Rassegna giurisprudenziale
a cura di Arianna Arganese

 

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DOPO D.LGS. n. 81/2008

Aggiornata al 01.03.2017


Indice
 

1) Fonti

1. Comunitarie e Internazionali
2. Nazionali
3. Decreti, circolari e note ministeriali
4. Interpelli ex art. 12
5. Prassi amministrativa
6 Accordi e contrattazione collettiva

2) Percorsi di lettura
3) Giurisprudenza: Orientamenti

1. Condotta antisindacale
2. Attribuzioni del RLS
3. Responsabilità del RLS
4. Organismo paritetico

4) Giurisprudenza: Rassegna

1. T.A.R. Lazio, sez. 3 bis, 30.06.2015, n. 8765 - Nozione di organismo paritetico legittimato a svolgere attività formativa
2. Cassazione penale, sez. 4, 16.03.2015, n. 11135 - Infortunio mortale e responsabilità di un capo cantiere/RLS
3. Tribunale di Firenze, sez. lav., 23.08.2013, n. 2715 - Condotta antisindacale: legittimazione ad agire e questione di incompatibilità tra RSU e RLS
4. Cassazione penale, sez. fer., 22.08.2013, n. 35424 - Escluso il concorso di colpa del lavoratore/RLS infortunato
5. Tribunale di Firenze, sez. lav., 15.04.2013, n. 4516 - Attualità della condotta antisindacale nei confronti del RLS
6. Cassazione civile, sez. lav., 27.09.2012, n. 16474 - Infortunio mortale di un RLS e obbligo di informazione
7. T.A.R. Lazio, sez. 3 bis, 27.09.2012, n. 3471 - Organismi paritetici legittimati all’attività formativa e requisito di rappresentatività comparativa delle associazioni istitutive
8. T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, sez. 1, 12.07.2012, n. 467 - Diritto di accesso dei lavoratori alle informazioni e alla documentazione aziendale inerente la valutazione del rischio amianto nel luogo di lavoro, quale diritto autonomo e diverso rispetto a quello del RLS
9. T.A.R. Lazio - Roma, sez. 3 bis, 11.07.2012, n. 6299 - Sostituzione del RLS dichiarato decaduto, in caso di cambio di sigla sindacale
10. Tribunale di Milano, sez. lav, 29.01.2010 - Attribuzioni del RLS: sul diritto alla consegna del DVR
11. Tribunale di Modena, sez. lav., 26.01.2010 - Attribuzioni del RLS: potere di segnalazione, ma non di diretto intervento
12. Tribunale di Roma, sez. 3 lav., 16.12.2009, n. 16203 - Illegittimità del licenziamento disciplinare del RLS che segnali problemi di sicurezza
 

1) Fonti

1. Comunitarie e Internazionali

Direttiva 89/391/CEE del 12.06.1989

2. Nazionali

D.lgs. 15.02.2016 n. 39

D.lgs. 03.08.2009, n. 106

D.lgs. 09.04.2008, n. 81

Legge 03.08.2007, n. 123

Legge 20.05.1970, n. 300: art. 9

R. d. 16.03.1942, n. 262: art. 2087

3. Decreti, circolari e note ministeriali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Interpelli ex art. 12

5. Prassi amministrativa

6. Accordi e Contrattazione collettiva

• 2016

- Commercio - Servizi, Cisal: Accordo interconfederale RLST, 30.06.2106
- Credito Assicurazioni - Unipol Banca: Accordo RLS, 21.11.2016
- Credito Assicurazioni - Bnl: Accordo consultazione RLS, 28.07.2016
- Credito Assicurazioni - Bnl: Accordo RLS, 28.07.2016
- Credito Assicurazioni - Intesa Sanpaolo: Accordo RLS, 06.04.2016
- Credito Assicurazioni - Bancari: Accordo RLS, 04.02.2016
- Servizi - Studi professionali, Parma: Accordo integrativo/applicativo RLST, 15.02.2016

• 2015

- Accordo interconfederale nazionale RLST (Anap/Selp/Alim), 30.10.2015
- Artigianato - Alto Adige: Accordo per il Regolamento EBSA e RLST, 06.08.2015
- Edilizia-Trasporti - Anas: Accordo rinnovo RLS, 05.03.2015
- Sanità - Basilicata: Protocollo d’intesa RLS, 15.07.2015
- Trasporti - Gruppo FS: Accordo per il rinnovo e funzionamento RSU ed elezioni RLS, 31.07.201
- Trasporti - Porto Trieste: Accordo attuazione protocollo (RLSS), 18.12.2015
- Trasporti - Porto Trieste: Accordo distacco RLSS, 18.12.2015
- Università - Milano: Accordo RLS, 27.05.2015

• 2014

- Agroindustriale - Carlsberg Italia: Accordo, 22.07.2014
- Metalmeccanici - Automotive, Fca, Cnhi: Accordo RSA/RLS, 18.12.2014
- Sanità - AUSL Bologna: Intesa RLS, 27.03.2014

• 2013

- Accordo tra Confindustria Piemonte e Cgil, Cisl, Uil del Piemonte - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), 08.02.2013
- Credito Assicurazioni - Santander Consumer Bank: Accordo elezioni RLS, 29.03.2013
- Credito Assicurazioni - Gruppo Banco Popolare: Intesa (RLS), 16.01.2013
- Edilizia - Edili ed affini, Trieste: Accordo RLST, 12.09.2013
- Edilizia - Edili ed affini, Cooperative, Milano: Accordo RLST-ASLE, 16.01.2013
- P.A.-Sanità - Ospedali Riuniti Marche Nord: Accordo sindacale RLS, 23.07.2013
- Servizi - Poste italiane: Accordo integrativo al protocollo d'intesa sui RLS, 21.03.2013

• 2012

- Accordo interconfederale nazionale RLST - Confsal, 28.02.2012
- Accordo regionale attuativo dell’accordo interconfederale del 13.09.2011 e del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche legislative, 06.03.2012 (Piemonte)
- Commercio - Servizi: Accordo interconfederale integrativo RLST, 03.04.2012
- Credito Assicurazioni - Unipol Banca: Accordo RLS, 30.11.2012
- Credito Assicurazioni - Gruppo Banco Popolare: Verbale di programma RLS, 17.05.2012
- Edilizia - Lombardia: Accordo Elezione RLS, rimborso oneri alle imprese e finanziamento RLST-ASLE, 22.10.2012
- Metalmeccanici - Fiat: Accordo di regolamentazione per la elezione e il funzionamento delle RSA/RLS nel Gruppo Fiat, 01.02.2012
- Protocollo di attuazione dell’Accordo applicativo del D.Lgs. 81/2008 del 13.09.2011 tra Confartigianato, Cna e Cgil, Cisl, Uil del Friuli Venezia Giulia, 10.01.2012 (Friuli Venezia Giulia)
- Servizi - Poste italiane: Protocollo d'intesa sulle RSU e sui RLS, 26.09.2012

• 2011

- Accordo applicativo del decreto legislativo 81/2008 e smi, 13.09.2011
- Accordo interconfederale sui RLS e sicurezza, Confapi-Cgil-Cisl-Uil, 20.09.2011
- Agroindustriale - Carlsberg: Accordo, 25.08.2011
- Artigianato - Trentino: Accordo RLST, 31.05.2011
- Artigianato - Parma: Accordo formazione RLS, 28.02.2011
- Credito Assicurazioni - Intesa Sanpaolo: Accordo RLS, 23.02.2011
- Edilizia - Edili ed affini, Viterbo: Accordo RLST, 14.12.2011
- P.M.I. - Cnai e Fismic: Accordo interconfederale RLS/RLST, 23.05.2011
- Protocollo di attuazione dell’Accordo applicativo del D.lgs. 81/2008 del 13.09.2011 tra Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil, 25.11.2011 (Marche)
- Università - Milano: Accordo RLS, 21.04.2011

• 2010

- Accordo tra Confindustria Piemonte e Cgil, Cisl e Uil del Piemonte (Formazione RLS), 23.11.2010
- Accordo transitorio sulla formazione dei lavoratori e degli RLS, Parma, 16.03.2010
- Edilizia - Pesaro-Urbino: Accordo RLST, 27.04.2010
- Industria - Verbale d'intesa Corsi Formazione RLS. Aggiornamento periodico-Verona, 09.11.2010
- Metalmeccanici - Cantieristica, Fincantieri: Accordo RLS Sito produttivo, 28.01.2010
- Università - P.A., Università di Pisa: Protocollo d’intesa con i RLS, 09.12.2010

• 2009

- ACCINTERCONF Applicativo Dlgs 81/08 RLS-RLST Confapi-Cisl-Uil, 22.07.2009
- Agroindustriale - Consorzi Agrari: Accordo RLS, 22.12.2009
- Commercio - Toscana, Confcommercio: Accordo sulle relazioni sindacali e RLST, 16.07.2009
- Edilizia - Cooperative, Parma: Verbale di Accordo istitutivo dell’RLST, 20.10.2009

- Accordo OSA Trentino, 10.09.2009 (Trentino)
- Edilizia - Industria, Teramo: Verbale di accordo sul funzionamento dei RLST, 27.07.2009
- Edilizia - Trieste: Accordo RLST, 19.11.2009
- Industria - Verbale d'intesa Formazione RLS, Verona, 30.03.2009
- Industria - Verbale d'intesa formazione RLS tra OPP Vr e Spisal Usll 20-21-22, 07.04.2009
- Metalmeccanici - CNH Jesi: Verbale RLS, 26.11.2009
- P.A. - SSN, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna: Accordo RLS, 14.10.2009
- Sanità - AUSL Bologna: Accordo modalità designazione ed espletamento funzioni RLS,02.04.2009
- Servizi - Energia Elettrica, GSE: Accordo RSU/RLS, 27.05.2009
- SSN - ASS 5 Bassa Friulana: Accordo in materia di attività dei RLS di azienda, 22.01.2009
- Trasporti - Ferrovie, Stazione Napoli C.le: PROTINT Sicurezza lavoro (RLSS), 07.04.2009
- Università - La Sapienza: Regolamento relativo alla designazione dei RLS, 12.05.2009

2008

- Protocollo d'intesa Sicurezza e RLSS BolgnaFiere, 24.04.2008
- Sanità - AUSL Modena: PROTINT Individuazione funzioni e competenze, RLS 17.12.2008
- Servizi - Energia, Enel: Accordo Quadro elezione /designazione RSU/RLS, 05.11.2008

2007

- Protocollo Ilva di Taranto, del 02.10.2007
- Protocollo Gruppo Fincantieri, del 10.07.2007
- Protocollo Porto di Napoli, del 27.06.2007
- Protocollo Porto di Genova, del 14.05.2007

2) Percorsi di lettura

• 2016

- Angelini L., Questioni aperte in materia di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (Relazione), Pesaro 30.09.2016
- Guardavilla A., Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella Giurisprudenza, in Punto Sicuro, 21.04.2016
- Guariniello R., Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza, 2016
- Lazzari C., Modelli di rappresentanza e forme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (Relazione), Pesaro, 30.09.2016

• 2015

- Angelini L., Sulla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza nelle società e nelle organizzazioni (economiche) a struttura complessa, in P. Campanella e  P. Pascucci (a cura di), La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali, Atti del Convegno di Studi Urbino -14 novembre 2014, in I Working Papers di Olympus, 44/2015, 146
- Giarrizzo M., R.L.S. nella valutazione dei rischi e nella consultazione, 12 maggio 2015
- Lai M., I soggetti collettivi (Rappresentanze per la sicurezza; Organismi paritetici): costituzione, prerogative, attività, in G. Natullo (a cura di), Salute e sicurezza sul lavoro, 2015, 795
- Lazzari C., Il pieno riconoscimento del ruolo degli organismi paritetici, Relazione al Convegno EBAP-OPRAP, La sicurezza nelle imprese artigiane in Piemonte, 11 dicembre 2015, in Osservatorio Olympus.
- Orciani B. M. (a cura di), Salute e sicurezza sul lavoro. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nella Regione Marche - Quaderni di Ricerca CRISS n° 1 – 2015

• 2014

- Nogler L. (a cura di), Gli enti bilaterali dell'artigianato tra neo-centralismo ed esigenze di sviluppo, 2014
- Pascucci P. (con la collaborazione di L. Angelini e C. Lazzari), La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: il titolo I del d.lgs. n. 81/2008 (§ La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza e la pariteticità), 2014

• 2013

- Angelini L., La sicurezza del lavoro nell’ordinamento europeo, in I Working Papers di Olympus, 29/2013
- Angelini L., Discipline vecchie e nuove in tema di rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, in I Working Papers di Olympus, 20/2013
- Frascheri C., Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. RLS, RLST, organismi paritetici nel Dlgs 81/08 e negli accordi applicativi di settore, 2013
- Lazzari C., Gli organismi paritetici nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in I Working Papers di Olympus, 21/2013

• 2012

- Natullo G, “Nuovi” contenuti della contrattazione collettiva, organizzazione del lavoro e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in I Working Papers di Olympus, 5/2012
- Persiani C., Le figure dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS, RLST, RLSS), in M. Persiani, M. Lepore (diretto da), Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro, 2012
- Zoppoli L., Il controllo collettivo sull’efficace attuazione del modello organizzativo diretto ad assicurare la sicurezza nei luoghi di lavoro, in I Working Papers di Olympus, 18/2012

• 2011

- Ales E., L’articolo 9 statuto dei lavoratori alla luce della legislazione più recente in materia di salute e sicurezza: partecipazione o controllo?, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2011, I, 57

• 2010

- Campanella P., I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di), Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, Commentario al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Aggiornato al D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, 2010, 475
- INAIL Bolzano / AFI-IPL (a cura di), La rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori per la sicurezza con gli aggiornamenti introdotti dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.Lgs. n. 106/2009, 2010
- Pascucci P., Salute e sicurezza: dalle rappresentanze dell’art. 9 al rappresentante del d. lgs. n. 81/2008, in Diritti, Lavori, Mercati, 2010, 669
- Pascucci P., Costanzi S., Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ordinamento italiano, 2010

• 2008

- Frascheri C., Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, in G. Santoro-Passarelli (a cura di), La nuova sicurezza in azienda. Commentario al Titolo I del D.Lgs. n. 81/2008, 2008

• 2007

- Campanella P., Profili collettivi di tutela della salute e rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza: disciplina legislativa, bilancio applicativo, in Rivista giuridica del lavoro, 2007, suppl. n. 2, 153

