare espressamente nella motivazione del decreto di nomina.
4. L’incarico assume rilievo sempre che lo svolgimento dello stesso, per la durata e i risultati conseguiti, sia suscettibile di valutazione positiva, affidata ai Consigli giudiziari, che potranno effettuarla, sulla base di quanto riferito dal Presidente, in occasione del parere per le valutazioni di professionalità o del parere attitudinale sulla domanda di conferimento di ufficio direttivo.
5. La designazione ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del capo dell'ufficio e sino alla nomina del nuovo dirigente.
6. La designazione è annotata nel sistema informatico.

 

Articolo 95
Divieto di designazione di un magistrato non confermato nelle funzioni

1. In nessun caso può essere designato come vicario un magistrato non confermato nelle funzioni direttive o semidirettive ai sensi degli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 per il quinquennio successivo al provvedimento di non conferma.
2. La mancata conferma, ai sensi delle su richiamate disposizioni, del magistrato originariamente designato impone la sua immediata sostituzione.

 

Articolo 96
Attività giudiziaria riservata ai presidenti di sezione

1. La proposta tabellare indica il lavoro giudiziario cui i Presidenti di sezione debbono necessariamente concorrere, con la precisazione che ai medesimi è assegnato un carico di lavoro nella misura di almeno la metà degli affari assegnati ai magistrati della sezione.
2. In ogni caso i presidenti di sezione provvedono a una selezione preliminare degli affari, in ragione della data di iscrizione a ruolo, dell'importanza delle questioni proposte e in funzione di una definizione anticipata del procedimento, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 204.

 

Articolo 97
Modalità organizzative per lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali e la verifica dell’andamento del servizio

1. La proposta tabellare indica le modalità organizzative con le quali i Presidenti di sezione intendono realizzare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’interno delle sezioni e verificare l’andamento del servizio, allo scopo di raccogliere suggerimenti e approntare i più opportuni rimedi.
2. Ferma restando la facoltà di individuare le modalità più opportune per attuare detti scopi, è realizzato un incontro tra i magistrati assegnati alla sezione con cadenza almeno bimestrale, dandone tempestiva comunicazione al dirigente dell’ufficio, al quale è inviata una relazione sull’esito delle riunioni con allegati i relativi verbali.
3. Il Presidente cura la trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura di tali verbali entro il 20 dicembre di ciascun anno.

 

Articolo 98
Sezioni Gip

1. Per le sezioni Gip la proposta tabellare indica il lavoro giudiziario cui il Presidente della sezione e il Presidente aggiunto debbono necessariamente concorrere, ferma restando la possibilità di riduzione nei limiti di cui all'articolo 96.
2. Analoga disposizione si applica anche ai magistrati coordinatori delle sezioni in cui siano assegnati almeno altri cinque magistrati ove ciò sia giustificato da oggettive e motivate esigenze di servizio.
3. Nella determinazione del lavoro giudiziario dei magistrati sopra indicati può essere prevista l’attribuzione di singole tipologie di affari, ove ciò risponda a esigenze organizzative e di miglior funzionalità della sezione, nonché lo svolgimento di compiti di supplenza o sostituzione di magistrati temporaneamente assenti o impediti.
4. La proposta tabellare indica espressamente anche i necessari compiti collaborativi nella direzione della sezione attribuiti al Presidente aggiunto con specifiche deleghe aventi ad oggetto definite materie.

 

Sezione V
Incarichi di direzione delle sezioni di tribunale nei quali non sono istituiti posti di Presidente di sezione, ovvero nei casi nei quali la sezione non è diretta
da un Presidente di sezione

Articolo 99
Incarichi di direzione delle sezioni di tribunale

1. Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di Presidente di sezione, ovvero nei casi nei quali la sezione non è diretta da un Presidente di sezione, l’organizzazione del lavoro è attribuita ad un magistrato a essa assegnato, designato nelle proposte di tabella e indicato specificamente nel sistema informatico.

 

Articolo 100
Compiti

1 Il magistrato incaricato provvede a una selezione preliminare degli affari, in ragione della data di iscrizione a ruolo, dell'importanza delle questioni proposte e di una definizione anticipata del procedimento.
2. Si applica l’articolo 97.

 

Articolo 101
Criteri di scelta del magistrato incaricato della direzione della sezione

1. La scelta del magistrato incaricato della direzione della sezione è effettuata avendo riguardo, in primo luogo, alle attitudini e al merito e, in via residuale, alla maggiore anzianità di servizio nell’ufficio, qualora non inferiore a nove mesi, ed alla anzianità di ruolo.
2. L’anzianità di servizio nell’ufficio prevale soltanto nell’ambito di una fascia di anzianità nel ruolo di quattro anni.
3. Le attitudini e il merito sono motivate con riferimento ai seguenti criteri:
a) alla quantità e qualità del lavoro svolto; alla puntualità e diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell’osservanza dei propri doveri;
b) alla disponibilità a far fronte alle esigenze dell’ufficio, valutando quindi la possibile incidenza negativa su di esso dell’eventuale svolgimento di attività extragiudiziarie autorizzate;
c) all’approfondimento della materia ordinamentale e dell’organizzazione desunta anche dalla partecipazione a corsi di studio e da pubblicazioni.
4. La motivazione deve fare riferimento a dati oggettivi ricavati, tra l’altro, dal fascicolo personale del magistrato, dalle risultanze statistiche, dai pareri del Consiglio giudiziario.

 

Articolo 102
Sezioni specializzate

1. Per la scelta del magistrato coordinatore delle sezioni lavoro, fallimentari, societarie, della famiglia, della materia di impresa e delle sezioni Gip/Gup, per le esigenze di specializzazione e la complessità e delicatezza delle materie trattate, va data prevalenza al criterio delle attitudini stabilito nell’articolo 101, comma 3.

 

Articolo 103
Assenza di esonero dal lavoro giudiziario

1. Il magistrato incaricato della direzione della sezione non può essere esonerato dal lavoro giudiziario.

 

Articolo 104
Rilievo della scelta ai fini delle valutazioni

1. Dei criteri di scelta, dei risultati conseguiti e dell'adeguatezza della successiva valutazione si terrà conto in sede di conferma del capo dell'ufficio nelle delibere di tramutamento o nelle valutazioni di professionalità.

 

Articolo 105
Rilievo dell’incarico ai fini delle valutazioni

1. L’incarico assume rilievo sempre che lo svolgimento dello stesso, per la durata e i risultati conseguiti, sia suscettibile di valutazione positiva, affidata ai Consigli giudiziari, che potranno effettuarla, sulla base di quanto riferito dal Presidente, in occasione del parere per le valutazioni di professionalità o del parere attitudinale sulla domanda di conferimento di ufficio direttivo.

 

Sezione VI
Decadenza dagli incarichi direttivi e semidirettivi. Mancata conferma

Articolo 106
Decadenza dagli incarichi direttivi e semidirettivi. Mancata conferma

1. Nella redazione della proposta tabellare deve tenersi conto dell'eventuale decorso del termine massimo di durata o della intervenuta non conferma delle funzioni direttive o semidirettive nella medesima sede anche ai fini della mobilità interna e della ripartizione dei carichi di lavoro.
2. Diversamente dai magistrati decaduti dagli incarichi direttivi o semidirettivi per decorrenza del termine massimo di durata delle relative funzioni nella medesima sede, il magistrato non confermato nelle funzioni direttive o semidirettive alla fine del primo quadriennio, ai sensi degli articoli 45 e 46 decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, non può svolgere, neppure in via di fatto, funzioni di reggenza o di supplenza nella direzione dell'ufficio o della sezione.

 

Sezione VII
Magistrati collaboratori

Articolo 107
Magistrati collaboratori

1. I presidenti di tribunale e di corte di appello possono farsi coadiuvare da magistrati che collaborano a specifiche attività presidenziali non espressamente riservate ai presidenti di sezione e che questi dimostrino di non poter espletare.
2. Il numero dei magistrati collaboratori è rigorosamente rapportato alle dimensioni dell’ufficio e predeterminato nel documento organizzativo generale.

 

Articolo 108
Nomina dei magistrati collaboratori

1. La nomina dei magistrati collaboratori avviene con decreto motivato, previo interpello tra i magistrati dell’ufficio, seguendo la procedura tabellare.
2. La motivazione dà conto delle esigenze dell’ufficio che giustificano il conferimento di compiti specifici, delle ragioni per le quali non è possibile attribuire tali compiti a un presidente di sezione, nonché dei criteri seguiti nella scelta, sindacabili solo nei casi di manifesta inadeguatezza o di palese difetto di motivazione.
3. L’incarico assume rilievo sempre che lo svolgimento dello stesso, per la durata e i risultati conseguiti, sia suscettibile di valutazione positiva, affidata ai Consigli giudiziari, che potranno effettuarla, sulla base di quanto riferito dal Presidente, in occasione del parere per le valutazioni di professionalità o del parere attitudinale sulla domanda di conferimento di ufficio direttivo.

 

Articolo 109
Assenza di esonero dal lavoro giudiziario

1. Non è consentita alcuna forma di esonero dal lavoro giudiziario per i magistrati collaboratori.

 

Articolo 110
Valutazione della scelta compiuta dei magistrati collaboratori

1. Dei criteri di scelta, dei risultati conseguiti e dell'adeguatezza della successiva valutazione si terrà conto in sede di conferma del capo dell'ufficio, nelle delibere di tramutamento o nelle valutazioni di professionalità.

 

Capo IV
Assegnazione dei magistrati alle sezioni. Tramutamenti dei magistrati nell’ambito dello stesso ufficio

Sezione I
Disposizioni generali

Articolo 111
Mobilità interna e adempimenti in caso di trasferimenti

1. L’organizzazione dell’ufficio favorisce una ragionata e moderata mobilità interna che, accanto alla valorizzazione delle specializzazioni, assicuri, soprattutto nella prima fase della carriera del magistrato, la diffusione delle competenze, coerentemente ai principi e agli obiettivi delineati del documento organizzativo generale.
2. Il magistrato trasferito ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare trasmette al presidente di sezione o, laddove non previsto in organico, al presidente del tribunale, sintetica relazione sullo stato del ruolo, evidenziando eventuali urgenze.

 

Articolo 112
Divieto di trasferimento senza il consenso

1. I magistrati addetti agli uffici giudiziari non possono essere trasferiti, senza il loro consenso, ad una sezione o ad un settore di servizio diversi da quello al quale sono assegnati, salvo che ricorrano le ipotesi di trasferimento d’ufficio di cui all’ articolo 159.

 

Articolo 113
Magistrati in maternità o che provvedano alla cura di figli minori

1. Nel caso di magistrati in maternità o che provvedano alla cura di figli minori, in via esclusiva o prevalente e fino a sei anni di età degli stessi, in assenza del consenso degli interessati, non può essere disposto il mutamento delle funzioni tabellari, nè della sede di esercizio delle funzioni.

 

Articolo 114
Funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare

1. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento.
2. A tal fine sono equiparate alle funzioni di giudice del dibattimento le funzioni:
a) di giudice dell'udienza preliminare;
b) di giudice delle misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) di giudice addetto allo svolgimento dei procedimenti celebrati con rito direttissimo e di giudice del riesame.
3. È possibile derogare alla disposizione di cui ai commi primo e secondo solo per imprescindibili e straordinarie esigenze di servizio.

 

Articolo 115
Magistrati provenienti da un ufficio di Procura

1. Nell’assegnazione dei magistrati trasferiti presso il Tribunale e provenienti da un ufficio di Procura, si applica la disposizione di cui all’articolo 13, quarto comma, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
2. La successiva attribuzione di funzioni penali non è ammessa prima del decorso di cinque anni.

 

Articolo 116
Incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

1. L’assegnazione dei magistrati va effettuata avendo riguardo alle incompatibilità disciplinate dagli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e casi analoghi di cui alla Circolare P.12940 del 25 maggio 2007, e precisando, conseguentemente, i settori ai quali è necessario non destinarli.
2. Qualora sopravvengano situazioni di incompatibilità, riconducibili alle ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e casi analoghi di cui alla circolare P.12940 del 25 maggio 2007, relative al settore di destinazione del magistrato, il dirigente dell’ufficio provvede a destinare il magistrato ad altro settore o sezione dell’ufficio.
3. Si applica in quanto compatibile il procedimento previsto dagli articoli 154, 155 e 156.

 

Articolo 117
Tutela della genitorialità e della malattia

1. Nell’organizzazione degli uffici viene assicurata la tutela delle esigenze connesse alla gravidanza e alla genitorialità, dovendosi tenere conto delle necessità di coloro che provvedono, anche non in via esclusiva o prevalente, alla cura di figli minori fino a sei anni di età degli stessi, secondo le disposizioni contenute nel Titolo IV.
2. I dirigenti degli uffici adottano misure organizzative tali da rendere compatibile il lavoro dei magistrati dell’ufficio in stato di gravidanza o in congedo parentale e, comunque, con prole di età inferiore a sei anni, con le esigenze familiari e i doveri di assistenza che gravano sul magistrato.
3. I dirigenti degli uffici e, per quanto di loro competenza, i dirigenti delle corrispondenti Corti d’appello e Procure generali esentano i magistrati con prole di età inferiore a sei anni da ogni attività ovvero incombenza ulteriore rispetto all’ordinaria attività giudiziaria, salva la disponibilità manifestata dal magistrato.
4. Analoghe misure sono assunte anche a favore dei magistrati che abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché a favore dei magistrati che siano genitori di prole con situazione di handicap accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
5. Le previsioni dei commi 1 e 2 per la tutela della genitorialità dei figli minori fino a sei anni possono essere derogate se il dirigente, con provvedimento che dia conto di esigenze non altrimenti garantite, rilevi motivatamente l’insostenibilità della misura organizzativa prevista per la piena tutela della genitorialità. In tali casi resta comunque salva la piena applicabilità dei predetti commi a tutela della genitorialità di figli sino a tre anni.
6. Nell’organizzazione degli uffici si deve tener conto, altresì, delle esigenze del magistrato connesse alla assistenza dei prossimi congiunti affetti da gravi patologie, quando non vi siano altri familiari che possano provvedervi.

 

Sezione II
Concorsi interni
§ 1 - Disposizioni generali


Articolo 118
Concorsi interni

1. Negli uffici giudiziari, sia per l’eventuale potenziamento di un settore rispetto agli altri, sia in tutti i casi nei quali è necessario, per esigenze di servizio, lo spostamento di magistrati da una sezione all’altra, i dirigenti, sentiti i presidenti di sezione, debbono stabilire quali posti pubblicare, anche non coincidenti con le vacanze, in ragione degli obiettivi indicati nel documento organizzativo generale, specificando le priorità dell’ufficio e le ragioni della scelta.
2. Del concorso va data comunicazione, anche soltanto per via telematica e comunque mediante pubblicazione della comunicazione nell’archivio digitale dell’ufficio, con modalità tali da assicurare l’effettiva conoscenza, dei posti da coprire a tutti i magistrati dell’ufficio e a quelli che vi siano destinati dal Consiglio e che non vi abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per la domanda, invitando tutti i magistrati ad esprimere preferenze.

 

Articolo 119
Pubblicazione

1. I concorsi ordinari sono svolti almeno due volte l’anno e in modo da assicurare il coordinamento con le pubblicazioni dei posti di tramutamento ordinario deliberati dal Csm e in essi debbono confluire anche i concorsi relativi ai trasferimenti ai sensi degli articoli 154, 155 e 156 della circolare.
2. I concorsi vengono pubblicati sull’archivio digitale dell’ufficio nell’ambito della rete intranet del Csm.

 

Articolo 120
Comunicazione dei posti da coprire

1. Nel dare comunicazione dei posti da coprire, il dirigente dell’ufficio invitano tutti gli interessati a proporre domanda di assegnazione o di tramutamento, mediante il sistema informatico con indicazione, a pena di inammissibilità, dell'ordine di preferenza ed entro il limite di un terzo dei posti indicati nel bando.
2. Nella comunicazione dei posti da coprire, il Presidente indica la data da cui si è determinata la vacanza.

 

Articolo 121
Domande

1. Nel caso di pubblicazione da due a cinque posti, sarà ammissibile la presentazione di due domande.
2. Non è ammessa la revoca della domanda dopo l'assegnazione di uno dei posti richiesti.

 

Articolo 122
Posti di risulta

1. I posti rimasti scoperti per effetto di trasferimenti, cosiddetti posti di risulta, che il Presidente intenda coprire, dovranno essere messi a concorso immediatamente dopo il decorso del termine per presentare osservazioni avverso la variazione tabellare concernente l’esito del bando da cui sono stati originati.
2. Non è ammesso, se non per gravi esigenze di servizio da motivare espressamente, un nuovo bando immediatamente successivo concernente i posti liberatisi per effetto della copertura dei posti di risulta.

 

Articolo 123
Legittimazione

1. Il magistrato non può essere assegnato a domanda ad altra sezione o ad altro settore di servizio se non siano decorsi almeno due anni dal giorno in cui ha preso effettivo possesso della posizione tabellare cui è attualmente addetto, salvo eccezioni per comprovate esigenze di servizio, da motivare specificamente.
2. Nel caso in cui il magistrato sia stato assegnato o tramutato d’ufficio, il passaggio, a domanda o d’ufficio, ad altra sezione o settore dell’ufficio può avvenire decorso un anno dall’effettiva presa di possesso.
3. Il termine, annuale o biennale, è calcolato con riferimento alla data in cui si è verificata effettivamente la vacanza del posto da ricoprire, indipendentemente dal momento in cui il dirigente dell’ufficio decide di provvedere alla sua copertura.

 

Articolo 124
Applicazione extradistrettuale e legittimazione

1. Non è legittimato a partecipare al bando di concorso dell’ufficio di appartenenza chi si trova in applicazione extradistrettuale con durata residua pari o superiore a quattro mesi calcolata alla data di scadenza del bando.

 

Articolo 125
Differimento dell'efficacia del provvedimento di tramutamento

1. Per esigenze di servizio, da motivare espressamente nella proposta tabellare, l’efficacia del provvedimento di tramutamento può essere differita al momento in cui il posto lasciato vacante sia stato a sua volta ricoperto con l’assegnazione di altro magistrato.
2. Il differimento non può comunque superare il termine massimo di sei mesi.

 

Articolo 126
Procedimenti penali in avanzato stato di istruttoria

1. I dirigenti degli uffici, in previsione della decorrenza dell’efficacia del tramutamento del magistrato, individuano, con apposito provvedimento motivato, i procedimenti penali in avanzato stato di istruttoria e per i quali non operi l’articolo 190 bis c.p.p. che dovranno essere dallo stesso portati a termine, contemperando l’individuazione al carico di lavoro prevedibile nel posto in cui subentra.

 

Articolo 127
Omogeneità nell’assegnazione o formazione dei ruoli

1. L’assegnazione o la formazione contestuale di ruoli per due o più magistrati destinati a un determinato settore sono effettuate secondo criteri di omogeneità qualitativa e quantitativa degli affari, fatte salve le esigenze processuali.
2. Il medesimo principio si applica alla formazione dei ruoli dei magistrati ordinari assegnati all’esito del tirocinio.

 

Articolo 128
Scambio di posti

1. È possibile lo scambio di posti quando non vi ostino esigenze di servizio e non risultino pregiudicate le posizioni degli altri magistrati dell’ufficio che avrebbero diritto ad essere preferiti nei concorsi per la copertura dei posti scambiati.
2. A tal fine le richieste di scambio sono comunicate a tutti i magistrati dell’ufficio, con pubblicazione sull’archivio digitale dell’ufficio, per assicurare l’effettiva conoscenza da parte di ciascuno, con la indicazione del termine per la presentazione delle osservazioni, e, qualora emergano concorrenti aspirazioni, si procederà ai concorsi interni aperti solo a coloro che hanno manifestato interesse all’assegnazione dei posti oggetto di richiesta.

 

Articolo 129
Annotazione della data di effettivo possesso

1. Sul sistema informatico è annotata la data di effettiva presa di possesso del magistrato in caso di tramutamento.

 

§ 2 - Criteri di valutazione

Articolo 130
Criteri di valutazione

1. Nel caso in cui vi siano più aspiranti all’assegnazione o al tramutamento, il Presidente, tenute presenti le esigenze di efficienza dell’ufficio, in maniera coerente e uniforme per tutte le proposte di variazione tabellare relative al medesimo ufficio, applica, in ordine di priorità, i seguenti criteri di valutazione:
a) attitudine all’esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze comprovanti l’idoneità professionale dell’aspirante;
b) anzianità di servizio nell’ufficio;
c) anzianità nel ruolo.
2. I criteri di cui ai punti b) e c) vanno verificati in relazione alla data di vacanza del posto.
3. Nel rapporto tra anzianità di servizio e anzianità di ruolo si applicano i criteri di cui all’articolo 135, comma 2 e 3.

 

Articolo 131
Valutazione delle attitudini

1. Nella valutazione delle attitudini si considerano, in particolare, le specifiche competenze e materie trattate qualificanti in relazione al posto messo a concorso e sono preferiti i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee al posto da ricoprire.
2. Il Presidente riconosce prevalenza ai magistrati aventi una specifica esperienza nel settore del posto da coprire, privilegiando la specializzazione in materia civile per i posti che comportino esercizio della giurisdizione civile, e in materia penale per i posti che comportino esercizio della giurisdizione penale.
3. Nella valutazione delle attitudini non si tiene conto dell’esperienza maturata a seguito della destinazione in supplenza ai sensi dell’articolo 143, comma 2.

 

Articolo 132
Valutazione delle attitudini per le funzioni di Gip/Gup

1. Il Presidente dà prevalenza ai magistrati che vantano una specifica esperienza almeno biennale nell’esercizio delle funzioni di Gip/Gup per l’assegnazione dei relativi posti.
2. L’esercizio per un biennio delle funzioni di giudice dibattimentale prevale sull’esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 114, co 2.

 

Articolo 133
Valutazione delle attitudini per posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società e fallimento

1. Nell’assegnazione di posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società, fallimento, prevale in ogni caso il criterio delle attitudini degli aspiranti, desunte dalla positiva esperienza giudiziaria maturata per non meno di due anni nella medesima materia o in materie affini (ad esempio, famiglia, minori, tutele), indipendentemente dal settore di giurisdizione (civile o penale) in cui tale specializzazione sia stata acquisita, sempreché in tali materie le funzioni giudiziarie siano state esercitate in via esclusiva o quantomeno prevalente.
2. In assenza di aspiranti in possesso del requisito su indicato, si applicano i criteri previsti dell'articolo 131.

 

Articolo 134
Valutazione delle attitudini per l’assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate in materia d’impresa

1. I criteri di cui all’articolo 131 valgono per l’assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate in materia d’impresa, regolamentate con decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, così come modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27, per la quale sono tenute in considerazione anche le esperienze comprovanti l’idoneità professionale del magistrato.

 

Articolo 135
Valutazione delle attitudini per l’assegnazione delle ulteriori funzioni

1. Il criterio delle attitudini, nell’assegnazione di posti diversi da quelli indicati negli articoli 133 e 134 prevale sugli altri criteri soltanto nell’ambito di una fascia di anzianità nel ruolo di otto anni.
2. In tale fascia, a parità di requisiti attitudinali, il Presidente assegna il posto al magistrato avente maggiore anzianità di servizio nell’ufficio soltanto nell’ambito di una fascia di anzianità nel ruolo di quattro anni. In tale ultima fascia, nel caso di pari anzianità di servizio nell’ufficio, il Presidente assegna il posto al magistrato avente maggiore anzianità di ruolo.
3. Fuori da tale fascia prevale in ogni caso l’anzianità di ruolo.

 

Articolo 136
Rilievo di eventuali situazioni di incompatibilità

1. L’esistenza in concreto di eventuali situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 nella sede di provenienza risulta rilevante solo in caso di parità dei risultati derivanti dall'applicazione degli indicati criteri di valutazione.

 

Articolo 137
Proposta di assegnazione o di tramutamento

1. La proposta di assegnazione o di tramutamento deve essere necessariamente motivata, anche con assegnazione di punteggi attribuiti con riferimento ai singoli criteri e preventivamente comunicati, mediante la specifica indicazione delle ragioni che hanno condotto all’individuazione del magistrato prescelto, e la puntuale enunciazione degli elementi da cui risultano le qualità professionali generiche e specifiche che lo rendono idoneo a ricoprire il posto messo a concorso, valutate in comparazione a ciascuno degli altri concorrenti.
2. La proposta contiene per ciascun posto una graduatoria completa in relazione a ciascun aspirante.

 

Articolo 138
Obbligo di comunicazione scritta a ciascun aspirante

1. È fatto obbligo al dirigente dell’ufficio di dare comunicazione scritta a ciascun aspirante, ancorché non assegnatario del posto, della proposta di assegnazione o di tramutamento relativa al posto al quale lo stesso ha chiesto di concorrere.

