Tipologia: Accordo integrativo aziendale
Data firma: 9 gennaio 1990
Validità: 01.01.1990 - 30.06.1992
Parti: American Express Company/Unione Commercianti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Terziario, American Express
Fonte: bancadati.fisascat.it

Sommario:

  Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto aziendale
Art. 2 - Applicazione del contratto collettivo nazionale per i dipendenti da aziende del terziario
Art. 3 - Contratto a termine
Art. 4 - Diritti sindacali
Art. 5 - Classificazione del personale
Art. 6 - Quadri
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Part - time
Art. 9 - Lavoro straordinario
Art. 10 - Indennità di reperibilità
Art. 11 - Lavoro con modalità disagiate
Art. 12 - Congedi
  Art. 13 - Missioni e trasferimenti
Art. 14 - Uso di autovettura propria
Art. 15 - Integrazione dell'indennità di malattia dell'indennità per inabilità temporanea assoluta
Art. 16 - Scatti di anzianità (disposizioni transitorie)
Art. 17 - Prestazioni sostitutive della mensa
Art. 18 - Premio presenza
Art. 19 - Una tantum
Art. 20 - Aumenti salariali
Art. 21 - Superminimo collettivo
Art. 22 - Decorrenza e durata
Allegati

Accordo integrativo aziendale

Il giorno 9 gennaio 1990 si sono incontrate presso la Confcommercio, 1'American Express Company spa [...], assistito dal[…]la Unione Commercianti di Roma e provincia e la Filcams-Cgil […], la Fisascat-Cisl […], la Uiltucs-Uil […] unitamente ad una delegazione […], vista la piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale aziendale presentata il 16 marzo 1989, le parti hanno stipulato il presente accordo integrativo aziendale.

Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto aziendale
Il presente contratto integrativo collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra l’American Express Company spa, e le società di cui la stessa detiene almeno la metà delle azioni, ed il personale dipendente in servizio sul territorio dello Stato Italiano.

Art. 2 - Applicazione del contratto collettivo nazionale per i dipendenti da aziende del terziario
I rapporti di lavoro di cui all'art. 1, sono regolati, con decorrenza dal 1.1.1990 (e con esclusione di ogni effetto retroattivo non espressamente previsto):
a) dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi (attualmente dal CCNL del 28.3.87);
b) dal presente contratto aziendale e dalla contrattazione aziendale successiva.
Le parti si incontreranno entro 15 giorni per la definitiva stesura del presente contratto.
Resta inteso che eventuali differenze tra vecchia e nuova normativa, quando non fossero state espressamente previste in termini di accordo, saranno armonizzate in sede di definitiva stesura.

Art. 3 - Contratto a termine
In relazione a quanto disposto dall'art. 23, comma 1, legge 28.2.87 n. 56 ed al rinvio operato dall'art. 17; prima parte del CCNL è consentita l’apposizione del termine anche nelle seguenti ipotesi:
a) esecuzione di un'opera o di un servizio, definiti e predeterminati nel tempo inerenti all'attività dell'Azienda per soddisfare particolari situazioni di incremento del carico di lavoro (ivi compreso: eliminazione di arretrati specificamente individuati; punte di attività o di lavoro, anche settoriale, determinate da particolari, evenienze, specificamente indicate);
b) sostituzione, anche a scorrimento, di uno o più lavoratori in ferie (nominativamente indicati) o di lavoratori in aspettativa (con indicazione del nome del lavoratore sostituito);
c) assunzione per un tempo non inferiore a 15 giorni e non superiore ad un mese.
Il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine nei termini sopra indicati non può eccedere - il 7% dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato nei mesi compresi tra Novembre ed Aprile ed il 20% dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato nei mesi compresi tra Maggio ed Ottobre.
Dichiarazione a verbale
Il presente accordo in via sperimentale ha validità fino al 30 Aprile 1991.
Le parti si incontreranno entro tale data al fine di valutarne gli effetti.
Resta inteso che, qualora non fosse possibile effettuare detto incontro entro tale data, l'accordo continuerà a spiegare i suoi effetti e comunque non oltre i 3 mesi dalla scadenza stessa.
Resteranno, comunque, in vigore fino alla data stabilita nel contratto individuale i contratti a termine in atto alla data del 30 Aprile 1991 (o entro il periodo di ultrattività di cui al comma precedente).