3) Giurisprudenza: Orientamenti

1. Condotta antisindacale

2. Attribuzioni del RLS

3. Responsabilità del RLS

4. Organismo paritetico

4) Giurisprudenza: Rassegna

1. T.A.R. Lazio, sez. 3 bis, 30.06.2015, n. 8765 - Nozione di organismo paritetico legittimato a svolgere attività formativa

Sintesi: È pienamente legittima e non contrasta con l’art. 2, c. 1, lett. ee) del d.lgs. n. 81/2008, la circolare con cui il Ministero del lavoro individua, nel settore edile, enti e organismi bilaterali abilitati alla formazione ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza, avvalendosi, in assenza di criteri oggettivi normativamente determinati per l’individuazione in termini compartivi della maggiore rappresentatività, degli indici tradizionalmente individuati ai fini del “vecchio criterio” della maggiore rappresentatività e, dunque, in virtù dei tradizionali parametri quali il numero delle imprese associate, dei lavoratori occupati, la diffusione territoriale, la partecipazione effettiva alle relazioni industriali, tutti criteri che la giurisprudenza ha più volte confermato
Norme di riferimento: art. 2, c. 1, lett. ee), art. 37, cc. 2 e 12, art. 51 del d.lgs. n. 81/2008; circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 05.06.2012; circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29.07.2011, n. 20; Accordo Stato – Regioni del 21.12.2011; Linee guida sulla formazione di dirigenti, preposti, lavoratori e datori di lavoro del 25.07.2012
Questioni
a) In fatto

U.N.C.I. (Unione Cooperative Italiane) e CONFSAL (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori), presentavano ricorso contro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nei confronti di CGIL, CISL, UIL, AGCI, FDERLAVORO E SERVIZI, PLS, FENEAL, FILCA, FILLEA, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP, ANCPL, chiedendo l’annullamento della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 05.06.2012 (prot. 37/10434/MA007.A001), nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale e per il risarcimento dei danni, contestando che, mentre il d.lgs. n. 81/2008 ha assegnato agli organismi paritetici anche la capacità di promuovere attività di formazione, svolgendo in prima persona tale compito, il Ministero, esorbitando completamente dalle proprie attribuzioni di indirizzo e senza alcuna valida istruttoria ed in contrasto con la nota del 14.10.2002, si è arrogata il potere di stabilire a priori, nel settore dell’edilizia, quali debbano essere considerati gli unici organismi paritetici legittimati a svolgere attività formativa ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008.
In particolare, le due organizzazioni ricorrenti chiedevano l’accoglimento del ricorso, oltre al risarcimento dei danni, sulla base dei seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 2, c. 1, lett. ee), dell’art. 37, cc. 2 e 12 e dell’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell’Accordo Stato – Regioni siglato in data 21.12.2011 e delle sue linee guida; eccesso di potere per straripamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta;
2) violazione dell’art. 2, c. 1, lett. ee), dell’art. 37, c. 12 e dell’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, in relazione all’art. 39 Cost., carenza di potere sotto diverso profilo;
3 e 4) sotto due profili: violazione dell’art. 3 della l. 07.08.1990, n. 241 e eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti.
L’Amministrazione e tre degli organismi sociali evocati in giudizio si costituivano, chiedendo il rigetto del ricorso.
b) In diritto
Le ricorrenti impugnavano la circolare con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva individuato la nozione di organismi paritetici nel settore edile ed in particolare dei soggetti legittimati all’attività formativa, rilevando quanto segue:
- dopo aver premesso, l’UNCI di essere una associazione di oltre mille cooperative in materia edilizia e la CONFSAL di essere una organizzazione sindacale con seggio al CNEL sorta nel 1979 per volontà di due formazioni autonome (lo SNALS e l’UNSA) ed operante da molti anni in quasi tutti i settori pubblici e privati, dichiaravano di essere entrambe firmatarie di CCNL nelle principali categorie tra cui quella edile e di svolgere anche funzioni di orientamento e promozione di iniziative di formazione nei confronti dei lavoratori, nonché di rappresentare la prima istanza di riferimento per la risoluzione di controversie sorte per l’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione;
- con l’impugnata circolare lamentavano che il Ministero si sarebbe arrogato il potere di stabilire a priori quali debbano essere considerati gli unici organismi paritetici legittimati a svolgere attività formativa ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, basandosi sui CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e tra le quali esse non erano annoverate;
- avverso tale atto generale, dunque, rappresentando in primis che la circolare impugnata presentava una portata immediatamente lesiva, deducevano che del tutto illegittimamente il Ministero avrebbe stabilito che dovevano considerarsi organismi paritetici quelli bilaterali costituiti da una o più associazioni datoriali e sindacali che avevano sottoscritto i CCNL nel settore dell’edilizia precisamente individuati e resi noti dal dicastero resistente e secondo il combinato disposto di cui agli artt. 2 e 37, c. 12, del d.lgs. n. 81/2008. Poiché, tuttavia, il citato decreto legislativo non opera alcun rimando a circolari ministeriali, la determinazione del Ministero si presentava in chiave del tutto autoritativa e in contrasto con la precedente circolare ministeriale n. 20 del 29.07.2011, nella quale si chiariva che ove fosse sorto un dubbio sulla pariteticità della Organizzazione sindacale o datoriale, esso doveva essere risolto con un confronto con la Direzione Generale; senza che, peraltro, la citata circolare del 2011, effettuasse a tal riguardo alcun elenco, come quella impugnata;
- la circolare gravata viola pure l’Accordo Stato Regioni del 2011 e le Linee Guida sulla Formazione di dirigenti, preposti, lavoratori e datore di lavoro del 25.07.2012, ove, ai fini della individuazione di organismo paritetico, si era ritenuto di applicare il criterio presuntivo della c.d. rappresentatività comparata;
- con altra doglianza lamentavano che l’assegnazione a priori e stabilmente del crisma della maggiore rappresentatività comparata nel settore edilizio alle sole Organizzazioni Sindacali indicate nella impugnata circolare appariva, in ogni caso, lesiva dei principi generali di libertà e pluralismo e, quindi, in patente violazione dell’art. 39 Cost. e ciò in base ad una discrezionale valutazione circa il requisito della maggiore rappresentatività comparata il quale, riconosciuto ad alcune sigle sindacali, era stato apoditticamente negato a tutte le altre che, come UNCI/CONFSAL, erano firmatarie di un regolare CCNL applicato al settore edile. E tanto in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale in materia, secondo cui il grado di rappresentatività comparata non può rappresentare attribuzione stabile, ma va valutato in concreto, caso per caso, anche in termini di effettività dell’azione sindacale costituito dalla rappresentatività negoziale;
- sotto altro profilo, contestavano che il Ministero avrebbe dovuto spiegare rigorosamente la propria decisione di individuare a priori quali erano gli organismi paritetici esclusivamente legittimati a collaborare all’attività di formazione, con adeguata motivazione, mentre non era dato comprendere quale fosse stato il criterio che aveva portato la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro a voler definire quali organismi paritetici solo quegli enti bilaterali costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro firmatarie dei CCNL di categoria indicati nella circolare richiamata;
- con altro mezzo deducevano, inoltre, che la decisione di non ricomprendere UNIC/CONFSAL negli organismi paritetici atti alla formazione ex d.lgs. n. 81/2008 cozzava con l’elenco delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative allegato alla nota del Ministero del lavoro del 14.10.2012, nel quale esse erano comprese e che hanno sottoscritto appositi CCNL – settore edile, oltre ad attagliarsi meglio al mondo cooperativo; e quindi sulla base di quale istruttoria il Ministero fosse addivenuto alla decisione di non includere le associazioni ricorrenti tra quelle che possono svolgere la formazione nel settore edile.
Il Collegio, accogliendo le deduzioni presentate dall’Amministrazione, respingeva il ricorso, ritenendolo infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
- anzitutto contestava il portato immediatamente lesivo della circolare del 05.06.2012, affermando che essa si basava su dati numerici in continua verifica ed aggiornamento ed osservando pure che detti elementi, riportanti il numero complessivo delle imprese associate, il numero complessivo dei dipendenti, la diffusione territoriale ed il numero dei CCNL stipulati, erano periodicamente riveduti e trasmessi dalle medesime OO.SS. Sotto questo profilo la circolare impugnata fa chiaramente riferimento a tale provvisorietà, rilevando come “al momento, nel settore dell’edilizia i Contratti Collettivi Nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative…” non comprendono appunto quelli sottoscritti da UNCI – CONFSAL, delle quali, la prima, peraltro, dimostra la sottoscrizione di CCNL alla data del 31.12.2011, ma senza specificare se siano nel settore edilizia e, la seconda, riporta tali dati al 31.12.2010, senza specificare se siano nel settore edilizia;
- ciò premesso, appare infondato il motivo con il quale le ricorrenti contestavano la violazione dell’art. 2, c. 1, lett. ee), dell’art. 37, cc. 2 e 12 e dell’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, nella parte in cui individuano gli enti e gli organismi bilaterali abilitati alla formazione in materia di salute e sicurezza. Tale individuazione non è stata determinata in maniera autoritativa e quindi nessuna violazione dei criteri normativamente imposti sussiste, posto che lo stesso citato art. 2 fa riferimento agli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro “comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, ai fini di individuare gli enti bilaterali e gli organismi paritetici abilitati alla formazione. E sotto questo profilo il Ministero, in assenza di criteri oggettivi normativamente determinati per l’individuazione in termini comparativi della maggiore rappresentatività, si è servito degli indici tradizionalmente individuati ai fini del “vecchio criterio” della maggiore rappresentatività e, dunque, in virtù dei tradizionali parametri quali il numero delle imprese associate, dei lavoratori occupati, la diffusione territoriale, la partecipazione effettiva alle relazioni industriali, tutti criteri che la giurisprudenza ha più volte confermato (cfr. TAR Lazio, sez. III bis, n. 8865/2014);
- quanto pure alla dedotta violazione dell’art. 39 Cost. e dei principi generali di libertà e di pluralismo contrattuale, del tutto condivisibile è la contestazione dell’Amministrazione secondo cui l’art. 39 garantisce la piena libertà sindacale e, quindi, anche le sigle sindacali sfornite di maggiore rappresentatività possono legittimamente stipulare contratti collettivi e definire trattamenti retributivi; e ciò è posto a tutela dei lavoratori dei quali l’art. 39 costituisce baluardo costituzionale, garantendo il modello pluralistico dell’organizzazione del lavoro. Ma tale osservazione non ha nulla a che vedere con l’individuazione degli organismi deputati alla formazione nel settore edile, che devono rispondere ai requisiti normativamente previsti per la formazione. A tali fini, per quanto riguarda la questione della legittimazione degli “organismi paritetici” previsti dalla legge ad effettuare attività di formazione in materia di sicurezza e di salute, occorre risalire alla definizione di “organismo paritetico” che è chiaramente dettata dall’art. 2, c. 1, lett. ee del d.lgs. n. 81/2008, il quale li definisce come ”organismi a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” senza riferimento, dunque, come avevano effettuato le ricorrenti, a realtà territoriali o a settori particolari. Soltanto all’interno delle “associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” è dato poi operare il distinguo al “settore e al territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro”, stabilito dall’art. 37, c. 12 del d.lgs. n. 81/2008;
- anche la presunta contraddittorietà tra le disposizioni recate tra l’impugnata circolare del 05.06.2012 e la circolare n. 20/2011 non paiono sussistere, posto che quest’ultima costituisce una esplicazione dei criteri di individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative sia dei datori di lavoro, che dei lavoratori, in attuazione dei criteri proprio dalla giurisprudenza elaborati sul grado di rappresentatività;
- neppure sussiste il contrasto con l’Accordo Stato - Regioni del 2011, posto che questo nulla dice in ordine alla qualificazione e definizione di “organo paritetico”, laddove anche le Linee Guida del 25.07.2012 proprio nelle premesse del paragrafo dedicato alla “collaborazione degli organismi paritetici di formazione” richiamano testualmente la definizione di cui all’art. 2, c. 1, lett. ee), del d.lgs. n. 81/2008, sancendo che gli stessi debbano essere costituiti nell’abito di “Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”;
- peraltro, le superiori considerazioni consentivano anche di contestare i dedotti difetto di motivazione e di istruttoria, rilevando, sotto il primo profilo, che la circolare impugnata si pone come un chiarimento per gli uffici ispettivi del lavoro in ordine alle problematiche della formazione dei lavoratori nel settore edile e specificatamente in relazione al coinvolgimento nell’attività formativa degli “organismi paritetici” di cui all’art. 2, c. 1, lett. ee), del d.lgs. n. 81/2008, sicché, a parere del Collegio, nessun difetto di motivazione appariva predicabile, nel momento in cui, sulla base dei dati di cui era in possesso il Ministero, quest’ultimo ha offerto agli ispettori l’indicazione dei soggetti da identificare “al momento”, quali organismi paritetici dotati di maggiore rappresentatività sul territorio nazionale in termini comparativi e nella cui nozione dunque, “non – rientrano – tutti gli organismi genericamente frutto di qualsivoglia contrattazione collettiva in ambito edile”; così come, sotto il secondo profilo, riteneva non sostenibile il difetto di istruttoria, atteso che la nota/circolare gravata si pone proprio come un approfondimento ed un chiarimento rivolto agli uffici periferici riguardo alla particolare categoria dei soggetti legittimati all’attività formativa nel settore edile ed alle problematiche riguardo ad essi insorte, che avevano causato la citata spiegazione.
Conclusioni: Il Collegio respinge il ricorso, perché infondato e, conseguentemente, rigetta anche la richiesta di risarcimento danni, con condanna alle spese di giudizio ed onorari a favore di ciascuna delle parti costituite.

