Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 23 febbraio 2017
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Confederdia, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Quadri e impiegati
Fonte: uila.eu
Sommario:
Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto Art. 3 - Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo Art. 6 - Sistema di formazione professionale e continua Art. 7 - Riforma degli strumenti delle attività bilaterali Art. 8 - Assunzione a tempo indeterminato ed a termine Art. 11 - Rapporti di lavoro a tempo parziale Art. 14 - Apprendistato professionalizzante o di mestiere Art. 15 - Contratto di somministrazione di lavoro Art. 18 - Disciplina dei quadri Art. 19 - Orario di lavoro Art. 20 - Lavoro straordinario, festivo, notturno Art. 23 - Ferie |
Art. 24 - Permessi Art. 25 - Congedi parentali Art. 28 - Retribuzione Art. 39 - Fondo Sanitario Impiegati Agricoli Art. 50 - Dimissioni Art. 66 - Disposizioni generali Allegati Accordo del settore agricolo per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi del d.lgs. n. 81/2015 Accordo sindacale in materia di lavoro a termine in attuazione del rinvio legislativo di cui agli artt. 19 c. 2, 21 c. 2 e 23 c. 1 del d.lgs. n. 81/2015 Linee guida per le erogazioni di secondo livello legate alla produttività |
Verbale di accordo
L'anno 2017 il giorno 23 del mese di febbraio, in Roma presso la sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura) - Corso Vittorio Emanuele, 101, tra Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, Confederazione Nazionale Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Confederdia, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, si è convenuto di rinnovare il CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli del 19 novembre 2012.
I nuovi articoli concordati, i cui testi sono allegati al presente verbale per complessive n. 50 pagine, riguardano le seguenti materie:
Struttura ed assetto del contratto (art. 2);
Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo (art. 3);
Sistema di formazione professionale e continua (art. 6);
Riforma degli strumenti delle attività bilaterali (art. 7);
- Assunzione a tempo indeterminato ed a termine (art. 8);
Rapporti di lavoro a tempo parziale (art. 11);
Contratti di inserimento (art. 12);
- Apprendistato professionalizzante o di mestiere (art. 14);
Contratto di somministrazione di lavoro (art. 15);
Disciplina dei quadri (art. 18);
Orario di lavoro (art. 19);
Lavoro straordinario, festivo, notturno (art. 20);
Ferie (art. 23);
Permessi (art. 24);
Congedi parentali (art. 25);
Retribuzione (art. 28);
Fondo Sanitario Impiegati Agricoli (art. 39);
Dimissioni (art. 50);
Disposizioni generali - Contratti territoriali (art. 66);
- Statuto Agriform - Organismo bilaterale per la formazione continua (Allegato B);
- Accordo interconfederale 11/02/2004 Disciplina transitoria dei contratti di inserimento (allegato H);
- Accordo per il settore agricolo per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere (Allegato L);
- Accordo sindacale in materia di lavoro a termine in attuazione del rinvio di cui agli artt. 19 c. 2, 21 c. 2, 23 c. 1, del d.lgs. n. 81/2015 (Allegato N);
Linee guida per le erogazioni di secondo livello legate alla produttività.
Le parti si impegnano a provvedere alla stesura completa del nuovo CCNL entro il 30 settembre 2017.
La numerazione degli articoli e degli allegati è provvisoria e potrà essere modificata in sede di stesura definitiva.
Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale.
Contratto Nazionale
Il CCNL ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro, nonché il ruolo e le competenze del livello territoriale di contrattazione.
[…]
Contratto territoriale
[…]
La contrattazione territoriale definisce gli stipendi contrattuali e può trattare le materie specificatamente rinviate dall'art. 66 del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.
[…]
Art. 7 - Riforma degli strumenti delle attività bilaterali
Le Parti, al fine di sviluppare le relazioni bilaterali, si impegnano a valutare congiuntamente entro il 31 dicembre 2017 le questioni sottese al sistema della bilateralità in agricoltura per addivenire a soluzioni che garantiscano anche alla categoria dei quadri e degli impiegati ed ai rispettivi datori di lavoro idonee forme di tutela e assistenza.
Art. 8 - Assunzione a tempo indeterminato ed a termine
L'assunzione dell'impiegato può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno e salvo quanto diversamente stabilito dalle parti si intende a tempo indeterminato.
L'assunzione con rapporto a tempo indeterminato deve effettuarsi a mezzo di atto scritto, anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio del rapporto di impiego, la qualifica, l'eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi secondo quanto previsto dal presente CCNL e dai contratti territoriali.
