Regione Veneto
Decreto 3 febbraio 2016, n. 3
Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, art. 79bis, come modificato dalla Legge regionale 25 settembre 2015 [2014 n.d.r.], n. 28. Costituzione e nomina dei componenti del gruppo di lavoro per l’elaborazione degli indirizzi, delle direttive e delle istruzioni tecniche per la realizzazione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza di cui al comma 1bis dell’art. 79bis della Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

 

NOTE PER LA TRASPARENZA:
con il presente provvedimento, in attuazione della delega contenuta nel comma 2 dell’art. 79bis della Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, si provvede alla costituzione ed alla nomina dei componenti del gruppo di lavoro per l’elaborazione degli indirizzi, delle direttive e delle istruzioni tecniche per la realizzazione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza di cui al comma 1bis dell’art. 79bis della Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.


 

IL DIRETTORE
SEZIONE PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA

VISTO l'art. 79bis della Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dalla Legge regionale 25 settembre 2015, n. 28 [2014], il cui comma Ibis prevede che “He misure preventive e protettive di cui al comma 1 devono essere mantenute anche nella fase successiva al compimento dell’intervento edilizio nel caso in cui l’intervento riguardi la copertura degli edifici di nuova costruzione o interventi strutturali alla copertura di edifici esistenti e sulle coperture degli edifici medesimi vi sia la presenza di impianti tecnologici che necessitano di accessi frequenti e costanti per la loro manutenzione. Tali dispositivi di sicurezza, atti a consentire l’accesso alla copertura in quota per il transito dell’operatore in sicurezza fino al raggiungimento degli impianti tecnologici installati e lo stazionamento per la fase manutentiva, devono essere presentì in misura minima, sia tecnica che estetica, e senza impatto visivo nei casi di intervento su edifici a destinazione non produttiva, oppure a destinazione produttiva ma aventi materiali di copertura tradizionali. La revisione periodica dei predetti dispositivi di sicurezza, può essere fatta anche solo prima dell’accesso al tetto, se effettuato con l’uso dei dispositivi di sicurezza installati'”.
VISTO il comma 2 dell’art. 79bis della Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, il quale prevede che “Per le finalità di cui al comma 1 bis il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi, le direttive e le istruzioni tecniche per la realizzazione delle misure preventive e protettive”.
VISTO che il comma 4bis del richiamato art. 79bis subordina l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1bis “... alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento del Consiglio regionale dì cui al comma 2”.
CONSIDERATO che la Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica, a seguito della modifica della Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, attuata dal comma 1 art. 12 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4, che ha introdotto l’art. 79bis, ha provveduto ratione materiae alla predisposizione delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 2774 del 22 settembre 2009 e n. 97 del 31 gennaio 2012 aventi ad oggetto "Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza (art. 79 bis L.R. 61/1985)”.
CONSIDERATO che i documenti tecnici approvati con le delibere della Giunta regionale sopra richiamate sono stati predisposti, nell’ambito del Sistema Regionale della Prevenzione, da un pool composto dal personale afferente ai Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPI8AL) delle Aziende ULSS nn. 15, 16 e 17.
CONSIDERATA la necessità dell’omogenea ed uniforme applicazione delle disposizioni di cui al comma Ibis dell’art. 79bis della Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, da parte degli organi preposti alle attività di vigilanza in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, delle amministrazioni comunali competenti al rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi edilizi, dei progettisti di opere edili, nonché dei soggetti della prevenzione di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in tutto il territorio della Regione del Veneto.
CONSIDERATO che per l’elaborazione degli indirizzi, delle direttive e delle istruzioni tecniche per la realizzazione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza di cui al comma 1bis dell’art. 79bis della Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, risulta necessario l’apporto di uno specifico gruppo di lavoro.
RITENUTA l’opportunità, in relazione alle specifiche competenze acquisite dal Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Azienda ULSS 15 - che, nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012 ha coordinato il “Progetto per il contrasto del rischio di infortuni mortali e invalidanti in edilizia”, nel cui ambito è stata sviluppata la campagna informativa “Salva la vita dall’alto” rivolta ai cittadini ed agli amministratori pubblici e focalizzata sui provvedimenti che hanno introdotto gli obblighi di presidi anti- infortunistici per garantire condizioni di sicurezza negli interventi di manutenzione ordinaria - di assegnare al Direttore del medesimo Servizio, dott.ssa Rosana Bizzotto, il coordinamento dello specifico gruppo di lavoro di cui sopra.
RITENUTA altresì, l’opportunità che detto gruppo di lavoro, sia costituito dai componenti del gruppo di lavoro “Edilizia” del coordinamento degli SPISAL delle Aziende ULSS del Veneto di cui ai Decreti del Direttore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica n. 19 del 16 luglio 2014 e n. 43 del 22 ottobre 2014.

 

DECRETA

1. di costituire il “Gruppo di lavoro per l’elaborazione degli indirizzi, delle direttive e delle istruzioni tecniche per la realizzazione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza di cui al comma 1bis dell’art. 79bis della Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
2. di formalizzare la composizione del citato gruppo di lavoro come di seguito indicata:
-Rosana Bizzotto Azienda ULSS 15
- Giuliano Caccin Azienda ULSS 15
- Cipriano Bortolato Azienda ULSS 12;
- Sergio Boso Azienda ULSS 1
- Francesco Ciardo Azienda ULSS 16
- Maurizio De Napoli Azienda ULSS 9
- Silvia Stedile Azienda ULSS 4
- Donato Tornasi ULSS 19
- Marco Trotti Azienda ULSS 20
3. che il mandato del gruppo di lavoro de quo consista nella elaborazione degli indirizzi, delle direttive e delle istruzioni tecniche per la realizzazione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza di cui al comma 1bis dell’art. 79bis della Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.
4. di affidare il coordinamento del gruppo di lavoro alla dott.ssa Rosana Bizzotto, Direttore dello SP1SAL dell’Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
 

Il Direttore della
Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica
F.to Dott.ssa Giovanna Frison