2. Cassazione penale, sez. 4, 16.03.2015, n. 11135 - Infortunio mortale e responsabilità di un capo cantiere/RLS

Sintesi: Il capo cantiere e RLS risponde, solo nella sua qualità di responsabile dei lavori, del reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, laddove violi l’obbligo di vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere e sul rispetto delle condizioni di sicurezza, in quanto titolare di autonoma posizione di garanzia
Norme di riferimento: d.lgs. n. 81/2008
Questioni in fatto e in diritto
Il rappresentante legale di un’omonima impresa edile ed un suo dipendente, nella sua qualità di RLS e responsabile del cantiere, venivano entrambi chiamati a rispondere del delitto di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, per aver contribuito a provocare la caduta da un ponte su cavalletti e conseguente decesso, di un lavoratore dell’impresa.
La Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di condanna resa in primo grado dal Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, assolveva il legale rappresentante dell’impresa dal reato ascrittogli, mentre confermava nel resto, rigettando l’impugnazione proposta dal RLS e responsabile del cantiere.
Con specifico riferimento alla posizione del RLS e capo cantiere, la Corte d’Appello osservava che non era revocabile in dubbio l’obbligo dell’imputato, di vigilare sulla corretta predisposizione delle opere provvisionali, nel rispetto delle misure volte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, tenuto conto delle mansioni in concreto da questi svolte.
Avverso la sentenza di condanna della Corte di Appello di Messina, il RLS e capo cantiere proponeva ricorso per cassazione.
La Suprema Corte, pur riconoscendo l’infondatezza del ricorso, sia nella parte in cui contestava la sussistenza dell’obbligo giuridico di impedire l’evento, confermando che l’imputato, nella sua qualità di capo cantiere per l’esecuzione dei lavori, era tenuto a vigilare sulla corretta esecuzione delle opere e sul rispetto delle condizioni di sicurezza, che nella parte in cui contestava il mancato esercizio dell'azione penale nei riguardi di terzi soggetti che l’esponente riteneva a loro volta titolari di posizione di garanzia, richiamando il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità rispetto al contenuto degli obblighi impeditivi, in caso di pluralità di posizioni di garanzia, secondo cui se più sono i titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento; accoglieva il ricorso per intervenuta prescrizione del reato per il quale si procedeva, ribadendo, tuttavia che non ricorrevano le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, c. 2, c.p.p., non essendo stata data prova della insussistenza del fatto o della estraneità ad esso dell'imputato, anzi nelle pronunce di merito erano riscontrabili valutazioni di segno opposto.
Conclusioni: Annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, con cui l’imputato RLS e capo cantiere per l’esecuzione dei lavori, nella sua qualità di responsabile dei lavori, era stato condannato per omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, per essere il reato estinto per prescrizione

3. Tribunale di Firenze, sez. lav., 23.08.2013, n. 2715 – Condotta antisindacale: legittimazione ad agire e questione di incompatibilità tra RSU e RLS

Sintesi: Ai fini della legittimazione ad agire ex art. 28 st. lav., il “carattere nazionale” di una organizzazione sindacale si ha ogni qualvolta la stessa operi a livello nazionale o comunque su gran parte del territorio e, pertanto, non è condizionato alla stipula di contratti collettivi a livello nazionale.
È antisindacale la condotta della società che non riconosca i risultati elettorali proclamati dalla Commissione elettorale, all’esito delle elezioni indette per la costituzione delle RSU e la designazione dei RLS, al di fuori delle procedure espressamente previste in un apposito regolamento, attuativo dell’accordo nazionale cui aderisce, e, conseguentemente, neghi ai rappresentanti sindacali risultati vincitori le prerogative previste dalla legge e dal contratto.
Norme di riferimento: art. 47, c. 5, d.lgs. n. 81/2008; art. 28, l. n. 300/700
Questioni
a) In fatto

L'Associazione COBAS del lavoro privato provinciale di Firenze indiva e partecipava alle elezioni per la costituzione delle RSU e dei RLS nell’azienda ATAF Gestioni srl di Firenze, conseguendo il 79,13% dei voti e l'assegnazione di 12 dei 15 seggi disponibili.
La società ATAF, tuttavia, con nota indirizzata alla Commissione elettorale e comunicazione inviata per conoscenza alle organizzazioni COBAS Lavoro Privato e SUL, dichiarava di rifiutarsi di recepire l'indicazione di elezione a membri della RSU ed alla carica di RLS di alcuni lavoratori, in quanto firmatari della lista trasmessa a corredo della domanda di indizione, con ciò rendendosi, secondo l'azienda, incompatibili a rivestire la carica di soggetto eleggibile; seguiva il rifiuto aziendale di concessione del permesso sindacale a tali lavoratori, per lo svolgimento di attività di RSU.
Il Sindacato, pertanto, depositava ricorso ex art. 28 l. n. 300/1970, ritenendo che il mancato riconoscimento da parte della società ATAF della qualità di membro RSU ad alcuni lavoratori, per l'asserita incandidabilità dei medesimi, costituisse comportamento diretto ad impedire, o comunque limitare, l’esercizio delle libertà sindacali, e chiedendo quindi che il Tribunale dichiarasse la condotta antisindacale di ATAF Gestioni srl consistente nell'impedire e/o limitare il libero esercizio delle attività sindacali ed in particolare del loro diritto ad essere riconosciuti quali membri RSU e RLS validamente eletti e a godere di tutte le facoltà previste per lo svolgimento delle relative funzioni, con ordine alla società dell’immediata cessazione del comportamento sopra stigmatizzato e con vittoria di spese, diritti ed onorari.
A fondamento della propria domanda, il COBAS del Lavoro Privato provinciale di Firenze sosteneva di avere la legittimazione attiva per proporre il ricorso ex art. 28 l. n. 300/1970, essendo una associazione sindacale a carattere nazionale, così come era dato evincersi non solo dall’atto costitutivo del sindacato, ma anche dalla sua presenza sul territorio nazionale e dall’attività svolta dalle diverse sedi, sia nell'ambito locale, che nazionale.
Nel merito non condivideva la posizione dell’azienda, che riteneva alcuni lavoratori incandidabili ai sensi di quanto previsto dal punto n. 5 della parte II dell'Accordo Nazionale 28.03.1996, contenente il regolamento attuativo per l'elezione della RSU, in quanto:
- sosteneva che tali lavoratori non potevano qualificarsi come presentatori della lista COBAS (essendo tali solo i rappresentanti delle organizzazioni sindacali), ma semplici firmatari “ a corredo” della lista, e quindi semplici sostenitori della stessa e non suoi presentatori;
- inoltre, faceva presente come le norme contenute nel regolamento per l'elezione delle RSU nelle pubbliche amministrazioni fossero speculari a quelle contenute nell'accordo nazionale applicabile nel caso di specie e come, sul punto, l'ARAN avesse specificato con interpretazione autentica che ogni lista ha un solo presentatore (un dirigente sindacale dell'organizzazione sindacale interessata ovvero un dipendente delegato dalla stessa), che può essere anche tra i firmatari della stessa (i quali, quindi, sono cosa diversa dal presentatore);
- nonché osservava come in ATAF e in altre aziende esercenti servizio di trasporto pubblico esisteva una prassi interpretativa dell'accordo nazionale 28.03.1996 nel senso propugnato dall’associazione ricorrente, in quanto mai era stata contestata la candidabilità di quei lavoratori che avevano posto la loro firma nella lista a corredo delle liste dei candidati, così come non era stata contestata la candidabilità di quei lavoratori, poi eletti componenti delle RSU di ATAF nelle liste COBAS nell’anno 2010, rimasti in carica fino al gennaio 2013 e riconosciuti come interlocutori dall'azienda convenuta, comportamento, questo, valutabile anche ai sensi dell'art. 1362 c.c.;
- da ultimo, sottolineava che il Regolamento non consentisse alcuna sindacabilità, da parte dell'azienda, dei risultati elettorali comunicati dalla Commissione elettorale, e che, anche volendo considerare l'impresa come uno dei possibili soggetti interessati alle operazioni di voto, essa avrebbe dovuto proporre nei termini stabiliti dal regolamento ricorso alla Commissione Elettorale per contestare i risultati delle elezioni, così come proclamati, decadendo, in caso di inerzia, da ogni possibilità di contestazione.
Si costituiva la società ATAF Gestioni, facendo presente di essere soggetta al R.d. n. 148/1931 e di applicare la contrattazione collettiva nazionale di settore sottoscritta da ASSTRA e ANAV quali associazioni datoriali e le OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA CISAL, UGL, uniche organizzazioni sindacali di lavoratori riconosciute pertanto a livello nazionale, tra cui non figura il COBAS Lavoro Privato, chiedendo il rigetto del ricorso e, in via istruttoria, l’audizione ex art. 425 c.p.c. dell’associazione datoriale ASSTRA sull’interpretazione dell'art. 5, c. I, parte seconda, dell’accordo nazionale del 28.03.1996.
Eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva del sindacato ricorrente, non abilitato a proporre ricorso ex art. 28, l. n. 300/1970, in quanto sindacato non nazionale e presente in poche regioni e località e non proponendosi di operare a livello nazionale per tutelare gli interessi della categoria dei lavoratori del settore del trasporto pubblico locale su gomma, né mostrando una capacità contrattuale a livello nazionale con riferimento al settore produttivo al quale appartiene l’azienda; rimarcava che l’organizzazione sindacale ricorrente non aveva mai sottoscritto il CCNL autoferrotranvieri, né era mai stata ammessa alle relative trattative e, pertanto, doveva ritenersi priva del requisito della “ nazionalità” intesa nel senso di diffusione su tutto o ampia parte del territorio nazionale e di effettiva capacità contrattuale nel settore degli autoferrotranvieri.
Nel merito la società rilevava l'incandidabilità dei sottoscrittori delle liste, dovendosi intendere per tali anche i lavoratori che avevano vergato le stesse a suo corredo; né condivideva la lettura data dal sindacato al regolamento previsto dall’accordo nazionale del 28.03.1996, ritenendo che il c. 1, dell'art 5, del citato regolamento, doveva necessariamente essere interpretato con riferimento a tutti i lavoratori che avevano sottoscritto la lista; mentre irrilevanti dovevano ritenersi i riferimenti alle prassi interpretative adottate da ATAF e da altre aziende del settore, oltre che da aziende del settore pubblico, in quanto l’eventuale uso aziendale non poteva ritenersi sopravvissuto dopo l'avvenuto trasferimento di azienda a ATAF Gestioni, mentre le interpretazioni adottate da aziende terze non potevano essere opposte o applicate alla convenuta.
Con riferimento all’interesse datoriale all'applicazione dell'accordo nazionale del 28.03.1996, ATAF Gestioni sosteneva un proprio legittimo interesse a verificare la validità e conformità alle regole delle elezioni della RSU, in quanto nell’ambito di quest’ultima dovevano essere nominati i RSL, i quali dovevano essere validamente eletti al fine di garantire la legittimità di tutte le azioni che dagli stessi devono essere poste in essere in tale ambito, pena la possibilità che gli obblighi del datore di lavoro possano non ritenersi assolti in caso di loro non valida elezione.
Inoltre, poiché è la legge che demanda alla contrattazione collettiva il potere di regolamentare le modalità di elezione del RLS (art. 47, c. 5, d.lgs. n. 81/2008), ne derivava che sussiste un interesse pubblico e collettivo a che la parte datoriale partecipi alla definizione di tali norme e vigili sulla loro applicazione. Peraltro il fatto che la norma della cui interpretazione si discute sia contenuta in un contratto attesteva civilisticamente la sussistenza di un interesse anche datoriale all’applicazione del contratto medesimo, con esclusione della possibilità che solo la Commissione elettorale (organo composto esclusivamente da rappresentanti delle organizzazioni sindacali promotrici delle elezioni) possa avere titolo a verificare la validità delle elezioni.
b) In diritto
1) sulla legittimazione ad agire ex art. 28, c. 1, l. n. 300/700, in particolare sulla delimitazione del requisito della “ nazionalità” del sindacato

