Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 23 febbraio 2017
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Confederdia, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Quadri e impiegati
Fonte: uila.eu

Sommario:

  Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto
Art. 3 - Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo
Art. 6 - Sistema di formazione professionale e continua
Art. 7 - Riforma degli strumenti delle attività bilaterali
Art. 8 - Assunzione a tempo indeterminato ed a termine
Art. 11 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
Art. 14 - Apprendistato professionalizzante o di mestiere
Art. 15 - Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 18 - Disciplina dei quadri
Art. 19 - Orario di lavoro
Art. 20 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 23 - Ferie
  Art. 24 - Permessi
Art. 25 - Congedi parentali
Art. 28 - Retribuzione
Art. 39 - Fondo Sanitario Impiegati Agricoli
Art. 50 - Dimissioni
Art. 66 - Disposizioni generali
Allegati
Accordo del settore agricolo per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi del d.lgs. n. 81/2015
Accordo sindacale in materia di lavoro a termine in attuazione del rinvio legislativo di cui agli artt. 19 c. 2, 21 c. 2 e 23 c. 1 del d.lgs. n. 81/2015
Linee guida per le erogazioni di secondo livello legate alla produttività

Verbale di accordo

L'anno 2017 il giorno 23 del mese di febbraio, in Roma presso la sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura) - Corso Vittorio Emanuele, 101, tra Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, Confederazione Nazionale Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Confederdia, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, si è convenuto di rinnovare il CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli del 19 novembre 2012.
I nuovi articoli concordati, i cui testi sono allegati al presente verbale per complessive n. 50 pagine, riguardano le seguenti materie:
Struttura ed assetto del contratto (art. 2);
Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo (art. 3);
Sistema di formazione professionale e continua (art. 6);
Riforma degli strumenti delle attività bilaterali (art. 7);
- Assunzione a tempo indeterminato ed a termine (art. 8);
Rapporti di lavoro a tempo parziale (art. 11);
Contratti di inserimento (art. 12);
- Apprendistato professionalizzante o di mestiere (art. 14);
Contratto di somministrazione di lavoro (art. 15);
Disciplina dei quadri (art. 18);
Orario di lavoro (art. 19);
Lavoro straordinario, festivo, notturno (art. 20);
Ferie (art. 23);
Permessi (art. 24);
Congedi parentali (art. 25);
Retribuzione (art. 28);
Fondo Sanitario Impiegati Agricoli (art. 39);
Dimissioni (art. 50);
Disposizioni generali - Contratti territoriali (art. 66);
- Statuto Agriform - Organismo bilaterale per la formazione continua (Allegato B);
- Accordo interconfederale 11/02/2004 Disciplina transitoria dei contratti di inserimento (allegato H);
- Accordo per il settore agricolo per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere (Allegato L);
- Accordo sindacale in materia di lavoro a termine in attuazione del rinvio di cui agli artt. 19 c. 2, 21 c. 2, 23 c. 1, del d.lgs. n. 81/2015 (Allegato N);
Linee guida per le erogazioni di secondo livello legate alla produttività.
Le parti si impegnano a provvedere alla stesura completa del nuovo CCNL entro il 30 settembre 2017.
La numerazione degli articoli e degli allegati è provvisoria e potrà essere modificata in sede di stesura definitiva.

Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale.
Contratto Nazionale
Il CCNL ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro, nonché il ruolo e le competenze del livello territoriale di contrattazione.
[…]
Contratto territoriale
[…]
La contrattazione territoriale definisce gli stipendi contrattuali e può trattare le materie specificatamente rinviate dall'art. 66 del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.
[…]

Art. 7 - Riforma degli strumenti delle attività bilaterali
Le Parti, al fine di sviluppare le relazioni bilaterali, si impegnano a valutare congiuntamente entro il 31 dicembre 2017 le questioni sottese al sistema della bilateralità in agricoltura per addivenire a soluzioni che garantiscano anche alla categoria dei quadri e degli impiegati ed ai rispettivi datori di lavoro idonee forme di tutela e assistenza.

