Regione Veneto
Deliberazione della Giunta Regionale 27 gennaio 2016, n. 56
Integrazione della DGR 750/2015 “Attuazione dell’art. 8, comma 1, della L.R. 23/2007 come modificata dalla L.R. 43/2012. Individuazione dei criteri per l’attribuzione alle Aziende ULSS degli importi introitati derivanti dal pagamento delle sanzioni relativi agli anni 2013 e 2014 - Assegnazione dell’incarico di definizione e realizzazione di progetti formativi in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro a favore degli operatori sanitari alla Fondazione Scuola di Sanità pubblica - SSP. Approvazione della relativa Convenzione.

 

NOTA PER LA TRASPARENZA:
Ad integrazione dei criteri individuati con la DGR n. 750/2015 per l’attribuzione alle Aziende ULSS degli importi derivanti dal pagamento delle sanzioni ex art 8 della legge regionale n. 43/2012 relativi agli anni 2013 e 2014, il provvedimento prevede l’incarico alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica - SSP e al Centro di Simulazione e Formazione Avanzata della Regione Veneto (Si.F.A.R.V.) della definizione e realizzazione di progetti formativi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a favore degli operatori sanitari ed approva le convezioni per la disciplina dei rapporti.



L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
In applicazione dell’art. 13, comma 6 e dell’articolo 14 comma 8 del Decreto Legislativo n. 81/2008, con Legge Regionale 23 novembre 2012 n. 43 è stato modificato l’art. 8 della Legge Regionale 16 agosto 2007 n. 23 Disposizioni di riordino e semplificazione normativa. Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione con l’introduzione dei commi 1 e 1-bis all’articolo 8 relativo allo Sviluppo e miglioramento delle attività dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss.
L’articolo 8 della legge regionale n. 43/2012 dispone che “in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 l'importo introitato a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs n. 758/1994 e degli articoli 14, comma 5 lettera b del D.Lgs n. 81/2008, integri l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dalle aziende Ulss ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del decreto legislativo 81/2008. Analogamente l’importo introitato a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell’articolo 301 bis del decreto legislativo 81/2008 integra il medesimo capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro”. L’importo introitato ai sensi dei commi 1 e 1 bis della legge regionale n. 43/2012 viene attribuito annualmente a ciascuna Azienda Ulss, in proporzione alle somme derivanti dall’irrogazione delle sanzioni collegate all’accertamento di violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 43/2012 e a decorrere dal 1 gennaio 2014, con riferimento agli importi introitati nel corso dell’anno 2013, le entrate da sanzioni vengono accertate dalla Regione Veneto nel capitolo in entrata 7944 “Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro -Art. 21, c. 2, D.Lgs. 19/12/1994, n. 758 - Art. 14, c. 8, D.Lgs. 09/04/2008, n. 81”. Tali importi poi confluiscono nei capitoli di uscita n. 101818 e n. 102319, rispettivamente “Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari - Utilizzo dei proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro - Trasferimenti correnti (Art. 8, c. 1, L.R. 16/08/2007 n. 23 - Art. 20 c. 1, P.to B. lett. A, D.Lgs 23/06/2011, n. 118)" e 102319 “Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari - Utilizzo dei proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro - Contributi agli investimenti (Art. 8, c. 1, L.R. 16/08/2007 n. 23-Art. 20 c. 1, P.to B. lett. A, D.Lgs 23/06/2011, n. 118) ’’
I due capitoli in uscita rispondono all’esigenza di distinguere i contributi per spese di investimento e per spese correnti
La legge regionale n. 43/2012 prevede inoltre che l’importo introitato dalla Regione, di cui sopra, sia finalizzato per la quota di un terzo alla realizzazione di progetti formativi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, per la quota ili un terzo a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, e per la quota di un terzo alla realizzazione di progetti di sostegno alle imprese e ai lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in conformità alle linee di indirizzo del Comitato regionale di coordinamento di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 81/2008.
L’assegnazione degli importi alle Aziende Ulss è finalizzata ad alimentare un ciclo virtuoso diretto al progressivo miglioramento del sistema regionale della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attribuendo risorse con le quali assicurare la realizzazione di interventi formativi, il raggiungimento dei Livelli essenziali e assistenziali in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e progetti di sostegno alle imprese ed ai lavoratori, secondo le indicazioni emerse nel Comitato regionale di Coordinamento
Con la DGR n. 750 del 14 maggio 2015 sono stati individuati i criteri con cui le Aziende sanitarie impegneranno gli importi introitati in ciascun anno. In particolare per quanto riguarda la formazione, la delibera prevede che la quota pari ad un terzo di quanto introitato sia destinata alla realizzazione di progetti formativi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che saranno rivolti 1) agli operatori dei servizi prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) delle Aziende Ulss per il raggiungimento di standard professionali qualitativamente sempre più elevati, 2) al mondo produttivo secondo le peculiarità territoriali e di comparto individuate a livello provinciale, 3) al mondo della scuola in quanto setting privilegiato per la formazione dei futuri lavoratori e dei soggetti che svolgeranno moli di supporto professionale ai responsabili aziendali.