Il Tribunale, richiamandosi ad un orientamento consolidato della giurisprudenza (v. Cass. SS.UU., 21.12.2005, n. 28269, nonché anche Cass. 10.01.2005, n. 269 e Cass. 03.06.2004, n. 10616), afferma che la verifica del requisito della diffusione nazionale legittima ad agire anche le associazioni sindacali intercategoriali (quale è il sindacato COBAS del Lavoro Privato), per le quali, però, i limiti minimi di presenza sul territorio nazionale devono intendersi più elevati di quelli valevoli per una associazione di categoria.
Come confermato dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 29.07.2011, n. 16787), infatti, il carattere nazionale di una organizzazione sindacale non è condizionato alla stipula di contratti collettivi a livello nazionale in quanto, in questo modo, si introdurrebbe un criterio selettivo più forte di quello indicato dalla norma dello Statuto dei lavoratori, atteso che nei fatti un’associazione sindacale può avere carattere nazionale anche se non ha firmato contratti collettivi nazionali.
Da ciò consegue che il carattere nazionale previsto dall’art. 28, l. n. 300/1970 non possa prescindere da una acquisita rappresentatività del sindacato a livello nazionale e che, pertanto, lo stesso non possa desumersi da dati meramente formali (come ad esempio un’articolazione nazionale prevista dallo statuto associativo), ma da una effettiva attività diffusa a tale livello. Azione non significa, però, necessariamente stipulazione di contratti collettivi a livello nazionale, ma si può tradurre in qualsiasi altra forma di lotta sindacale o tutela di lavoratori su tutto o ampia parte del territorio nazionale (cfr. sostanzialmente in questo senso Cass. 07.03.2012, n. 3544).
La nozione di nazionalità va, quindi, individuata in base alla ragione giustificatrice del trattamento differenziato che l’art. 28 l. n. 300/1970 riconosce ai sindacati legittimati ad agire con tale speciale forma di tutela (presidiata anche da una sanzione penale), rispetto alle associazioni sindacali che hanno invece accesso solo alla tutela ordinaria del giudizio ex art. 414 c.p.c.
Ne consegue, pertanto, che la nazionalità dell’associazione sindacale si ha ogniqualvolta la stessa operi a livello nazionale o comunque su gran parte del territorio nazionale (cfr. Cass. 09.01.2008, n. 212; nello stesso senso Cass. 23.03.2006, n. 6429).
Non condivide, viceversa, il Tribunale quella giurisprudenza (in particolare Cass. 04.03.2010, n. 5209) secondo cui la legittimazione ad agire ex art. 28 l. n. 300/1970 andrebbe scrutinata accertando la capacità di contrarre accordi o contratti collettivi nazionali, in quanto, da un lato, così facendo, si introduce un criterio selettivo più forte e maggiormente limitante rispetto a quanto prevede la norma (che non fa alcun riferimento al settore produttivo a cui appartiene l'azienda, né ai settori coperti da specifici accordi collettivi) e, dall’altro, circoscrive il requisito della nazionalità alla sola capacità contrattuale, escludendo l’esame di altre forme di lotta sindacale e di tutela collettiva dei lavoratori, quali ad esempio l’indizione di uno sciopero a livello nazionale.
Così ricostruita a livello teorico la nozione di nazionalità dell’associazione sindacale legittimata a proporre ricorso ex art. 28 l. n. 300/1970, ritiene il Tribunale che le produzioni documentali effettuate da parte ricorrente siano sufficienti a dimostrare la diffusione a livello nazionale del sindacato COBAS del Lavoro Privato, il quale è un sindacato intercategoriale presente sia al Nord, che al Centro che al Sud Italia, ivi compresa l'Italia insulare, stipulante contratti collettivi nazionali in settori diversi da quello avente ad oggetto il trasporto su gomma, di cui fa parte l’azienda convenuta.
2) nel merito
Il Tribunale ritiene che il ricorso sia fondato e vada accolto, rilevando, in punto di sindacabilità dei risultati proclamati dalla Commissione elettorale, che l’azienda resistente non aveva alcuna facoltà di contestare i risultati elettorali proclamati dalla Commissione Elettorale e che, pertanto, non poteva negare ai rappresentanti sindacali COBAS risultati vincitori le prerogative previste dalla legge e dal contratto.
Il Giudicante osserva che dagli atti prodotti dalle parti risulta che COBAS Lavoro Privato di Firenze aveva aderito all’accordo interconfederale per la costituzione delle RSU del 20.12.1993 e all'accordo nazionale del 28.03.1996 per l’elezione delle RSU/RLS nelle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto ed agli accordi di settore sulle modalità d'esercizio del diritto di sciopero, stipulati ai sensi della l. n. 146/1990, come modificata e integrata dalla l. n. 83/2000; e che ATAF Gestioni srl applicava tale contrattazione collettiva nazionale di settore, in quanto sottoscritta dalle associazioni datoriali ASSTRA e ANAV.
Lo svolgimento delle elezioni delle RSU nelle aziende esercenti attività di trasporto pubblico risulta disciplinato dalle norme contenute nel regolamento attuativo, posto nella parte II, dell'accordo nazionale 28.03.1996 e, quindi, è regolato da norme pattizie. Le parti firmatarie ed aderenti a tale accordo, si sono impegnate pattiziamente a seguire la procedura ivi indicata e, quindi, anche ammesso che l’azienda abbia un interesse al regolare svolgimento delle elezioni e all'osservanza delle regole contrattualmente stabilite per l'elezione dei componenti della RSU e dei RLS (e che quindi possa palesarsi come soggetto interessato a contraddire o contestare gli esiti delle votazioni stabiliti dalla Commissione elettorale), essa avrebbe dovuto seguire le procedure previste dallo stesso accordo nazionale, proponendo nel termine di 5 giorni dall’affissione dei risultati degli scrutini ricorso alla Commissione elettorale e, se del caso, ulteriore ricorso al Comitato dei garanti. Ciò non ha fatto e, quindi, non ha alcun titolo per contestare e non riconoscere i risultati elettorali, essendo tenuta a riconoscere ai soggetti proclamati vincitori dalla Commissione elettorale, tutti i diritti e le prerogative che per legge e per contratto spettano ai membri di RSU e ai RLS.
Ne conseguiva, secondo il Tribunale, che il mancato riconoscimento degli esiti delle elezioni e la conseguente mancata concessione dei permessi RSU ai lavoratori eletti, costituiscano condotte oggettivamente antisindacali, precludendo a rappresentanti della RSU e di RSL COBAS di esercitare il loro mandato, con conseguente impedimento e forte limitazione dell’attività sindacale di COBAS del Lavoro Privato in ATAF Gestioni srl.
Conclusioni: Il Tribunale dichiara antisindacale la condotta della società convenuta consistente nel mancato riconoscimento degli esiti delle elezioni di RSU per quanto riguarda i rappresentanti eletti nella lista COBAS Lavoro Privato, nonché la mancata concessione dei permessi sindacali ai membri RSU e RSL, ordinando la cessazione della condotta illegittima e disponendo la rimozione degli effetti della suddetta condotta mediante la concessione dei permessi sindacali già chiesti dai rappresentanti e rifiutati da ATAF Gestioni srl, in virtù del mancato riconoscimento degli esiti delle elezioni a cui i predetti hanno partecipato; con condanna alle spese.

4. Cassazione penale, sez. fer., 22.08.2013, n. 35424 – Escluso il concorso di colpa del lavoratore/RLS infortunato

Sintesi: È escluso il concorso di colpa del lavoratore deceduto a seguito di infortunio mortale, invocandosi la sua presunta esperienza in prevenzione degli infortuni, in quanto RLS.
Norme di riferimento: previgenti artt. 10 e 79 del d.P.R. n. 164/1956, ora abrogati e sostituiti dal d.lgs. n. 81/2008;
Questioni
a) In fatto

La Corte d'appello di Milano confermava integralmente la decisione del Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, con la quale, all’esito di rito abbreviato, il legale rappresentante di un’impresa individuale agricola veniva condannato per il reato di lesioni colpose, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Un suo dipendente, infatti, era precipitato al suolo a causa della rottura di una tettoia in eternit, mentre tentava di eseguire dei lavori di riparazione del tetto dei locali della cascina adibiti a stalla, ad una altezza di circa 4-5 m dal suolo, in difetto di opere provvisionali tali da consentire la loro effettuazione in condizioni di sicurezza, rispetto al pericolo di caduta dall’alto dei lavoratori. In entrambi i gradi di giudizio di merito veniva accertato che unico responsabile per la sicurezza all’interno dell'azienda agricola doveva ritenersi il datore di lavoro (legale rappresentante dell’azienda, che era peraltro presente al momento dell’infortunio, tanto da eseguire il lavoro insieme al dipendente), per violazione dell’art. 10, del d.P.R. n. 164 del 1956 (all'epoca vigente), secondo cui "nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti ... e nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall’alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta".
Contro al sentenza d’appello, il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro violazione dell’art. 606, c. 1, lett. b), cpp, in relazione agli artt. 10 e 79 del d.P.R. n. 164/1956, in base ai quali, rispettivamente, veniva escluso l'obbligo dei ponteggi quando non fosse possibile montarne uno, prevedendo in alternativa l'uso di idonea cintura di sicurezza, con bretelle collegate a fune di trattenuta, nonché previste sanzioni penali anche per il lavoratore che non ottemperasse l'obbligo di utilizzare sistemi di sicurezza.
Nel caso di specie sia il datore di lavoro, sia il dipendente, esperto in prevenzione degli infortuni nella sua qualità di RLS, valutarono che l'unico ponteggio idoneo fosse quello concretamente realizzato, con le assi di legno poggiate sul tetto fino al punto di intervento prossimo alla sommità; le cinture di sicurezza furono reputate inutili, in quanto impossibili da ancorare al tetto in funzione di anticaduta.
In definitiva il ricorrente lamentava travisamento dei fatti nella sentenza, laddove si affermava che la cintura di sicurezza e le funi potevano essere agganciate alle travi di legno della struttura portante; inoltre contestava al lavoratore, nella sua qualità di esperto di sistemi per la sicurezza, di aver contribuito alla causazione dell’evento per avere, per un verso, predisposto i ponteggi insieme all'imputato e, per altro verso, per non aver rifiutato il lavoro e preteso le opere provvisionali ritenute necessarie.
b) In diritto
La Cassazione conferma l’impugnata sentenza di condanna, ritenendo infondato il supposto vizio di motivazione sulla colpa del lavoratore, quanto meno ai fini di una graduazione della colpa del datore, richiamandosi ai principi consolidati in giurisprudenza in tema di rilevanza della colpa del lavoratore, ai fini e per gli effetti di escludere l'addebito di responsabilità a carico del datore di lavoro, per la quale, di norma, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell'infortunio. Ciò in quanto al datore di lavoro è imposto (anche) di esigere il rispetto delle regole di cautela da parte del lavoratore: cosicché il datore di lavoro è "garante" anche della correttezza dell’agire del lavoratore.
Per l’effetto, la colpa del datore di lavoro non è esclusa da quella del lavoratore e l’evento dannoso è imputato al datore di lavoro, in forza della posizione di garanzia di cui ex lege è onerato, sulla base del principio dell'equivalenza delle cause vigente nel sistema penale, espresso dall'art. 41, c. 1, c.p.
Per mitigare gli effetti del richiamato principio, la giurisprudenza richiama anche il concorrente principio dell’interruzione del nesso causale, esplicitato normativamente dall’art. 41, c. 2, c.p., in forza del quale anche la condotta colposa del datore di lavoro che possa essere ritenuta antecedente remoto dell'evento dannoso, allorché intervenga un comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile del lavoratore, finisce con l’essere neutralizzata e privata di qualsivoglia rilevanza efficiente rispetto alla verificazione di un evento, che, per l'effetto, è addebitabile materialmente e giuridicamente al lavoratore. Come ipotesi tipiche di interruzione del nesso causale per effetto di condotta colposa del lavoratore, sono indicate quella del lavoratore che violi "con consapevolezza" le cautele impostegli, ponendo in essere in tal modo una situazione di pericolo che il datore di lavoro non può prevedere e certamente non può evitare; quella del lavoratore che provochi l'infortunio ponendo in essere, colposamente, un'attività del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite, realizzando in tal modo un comportamento "esorbitante" rispetto al lavoro che gli è proprio, assolutamente imprevedibile (ed evitabile) per il datore di lavoro. Per interrompere il nesso causale occorre, comunque, un comportamento del lavoratore che sia "anomalo" ed "imprevedibile" e, come tale, "inevitabile"; cioè un comportamento che ragionevolmente non può farsi rientrare nell'obbligo di garanzia posto a carico del datore di lavoro.
La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto che, nel caso di specie, la persona offesa non abbia tenuto alcun comportamento abnorme in fase di esecuzione del lavoro, essendo caduta appoggiando un piede al di fuori della tavola di legno per recuperare un martello, condotta assolutamente prevedibile ed ordinaria; né che potesse essere invocata la sua responsabilità in fase di predisposizione dei sistemi di sicurezza, per la sua supposta qualifica di RLS (argomento sul quale il ricorrente insisteva ripetutamente nel ricorso), posto che, in ogni caso, all’epoca dell’infortunio non era più RLS; pertanto, ne deduceva che i giudici di merito, correttamente, con motivazione logica ed adeguata, avevano escluso che la sua condotta, priva di caratteri di eccezionalità o abnormità, potesse essere considerate anche solo ai fini di un concorso di colpa nella causazione dell’evento lesivo.
Conclusioni: La Cassazione rigetta il ricorso, perché infondato e condanna il ricorrente alle spese processuali.

5. Tribunale di Firenze, sez. lav., 15.04.2013, n. 4516 - Attualità della condotta antisindacale nei confronti del RLS

Sintesi: Nell’ambito della repressione della condotta sindacale il requisito dell’attualità della condotta e dei suoi effetti non è escluso dall’esaurirsi della singola azione antisindacale del datore di lavoro, ove il comportamento illegittimo di quest’ultimo risulti, alla stregua di una valutazione globale non limitata a singoli episodi, tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell’attività sindacale, potendo, peraltro, la tutela apprestata dall’art. 28 st. lav. giustificare non solo pronunce costitutive, ma anche di accertamento, dirette a porre fine ad una situazione di illegittima compressione della libertà sindacale
Norme di riferimento: art. 28 st. lav.
Questioni in fatto e in diritto

La Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti di Firenze e Provincia agiva in giudizio ex art. 28 l. n. 300/1970 per ottenere la declaratoria dell’antisindacalità della condotta di Telecom Italia Spa consistente nella violazione di obblighi di consultazione e informazione del RLS eletto nell’ambito delle RSU.
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato sulla base delle seguenti argomentazioni:
1) attualità della condotta
Richiamandosi alla giurisprudenza consolidata, secondo cui nell’ambito della repressione della condotta sindacale il requisito dell’attualità della condotta e dei suoi effetti non è escluso dall’esaurirsi della singola azione antisindacale del datore di lavoro, ove il comportamento illegittimo di quest’ultimo risulti, alla stregua di una valutazione globale non limitata a singoli episodi, tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell’attività sindacale, e precisando che sulla base di tali assunti la tutela apprestata dall’art. 28 può giustificare non solo pronunce costitutive, ma anche di accertamento, dirette a porre fine ad una situazione di illegittima compressione della libertà sindacale, il Tribunale osserva come nel caso di specie, l’attualità della denunciata condotta antisindacale emerga dal carattere reiterato degli episodi denunciati, reiterazione che appare idonea a produrre effetti durevoli nel tempo, con conseguente indebolimento del prestigio e della forza contrattuale del sindacato;
2) violazioni denunciate
a) Omessa consultazione nella nelle nomine dei soggetti aziendali preposti alla responsabilità ed attuazione della normativa antinfortunistica
Risulta pacifico in atti che parte convenuta, nel provvedere alla nomina dei vari responsabili della funzione Servizi di Prevenzione, Protezione e ambiente succedutisi nel tempo, non ha consultato nessun RLS, ed in particolare il rappresentante eletto nell’ambito dell’organizzazione sindacale ricorrente;
b) omessa consultazione in ordine alle decisioni in materia di gestione delle emergenze con riferimento sia alle procedure da seguire in caso di emergenza, che alle date e modalità di svolgimento delle prove pratiche di attuazione delle procedure stesse;
c) omessa consultazione in ordine alle direttive emesse in materia di salute e sicurezza del luogo di lavoro e in ordine all’attività di formazione ex art 37 d.lgs. n 81/2008
d) omessa consultazione in ordine all’attività di formazione ex art 37 d.lgs. n. 81/2008
e) omessa consegna di copia dei DUVRI.
3) antisindacalità delle condotte
Con i comportamenti descritti sub 1, 2, 3 e 4 la convenuta risulta aver violato gli obblighi imposti dall’art 50, lett. b) e c), d.lgs. n. 81/2008, che impongono la consultazione del RLS in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda e alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione.
E’ appena il caso di sottolineare che l’attività di consultazione, implicando la richiesta di un parere, non può che precedere la decisione, di talché l’attività di informazione successiva alla decisione stessa non appare sufficiente all’adempimento dell’obbligo.
Con l’omissione descritta sub 5 la convenuta ha violato l’obbligo imposto dell’art. 50, lett e), d.lgs. n. 81/2008 e del tutto pretestuose, a detta del Giudicante, appaiono le difese apprestate dalla società, atteso che non può ragionevolmente farsi carico al rappresentante di presentare plurime istanze, individuando, per ciascuna di esse, l’ufficio competente all’interno dell’organizzazione datoriale.
Ciò premesso si osserva che non possono sorgere perplessità circa la natura antisindacale delle condotte accertate, concretatesi nell’illegittimo diniego di prerogative sindacali.
Sul punto si sottolinea che la natura sindacale dell’attività del RLS è resa evidente, oltre che dal chiaro dettato dell’art 50, c. 2, d.lgs. n. 81/2008 (che estende al RLS le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali e, dunque, anche quella apprestata dall’art. 28, dello Statuto dei lavoratori), ma anche dalle caratteristiche intrinseche della suddetta attività diretta alla realizzazione e tutela di prerogative che trascendono i singoli ma hanno ad oggetto vicende ed interessi collettivi e di gruppo (cfr. ante Trib. Oristano 26.07.01; Pret. Campobasso 10.02.99; Pret. Milano 02.07.1997; Trib. Brescia 15.06.2000).
Conclusioni: Il Tribunale, accertata l’antisindacalità della condotta datoriale consistita nel non aver consegnato al RLS copia dei DUVRI connessi ai contratti di appalto, d’opera o di somministrazione in essere presso il territorio della Regione Toscana e per non aver preventivamente consultato il suddetto rappresentante in relazione alle nomine dei soggetti aziendali preposti alla responsabilità ed attuazione della normativa antinfortunistica; alle decisioni in materia di gestione delle emergenze con riferimento sia delle procedure da seguire in caso di emergenza sia alle date e alle modalità di svolgimento delle prove pratiche di attuazione delle procedure stesse; alle direttive emesse in materia di salute e sicurezza del luogo di lavoro; all’attività di formazione ex art 37, d.lgs. n. 81/2008; ordina alla convenuta Telecom Italia spa la cessazione della descritta condotta antisindacale, astenendosi per il futuro dal porre in essere analoghi comportamenti e consegnando al RLS i succitati DUVRI, con condanna al pagamento delle spese di lite