Art. 8 - Assunzione a tempo indeterminato ed a termine
L'assunzione dell'impiegato può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno e salvo quanto diversamente stabilito dalle parti si intende a tempo indeterminato.
L'assunzione con rapporto a tempo indeterminato deve effettuarsi a mezzo di atto scritto, anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio del rapporto di impiego, la qualifica, l'eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi secondo quanto previsto dal presente CCNL e dai contratti territoriali.
[…]

Art. 11 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
Tenute presenti le norme del d.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e integrazioni, la prestazione di lavoro a tempo parziale degli impiegati agricoli può svolgersi nella forma di contemporanea prestazione lavorativa in diverse aziende o nella forma di prestazione lavorativa ad orario ridotto o per periodi predeterminati presso una unica azienda.
[…]
La disciplina del presente contratto si applica nel caso di rapporti a tempo parziale caratterizzati dall'insieme dei seguenti fondamentali elementi:
a) rapporto continuativo tra i due contraenti nell'ambito della durata del rapporto medesimo;
b) collaborazione riferita al complesso della gestione aziendale, ovvero a uno o più settori di essa;
c) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;
d) remunerazione periodica, comunque stabilita, del prestatore di lavoro.
Qualora non coesistano i quattro elementi sopra elencati, il rapporto è da considerarsi di libera professione e, quindi, escluso dalla disciplina del presente contratto.
[…]
I contratti territoriali di lavoro possono altresì disciplinare, compatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri con figli conviventi di età non superiore a tredici anni, con facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno.

Art. 14 - Apprendistato professionalizzante o di mestiere
Le parti - rilevata l'importanza dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro - definiscono, con l'Accordo del settore agricolo del 30 luglio 2012 per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere (Allegato "L"), gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di attuazione a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2015.

Art. 15 - Contratto di somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli i termini di cui al Protocollo nazionale d'intesa (allegato C).
Impegno a verbale
Le Parti si impegnano a rivedere, entro il 31 dicembre 2017, il Protocollo nazionale d'intesa per il contratto di somministrazione di lavoro al fine di adeguarlo alle mutate esigenze del mercato del lavoro agricolo e dell'organizzazione produttiva.

Art. 19 - Orario di lavoro
Con decorrenza dal 1° agosto 1988, l'orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.
Tale orario, ai sensi dell'art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell'orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri potranno essere specificati dalla contrattazione territoriale.
Per gli impiegati addetti alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, i contratti territoriali possono prevedere particolari modalità applicative dell'orario ordinario di lavoro.
La suddivisione dell'orario ordinario di lavoro nei diversi giorni della settimana è demandata ai contratti territoriali che dovranno distribuire tale orario in cinque giorni, oppure in cinque giorni e mezzo, in relazione alla peculiarità di alcuni comparti produttivi, nonché in considerazione di particolari mansioni svolte da talune figure impiegatizie.
La mezza giornata o la intera giornata libera coincidente o meno con il sabato non è considerata festiva, né agli effetti di eventuale lavoro straordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.

Art. 20 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro di cui all'art. 19;
b) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00 nei periodi in cui è in vigore l'ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00 nei periodi in cui è in vigore l'ora legale;
c) lavoro festivo, quello eseguito nei giorni festivi di cui all'art. 22.
Il lavoro straordinario non può superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 300 ore.
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze dell'azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta e autorizzazione, da darsi di volta in volta, dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta […]
È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell'azienda e del mercato entro i termini, nelle quote e con le modalità definite dalla contrattazione territoriale (Banca delle ore).
Per speciali lavori da eseguirsi di notte e nei giorni festivi, quali ad esempio le attività agrituristiche, i contratti territoriali possono stabilire un adeguato particolare compenso, in luogo delle maggiorazioni previste dal presente articolo.
Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate nella Banca ore e non fruite.

Art. 66 - Disposizioni generali Contratti territoriali
Il presente contratto nazionale prevede e disciplina la contrattazione territoriale a livello regionale o interprovinciale o provinciale.
I contratti territoriali devono disciplinare le seguenti materie:
[…]
D) la fissazione di una indennità, comprensiva del mezzo di trasporto, per gli impiegati che alloggiano fuori azienda nel caso che l'abitazione offerta non risponda alle esigenze igienico-sanitarie;
[…]
G) la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale nei diversi giorni, nonché le modalità e i criteri della variabilità dell'orario di lavoro (art. 19, commi 3, 4 e 5);
[…]
N) la trasformazione da tempo pieno a part-time per lavoratrici madri o lavoratori padri (art. 11, comma 15).
Le norme del presente contratto nazionale sono direttamente operanti nei confronti dei singoli impiegati con le rispettive decorrenze previste dal contratto stesso.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti confermano l'opportunità di favorire una graduale estensione del livello di contrattazione territoriale regionale previo accertamento delle cause che, sino ad oggi, ne hanno impedito la realizzazione e nel rispetto delle competenze proprie di ciascun livello contrattuale.