La Formazione pertanto potrà riguardare sia temi che verranno trattati mediante lezioni frontali sia temi che riguarderanno l’utilizzo di tecnologie avanzate di supporto alla parte teorica con momenti di approfondimento pratico mediante simulazione. Per questo motivo si ritiene di avvalersi di due soggetti Specializzati in formazione: la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica SSP, per lo sviluppo del livello qualitativo dei servizi mediante il confronto con le diverse eccellenze regionali, nazionali ed internazionali, ed il Centro di Simulazione e Formazione Avanzata della Regione Veneto (SLF.A.R.V.) per quanto concerne i momenti di approfondimento pratico anche mediante simulazione.
Con la DGR n. 437 del 4 aprile 2014 la Giunta ha approvato lo statuto della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica che all’articolo 2 prevede che obiettivo della Fondazione è contribuire allo sviluppo dei livelli qualitativi dei servizi sanitari e socio sanitari in particolare nel territorio della Regione Veneto, in una logica di miglioramento dell’appropriatezza dei servizi erogati ai cittadini, della promozione e della conoscenza delle eccellenze sanitarie regionali, nazionali ed internazionali in un quadro di sviluppo complessivo delle competenze del personale chiamato ad operare all'interno dei servizi.
Per il perseguimento di finalità di promozione e sviluppo delle competenze del personale e dei nuovi modelli organizzativi e gestionali nel settore delle aziende sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private, la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica opera tramite il Consiglio di amministrazione, composto da membri nominati dalla Giunta Regionale nelle persone del Direttore Generale Area Sanità e Sociale e dei Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere di Padova e di Verona, ed il Presidente della Fondazione nella persona del Direttore della Scuola di Specializzazione di Medicina Legale dell’Università degli studi di Padova, nominato dalla Giunta regionale con delibera n. 1569 del 26 agosto 2014. Negli organi della Fondazione è dunque presente una componente delle Aziende sanitarie nelle figure dei Direttori Generali.
Per quanto riguarda pertanto i progetti formativi citati dalla delibera n. 750/2015 gli stessi andranno sviluppati dalle Aziende Sanitarie per quanto riguarda la formazione dei rappresentanti del mondo produttivo e della scuola, mentre per la formazione degli operatori sanitari si ritiene di coinvolgere e incaricare la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica che predisporrà il relativo Piano Formativo considerato che lo stesso Statuto della Fondazione prevede che la stessa persegue fini di formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi socio sanitari e di promozione della ricerca scientifica in campo sanitario.
Al fine di disciplinare i rapporti con la Fondazione e considerato che l’articolo 2 dello Statuto prevede che la Fondazione nel perseguire le sue finalità collabora con le amministrazioni pubbliche competenti stipulando con le stesse accordi e/o convenzioni, si ritiene di approvare l’allegata Convenzione (allegato A) in modo che la Fondazione possa definire e avviare progetti formativi secondo percorsi omogenei in grado di coniugare la formazione e l’aggiornamento professionale del personale sanitario con il confronto diretto e la reciproca conoscenza delle procedure, per il raggiungimento di modalità uniformi di gestione degli interventi di vigilanza e assistenza, in conformità ai contenuti dei Programmi di cui al decreto n. 10 /2015 della Sezione prevenzione e sanità Pubblica che sviluppa il macro obiettivo n.2.8 Salute e sicurezza sul lavoro del Piano Regionale prevenzione 2014-2018.
Con la delibera di Giunta n. 2853 del 28 dicembre 2012, la Giunta ha istituito il Centro di Simulazione e Formazione Avanzata della Regione Veneto SiFARV presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, in quanto ha ritenuto di concentrare in un’unica sede le tecnologie avanzate di supporto alla base teorica della formazione dei servizi sanitari integrando la formazione con momenti di approfondimento pratico mediante la simulazione.
La simulazione è un metodo di addestramento interattivo, la sua applicazione diffusa inizialmente soprattutto in area chirurgica e dell’emergenza urgenza, sta ora interessando anche più in generale altre aree di intervento della sanità pubblica.
Attraverso azioni di simulazione è infatti possibile migliorare le capacità decisionali degli operatori, le loro abilità a lavorare in gruppo, a coordinare le diverse figure professionali coinvolte e ad adottare comportamenti e atteggiamenti più adeguati in ogni situazione.
Con la delibera n. 2853 del 28 dicembre 2012 si è provveduto ad individuare il Coordinatore del Centro nella persona del dr. Giovanni Motton e a definire gli obiettivi del Centro che sono di uniformare e centralizzare l’offerta formativa che è mirata a soddisfare le esigenze formative del personale in servizio, ma anche delle Agenzie regionali. Tale attività è stata confermata con la delibera n. 2529 del 23 dicembre 2014 con cui è stata prorogata la fase di sperimentazione del Centro di Simulazione e Formazione Avanzata della Regione Veneto con sede presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona a cui è affidata la gestione amministrativa e contabile del Centro Regionale.
Al fine di disciplinare i rapporti con la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica SSP si ritiene di approvare l’allegata Convenzione (Allegato A).
Al fine di disciplinare i rapporti con il Centro di Simulazione e Formazione Avanzata della Regione Veneto si ritiene di approvare l’allegata Convenzione (Allegato B)
Per quanto riguarda lo sviluppo delle iniziative formative, come previsto dalle Convenzioni, la Fondazione e il Centro di Simulazione e Formazione Avanzata della Regione Veneto presenteranno il relativo Piano formativo che verrà approvato con successivo provvedimento con relativo impegno economico.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
 