 

§ 3 - Istituzione di nuove sezioni, accorpamento o soppressione di sezioni o di collegi e sospensione dell’attività

Articolo 139
Istituzione di una nuova sezione

1. In caso di istituzione di una nuova sezione, anche mediante scorporo o separazione di altre sezioni, i nuovi posti possono essere messi a concorso e tutti i magistrati, addetti o destinati all’ufficio, possono presentare domanda di tramutamento o assegnazione.

 

Articolo 140
Unione di sezioni preesistenti

1. Qualora la nuova sezione risulti dall’unione di sezioni preesistenti, i magistrati di tali sezioni sono ad essa assegnati di diritto.
2. Nei casi in cui il numero dei magistrati ecceda il numero dei posti richiesti dalle esigenze di servizio, saranno esclusi quelli con minore anzianità di servizio nell’ufficio, senza incidenza alcuna sul computo del periodo di permanenza minimo al fine di ulteriori tramutamenti.

 

Articolo 141
Sospensione dell’attività di una sezione o di un collegio

1. Il dirigente dell’ufficio, a fronte di una evidente riduzione del numero e delle pendenze complessive di una sezione o di un settore, può disporre la sospensione dell’attività di una o più sezioni, ovvero di uno o più collegi, con la destinazione dei magistrati assegnati ad altre sezioni o a collegi.

 

§ 4 - Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione e ricollocamento in ruolo

Articolo 142
Assegnazione di un magistrato di nuova destinazione

1. Nel caso in cui la scelta cada su un magistrato che non ha ancora preso possesso dell’ufficio, la delibera di variazione tabellare ha effetto dalla data dell’immissione in possesso.
2. Nel periodo compreso tra la data della delibera e quella dell’immissione in possesso, alle esigenze del posto da coprire si fa fronte mediante l’istituto della supplenza.

 

Articolo 143
Supplenza

1. Il magistrato di nuova destinazione che non abbia ancora partecipato a un concorso per la copertura di posti vacanti è inserito nell’ufficio non appena vi prende possesso, con provvedimento di variazione tabellare e nel rispetto degli eventuali vincoli di settore.
2. Nel tempo necessario per l’espletamento del concorso, il magistrato è temporaneamente destinato in supplenza a uno qualsiasi dei posti vacanti, fermi i limiti previsti dagli articoli 114 e 115.
3. La supplenza non può superare la durata di sei mesi, prorogabile per non più di una volta.

 

Articolo 144
Assegnazione d'ufficio

1. In caso di esito negativo del concorso è assegnato d'ufficio a uno dei posti liberi corrispondenti alla destinazione eventualmente indicata nella pubblicazione della sede vacante.

 

Articolo 145
Assegnazione in caso di ricollocamento in ruolo

1. In caso di riassegnazione di un magistrato al medesimo ufficio a seguito di ridestinazione alle funzioni giudiziarie da un precedente collocamento fuori ruolo, il medesimo va assegnato alla destinazione tabellare di provenienza, eventualmente anche in sovrannumero rispetto all’organico della sezione.
2. L’anzianità di servizio nell’ufficio ai sensi dell’articolo 130 comma 1, lett. b, va calcolata tenendo conto anche del periodo di servizio prestato prima del collocamento fuori ruolo.

 

Articolo 146
Aggiornamento del sistema informatico

1. Al fine di permettere un costante aggiornamento del sistema informatico la presa di possesso del magistrato va inserita nel sistema informatico, con allegato il relativo verbale, utilizzando le funzioni appositamente predisposte.

 

§ 5 - Assegnazione di Presidenti di sezione

Articolo 147
Assegnazione di Presidenti di sezione

1. Ferme le previsioni del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, le disposizioni che precedono della sezione II si applicano anche all’assegnazione dei Presidenti di sezione.

 

§ 6 - Assegnazione dei magistrati all’esito del tirocinio

Articolo 148
Limiti all’assegnazione dei magistrati all’esito del tirocinio

1. I magistrati ordinari all’esito del tirocinio non possono esser destinati alle funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare.

 

Articolo 149
Individuazione dei posti da assegnare e scelta

1. Subito dopo la comunicazione relativa all’elenco delle sedi da assegnare ai magistrati ordinari in tirocinio, i dirigenti degli uffici interessati individuano i posti da riservare loro, tenendo conto delle esigenze generali dell’ufficio e professionali degli assegnatari, comunicando gli esiti dei concorsi interni al Consiglio Superiore della Magistratura, con indicazione della tipologia di affari dei ruoli da ricoprire.
2. I posti così individuati sono immediatamente assegnati consentendo ai magistrati ordinari in tirocinio destinati all’ufficio la scelta, in ordine di ruolo.

 

Articolo 150
Comunicazione delle proposte di variazione tabellare

1. Le proposte di variazione tabellare, la cui efficacia resta differita alla data in cui gli stessi, completato il periodo di tirocinio, prenderanno possesso dell’ufficio assegnatogli, sono senza indugio comunicate al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio giudiziario competente e ai magistrati interessati.

 

Articolo 151
Vincolatività delle proposte

1. Le proposte sono vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio dell’ufficio o di salute del magistrato non altrimenti superabili.
2. La modifica è tempestivamente comunicata al Consiglio giudiziario e al Consiglio Superiore della Magistratura, che, se non la ritiene giustificata, annulla la decisione.
3. La violazione di tale disposizione è segnalata ai titolari dell’azione disciplinare.

 

Sezione III
Termine di permanenza nell’incarico

Articolo 152
Termine massimo di permanenza nell’incarico

1. La permanenza del magistrato nel medesimo incarico è disciplinata dal regolamento del Consiglio Superiore della Magistratura del 13 marzo 2008 e successive modifiche.
2. Al fine di consentire la verifica del rispetto del predetto regolamento, nella proposta di tabella il dirigente dell’ufficio indica, accanto al nome del magistrato, il termine finale di permanenza nel posto assegnatogli.

 

Articolo 153
Mutamento della posizione tabellare prima della scadenza del termine massimo di permanenza

1. I magistrati che intendono mutare posizione tabellare prima della scadenza del termine massimo di permanenza devono partecipare ai concorsi ordinari disciplinati all’articolo 118 della presente circolare.

 

Articolo 154
Assegnazione provvisoria in caso di scadenza del termine massimo di permanenza

1. Nel caso in cui, decorso il termine massimo di permanenza, i magistrati non sono risultati vincitori di alcun concorso, il Presidente li assegna immediatamente in via provvisoria e comunque per una durata non superiore a sei mesi, seguendo l’ordine di anzianità di servizio, ai posti di risulta liberatisi all’esito dell’ultimo concorso ovvero, in caso di mancanza o insufficienza dei posti, a uno di quelli vacanti non pubblicati.
2. L’assegnazione provvisoria va registrata sul sistema informatico con l’apposita funzione.
3. L’assegnazione provvisoria non incide sulle vacanze rispetto all’organico sezionale.

 

Articolo 155
Concorso ordinario nell'ambito del semestre

1. Nel corso del semestre di assegnazione provvisoria, il Presidente bandisce un ulteriore concorso ordinario aperto alla partecipazione di tutti i giudici dell’ufficio e a cui i suddetti magistrati partecipano.
2. I magistrati che hanno superato il termine massimo di permanenza, a parità di attitudini, prevalgono nella comparazione.

 

Articolo 156
Assegnazione d’ufficio

1. Nell’ipotesi in cui neanche all’esito del concorso ordinario bandito nel semestre risultino assegnatari del posto richiesto, i magistrati che hanno superato il termine massimo di permanenza sono trasferiti d’ufficio sul posto eventualmente pubblicato e rimasto vacante ovvero, in mancanza, sul posto di risulta del medesimo concorso.

 

Articolo 157
Proroga

1. Il Presidente, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di permanenza massimo, predispone l’elenco ragionato dei processi pendenti con sintetica specificazione delle motivazioni per le quali intende richiedere la proroga ai sensi dell'articolo 19, primo comma , del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 per alcuni ovvero non intende richiederla per altri.
2. L’elenco viene trasmesso immediatamente dal Presidente al Csm per la decisione sulla proroga che interviene, sentito, se ritenuto necessario, il Consiglio giudiziario, almeno un mese prima della scadenza del termine massimo di permanenza.

 

Articolo 158
Pubblicazione del posto

1. Negli uffici a pieno organico, da valutarsi quale situazione di presenza effettiva dei magistrati nell’ufficio, deve essere necessariamente pubblicato il posto del magistrato interessato dalla procedura di trasferimento per superamento dei termini massimi di permanenza.
2. Nel caso in cui il posto pubblicato non venga coperto si procede con trasferimento d’ufficio ai sensi del successivo articolo 159 della circolare di altro magistrato nella cui posizione tabellare viene assegnato d’ufficio il giudice interessato dalla procedura.
3. È comunque possibile fare ricorso allo scambio di posti di cui all’articolo 128 della presente circolare.

 

Sezione IV
Trasferimenti d’ufficio

Articolo 159
Casi di trasferimenti d’ufficio

1. Il tramutamento d’ufficio del magistrato dalla sezione o dal settore di servizio al quale è assegnato è ammesso nei seguenti casi:
a) nel caso in cui occorra potenziare una sezione o un settore di servizio e non vi sia alcun magistrato che aspiri al tramutamento;
b) nel caso il cui il concorso per la copertura del posto sia rimasto senza aspiranti;
c) nel caso di permanenza del giudice oltre il termine massimo stabilito dal regolamento consiliare del 13 marzo 2008 secondo la procedura di cui all’articolo 157;
d) nel caso in cui, all’esito del concorso interno, risulti necessario individuare una destinazione tabellare compatibile con quanto previsto dalla presente circolare per i magistrati di cui alle ipotesi regolate dagli articoli 113, 114 e 115;
e) nel caso in cui risulti necessario destinare un magistrato ad altro settore o sezione dell’ufficio nell’ipotesi di cui all’articolo 116, comma 2;
f) per eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell’ufficio da indicare con specifica motivazione.

 

Articolo 160
Potenziamento di una sezione o di un settore e concorso senza aspiranti

1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma primo dell'articolo 159, la motivazione dà adeguatamente conto delle esigenze di funzionalità dell’ufficio che giustificano il provvedimento, e dei criteri seguiti per l’individuazione dei magistrati da trasferire.
2. La scelta cade sui magistrati con minore anzianità di ruolo, anche operanti in settori diversi da quello di destinazione salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni contrarie da indicare espressamente nella proposta di tramutamento.

 

Articolo 161
Legittimazione successiva

Il magistrato destinato a una sezione o a un settore di servizio per assegnazione o tramutamento d’ufficio non può essere trasferito ad altra sezione o settore prima di un anno dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell’ufficio.

 

Articolo 162
Termine massimo di permanenza e destinazione al posto d'origine. Ricollocamento in ruolo

1. Nel caso di cui alla lettera c) del comma primo dell'articolo 159 e comunque nell’ipotesi di permanenza nelle precedenti funzioni per un peridodo eccedente nove anni e sei mesi, il magistrato non può essere nuovamente destinato al posto di origine prima di cinque anni.
2. La stessa disposizione si applica anche all’atto della riassegnazione dei magistrati collocati fuori ruolo all’ufficio di provenienza, quando tra la destinazione a funzioni non giudiziarie e la ridestinazione all’attività giudiziaria nelle funzioni precedentemente svolte, siano decorsi, complessivamente, meno di cinque anni.

 

Capo V
Criteri per l’assegnazione degli affari

Sezione I
Principi generali

Articolo 163
Articolazione e attuazione dei criteri di assegnazione degli affari

1. L’articolazione dei criteri di assegnazione degli affari spetta al dirigente dell’ufficio.
2. Fermi il dovere di vigilanza e il potere sostitutivo del dirigente, da esercitare in caso di violazione dei criteri tabellari, l'attuazione dei criteri di assegnazione è demandata al presidente della sezione o al magistrato che la dirige ai sensi dell’articolo 47 quater regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

 

Articolo 164
Precostituzione del giudice

1. Il dirigente dell’ufficio, il presidente della sezione ovvero il magistrato che la dirige, nella materia civile e in quella penale, assegnano gli affari alle sezioni, ai collegi e ai giudici, monocratici o componenti i collegi, in base a criteri oggettivi e predeterminati nella proposta tabellare.
2. Qualora la stessa materia sia assegnata a più sezioni o, nel caso di sezione unica, a più giudici, dovranno essere indicati i criteri di ripartizione degli affari della materia tra le diverse sezioni e tra i diversi magistrati.
3. I principi su esposti si applicano anche con riguardo ai criteri di distribuzione degli affari e, in ispecie, di determinazione del relatore per le singole controversie, per le sezioni specializzate in materia d’impresa.

 

Articolo 165
Nomina del relatore nelle cause collegiali

1. Il presidente del collegio designa il componente estensore nel rispetto dei criteri prefissati di cui all’articolo 164, comma 1.
2. Il presidente del collegio tiene conto della specifica condizione soggettiva del magistrato e non assegna la redazione del provvedimento quando il termine di deposito venga a scadere nel periodo di astensione obbligatoria per maternità.

 

Articolo 166
Divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale

1. Non possono essere assegnati affari, anche di immediata e urgente trattazione, al magistrato nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale di cui agli artt. 16, 17, 28 e 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, salvo che si provveda alla sua sostituzione.

 

Articolo 167
Assegnazione degli affari al Presidente del Tribunale e ai Presidenti di sezione

1. Nelle tabelle sono predeterminati i criteri oggettivi di attribuzione degli affari al Presidente del Tribunale, ai Presidenti di sezione e al Presidente aggiunto della sezione Gip/Gup
2. Nello stesso modo dovrà prevedersi per i Presidenti di sezione delle Corti d’appello.

 

Articolo 168
Astensione, ricusazione e impedimento. Criteri di sostituzione

1. Nelle proposte tabellari sono indicati i criteri che saranno seguiti per la sostituzione di magistrati astenuti, ricusati o comunque impediti.
2. I criteri assicurano l’identificazione del magistrato in base a parametri oggettivi e di regola automatici.
3. Il provvedimento di sostituzione è congruamente motivato e indica specificamente le ragioni e le modalità della scelta, soprattutto nel caso di deroga ai criteri automatici previsti in tabella.

 

Articolo 169
Deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione

1. Sono ammissibili deroghe ai criteri di assegnazione degli affari in caso di comprovate esigenze di servizio.
2. Tali deroghe devono sono adeguatamente e specificamente motivate e dovranno essere comunicate al magistrato che sarebbe stato competente sulla base dei criteri oggettivi e predeterminati.
3. Trova applicazione la previsione di cui all’articolo 40.

 

Sezione II
Assegnazione degli affari in alcune materie

Articolo 170
Assegnazione delle controversie in materia di lavoro e in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria

1. La distribuzione degli affari tra i magistrati addetti alla sezione lavoro, atteso che essi sono tutti qualificati da omogenea competenza, avviene in base a criteri automatici, salvi i correttivi diretti ad assicurare evidenti esigenze di funzionalità, come nell'ipotesi delle cause connesse da riunire, nonché a garantire la genuinità dell’automatismo, onde evitare sia la prevedibilità dell’assegnazione, sia la possibilità che il sistema automatico venga utilizzato in modo da consentire la scelta del giudice a opera della parte.

 

Articolo 171
Assegnazione degli affari negli uffici GIP/GUP

1. La ripartizione del lavoro all’interno dell’ufficio Gip/Gup mira ad assicurare un giusto equilibrio tra le esigenze di specializzazione e di rotazione degli affari, allo scopo di assicurare l'acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati.
2. Nel determinare i criteri, obiettivi e predeterminati, per l’assegnazione degli affari penali si stabilirà la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice, di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento, salvo eventuali incompatibilità.
3. I criteri di assegnazione degli affari assicurano che, in riferimento allo stesso procedimento, le funzioni di Gip e di Gup siano svolte da due magistrati diversi.

 

Articolo 172
Assegnazione degli affari negli uffici minorili

1. L’assegnazione degli affari negli uffici minorili è disposta, secondo criteri obiettivi e predeterminati, in modo da favorire la diretta e contestuale esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile, sia nelle funzioni civili sia in quelle penali.
2 Nel rispetto di criteri oggettivi e predeterminati, gli affari civili possono essere assegnati dal Presidente del Tribunale anche ai giudici onorari, in materie che, per oggetto e caratteristiche, appaiono congrue anche con riguardo alla specifica attitudine e preparazione professionale del singolo magistrato.
3. Il giudice onorario designato quale relatore, o quello al quale il collegio abbia delegato l’assunzione dei mezzi di prova ammessi in sede collegiale, fa parte del collegio che definisce il procedimento.

 

Articolo 173
Assegnazione degli affari nei Tribunali e uffici di sorveglianza

1. L’assegnazione degli affari negli uffici di sorveglianza pluripersonale avviene, per i condannati detenuti, seguendo il criterio dell’istituto di detenzione sulla cui organizzazione il magistrato di sorveglianza è chiamato a vigilare, combinato, in relazione alla diversa tipologia degli istituti di pena e al numero complessivo dei detenuti definitivi, con altri criteri automatici.
2. Per i condannati liberi sono previsti criteri obiettivi e predeterminati di assegnazione che garantiscano tendenzialmente la continuità di trattazione da parte di un medesimo magistrato.
3. L’assegnazione degli affari di competenza del Tribunale di sorveglianza avviene già dal momento della registrazione della istanza, secondo criteri obiettivi e predeterminati che valorizzino la funzione del magistrato di sorveglianza incaricato di vigilare sull’attuazione del trattamento rieducativo del condannato detenuto.
4. Per i condannati liberi, l’adozione di criteri predeterminati tende a evitare la dispersione di conoscenze acquisite nell’ambito dell’attività monocratica.
5. Gli affari di competenza del Tribunale di sorveglianza possono essere assegnati, con criteri obiettivi, anche ai componenti esperti, nelle materie che richiedono valutazioni compatibili con le specifiche attitudini e preparazione professionale degli stessi.
6. Al fine di consentire che l’attività del singolo magistrato, sia quella monocratica, sia quella diretta alla predisposizione degli elementi utili per la decisione del collegio, si realizzi in un quadro di adeguata funzionalità, può risultare opportuna l’adozione di moduli organizzativi che tendano alla costituzione di un ufficio del magistrato di sorveglianza, con idonea provvista di personale amministrativo di diretta collaborazione.

 

Sezione III
Provvedimenti per il riequilibrio dei carichi di lavoro

Articolo 174
Riequilibrio dei carichi di lavoro

1. Nel caso di provvedimenti diretti a riequilibrare i carichi di lavoro, il dirigente dell’ufficio indica le ragioni di servizio, che giustificano la misura, tra le quali rientra anche l’esigenza di definire i procedimenti che abbiano superato i termini di cui all’art. 2, comma 2 bis, legge 24 marzo 2001, n. 89 (cd. legge Pinto), nonché i procedimenti di cui all’art. 19, d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (in tema di riconoscimento della protezione internazionale), nonchè i criteri oggettivi e predeterminati adottati e la razionalità organizzativa del provvedimento medesimo.
2. I provvedimenti diretti al riequilibrio dei ruoli, in particolare, mirano a consentire la definizione prioritaria dei procedimenti, assicurando, al contempo, la conservazione dell’attività processuale già svolta.

 

Articolo 175
Procedura

1. Per l'adozione di provvedimenti diretti a riequilibrare i carichi di lavoro va adottata la procedura prevista per le altre variazioni tabellari di cui all’articolo 40.

 

Articolo 176
Relazione

1. Trascorsi dodici mesi dal provvedimento di riequilibrio dei carichi di lavoro, il dirigente stila apposita sintetica relazione nella quale dà atto degli effetti del provvedimento di riassegnazione, nonché del contributo dei magistrati all’uopo interessati.

 

Capo VI
Provvedimenti da adottare per prevenire o porre rimedio ai casi di significativo ritardo nel deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati addetti all’ufficio

Articolo 177
Attività del dirigente

1. Al fine di verificare la corretta funzionalità operativa dell’ufficio, anche sotto il profilo della tempestività nella definizione degli affari assegnati ai magistrati, il dirigente, con cadenza semestrale, avvalendosi della collaborazione dei presidenti di sezione, dispone una verifica generale sui termini di deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati dell’ufficio.
2. Nel caso in cui all’esito del monitoraggio emergano situazioni di criticità che necessitino di interventi organizzativi, il dirigente dell’ufficio, sentiti i presidenti di sezione e i magistrati interessati, adotta sollecitamente i provvedimenti necessari per porvi rimedio, indicando specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano.

 

Articolo 178
Provvedimenti organizzativi

1. I provvedimenti organizzativi da adottare attengono al riequilibrio dei ruoli ai sensi dell’articolo 175, comma 1, ovvero al numero, al dimensionamento e alla competenza per materia delle sezioni.
2. Fermo restando il dovere di segnalazione dei ritardi rilevanti in sede disciplinare, il dirigente promuove lo smaltimento dei procedimenti o processi in cui i ritardi siano maturati, programmando con il magistrato interessato un piano di rientro sostenibile.

 

Articolo 179
Ulteriori misure organizzative

1. Se tale programma non risulti da solo sufficiente o, comunque, non sortisca gli effetti positivi auspicati, il dirigente adotta ulteriori idonee misure organizzative, fra le quali, a titolo esemplificativo:
a) il parziale o totale esonero temporaneo del magistrato dall’assegnazione di nuovi affari;
b) l’esonero temporaneo da specifiche attività giudiziarie;
c) la redistribuzione dei procedimenti o processi all’interno della sezione, con l’assegnazione di ruoli aggiuntivi ai singoli giudici, disponendo l’affiancamento di GOT, secondo i moduli organizzativi previsti dal seguente articolo 186, ovvero con l’eventuale formazione di ruoli autonomi da assegnare ai GOT nel caso:
c1) di significative vacanze nell’organico dell’ufficio o di necessità di definire procedimenti che abbiano superato i termini di cui all’articolo 2, comma 2 bis, legge 24 marzo 2001, n. 89;
c2) di specifiche esigenze organizzative insorte a seguito di straordinari incrementi delle sopravvenienze;
c3) della necessità di garantire la funzionalità delle sezioni o dei settori.
2. In ogni caso, le suddette misure organizzative non devono comportare una sperequazione permanente dei carichi di lavoro tra tutti i magistrati dell’ufficio e, attuato il programma di rientro, devono prevedere adeguati meccanismi compensativi.

 

Articolo 180
Esecutività

1. Tutti i provvedimenti adottati per prevenire o porre rimedio ai casi di significativo ritardo nel deposito dei provvedimenti sono immediatamente esecutivi nei limiti di cui all’articolo 40.

 

Articolo 181
Applicazione delle disposizioni alla Corte di cassazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alla Corte di cassazione.

 

Capo VII
Giudici onorari

Sezione I
Giudici onorari in servizio presso il tribunale

§ 1 - Disposizioni generali

Articolo 182
Giudici onorari in servizio presso il tribunale

1. Le proposte tabellari contengono specifiche indicazioni quanto alla destinazione e alle funzioni dei giudici onorari in servizio presso il tribunale e assegnati, previa loro consultazione , alle singole sezioni, ai sensi dell’articolo 43 bis regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. L’assegnazione dei giudici onorari di tribunale alle singole sezioni va indicata nel sistema informatico con le stesse modalità previste per i magistrati ordinari.

 

Articolo 183
Limiti all’utilizzo dei giudici onorari di tribunale nel settore civile

1. Nel settore civile la proposta tabellare può prevedere l’impiego dei giudici onorari in servizio presso il tribunale con i seguenti limiti:
a) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;
b) gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace.

 

Articolo 184
Limiti all’utilizzo dei giudici onorari di tribunale nel settore penale

1. Nel settore penale la proposta tabellare può prevedere l’impiego dei giudici onorari in servizio presso il tribunale con i seguenti limiti:
a) i procedimenti diversi da quelli previsti dall’articolo 550 c.p.p.;
b) i procedimenti che si trovino nella fase che comporti l’esercizio delle funzioni di giudice delle indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare e di componente del Tribunale del riesame distrettuale;
c) i procedimenti di appello del giudice di pace, come previsti dall’articolo 39 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

 

§ 2 - Modelli di utilizzo dei giudici onorari di tribunale

Articolo 185
Modelli di utilizzo dei giudici onorari di tribunale

1. L’utilizzo dei giudici onorari in servizio presso il tribunale può avvenire secondo i modelli indicati nella presente sezione.

 

Articolo 186
Affiancamento di un giudice togato

1. Ciascun giudice togato può essere affiancato da un giudice onorario nella trattazione di procedimenti individuati con criteri generali ed astratti.
2. Al giudice togato è, in questo caso, affidato un ruolo aggiuntivo.
3. Nelle sezioni penali il giudice togato, celebrata l'udienza di comparizione di cui all’articolo 555 c.p.p., stabilisce quale dei procedimenti speciali e quali dibattimenti assegnare ai giudici onorari.
4. Nelle sezioni civili il giudice togato, con riferimento a ciascun procedimento, delega compiti e attività, anche istruttorie purchè non complesse, al giudice onorario, affidandogli con preferenza i tentativi di conciliazione e i procedimenti speciali previsti dagli articoli 186 bis e 423, primo comma, c.p.c.

