Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 12 dicembre 2005
Parti: Gruppo Adecco e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e RSA
Settori: Commercio, Servizi, Adecco
Fonte: bancadati.fisascat.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 “Importo accordo 18 aprile 2005”
Art. 2 Rilevazione informatizzata delle presenze
Art. 3 Esclusione delle prestazioni di lavoro straordinario dal Premio Variabile 
  Art. 4 Relazioni sindacali
Art. 5 Decorrenza e durata
Allegato: comunicazione della società a tutto il personale del 24 marzo 2005

Ipotesi di accordo

Il giorno 12 dicembre 2005 presso l’Hotel Abitart di Roma Via P. Matteucci n. 10/12, tra Adecco Italia spa […] e Filcams-Cgil Nazionale […], Fisascat-Cisl Nazionale […], Uiltucs-Uil Nazionale […], assistiti dalle RSA aziendali, si è stipulata la presente ipotesi di accordo, avente per oggetto 1’estensione della vigenza dei capitoli primo, quarto e quinto (limitatamente all’art. 22) e dei principi contenuti nella premessa del verbale di accordo del 16 gennaio 2004; la conferma del sistema di retribuzione variabile vigente nell’anno 2005, comunicato in data 24 marzo 2005 (allegato 1), nonché la definizione delle modalità di calcolo e di corresponsione degli importi previsti dall’accordo siglato in data 18/04/05, denominati d’ora in poi “importo accordo 18 aprile 2005” come previsto dalla richiamata intesa del 18 aprile 2005, in continuità di vigenza del contratto integrativo aziendale del 27 giugno 2003, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal CCNL terziario e dall’Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993:

Premessa
In relazione con quanto stabilito dall’accordo dello scorso 18 aprile 2005 ove le parti si davano reciproco affidamento circa l’analisi e la rivisitazione del sistema complessivo di retribuzione, si sottoscrive la presente ipotesi di accordo, in regime di proroga degli istituti sopra citati, sino alla sigla del rinnovo dell’accordo integrativo aziendale in fase di negoziazione.

Art. 4 Relazioni sindacali
Allo scopo di garantire concreta esigibilità alla materia dei diritti sindacali e dei diritti riconosciuti dalla legge 300/70, la società ai sensi di quanto stabilito dal CCNL terziario, conferma a Filcams-Cgil Nazionale, Fisascat-Cisl Nazionale, Uiltucs-Uil Nazionale, il diritto alla nomina di RSA - così come previsto dalla legge 300/70 - nell’ambito dei raggruppamenti di regioni come di seguito elencati e nella misura indicata:

Raggruppamento

Regioni

N° regioni

N° RSA per regione

N° RSA per OO.SS.

Nord ovest

Valle D’Aosta, Piemonte e Liguria

3

0,333

1

Lombardia

Lombardia

1

2

2

Nord est

Trentino A. A., Veneto e Friuli V.G.

3

1

3

Emilia Romagna

Emilia Romagna

1

1

1

Centro Italia

Toscana, Marche e Umbria

3

0,333

1

Centro sud

Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Molise, Sicilia e Sardegna

9

0,444

4

Sede

Adecco Holding

1

1

1

[…]
Relativamente alle modalità di svolgimento delle assemblee sindacali, l’azienda concorda sulla possibilità che le stesse siano tenute fuori dall’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui al CCNL terziario. Ai fini retributivi, le presenze dei lavoratori all’assemblea fuori orario di lavoro saranno rilevate dalle RSA presenti o, in mancanza di queste, dalle OO.SS. e comunicate alla Direzione del Personale della società a mezzo fax entro e non oltre 24 ore lavorative.
La convocazione delle suddette assemblee dovrà pervenire alla sede centrale - all’Ufficio del Personale - al HR di competenza territoriale, nonché alla D.op. interessata con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi rispetto la data fissata per l’assemblea.
La società dichiara la disponibilità - compatibilmente con le esigenze aziendali - alla messa a disposizione di locali aziendali per lo svolgimento delle assemblee fuori dall’orario di lavoro.
[…]