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
Vista la Dgr n. 437 del 4 aprile 2014.
Vista la legge regionale 22 luglio 1997 n. 27 la quale disciplina le procedure per la nomina e la designazione a pubblici incarichi di competenza regionale.
Vista la Dgr n. 1569 del 26 agosto 2014.
Vista la Dgr n. 2166 del 18 novembre 2014.
Vista la Dgr n. 1094 del 18 agosto 2015.
Vista la Dgr n. 2853 del 28 dicembre 2012.
Vista la Dgr n. 2529 del 23 dicembre 2014.
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 art. 126.
Vista la nota prot. n. 519890/C.101 del 22 dicembre 2015.
Vista la nota prot. n. 128477 del 25 marzo 2015.
Visto il decreto n. 10/2015 della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica.
 

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di integrare la DGR n. 750 del 14 maggio 2015 Attuazione dell’art. 8 comma 1 della legge regionale n. 23/2007 come modificato dalla legge regionale n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l’attribuzione alle aziende Ulss degli importi introitati, in relazione al punto a) con riferimento alla formazione degli operatori dei servizi sanitari;
3. di dare atto che la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica - SSP di cui alla Dgr n. 437 del 4 aprile 2014 e al relativo statuto persegue firn di formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi socio sanitari così come il Centro di simulazione e formazione avanzata della Regione Veneto (SLF.A.R.V.) di cui alla Dgr n. 2853 del 28 dicembre 2012;
4. di incaricare la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica - SSP, per le motivazioni indicate in premessa, della formulazione e della successiva realizzazione di progetti formativi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, rivolti agli operatori sanitari come indicato nella Convenzione allegata (Allegato A);
5. di incaricare il Centro di simulazione e formazione avanzata della Regione Veneto (Si.F.A.R.V.) per le motivazioni indicate in premessa, della formulazione e della successiva realizzazione di progetti formativi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, rivolti agli operatori sanitari come indicato nella Convenzione allegata (Allegato B);
6. di approvare la Convezione per la disciplina dei rapporti tra la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica - SSP e la Regione per la realizzazione delle attività formative in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro per gli operatori sanitari, allegata al presente provvedimento (Allegato A);
7. di approvare la Convezione per la disciplina dei rapporti tra il Centro di simulazione e formazione avanzata della Regione Veneto (SLF.A.R.V.) e la Regione per la realizzazione delle attività formative in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro per gli operatori sanitari, allegata al presente provvedimento (Allegato B);
8. di incaricare il Direttore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica della sottoscrizione delle Convenzioni;
9. di confermare i contenuti della DGR 750/2015 per quanto non espressamente modificato con il presente atto;
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di incaricare il Direttore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica dell’esecuzione della presente delibera;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, secondo le modalità previste dall’articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 come convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134.