6. Cassazione Civile, sez. lav., 27.09.2012, n. 16474 - Infortunio mortale di un RLS e obbligo di informazione

Sintesi: È irrilevante, ai fini dell’esonero della responsabilità del datore di lavoro, la circostanza che il lavoratore infortunato sia un RLS e abbia collaborato alla stesura del documento di valutazione dei rischi, non potendo per ciò stesso presumersi la effettiva conoscenza, da parte del lavoratore, dei rischi presenti in contesti esterni ed estranei a quello in cui opera, né esimere il datore di lavoro dall’obbligo di informare puntualmente il lavoratore, dei rischi specifici cui è esposto nello svolgimento di attività diverse dai compiti ordinari.
Norme di riferimento: art. 10, del d.P.R. n. 1124 del 1964; art. 2087 c.c.; d.lgs. n. 81/2008
Questioni
a) In fatto

Il Giudice del lavoro di Torino respingeva la domanda rivolta dall'I.N.A.I.L. nei confronti di una società, a cui l’Istituto assicuratore chiedeva, ai sensi dell’art. 10, del d.P.R. n. 1124 del 1964, la restituzione delle somme erogate, a seguito dell'infortunio mortale occorso ad un dipendente della società, precipitato da un lucernario in plexiglass, ai superstiti della vittima, ritenendo che la condotta tenuta dal lavoratore fosse stata "anomala ed esorbitante" rispetto all'attività protetta la quale, peraltro, sarebbe stata affidata ad un soggetto diverso dall'infortunato.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'I.N.A.I.L. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l'accoglimento della domanda originariamente proposta; appello che veniva accolto dalla Corte di Appello di Torino, la quale riteneva che la dinamica dell’incidente escludesse la sussistenza di una condotta imprevedibile, abnorme e addirittura insensata da parte della vittima e, in ogni caso, anche volendo considerare la presenza del lavoratore sul tetto il risultato di una iniziativa personale, reputava che ciò non fosse sufficiente ad attribuire al suo comportamento i caratteri dell’abnormità, dell’inopinabilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute ovvero dell’atipicità ed eccezionalità, in presenza dei quali è possibile l'esonero totale da responsabilità in ordine all'infortunio occorso. Escludeva, altresì, la Corte d’Appello ogni colpa concorrente della vittima, che aveva agito scontando solo la propria inesperienza, senza conoscere nulla dei luoghi e delle loro caratteristiche ed affermava la responsabilità datoriale in relazione a diversi profili (mancanza di direttive quanto all'organizzazione del lavoro richiesto, mancanza di preventiva valutazione dei rischi, omessa informazione, omessa fornitura di strumenti di protezione individuale).
La società proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra le varie argomentazioni, che la qualifica di RLS della vittima potesse far presumere la conoscenza, da parte sua, dei rischi presenti in azienda, ed evidenziando che l’affermazione relativa alla mancata informazione dei lavoratori circa i rischi cui erano sottoposti i lavoratori, contrastava con quanto desumibile dai documenti prodotti nel primo grado di giudizio, da cui sarebbe, viceversa, emerso, non solo, che il lavoratore conosceva luoghi e rischi per essere stato sin dal 1995 RLS e per aver collaborato alla stesura del documento di valutazione dei rischi, ma anche, che esistevano passaggi sicuri atti ad evitare il calpestio dei lucernari (corridoi in cemento sul perimetro del capannone e tetto in lamiera senza lucernari sugli uffici) noti anche alla vittima la quale, peraltro, in ragione delle funzioni e cognizioni sue proprie quale RLS, non avrebbe potuto non accorgersi del plexiglass e della sua fragilità.
b) In diritto
La Cassazione, nel trattare congiuntamente i motivi di doglianza, in ragione della intrinseca connessione, li riteneva infondati.
In particolare, la Suprema Corte affermava che la decisione della Corte territoriale risultava rispettosa dei principi di diritto come ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ripetutamente ribadito che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore, non solo, dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche, da quelli ascrivibili a sua imperizia, negligenza ed imprudenza, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente. Né, proseguiva la Cassazione, poteva attribuirsi alcun effetto esimente all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta avrebbe potuto comportare l’esonero totale da ogni responsabilità dell’imprenditore, solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento; e tale non era il caso in esame, nel quale vi era stata una piena riconducibilità del comportamento del lavoratore, alla sfera di organizzazione ed alle finalità del lavoro e, con essa, una piena riconducibilità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere (cfr., da ultimo, Cass. del 25.02.2011, n. 4656, nonché Cass. del 13.02.2012, n. 1994).
Con specifico riferimento alla qualifica di RLS della vittima, la Cassazione confermava le valutazioni espresse dalla Corte territoriale, valutando come irrilevante la circostanza, ampiamente valorizzata dalla società ricorrente, che il lavoratore infortunato fosse, sin dal 1995, RLS e avesse collaborato alla stesura del documento di valutazione dei rischi, ribadendo che tale circostanza, evidentemente riferita alla ordinaria attività svolta dal lavoratore (addetto al magazzino) e più in generale dall'azienda (esercente attività di commercializzazione di vernici), non fosse significativa della specifica conoscenza di rischi presenti in contesti esterni ed estranei a quello di espletamento dei compiti ordinari.
Ne deduceva, pertanto, la Cassazione, che il ruolo del lavoratore, nell'ambito dell'attività propria della società datrice di lavoro, non esonerava l'amministratore di quest'ultima dall'informarlo puntualmente dei rischi specifici ricollegabili alla disposta ed assolutamente contingente attività di pulizia delle canaline e così dei rischi di caduta dal tetto, della fragilità dei lucernari nonché dell'obbligo di utilizzo di strumenti di sicurezza
Conclusioni: La Suprema Corte rigetta il ricorso, con condanna al pagamento, in favore dell'I.N.A.I.L., delle spese del giudizio di legittimità

7. T.A.R. Lazio, sez. 3 bis, 27.09.2012, n. 3471 - Organismi paritetici legittimati all’attività formativa e requisito di rappresentatività comparativa delle associazioni istitutive

Sintesi: Poiché il d.lgs. n. 81/2008 ha previsto come condizione per lo svolgimento dell’attività formativa di un ente bilaterale il requisito della rappresentatività comparativa delle associazioni istitutive, è pienamente legittima la circolare del Ministero che intenda rapportare detto requisito alla sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali applicati dall’azienda
Norme di riferimento: MLPS, circ. 05.06.2012, n. 13
Questioni in fatto e in diritto
Ebinfos (Ente Bilaterale Nazionale Formazione per la Sicurezza), proponeva ricorso al TAR contro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nei confronti di Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della circolare n. 13 del 5 giugno 2012, emessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - direzione generale per l'attività ispettiva, avente ad oggetto “nozione organismi paritetici nel settore edile - soggetti legittimati all'attività formativa”.
Il TAR, visti gli atti della causa, riteneva che:
- con la circolare impugnata veniva stabilito che lo svolgimento delle attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro era precluso agli enti che, sebbene bilaterali, non risultassero costituiti da soggetti dotati di rappresentatività in senso comparativo,
- il requisito della rappresentatività comparativa delle associazioni istitutive, come condizione della legittimazione dell’ente bilaterale allo svolgimento dell’attività formativa, è previsto dal d.lgs. n. 81/2008 e che la circolare gravata aveva soltanto inteso rapportare detto requisito alla sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali applicati dall’azienda,
- e, quindi, alla stregua della delibazione sommaria propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso non appariva assistito dal prescritto fumus di fondatezza,
Conclusioni: Per tali motivi il TAR respingeva la domanda cautelare proposta con il ricorso, con condanna alle spese della fase cautelare

8. T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, sez. 1, 12.07.2012, n. 467 – Diritto di accesso dei lavoratori alle informazioni e alla documentazione aziendale inerente la valutazione del rischio amianto nel luogo di lavoro, quale diritto autonomo e diverso rispetto a quello del RLS

Sintesi: I lavoratori che ne facciano richiesta hanno diritto ad accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi presenti nel luogo di lavoro, eventualmente anche estrapolando tali informazioni dal DVR e ciò al fine di assicurare loro il diritto di conoscere il grado di sicurezza su cui possono contare nell'adempiere alla quotidiana prestazione di lavoro (in primis, in termini di salute a lunga o media scadenza). Diversa è invece, la posizione del RLS, la cui funzione va ben oltre la cognizione (più o meno riservata) delle misure organizzatorie in concreto deliberate per il rispetto dell'art. 2087 c.c. nel luogo di lavoro, poiché tale organo rappresentativo deve essere sempre previamente informato e consultato sulla valutazione dei rischi, con autonomi poteri propositivi mirati, più in generale, a sovrintendere e controllare in tempo reale ogni processo decisionale del datore di lavoro, inerente alla sicurezza del posto di lavoro.
Norme di riferimento: d.lgs. n. 81/2008; d.lgs. n. 195/2005; d.lgs. n. 150/2009; l. n. 241/1990
Questioni
a) In fatto

Un lavoratore di un Istituto Zooprofilattico impugnava il provvedimento di diniego opposto dall’Istituto alla sua richiesta di accesso agli atti, avente ad oggetto tutta la documentazione inerente il procedimento di verifica della valutazione del rischio amianto nel luogo di lavoro, motivato ob relationem da una nota del RSPP, con cui quest'ultimo rammentava che ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. e) e c. 4 del d.lgs. n. 81/2008, solo il RLS, nell'espletamento della sua specifica funzione, sarebbe abilitato a "ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi".
A sostegno del gravame, il ricorrente deduceva che la normativa sulla trasparenza e sull'accesso ai documenti amministrativi troverebbe piena applicazione anche in presenza di leggi speciali che prevedono peculiari e più limitate forme di pubblicità, come nel caso della tutela giuslavoristica, che sembra riservare al solo RLS la diretta cognizione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
Di avviso diverso è, invece, la costituita amministrazione, secondo cui solo l'organo elettivo dei lavoratori - in virtù di disposizioni speciali ad hoc, non derogabili da leggi generali - avrebbe possibilità di accedere al documento di valutazione rischi, tra l'altro con modalità peculiari delineate dal Ministero del lavoro con una nota del 19.12.2008: vale a dire, senza consegna materiale del documento stesso, ma solo mediante consegna su supporto informatico, utilizzabile su apposito terminale video consultabile solo dal RLS.
b) In diritto
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, confermando che, come correttamente argomentato dal ricorrente, la normativa sull'accesso ai documenti amministrativi riveste una portata generalizzata che non tollera inibizioni applicative in virtù di disposizioni speciali, le quali, al contrario, potranno esprimere il loro vigore compatibilmente con il rispetto delle garanzie assicurate dagli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990; peraltro, ha osservato che, in seguito alla nuova accezione di trasparenza, introdotta dall'art. 11, d.lgs. n. 150/2009, quest'ultima costituisce livello essenziale delle prestazioni pubblicistiche ai sensi dell'art. 117, c. 2, lettera m), della Costituzione, ed è ormai da intendere come "accessibilità totale" di ogni informazione concernente l'organizzazione amministrativa (ivi comprese dunque le notizie sulla salubrità e l'adeguatezza dei luoghi di lavoro, anche in vista dell'ottimale rendimento del lavoratore, in diretta relazione al buon andamento dell'amministrazione); senza considerare, inoltre, che non sussiste affatto quel rapporto di specialità invocato dalla PA resistente che condurrebbe all'applicazione della legislazione giuslavoristica in luogo della legge "generale" sul procedimento amministrativo. In realtà, la normativa invocata dall'amministrazione intimata riguarda ogni rapporto di lavoro subordinato, laddove nella vertenza in esame trattasi di rapporti di lavoro alle dipendenze di un'amministrazione pubblica (nell'accezione estensiva prevista dall'art. 23, l. n. 241/1990) che, in quanto tale, rimane specificamente tenuta all'accesso, anche per atti di diritto di privato, se di riverbero con il pubblico interesse.
Con specifico riferimento alla richiamata funzione del RLS, il Tribunale ha puntualizzato che essa va ben oltre la cognizione (più o meno riservata) delle misure organizzatorie in concreto deliberate per il rispetto dell'art. 2087 c.c. nel luogo di lavoro, poiché - ai sensi del previgente d.lgs. n. 626/1994 - tale organo rappresentativo doveva essere sempre previamente informato e consultato sulla valutazione dei rischi, con autonomi poteri propositivi mirati, più in generale, a sovrintendere e controllare in tempo reale ogni processo decisionale del datore inerente alla sicurezza del posto di lavoro.
Ne consegue, pertanto, che la l. n. 241/1990 incide sulla diretta cognizione degli atti datoriali già formati, ma non deroga al ruolo istituzionale del RLS quale organo di rappresentanza dei lavoratori, chiamato comunque alla esclusiva e qualificata interlocuzione con il datore di lavoro, anche sulla scelta delle modalità mirate a garantire la sicurezza.
Tra l'altro, per ciò che concerne il dato relativo alla eventuale contaminazione e/o concentrazione nell'aria della polvere di amianto, il Collegio ha ritenuto che una lettura costituzionalmente orientata delle normative poste a base del diniego impugnato non avrebbe affatto imposto, per i lavoratori alle dipendenze di enti privati, un accesso canalizzato in capo al solo RLS: un conto è, infatti, il documento di valutazione dei rischi (DVR) complessivamente inteso, altro conto sono eventuali dati e notizie in esso contenuti, che danno obiettiva contezza di insalubrità ambientali o di rischi di contaminazione; questi ultimi possono e devono essere, ove del caso, estrapolati dal documento e resi noti ai lavoratori (anche alle dipendenze di enti privati) che ne facciano richiesta, e ciò per assicurare loro il diritto di conoscere il grado di sicurezza su cui possono contare nell'adempiere alla quotidiana prestazione di lavoro (in primis, in termini di salute a lunga o media scadenza); così anche le norme del d.lgs. 06.02.2007, di attuazione della direttiva 2002/14/CE (citate dall'amministrazione per evidenziare i potenti obblighi di riservatezza cui sarebbero tenuti i RLS) non possono intendersi ostative alle doverose divulgazioni di cui sopra. In particolare l'art. 5 prevede che tali rappresentanti "non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né ai terzi informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti, nel legittimo interesse dell'impresa"; ora rimane evidente che fra le informazioni che l'imprenditore potrebbe "segretare" non è in alcun modo riconducibile l'eventuale dato sulla salubrità o sui rischi di salubrità dell'ambiente di lavoro, in linea con basilari principi del nostro ordinamento costituzionale afferenti, non solo alla tutela della salute, ma alla tutela più in generale della stessa dignità del lavoratore.
La richiesta avanzata dal lavoratore, peraltro, appare prima facie pertinente rispetto ai contenuti dell'informazione ambientale stabiliti all'art. 2, lett. a) del d.lgs. n. 195 del 2005, e ciò con specifico riguardo a: "lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio (...)"; "lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana"; "fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti (..) ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1); le misure, anche amministrative, quali (...) piani, i programmi (...) e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi".
Né, in senso contrario all'accesso, potrebbe invocarsi il rapporto contrattuale che lega il ricorrente all'amministrazione (magari richiamando le conseguenti regole giuslavoristiche di settore che diversamente disciplinano il controllo sul rispetto datoriale dell'art. 2087 c.c.): la legittimazione ad ottenere i dati ambientali richiesti risulta, infatti, semmai rinforzata e non certo svilita dal fatto che nella vicenda in questione il richiedente non fosse un quisque de populo, ma un lavoratore che prestava servizio all'interno delle strutture a rischio contaminazione, visto tra l'altro che la stessa PA intimata nulla aveva controdedotto in ordine alla possibile esistenza di tali rischi.
Conclusioni: Il TAR accoglie il ricorso e, per l'effetto, una volta annullato l'illegittimo diniego, condanna l'amministrazione intimata a consentire l'accesso alla richiesta documentazione, relativa al rischio-amianto nel luogo di lavoro del ricorrente; spese compensate

