Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 marzo 2017, n. 6088 - Percentuale di invalidità permanente


 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: CALAFIORE DANIELA Data pubblicazione: 09/03/2017

 

Fatto

 

 

 


La Corte d'appello di Catania, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Modica e dopo aver rinnovato la consulenza medico legale sull'infortunato, ha accolto in parte l'appello proposto dall'Inail nei confronti di G.I. ed ha ridotto l'invalidità permanente riconosciuta dal Tribunale dal 12% al 7%, con decorrenza 25.10.05 condannando l'Inail a pagare la relativa rendita.
G.I., a seguito di infortunio sul lavoro occorsogli nel luglio 1995, aveva ottenuto il riconoscimento di una invalidità permanente del 15% alla data del 25 ottobre 1995. A seguito di revisione, in data 25 ottobre 2005, la percentuale era stata dapprima ridotta al 5% e, poi, a seguito di altra visita del 27.4.2006, al 7%. Ritenendo erronea tale riduzione, G.I. aveva chiesto l'accertamento di una percentuale superiore ed il Tribunale di Modica, dopo aver espletato c.t.u., aveva riconosciuto una percentuale del 12% a decorrere dal 25.10.06.
Ricorre l'INAIL con un unico motivo.
G.I. non ha espletato attività difensiva.
Il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata come da decreto del Primo Presidente in data 14.09.2016.
 

 

Diritto

 


1. Con unico motivo di ricorso, l'Inail lamenta la violazione dell'art. 74 del d.p.r. n. 1124/1965, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., rilevando che la fattispecie rientra nel regime del d.P.R. n. 1124 del 1965, mentre non trova applicazione ratione temporis l'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 che riconosce il risarcimento del danno biologico solo per gli infortuni denunziati dopo l'entrata in vigore del d.m. 12.07.00. Ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. n. 1124 del 1965, tuttavia, non sono indennizzabili i postumi che riducono l'attitudine al lavoro in misura inferiore al 10% del totale per cui, essendo stata accertata una riduzione al 7% dell'invalidità permanente, la domanda di G.I. doveva essere rigettata.
2. Il motivo va accolto. Il c.t.u. nominato in grado d'appello, le cui conclusioni sono state riportate dalla Corte territoriale alla pagina 2 della sentenza impugnata, ha riferito che le lesioni riportate "allo stato attuale, possono ritenersi completamente stabilizzate; che, invece, residuano postumi di invalidità permanente che costituiscono compromissione della validità psico-fisica del soggetto secondo le tabelle di cui al t.u. n. 1124/1965".
Nonostante tali conclusioni, nelle quali il c.t.u. ha esplicitato che il giudizio espresso era relativo alle indicazioni delle tabelle di cui al t.u. n. 1124/1965, la Corte è incorsa nel vizio denunciato in ricorso in quanto ha valutato l'entità del danno per un evento occorso nel 1995 applicando le tabelle introdotte dal D.M. 12 luglio 2000, recante la "tabella dei coefficienti" relativi al danno biologico che, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.lgs n. 38 del 2000, sono applicabili esclusivamente agli infortuni sul lavoro verificatisi, nonché alle malattie professionali denunciate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale 12 luglio 2000 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 luglio) mentre in caso di infortunio anteriore, l'invalidità dev'essere valutata in termini d'incidenza sull'attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e relative tabelle (Cass. n. 17089 del 21/07/2010, Cass. ord., n. 9956 del 05/05/2011, Cass. ord., n. 13574 del 2014; Cass. 990/2016 ).
3. Da tale erroneo inquadramento della fattispecie la Corte d'appello ha fatto derivare l'accoglimento parziale della originaria domanda proposta dall'assicurato che, invece, proprio per contestare la riduzione dell'invalidità al 7% aveva proposto il ricorso giudiziario. La Corte di merito ha, dunque, ritenuto che la percentuale di inabilità permanente accertata nella misura del 7% fosse sufficiente a fondare il diritto dello G.I. al mantenimento della rendita, laddove l'art. 74 del d.p.r. n. 1124/ 1965 richiede il raggiungimento almeno della soglia dell'11%.
4. La sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, co.2° c.p,c., con il rigetto della originaria domanda proposta da G.I..
5. Le spese dei gradi di merito vanno compensate in relazione alle diverse conclusioni degli accertamenti tecnici d'ufficio disposti dal Tribunale di Modica e dalla Corte d'appello di Catania. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rigetta la domanda proposta da Giorgio G.I.. Condanna l'intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 1.600,00, di cui €100,00 per spese ed oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori. Compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30.11.2016.