***

ALLEGATO A

CONVENZIONE
TRA

la Regione Veneto, con sede in Venezia, ***, rappresentata per il presente atto dal Direttore pro tempore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica …, nato a … il …, incarico conferito con D.G.R. n. … del … e domiciliato per la carica presso la Regione Veneto, Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica, sita in Venezia, Dorsoduro n. 3493, di seguito Regione;

E

la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, management delle Aziende socio-sanitarie e per l'incremento dei trapianti d’organo e di tessuti di seguito Fondazione S.S.P con sede in … (p.i. …) rappresentata per il presente atto dal Presidente pro tempore …, nominato con DGR n. … del …, di seguito Fondazione;
 

PREMESSO CHE

Con la DGR n. 437 del 4 aprile 2014 la Giunta regionale ha preso atto delle modifiche statutarie approvate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Scuola di sanità Pubblica, approvando il relativo Statuto e procedendo alla nomina del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione e dei relativi componenti, nelle figure del Direttore Generale Area Sanità e Sociale e dei Direttori generali rispettivamente dell’Azienda ospedaliera di Padova e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
Con la DGR n. 1569 del 26 agosto 2014 la Giunta regionale ha nominato il Presidente della Fondazione, a seguito della procedura ad evidenza pubblica, nella figura del Direttore della Scuola di Specializzazione di Medicina Legale dell’Università degli studi di Padova.
Con la DGR n. 2166 del 18 novembre 2014 la Giunta regionale ha approvato il Piano di attività della Fondazione, per il triennio 2014-2016, Piano che prevede una serie di iniziative di formazione a favore dei professionisti sanitari al fine di contribuire allo sviluppo dei livelli qualitativi dei servizi sanitari e socio sanitari nel territorio della Regione Veneto, in una logica di miglioramento dell’appropriatezza dei servizi erogati ai cittadini, della promozione e della conoscenza delle eccellenze sanitarie regionali, nazionali ed internazionali in un quadro di sviluppo complessivo delle competenze del personale chiamato ad operare all’interno dei servizi.
Con la DGR n. 750/2015 in attuazione della legge regionale n. 43/2012, con riferimento all’articolo 8 della stessa legge, sono stati individuati dalla Giunta i criteri di riparto dei finanziamenti derivanti dalla irrogazione di sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Con la DGR n. 750/2015 è stato disposto che una quota pari ad un terzo di quanto introitato dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 43/2012 è destinata alla realizzazione di progetti formativi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che saranno rivolti agli operatori dei Servizi Prevenzione Igiene e Sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) delle Aziende ULSS per il raggiungimento di standard professionali qualitativamente sempre più elevati, ma anche al mondo produttivo secondo le peculiarità territoriali e di comparto individuate a livello provinciale, sia ancora al mondo della scuola costituente un setting privilegiato per la formazione dei futuri lavoratori e dei soggetti che svolgeranno ruoli di supporto professionale ai responsabili aziendali.
L’articolo 1 dello Statuto della Fondazione, allegato A della DGR n. 437 del 4 aprile 2014, prevede che la Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi socio sanitari e di promozione della ricerca scientifica in campo sanitario.
L’articolo 2 dello Statuto della Fondazione, allegato A della DGR n. 437 del 4 aprile 2014, prevede che la Fondazione nel perseguire le sue finalità collabora con le amministrazioni pubbliche competenti stipulando con le stesse accordi e/o convenzioni.
Con Intesa CSR n. 156 del 13 novembre 2014 è stato approvato il Piano Nazionale Prevenzione poi sviluppato tramite specifici Programmi in un Piano Regionale per la Prevenzione che, per l’area salute e sicurezza sul lavoro, è definito nei contenuti dal Decreto del Direttore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica n. 10/2015.
Con deliberazione di Giunta n. …del …, al fine di definire percorsi di formazione che consentano di
coniugare l’aggiornamento professionale con il confronto diretto e la reciproca conoscenza delle procedure finalizzate al raggiungimento di un adeguato livello di omogeneizzazione delle modalità di gestione degli interventi di vigilanza e assistenza, è stato disposto di incaricare la Fondazione di elaborare e realizzare progetti formativi specifici secondo le indicazioni sopraprecisate.
Richiamato il decreto legislativo n. 163/2006 art. 125.
Richiamato il decreto n. 10/2015 della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica che approva il Piano Regionale Prevenzione.
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione e la Fondazione per lo sviluppo e la realizzazione di iniziative di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolte agli operatori dei servizi prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) delle Aziende ULSS, per il raggiungimento di standard professionali qualitativamente sempre più elevati ed in conformità ai contenuti del Decreto n. 10/2015 della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica che approva i Programmi di sviluppo del macro obiettivo n. 2.7 del Piano Nazionale Prevenzione.