 

Articolo 187
Assegnazione di un ruolo

1. In caso di significative vacanze nell’organico dell’ufficio o in tutti i casi in cui per circostanze oggettive non si possa far fronte alla domanda di giustizia con i soli giudici togati può essere assegnato un ruolo ai giudici onorari di tribunale.
2. In queste ipotesi il Presidente di sezione o, in mancanza, un giudice togato individuato con la procedura di cui all’articolo 108, esercita le funzioni di coordinatore e referente dei giudici onorari in servizio presso il tribunale per ciascuna sezione civile e penale o per la sezione promiscua.

 

Articolo 188
Materie e procedimenti esclusi dall’assegnazione del ruolo

1. Nell’assegnazione del ruolo sono escluse nel settore civile le materie trattate dalle sezioni specializzate per legge e il diritto fallimentare.
2. Nel settore penale sono esclusi i procedimenti tratti a giudizio con rito direttissimo.

 

Articolo 189
Supplenza dei giudici togati

1. Fermi tutti i limiti di materia evidenziati, i giudici onorari possono comunque essere destinati in supplenza dei giudici togati anche nei collegi.

 

§ 3 - Proposte tabellari riguardanti i giudici onorari di tribunale

Articolo 190
Criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari e di sostituzione dei giudici togati

1. Nelle proposte debbono essere specificati i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai giudici onorari e di sostituzione dei giudici togati, nell’osservanza dei limiti stabiliti dall’articolo 43 bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dalle disposizioni che precedono.

 

Articolo 191
Deposito delle proposte tabellari

1. Del deposito delle proposte tabellari è data tempestiva comunicazione, anche mediante la pubblicazione sull’archivio digitale dell’ufficio, a tutti i giudici onorari in servizio presso il tribunale i quali possono prenderne visione e presentare le loro osservazioni tramite sistema informatico al Consiglio giudiziario entro dieci giorni dalla comunicazione del deposito.
2. Le osservazioni e deduzioni, ammesse solo per le loro attribuzioni, restano depositate ulteriori cinque giorni per consentire entro tale termine eventuali controdeduzioni.

 

Sezione II
Giudici ausiliari di Corte d’appello

Articolo 192
Giudici ausiliari di Corte d’appello

1. Le proposte tabellari delle Corti d’appello contengono specifiche indicazioni quanto alla destinazione e alle funzioni dei giudici ausiliari di Corte d’appello.

 

Articolo 193
Limiti all’utilizzo dei giudici ausiliari

1. La proposta tabellare può prevedere l’impiego dei giudici ausiliari di Corte d’appello con i seguenti limiti:
1) procedimenti di competenza delle sezioni specializzate per legge (sezione agraria, impresa e minorenni);
2) procedimenti in materia di appalti pubblici, di esecuzione immobiliare e fallimentare;
3) procedimenti in materia di impugnazione di lodo arbitrale;
4) procedimenti trattati dalla Corte d’appello in unico grado, fatta eccezione per quelli di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89;
5) procedimenti decisi in primo grado dal tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’articolo 50 bis c.p.c.

 

Articolo 194
Criteri per l'assegnazione dei giudici ausiliari

1. Il Presidente della Corte d’appello assegna i giudici ausiliari, nell’ordine, secondo i seguenti criteri:
1) alle sezioni che presentano il numero maggiore di procedimenti che abbiano superato, o vi sia rischio che possano superare i termini di cui all’articolo 2, comma 2 bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89;
2) alle sezioni con un numero maggiore di procedimenti da definire o che presentino specifiche esigenze organizzative insorte anche a seguito di straordinari incrementi delle sopravvenienze o scoperture di organico;
3) in proporzione al numero di giudici togati in servizio effettivo presso ciascuna sezione.

 

Articolo 195
Criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari

1. Nella proposta di tabella sono specificati i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai giudici ausiliari di Corte d’appello incardinati in ciascuna sezione.

 

Articolo 196
Trattazione dei procedimenti di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89

1. Nella proposta di tabella il Presidente della Corte d’appello prevede altresì criteri oggettivi e predeterminati per la designazione dei giudici ausiliari delle Corti d’appello alla trattazione dei procedimenti di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89.
2. In questo caso, il restante carico di affari devoluti ai giudici ausiliari delle Corti d’appello designati alla trattazione di tali procedimenti è ridotto del 25%.

 

Articolo 197
Deposito delle proposte tabellari

1. Del deposito delle proposte tabellari è data tempestiva comunicazione a tutti i giudici ausiliari di Corte d’appello, anche mediante la pubblicazione sull’archivio digitale dell’ufficio i quali possono prenderne visione e presentare le loro osservazioni tramite sistema informatico al Consiglio giudiziario entro dieci giorni dalla comunicazione del deposito.
2. Le osservazioni e deduzioni, ammesse solo per le loro attribuzioni, restano depositate ulteriori cinque giorni per consentire entro tale termine eventuali controdeduzioni.

 

Sezione III
Disposizioni comuni

Articolo 198
Formazione professionale dei giudici onorari

1. I dirigenti degli uffici giudiziari, sia in sede centrale sia in sede decentrata, favoriscono le attività dirette alla formazione professionale dei giudici onorari.

 

Articolo 199
Relazione sulle modalità di utilizzo dei giudici onorari e sui risultati conseguiti

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il dirigente dell’ufficio trasmette al Consiglio giudiziario e al Consiglio Superiore della Magistratura una relazione sulle modalità di utilizzo dei giudici onorari e sui risultati conseguiti.
2. La relazione è inserita nell’archivio digitale dell’ufficio giudiziario di cui all’art. 44.

 

Articolo 200
Giudici onorari eventualmente istituiti in via temporanea

1. Le norme di questo capo si applicano in quanto compatibili anche al ruolo dei giudici onorari eventualmente istituiti in via temporanea.

 

Capo VIII
Udienze e composizione dei collegi

Sezione I
Calendario e ruolo delle udienze

Articolo 201
Calendario delle udienze

1. Nelle proposte tabellari dovranno essere indicati i giorni di udienza settimanale di ciascun magistrato.

 

Articolo 202
Settore civile

1. Nel settore civile devono essere indicati, tenendo conto di quanto disposto dagli articoli 113, 114 disp. att. c.p.c. e 16 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 nonché degli articoli 102 e 104 del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, per ciascun magistrato i giorni delle udienze monocratiche e i giorni delle udienze collegiali, distinguendo le udienze per le trattazioni degli appelli, dalle udienze per la discussione delle cause e dalle udienze per le procedure in camera di consiglio.
2. L'autonomia nell’organizzazione e nella gestione delle udienze riconosciuta al giudice civile dagli articoli 175 e 168 bis, quinto comma c.p.c. e dagli articoli 81 e 81 bis disp. att. c.p.c. non esclude che il magistrato sia tenuto a celebrare le udienze individuate nel progetto tabellare, salve motivate e specifiche esigenze da comunicare tempestivamente al capo dell’ufficio.

 

Articolo 203
Settore penale

1. Nel settore penale, oltre ai giorni delle udienze tenute dal giudice monocratico rispetto a quelle tenute dal collegio, devono essere indicati, con riguardo all’articolo 132 disp. att. c.p.p., i criteri obiettivi e predeterminati che vengono utilizzati per la fissazione dei ruoli dei processi da parte del Presidente della Corte d’appello e del Presidente del Tribunale.
2. I suddetti criteri sono finalizzati soprattutto a garantire le esigenze di continuità nella trattazione del procedimento da parte dello stesso Sostituto Procuratore della Repubblica sia nella fase del dibattimento che nella fase dell’udienza preliminare o della trattazione del rito abbreviato.
3. Alla individuazione dei suddetti criteri si deve pervenire dopo aver sentito il Procuratore della Repubblica, il dirigente dell’ufficio GIP, il dirigente della cancelleria e il Presidente dell’ordine degli avvocati.
4. Nella fissazione delle udienze penali dinanzi al giudice del dibattimento, al Gip e al Gup, è assicurata la tendenziale continuità della designazione del sostituto o dei sostituti originariamente incaricati delle indagini per tutte le fasi del medesimo grado e, in particolare, per i procedimenti di maggiore complessità, rilevanza e durata.
5. Deve essere, altresì, perseguito l’obiettivo di concentrare in udienze distinte i procedimenti previsti dall’articolo 550 c.p.p., anche al fine di consentire il miglior utilizzo delle risorse della procura nel rispetto della norma fissata dall’articolo 72, ultimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
6. A tali fini il Presidente è tenuto ad operare l’opportuno raccordo con il Procuratore della Repubblica, garantendo in ogni caso la ragionevole durata del processo.

 

Articolo 204
Doveri di vigilanza

1. I dirigenti degli uffici sorvegliano circa il rispetto dell'orario e promuovere moduli orari razionali, anche frazionati, per la trattazione dei singoli processi.
2. Vigilano altresì sulla predisposizione, nel settore civile di un calendario del processo, e nel settore penale, di un piano di smaltimento degli affari, redatti sulla base della selezione preliminare delegata ai presidenti di sezione e in attuazione dei criteri indicati nel Dog.

 

Articolo 205
Indicazione dei giorni da destinare alle esigenze della formazione decentrata

1. In ogni distretto le proposte tabellari negli uffici giudicanti, sia in primo che in secondo grado, contengono l’indicazione di almeno sei giorni liberi di udienza per ogni anno, da destinare alle esigenze della formazione decentrata.
2. L’individuazione di tali giorni è determinata dai Presidenti delle Corti e dai Procuratori generali di concerto con i referenti per la formazione distrettuali.

 

Sezione I
Composizione dei collegi

Articolo 206
Predeterminazione dei criteri di composizione dei collegi

1. I criteri di composizione dei collegi sono predeterminati anche all’interno della medesima sezione.

 

Articolo 207
Presidenza dei collegi

1. Qualora il collegio non possa essere presieduto dal Presidente di sezione, o se questo manchi, la presidenza spetterà al magistrato che abbia conseguito la più elevata valutazione di professionalità o al più anziano in ruolo dei magistrati componenti il collegio con pari valutazione di professionalità.
2. Qualora i presidenti di Corte, ovvero di tribunale, oppure i presidenti di sezione di tribunale dirigano più sezioni, sono predeterminati i collegi e le udienze che i presidenti intendono presiedere.

 

Articolo 208
Composizione di più collegi

1. Nei casi in cui il numero dei magistrati assegnati all'ufficio non organizzato in sezioni, ovvero a una sezione penale, sia superiore a quello necessario per la composizione del collegio, il calendario delle udienze indica anche la composizione dei collegi previsti in ciascuna udienza, garantendone la precostituzione e la periodica stabilità, in modo da agevolare la fissazione delle udienze di rinvio nei processi di lunga durata.

 

Articolo 209
Divieto di pregiudizio o discriminazione nei casi di potenziale gravidanza della donna magistrato e nelle condizioni soggettive indicate all’art. 277

1. La potenziale gravidanza della donna magistrato e le particolari condizioni soggettive indicate all’articolo 277 non devono essere occasione di pregiudizio o discriminazione nel concreto atteggiarsi delle modalità di svolgimento della vita professionale.

 

Articolo 210
Precostituzione dei collegi negli uffici minorili, nei tribunali di sorveglianza, nelle sezioni di sorveglianza, nelle sezioni agrarie

1. Il principio di precostituzione dei collegi riguarda anche l'indicazione dei componenti privati degli uffici minorili, degli esperti dei tribunali di sorveglianza, di quelli delle sezioni agrarie.
2. Le proposte tabellari prevedono le eventuali sostituzioni dei componenti privati sulla base di criteri generali e obiettivi.
3. Le proposte tabellari indicano, con riferimento al calendario delle udienze, anche per il periodo feriale, i sostituti previsti per ciascuna udienza e il provvedimento di supplenza è adeguatamente motivato con l'indicazione delle ragioni che lo giustificano.

 

Articolo 211
Tribunali per i minorenni

1. Per i tribunali per i minorenni le proposte tabellari indicano i giudici onorari designati a comporre il collegio dell'udienza preliminare ai sensi dell'articolo 50 bis, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, oltre che delle udienze dibattimentali penali, delle udienze di opposizione allo stato d’adottabilità e delle udienze civili.

 

Articolo 212
Tribunali di sorveglianza

1. Per i tribunali di sorveglianza, fermo il potere del Presidente del tribunale di sorveglianza di disporre le supplenze nell'ambito dei vari uffici del distretto nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessità di servizio, a norma dell'articolo 70 bis, comma 2, lettera c), legge 26 luglio 1975, n. 354, i presidenti delle corti d’appello daranno corso alle richieste di supplenza “esterna” formulate ai sensi dell'articolo 70 bis, comma 2, lettera d) della stessa legge ogni qualvolta la richiesta appaia giustificata dalla obiettiva situazione ovvero dalla opportunità di evitare scompensi nella situazione generale degli uffici di sorveglianza.
2. Nella formazione dei collegi del tribunale di sorveglianza, si prevede la presenza nel collegio del magistrato cui l’affare è stato assegnato, per l’attività monocratica o per l’attività istruttoria.
3. La presidenza del collegio del tribunale di sorveglianza, in caso di impedimento o assenza del presidente titolare, spetta al magistrato che abbia conseguito la più elevata valutazione di professionalità o al più anziano in ruolo dei magistrati componenti il collegio con pari valutazione di professionalità.

 

Articolo 213
Collegi bis per le Corti di assise e per le Corti di assise d’appello

1. Le proposte tabellari indicano, per le corti di assise e per le corti di assise d'appello, i criteri generali che consigliano la istituzione dei cosiddetti collegi bis, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.
2. La formazione dei collegi bis è specificamente motivata con riferimento ai criteri indicati nel comma che precede, ovvero alle peculiari ed eccezionali ragioni della eventuale deroga.
3. Le proposte tabellari indicano i nominativi di due magistrati da designare per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, in qualità di aggiunti a norma dell’articolo 10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, precisando i criteri della scelta.
4. In mancanza dell’indicazione dei nominativi, vanno specificati i criteri di designazione dei magistrati che presteranno servizio a norma del citato articolo 10.
5. In linea generale, salvo casi particolari, è possibile designare come aggiunto un unico magistrato.

 

Articolo 214
Composizione dei collegi con magistrati applicati, supplenti, magistrati distrettuali e coassegnati

1. Di uno stesso collegio non può far parte più di un magistrato applicato ai sensi dell’articolo 110, quinto comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, salvo che si tratti di applicazioni disposte ai sensi dei paragrafi 30 e 40 della circolare consiliare dettata in materia.
2. Di uno stesso collegio non può far parte più di un magistrato supplente ai sensi dell’articolo 97, quarto comma, regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
3. Di uno stesso collegio possono far parte un magistrato applicato e uno supplente.
4 . Di uno stesso collegio possono far parte più magistrati coassegnati o più magistrati distrettuali, ovvero un magistrato applicato e uno o più coassegnati o magistrati distrettuali, oppure un supplente e uno o più magistrati coassegnati o distrettuali.

 

Capo IX
Funzioni particolari

Articolo 215
Magistrato collaboratore nel coordinamento dell’ufficio del giudice di pace

1. Lo svolgimento dei compiti di gestione del personale di magistratura e amministrativo addetto all’ufficio del giudice di pace non è delegabile dal Presidente del tribunale, il quale, tuttavia, può avvalersi dell’ausilio di uno o più giudici togati.
2. Il numero dei magistrati che collaborano nello svolgimento dei compiti di cui al primo comma è rigorosamente rapportato alle dimensioni dell’ufficio e predeterminato nel documento organizzativo generale.

 

Articolo 216
Criteri di scelta

1. La scelta del magistrato collaboratore è compiuta a seguito di interpello tra tutti i magistrati del tribunale, tenuto conto dell’attitudine all’esercizio delle funzioni ausiliarie, desunte dalla pregressa attività svolta dal magistrato e dalle esperienze comprovanti l’idoneità professionale dell’aspirante.
2. Nella valutazione delle attitudini assume speciale rilievo:
a) lo svolgimento in atto o pregresso di funzioni direttive o semidirettive;
b) le pregresse esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici;
c) le esperienze ordinamentali ed organizzative maturate;
d) la pluralità di esperienza maturata nei vari settori e materie della giurisdizione.
3. A parità di requisiti attitudinali, il Presidente assegna l’incarico al magistrato avente maggiore anzianità di ruolo.
4. Non può essere designato ausiliario il magistrato non confermato nelle funzioni direttive o semidirettive ai sensi degli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il quinquennio successivo al provvedimento di non conferma.

 

Articolo 217
Esonero parziale del magistrato collaboratore dall’attività giurisdizionale ordinaria

1. Il magistrato che collabora nelle attività di coordinamento dell’ufficio del giudice di pace può usufruire di un esonero parziale dall’attività giurisdizionale ordinaria in una percentuale determinata in relazione alla grandezza del predetto ufficio e al numero degli ausiliari nominati.
2. L'esonero non può essere superiore al 30% del carico di lavoro.
3. Il provvedimento di esonero indica le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche in una esenzione da specifiche attività, ed è riprodotto tra i criteri di assegnazione della sezione alla quale risulti assegnato il magistrato.
4. Il provvedimento di esonero è adottato con variazione tabellare trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura, che delibera relativamente alla percentuale di esonero.
5. Il dirigente dell’ufficio assicura la concreta applicazione dell’esonero.
6. L’esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con ulteriori esoneri di cui il magistrato designato eventualmente fruisca.

 

Articolo 218
Referente informatico

1. Nella proposta tabellare sono indicati i magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referenti informatici e di magistrati di riferimento per l’informatica, con la specificazione della loro posizione tabellare all’interno dell’ufficio.
2. Tale indicazione va riportata nel sistema informatico.

 

Articolo 219
Referente per la formazione

1 La proposta tabellare indica il magistrato al quale sono state assegnate dal Consiglio le funzioni di referente per la formazione, con la specificazione della sua posizione tabellare all’interno dell’ufficio.
2. Tale indicazione va riportata nel sistema informatico.
3. La proposta tabellare precisa se il referente abbia a disposizione una struttura organizzativa e da quali risorse, materiali ed umane, sia composta.

 

Articolo 220
Esonero parziale del referente per la formazione

1. Il referente per la formazione usufruisce di un esonero parziale dall’attività giurisdizionale ordinaria, che tiene conto dell’ampiezza del distretto e può consistere in una percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 25% del carico di lavoro.
2. La misura dell’esonero è regolata come segue:
a) dal 10% al 15% nei distretti con pianta organica compresa entro il numero di 250 magistrati togati;
b) dal 15% al 25% nei distretti con pianta organica superiore ai 250 magistrati togati.
3. Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta, indica la misura dello stesso e le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche nell’esenzione da specifiche attività.
4. L’esonero non è rinunciabile.
5. Il provvedimento di esonero è adottato con variazione tabellare trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura, relativamente alla percentuale di esonero.
6. Il dirigente dell’ufficio assicura la concreta applicazione dell’esonero.

 

Articolo 221
Incompatibilità dell'incarico di referente per la formazione

1. L’incarico di referente per la formazione è incompatibile con quello di referente informatico e di componente del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

 

Articolo 222
Componente della Struttura tecnica per l’organizzazione

1. La proposta tabellare indica, per i magistrati che siano stati designati dal Consiglio Superiore della Magistratura quale componenti della Struttura tecnica per l’organizzazione (Sto), le funzioni giudiziarie che essi sono stati chiamati a svolgere nonché, ove sia stata disposta dal Consiglio, la misura dell’effettivo esonero parziale dall’attività giudiziaria ordinaria, stabilita nel 25%.
2. Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta, indica le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche in una esenzione da specifiche attività, ed è riprodotto tra i criteri di assegnazione della sezione alla quale risulti assegnato il magistrato.
3. L’esonero non è rinunciabile.
4. Con variazione tabellare il capo dell’ufficio dà attuazione all’esonero indicando i diversi criteri di assegnazione degli affari relativi alla posizione tabellare od organizzativa dell’interessato.
5. La variazione tabellare è immediatamente trasmessa al Csm per l’approvazione.
6. Il dirigente dell’ufficio assicura la concreta applicazione dell’esonero.
7. Nella determinazione delle modalità dell’esonero, il dirigente tiene conto delle necessità per il magistrato di svolgere i suoi compiti fuori dall’ufficio.

 

Articolo 223
Incompatibilità dell'incarico di componente della Sto

1. L’incarico di componente della Sto è incompatibile con quello di referente informatico, di referente per la formazione e di componente del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

 

Articolo 224
Componente dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione

1. La proposta tabellare indica i magistrati eletti al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione, le funzioni giudiziarie che essi sono stati chiamati a svolgere, nonché la misura dell’effettivo esonero parziale dall’attività giudiziaria ordinaria, di cui non possono usufruire i componenti eletti che ricoprano incarichi direttivi o semidirettivi.

 

Articolo 225
Esonero parziale del componente dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione

1. La misura dell’esonero che può essere riconosciuta ai magistrati eletti al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione è regolata come segue:
a) esonero del 20% per i componenti elettivi nei distretti con meno di 150 magistrati togati in pianta organica;
b) esonero dal 20% al 30% per i componenti elettivi nei distretti con pianta organica compresa tra 151 e 250 magistrati togati;
c) esonero dal 30% al 40% per i componenti elettivi nei distretti con pianta organica compresa tra 251 e 500 magistrati togati;
d) esonero dal 40% al 50% per i componenti elettivi nei distretti con più di 500 magistrati togati in pianta organica;
e) esonero dal 20% al 40% per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
2. Il Consiglio giudiziario e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, in occasione delle prime rispettive sedute, determinano la misura dell’esonero parziale, anche in assenza di specifica richiesta dell’interessato, e trasmettono la relativa delibera al dirigente dell’ufficio di appartenenza ovvero al Primo Presidente, i quali indicano con variazione tabellare le modalità relative alla concreta ed attuale applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche in una riduzione del numero delle udienze, riproducendole nei criteri di assegnazione dell’Ufficio.
3. L’esonero non è rinunciabile.
4. Il dirigente dell’ufficio assicura la concreta applicazione dell’esonero.

 

Articolo 226
Comunicazione dei nominativi dei componenti

1. Il Presidente della Corte d’appello e il Primo Presidente, in occasione della prima seduta rispettivamente del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, comunicano al Consiglio Superiore della Magistratura i nominativi di tutti i componenti, togati e laici, nonché eventuali sostituzioni, indicando, inoltre, specificamente il componente che svolge le funzioni di Segretario.

 

Articolo 227
Incompatibilità dell'incarico di componente del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo

1. L’incarico di componente del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione è incompatibile con quello di referente informatico, di referente per la formazione, di componente del Comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura e di componente della struttura tecnica per l’organizzazione.

 

Articolo 228
Obbligo di rinuncia agli incarichi non cumulabili

1. Il magistrato componente del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione rinuncia, entro la prima seduta, agli incarichi non cumulabili ai sensi degli articoli 223 e 227.
2. In mancanza di tale rinuncia opera la decadenza automatica dagli incarichi diversi da quello di componente del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, dichiarata con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.

 

Articolo 229
Divieto di concorrere per il conferimento di uno degli incarichi non cumulabili

1. I componenti del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo non possono concorrere per il conferimento di uno degli incarichi non cumulabili ai sensi degli articoli 223 e 227, per tutto il periodo di durata della consiliatura o fino alle loro anticipate dimissioni.

 

Articolo 230
Commissari agli usi civici

1. Le proposte tabellari indicano i Commissari agli usi civici e gli eventuali Commissari aggiunti.
2. Il Commissario titolare assegna gli affari ai Commissari aggiunti eventualmente designati secondo criteri predeterminati.

 

Articolo 231
Esonero parziale dei commissari agli usi civici

1. I Commissari agli usi civici possono essere parzialmente esonerati dall’attività giudiziaria, in misura non superiore all’80%, da quantificare in almeno il 10% ogni 80 cause assegnate.
2. Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta e con variazione tabellare, indica le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione delle assegnazioni ed è riprodotto tra i criteri di assegnazione della sezione ove risulti assegnato il magistrato.