Art. 7 - Orario di lavoro
La durata normale del lavoro effettivo è fissata, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di stipulazione del presente contratto, in 39 ore settimanali.
La riduzione di orario di cui al comma precedente assorbe gruppi di permessi retribuiti, tra quelli previsti nel secondo comma dell'art. 49, seconda parte, del CCNL, per complessive 24 ore, ulteriori 24 ore saranno poste a disposizione dall’azienda per raggiungere l'obiettivo delle 39 ore settimanali.
L'intervallo per mensa viene ridotto da 60 a 48 minuti incrementando la durata della prestazione lavorativa giornaliera di dodici minuti, dando luogo ad un'ora settimanale da recuperare.
Le due ore settimanali, risultanti per effetto di quanto previsto ai commi precedenti, verranno utilizzate come permesso individuale sulla base di un programma settimanale o bisettimanale conciliando le istanze individuali, con le esigenze organizzative
Al personale ordinariamente addetto a tempo pieno e con attività continuativa ai videoterminali ed ai centralini telefonici (quali, a titolo esemplificativo, gli addetti full-time al Telephone Service Center ed i Relayers) sarà concessa una interruzione a turno per un massimo di trenta minuti per giornata lavorativa, da concordarsi con il diretto superiore.
Con la eccezione degli uffici/reparti aperti al pubblico, del personale che lavora su turni o part-time, è consentita la flessibilità nell’inizio lavoro di 60 minuti, rispetto al normale orario di inizio lavoro stabilito per il singolo reparto, con recupero nella stessa giornata, sempre che questo non crei pregiudizio alla buona funzionalità del servizio definito aziendalmente per il reparto/ufficio.
Nota a verbale
Le 24 ore di riduzione di orario annuale, concesse dall'Azienda per consentire la riduzione dell’orario settimanale da 40 a 39 ore, verranno assorbite da eventuali futuri miglioramenti concessi dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario.

Art. 8 - Part - time
[…]
L’azienda dichiara la propria disponibilità ad accogliere le richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale nelle aree e mansioni che, per la loro natura, possono essere frazionate senza pregiudizio per la qualità della prestazione.
Ferma restando la volontarietà delle, parti ed il pieno rispetto della vigente normativa contrattuale e di legge, le concessioni di part-time dovranno essere compatibili con le esigenze di funzionalità e copertura del servizio e potranno essere accordate fino ad un massimo del 15% della forza a tempo indeterminato impiegata a tempo pieno.
L’azienda si incontrerà semestralmente con il Consiglio dei delegati per analizzare la situazione delle domande di part-time in corso e le relative risposte dell'azienda.

Art. 10 - Indennità di reperibilità
I lavoratori che prestano servizio su turni avvicendati e gli addetti ad impianti richiedenti un funzionamento 24 ore su 24, dovranno rendersi reperibili, previa comunicazione del diretto superiore, ed essere disponibili a ritornare al lavoro fuori turno, qualora si verifichi l’assenza del collega di turno o qualora si verifichi una esigenza tecnica.
Per ogni gruppo di 8 ore di reperibilità verrà riconosciuto un compenso […]

Art. 11 - Lavoro con modalità disagiate
Ai lavoratori che prestano servizio sui tre turni avvicendati richiedenti continuità di presenza (incluse domeniche e giorni festivi), in sostituzione di quanto previsto all'art. 48, parte seconda, del CCNL, tenuto conto della non coincidenza del riposo settimanale con la domenica e del lavoro notturno, è riconosciuta una indennità per lavoro con modalità disagiate […] per ogni turno notturno (dalla 23 alle 7 del mattino) nelle giornate feriali e […] per turno notturno nelle giornate festive.
Ai lavoratori che prestano servizio su due turni avvicendati è riconosciuta una indennità per lavoro con modalità disagiate […]