 

Art. 2 - Piano Formativo

La Fondazione provvederà, secondo le indicazioni della Regione, sulla scorta degli indirizzi del Comitato Regionale di Coordinamento e dei Comitati provinciali di coordinamento di cui all’art. 7 del D.Lgs 81/2008 a definire percorsi di formazione diretti a coniugare l’aggiornamento professionale con il confronto diretto e la reciproca conoscenza delle procedure in uso, per il raggiungimento di un adeguato livello di omogeneizzazione delle modalità di gestione degli interventi di vigilanza e assistenza e la promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Piano formativo terrà conto dei Programmi definiti nel decreto n. 10/2015 macro obiettivo n. 2.7 del Piano Regionale Prevenzione. Il Piano Formativo sarà oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale.
La Fondazione provvederà all’individuazione del Responsabile del Piano Formativo ed a comunicarlo alla Regione con cui concorderà le modalità di attuazione del Piano.

 

Art. 3 - Durata

La presente Convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione tra le parti, fino alla conclusione delle attività definite dal Piano Formativo così come approvato dalla Giunta regionale.

 

Art. 4 - Impegni delle parti

La Fondazione si impegna a:
1. formulare proposte formative in sintonia con quanto definito dal decreto n. 10/2015 della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica;
2. assumere i compiti di Segreteria Organizzativa per l’organizzazione delle iniziative previste nel Piano Formativo;
3. assicurare la gestione amministrativa e contabile delle risorse assegnate fornendo alla Regione le relazioni di attività ed i rendiconti finanziari;
4. assicurare lo svolgimento delle attività didattiche correlate agli obiettivi specifici nei limiti dei finanziamenti assegnati.
La Regione si impegna ad assegnare i finanziamenti necessari alla realizzazione delle iniziative del Piano Formativo secondo le modalità descritte e in relazione ai provvedimenti regionali di approvazione dello stesso.

 

Art. 5 - Modalità e termini di erogazione del finanziamento

Il finanziamento alla Fondazione verrà impegnato con specifici atti regionali, che ne stabiliranno altresì i termini di rendicontazione.
Per il 2016 e il 2017 gli importi impegnabili e finanziabili a favore della Fondazione rientrano nell’ambito della quota derivante dalle sanzioni accertate in entrata nel capitolo 7944 “Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro (art. 21, c. 2, D.Lgs. 19.12.1994, n. 758 - art. 14, c. 8, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81)” negli anni 2013 e 2014 e confluiti nel capitolo di uscita 101818 “Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari - Utilizzo dei proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro - Trasferimenti correnti (Art. 8, c. l, L.R. 16/08/2007 n. 23 - Art. 20 c. l, P.to B. lett. A, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118)"
Il pagamento delle quote del finanziamento assegnato, sarà disposto con l’erogazione per il primo anno del 70% della somma per consentire l’avvio delle attività, il saldo a seguito della positiva valutazione delle relazioni di attività e dei rendiconti finanziari presentati dalla Fondazione.
La Regione non risponde di eventuali ritardi nell’erogazione del finanziamento dovuti ad indisponibilità di cassa.