 

Articolo 232
Assegnazione di altri incarichi e annotazione sul sistema informatico

1. L’assegnazione di altri incarichi ai magistrati va annotata sul sistema informatico utilizzando l’apposito catalogo.

 

Titolo III
Corte di cassazione

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 233
Formazione della tabella

1. In applicazione dell’articolo 7 bis, terzo comma del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la disciplina tabellare si applica alla Corte di cassazione, fatti salvi gli adattamenti conseguenti alla peculiarità della funzione di nomofilachia.
2. Il Primo Presidente della Corte di cassazione trasmette al Consiglio Superiore della Magistratura la proposta tabellare, formulata in applicazione dei principi generali enunciati nella relazione alla circolare e delle direttive indicate negli articoli 2 e seguenti, tenendo conto dell’apporto collaborativo del Presidente aggiunto, dei Presidenti di sezione, anche non titolari, dei consiglieri, nonché i pareri del Consiglio direttivo e del Comitato pari opportunità presso la Corte di cassazione nei limiti delle competenze istituzionali.

 

Articolo 234
Designazione dei Presidenti titolari

1. Ai fini della designazione dei Presidenti titolari, dovrà tenersi conto delle capacità organizzative dei candidati valutate sulla base della pregressa attività e dei risultati ottenuti, delle esperienze professionali, dell’aggiornamento professionale e della dimostrata disponibilità alle esigenze dell’ufficio.
2. A parità di valutazione, prevale l’aspirante più anziano nell’ufficio quale Presidente di Sezione.

 

Articolo 235
Collaborazione dei Presidenti di sezione all’organizzazione dell’Ufficio

1. Nella proposta tabellare sono indicati gli incarichi conferiti, nell'ambito di ciascuna sezione, ai Presidenti di sezione, nonché le modalità con cui essi collaborano con il Presidente titolare all’organizzazione della Sezione, anche al fine di evitare l’insorgere di contrasti inconsapevoli tra le decisioni e di determinare criteri omogenei ed efficaci con cui individuare i processi destinati alla pubblica udienza e quelli assoggettati al rito camerale.

 

Articolo 236
Componenti dell’ufficio del Segretariato generale e del Centro elettronico di documentazione (C.E.D.)

1. Per la nomina dei componenti dell’ufficio del Segretariato generale, del Direttore e Vice Direttore del Centro elettronico di documentazione (C.E.D.) si applicano gli articoli 107 e 108.

 

Articolo 237
Assegnazione degli affari alle sezioni

1. La proposta tabellare indica le materie assegnate alle diverse sezioni, specificando la sezione incaricata della trattazione dei ricorsi di cui all’articolo 5 ter, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, la sezione prevista dall’articolo 376, primo comma, c.p.c., e la sezione incaricata della trattazione dei ricorsi di cui all’articolo 610, primo comma, c.p.p..
2. La proposta tabellare indica il criterio di ripartizione degli affari relativi a una stessa materia assegnata a più sezioni.

 

Articolo 238
Assegnazione alle c.d. sezioni filtro

1. L’assegnazione alla sezione prevista dall’articolo 376, comma 1, c.p.c. (sesta sezione civile) o alla sezione incaricata della trattazione dei ricorsi di cui all’articolo 610, comma 1, c.p.p. (settima sezione penale) può essere cumulata con l’assegnazione ad altra sezione ordinaria nel medesimo settore, civile o penale.
2. In tal caso, al magistrato con doppia assegnazione può essere attribuito un ruolo di ricorsi, formato con criteri oggettivi e predeterminati e commisurato alla pendenza della sezione ordinaria, perché possa provvedere direttamente alla selezione dei ricorsi da proporre per la decisione con il rito camerale previsto per la sezione filtro.
3. Si applica l’articolo 175 riguardo ai provvedimenti relativi al riequilibrio dei ruoli.

 

Articolo 239
Proposta di organizzazione relativa al periodo feriale

1. La proposta di organizzazione relativa al periodo feriale deve pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura entro il 10 maggio di ogni anno.

 

Articolo 240
Funzioni particolari

1. La disciplina dell'esonero e dell'incompatibilità per le funzioni di referente informatico, referente per la formazione e di componente del Consiglio direttivo della Corte di cassazione è contenuta nel titolo II, capo IX.

 

Articolo 241
Provvedimenti da adottare per prevenire o porre rimedio ai casi di significativo ritardo nel deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati addetti all’ufficio

1. Le disposizioni del titolo II, capo VI sui provvedimenti da adottare per prevenire o porre rimedio ai casi di significativo ritardo nel deposito dei provvedimenti si applicano, in quanto compatibili, anche alla Corte di cassazione.

 

Capo II
Calendari di udienza, costituzione dei collegi e assegnazione degli affari

Articolo 242
Calendari di udienza delle sezioni civili

1. In occasione della formazione dei calendari di udienza, i Presidenti delle sezioni civili predeterminano il numero delle udienze pubbliche e delle adunanze della camera di consiglio.
2. Nella distribuzione del lavoro tra i magistrati della Corte, l'attività espletata nell'udienza pubblica è parificata a quella svolta nell'adunanza della camera di consiglio.

 

Articolo 243
Composizione dei collegi

1. La proposta tabellare indica:
a) i criteri di composizione dei collegi all’interno di ciascuna sezione, garantendo la equilibrata assegnazione dei magistrati sia alla pubblica udienza sia alla camera di consiglio;
b) nel caso in cui la presidenza dei collegi non può essere affidata a un Presidente di sezione, il criterio da seguire è che i collegi sono composti in modo che la presidenza è attribuita al consigliere più anziano che ha maturato almeno tre anni di anzianità nell’ufficio;
c) le ragioni dell’eventuale deroga ai criteri di cui supra alle lettere a) e b), da effettuarsi almeno tre mesi prima della sua attuazione e con provvedimento motivato;
d) i criteri per la designazione del sostituto, in caso di astensione, ricusazione o impedimento del Presidente di sezione ovvero di un consigliere.
2. La composizione dei collegi è predisposta almeno sei mesi prima della data dell’udienza.

 

Articolo 244
Assegnazione degli affari ai collegi e ai relatori

1. All’inizio di ogni semestre, i Presidenti di sezione fissano il numero di pubbliche udienze e di adunanze in camera di consiglio da tenere mensilmente in ogni sezione.
2. La ripartizione degli affari all’interno della sezione, tra i diversi collegi e, successivamente, la designazione del relatore avviene secondo criteri oggettivi, predeterminati e verificabili, che sono indicati nella proposta tabellare. A tal fine all’interno della sezione sono individuate aree omogenee di competenza specifica per le quali ciascun relatore fornisce indicazione di preferenza da utilizzare nel periodo di vigenza della tabella.
3. La formazione dei collegi precede la formazione dei ruoli d’udienza.
4. I criteri contemplano la possibilità di raggruppare, nella stessa udienza, affari che implichino la soluzione di questioni omogenee.
5. Va escluso che la medesima materia possa essere trattata, in via esclusiva, da un unico consigliere.
6. La deroga dei criteri è possibile esclusivamente per motivate esigenze di servizio, tra esse comprese quelle derivanti dalla necessità di risolvere particolari questioni di diritto che inducono a tenere conto della specifica qualificazione professionale e della particolare esperienza - che vanno espressamente indicate – di determinati magistrati.

 

Articolo 245
Assegnazione degli affari penali

1. Nell’assegnazione degli affari penali, per i procedimenti concernenti reati di criminalità organizzata va osservato il criterio di distribuirli tra le diverse sezioni della Corte e, nell’ambito della stessa sezione, tra i diversi collegi, secondo criteri predeterminati che garantiscano la periodica rotazione sia delle sezioni, sia dei presidenti e componenti dei singoli collegi della sezione in modo da evitare che gli affari relativi ai predetti reati si concentrino in una o più sezioni specifiche e, nell’ambito delle sezioni, in collegi formati con i medesimi magistrati.
2. I criteri di assegnazione degli affari prevedono meccanismi di attribuzione a un unico collegio dei ricorsi relativi ai provvedimenti emessi nello stesso processo.

 

Capo III
Sezioni unite

Articolo 246
Criteri generali della proposta tabellare

1. La proposta tabellare indica il numero dei consiglieri, distinti per sezioni di appartenenza, addetti alle sezioni unite civili e a quelle penali, tenendo conto dei flussi e degli oggetti dei ricorsi annualmente assegnati alle sezioni stesse.
2. La proposta tabellare prevede che le sezioni unite civili e penali siano composte, oltre che dal Primo presidente e dal Presidente aggiunto, dai presidenti titolari di ogni sezione civile e penale nonché da consiglieri assegnati alle sezioni civili e penali, designati anche d’ufficio, che, nell’ultimo decennio, abbiano prestato servizio continuativo presso le sezioni per non meno di tre anni nell’ambito del settore civile o di quello penale ovvero abbiano prestato servizio complessivamente per non meno di quattro anni nell’ambito del settore civile e di quello penale.
3. Il numero dei componenti è di almeno cinque per ogni sezione civile e di almeno tre per ogni sezione penale, di cui un presidente non titolare.
4. La permanenza di ciascun componente non può superare gli otto anni, anche non continuativi.
5. La proposta tabellare prevede che siano componenti delle Sezioni unite civili e penali due magistrati che svolgano le funzioni di coordinatori, uno per le sezioni unite civili e uno per le sezioni unite penali e che partecipino di norma come componenti a tutti i collegi.

 

Articolo 247
Criteri per l’assegnazione dei magistrati alle sezioni unite

1. La proposta tabellare prevede che l’assegnazione e il rinnovo dei magistrati delle sezioni unite siano regolati dai seguenti criteri, in ordine di priorità:
a) specifica attitudine, desunta nell’ordine:
- dai provvedimenti redatti nell’ambito delle funzioni di legittimità, da cui traspaia in particolare la capacità di individuare e risolvere, con chiarezza, pertinenza e sinteticità, le questioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione e di inquadrare i singoli istituti nel sistema;
- dalla specifica attività di studio e ricerca (relazioni per le Sezioni unite, relazioni tematiche) presso l’Ufficio del Massimario e del ruolo;
- da esperienze di studio e ricerca nell’ambito della Corte di cassazione o di altri uffici delle istituzioni che si occupano di questioni giuridiche (Csm, Corte costituzionale, istituzioni UE o internazionali, uffici legislativi);
- dalla produzione scientifica;
- dalla esperienza, nel settore civile o penale, in altre sezioni o presso la Procura generale della Corte di cassazione.
b) dall’anzianità di servizio nell’ufficio.
2. Si osservano per il resto, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 37, 118 e 130 della presente circolare.

 

Articolo 248
Procedimento per la scelta dei componenti

1. La proposta tabellare prevede il procedimento per la scelta dei componenti delle sezioni unite articolato attraverso le seguenti fasi:
a) valutazione dei titoli da parte del presidente titolare di ogni sezione sulla base di un protocollo che sarà definito nella proposta tabellare;
b) conferenza del primo presidente, del presidente aggiunto e dei presidenti titolari ai fini della valutazione dei titoli di ogni candidato;
c) redazione del decreto motivato da parte del Primo Presidente;
d) presentazione del decreto del Primo Presidente al Consiglio Direttivo per la formulazione del relativo parere.
2. Il Primo Presidente della Corte di cassazione trasmette al Consiglio Superiore della Magistratura il decreto motivato unitamente al parere formulato dal Consiglio direttivo.

 

Articolo 249
Formazione dei collegi e assegnazione degli affari

1. Nella formazione dei collegi delle sezioni unite è assicurata la presenza di magistrati di tutte le sezioni.
2. L’assegnazione degli affari ai magistrati avviene secondo criteri obiettivi, predeterminati e verificabili, tenendo conto delle materie assegnate alla sezione alla quale appartiene ogni consigliere e salvo deroga motivata ai sensi dell’articolo 244, comma 6.

 

Articolo 250
Coordinatori delle sezioni unite

1. La proposta tabellare prevede che il coordinatore delle sezioni unite, civili o penali, sia nominato, previo interpello, con decreto del primo presidente, tra i componenti delle sezioni unite, civili o penali, designati da almeno un anno, osservati i criteri di cui all’articolo 247, comma 1, lett. a.
2. Il Primo Presidente trasmette il decreto motivo al Consiglio direttivo per la formulazione del relativo parere.
3. La proposta prevede che l’incarico ha una durata di tre anni eventualmente rinnovabile per ulteriori tre anni.

 

Capo IV
Ufficio del Massimario e del ruolo

Sezione I
Compiti istituzionali. Organizzazione

Articolo 251
Ufficio del Massimario e del ruolo

1. L’Ufficio del Massimario e del ruolo ha come compito istituzionale lo studio e l’analisi della giurisprudenza di legittimità, nonché lo svolgimento dei compiti di assistenza di studio alle sezioni della Corte di cassazione.
2. L’attività del Massimario si articola, esemplificativamente, nelle seguenti forme:
a. massimazione delle decisioni civili e penali;
b. segnalazione dei contrasti-relazioni preliminari per le sezioni unite;
c. attività attinenti al ruolo;
d. relazioni informative sullo stato della dottrina e della giurisprudenza per specifici temi;
e. attività di assistenza di studio alle sezioni della Corte di cassazione;
f. applicazione alle sezioni della Corte per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità.
2. La massimazione, la segnalazione dei contrasti e le relazioni per le Sezioni Unite, l’attività di assistenza di studio alle sezioni civili della Corte di cassazione sino alla scadenza del termine quinquennale di cui al comma secondo dell’articolo 74 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, l’applicazione alle sezioni della Corte per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali costituiscono attività prioritaria dei magistrati addetti al Massimario.
3. Ogni altra attività cui possono essere addetti i magistrati dell’ufficio del Massimario è comunque diretta a favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione attraverso lo studio e l’analisi della giurisprudenza di legittimità.

 

Articolo 252
Tabella organica

1. La tabella organica del Massimario prevede sessantasette magistrati, un Direttore, due Vicedirettori, uno per il settore penale e uno per il settore civile, e due Coordinatori, egualmente destinati uno al settore penale e uno al settore civile.

 

Articolo 253
Incarichi apicali e di collaborazione interna

1. Il Direttore, i Vice Direttori e i Coordinatori sono nominati dal Primo Presidente con decreto motivato, previo interpello.
2. Il Primo Presidente trasmette il decreto motivato al Consiglio direttivo per la formulazione del relativo parere.
3. Ogni altro incarico di collaborazione interna è conferito secondo criteri di rotazione.

 

Articolo 254
Direttore e Vice Direttori

1. Il Direttore è scelto tra i Presidenti di Sezione e i consiglieri; i Vice Direttori sono scelti tra i consiglieri.
2. L’incarico di Direttore e di Vice Direttore ha durata pari a tre anni, tendenzialmente coincidenti con la durata della tabella, ed è rinnovabile per una sola volta per ulteriori tre anni.
3. Nel caso in cui lo stesso magistrato è nominato Vicedirettore e poi Direttore la durata complessiva dei relativi incarichi non può essere superiore a sei anni, fermo restando che la nomina a Direttore ha durata di tre anni, anche se ciò comporta una durata complessiva superiore a quella dell’indicato termine.

 

Articolo 255
Coordinatori di settore

1. I coordinatori sono scelti tra i giudici in organico all’Ufficio del Massimario e del ruolo.
2. In caso di motivate esigenze, su espressa richiesta del Direttore del Massimario, il Primo Presidente può disporre che il coordinatore sia scelto tra i consiglieri.
3. L’incarico di coordinatore ha la durata di un anno, rinnovabile alla scadenza per due volte sino a un massimo di tre anni.
 

 

Articolo 256
Criteri di assegnazione degli affari

1. La tabella indica puntualmente i criteri di assegnazione degli affari al fine di garantire la massima trasparenza e la specializzazione dei magistrati, nonché quelli adottati per la destinazione dei magistrati alle trattazione di determinate materie.
2. Nella destinazione si tiene conto delle indicazioni fornite dai magistrati in ordine alle loro specifiche competenze e si deve altresì assicurare nel tempo un adeguato ricambio che valorizzi le specializzazioni del singolo giudice.
3. La proposta di tabella assicura la turnazione nello svolgimento dei compiti dell'ufficio, compresi quelli di assistente di studio e di applicato alle sezioni, e la perequazione dei carichi di lavoro fra tutti i componenti l’ufficio del Massimario.
4. In tale ambito può essere demandato al Direttore il potere di emanare direttive di dettaglio che tuttavia non possono modificare i criteri di assegnazione, la cui formulazione spetta soltanto al Primo Presidente esclusivamente nell’ambito della procedura tabellare.

 

Sezione II
Compiti di assistente di studio

Articolo 257
Magistrati con compiti di assistente di studio

1. I magistrati addetti all’Ufficio del Massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte svolgono compiti di assistente di studio.
2. Essi sono assegnati alla sezione e non ai singoli consiglieri.
3. Gli specifici compiti assegnati dal Presidente titolare della sezione al magistrato assistente si conformano a criteri di perequazione dei carichi di lavoro.

 

Articolo 258
Attività dei magistrati con compiti di assistente di studio

1. I magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione.
2. Essi possono svolgere un lavoro preparatorio di esclusivo rilievo interno alla Corte e, in particolare, collaborare all’attività di formazione dei ruoli di udienza e redigere, sulla base delle istruzioni del Presidente o del consigliere relatore, una relazione contenente una sintesi dei motivi di ricorso e dei precedenti giurisprudenziali rilevanti, nonché l’indicazione di eventuali questioni rilevabili di ufficio e, ove occorra, elementi essenziali sullo svolgimento del processo.
3. Previa intesa tra il Direttore dell’Ufficio del Massimario e il Presidente titolare della sezione di destinazione, i magistrati con compiti di assistente di studio svolgono ricerche sugli orientamenti giurisprudenziali che consentono di selezionare più efficacemente i ricorsi da sottoporre alla procedura per la dichiarazione di inammissibilità o di accoglimento o di rigetto per manifesta fondatezza o infondatezza.
4. Il Primo Presidente, previa intesa tra il Direttore dell’Ufficio del Massimario e il Presidente titolare della sezione o delle sezioni di destinazione interessate, individua gli specifici settori per i quali la ricerca degli orientamenti giurisprudenziali si presenta di particolare utilità ai fini della selezione dei ricorsi da sottoporre alla procedura per la dichiarazione di inammissibilità o di accoglimento o rigetto per manifesta fondatezza o infondatezza.
5. In tutti i casi il Presidente dà rilievo al contributo del magistrato assistente di studio, redigendo apposita annotazione in registri tenuti presso ogni singola sezione.
6. Il magistrato con compiti di assistente di studio svolge anche le ulteriori funzioni dell’ufficio del massimario di cui all’articolo 251, comma 2, lettere da
a) a d), tenendo conto del carico di lavoro che gli è stato assegnato presso la sezione.
7. In caso di applicazione alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giuridizionali di legittimità, il magistrato con compiti di assistente di studio, accanto alle funzioni dell’Ufficio del Massimario di cui all’articolo 251, comma 2, lettere da a) a d), può svolgere l’attività di spoglio funzionale alla formazione dei ruoli di udienza.

 

Articolo 259
Relazione annuale del Primo Presidente della Corte di cassazione

1. Con cadenza annuale il Primo Presidente della Corte di cassazione informa il Consiglio Superiore della Magistratura e, per le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il Ministero della giustizia del numero e dell’attività svolta dai magistrati addetti all’Ufficio del Massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio.

 

Articolo 260
Procedura per la scelta dei magistrati con compiti di assistente di studio

1. Il Primo Presidente, sentiti i Presidenti di sezione e il Direttore del Massimario, avvia la procedura di selezione con decreto, diramando un interpello rivolto ai magistrati addetti all’Ufficio del Massimario, indicando le specifiche sezioni o le aree tematiche di possibile destinazione.
2. Nel decreto sono indicate le priorità dell’Ufficio di Cassazione e le ragioni della scelta delle sezioni cui destinare gli assistenti di studio.
3. In ogni caso il Primo Presidente, sentito il Direttore dell’Ufficio del Massimario, effettua una comparazione tra le esigenze specifiche delle sezioni cui assegnare gli assistenti di studio e le esigenze di funzionalità dell’Ufficio del Massimario.

 

Articolo 261
Criteri di selezione

1. Qualora i magistrati che abbiano manifestato la disponibilità siano in numero superiore a quelli da assegnare, il Primo Presidente applica nell’ordine i seguenti criteri di valutazione:
a) attitudine all’esercizio delle funzioni inerenti al compito da espletare, desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato, compresa quella svolta presso l’Ufficio del Massimario e del ruolo, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze comprovanti l’idoneità professionale dell’aspirante;
b) anzianità di servizio nell’ufficio;
c) anzianità nel ruolo.
2. Nella valutazione delle attitudini si considerano, in particolare, le specifiche competenze acquisite e sono preferiti coloro che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali od omogenee a quelle trattate dalla sezione di destinazione.
3. I criteri di cui ai punti b) e c) del primo comma vanno verificati in relazione alla data dell’interpello.

 

Articolo 262
Destinazione d'ufficio

1. Nel caso in cui l’interpello non raccolga un numero sufficiente di aspiranti in relazione ai posti, il Primo Presidente procede alla destinazione d’ufficio dei magistrati, applicando nell’ordine i seguenti criteri:
a) attitudine all’esercizio delle funzioni inerenti al compito da espletare, desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato, compresa quella svolta presso l’Ufficio del Massimario e del ruolo, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze comprovanti l’idoneità professionale dell’aspirante;
b) minore anzianità di servizio nell’ufficio;
c) minore anzianità nel ruolo.

 

Articolo 263
Durata dell’incarico di magistrato con compiti di assistente di studio

1. L’incarico di magistrato con compiti di assistente di studio ha di regola durata annuale, salva motivata esigenza di deroga prospettata dai Presidenti di sezione e disposta dal Primo Presidente sentito il Direttore del Massimario.
2. Nel caso di assegnazione a domanda l’incarico è rinnovabile anno per anno in mancanza di altri aspiranti legittimati.
3. Scaduto il termine dell’incarico, il Primo Presidente procede alla sostituzione del magistrato, seguendo la procedura di selezione descritta agli articoli 260 e 261, a meno che, una volta trascorso il termine quinquennale di cui al comma secondo dell’articolo 74 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98, ritenga che non sussista più la necessità di continuare a destinare magistrati dell’Ufficio del Massimario alle sezioni con compiti di assistente di studio.
4. Il magistrato, il cui incarico di assistente di studio è scaduto, è destinato a svolgere le ulteriori funzioni dell’Ufficio del Massimario, tenendo conto delle attitudini e delle competenze acquisite.
5. La proposta tabellare assicura la turnazione nello svolgimento dei compiti di assistente di studio tra tutti i magistrati addetti all'Ufficio.

 

Articolo 264
Regime transitorio

1. Fino allo scadere del termine quinquennale previsto all’art. 74 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, il Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la più celere definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno la metà dei magistrati addetti all’Ufficio del Massimario e del ruolo, e non più di quaranta, alle sezioni civili, ivi comprese la sezione lavoro e tributaria, con compiti di assistente di studio.
2. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, il Primo Presidente, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio Superiore della Magistratura, anno per anno può destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio.

 

Sezione III
Applicazione alle sezioni per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità

Articolo 265
Applicazione dei magistrati dell’Ufficio del Massimario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità per la definizione del contenzioso

1. Il Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell’Ufficio del Massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare i magistrati addetti all’Ufficio del Massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.
2. Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non può fare parte più di un magistrato dell’Ufficio del Massimario e del ruolo.

 

Articolo 266
Criteri regolativi l’attività dei magistrati applicati alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità

1. Il Primo Presidente con proprio decreto determina annualmente il carico di lavoro dei magistrati applicati, avendo presente le indefettibili esigenze di massimazione e di studio funzionali alla nomofilachia.
2. Ai magistrati dell’ufficio del Massimario e del Ruolo che svolgono funzioni giurisdizionali di legittimità non può essere assegnato un carico di lavoro superiore alla metà del carico del consigliere di Cassazione addetto alla medesima sezione.
3. Il magistrato applicato alle sezioni della Corte è designato relatore secondo criteri predeterminati e paritetici rispetto agli altri componenti del collegio, che sono indicati nella proposta tabellare.
4. Il magistrato applicato può svolgere anche le ulteriori funzioni dell’ufficio del Massimario di cui all’articolo 251, comma 2, lettere da a) a d), ovvero l’attività di spoglio funzionale alla formazione dei ruoli di udienza, tenendo conto del carico di lavoro che gli è stato assegnato presso la sezione.
5. La proposta di tabella assicura che l’assegnazione concreta di tali restanti compiti al magistrato applicato si conformi a canoni di automaticità e perequazione dei carichi di lavoro fra tutti i componenti l’ufficio del massimario.