[…]
Art. 11 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
Tenute presenti le norme del d.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e integrazioni, la prestazione di lavoro a tempo parziale degli impiegati agricoli può svolgersi nella forma di contemporanea prestazione lavorativa in diverse aziende o nella forma di prestazione lavorativa ad orario ridotto o per periodi predeterminati presso una unica azienda.
[…]
La disciplina del presente contratto si applica nel caso di rapporti a tempo parziale caratterizzati dall'insieme dei seguenti fondamentali elementi:
a) rapporto continuativo tra i due contraenti nell'ambito della durata del rapporto medesimo;
b) collaborazione riferita al complesso della gestione aziendale, ovvero a uno o più settori di essa;
c) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;
d) remunerazione periodica, comunque stabilita, del prestatore di lavoro.
Qualora non coesistano i quattro elementi sopra elencati, il rapporto è da considerarsi di libera professione e, quindi, escluso dalla disciplina del presente contratto.
[…]
I contratti territoriali di lavoro possono altresì disciplinare, compatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri con figli conviventi di età non superiore a tredici anni, con facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno.
Art. 14 - Apprendistato professionalizzante o di mestiere
Le parti - rilevata l'importanza dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro - definiscono, con l'Accordo del settore agricolo del 30 luglio 2012 per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere (Allegato "L"), gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di attuazione a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2015.
Art. 15 - Contratto di somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli i termini di cui al Protocollo nazionale d'intesa (allegato C).
Impegno a verbale
Le Parti si impegnano a rivedere, entro il 31 dicembre 2017, il Protocollo nazionale d'intesa per il contratto di somministrazione di lavoro al fine di adeguarlo alle mutate esigenze del mercato del lavoro agricolo e dell'organizzazione produttiva.
Art. 19 - Orario di lavoro
Con decorrenza dal 1° agosto 1988, l'orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.
Tale orario, ai sensi dell'art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell'orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri potranno essere specificati dalla contrattazione territoriale.
Per gli impiegati addetti alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, i contratti territoriali possono prevedere particolari modalità applicative dell'orario ordinario di lavoro.
La suddivisione dell'orario ordinario di lavoro nei diversi giorni della settimana è demandata ai contratti territoriali che dovranno distribuire tale orario in cinque giorni, oppure in cinque giorni e mezzo, in relazione alla peculiarità di alcuni comparti produttivi, nonché in considerazione di particolari mansioni svolte da talune figure impiegatizie.
La mezza giornata o la intera giornata libera coincidente o meno con il sabato non è considerata festiva, né agli effetti di eventuale lavoro straordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.
Art. 20 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro di cui all'art. 19;
b) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00 nei periodi in cui è in vigore l'ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00 nei periodi in cui è in vigore l'ora legale;
c) lavoro festivo, quello eseguito nei giorni festivi di cui all'art. 22.
Il lavoro straordinario non può superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 300 ore.
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze dell'azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta e autorizzazione, da darsi di volta in volta, dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta […]
È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell'azienda e del mercato entro i termini, nelle quote e con le modalità definite dalla contrattazione territoriale (Banca delle ore).
Per speciali lavori da eseguirsi di notte e nei giorni festivi, quali ad esempio le attività agrituristiche, i contratti territoriali possono stabilire un adeguato particolare compenso, in luogo delle maggiorazioni previste dal presente articolo.
Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate nella Banca ore e non fruite.
Art. 66 - Disposizioni generali Contratti territoriali
Il presente contratto nazionale prevede e disciplina la contrattazione territoriale a livello regionale o interprovinciale o provinciale.
I contratti territoriali devono disciplinare le seguenti materie:
[…]
D) la fissazione di una indennità, comprensiva del mezzo di trasporto, per gli impiegati che alloggiano fuori azienda nel caso che l'abitazione offerta non risponda alle esigenze igienico-sanitarie;
[…]
G) la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale nei diversi giorni, nonché le modalità e i criteri della variabilità dell'orario di lavoro (art. 19, commi 3, 4 e 5);
[…]
N) la trasformazione da tempo pieno a part-time per lavoratrici madri o lavoratori padri (art. 11, comma 15).
Le norme del presente contratto nazionale sono direttamente operanti nei confronti dei singoli impiegati con le rispettive decorrenze previste dal contratto stesso.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti confermano l'opportunità di favorire una graduale estensione del livello di contrattazione territoriale regionale previo accertamento delle cause che, sino ad oggi, ne hanno impedito la realizzazione e nel rispetto delle competenze proprie di ciascun livello contrattuale.