9. T.A.R. Lazio - Roma, sez. 3 bis, 11.07.2012, n. 6299 – Sostituzione del RLS dichiarato decaduto, in caso di cambio di sigla sindacale

Sintesi: In caso di disdetta del RLS dall’iscrizione alla sigla sindacale con la quale era stato eletto, vige il principio di sostituzione dei membri dichiarati decaduti con i primi dei non eletti nella stessa lista sindacale, cui in precedenza il RLS apparteneva
Norme di riferimento: art. 10 del D.P.R. n. 520 del 1955; art. 28 l. n. 300/1970
Questioni in fatto e in diritto
La società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) siglava un Accordo per il rinnovo delle rappresentanze unitarie di base e per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nella Società FS, RFI, TRENITALIA, ITALFERR e FERROVIE REAL ESTATE del gruppo FS.
La Società RFI esponeva che era stata condannata ex art. 28, l. n. 300/1970, dal Tribunale di Milano, per comportamento antisindacale culminato nella sostituzione di componenti del sindacato FIT CISL che avevano comunicato la propria disdetta dall'iscrizione alla propria sigla sindacale. La sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello di Milano, la quale, in sostanza, dichiarava il principio di sostituzione dei membri dichiarati decaduti in conseguenza di disdetta dell'iscrizione da un sindacato e del passaggio ad altra OS con i primi dei non eletti nella stessa lista sindacale.
La sentenza era oggetto di una istruzione operativa che veniva portata a conoscenza delle varie sigle sindacali per un accordo concordato che, però, non veniva raggiunto.
Nel frattempo, la O.S. FIT CISL comunicava la disdetta dal sindacato dei due controinteressati nelle RLS, chiedendone la sostituzione con altri due, sostituzione che puntualmente avveniva. Se non che ORSA, presso la quale si erano iscritti i due precedenti RLS, con nota del 30.11.2009, contestava alla Direzione Territoriale di RFI la convocazione di altre persone in sostituzione dei due predetti rappresentanti presso le RLS, denunziando comportamento antisindacale, che occasionava l’intervento degli ispettori della DPL di Roma e la richiesta di reintegrazione dei due ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 520 del 1955.
La società ricorrente presentava ricorso gerarchico avverso tale provvedimento della DPL, sul quale tuttavia si formava il silenzio rigetto che veniva impugnato unitamente al verbale, per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, c. 1, d.P.R. 19.03.1955, n. 520, per violazione del principio di tipicità e legalità degli atti amministrativi, lamentando che la fattispecie contestata non riguarda la prevenzione infortuni, posto che il verbale impugnato fa riferimento solo ed esclusivamente alla circostanza che risultavano sostituiti i rappresentanti sindacali e che "i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori risultano essere espressione della volontà dei lavoratori essendo stati identificati mediante libera elezione", dopo di che la DPL disponeva di reintegrare i lavoratori nella qualità di RLS;
2) Eccesso di potere, contestando all’Amministrazione di aver completamente travisato i fatti, rilevando che RFI aveva concluso un Accordo con le parti sociali per la nomina dei componenti nelle RLS e che la sentenza del Tribunale di Milano, confermata in Appello, aveva affermato che, in caso di disdetta dall’iscrizione o di decadenza, la sostituzione dovesse avvenire con i primi non eletti della stessa lista, mentre la DPL aveva disposto diversamente, non tenendo conto del cambio di sigla sindacale dei due soggetti che, quando erano stati eletti, risultavano iscritti alla FIT CISL per poi dimettersi ed iscriversi, in corso d'opera, ad altra sigla sindacale e pretendevano di rimanere presso la RLS in rappresentanza della lista della quale non facevano più parte, in spregio delle decisioni del Tribunale; evidenziando, altresì, che tale provvedimento non rispettava neppure le indicazioni del sindacato FIT- CISL che aveva segnalato altri due soggetti e finiva per generare una assurda disparità di trattamento tra sigle sindacali e loro rappresentanti designati.
Si costituivano in giudizio, sia l’Amministrazione, che uno dei contro interessati che concludevano per la reiezione del gravame.
Nelle more del giudizio, il Collegio constatava la cessazione della materia del contendere, rilevato che il Servizio Ispettivo Vigilanza Tecnica presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma, annullava, in sede di autotutela, la disposizione di cui all’impugnato verbale, ciò sulla scorta delle valutazioni effettuate, alla luce delle eccezioni formulate nel ricorso, dalla Direzione Generale dell'Attività Ispettiva, la quale, sentita la Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, riconosceva che la disposizione prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 520 del 1955 era stata utilizzata non ad integrazione delle norme "in materia di prevenzione infortuni", ma in materia di rappresentanza sindacale, anche se con riferimento al RLS e che la materia relativa alle modalità di designazione, sostituzione e decadenza dei RLS è demandata, dal legislatore, all'autonomia collettiva e non sembra potersi applicare a tale materia il potere dispositivo; invitando la Direzione Provinciale a rivalutare la legittimità dell’impugnata disposizione.
Ai fini della determinazione delle spese di giudizio, il Collegio, rilevato che la decisione sulla cessazione della materia del contendere comportava un giudizio prognostico sull'esito del giudizio, condannava l’Amministrazione in base al principio di soccombenza virtuale.
Conclusioni: Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al pagamento alle spese di giudizio, a favore di RFI.

10. Tribunale di Milano, sez. lav., 29.01.2010 – Attribuzioni del RLS: sul diritto alla consegna del DVR

Sintesi: Anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 106/2009, va riconosciuto al RLS il diritto alla consegna del DVR, che potrà essere consegnato in forma cartacea o informatica, secondo la modalità scelta dal RLS, e consultato in azienda, per tutto il tempo necessario, in relazione alla complessità del documento.
Norme di riferimento: art. 18, lett. o), art. 50, c. 1, lett. e), art. 53, c. 5, d.lgs. n. 81/2008; art. 13, c. 1, d.lgs. n. 106/2009
Questioni
a) In fatto

Una società datrice di lavoro si oppone al decreto ingiuntivo con cui le era stato ordinato di consegnare immediatamente ad un RLS il DVR relativo ad un proprio punto vendita, sostenendo che, per effetto della intervenuta modifica dell’art. 18, lett. o), del d.lgs. n. 81/2008 ad opera del d.lgs. n. 106/2009, nella parte in cui dispone che il RLS può consultare il DVR solo in azienda, non sarebbe tenuta a consegnare in copia cartacea il DVR al RLS, pertanto consentiva al RLS di consultare liberamente il DVR consegnato su supporto informatico, ma unicamente utilizzando, in azienda, il computer messo a disposizione a questo scopo.
Si costituiva il RLS il quale, nel chiedere la conferma del decreto ingiuntivo opposto, lamentava l'impossibilità di esercitare adeguatamente i compiti di RLS in assenza della disponibilità materiale del documento, stante l’ingente mole (oltre 500 pagine) dello stesso, compiti certamente non soddisfabili attraverso una messa a disposizione del documento limitata alla messa in visione dello stesso. Riteneva, pertanto, che l’apportata modifica legislativa costituisse una illegittima limitazione delle prerogative del RLS, il quale sarebbe tenuto a validare un atto aziendale senza un controllo effettivo sul rispetto delle regole della sicurezza. Ravvisava, quindi, un eccesso di delega nella parte in cui l’art. 13 del d.lgs. n. 106/2009 nel modificare l’art. 18 del d.lgs. n. 81/2008 prevede che il RLS possa consultare il DVR solo in azienda ed in particolar modo dell’art. 1, c. 3, l. n. 123/2007, nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi della delega "non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze"; pertanto, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 13, c. 1, d.lgs. n. 106/2009, chiedeva disporsi la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
b) In diritto
1. Prerogative del RLS e obbligo di consegna del DVR del datore di lavoro
La questione di diritto su cui veniva chiamato a decidere il Giudice del lavoro attiene al riconoscimento, in capo al RLS, del diritto a ricevere una copia cartacea del DVR e del diritto di consultare il DVR anche fuori dalla sede aziendale.
Più correttamente occorre comprendere se la consultazione fuori dai locali aziendali del DVR debba considerarsi una prerogativa del RLS o, invece, una modalità di esercizio delle prerogative riconosciute ex lege ed, in particolare, delle sue attribuzioni che, quindi, attiene solo al più agevole esercizio delle stesse.
Come riconosciuto dallo stesso Giudice, la questione ha assunto concreta rilevanza per effetto della modifica normativa dell’art. 18, c. 1, lett. o), intervenuta ad opera dell’art. 13, c. 1., d.lgs. n. 106/2009, nella parte in cui statuisce che il documento è consultato dal RLS solo in azienda; occorre, pertanto, chiarire se tale modifica limiti le prerogative riconosciute dalla legge al RLS o se, invece, incida sull'esercizio delle stesse, condizionandone le modalità di espletamento.
Innanzitutto, il Giudice evidenzia che non è più certamente controvertibile l’obbligo del datore di lavoro di consegnare al RLS il DVR, rilevando, da un lato, che l’art. 50, c. 1, lett. e), stabilisce che il RLS riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, ed il successivo c. 4, dall’altro, afferma che il RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'art. 17, c. 1, lett. a) ossia il DVR.
Peraltro, il riconosciuto diritto del RLS di avere una copia del DVR con correlativo obbligo di consegna in capo al datore di lavoro implica la materiale disponibilità del documento stesso da parte del RLS, con conseguente ricezione dello stesso; ricezione che può avvenire sia in forma cartacea che informatica, secondo quanto previsto dall'art. 18 lett. o) ("anche su supporto informatico"), nonché dall'art. 53, c. 5) ("su unico supporto cartaceo o informatico").
Ma a tale proposito, rileva il Giudice che, proprio in quanto si tratta di una possibilità alternativa, questa non può che essere rimessa alla scelta del RLS, il quale certamente ha diritto di richiedere in quale forma preferisca consultare il documento stesso. Ciò in quanto l’obbligo di consegna si attua mediante la ricezione di una res e non può essere adempiuto attraverso la semplice messa a disposizione o consultazione di un documento solo su supporto informatico e su computer aziendale, alla luce delle importanti, ma soprattutto delle fattive prerogative riconosciute dalla legge al RLS (art. 50, d.lgs. n. 81/2008), che presuppongono una analitica ed approfondita conoscenza del documento in parola, tanto più, come nel caso di specie, quando il DVR consta di centinaia di pagine che certamente non possono essere adeguatamente esaminate senza averne la materiale disponibilità.
Ne consegue, secondo il Giudice, che l’intervenuta modifica normativa ad opera dell’art. 13, c. 1, d.lgs. n. 106/2009, dell’art. 18, c. 1, lett. o), d.lgs. n. 81/2008, non ha affatto limitato le prerogative del RLS, non avendo inciso sul diritto di consultazione, bensì solo sulle modalità della consultazione, escludendola al di fuori degli spazi aziendali; nella sostanza se, in qualche modo, ha reso più incomoda la fruibilità del diritto, non si può affatto affermare che quella prerogativa sia stata in qualche modo incisa.
Deve, pertanto, escludersi, che tale modifica abbia attuato un arretramento delle tutele in precedenze riconosciute dalla legge al RLS (art. 1, c.3, l. n. 123/2007). Del resto, la modifica normativa ha riguardato non già l’art. 50, d.lgs. n. 81/2008 rubricato "prerogative del responsabile dei lavoratori per la sicurezza", bensì l'art. 18 della stessa disciplina che riguarda, si legge nella rubrica, gli "obblighi del datore di lavoro".
Ad ogni modo, poiché il ruolo del RLS all'interno dell'azienda è posto a presidio e controllo della salvaguardia di interessi di primaria importanza, quali sono quelli relativi alla salute dei lavoratori, ne deriva che il datore di lavoro dovrà consentire al RLS la consultazione del DVR per tutto il tempo che sarà necessario, tenuto conto della eventuale complessità del documento stesso.
2. Questione di legittimità costituzionale
Le argomentazioni svolte con riferimento al precedente punto 1), a parere del Giudice, portano ad escludere che possa sollevarsi una questione di legittimità costituzionale in ordine all’art. 13, c. 1, d.lgs. n. 106/2009, stante la non fondatezza e non manifesta rilevanza della stessa.
Conclusioni: Alla luce delle argomentazioni svolte, il Giudice ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, con compensazione tra le parti delle spese di lite.