 

Art. 6 - Relazioni di attività e rendiconti finanziari

La Fondazione nel rispetto delle scadenze stabilite dalla Regione, trasmette alla Regione le relazioni, firmate dal Presidente, dell’attività svolta e i rendiconti finanziari delle spese sostenute.
Le rendicontazioni finanziarie dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa e del budget definito nel Piano formativo. È ammessa la modifica rispetto a quanto preventivato purché tale scostamento non comporti un superamento del finanziamento complessivo, previa preventiva comunicazione scritta alla Regione con nota a firma del Presidente della Fondazione
La Regione può richiedere alla Fondazione, in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento delle attività.

 

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Fondazione dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 ss. della legge n. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, indicando gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità della persona delegata ad operare su detto conto corrente.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

 

Art. 8 - Proprietà dei risultati del progetto

Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, dei rapporti tecnici di attività svolta, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato nell’ambito o in occasione dell'esecuzione della presente Convenzione, rimarranno di titolarità esclusiva della Regione. Quest’ultima potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
La Fondazione ha la facoltà di utilizzare autonomamente i documenti ed i risultati di cui al precedente capoverso per le proprie attività istituzionali dietro espressa autorizzazione della Regione.

 

Art. 9 - Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione della Convezione

In caso di valutazione negativa delle relazioni di attività e dei rendiconti finanziari presentati dalla Fondazione, la Regione sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione della presente Convenzione.
La Convenzione si intende risolto anche nel caso in cui la Fondazione non provveda ad inviare le relazioni di attività e i rendiconti finanziari entro i termini previsti.
È espressamente convenuto che in caso di risoluzione della presente Convenzione, la Fondazione ha l’obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione della Convenzione.

 

Art. 10 - Tutela della riservatezza

Le parti garantiscono il rispetto della vigente normativa in materia di informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto della presente Convenzione, a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della presente convenzione.

 

Art. 11 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme vigenti in materia.
Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che eventuali controversie saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui due nominati da ciascuna delle parti ed uno nominato di comune accordo.

 

Art. 12 - Registrazione

La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 DPR n. 131/1986.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
La presente Convenzione si compone di 12 articoli e viene redatta in duplice originale. Letto, approvato e sottoscritto.

Data,
 

REGIONE DEL VENETO
Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica
Il Direttore

 

Fondazione Scuola di sanità pubblica, management delle aziende socio - sanitarie e per l'incremento dei trapianti d’organo e di tessuti
Il Presidente


***

 

ALLEGATO B
 

CONVENZIONE
TRA

la Regione Veneto, con sede in Venezia, ***, rappresentata per il presente atto dal Direttore pro tempore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica, …, nato a … il …, incarico conferito con D.G.R. n. … del … e domiciliato per la carica presso la Regione Veneto, Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica, sita in Venezia, Dorsoduro n. 3493, di seguito Regione;

E

Il Centro di Simulazione e Formazione Avanzata della Regione Veneto Si.F.A.R.V. con sede presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (*** ) rappresentata per il presente atto dal Direttore Generale pro tempore …, nominato con DGR n. … del …, di seguito Centro Regionale;
 