 

Articolo 267
Procedura per l'individuazione delle sezioni e per la scelta dei magistrati destinati allo svolgimento di funzioni giurisdizonali di legittimità

1. Il Primo Presidente, sentito il Direttore del Massimario e i Presidenti di sezione, stabilisce annualmente il numero dei magistrati da applicare alle sezioni per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.
2. La procedura di selezione è avviata con decreto, attraverso un interpello rivolto ai magistrati addetti all’Ufficio del Massimario in cui sono indicate le sezioni di destinazione.
3. Nella scelta delle sezioni, il Primo Presidente effettua una comparazione tra le esigenze delle sezioni cui assegnare i magistrati e le esigenze di funzionalità dell’Ufficio del Massimario, garantendo un’equa turnazione dei magistrati dell’ufficio in possesso dei requisiti fissati dalla legge, sia nel settore civile sia in quello penale, mediante un’interlocuzione con il Direttore dell’Ufficio del Massimario e con i Presidenti titolari delle singole sezioni.
4. Il Primo Presidente presenta il decreto motivato al Consiglio Direttivo per la formulazione del relativo parere e, all’esito, lo trasmette al Consiglio Superiore della Magistratura unitamente al parere formulato dal Consiglio direttivo.

 

Articolo 268
Criteri di selezione

1. Qualora i magistrati che abbiano manifestato la disponibilità siano in numero superiore a quelli da assegnare, il Primo Presidente applica nell’ordine i seguenti criteri di valutazione:
a) attitudine all’esercizio delle funzioni, desunta dallo svolgimento delle attività all’interno dell’Ufficio del Massimario, avendo riguardo ai compiti istituzionali previsti nelle sezioni 1 e 2, nonché dalla pregressa attività svolta dal magistrato;
b) anzianità di servizio nell’ufficio;
c) anzianità nel ruolo.
2. Nella valutazione delle attitudini si considerano le specifiche competenze acquisite e sono preferiti coloro che hanno maturato esperienze all’interno della sezione di destinazione.
3. I criteri di cui ai punti b) e c) vanno verificati in relazione alla data dell’interpello.

 

Articolo 269
Destinazione d'ufficio

1. Nel caso in cui l’interpello non raccolga un numero sufficiente di aspiranti in relazione ai posti in esso indicati, il Primo Presidente procede alla destinazione d’ufficio dei magistrati, applicando nell’ordine i seguenti criteri:
a) attitudine all’esercizio delle funzioni, desunta dallo svolgimento delle attività all’interno dell’Ufficio del Massimario, avendo riguardo ai compiti istituzionali previsti nelle sezioni 1 e 2 del presente capo, nonché dalla pregressa attività svolta dal magistrato;
b) minore anzianità di servizio nell’ufficio;
c) minore anzianità nel ruolo.

 

Articolo 270
Durata dell’incarico

1. L’assegnazione alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità ha durata annuale. In ogni caso, non può essere superiore a tre anni.
2. Nel caso di assegnazione a domanda, l’incarico, nei limiti del triennio, è rinnovabile. Nel caso di più aspiranti, si procede alla comparazione dei diversi profili, tenendo conto dei criteri indicati nell'articolo 268 e garantendo un’equa turnazione dei magistrati dell’Ufficio in possesso dei requisiti fissati dalla legge.
3. Scaduto il termine dell’incarico, il Primo Presidente procede alla sostituzione del magistrato, seguendo la procedura di selezione descritta all’articolo 267.
4. Il magistrato, cessata l’assegnazione alle sezioni, è destinato a svolgere le ulteriori funzioni dell’Ufficio del Massimario.

 

Titolo IV
Del benessere organizzativo, della tutela della genitorialità e della salute

Capo I
Disposizioni preliminari

Articolo 271
Misure organizzative a tutela del benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati

1. L'organizzazione dell'ufficio deve garantire il benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati.

 

Articolo 272
Misure organizzative a tutela del nucleo familiare

1. Le misure organizzative tengono conto dello stato di gravidanza, maternità, paternità e malattia dei magistrati.
2. L’organizzazione tutela i magistrati che sono genitori di prole con handicap o che comunque assistono un familiare con handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

Articolo 273
Misure organizzative a tutela delle condizioni di salute

1. L’organizzazione tutela i magistrati che hanno documentati motivi di salute che possono impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio.

 

Capo II
Benessere organizzativo

Articolo 274
Benessere fisico e psicologico dei magistrati

1. È compito del dirigente dell'ufficio attivarsi, oltre che per raggiungere obiettivi di efficacia e di produttività, anche per mantenere il benessere fisico e psicologico dei magistrati, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della loro vita professionale.

 

Articolo 275
Partecipazione alle scelte organizzative e ai progetti

1. Il dirigente dell'ufficio riconosce e valorizza le competenze e gli apporti dei magistrati all'organizzazione.
2. I magistrati hanno diritto di essere coinvolti nelle scelte organizzative dell'ufficio che incidono sulla loro attività lavorativa.
3. L'inserimento in progetti organizzativi e di innovazione avviene di regola sulla base di interpelli diretti a favorire la partecipazione dei magistrati.
4. Il dirigente dell'ufficio ascolta le proposte dei magistrati relative ai profili dell'organizzazione e mette a disposizione le informazioni pertinenti il loro lavoro.

 

Articolo 276
Clima relazionale

1. È compito del dirigente dell'ufficio mantenere un clima relazionale sereno, attraverso la valorizzazione delle competenze, la partecipazione ai progetti di innovazione e l'equa distribuzione dei carichi di lavoro.
2. Il dirigente dell'ufficio, avvalendosi della collaborazione dei presidenti di sezione, risolve la presenza di situazioni conflittuali.
3. Il presidente di sezione ha il dovere di segnalare al dirigente dell'ufficio le situazioni di conflitto che non possono essere risolte all'interno della sezione.

 

Capo III
Tutela della genitorialità e della malattia

Articolo 277
Tutela della genitorialità

1. Nell’organizzazione degli uffici i dirigenti tengono conto della presenza e delle esigenze dei magistrati in maternità e più in generale della compatibilità del lavoro con le necessità familiari e i doveri di assistenza che gravano sui magistrati, con particolare riferimento alle condizioni di coloro che provvedano alla cura di figli minori, anche non in via esclusiva o prevalente e fino a sei anni di età degli stessi.
2. Al fine di assicurare l'adeguata valutazione di tali esigenze, il dirigente dell'ufficio sente preventivamente i magistrati interessati.
3. Le diverse modalità organizzative del lavoro non potranno comportare una riduzione dello stesso.
4. Eventuali esoneri saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato.

 

Articolo 278
Criteri di flessibilità organizzativa a tutela della genitorialità

1. Nell'individuare le specifiche modalità con cui dare concreta attuazione alle disposizioni che precedono i dirigenti si ispirano a criteri di flessibilità organizzativa.

 

Articolo 279
Misure organizzative nel settore civile

1. Tra le modalità con cui dare concreta attuazione alla tutela della genitorialità, nel settore civile, possono essere previste:
a) la riduzione del numero delle udienze o la riduzione del loro orario o, se indispensabile, modalità di celebrazione delle stesse più confacenti alle esigenze di salute e familiari del magistrato;
b) la riduzione delle assegnazioni, privilegiando un maggior impegno nella stesura delle sentenze e, ove la materia lo comporti, nella trattazione della volontaria giurisdizione.

 

Articolo 280
Misure organizzative nel settore penale

1. Tra le modalità con cui dare concreta attuazione alla tutela della genitorialità, nel settore penale, possono essere previste:
a) l’inserimento del magistrato in processi prevedibilmente non di lunga durata, con riduzione, se del caso, del numero delle udienze, ma con maggiore assegnazione di sentenze, la riduzione dell’orario delle udienze stesse o il loro svolgimento con modalità di celebrazione più confacenti alle esigenze di salute e familiari del magistrato;
b) l’assegnazione termporanea del magistrato a funzioni esclusivamente monocratiche;
c) negli uffici Gip/Gup l’esonero del magistrato dalla partecipazione ai turni per gli affari urgenti e alle udienze di convalida (ovvero dette udienze possono essere calibrate con orari compatibili con la condizione del magistrato) con una maggiore assegnazione di affari;
d) negli uffici di sorveglianza l’esonero del magistrato dai colloqui con i detenuti in ambiente carcerario e dagli affari di particolare urgenza.

 

Articolo 281
Divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale

1. Nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale di cui agli articoli 16, 17, 28 e 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al magistrato non possono essere assegnati affari, anche di immediata e urgente trattazione, salvo che si provveda alla sua sostituzione.
2. Il periodo di astensione obbligatoria per congedo parentale e quello per congedo di paternità o parentale di durata superiore a tre mesi determinano la sospensione dei termini di permanenza massima nell'ufficio di appartenenza.

 

Articolo 282
Assegnazione temporanea ad altra sezione o ad altro settore

1. Qualora il settore di servizio in cui opera il magistrato non consenta una organizzazione compatibile con le esigenze di famiglia questi, a sua domanda, può essere assegnato, in via temporanea ed eventualmente anche in soprannumero rispetto alla pianta organica della sezione, ad altro settore nell'ambito del medesimo ufficio, mantenendo il diritto a rientrare nel settore di provenienza.
2. Il provvedimento è adottato dal dirigente dell'ufficio, almeno quindici giorni prima del rientro in servizio del magistrato interessato, sentito quest'ultimo e previo coinvolgimento dei magistrati dell'ufficio in modo da individuare le modalità più adatte a contemperare le diverse esigenze.
3. Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va seguita la procedura prevista dall’articolo 39.

 

Articolo 283
Tutela della malattia e delle condizioni di genitore di figlio portatore di handicap in situazione di gravità

1. Le disposizioni previste nel presente capo per la tutela della genitorialità si applicano anche a favore dei magistrati che abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché a favore dei magistrati che siano genitori di prole con handicap o che comunque assistano un familiare con handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

Titolo V
Disposizione finale

Articolo 284
Sostituzione di circolari precedenti

1. Le direttive della presente circolare sostituiscono ogni altra direttiva con esse incompatibile contenuta nelle precedenti circolari in tema di tabelle degli uffici giudicanti.

 

TC "APPENDICE NORMATIVA
" \l 2 APPENDICE NORMATIVA

Regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641 - Col quale è approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario
Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 - Ordinamento giudiziario
Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. - Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 - Guarentigie della magistratura
Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Codice di procedura penale, approvato con d.p.r. 22 settembre 1988, n. 447
Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 - Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione
Testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegato al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272- Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273- Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468
Legge 24 marzo 2001, n. 89 - Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile
Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168 - Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273
Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 - Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150 (1).
Decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111. - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
Decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150 - Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69
Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
Decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 - Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

Regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641 - Col quale è approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario

(Omissis)
 

Articolo 102

Nel tempo delle ferie l'istruzione delle cause sarà continuata.
Le udienze delle corti e dei tribunali sono destinate primieramente alla spedizione degli affari penali, a senso dell'art. 196 della legge di ordinamento giudiziario, e secondariamente alla spedizione delle cause civili d'urgenza o contumaciali, di quelle commerciali, e di tutte le altre per le quali la legge prescrive il procedimento sommario.
Le udienze saranno non meno di tre per settimana.
(Omissis)

 

Articolo 104

I tribunali devono riunirsi in seduta non meno di tre giorni in ogni settimana.
Le sedute sono dal presidente ripartite tra gli affari civili e i giudizi penali, in ragione dei bisogni del servizio.
Se il tribunale è diviso in sezioni, la sezione correzionale ne tiene non meno di quattro.


Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
(Omissis)

 

Articolo 50 bis
Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale (1).

[I]. Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa (2);
3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (3) e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117;
7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (4).
[II]. Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.
 

(1) Gli articoli della presente Sezione VI bis sono stati inseriti dall'art. 56 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.
(2) Numero così modificato dall'art. 98 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270.
(3) Le parole « , i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari » sono state inserite dall'art. 15 2 l. 28 dicembre 2005, n. 262.
(4) Numero aggiunto dall'art. 2 448 l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, la presente disposizione diviene efficace decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria [1° gennaio 2008]. Tale termine sostituisce il precedente, di 18 mesi, che era stabilito dal comma 447 dell'art. 2 l. n. 244 del 2007, cit., come modificato dall'art. 19 del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2009, n. 14.

(Omissis)

 

Articolo 168 bis
Designazione del giudice istruttore (1).

[I]. Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione al ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.
[II]. La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.
[III]. Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo (2).
[IV]. Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato (2).
[V]. Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza (2) (3).
 

(1) Articolo inserito dall'art. 10 l. 14 luglio 1950, n. 581.
(2) Commi così sostituiti dall'art. 12 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo era il seguente: «[III]. Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore. [IV]. Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. [V]. In tal caso il cancelliere comunica alla parte costituita la nuova data di comparizione».
(3) Comma così sostituito dall'art. 12 l. 26 novembre 1990, n. 353, e successivamente così modificato dall'art. 2 d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv., con modif., nella l. 6 dicembre 1994, n. 673, che ha soppresso le parole "Restano ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione" che figuravano in fondo al comma.

(Omissis)

 

Articolo 175
Direzione del procedimento.

[I]. Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale [88] svolgimento del procedimento.
[II]. Egli fissa le udienze successive [81 att.] e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali [152 ss.].
[III]. Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289.
(Omissis)

 

Articolo 186 bis
Ordinanza per il pagamento di somme non contestate (1).

[I]. Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni [189 1], il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite [423 1]. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione (2).
[II]. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo [474 2 n. 1] e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo [310 2].
[III]. L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.
 

(1) Articolo inserito dall'art. 20 l. 26 novembre 1990, n. 353.
(2) Periodo aggiunto dall'art. 2 1 lett. i) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell'art. 2 4 l. n. 263, cit., tali modifiche si applicano per i procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.

(Omissis)

 

Articolo 376
Assegnazione dei ricorsi alle sezioni.

[I]. Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice 1.
[II]. La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso [139 att.].
[III]. All'udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.
 

[1] Comma così sostituito dall'art. 47, comma 1, lett. b), della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente recitava: «I ricorsi sono assegnati alle sezioni unite o alle sezioni semplici dal primo presidente». Ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della medesima legge n. 69 del 2009, le disposizioni si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Successivamente il secondo periodo del presente comma è stato sostituito dall'art. 1-bis, comma 1, lett. b), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv., con modif., in l. 25 ottobre 2016, n. 197; il testo precedente del secondo periodo era il seguente «Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all’assegnazione alle sezioni semplici». A norma del comma 2 dell'art. 1-bis cit., « Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio».

(Omissis)

 

Articolo 423
Ordinanze per il pagamento di somme.

[I]. Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate [186-bis 1].
[II]. Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.
[III]. Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo [474 2 n. 1].
[IV]. L'ordinanza di cui al secondo comma è revocabile con la sentenza che decide la causa.

 

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 - Ordinamento giudiziario


Articolo 1
Dei giudici

La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata: a ) dal giudice di pace;
[b ) dal pretore;] (1)
c ) dal tribunale ordinario;
d ) dalla corte di appello;
e ) dalla Corte di cassazione;
f ) dal tribunale per i minorenni;
g ) dal magistrato di sorveglianza; h ) dal tribunale di sorveglianza (2).
Sono regolati da leggi speciali l'ordinamento giudiziario dell'impero e degli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonché le giurisdizioni per i reati militari e marittimi.
 

(1) Lettera soppressa dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Per l'efficacia della presente disposizione vedi l'articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e successivamente, con effetto a decorrere dal 1° maggio 1995, dall'articolo 45, comma 1, della Legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della Legge 4 dicembre 1992, n. 477 e dall'articolo 13, comma 1, del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673.

(Omissis)

 

Articolo 7 bis
Tabelle degli uffici giudicanti (1).

1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'art. 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'art. 47- bis , secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47- ter , terzo comma, 47- quater , secondo comma, e 50-bis , il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il triennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati (2).
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del triennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare (3).
2- bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento (4).
2- ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell’ articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , e successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima (5).
[2- quater. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.] (6)
2- quinquies. Le disposizioni dei commi 2- bis , 2- ter e 2- quater possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (7).
3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione (8).
3- bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici (9).
3- ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto (10).
3- quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:
a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;
b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;
c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati;
d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario (11).
3- quinquies. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni (12).
3- sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3- bis , si osservano le procedure previste dal comma 2 (13).
 

(1) Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Comma sostituito dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l'efficacia vedi l' articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall' articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188. Successivamente modificato dall'articolo 4, comma 19, lettere a) e b), della Legge 30 luglio 2007, n. 111.
(3) Comma modificato dall'articolo 4, comma 19, lettera b), della Legge 30 luglio 2007, n. 111.
(4) Comma aggiunto dall'articolo 57, comma 1, della Legge 16 dicembre 1999, n. 479 e successivamente modificato dall'articolo 24, comma 1, della Legge 1 marzo 2001, n. 63.
(5) Comma aggiunto dall'articolo 57, comma 1, della Legge 16 dicembre 1999, n. 479 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 27, della Legge 25 luglio 2005, n. 150 e dall'articolo 4, comma 19, lettera c), della Legge 30 luglio 2007, n. 111.
(6) Comma aggiunto dall'articolo 57, comma 1, della Legge 16 dicembre 1999, n. 479 e successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 20, della Legge 30 luglio 2007, n. 111.
(7) Comma aggiunto dall'articolo 57, comma 1, della Legge 16 dicembre 1999, n. 479.
(8) Comma modificato dall'articolo 4, comma 19, lettera d), della Legge 30 luglio 2007, n. 111.
(9) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.
(10) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.
(11) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.
(12) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.
(13) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.


 

Articolo 7 ter
Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti (1) (2).

1. L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare. Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato (3).
2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresì i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.
[Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l'eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro.] (4)
 

(1) Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138.
(3) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 19 febbraio 1998,
n. 51, per l'efficacia vedi l' articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall' articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188. Successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138.
(4) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l'efficacia vedi l' articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall' articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188. Successivamente abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106.

(Omissis)

 

Articolo 18
Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense (1)

I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.
La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti criteri:
a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attività da parte dei medesimi soggetti;
b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare;
c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;
d) funzione specialistica dell'ufficio giudiziario.
Ricorre sempre una situazione di incompatibilità con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un'unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o l'affine non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa.
I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti sono sempre in situazione di incompatibilità di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l'Ufficio dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale.
Il rapporto di parentela o affinità con un praticante avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è valutato ai fini dell' articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 , e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui al secondo comma.
 

(1) Articolo modificato dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, e successivamente sostituito dall'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata nell'articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo.

 

Articolo 19
Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede (1)

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.
La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei criteri di cui all' articolo 18, secondo comma , per quanto compatibili.
I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale.
I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.
I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilità, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale. Sussiste, altresì, situazione di incompatibilità, da valutare sulla base dei criteri di cui all' articolo 18, secondo comma , in quanto compatibili, se il magistrato dirigente dell'ufficio è in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni.
I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità è verificata sulla base dei criteri di cui all' articolo 18, secondo comma , per quanto compatibili.
 

(1) Articolo modificato dall'articolo 65, comma 1, del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, dall'articolo 10, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e successivamente sostituito dall'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata nell' articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo.

(Omissis)

 

Articolo 42
Sede del tribunale ordinario (1).

Il tribunale ordinario ha sede in ogni capoluogo determinato nella tabella A annessa al presente ordinamento (2).
 

(1) Rubrica modificata dall'articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Comma modificato dall'articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.


 

Articolo 42 bis
Composizione dell'ufficio del tribunale ordinario (1).

Il tribunale ordinario è diretto dal presidente del tribunale e ad esso sono addetti più giudici. Al tribunale ordinario possono essere addetti uno o più presidenti di sezione.
Al tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari.
 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l'efficacia vedi l' articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall' articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.

(Omissis)

 

Articolo 43 bis
Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario (1).

I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.
I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.
Nell'assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari:
a ) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;
b ) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall' art. 550 del codice di procedura penale (2).
 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l'efficacia vedi l' articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall' articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
(2) Lettera sostituita dall'articolo 3-bis, comma 1, del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144.

(Omissis)

 

Articolo 45
Giudice di sorveglianza.

Nella sede del tribunale ordinario, e nelle sedi designate con decreto del Ministro della giustizia, un giudice è annualmente incaricato delle funzioni di sorveglianza sull'esecuzione delle pene detentive e sulla applicazione ed esecuzione delle misure amministrative di sicurezza.
Il giudice di sorveglianza provvede, inoltre, in materia di misure amministrative di sicurezza ed esercita le altre funzioni che la legge gli attribuisce.
In caso di bisogno possono essere incaricati delle funzioni di sorveglianza anche altri giudici del tribunale ordinario.
L'incarico di esercitare funzioni di giudice di sorveglianza è revocabile anche se conferito a giudici inamovibili.

 

Articolo 46
Costituzione delle sezioni (1).

Il tribunale ordinario può essere costituito in più sezioni.
Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché, separatamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.
In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare.
A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell'art. 7- bis , sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell'urgenza della definizione delle controversie, nonché del numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.
I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare (2).
 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 18, comma 1, della Legge 11 agosto 1973, n. 533, successivamente modificato dagli articoli articolo 10, comma 2 , e articolo 13 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, e da ultimo sostituito dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l'efficacia vedi l' articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall' articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
(2) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138.


 

Articolo 47
Attribuzioni del presidente del tribunale (1).

Il presidente del tribunale dirige l'ufficio e, nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni, salvi i compiti del presidente di sezione. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti.

 

(1) Articolo modificato dall'articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e successivamente sostituito dall'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l'efficacia vedi l' articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall' articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.

 

Articolo 47 bis
Direzione delle sezioni (1).
Nei tribunali costituiti in sezioni e nei quali sono istituiti posti di presidente di sezione, la direzione delle sezioni è attribuita ad un presidente di sezione.
Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell'organizzazione del lavoro della sezione è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis.
 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l'efficacia vedi l' articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall' articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.

 

Articolo 47 ter
Istituzione dei posti di presidente di sezione (1).

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti più di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci (2).
Il posto di presidente di sezione può essere comunque istituito, senza l'osservanza dei limiti previsti dal primo comma:
a ) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede;
b ) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative:
1) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;
2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali;
3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma (3).
In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare è diretta da un presidente di sezione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.
 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l'efficacia vedi l' articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall' articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
(2) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138.
(3) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138.


 

Articolo 47 quater
Attribuzioni del presidente di sezione.

Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui è assegnato e, in particolare, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione. Collabora, altresì, con il presidente del tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio.
Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al presidente di sezione può essere attribuito l'incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio (1).
 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 13, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l'efficacia vedi l' articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall' articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.

 

Articolo 47 quinquies
Presidenza dei collegi.

Quando il tribunale giudica in composizione collegiale, la presidenza del collegio è assunta dal presidente del tribunale o da un presidente di sezione o dal magistrato più elevato in qualifica o dal più anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio (1).
 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l'efficacia vedi l' articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall' articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.

(Omissis)

Articolo 49
Costituzione e giurisdizione del tribunale ordinario per i minorenni (1).

In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello è costituito un tribunale ordinario per i minorenni.
Il tribunale ordinario per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.
 

(1) Articolo modificato dall'articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

 

Articolo 50
Composizione del tribunale ordinario per i minorenni (1).

Il tribunale ordinario per i minorenni è composto da un magistrato di Corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale ordinario e da due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge, ai quali è conferito il titolo di giudice onorario del tribunale ordinario per i minorenni. Possono anche essere nominati due o più supplenti.
Gli esperti del tribunale ordinario per i minorenni sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, per un triennio, e possono essere confermati (2).
 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 5, comma 1, della Legge 27 dicembre 1956, n. 1441 e successivamente modificato dall'articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) A norma dell'articolo 1, comma 2-bis, del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 22 febbraio 2010, n. 24, la disposizione di cui al presente comma, si interpreta nel senso che per i giudici onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilità di conferma.


 

Articolo 50 bis
Giudice per le indagini preliminari (1).

1. In ogni tribunale per i minorenni uno o più magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. L'organizzazione del lavoro dei predetti giudici è attribuita al più anziano.
2. Nell'udienza preliminare, il tribunale per i minorenni, giudica composto da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna, dello stesso tribunale.
 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 14, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

 

Articolo 51
Giudice di sorveglianza presso il tribunale ordinario per i minorenni (1).

Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto al tribunale ordinario per i minorenni.
Il presidente del tribunale ordinario, sentito il Procuratore della Repubblica, può con suo decreto, destinare anche altro giudice, con le stesse funzioni, al tribunale ordinario per i minorenni (2).
 

(1) Articolo modificato dall'articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Comma modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.


 

Capo IV
Della corte di appello

Sezione I

Articolo 52
Sede della corte di appello.

La corte di appello ha sede nel capoluogo dei distretti indicati nella tabella A annessa al presente ordinamento.
(Omissis)

 

Articolo 54
Costituzione delle sezioni nelle corti di appello.

Nella formazione delle tabelle ai sensi dell'art. 7- bis sono designati i presidenti e i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti (1).
Si osserva per le corti di appello il disposto dell'art. 46, in quanto applicabile.
Sono altresì designate le sezioni in funzione di corte di assise, la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per i minorenni ed eventualmente quella che funziona da tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche (2).
 

(1) Comma sostituito dall' articolo 16, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Comma modificato dall' articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e successivamente dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l'efficacia vedi l' articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall' articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.