11. Tribunale di Modena, sez. lav., 26.01.2010 – Attribuzioni del RLS: potere di segnalazione, ma non di diretto intervento

Sintesi: Tra le attribuzioni riconosciute al RLS vi è il potere di segnalazione, ma non quello di diretto intervento
Norme di riferimento: art. 50, d.lgs. n. 81/2008
Questioni in fatto e in diritto (ex art. 132 c.p.c. nuovo testo):
Il Giudice del lavoro, chiamato a decidere in ordine alla legittimità della sanzione disciplinare comminata dal datore di lavoro ad un RLS, ritenuto che il diritto oggettivo ratione temporis vigente (art. 19 del d.lgs. n. 626/1994), confermato dal vigente t.u. (ora art. 50 del d.lgs. n. 81/2008), contempla tra le attribuzioni del RLS poteri di segnalazione e non di diretto intervento, accertava la sussistenza del contestato inadempimento da parte del RLS, il quale non aveva rispettato la procedura aziendale alla stregua della quale sono precluse iniziative individuali ed occorre adire la via gerarchica, senza che sussistesse una situazione di gravità tale da legittimare procedure extra ordinem.
Il Giudice, tuttavia, riteneva, in base ai profili soggettivi della condotta in relazione alla funzione di RLS, che la sanzione comminata fosse eccessiva e, come richiesto in via gradata dalla difesa del RLS, che dovesse essere ridotta, con conseguente pronuncia restitutoria in punto alla maggiore somma trattenuta.
Conclusioni: L’impugnata sanzione comminata al RLS veniva, pertanto, dichiarata illegittima dal Giudice e ridotta in quella pari a quattro ore di multa, con condanna alla restituzione della maggiore trattenuta effettuata, oltre gli accessori di cui all’art. 428 c.p.c. dal dovuto al saldo e compensazione delle spese di giudizio

12. Tribunale di Roma, sez. 3 lav., 16.12.2009, n. 16203 – Illegittimità del licenziamento disciplinare del RLS che segnali problemi sulla sicurezza

Sintesi: È illegittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore RLS che, nell’esercizio della sua funzione di rappresentanza, lamenti violazioni, da parte della società datrice di lavoro, in materia di sicurezza
Norme di riferimento: art. 21 Cost.; art. 2087 c.c.; art. 81, d.lgs. n. 81/2008
Questioni
a) In fatto