PREMESSO CHE

La Regione Veneto ha ritenuto di collocare il settore della formazione tra le aree prioritarie di sviluppo al fine di razionalizzare, potenziare, ed uniformare quanto fatto a livello locale dalle singole Aziende Sanitarie tramite l’istituzione, con la delibera di Giunta n. 2853 del 28 dicembre 2012, del Centro di Simulazione e Formazione Avanzata della Regione Veneto Si.F.A.R.V. con sede presso l’Ospedale di Valeggio sul Mincio dell’Azienda Ulss 22 e presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
In particolare la simulazione è un metodo di addestramento interattivo attualmente più utilizzato e studiato in letteratura. La sua applicazione diffusa inizialmente soprattutto in area chirurgica e dell'emergenza urgenza, sta ora interessando anche più in generale altre aree di intervento della sanità pubblica.
Attraverso azioni di simulazione è infatti possibile migliorare le capacità decisionali degli operatori, le loro abilità a lavorare in gruppo, a coordinare le diverse figure professionali coinvolte e ad adottare
comportamenti e atteggiamenti più adeguati in ogni situazione.
Con la delibera n. 2853 del 28 dicembre 2012 si è provveduto ad individuare il Coordinatore del Centro nella persona del dr. Giovanni Motton ed a definire gli obiettivi del Centro che sono di uniformare e centralizzare l’offerta formativa che è mirata a soddisfare le esigenze formative del personale in servizio, ma anche del personale delle Agenzie regionali.
Pertanto con la delibera n. 2529 del 23 dicembre 2014 è stata prorogata la fase di sperimentazione del Centro di simulazione e formazione avanzata della Regione Veneto con sede presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, affidandone all’Azienda la gestione amministrativa contabile del Centro Regionale.
Con la DGR n. 750/2015 in attuazione della legge regionale n. 43/2012, con riferimento all’articolo 8 della stessa legge, sono stati individuati dalla Giunta i criteri di riparto dei finanziamenti derivanti dalla irrogazione di sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Con la DGR n. 750/2015 è stato disposto che una quota pari ad un terzo di quanto introitato dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 43/2012 è destinata alla realizzazione di progetti formativi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che saranno rivolti agli operatori dei Servizi Prevenzione Igiene e Sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) delle Aziende ULSS per il raggiungimento di standard professionali qualitativamente sempre più elevati, ma anche al mondo produttivo secondo le peculiarità territoriali e di comparto individuate a livello provinciale, sia ancora al mondo della scuola costituente un setting privilegiato per la formazione dei futuri lavoratori e dei soggetti che svolgeranno ruoli di supporto professionale ai responsabili aziendali.
Con Intesa CSR n. 156 del 13 novembre 2014 è stato approvato il Piano Nazionale Prevenzione poi sviluppato tramite specifici Programmi in un Piano Regionale per la Prevenzione che, per l’area salute e sicurezza sul lavoro è definito nei contenuti dal Decreto del Direttore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica n. 10/2015.
Con deliberazione di Giunta n. … del …, al fine di definire percorsi di formazione che consentano di coniugare l’aggiornamento professionale con il confronto diretto e la reciproca conoscenza delle procedure finalizzate al raggiungimento di un adeguato livello di omogeneizzazione delle modalità di gestione degli interventi di vigilanza e assistenza, è stato disposto di incaricare il Centro di Simulazione e Formazione Avanzata della Regione Veneto di elaborare e realizzare progetti formativi specifici secondo le indicazioni sopraprecisate.
Richiamato il decreto n. 10/2015 della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica che approva il Piano Regionale Prevenzione.
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione e il Centro di Simulazione e Formazione Avanzata della Regione Veneto SLF.A.R.V. per lo sviluppo e la realizzazione di iniziative di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolte agli operatori dei servizi prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) delle Aziende ULSS, per il raggiungimento di standard professionali qualitativamente sempre più elevati ed in conformità ai contenuti del Decreto n. 10/2015 della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica che approva i Programmi di sviluppo del macro obiettivo n. 2.7 del Piano Nazionale Prevenzione.

 

Art. 2 - Piano Formativo

Il Centro Regionale provvederà, secondo le indicazioni della Regione, sulla scorta degli indirizzi del Comitato Regionale di Coordinamento e dei Comitati provinciali di coordinamento di cui all’art. 7 del D.Lgs. 81/2008, a definire percorsi di formazione diretti a coniugare l’aggiornamento professionale con il confronto diretto e la reciproca conoscenza delle procedure in uso, per il raggiungimento di un adeguato livello di omogeneizzazione delle modalità di gestione degli interventi di vigilanza e assistenza e la promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Piano formativo terrà conto dei Programmi definiti nel decreto n. 10/2015 macro obiettivo n. 2.7 del Piano Regionale Prevenzione. Il Piano Formativo sarà oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale.
Il Centro Regionale provvederà all'individuazione del Responsabile del Piano Formativo ed a comunicarlo alla Regione con cui concorderà le modalità di attuazione del Piano.

 

Art. 3 - Durata

La presente Convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione tra le parti, fino alla conclusione delle attività definite dal Piano Formativo così come approvato dalla Giunta regionale.