 

Articolo 55
Magistrati della corte di appello.

Il primo presidente presiede la prima sezione della corte di appello e può presiedere anche le altre sezioni.
Le sezioni sono presiedute da presidenti di sezione.
I giudici delle corti di appello hanno il titolo di consiglieri.
(Omissis)

 

Articolo 58
Sezione per i minorenni (1).

Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni. Ad essa sono altresì demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni (2).
La sezione giudica con l'intervento di due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione (3).
Agli esperti della sezione per i minorenni è conferito il titolo di consigliere onorario della sezione della Corte di appello per i minorenni; ad essi è applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'art. 50.
Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di Corte di appello per i minorenni.
 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 5, comma 1, della Legge 27 dicembre 1956, n. 1441.
(2) Comma sostituito dall'articolo 18, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(3) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, della Legge 8 agosto 1977, n. 532.

(Omissis)

 

Sezione II
Della corte di assise (1)
(1) Le disposizioni di questa sezione debbono ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 10 aprile 1951, n. 287.

Articolo 60
Sedi di corte di assise.

In ogni distretto di corte di appello sono costituite una o più corti di assise.
Ogni corte di assise esercita la giurisdizione nel circolo ad essa assegnato, in conformità della tabella D , annessa al presente ordinamento.
Per uno stesso circolo possono essere costituite anche più corti di assise.
Le altre norme riflettenti l'ordinamento della corte di assise sono dettate da legge speciale.

 

Articolo 61
Costituzione della corte di assise.

La corte di assise è composta:
a) da un presidente di sezione di corte di appello che la presiede;
b) da un consigliere di corte di appello ovvero da un presidente o presidente di sezione di tribunale;
c) da cinque assessori.
Magistrati e assessori costituiscono un unico collegio.
I presidenti e gli altri magistrati che compongono le corti di assise sono nominati ogni anno e possono essere destinati a presiedere o a comporre più corti di assise comprese nel distretto della corte di appello.
(Omissis)

 

Capo v
Della Corte suprema di cassazione

Articolo 65
Attribuzioni della corte suprema di cassazione.

La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.
La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del regno, dell'impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato.

 

Articolo 66
Composizione della corte suprema di cassazione.

La corte suprema di cassazione è costituita in sezioni, e composta da un primo presidente, da presidenti di sezione e da consiglieri.
Il primo presidente presiede le udienze a sezioni unite e le adunanze solenni e può presiedere le udienze delle singole sezioni.
La composizione annuale delle sezioni è stabilita ai sensi dell'articolo 7-bis. A ciascuna delle sezioni civili e penali è preposto un presidente di sezione e possono essere assegnati altri presidenti di sezione (1).
 

(1) Comma sostituito dall'articolo 19, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

 

Articolo 67
Costituzione del collegio giudicante.

La Corte di cassazione in ciascuna sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. Giudica a sezioni unite con il numero invariabile di nove votanti (1).
Il collegio a sezioni unite in materia civile è composto da magistrati appartenenti alle sezioni civili; in materia penale è composto da magistrati appartenenti alle sezioni penali.
 

(1) Comma sostituito dall'articolo 3, della Legge 8 agosto 1977, n. 532.

 

Articolo 67 bis
Criteri per la composizione della sezione prevista dall’articolo 376 del codice di procedura civile (1)

1. A comporre la sezione prevista dall' articolo 376, primo comma, del codice di procedura civile , sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni.
 

(1) Articolo inserito dall'articolo 47, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

 

Articolo 68
Ufficio del massimario e del ruolo.

Presso la corte suprema di cassazione è costituito un ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato della corte medesima designato dal primo presidente.
All'ufficio sono addetti, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 135, nove magistrati, di grado non superiore a consiglieri di corte d'appello o parificato, cinque dei quali possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura, entro i limiti numerici stabiliti nell'art. 210 del presente ordinamento.
Le attribuzioni dell'ufficio del massimario e del ruolo sono stabilite dal primo presidente della corte suprema di cassazione, sentito il procuratore generale del Re Imperatore.
(Omissis)

 

Articolo 72
Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario (1).

Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:
a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (2);
b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonché, limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi;
c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;
d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'art. 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'art. 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;
e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a ).] (3)
[La delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento. Nella materia penale, essa è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.
Nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'art. 550 del codice di procedura penale (4).
 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 22, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, successivamente modificato dall'articolo 1, del D.Lgs. 2 febbraio 1990, n. 15 e da ultimo sostituito dall'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l'efficacia vedi l' articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall' articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188 e dall'articolo 3, comma 3, del D.L. 24 maggio 1999, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 22 luglio 1999, n. 234.
(2) Lettera sostituita dall'articolo 17, comma 5, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2005, n. 155.
(3) Comma abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106.
(4) Comma modificato dall'articolo 58, comma 1, della Legge 16 dicembre 1999, n. 479.

(Omissis)

 

Articolo 97
Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali.

Negli organi giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati che compongono ciascuna sezione sono costituiti, in caso di mancanza o di impedimento, con magistrati di altre sezioni.
Il provvedimento è emanato con decreto del presidente della corte suprema di cassazione o della corte di appello o del presidente del tribunale ordinario o del presidente del tribunale per i minorenni, per i magistrati addetti ai rispettivi uffici (1).
Il presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche (2).
È vietato l'intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al collegio.
I provvedimenti di supplenza ai sensi dell'art. 7- bis , comma 3- bis , sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requirenti (3).
 

(1) Comma sostituito dall'articolo 25, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Comma sostituito dall'articolo 25, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(3) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 3, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.

(Omissis)

 

Articolo 110
Applicazione dei magistrati (1).

1. Possono essere applicati [alle preture circondariali,] ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'art. 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello (2).
2. La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.
3 -bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di Corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore dalla magistratura provvede d'urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni (3).
4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 è espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.
5. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale , è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti (4).
6. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato.
7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non può svolgere attività in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3- bis , del codice di procedura penale (5).
 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 febbraio 1989, n. 58 e successivamente dall'articolo 1 della Legge 16 ottobre 1991, n. 321.
(2) Comma modificato dall'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l'efficacia vedi l' articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall' articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
(3) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 23 ottobre 1992, n. 416.
(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 14 maggio 2002, n. 94.
(5) Comma sostituito dall'articolo 21, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 23 ottobre 1992, n. 416.

(Omissis)

 

Articolo 115
Magistrati di tribunale destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione (1).

Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte ''sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti di assistente di studio; al predetto ufficio possono essere designati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito. Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, osservati 'i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno può destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione (2).
Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile, i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità (3).
Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non può fare parte più di un magistrato dell'ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi del terzo comma (4).
 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 1, della Legge 13 febbraio 2001, n. 48 e successivamente dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 24.
(2) Comma modificato dall'articolo 74, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 ottobre 2016 n. 197.
(4) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 ottobre 2016 n. 197.


 

Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. - Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie

(Omissis)
 

Articolo 81
Fissazione delle udienze d'istruzione (1).

[I]. Le udienze d'istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore [175 2, 202 2 c.p.c.].
[II]. Nello stesso processo l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d'istruzione, e quello tra le successive udienze di istruzione, non può essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore.

 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 24 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

 

Articolo 81 bis
Calendario del processo (1)

[I]. Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini (2).
[II]. Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi (3).
 

(1) Articolo inserito dall'art. 52, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69.
(2) Comma sostituito dall'art. 1 ter del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv., con modif., in l. 14 settembre 2011, n. 148. Il testo precedente recitava: «Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l’indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini».
(3) Comma inserito dall'art. 1 ter del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv., con modif., in l. 14 settembre 2011, n. 148.

(Omissis)

 

Articolo 113
Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi (1).

[I]. Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale o della sezione determina con decreto i giorni in cui si tengono le camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi giudicanti.
[II]. Se alla camera di consiglio sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano.
 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 80 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo recitava: «Determinazione dei giorni d'udienza. [i]. All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente del tribunale stabilisce, con decreto approvato dal primo presidente della Corte d'appello, i giorni della settimana e le ore in cui il tribunale o le sezioni tengono le udienze di discussione delle cause. [ii]. Il decreto del presidente deve restare affisso per tutto l'anno in ciascuna sala d'udienza del tribunale».

 

Articolo 114
Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi (1).

[I]. All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente del tribunale stabilisce, con decreto approvato dal primo presidente della corte d'appello, i giorni della settimana e le ore in cui il tribunale o le sezioni tengono le udienze di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 275 del codice.
[II]. Il decreto del presidente deve restare affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza del tribunale.
[III]. Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 275 del codice.
[IV]. Se all'udienza sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano.
 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 80 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo precedente recitava: «Composizione del collegio. [I]. Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione. [II]. Se all'udienza sono chiamati giudici in numero superiore al legale, il collegio per ciascuna causa è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano».
 


Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 - Guarentigie della magistratura.
 

(Omissis)

 

Articolo 2
Inamovibilità della sede.

I magistrati di grado non inferiore a giudice, sostituto Procuratore della Repubblica o pretore, non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se non col loro consenso (1).
Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, quando si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o quando, per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità. Il parere del Consiglio superiore è vincolante quando si tratta di magistrati giudicanti (2).
In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede.
Qualora venga ridotto l'organico di un ufficio giudiziario, i magistrati meno anziani che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede.
Nei casi previsti dai due precedenti commi si tiene conto, in quanto possibile, delle aspirazioni dei magistrati da trasferire (3).
 

(1) A norma dell’articolo 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72, la denominazione di “Procuratore del Regno” è sostituita con la denominazione “Procuratore della Repubblica”.
(2) Comma modificato dall’articolo 26, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza prevista dall’articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo.
(3) A norma dell’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, come modificato dall’articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, limitatamente agli articoli da 1 a 6, da 13 a 17 e da 39 a 43.

(Omissis)

 

Articolo 14
Poteri di sorveglianza sui magistrati giudicanti.

Il primo presidente della Corte Suprema di cassazione esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati della Corte.
Il primo presidente della Corte di appello esercita la sorveglianza sugli uffici del distretto comprese le sezioni distaccate e sui magistrati della Corte medesima, dei tribunali, delle preture e degli uffici di conciliazione del distretto e delle circoscrizioni delle sezioni distaccate.
Il presidente della sezione distaccata esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati giudicanti compresi nella circoscrizione della sezione.
Il presidente del tribunale esercita la sorveglianza, oltre che sugli uffici e sui magistrati del tribunale, anche su quelli del tribunale dei minorenni, delle preture, e degli uffici di conciliazione del circondario.
Il pretore esercita la sorveglianza su tutti i magistrati del suo ufficio e sui conciliatori del mandamento.
 

(1) A norma dell’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, come modificato dall’articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, limitatamente agli articoli da 1 a 6, da 13 a 17 e da 39 a 43.

 

Articolo 15
Poteri di sorveglianza del presidente e del pretore in udienza.

Il presidente del Collegio giudicante ed il pretore esercitano la sorveglianza durante l'udienza su tutti i magistrati che vi partecipano.
Il presidente del Collegio esercita inoltre la sorveglianza durante le deliberazioni sui magistrati che vi prendono parte (1).
 

(1) A norma dell’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, come modificato dall’articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, limitatamente agli articoli da 1 a 6, da 13 a 17 e da 39 a 43.



Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

(Omissis)

 

Articolo 70 bis
Presidente del tribunale di sorveglianza (1).

1. Le funzioni di presidente del tribunale di sorveglianza sono conferite a un magistrato di cassazione o, per i tribunali istituiti nelle sezioni distaccate di corte d'appello, a un magistrato d'appello.
2. Il presidente del tribunale, fermo l'espletamento delle funzioni di magistrato di sorveglianza nell'ufficio di appartenenza, provvede:
a) a dirigere e ad organizzare le attività del tribunale di sorveglianza;
b) a coordinare, in via organizzativa, in funzione del disbrigo degli affari di competenza del tribunale, l'attività degli uffici di sorveglianza compresi nella giurisdizione del tribunale medesimo;
c) a disporre le applicazioni dei magistrati e del personale ausiliario nell'ambito dei vari uffici di sorveglianza nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessità di servizio;
d) a richiedere al presidente della corte di appello l'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 68;
e) a proporre al Consiglio superiore della magistratura la nomina degli esperti effettivi o supplenti componenti del tribunale e a compilare le tabelle per gli emolumenti loro spettanti;
f) a svolgere tutte le altre attività a lui riservate dalla legge e dai regolamenti.
 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 23 della legge 10 ottobre 1986, n. 663. Codice di procedura penale, approvato con d.p.r. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988, consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato al presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

(Omissis)

 

Articolo 34
Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (1)(2).

1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento [627] o al giudizio per revisione [636 s.] (3).
2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare [424] o ha disposto il giudizio immediato [455] o ha emesso decreto penale di condanna [460] o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere [428] (4).
2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzione di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio (5).
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:
a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dagli articoli 18 e 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (6);
c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'articolo 175;
e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296 (7).
2- quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto (8).
3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero [70-72 ord. giud.; 51] o ha svolto atti di polizia giudiziaria [55] o ha prestato ufficio di difensore [96 s.], di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone [120, 194 s.], perito [221], consulente tecnico [225, 233, 359] o ha proposto denuncia [331, 333], querela [336], istanza [341] o richiesta [342] o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere [343] non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.
 

(1) Per un altro caso di incompatibilità, riguardante i procedimenti per i reati ministeriali, v. art. 11 1 l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.
(2) C. cost. 21 giugno 2012, n. 153, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, una questione di legittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede, quale causa di incompatibilità del giudice a celebrare il giudizio ordinario dibattimentale, determinata da atti compiuti nel procedimento, l'ipotesi del giudice che, già investito in precedenza della richiesta di convalida dell'arresto e di celebrazione del giudizio direttissimo in relazione allo stesso reato posto a carico dello stesso imputato, non abbia convalidato l'arresto dell'imputato per insussistenza del reato e abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, sollevata in riferimento agli artt. 3, 111, comma 2 e 117, comma 1 Cost.
(3) La Corte cost., con sentenza 9 luglio 2013, n. 183, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma - e dell'art. 623, comma 1 lett. a) - nella parte in cui: «non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671» del presente codice. Precedentemente la stessa Corte., con sentenza 6 luglio 2001, n. 224 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto».
(4) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da ultimo con C. cost. 5 dicembre 2008, n. 400, « nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla trattazione dell'udienza preliminare del giudice che abbia ordinato, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell’art. 521, comma 2, del codice di procedura penale ». Con precedenti sentenze, di seguito indicate, la Corte costituzionale ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma:
- «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo codice» (Corte cost. 26 ottobre 1990, n. 496);
- «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, del medesimo codice» (Corte cost. 12 novembre 1991, n. 401);
- «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, dello stesso codice» (Corte cost. 30 dicembre 1991, n. 502);
- «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, dello stesso codice» (Corte cost. 30 dicembre 1991, n. 502);
- «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto di condanna per la ritenuta inadeguatezza della pena richiesta dal pubblico ministero» (Corte cost. 30 dicembre 1991, n. 502, come corretta con Corte cost. ord. 9 marzo 1992, n. 104);
- «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti» (Corte cost. 25 marzo 1992, n. 124);
- «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia attenuanti» (Corte cost. 25 marzo 1992, n. 124);
- «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio» (Corte cost. 22 aprile 1992, n. 186, come corretta con Corte cost. ord. 1° luglio 1992, n. 313);
- «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere al dibattimento del pretore che, prima dell'apertura di questo, abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per il ritenuto non ricorrere di un'ipotesi attenuata del reato contestato» (Corte cost. 26 ottobre 1992, n. 399);
- «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice» (Corte cost. 16 dicembre 1993, n. 439);
- «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice per le indagini preliminari il quale, per la ritenuta diversità del fatto, sulla base di una valutazione del complesso delle indagini preliminari, abbia rigettato la domanda di oblazione» (Corte cost. 30 dicembre 1994, n. 453);
- «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521 comma 2 del codice di procedura penale» (Corte cost. 30 dicembre 1994, n. 453);
- «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato» (Corte cost. 15 settembre 1995, n. 432);
- «nella parte in cui non prevede: a) l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale del riesame (art. 309 c.p.p.) si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato; b) l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 c.p.p.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta» (Corte cost. 24 aprile 1996, n. 131);
- nella parte in cui non prevede: a) che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale; b) che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale; c) che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale; d) che non possa disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato nonché il giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta (Corte cost. 20 maggio 1996, n. 155);
- «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata» (Corte cost. 2 novembre 1996, n. 371);
- nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare nel processo penale a carico di imputati minorenni del giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato» (Corte cost. 22 ottobre 1997, n. 311).
- «nella parte in cui non prevede che non possa pronunciarsi sulla richiesta di emissione del decreto penale di condanna il giudice per le indagini preliminari che abbia emesso l'ordinanza di cui agli artt. 409, comma 5, e 554, comma 2, dello stesso codice» (Corte cost. 21 novembre 1997, n. 346);
- «nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che come componente del tribunale del riesame si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato» (Corte cost. 18 luglio 1998, n. 290);
- «nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta» (Corte cost. 18 luglio 1998, n. 290);
- «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di quello stesso imputato per il medesimo fatto» (Corte cost. 17 giugno 1999, n. 241).
- «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla trattazione dell'udienza preliminare del giudice che abbia ordinato, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell'art. 521, comma 2, del codice di procedura penale» (Corte cost. 5 dicembre 2008, n. 400);
C. cost. 12 novembre 1991, n. 401 citata supra, ha inoltre dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, una questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 342, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia disposto il giudizio immediato a partecipare al giudizio abbreviato, sollevata in riferimento agli artt. 25 e 101 Cost.
V. l'art. 1 d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, conv., con modif., nella l. 23 dicembre 1996, n. 652, emanato a seguito della sentenza della Corte cost. n. 131 del 1996.
In precedenza, la materia era stata disciplinata, in termini parzialmente diversi, dai d.l. 10 maggio 1996, n. 250, 8 luglio 1996, n. 355 e 6 settembre 1996, n. 464, i primi due decaduti per decorrenza dei termini costituzionali e il terzo abrogato dall'art. 7 d.l. n. 553 del 1996. In base al comma 3 dell'art. 1 della legge di conversione di quest'ultimo decreto, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei d.l. 10 maggio 1996, n. 250, 8 luglio 1996, n. 355 e 6 settembre 1996, n. 464.
(5) Comma aggiunto dall'art. 171 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. V. l'art. 3-bis d.l. 24 maggio 1999, n. 145, introdotto dalla l. di conversione 22 luglio 1999, n. 234.
(6) Lettera modificata dall'art. 3 4 l. 8 aprile 2004, n. 95, in tema di controllo sulla corrispondenza dei detenuti.
(7) Comma aggiunto dall'art. 11 l. 16 dicembre 1999, n. 479.
(8) Comma inserito dall'art. 2-quater d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv., con modif., nella l. 5 giugno 2000, n. 144.

(Omissis)

 

Articolo 51
Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale (1).

1. Le funzioni di pubblico ministero [107 4 Cost.] sono esercitate [70-72 ord. giud.; 3 disp. att.]:
a) nelle indagini preliminari [326 s.] e nei procedimenti di primo grado [438 s., 448, 459, 465 s.] dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale (2) (3);
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione [570 3].
2. Nei casi di avocazione [53 3, 372, 412], le funzioni previste dal comma 1, lettera a), sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (4).
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I [655, 678 3].
3- bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (1) (5).
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente (1) (6).
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (7).
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414 bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615- ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635- bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (8).
 

(1) La rubrica originaria ("Uffici del pubblico ministero") è stata così sostituita dall'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8. Sulla direzione distrettuale antimafia e sul procuratore nazionale antimafia v. gli artt. 70-bis e 76-bis ord. giud. V. inoltre l'art. 13 l. 16 marzo 2006, n. 146, entrata in vigore il 12 aprile 2006 (il giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.).
(2) Lettera modificata dall'art. 175 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(3) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 50, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
(4) Testo modificato ai sensi dell'art. 20 d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif. in l. 17 aprile 2015, n. 43, che recita: «le parole: "procuratore nazionale antimafia", ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo" e le parole: "Direzione nazionale antimafia" si intendono sostituite dalle seguenti: "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo". L'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8 ha aggiunto il secondo periodo al comma.
(5) Il comma è stato modificato dall'art. 5 2 l. 19 marzo 2001, n. 92 e successivamente: dall'art. 6, comma 1 b, l. 11 agosto 2003, n. 228 che ha inserito le parole «416, sesto comma, 600, 601, 602»; dall'art. 15, comma 4, l. 23 luglio 2009, n. 99, che, per i procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge, ha inserito le parole: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474»; dall'art. 11, l. 13 agosto 2010, n. 136, che ha aggiunto le parole «e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; dall'art. 5, l. 1° ottobre 2012, n. 172, che ha sostituito alle parole: «416, sesto comma», le parole: «416, sesto e settimo comma»; dall'art. 2, l. 23 febbraio 2015, n. 19, che ha inserito il riferimento all'art. 416 ter. Il comma era stato inserito dall'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8.
(6) Le parole «e dai commi 3-quater e 3-quinquies» sono state aggiunte dall'art. 2, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125. Il comma era stato inserito dall'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8.
(7) Comma aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 10-bis 1 d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv., con modif., in l. 15 dicembre 2001, n. 438, e successivamente modificato dall'art. 2, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125, che ha soppresso il secondo periodo del comma che recitava: «Si applicano le disposizioni del comma 3-ter».
(8) Comma inserito dall'art. 11 l. 18 marzo 2008, n. 48 e modificato dall'art. 5, l. 1° ottobre 2012, n. 172, che ha sostituito alle parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies», le parole: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600- quinquies, 609-undecies»

(Omissis)

 

Articolo 190 bis
Requisiti della prova in casi particolari (1).

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze (2).
1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, (3) 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità (4).
 

(1) Articolo inserito dall'art. 3 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356.
(2) Comma così sostituito dall'art. 3 l. 1° marzo 2001, n. 63.
(3) Le parole «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600- quater.1,» sono state inserite dall'art. 14 1 l. 6 febbraio 2006, n. 38.
(4) L'art. 1 d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 ha aggiunto le parole «e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità». Il comma è stato aggiunto dall'art. 13, comma 2, l. 3 agosto 1998, n. 269.

(Omissis)

 

Articolo 309
Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (1).

1. Entro dieci giorni [99 att.] dalla esecuzione o notificazione del provvedimento [293], l'imputato [60, 61] può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva [281-286, 313 3], salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello [310] del pubblico ministero.
2. Per l'imputato latitante [296] il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni [99 att.] dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura [293 3].
3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3 (2).
4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583 (3).
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1 [100 att.], nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini (3) (4).
6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e l'imputato può chiedere di comparire personalmente (5). Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale [136] prima dell'inizio della discussione.
7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza [291, 292; 25 att. min.] (6).
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127 [101 att.]. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia [43 att.] (7).
8- bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente (8).
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità [311 2, 568 3-4, 585 5] della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa (9).
9- bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura (10).
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione (11).
 

(1) La Corte cost., con sentenza 6 dicembre 2013, n. 293, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'articolo «in quanto interpretato nel senso che la deducibilità, nel procedimento di riesame, della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista dall’art. 297, comma 3, del medesimo codice, sia subordinata – oltre che alla condizione che, per effetto della retrodatazione, il termine sia già scaduto al momento dell’emissione dell’ordinanza cautelare impugnata – anche a quella che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino da detta ordinanza».
(2) Comma inserito dall'art. 16 l. 8 agosto 1995, n. 332. Per il caso di differimento del colloquio, v. Corte cost. n. 216 del 1996, sub art. 101 att.
(3) I commi 4, 5 e 10 sono stati così sostituiti dall'art. 16 l. n. 332, cit..
(4)Precedentemente C. cost. 22 giugno 1998, n. 232, aveva dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, una questione di legittimità costituzionale dei commi 5 e 10, sollevata in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 Cost.
(5) L'art. 11, l. 16 aprile 2015, n. 47, ha inserito le parole: «e l'imputato può chiedere di comparire personalmente».
(6) Comma dapprima sostituito dall'art. 2 d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, conv., con modif., in l. 23 dicembre 1996, n. 652, e successivamente così modificato dall'art. 179 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Quanto ai tribunali militari, provvede l'art. 5 d.l. n. 553, cit., che qui si riporta: «1. Sulle impugnazioni, diverse dal ricorso per cassazione, dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali emessi dall'autorità giudiziaria militare decidono i tribunali militari di Verona, Roma e Napoli, con competenza sui provvedimenti emessi, rispettivamente, dagli uffici giudiziari militari di Torino, Verona e Padova, dagli uffici giudiziari militari di La Spezia, Roma e Cagliari e dagli uffici giudiziari militari di Napoli, Bari e Palermo». Nel testo originario si faceva riferimento al «tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza».
(7) Comma sostituito dapprima dall'art. 16 l. n. 332, cit., e successivamente dall'art. 2 d.l. n. 553, cit. Precedentemente C. cost. 31 gennaio 1991, n. 45, aveva dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, una questione di legittimità del combinato disposto del presente comma e dell'art. 1273, in riferimento all'art. 242 Cost.
(8) L'art. 11, l. n. 47 del 2015, ha inserito, in fine, l'ultimo periodo. Il comma era stato sostituito dall'art. 2 d.l. n. 553, cit., e, ancor prima, inserito dall'art. 2 d.l. 8 luglio 1996, n. 355 e poi dall'art. 2 d.l. 6 settembre 1996, n. 464.
(9) L'art. 11, l. n. 47 del 2015, ha inserito, in fine, l'ultimo periodo. La Corte cost., con sentenza 15 marzo 1996, n. 71, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 illegittimi con «nella parte in cui non prevedono la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice».
(10) Comma inserito dall'art. 11, l. n. 47 del 2015, cit.
(11) Il comma, che era stato sostituito dall'art. 16, l. n. 332, cit. è stato nuovamente sostituito dall'art. 11, l. n. 47 del 2015, cit. Il testo recitava: «Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia».