 

Art. 4 - Impegni delle parti

Il Centro Regionale si impegna a:
1. formulare proposte formative in sintonia con quanto definito dal decreto n. 10/2015 della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica;
2. assumere i compiti di Segreteria Organizzativa per l’organizzazione delle iniziative previste nel Piano Formativo;
3. assicurare lo svolgimento delle attività didattiche correlate agli obiettivi specifici nei limiti dei finanziamenti assegnati inviando le relative relazioni di attività.
La Regione si impegna ad assegnare i finanziamenti necessari alla realizzazione delle iniziative del Piano Formativo secondo le modalità descritte e in relazione ai provvedimenti regionali di approvazione dello stesso.
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona assicurerà la gestione amministrativa e contabile delle risorse assegnate al Centro regionale fornendo alla Regione i rendiconti finanziari.

 

Art. 5 - Modalità e termini di erogazione del finanziamento

Il finanziamento al Centro Regionale verrà impegnato con specifici atti regionali, che ne stabiliranno altresì i termini di rendicontazione.
Per il 2016 e il 2017 gli importi impegnabili a favore del Centro Regionale rientrano nell’ambito della quota derivante dalle sanzioni accertate in entrata nel capitolo 7944 “Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro (art. 21, c. 2, D.Lgs. 19.12.1994, n. 758 - art. 14, c. 8, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81)” negli anni 2013 e 2014 e confluiti nel capitolo di uscita 101818 “Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari - Utilizzo dei proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro - Trasferimenti correnti (Art. 8, c. l, L.R. 16/08/2007 n. 23 - Art. 20 c. l, P.to B. leu. A, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118)”
Il pagamento delle quote del finanziamento assegnato, sarà disposto con l'erogazione per il primo anno del 70% della somma per consentire l’avvio delle attività, il saldo a seguito della positiva valutazione delle relazioni di attività e dei rendiconti finanziari presentati dal Centro Regionale.
La Regione non risponde di eventuali ritardi nell’erogazione del finanziamento dovuti ad indisponibilità di cassa.

 

Art. 6 - Relazioni di attività e rendiconti finanziari

Il Centro Regionale nel rispetto delle scadenze stabilite dalla Regione, trasmette alla Regione le relazioni, dell’attività svolta e ì rendiconti finanziari delle spese sostenute firmati dal Coordinatore.
Le rendicontazioni finanziarie dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa e del budget definito nel Piano formativo. È ammessa la modifica rispetto a quanto preventivato purché tale scostamento non comporti un superamento del finanziamento complessivo, previa preventiva comunicazione scritta alla Regione con nota a firma del Coordinatore del Centro Regionale.
La Regione può richiedere al Si.F.A.R.V. (Centro di Simulazione e Formazione Avanzata della Regione Veneto) in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento delle attività.

 

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Centro Regionale dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 ss. della legge n. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, indicando gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità della persona delegata ad operare su detto conto corrente.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto.

 

Art. 8 - Proprietà dei risultati del progetto

Il diritto di proprietà do di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, dei rapporti tecnici di attività svolta, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato nell'ambito o in occasione dell'esecuzione della presente Convenzione, rimarranno di titolarità esclusiva della Regione. Quest’ultima potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
Il Centro ha la facoltà di utilizzare autonomamente i documenti ed i risultati di cui al precedente capoverso per le proprie attività istituzionali dietro espressa autorizzazione della Regione.

 

Art. 9 - Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione della Convenzione

In caso di valutazione negativa delle relazioni di attività e dei rendiconti finanziari presentati dal Centro Regionale, la Regione sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione della presente Convenzione.
La Convenzione si intende risolta anche nel caso in cui il Centro Regionale non provveda ad inviare le relazioni di attività e i rendiconti finanziari entro i termini previsti.
È espressamente convenuto che in caso di risoluzione della presente Convenzione, il Centro Regionale ha l’obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione della Convenzione.

 

Art. 10 - Tutela della riservatezza

Le parti garantiscono il rispetto della vigente normativa in materia di informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto della presente Convenzione, a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della presente convenzione.

 

Art. 11 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme vigenti in materia.
Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che eventuali controversie saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui due nominati da ciascuna delle parti ed uno nominato di comune accordo.

 

Art. 12 - Registrazione

La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 DPR n. 131/1986.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
La presente Convenzione si compone di 12 articoli e viene redatta in duplice originale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data,
 

REGIONE DEL VENETO
Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica
Il Direttore

 

Centro di Simulazione e Formazione Avanzata della Regione Veneto Si.F.A.R.V.
Il Coordinatore