(Omissis)

 

Articolo 310
Appello.

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 309, comma 1, il pubblico ministero, l'imputato [60, 61] e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.
2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309, commi 1 [99 att.], 2, 3, 4 e 7 [25 att. min.]. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda [590; 100 att.]. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti. con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione (1).
3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva [588].
 

(1) Comma così sostituito dall'art. 12, l. 16 aprile 2015, n. 47, che ha aggiunto, in fine, le parole: «con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione». Precedentemente il comma era stato modificato dall'art. 17 l. 8 agosto 1995, n. 332. La Corte cost., con sentenza 15 marzo 1996, n. 71, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 illegittimi con «nella parte in cui non prevedono la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice».

(Omissis)

 

Articolo 322 bis
Appello (1).

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 322, il pubblico ministero, l'imputato [60, 61] e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione [323], possono proporre appello [99 att.] contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero [321 3].
1-bis. Sull'appello decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento (2).
2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento [588]. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 310.
 

(1) Articolo inserito dall'art. 17 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
(2) Comma inserito dall'art. 4, d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, conv., con modif., nella l. 23 dicembre 1996, n. 652, e, ancor prima, dall'art. 4, d.l. 8 luglio 1996, n. 355 e poi dall'art. 4, d.l. 6 settembre 1996, n. 464, il primo decaduto per mancata conversione in legge e il secondo abrogato dall'art. 7 d.l. n. 553, cit. Il comma 1-bis è stato successivamente modificato dall'art. 180, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(Omissis)

 

Articolo 324
Procedimento di riesame.

1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni [99 att.] dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro [257, 318, 322, 355] o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.
2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato [60, 61] non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria (1).
3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale [136] prima dell'inizio della discussione.
5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti (2).
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309, commi 9, 9-bis (3) e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240, comma 2, del codice penale.
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.
 

(1) Comma così modificato dall'art. 18 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
(2) Comma così modificato dall'art. 181 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(3) L'art. 11, l. 16 aprile 2015, n. 47 ha inserito il riferimento al comma 9-bis.

(Omissis)

 

Articolo 550
(1) Casi di citazione diretta a giudizio.

1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis [552 2]. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4 (2).
2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti
a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;
b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;
c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;
d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;
e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale (3);
f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare [416 s.] e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.


(1) V. nota al titolo del libro VIII.
(2) Comma così modificato dall'art. 2-duodecies d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv., con modif., nella l. 5 giugno 2000, n. 144.
(3) Lettera inserita dall'art. 1, comma 5 lett. f), l. 23 marzo 2016, n. 41.

(Omissis)

 

Articolo 555
Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta.

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione [172 5], le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame [468].
2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento [491 2], l'imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione [141 att.; 162, 162-bis c.p.].
3. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela [340] e il querelato ad accettare la remissione.
4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove [493 1]; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva [493 3].
5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.
(Omissis)

 

Articolo 568
Regole generali.

1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione [591] e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.
2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale [309-311] e le sentenze [111 Cost.], salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28.
3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.
4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse [591].
5. L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.
(Omissis)

 

Articolo 591
Inammissibilità dell'impugnazione.

1. L'impugnazione è inammissibile [606 3]:
a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse [568 3-4];
b) quando il provvedimento non è impugnabile [568];
c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 583, 585 e 586;
d) quando vi è rinuncia all'impugnazione [589].
2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.
3. L'ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione [606]. Se l'impugnazione è stata proposta personalmente dall'imputato [571], l'ordinanza è notificata anche al difensore.
4. L'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.
(Omissis)

 

Articolo 599
Decisioni in camera di consiglio.

1. Quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie [17 s. c.p.] o la misura della pena [132 s. c.p.], anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze [69 c.p.], o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche [62-bis c.p.], di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena [163 c.p.] o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale [175 c.p.], la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127 [428 2, 443 4; 27 3 min.; 24 q trans.] (1).
2. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire [127 4, 420-ter].
3. Nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell'articolo 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata [153] al pubblico ministero e notificata ai difensori (2).
4. (3).
5. (4).
 

(1) Per le sanzioni sostitutive, v. artt. 53 s. l. 24 novembre 1981, n. 689. La Corte cost., con ordinanza 12 ottobre 1990, n. 449, ha dichiarato la manifesta infondatezza di una questione di costituzionalità riguardante gli artt. 443 4, 599 e 127 8 c.p.p., sollevata sull'erroneo presupposto interpretativo secondo il quale la decisione in camera di consiglio adottata dal giudice di appello in caso di gravame avverso una sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato debba assumere la forma dell'ordinanza. Al riguardo la Corte ha rilevato che la regola generale posta dall'art. 605 1 impone che la decisione in camera di consiglio prevista dall'art. 599 sia assunta con sentenza, salvi i casi espressamente indicati da tale articolo.
(2) Sull'applicabilità dell'art. 603 nel giudizio abbreviato d'appello, v. Corte cost. 19 dicembre 1991, n. 470 sub art. 443.
(3) Comma introdotto dall'art. 1 l. 19 gennaio 1999, n. 14. La l. n. 14 del 1999 ha «ripristinato» la norma vigente anteriormente alla sentenza della Corte cost. 10 ottobre 1990,
n. 435, con la quale la Corte aveva dichiarato l'illegittimità, per eccesso di delega, dell'art. 599 4 e 5, e dell'art. 602, nella parte in cui consentivano «la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel comma 1 dello stesso art. 599» e successivamente abrogato dall'art. 2 d.l.23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Il testo precedente l'ultima modifica recitava: «4. La corte, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, provvede in camera di consiglio altresì quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo». V. l'art. 3 della stessa legge.
(4) Comma introdotto dalla l. 19 gennaio 1999, n. 14, la quale ha «ripristinato» la norma vigente anteriormente alla sentenza della Corte cost. n. 435 del 1990 citata nella nota precedente e successivamente abrogato dall'art. 2 d.l.23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Il testo precedente l'ultima modifica recitava: «Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento».

(Omissis)

 

Articolo 610
Atti preliminari.

1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della corte (1).
1-bis. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario [169-bis att.] (1).
2. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite [170, 172 att.] quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.
3. Il presidente della corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica [614] o in camera di consiglio [611] e designa il relatore. Il presidente dispone altresì la riunione dei giudizi nei casi previsti dall'articolo 17 e la separazione [18] dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione.
4. (2).
5. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza [172 5; 169 att.], la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio (3).
 

(1) L'art. 6 2 lett. a) l. 26 marzo 2001, n. 128 ha sostituito il comma 1 con i commi 1 e 1-bis.
(2) Comma abrogato dall'art. 6 2 lett. b) l. n. 128, cit.
(3) Seguiva un ultimo periodo soppresso dall'art. 6 2 lett. c) l. n. 128, cit.

 


Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 - Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione

(Omissis)

 

Articolo 7

1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.
2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo 8.

Testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegato al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (1).
 

(1) Il d.ls. 28 luglio 1989, n. 271, pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U. n. 182 del 5 agosto 1989, con avviso di rettifica nella G.U. n. 227 del 28 settembre 1989, consta di un articolo così formulato: « 1. È approvato il testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegato al presente decreto. - 2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore contestualmente al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 ».
(Omissis)

 

Articolo 132
Decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale.

1. Quando la corte di assise o il tribunale è diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio [429, 456, 464 c.p.p.] contiene anche l'indicazione della sezione davanti alla quale le parti devono comparire.
2. Per ogni processo il presidente del tribunale, in seguito alla richiesta del giudice per le indagini preliminari, comunica anche con mezzi telematici, sulla base dei criteri determinati dal consiglio superiore della magistratura, il giorno e l'ora della comparizione e, quando occorre, anche la sezione da indicare nel decreto che dispone il giudizio [160].

Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272- Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni (1).
 

(1) Vedi il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

(Omissis)

 

Articolo 4
Sezioni di corte di appello per i minorenni.

1. Alle sezioni di corte di appello per i minorenni sono destinati, per almeno un biennio, magistrati scelti tra i componenti la corte di appello, che abbiano svolto attività presso uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare o che siano comunque dotati di specifica attitudine, preparazione ed esperienza.
2. I magistrati sono destinati in via esclusiva alla sezione indicata nel comma 1 quando lo richiede l'entità degli affari in materia minorile. Ai magistrati destinati anche ad altre sezioni sono assegnati di preferenza affari strettamente connessi con le tematiche familiari e minorili.

Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273- Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni

(Omissis)

 

Articolo 10

1. Per i dibattimenti della corte di assise e della corte di assise di appello che si prevedono di durata particolarmente lunga, il presidente della corte di appello ha facoltà di disporre che prestino servizio due magistrati, i quali assistono al dibattimento in qualità di aggiunti.
2. Per le corti di assise i magistrati aggiunti sono prescelti tra quelli in servizio presso la corte di appello o presso i tribunali del circolo in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di appello e l'altro con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale. Per le corti di assise di appello i magistrati aggiunti sono prescelti fra i magistrati della corte di appello in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di cassazione.
3. Qualora nel corso del dibattimento uno dei magistrati componenti il collegio non possa partecipare per impedimento, il collegio stesso, integrato dal magistrato aggiunto più anziano e presieduto, in caso di impedimento del presidente, dal componente più anziano, dispone la sospensione del dibattimento. Se la sospensione si protrae oltre il decimo giorno, il magistrato impedito è definitivamente sostituito dal magistrato aggiunto. Egualmente si provvede se l'impedimento riguarda entrambi i componenti del collegio. La sostituzione non è ammessa dopo la chiusura del dibattimento.
(Omissis)

 

Articolo 16

1. All'inizio di ciascun anno giudiziario il presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale, stabilisce i giorni della settimana e le ore in cui la corte, la corte di assise di appello e le loro sezioni tengono udienze per i dibattimenti.
2. Il calendario delle udienze dibattimentali dei tribunali, anche per la corte di assise, nonché delle preture e delle loro sezioni è approvato dal presidente della corte di appello, su proposta formulata dal presidente del tribunale e dal pretore, sentiti i procuratori della Repubblica presso i rispettivi uffici.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

(Omissis)

 

Articolo 3
Soggetti aventi diritto (1).

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (2).
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici (3) (A).
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.


(1) Vedi articolo 1, comma 36 e 37, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(2) Vedi l'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'articolo 6 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.
(3) Vedi quanto disposto dalla Legge 22 giugno 2016, n. 112.
(A) In riferimento al presente comma vedi: Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 04 luglio 2013, n. 2536504.


 

Articolo 4
Accertamento dell'handicap.

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
(Omissis)

 

Articolo 33
Agevolazioni (A)

[1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.] (1)
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavori di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (2) (3) (B).
3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito (4).
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il lavoratore di cui al comma 3, [con lui convivente,] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (5).
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso (6).
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.
7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (7) (8) (9).
 

(1) Comma abrogato dall’articolo 86, comma 2, lettera i), del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
(2) Comma modificato dall’articolo 2, comma 3-ter, del D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423; dall’articolo 3, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; dall’articolo 19, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 2000, n. 53 e, da ultimo, sostituito dall’articolo 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183. In seguito, modificato dall’articolo 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 settembre 2016 n. 213, (in Gazz. Uff., 28 settembre 2016, n. 39), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non include il convivente – nei sensi di cui in motivazione – tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 6. comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.
(5) Comma modificato dall’articolo 19, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 2000, n. 53 e, successivamente, dall’articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183.
(6) Comma modificato dall’ articolo 19, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 2000,
(7) Comma aggiunto dall’articolo 24, comma 1, lettera c), della legge 4 novembre 2010, n. 183.
(8) In riferimento al presente articolo, vedi: Circolare INPS 1° marzo 2011, n. 45.
(9) Vedi l' articolo 20, della Legge 8 marzo 2000, n. 53
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 23 maggio 2007, n. 90 ; Circolare INPS 23 maggio 2007, n. 90 ; Messaggio INPS 28 giugno 2007, n. 16866 ;
Circolare INPS 29 aprile 2008, n. 53 ; Messaggio INPS 28 maggio 2010
(B) In riferimento al presente comma vedi: Interpello del Ministero del Lavoro 26 giugno 2014, n. 19/2014; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 maggio 2016, n. 20/2016.


 

Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468
 

(1) Per il regolamento di esecuzione del presente decreto vedi D.M. 6 aprile 2001, n. 204.
(2) L'entrata in vigore del presente provvedimento è stata prorogata al 2 gennaio 2002 dall'articolo 65 del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 maggio 2001, n. 163.

(Omissis)

 

Articolo 39
Giudizio di appello.

1. Competente per il giudizio di appello è il tribunale del circondario in cui ha sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata. Il tribunale giudica in composizione monocratica.
2. Oltre che nei casi previsti dall'art. 604 del codice di procedura penale, il giudice d'appello dispone l'annullamento della sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'imputato, contumace in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o per forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del provvedimento di citazione a giudizio, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161, comma 4, e 169 del codice di procedura penale, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.

Legge 24 marzo 2001, n. 89 - Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile

(Omissis)

 

Articolo 2
Diritto all'equa riparazione

1. È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1-ter (1).
2. Nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonchè quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione (2).
2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari (3) (4).
2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni (5).
2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa (6).
2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all' articolo 96 del codice di procedura civile ;
b) nel caso di cui all' articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile ;
c) nel caso di cui all' articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ;
d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento (7).
2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:
a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato;
b) contumacia della parte;
c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ;
d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ;
e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ;
f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;
g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte (8).
2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto (9).
[ 3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:
a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;
b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione. ] (10)
 

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 777, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
(2) Comma sostituito dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
(3) Comma aggiunto dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 luglio 2015, n. 184 (in Gazz. Uff., 29 luglio, n. 30), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anzichè quando l'indagato, in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 19 febbraio 2016, n. 36 (in Gazz. Uff., 24 febbraio, n. 8), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla presente legge.
(5) Comma aggiunto dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
(6) Comma aggiunto dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
(7) Comma aggiunto dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e, successivamente, sostituito dall'articolo 1, comma 777, lettera c), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
(8) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 777, lettera d), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
(9) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 777, lettera d), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
(10) Comma abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 3), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.


 

Articolo 3
Procedimento (1)

1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l' articolo 125 del codice di procedura civile (2).
2. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti:
a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;
b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;
c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.
4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Non può essere designato il giudice del processo presupposto. Si applicano i primi due commi dell' articolo 640 del codice di procedura civile (3).
5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.
6. Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell'articolo 5-ter.
7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili nel relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso (4).
 

(1) Articolo modificato dall'articolo 1, comma 1224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, successivamente, sostituito dall'articolo 55, comma 1, lettera c), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con la decorrenza di cui al comma 2 del medesimo decreto.
(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 777, lettera g), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 777, lettera h), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 777, lettera i), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.


 

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53

(Omissis)
 

 

Articolo 3
Divieto di discriminazione

1. È vietata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonchè di maternitàpaternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti (1).
(Omissis)

 

Articolo 16

Divieto di adibire al lavoro le donne (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)

1. È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto salvo quanto previsto all'articolo 20 (1) (2);
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi (3) (4) (5).
1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonchè in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute (6).
 

(1) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 7 aprile 2011, n. 116 (in Gazz. Uff., 13 aprile, n. 16), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare.
(3) A norma dell' articolo 1 del D.M. 12 luglio 2007 , il divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi di cui al presente articolo è esteso ai committenti di lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , nonchè agli associanti in partecipazione, a tutela delle associate in partecipazione iscritte alla gestione medesima. Vedi, anche, l' articolo 2 del medesimo D.M. 12 luglio 2007 per le esercenti attività libero professionale. A norma dell' articolo 5 del D.M. 12 luglio 2007 alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata è corrisposta un’indennità di maternità per i periodi di astensione obbligatoria previsti dal presente articolo.
(4) In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 12 luglio 2007, n. 18311.
(5) Lettera sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. 15 giugno 2015 n. 80. Per l'applicazione, in via sperimentale per l'anno 2015, delle presenti disposizioni vedi l'articolo 26, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 80 del 2015. Per la continuazione dei benefici delle presenti disposizioni, anche per gli anni successivi al 2015, vedi l'articolo 43, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
(6) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.


 

Articolo 16 bis
Rinvio e sospensione del congedo di maternità (1)

1. In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.
2. Il diritto di cui al comma 1 può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.
 

(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80. Per l'applicazione, in via sperimentale per l'anno 2015, delle presenti disposizioni vedi l'articolo 26, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 80 del 2015. Per la continuazione dei benefici delle presenti disposizioni, anche per gli anni successivi al 2015, vedi l'articolo 43, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

 

Articolo 17
Estensione del divieto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)

1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all' articolo 7, comma 6 , e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12 (1).
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice (2).
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima (3).
5. I provvedimenti [dei servizi ispettivi] previsti dai presente articolo sono definitivi (4) (5).
 

(1) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, del D.LGS. 23 aprile 2003, n. 115e successivamente sostituito, a decorrere dal 1° aprile 2012, dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(2) Comma modificato, a decorrere dal 1° aprile 2012, dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(3) Comma modificato, a decorrere dal 1° aprile 2012, dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(4) A norma dell'articolo 3 del D.M. 12 luglio 2007, l'estensione del divieto di adibire al lavoro le donne, di cui al presente articolo si applica integralmente ai committenti di lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè agli associanti in partecipazione, a tutela delle associate in partecipazione iscritte alla gestione medesima; e limitatamente alla lettera a) comma 2 del presente articolo si applica anche nei confronti delle lavoratrici esercenti attività libero professionale. A norma dell'articolo 5 del D.M. 12 luglio 2007 alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata è corrisposta un’indennità di maternità per i periodi di astensione obbligatoria previsti dal presente articolo.
(5) Comma modificato, a decorrere dal 1° aprile 2012, dall'articolo 15, comma 1, lettera d), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

(Omissis)

 

Articolo 20
Flessibilità del congedo di maternità (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis; legge 8 marzo 2000,n. 53, art. 12, comma 2) (A)

1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.
 

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Messaggio 25 maggio 2007, n. 13279

(Omissis)

 

Articolo 26
Adozioni e affidamenti (1).

1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.
2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.
4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.
5. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice.
6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.
6-bis. La disposizione di cui all'articolo 16-bis trova applicazione anche al congedo di maternità disciplinato dal presente articolo (2).


(1) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 452, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(2) Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80.


 

Articolo 27
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettere a) e c)

[ 1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età.
2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1 dell'articolo 26, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo] (1).

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 453, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Capo IV
Congedo di paternità

Articolo 28
Congedo di paternità (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)

1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità di cui all'articolo 66 (1).
1-ter. L’indennità di cui all'articolo 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre (2).
2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai commi 1 e 1-bis presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all'erogazione dell’indennità di cui al comma 1-ter, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (3).
 

(1) Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80. Per l'applicazione, in via sperimentale per l'anno 2015, delle presenti disposizioni vedi l'articolo 26, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 80 del 2015. Per la continuazione dei benefici delle presenti disposizioni, anche per gli anni successivi al 2015, vedi l'articolo 43, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
(2) Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80. Per l'applicazione, in via sperimentale per l'anno 2015, delle presenti disposizioni vedi l'articolo 26, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 80 del 2015. Per la continuazione dei benefici delle presenti disposizioni, anche per gli anni successivi al 2015, vedi l'articolo 43, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
(3) Comma sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80. Per l'applicazione, in via sperimentale per l'anno 2015, delle presenti disposizioni vedi l'articolo 26, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 80 del 2015. Per la continuazione dei benefici delle presenti disposizioni, anche per gli anni successivi al 2015, vedi l'articolo 43, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148
.

(Omissis)

 

Articolo 31
Adozioni e affidamenti (1).

1. Il congedo di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore (2).
 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 454, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(2) Comma sostituito dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80.


 

Capo V
Congedo parentale

Articolo 32
Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3) (A)

1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete (1):
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi (2);
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonchè i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo (3).
1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico (4)(B).
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria (5).
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4- bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva (6).
 

(1) Alinea modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80. Per l'applicazione, in via sperimentale per l'anno 2015, delle presenti disposizioni vedi l'articolo 26, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 80 del 2015. Per la continuazione dei benefici delle presenti disposizioni, anche per gli anni successivi al 2015, vedi l'articolo 43, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
(2) Vedi l'articolo 4, comma 24, lett. b), della L. 28 giugno 2012, n. 92.
(3) Comma inserito dall'articolo 1, comma 339, lettera a), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
(4) Comma inserito dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80. Per la continuazione dei benefici delle presenti disposizioni, anche per gli anni successivi al 2015, vedi l'articolo 43, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
(5) Comma modificato dall'articolo 1, comma 339, lettera b), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, successivamente, dall'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80. Per l'applicazione, in via sperimentale per l'anno 2015, delle presenti disposizioni vedi l'articolo 26, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 80 del 2015. Per la continuazione dei benefici delle presenti disposizioni, anche per gli anni successivi al 2015, vedi l'articolo 43, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
(6) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 339, lettera c), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Messaggio INPS 6 luglio 2015, n. 4576; Circolare INPS 18 agosto 2015, n. 152; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2016, n. 13/2016; Circolare - CNR del 24 giugno 2016, n. 11/2016.
(B) In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 3 novembre 2015, n. 6704.


 

Articolo 33
Prolungamento del congedo (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)

1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore (1).
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. [Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo 32.] Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32 (2).
 

(1) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.lgs. 18 luglio 2011, n. 119 e, successivamente, modificato dall'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80. Per l'applicazione, in via sperimentale per l'anno 2015, delle presenti disposizioni vedi l'articolo 26, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 80 del 2015. Per la continuazione dei benefici delle presenti disposizioni, anche per gli anni successivi al 2015, vedi l'articolo 43, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
(2) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.lgs. 18 luglio 2011, n. 119.

(Omissis)

 

Articolo 36
Adozioni e affidamenti (1).

1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.
2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età (2).
3. L’indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i sei anni dall'ingresso del minore in famiglia (3).
 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 455, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(2) Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80. Per l'applicazione, in via sperimentale per l'anno 2015, delle presenti disposizioni vedi l'articolo 26, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 80 del 2015.
(3) Comma sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80. Per l'applicazione, in via sperimentale per l'anno 2015, delle presenti disposizioni vedi l'articolo 26, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 80 del 2015. Per la continuazione dei benefici delle presenti disposizioni, anche per gli anni successivi al 2015, vedi l'articolo 43, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.


 

Articolo 37
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e art. 39-quater, lettera b)

[ 1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali si applicano le disposizioni dell'articolo 36.
2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale] (1).
 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 456, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

(Omissis)

 

Riposi, permessi e congedi (1)

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 3, comma 1, del D.LGS. 23 aprile 2003, n. 115.

 

Articolo 39
Riposi giornalieri della madre (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10) (A)

1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
 

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 6 settembre 2006, n. 95 bis; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 24 settembre 2015, n. 23.

 

Articolo 40
Riposi giornalieri del padre (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter) (1)

1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
 

(1) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 6 settembre 2006, n. 95 bis, e la Circolare INPS 25 novembre 2009, n. 118.

 

Articolo 41
Riposi per parti plurimi (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6) (1)

1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.
 

(1) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 6 settembre 2006, n. 95 bis

 

Articolo 42
Riposi e permessi per i figli con handicap grave (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20) (A)

1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese. (1).
[3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva. ] (2)
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. (3) (4) (5) (6).
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto (7).
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennitàè corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell’indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l’indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 (8).
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa (9).
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (10).
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
 

(1) Comma sostituito dall'articolo 24, comma 2, lettera a) della Legge 4 novembre 2010, n. 183 e successivamente dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.lgs. 18 luglio 2011, n. 119.
(2) Comma abrogato dall'articolo 24, comma 2, lettera b) della Legge 4 novembre 2010, n. 183.
(3) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, dall'articolo 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 1266, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e da ultimo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.lgs. 18 luglio 2011, n. 119. Vedi, anche, l'articolo 1, commi 143 e 145 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 giugno 2005, n. 233 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 8 maggio 2007, n. 158 ha nuovamente dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con "soggetto con handicap in situazione di gravità", il diritto a fruire del congedo ivi indicato. Da ultimo la Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 2009, n. 19 (in Gazz. Uff., 4 febbraio 2009, n. 5) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
(5) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 3 agosto 2007, n. 112; Circolare INPS 16 marzo 2009, n. 41.; Circolare INPS 5 marzo 2009, n.38.; Messaggio INPS 8 giugno 2001, n. 12440.
(6) La Corte Costituzionale, con sentenza 18 luglio 2013, n. 203 (in Gazz. Uff., 24 luglio, n. 30), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
(7) Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.lgs. 18 luglio 2011, n. 119.
(8) Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.lgs. 18 luglio 2011, n. 119.
(9) Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.lgs. 18 luglio 2011, n. 119.
(10) Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.lgs. 18 luglio 2011, n. 119.
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 15 gennaio 2007, n. 14 ; Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2014, n. 23/2014.

(Omissis)

 

Articolo 45
Adozioni e affidamenti (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)

1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia (1) (2).
2. Le disposizioni di cui all'articolo 42si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità.
2- bis. Le disposizioni di cui all'articolo 42-bis si applicano, in caso di adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del minore (3).
 

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 1 aprile 2003, n. 104 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41, del presente decreto, si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, "entro il primo anno di vita del bambino" anziché "entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia".
(2) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del D.lgs. 18 luglio 2011, n. 119.
(3) Comma inserito dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del D.lgs. 18 luglio 2011, n. 119.

(Omissis)

 

Capo VII
Congedi per la malattia del figlio

Articolo 47
Congedo per la malattia del figlio (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)

1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale , che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all’indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta (1) (2).
3- bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche (3).
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
 

(1) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 3, lettera a) del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(2) Vedi inoltre l'articolo 13, comma 2-ter, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
(3) Comma inserito dall'articolo 7, comma 3, lettera a) del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
.



Decreto legislativo 27 giugno 2003 n.168 - Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273

(Omissis)

 

Articolo 3
Competenza per materia delle sezioni specializzate (1).

1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo (2);
b) controversie in materia di diritto d'autore;
c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.
2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonchè alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:
a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487- ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;
d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497- septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;
f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2
 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1. Per la decorrenza vedi il medesimo articolo 2, comma 6.
(2) Lettera modificata dall'articolo 3, comma 1, della Legge 3 novembre 2016, n. 214.

(Omissis)

 

Articolo 5
Competenze del Presidente della sezione specializzata

1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d'appello spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.
Decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160- Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150 (1).
 

(1) L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto è stata sospesa fino alla data del 31 luglio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269.

(Omissis)

 

Articolo 13
Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa (1) (2).

1. L’assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive [e l’assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione] sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario (3).
1-bis. Il Consiglio superiore della Magistratura provvede al conferimento delle funzioni direttive e semidirettive:
a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età o di decorrenza del termine ottennale previsto dagli articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di vacanza del relativo ufficio;
b) negli altri casi, entro sei mesi dalla pubblicazione della vacanza (4).
1- ter. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis, il presidente della Commissione referente, entro il termine di trenta giorni, provvede alla formulazione della proposta (5).
[2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità ](6)
3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, ne´ all’interno di altri distretti della stessa regione, ne´ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.
4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza.
La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.
5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.
6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.
[ 7. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario. ] (7)
 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111.
(2) L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto è stata sospesa fino alla data del 31 luglio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269.
(3) Comma modificato dall'articolo 3-bis, comma 4, lettera b), del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193.
(4) Comma inserito dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi il comma 2 del medesimo articolo 2.
(5) Comma inserito dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi il comma 2 del medesimo articolo 2.
(6) Comma sostituito dall'articolo 1 della Legge 31 ottobre 2011, n. 187 e successivamente abrogato dall'articolo 2, comma 2, lettera b) del D.L. 31 agosto 2016, n. 168 convertito, con modificazioni dalla Legge 25 ottobre 2016, n. 197.
(7) Comma abrogato dall'articolo 16-ter, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 , fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 31, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

(Omissis)

 

Articolo 19
Permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni (1).
2. Nei due anni antecedenti la scadenza del termine di permanenza di cui al comma 1[ , nonché nel corso del biennio di cui al comma 2,] ai magistrati non possono essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di permanenza nell'incarico (1).
2- bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all’interno dell’ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell’ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso (2)(3).
 

(1) Comma modificato dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111.
(2) Comma aggiunto dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111.
(3) L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto è stata sospesa fino alla data del 31 luglio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269.

(Omissis)

 

Articolo 45
Temporaneità delle funzioni direttive

1. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, previo concerto con il Ministro della giustizia, per un’ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell’attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni (1).
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.
3. All’atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni ne´ direttive ne´ semidirettive (2) (3).
 

(1) Comma modificato dall'articolo 3-quinquies, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193.
(2) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111.
(3) L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto è stata sospesa fino alla data del 31 luglio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269.


 

Articolo 46
Temporaneità delle funzioni semidirettive

1. Le funzioni semidirettive di cui all’articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell’attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.
2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio (1)(2).
 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111.
(2) L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto è stata sospesa fino alla data del 31 luglio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269
.



Decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111. - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

(Omissis)

 

Articolo 37
Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie

1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.
2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro il 31 ottobre 2011 e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b) (1).
4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull’attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.
6-21 omissis.
 

(1) Comma modificato dall'articolo 2, comma 35-quinquies, lettera a), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

 

Decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150- Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69

(Omissis)

 

Articolo 19
Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Sull'impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo è competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento di cui è stata dichiarata la revoca o la cessazione. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è competente il tribunale in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro (1).
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all’autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all’autorità consolare. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà (2).
4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni;
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni (3).
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. L'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 1, è adottata entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 4, quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo (4).
5-bis. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 5 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e
successive modificazioni (5).
6. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.
7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato può depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.
9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d'Appello (6).
9-bis. L'ordinanza di cui al comma 9, nonchè i provvedimenti di cui all'articolo 5 sono comunicati alle parti a cura della cancelleria (7).
10. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.
 

(1) Comma modificato dall'articolo 27, comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
(2) Comma modificato dall'articolo 27, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
(3) Comma sostituito dall'articolo 27, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
(4) Comma modificato dall'articolo 27, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
(5) Comma inserito dall'articolo 27, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
(6) Comma sostituito dall'articolo 27, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
(7) Comma inserito dall'articolo 27, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.


 

Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

(Omissis)

 

Articolo 74
Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio (1)

1. All'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo" sono sostituite dalle seguenti: ''sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti di assistente di studio";
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, osservati 'i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno può destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione".
2. In sede di prima applicazione dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, e fino allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la più celere definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, e non più di quaranta, alle sezioni civili con compiti di assistente di studio.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la destinazione dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio.
4. Con cadenza annuale il Primo Presidente della Corte di cassazione informa il Consiglio superiore della magistratura e, per le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il Ministero della giustizia del numero e dell’attività svolta dai magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio.
5. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, l'allegato 2 è sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.
6. I procedimenti di prima copertura dei posti aggiunti alla pianta organica per la Corte di cassazione ai sensi del presente articolo devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo.
 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di conversione.

 

Decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 - Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

(Omissis)

 

Articolo 16
Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato.

1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° al 31 agosto di ciascun anno» (1) (2).
2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato). - Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonchè gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015.
4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.
 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 10 novembre 2014, n. 162, in sede di conversione.
(2) A norma dell'articolo 20, comma 1-ter, del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, il presente comma si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato.


 

TC "INDICE ANALITICO "
\l 2 INDICE ANALITICO

 

ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI
– articolazione e attuazione dei criteri di assegnazione degli affari, art. 163
– assegnazione degli affari al presidente del tribunale e ai presidenti di sezione, art. 167
– assegnazione degli affari negli uffici Gip/Gup, art. 171
– assegnazione degli affari negli uffici minorili, art. 172
– assegnazione degli affari nei tribunali e uffici di sorveglianza, art. 173
– assegnazione delle controversie in materia di lavoro e in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, art. 170
– astensione, ricusazione e impedimento, criteri di sostituzione, art. 168
– congedo di maternità, paternità o parentale, divieto di assegnazione di affari nel periodo, art. 166
– deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione, art. 169
– nomina del relatore nelle cause collegiali, art. 165
– precostituzione del giudice, art. 164
ASSEGNAZIONE DEI MAGISTRATI ALLE SEZIONI
– – divieto di trasferimento senza il consenso, art. 112
– funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, art. 114
– incompatibilità, art. 116
– magistrati in maternità o che provvedano alla cura di figli minori, art. 113
– magistrati provenienti da un ufficio di procura, art. 115
– mobilità interna e adempimenti in caso di trasferimenti, art. 111
– tutela della genitorialità e della malattia, art. 117
– Concorsi interni, art. 118
– annotazione della data di effettivo possesso, art. 129
– applicazione extradistrettuale e legittimazione, art. 124
– comunicazione dei posti da coprire, art. 120
– criteri di valutazione, art. 130
– – valutazione delle attitudini, art. 131
– – valutazione delle attitudini per le funzioni di Gip/Gup, art. 132
– – valutazione delle attitudini per posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società e fallimento, art. 133
– – valutazione delle attitudini per l’assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate in materia d’impresa, art. 134
– – valutazione delle attitudini per l’assegnazione delle ulteriori funzioni, art. 135
– differimento dell'efficacia del provvedimento di tramutamento, art. 125
– domande, art. 121
– legittimazione, art. 123
– incompatibilità, rilievo di eventuali situazioni, art. 136
– obbligo di comunicazione scritta della proposta, art. 138
– omogeneità nell’assegnazione o formazione dei ruoli, art. 127
– posti di risulta, art. 122
– procedimenti penali in avanzato stato di istruttoria, art. 126
– proposta di assegnazione o di tramutamento, art. 137
– pubblicazione, art. 119
– scambio di posti, art. 128
– Magistrato di nuova destinazione, art. 142
– aggiornamento del sistema informatico, art. 146
– assegnazione d'ufficio, art. 144
– supplenza temporanea, art. 143
– Magistrati ordinari all’esito del tirocinio
– individuazione dei posti da assegnare e scelta, art. 149
– limiti all’assegnazione, art. 148
– proposte di variazione tabellare, comunicazione, art. 150
– – vincolatività, art. 151
– Ricollocamento in ruolo
– aggiornamento del sistema informatico, art. 146
– assegnazione, art. 145
BENESSERE ORGANIZZATIVO
– benessere organizzativo, benessere fisico e psicologico dei magistrati, art. 274
– – clima relazionale, art. 276
– – partecipazione alle scelte organizzative e ai progetti, art. 275
– disposizioni preliminari, misure organizzative a tutela del benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati, art. 271
CIRCOLARE
– Sostituzione di circolari precedenti, art. 284
COLLEGI
– composizione dei collegi con magistrati applicati, supplenti, magistrati distrettuali e coassegnati, art. 214
– composizione di più collegi, art. 208
– corti di assise e corti di assise d’appello, collegi bis, art. 213
– potenziale gravidanza della donna magistrato e tutela della genitorialità, divieto di pregiudizio o discriminazione, art. 209
– precostituzione dei collegi negli uffici minorili, nei tribunali di sorveglianza, nelle sezioni di sorveglianza, nelle sezioni agrarie, art. 210
– predeterminazione dei criteri, art. 206
– presidenza dei collegi, art. 207
– tribunali di sorveglianza, art. 212
– tribunali per i minorenni, art. 211
COMMISSIONE PER L’ANALISI DEI FLUSSI E DELLE PENDENZE
art. 30
– collaborazione e funzioni, art. 32
– composizione, art. 31
– regolamento, art. 33
CORTE DI CASSAZIONE
– assegnazione degli affari ai collegi e ai relatori, art. 244
– assegnazione degli affari alle c.d. sezioni filtro, art. 238
– assegnazione degli affari alle sezioni, art. 237
– assegnazione degli affari penali, art. 245
– calendari di udienza delle sezioni civili, art. 242
– collegi, composizione, art. 243
– formazione della tabella, art. 233
– funzioni particolari, art. 240
– periodo feriale, proposta di organizzazione, art. 239
– presidenti di sezione, collaborazione all’organizzazione dell’ufficio, art. 235
– presidenti titolari, designazione, art. 234
– ritardo nel deposito dei provvedimenti, art. 241
– segretariato generale e Centro elettronico di documentazione (C.E.D.), componenti dell’ufficio, art. 236
– Sezioni unite
– – coordinatori, art. 250
– – criteri generali della proposta tabellare, art. 246
– – criteri per l’assegnazione dei magistrati alle sezioni unite, art. 247
– – formazione dei collegi e assegnazione degli affari, art. 249
– – procedimento per la scelta dei componenti, art. 248
– Ufficio del Massimario e del ruolo
– – applicazione per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità, art. 265
– – criteri regolativi l’attività dei magistrati applicati, art. 266
– – procedura per l'individuazione delle sezioni e per la scelta dei magistrati, art. 267
– – – criteri di selezione, art. 268
– – – destinazione d'ufficio, art. 269
– – – durata dell’incarico, art. 270
– – compiti di assistente di studio, attività, art. 258
– – – magistrati, art. 257
– – – procedura per la scelta dei magistrati con compiti di assistente di studio, art. 260
– – – – criteri di selezione, art. 261
– – – – destinazione d'ufficio, art. 262
– – – – durata dell’incarico, art. 263
– – – – regime transitorio, art. 264
– – – relazione annuale del Primo Presidente della Corte di cassazione, art. 259
– – compiti istituzionali, organizzazione, art. 251
– – criteri di assegnazione degli affari, art. 256
– – incarichi, apicali e di collaborazione interna, art. 253
– – – coordinatori di settore, art. 255
– – – Direttore e Vice Direttori, art. 254
– – tabella organica, art. 252
FUNZIONI PARTICOLARI
– Assegnazione di altri incarichi e annotazione sul sistema informatico, art. 232
– Commissari agli usi civici, art. 230
– – esonero parziale, art. 231
– Componente dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, art. 224
– – comunicazione dei nominativi dei componenti, art. 226
– – esonero parziale, art. 225
– – incompatibilità, art. 227
– – incarichi non cumulabili, divieto di concorrere per il conferimento, art. 229
– – incarichi non cumulabili, obbligo di rinuncia, art. 228
– Componente della Struttura tecnica per l’organizzazione, art. 222
– – incompatibilità, art. 223
– Magistrato collaboratore nel coordinamento dell’ufficio del giudice di pace, art. 215
– – criteri di scelta, art. 216
– – esonero parziale, art. 217
– Referente informatico, art. 218
– Referente per la formazione, art. 219
– – esonero parziale, art. 220
– – incompatibilità, art. 221
PERIODO FERIALE
art. 34
– criteri per la redazione, art. 35
– procedimento di approvazione, art. 36
GIUDICI ONORARI
– Giudici ausiliari di Corte d’appello, art. 192
– – criteri di assegnazione degli affari, art. 195
– – criteri per l'assegnazione, art. 194
– – deposito delle proposte tabellari, art. 197
– – equa riparazione, art. 196
– – limiti all’utilizzo, art. 193
– Giudici onorari in servizio presso il tribunale, art. 182
– affiancamento di un giudice togato, art. 186
– assegnazione di un ruolo, art. 187
– assegnazione di un ruolo, materie e procedimenti esclusi dall’assegnazione del ruolo, art. 188
– criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari e di sostituzione dei giudici professionali, art. 190
– deposito delle proposte tabellari, art. 191
– limiti all’utilizzo dei giudici onorari di tribunale nel settore civile, art. 183
– limiti all’utilizzo dei giudici onorari di tribunale nel settore penale, art. 184
– modelli di utilizzo dei giudici onorari di tribunale, art. 185
– supplenza dei giudici professionali, art. 189
– Disposizioni comuni
– – formazione professionale, art. 198
– – giudici onorari eventualmente istituiti in via temporanea, art. 200
– – relazione sulle modalità di utilizzo dei giudici onorari e sui risultati conseguiti, art. 199
INCARICHI DI DIREZIONE DELLE SEZIONI DI TRIBUNALE
– incarichi di direzione delle sezioni nei tribunali in cui non sono istituiti posti di presidente di sezione, ovvero nei casi nei quali la sezione non è diretta da un presidente di sezione, art. 99
– – assenza di esonero dal lavoro giudiziario, art. 103
– magistrato incaricato
– – compiti, art. 100
– – criteri di scelta, art. 101
– sezioni specializzate, art. 102
– valutazioni
– –rilievo della scelta, art. 104
– – rilievo dell’incarico, art. 105
MAGISTRATI COLLABORATORI
art. 107
assenza di esonero dal lavoro giudiziario, art. 109 nomina, art. 108
valutazione della scelta, art. 110
MAGISTRATI CON FUNZIONI DIRETTIVE E SEMIDIRETTIVE
– attività giudiziaria riservata ai presidenti, art. 82
– compiti dei presidenti di corte d’appello e dei presidenti di tribunale, art. 81
– decadenza dagli incarichi direttivi e semidirettivi. Mancata conferma, art. 106
– Presidente del Tribunale
– – potere di delega, art. 85
– – direzione di una sezione e presidenza di collegi, art. 83
– – tribunali organizzati in sezioni e attività di direzione dell’ufficio, art. 84
– Presidente di sezione di Corte d’appello, art. 86
– – attività giudiziaria riservata ai presidenti di sezione, art. 87
– – esame preliminare delle impugnazioni, art. 88
– – rinvio alle disposizioni sui presidenti di sezione di tribunale, art. 89
– Presidente di sezione del Tribunale
– – accesso al sistema informatico, attività delegate, art. 91
– – assegnazione, rinvio, art. 147
– – assegnazione di più presidenti a una stessa sezione, art. 93
– – attività giudiziaria, art. 96
– – compiti, art. 90
– – divieto di designazione di un magistrato non confermato nelle funzioni, art. 95
– – incarichi di coordinamento, art. 92
– – magistrato vicario, art. 94
– – modalità organizzative per lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali e la verifica dell’andamento del servizio, art. 97
– – sezioni gip, art. 98
PERMANENZA NELL’INCARICO
– assegnazione provvisoria in caso di scadenza del termine massimo di permanenza, art. 154
– – concorso ordinario nell'ambito del semestre, art. 155
– – concorso ordinario nell'ambito del semestre, assegnazione d’ufficio, art. 156
– mutamento della posizione tabellare prima della scadenza del termine massimo, art. 153
– proroga, art. 157
– pubblicazione del posto, art. 158
– termine massimo, art. 152
RIEQUILIBRIO DEI CARICHI DI LAVORO
– procedura, art. 175
– provvedimenti, art. 174
– relazione, art. 176
RITARDO NEL DEPOSITO DEI PROVVEDIMENTI
– attività del dirigente, art. 177
– Corte di cassazione, applicazione delle disposizioni, art. 181
– esecutività, art. 180
– provvedimenti organizzativi, art. 178
– ulteriori misure organizzative, art. 179
SEZIONI
– criteri organizzativi, art. 50
– dimensionamento, deroga al dimensionamento delle sezioni, art. 48
– – numero e dimensionamento delle sezioni, art. 47
– – organico sezionale, art. 49
– istituzione di una nuova sezione, art. 139
– sospensione dell’attività di una sezione o di un collegio, art. 141
– unione di sezioni preesistenti, art. 140
– Sezioni specializzate
– – Disposizioni generali, annotazione informatica delle materie trattate, art. 59
– – – corti d’appello, applicazioni dei criteri, art. 58
– – – costituzione, art. 57
– – – permanenza massima, art. 56
– – – specializzazione delle sezioni di tribunale e di corte d’appello, art. 55
– – – specializzazione interna delle sezioni di tribunale, art. 60
– – Sezione addetta alla materia della famiglia e dei diritti della persona, art. 63
– – Sezione Gip/Gup, art. 67
– – – assegnazione degli affari, art. 71
– – – assegnazione dei magistrati, art. 70
– – – composizione, art. 69
– – – direzione e coordinamento, art. 68
– – Sezione lavoro, art. 61
– – – magistrati destinati alla trattazione delle cause di lavoro, art. 62
– – Sezioni specializzate in materia di impresa, art. 64
– – – assegnazione degli affari e tendenziale competenza esclusiva in materia di impresa, art. 66
– – – composizione, art. 65
– – Tribunale dei ministri, art. 75
– – – composizione del collegio, art. 76
– – – eventuale riduzione del carico ordinario di lavoro, art. 78
– – – sostituzione dei componenti, art. 77
– – Tribunale del riesame, art. 72
– – – criteri organizzativi, art. 73
– – – criteri suppletivi per la trattazione delle materie di competenza, art. 74
TABELLE DEGLI UFFICI GIUDICANTI
art. 1
– Archivio digitale dell’ufficio giudiziario, art. 44
– Disposizioni generali, contenuto, art. 2
– – documento organizzativo generale, art. 6
– – documento organizzativo generale, contenuto, art. 7
– – esoneri, art. 3
– – progetto tabellare, art. 11
– – programmi di gestione, art. 8
– – proposta tabellare, struttura, art. 5
– – tirocini, art. 9
– – tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza, art. 4
– – ufficio del processo, art. 10
– Osservanza delle direttive in materia tabellare, art. 42
– – violazione delle disposizioni in materia tabellare e osservazioni, art. 43
– Procedimento di approvazione
– – accoglimento delle osservazioni e parere negativo, art. 22
– – adozione ed entrata in vigore delle tabelle, art. 25
– – comunicazione al Presidente del Consiglio dell’ordine, art. 18
– – comunicazione della tabella ai magistrati dell'ufficio, al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, art. 27
– – esecutività del progetto tabellare, art. 29
– – mancata approvazione della tabella, art. 26
– – magistrato delegato, art. 14
– – osservazioni, art. 19
– – parere del Consiglio giudiziario, Art. 20
– – proposta di tabella della Corte di cassazione, art. 15
– – pubblicazione sul sito web del Consiglio Superiore della Magistratura e dell’ufficio, art. 28
– – redazione della proposta di tabella, art. 12
– – riunioni con i magistrati dell'ufficio, art. 16
– – segnalazione dei dirigenti, art. 13
– – termini, Deposito della proposta di tabella, art. 17
– – – mancato rispetto non giustificato, art. 23
– – – e modalità dell’invio al Consiglio Superiore della Magistratura, art. 24
– – – parere del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo, art. 21
– Uffici giudicanti di merito
– – Corte d’appello, direttive
– – – equa riparazione, art. 80
– – – minorenni, art. 79
– – Disposizioni generali
– – – organizzazione dell’ufficio, art. 45
– – – coassegnazione per esigenze di riconversione, art. 46
– – – funzioni collegiali e monocratiche, art. 51
– – – immigrazione e condizione dello straniero, affari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 53
– – – scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali, art. 54
– – – settore penale, destinazione, art. 52
– Variazioni tabellari
– – proposta di modifica della tabella, art. 39
– – procedura di variazione tabellare urgente, art. 37
– – provvedimenti urgenti di modifica della tabella riguardo alla assegnazione dei magistrati, art. 38
– – provvedimenti urgenti di modifica della tabella riguardo all’assegnazione degli affari, art. 40
– – e mancato rispetto non giustificato dei termini, art. 41
TRASFERIMENTI D’UFFICIO
– casi, art. 159
– legittimazione successiva, art. 161
– potenziamento di una sezione o di un settore e concorso senza aspiranti, art. 160
– termine massimo di permanenza e destinazione al posto d'origine. Ricollocamento in ruolo, art. 162
TUTELA DELLA GENITORIALITÀ E DELLA SALUTE
– misure organizzative a tutela del nucleo familiare, art. 272
– misure organizzative a tutela delle condizioni di salute, art. 273
– tutela della genitorialità, art. 277
– – criteri di flessibilità organizzativa, art. 278
– – misure organizzative nel settore civile, art. 279
– – misure organizzative nel settore penale, art. 280
– – divieto di assegnazione di affari, art. 281
– – assegnazione temporanea ad altra sezione o ad altro settore, art. 282
– tutela della malattia e delle condizioni di genitore di figlio portatore di handicap in situazione di gravità, art. 283
UDIENZE
– calendario delle udienze, art. 201
– calendario delle udienze, settore civile, art. 202
– calendario delle udienze, settore penale, art. 203
– doveri di vigilanza, art. 204
– formazione decentrata, indicazione dei giorni da destinare alle esigenze della, art. 205