Un macchinista RLS di Trenitalia s.p.a. impugnava il licenziamento disciplinare comminatogli dalla società, per le dichiarazioni da questi rese ad un’agenzia di stampa e poi pubblicate sui giornali, relative ad un incidente ferroviario verificatosi il giorno prima su un treno Eurostar senza passeggeri a bordo, giudicandole false ed atte a creare grave discredito sulla società e sulla sua dirigenza, rivendicando la piena legittimità di tali dichiarazioni, siccome riguardanti fatti effettivamente accaduti, ed esprimenti opinioni e valutazioni in tema di sicurezza delle condizioni di lavoro, protette dalla sua carica di RLS, non presentanti alcun profilo di lesività, intese a sollecitare il compimento di ogni sforzo possibile per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e coperte dal diritto di critica, e come tali disciplinarmente irrilevanti; e in subordine, che i fatti addebitati non erano comunque tali da giustificare un licenziamento in tronco per giusta causa.
2. In diritto
a) Sull’esercizio delle forme di manifestazione del pensiero nel quadro normativo e in rapporto alla relazione giuridica tra lavoratore e datore di lavoro
L’art. 21 della Costituzione riconosce a "tutti" il "diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". Tale diritto è, se non il cardine, uno dei principi cardini non solo della nostra Costituzione (C. Cost. sent. n. 84/1969, n. 11/1968, n. 126/1985), ma di tutti i regimi democratici di stampo liberale. Esso trova, infatti, recepimento nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (art. 19), nella Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (art. 10), nel Trattato dell’Unione Europea (art. 6). Come libertà civile fondamentale, essa è ascrivibile tra i diritti inviolabili della persona umana garantiti anche dalla Costituzione all’art. 2 (C. Cost. sent. n. 126/1985) e come tale è inalienabile (Risoluzione Parlamento Europeo AB. 0282/93), ossia negozialmente indisponibile.
Questo non significa che essa non sia soggetta a limiti. Essi però possono essere imposti solo dalla legge ed in vista della protezione di beni giuridici di pari rango. Tra questi c'è il diritto, parimenti fondamentale ed inalienabile, garantito dall’art. 2 Cost, del rispetto della dignità delle persone e degli altri consociati in genere.
È alla luce di tali criteri che la giurisprudenza ha da lungo tempo elaborato, e via via affinato, canoni limitativi della legittimità delle forme di manifestazione e partecipazione del pensiero, nella duplice forma del diritto di informazione e cronaca, che attiene alla divulgazione dei fatti, e del diritto di critica, che attiene alla manifestazione ed alla divulgazione delle opinioni.
Tutti i limiti apposti sono sostanzialmente frutto dell'applicazione di un canone di bilanciamento tra il diritto proprio di comunicare e quello altrui di non subire dalla comunicazione pregiudizio a propri beni fondamentali. Trattasi:
a) del canone della verità obiettiva del fatto comunicato che sia lesivo del bene fondamentale altrui, il quale si fonda sull'ovvia obiettiva scorrettezza della diffusione di notizia falsa e lesiva;
b) del canone della utilità sociale della notizia quale presupposto della lecita diffusione indiscriminata della stessa, in assenza del quale la lesione del diritto alla riservatezza, per primo, non trova ragione di bilanciamento;
c) del canone della cd. continenza, che si risolve nella necessità che le modalità di partecipazione del fatto e/o dell'opinione non eccedano le finalità legittimamente perseguibili mediante le medesime, e che ben possono essere di denuncia sociale o politica, per risolversi, invece, in una aggressione gratuita e distruttiva dell'immagine altrui (per tutte, Cass. 28411/2008).
Nell'ottica del bilanciamento deve, peraltro, trovare spazio anche la valutazione del rapporto tra le finalità di diffusione della notizia e/o dell'opinione e la consistenza della lesione cagionata alla sfera giuridica della persona oggetto della comunicazione.
Ed invero, poiché l'interesse confliggente deve condividere con quello alla comunicazione il rango di diritto costituzionalmente tutelato ed inviolabile della persona umana, deve apparire, ad avviso del giudicante, evidente, che non qualunque lesione dell'immagine può essere messa sullo stesso piano.
Tale assetto degli interessi in conflitto non può, ad avviso del giudicante, subire alterazione nell'ambito del rapporto di lavoro, attesa la già rimarcata natura indisponibile ed inalienabile del diritto di critica.
Non ignora il giudicante che la S.C. vuole valutare gli atti di esercizio, da parte del lavoratore, del diritto di critica, anche alla stregua del cd. obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c.; sebbene il riferimento debba apparire improprio, posto che detta disposizione riguarda tutt'altra fattispecie; e debba semmai all'uopo valorizzarsi, piuttosto, la necessità di una interpretazione retta dal principio generale di buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) dell'obbligo generale di collaborazione posto dall'art. 2094 c.c, che in linea di principio vieta al prestatore di tenere, in modo non giustificato dall'ordinamento, comportamenti lesivi dell'interesse dell'impresa della quale fa parte.
Una lettura costituzionalmente orientata di tali regole non può tollerare l'idea che, accettando un rapporto di lavoro, il prestatore si precluda radicalmente il diritto di criticare anche pubblicamente comportamenti aziendali, a ragione del fatto che così facendo egli lede l'immagine dell'impresa anche sul mercato.
Per converso, e sempre nell'ottica del cd. bilanciamento, si è più volte avuto occasione di rimarcare, anche di recente, come debba tenersi conto della inerenza del diritto alla libera manifestazione del pensiero alla finalità, essenziale nelle società democratiche liberali, di consentire, in presenza di fatti di interesse generale, la conoscenza pubblica dei fatti medesimi e delle opinioni che si formano attorno ad essi, volti a contribuire alla formazione della pubblica opinione sugli stessi (Cass. 482/2009, 25/2009, 2406/2008); ed in particolare che nei contesti di contrapposizione politica (ma lo stesso non può che affermarsi con riguardo alla dinamica delle relazioni sindacali) debba in linea di massima ritenersi legittimo un uso del linguaggio anche pungente ed incisivo (Cass. 25/2009, 20140/2005).
b) Rispetto alle dichiarazioni rese dal RLS poste a fondamento del licenziamento disciplinare
Il Tribunale ritiene infondato l’addebito mosso al lavoratore, sia in fatto, che in diritto.
In particolare, afferma che alcuna lesività all’immagine aziendale può imputarsi ad un delegato alla sicurezza che si vanti pubblicamente, anche se a scopo anche larvatamente propagandistico, di aver fatto il suo lavoro, che è anche quello di segnalare all'azienda problemi sulla sicurezza.
E' indubbio, invece, che nel contesto, la dichiarazione, commentando il fatto alla luce del precedenti, pur senza affermare affatto che l'incidente era avvenuto per carenza di manutenzione (come reso palese dalla dichiarata e premessa attesa delle spiegazioni aziendali), ascriveva indirettamente ed anche suggestivamente a problemi di manutenzione la possibile causa dell'incidente.
La formulazione anche in forma suggestiva di tale ipotesi rientra, ad avviso del giudicante, a pieno titolo nel diritto di critica. La formulazione di una ipotesi sulla causa di un incidente è, per sua natura, un giudizio; anzi: un giudizio ipotetico, perché è l'affermazione della causa di un incidente ad essere un giudizio diretto.
La formulazione di ipotesi di tal fatta risponde indubbiamente ad una spiccata utilità sociale, specie in presenza di fatti obiettivamente idonei a turbare l'opinione pubblica, quale quello che si verificò, al di là dei riscontri negativi successivamente esperiti riguardo all'obiettiva attitudine di tal tipo di inconvenienti a generare disastri.
È infatti solo formulando ipotesi sulle cause di eventi che l'uomo accresce le sue conoscenze su fatti astrattamente idonei a produrre danni, e quindi può adottare le misure necessarie a prevenirli, così come era avvenuto per fatti precedenti (dai quali era emersa invero proprio la necessità di migliorare gli standard di manutenzione).
L’utilità sociale del libero ipotizzare, osserva il Giudice, ha trovato peraltro riprova proprio nel caso di specie, posto che le indagini peritali svolte in sede penale, se hanno acclarato che l'incidente non era avvenuto per difetto di manutenzione del tenditore, hanno comunque consentito di rilevare che l'installazione di un software avrebbe prevenuto l’evento lesivo, anche in presenza dell'errore umano; Trenitalia, così, in quanto obbligata ai sensi dell’art. 81, c. 1, lett. z), del d.lgs n.81/2008, ad aggiornare le misure di prevenzione in relazione al grado di evoluzione delle tecniche relative, ha prontamente provveduto a perfezionare il proprio sistema di sicurezza. Tale virtuosa dinamica, pertanto, come rilevato dal giudicante, non sarebbe stata possibile in un ordinamento nel quale la formulazione di ipotesi atte a sollevare dubbi sulla adeguatezza degli standards di sicurezza fosse perseguibile in sede penale, civile o disciplinare in quanto lesiva del diritto all’immagine dell'impresa.
Neppure, ad avviso del giudicante, il fatto che l'ipotesi sia stata avanzata in maniera suggestiva, ricollegandola ad episodi precedenti di difetto di manutenzione, assume carattere illecito, in relazione al canone dell’allusione. Alludere alla possibilità che un incidente sia stato causato da difetto di manutenzione non ha capacità lesiva idonea, nel doveroso giudizio di bilanciamento, a fungere da limitazione del diritto di critica, nella forma della formulazione di giudizi sulle cause dell'incidente medesimo, perché anche sostenere apertamente la possibilità che un determinato evento abbia avuto una certa causa non ha capacità lesiva, per quanto tale ipotesi poi risulti infondata.
Del resto, sottolinea il Giudice, l’ordinamento (art. 2087 c.c.; art. 81, d.lgs. n. 81/2008) prescrive alle imprese un obbligo dinamico di costante adeguamento, per aggiornamento, delle misure di sicurezza in relazione al grado di evoluzione della tecnica di prevenzione, proprio perché la cd. "sicurezza assoluta", che Trenitalia mostra di pretendere di aver acquisito per sempre, tanto da ritenersi lesa da chi ne dubita, non esiste e non è attingibile dall'umanità in alcuna delle sue attività, tantomeno nell’esercizio dell’attività ferroviaria; e proprio per questo può solo essere assiduamente perseguita ed avvicinata in un costante e strenuo, quanto doveroso esercizio di diligenza, via via che l’accrescimento delle conoscenze e della tecnica ne consentono l'affinamento.
Tale doveroso perseguimento ha per presupposto non solo lecito, ma assolutamente necessario, che qualunque ipotesi di difetto di manutenzione passibile di essere riferita, anche con minimo grado di probabilità, con nesso di causalità ad un evento, venga in primo luogo liberamente formulata, e quindi sottoposta al vaglio del controllo e della verifica fattuale. E poiché la sicurezza dell’esercizio ferroviario è questione di pubblico rilevantissimo interesse, è del tutto lecito che ogni forma di ipotesi non palesemente e "prima facie" arbitraria e pretestuosa sia sottoposta all’attenzione dell’opinione pubblica; tanto più dal RLS, allo scopo interpellato da una agenzia di stampa.
Per converso, la pretesa, del tutto irragionevole in sé a presentarsi nel mercato con l'immagine "a priori" di una impresa ferroviaria a sicurezza totale garantita non può ritenersi attinente al nocciolo dell'onore, della reputazione, e del decoro presidiali come diritti fondamentali da Cost. 2.
Sotto un secondo e distinto profilo, il giudicante ritiene del tutto insussistenti anche gli ulteriori addebiti mossi dalla società al RLS per avere, con le sue dichiarazioni, "accusato il management aziendale di non avere la percezione delle reali condizioni degli ETR, cosi pure di non essere disponibile a valutare le richieste provenienti dagli RLS, determinando con tale atteggiamento una situazione di pericolo nell'esercizio ferroviario".
A tale proposito il Tribunale rileva che il dichiarante si è limitato a sostenere, non senza argomenti obiettivi, che chi sul treni non ci lavora si trova in una condizione deteriore, riguardo alla sua capacita/possibilità di apprezzarne la condizione, rispetto a chi ci lavora, così esprimendo un giudizio di tipo comparativo tra posizioni più o meno atte a percepire le condizioni dei treni; in tutto ciò non ravvisando nulla di lesivo della reputazione, dell'onore, e del decoro, tantomeno nei termini di diritti di rango costituzionale.
Nel resto della dichiarazione il RLS fa riferimento sintetico all'andamento dei rapporti tra delegati alla sicurezza ed azienda, che viene descritto in termini evidentemente intesi a denunciare una scarsa propensione di questa ad accedere alle richieste dei delegati.
La censura datoriale è rivolta contro il tenore complessivo della dichiarazione, siccome volta a rappresentare complessivamente una scarsa sensibilità del management aziendale rispetto alle richieste di maggiore sicurezza avanzate dai rappresentanti dei lavoratori.
Anche tali affermazioni appaiono al giudicante presidiate dal diritto di critica.
Che il management aziendale non sia sufficientemente sensibile ai problemi della sicurezza è un giudizio, e come tale è presidiato da Cost. 21 purché non travalichi il limite della c.d. continenza.
La cd. continenza ha un aspetto formale che si risolve nella necessità che la comunicazione non abusi dei mezzi espressivi in rapporto agli scopi della comunicazione, trasmodando, ad esempio, nell'insulto, o indulgendo ad accostamenti volgari e ripugnanti, ed in genere apertamente quanto gratuitamente intesi a suscitare disprezzo (Cass. n. 28411/2008). La dichiarazione in questione appare sotto tal profilo, a giudizio del Tribunale, continente, essendo più che altro volta a rappresentare con accenti propagandistici l'attenzione dei delegati alla sicurezza ai problemi inerenti alla loro funzione. I riferimenti alla minore attenzione dei dirigenti aziendali sono generici e relativi e seppure apertamente critici nei confronti dell'atteggiamento aziendale, non appaiono travalicare i toni della comunicazione civile, né mirare ad una aggressione gratuita dell'immagine della controparte, quanto, appunto, a denunciare, a ragione o a torto, una insufficiente attenzione della parte datoriale alle problematiche della sicurezza.
La cd. continenza ha poi un aspetto sostanziale che si risolve nel giudizio di bilanciamento tra la rilevanza degli scopi della comunicazione ed il bene giuridico leso. Si è già visto che tale giudizio non può risolversi a favore della tutela dell'immagine per il solo fatto che essa sia obiettivamente lesa dalla critica, perché la critica si sostanzia come tale di giudizi negativi sulle qualità e sui comportamenti altrui.
Vanno dunque posti a raffronto, da un lato, l'interesse pubblico alla formazione della pubblica opinione su questioni di interesse generale, e l'esistenza di una base fattuale atta a manifestare la non assoluta arbitrarietà del giudizio; e dall'altra l'intensità della lesione dell'immagine subita dall'oggetto della comunicazione.
Il raffronto deve nella specie risolversi, ad avviso del giudicante, a favore dell'esercizio del diritto di critica: sotto il primo profilo, richiamando quanto già in precedenza evidenziato sulla notevole rilevanza pubblica della conoscenza dei fatti e delle opinioni che hanno ad oggetto l'attenzione che le imprese ferroviarie prestano ai problemi della sicurezza sul lavoro e rispetto agli utenti; sotto il secondo, evidenziando che la critica appare munita del minimo di base fattuale necessario e sufficiente a non consentirne la valutazione di arbitrarietà/pretestuosità/gratuita direzione alla denigrazione della controparte.
D’altro canto, attiene sicuramente alla fisiologia delle relazioni sindacali in materia di sicurezza, che siano gli organi rappresentativi dei lavoratori ad attivarsi per primi per sollecitare migliori e maggiori misure atte a preservare l’incolumità degli stessi, e che, in relazione alle circostanze, tali sollecitazioni siano accolte in tutto o in parte, o non accolte, in base all’apprezzamento che il datore di lavoro faccia, sotto la sua responsabilità, della loro necessità/doverosità. Attiene alla medesima fisiologia della dialettica delle relazioni sindacali che ogni qualvolta le richieste non siano accolte, in tutto o in parte, la declinazione parziale o totale si risolva in una disputa sulla doverosità delle misure richieste, passibile di riverberare in contenuti ai riguardo rivendicatori, ed anche in manifestazioni pubbliche di protesta ispirate dal motivo che il datore non faccia abbastanza per assicurare la sicurezza dei lavoratori e/o degli utenti. Osserva, a tale proposito il giudicante, che in un paese libero e democratico tali forme di critica politico-sindacale, anche se svolte con uso di linguaggio pungente e incisivo (Cass. 257/2009, 20140/2005) debbano essere riconosciute legittime, sempreché non trasmodino in forme eccedenti il collegamento strumentale alla manifestazione di un dissenso ragionato rispetto all'opinione o al comportamento preso di mira, per risolversi in una aggressione gratuita e distruttiva dell'immagine altrui sostanzialmente intesa in modo consapevole ed aperto a suscitare disprezzo (Cass. 28411/2008); ciò che non appare predicabile nel caso di specie.
Quanto al RLS licenziato, osserva il Giudicante, che questi è promotore dell’Assemblea nazionale dei ferrovieri, ed è persona fortemente impegnata sui temi della sicurezza sul lavoro, e come tale regolare interlocutore dell’azienda su problematiche di tipo sindacale in materia; sottolinea, inoltre, che, sebbene ciò non costituisca di per sé una scriminante riguardo alla violazione dei limiti al diritto di critica, la natura intrinsecamente dialettica delle relazioni di tipo sindacale, consentite dall'ordinamento come tali, e quali implicanti, del tutto fisiologicamente, il ricorso alle tecniche della rivendicazione e della protesta, richieda un adeguato e ragionevole metro di tolleranza rispetto ai fenomeni, spesso determinati da eccesso di vigore polemico, di relativa, ancorché del caso ingiustificata aggressività nelle esternazioni.
Nel caso di specie, peraltro, precisa il Giudicante, l’aggressività polemica mostrata dal RLS licenziato si muoveva in un ambito di pubblico allarme largamente diffuso e condiviso, oltre ad essere chiaramente mossa da comprensibile spirito di solidarietà nei confronti dei colleghi accusati; e rimarca come la decisione aziendale risulti fondata in realtà su tutt’altri ed infondati presupposti, quale quello per cui un lavoratore come tale non potrebbe criticare pubblicamente il management aziendale per scarsa sensibilità ai temi della sicurezza o sollevare pubblicamente dubbi sulla solidità dei sistemi prevenzionali.
Quanto, infine, all’ultimo addebito mosso al RLS, il quale avrebbe "accusato nuovamente la dirigenza aziendale, affermando che l'accaduto sarebbe solo causa della "cabina di comando e responsabilità", e rigettando qualsiasi ipotesi di errore umano, il giudicante, da un lato, ritiene che la dichiarazione sia assolutamente incensurabile sia nella parte in cui l'attore prende le difese dei colleghi accusati, perché ciò, a ragione o a torto, non riguarda punto la sfera giuridica della società, sia in quella in cui giudica il sinistro "inaccettabile" quand'anche fosse stato causato da errore di manovra del macchinista, perché l'alto grado di automazione degli ETR dovrebbe consentire di prevenire l'errore umano. In particolare, si sottolinea a tale proposito nelle motivazioni della sentenza, che quanto espresso dal RLS è un giudizio chiara espressione del diritto di critica: trattasi, peraltro, di un giudizio fondato, come tale peraltro rivelato dall'esito dell'indagine penale, perché le imprese hanno per legge il dovere di porre in essere tutte le misure di prevenzione consentite dallo stato della tecnica ed atte a prevenire incidenti, a prescindere dalla possibilità che alla produzione degli stessi abbia a concorrere un fatto del lavoratore; e nella specie l'errore umano era prevenibile. Del tutto gratuitamente poi, osserva il Giudicante, l'azienda insiste anche con riferimento a tale dichiarazione a negare che l'incidente fosse stato causato da difetto di manutenzione, reiterando nei confronti del lavoratore l'addebito di insistere sul punto, quando appare evidente che già in detta dichiarazione l'autore chiamava ormai in causa l'omessa adozione di tutt'altre misure prevenzionali.
Dall’altro lato, tuttavia, il Giudice di merito ritiene che la dichiarazione si presti a qualche rilievo sotto il profilo della continenza, rilevando come l’uso, da parte del RLS, della nozione giuridica di "responsabilità", appaia frutto di una forzatura polemica, quanto, nel contesto, obiettivamente insidioso: riguardato il fatto dal lato dell'azienda, considerato che il fatto si era risolto nel distaccamento di un vagone con pressoché immediato arresto di entrambi i corpi senza danni a persone e senza danni a cose che non fossero dello stessa Trenitalia, nessuna fattispecie di responsabilità era ravvisabile a carico dell'azienda se non sotto il profilo penale del pericolo di disastro colposo, infatti di lì a poco fatto oggetto di apposita indagine. La reazione di Trenitalia trova così la ragione più plausibile nel fatto che l'attore, descrivendo in termini di responsabilità l’accaduto e peraltro rimarcando (fondatamente, come i fatti avrebbero poi dimostrato) che esso avrebbe potuto essere evitato se fossero stati adottati idonei meccanismi automatici di prevenzione pure disponibili, dopo aver già accreditato la possibilità di difetti di manutenzione (che peraltro la nuova esternazione nei fatti contraddiceva) accreditava, nell'ambito di un dibattito nel quale erano già stati evocati potenziali rischi per l'incolumità pubblica, l'unica ipotesi di responsabilità messa obiettivamente in campo a carico dell'azienda dalla vicenda, che era quella penale, legata alla mera produzione di un pericolo. Ciò senza che, in realtà, alcuna situazione di pericolo si fosse prodotta, come l'indagine penale avrebbe poi accertato.
La dichiarazione appare poi, prosegue il Giudicante nelle motivazioni, inobiettiva e faziosa, nel suo contestare la responsabilità del macchinista per poi ammettere contraddittoriamente la possibilità dell'errore umano quale causa prossima del fatto, indubbiamente imputabile al suo autore a prescindere dall'esistenza di una precausa aziendale.
A tale proposito, il giudice dichiara di non condividere alcune indicazioni incidentali della più recente giurisprudenza di legittimità (v. es. Cass. 29008/2008), che chiamano in causa l'obiettività e la serenità come tali quali limiti della libertà di esternare il pensiero: pur riconoscendo che la comunicazione obiettiva e serena siano indubbio indice di civiltà, ritiene che la parzialità e l'impacatezza come tali non possono essere chiamati in causa quali fattori lesivi.
Pur tuttavia, osserva che la esternazione del RLS si connota per uno spirito di aggressività preconcetta di matrice puramente ideologica, che appare eccedere la legittima finalità della comunicazione, in quanto diretta a rimarcare che l'eventuale colpa dei macchinisti non implicava che l'azienda avesse, com'era suo dovere, adottato tutte le necessarie misure prevenzionali; tuttavia, il giudicante dubita fortemente che il RLS abbia parlato di "responsabilità" in un senso, attributivo o comunque evocativo, nel contesto, della commissione di un reato di pericolo. Il senso della comunicazione, quale peraltro chiaramente percepibile dall'uomo medio, consisteva pertanto semplicemente nel giudizio, espressivo del diritto di critica, e peraltro obiettivamente fondato, che quand'anche l'incidente avesse avuto causa diretta in un errore di manovra, tuttavia, posto che la tecnica lo consentiva, visto che gli ETR erano pressoché completamente automatizzali, l'azienda aveva il dovere di prevenire l'errore umano, adottando le opportune misure di prevenzione: cosa peraltro possibile, o quindi doverosa per legge, come i fatti si sarebbero incaricati di dimostrare.
Anche peraltro ad ammettere che sotto tal profilo le esternazioni del RLS abbiano ecceduto, per il tono, l'ambito presidiato dal diritto di critica, deve rimarcarsi che nel costante e qui condiviso insegnamento di legittimità, la validità dei provvedimenti disciplinari, e specie quando si sia in presenza di sanzione espulsiva, deve essere vagliata anche sotto il profilo del canone di proporzionalità, tenendo conto dell'intensità dello stato soggettivo, e di tutte le caratteristiche del caso concreto (conf. anche Cass. 1600/2009, 29008/2008, già citate).
Il lavoratore licenziato è RLS, promotore dell'Assemblea nazionale dei ferrovieri, e persona fortemente impegnata sui temi della sicurezza sul lavoro, e come tale regolare interlocutore dell'azienda su problematiche di tipo sindacale in materia. Sebbene ciò non costituisca di per sé una scriminante riguardo alla violazione dei limiti al diritto di critica, si deve ammettere, ciò che costituisce peraltro il presupposto di alcuni richiami di legittimità sopra indicati, che la natura intrinsecamente dialettica delle relazioni di tipo sindacale, consentite dall'ordinamento come tali, e quali implicanti, del tutto fisiologicamente, il ricorso alle tecniche della rivendicazione e della protesta, richieda un adeguato e ragionevole metro di tolleranza rispetto ai fenomeni, spesso determinati da eccesso di vigore polemico, di relativa, ancorché del caso ingiustificata aggressività nelle esternazioni.
Nel caso di specie, peraltro, prosegue il Giudice, l'aggressività polemica mostrata dal RLS si muoveva in un ambito di pubblico allarme largamente diffuso e condiviso, oltre ad essere chiaramente mossa da comprensibile spirito di solidarietà nei confronti dei colleghi accusati.
Da ultimo, osserva il Giudicante, la decisione aziendale risulta in realtà fondata su tutt'altri, ed infondati presupposti, quale quello per cui un lavoratore come tale non potrebbe criticare pubblicamente il management aziendale per scarsa sensibilità ai temi della sicurezza o sollevare pubblicamente dubbi sulla solidità dei sistemi prevenzionali; né possono sostenere la decisione aziendale i precedenti disciplinari del lavoratore, nessuno dei quali contestato per recidiva e la massima parte dei quali neppure contestabili per decorso del biennio.
Conclusioni: Il Giudice, pertanto, dichiara la illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al RLS e per l’effetto, incontestati i presupposti dimensionali di cui all’art. 18 della l. n. 300/1970, ordina alla società convenuta di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e la condanna al risarcimento del danno, in misura pari alla retribuzione globale di fatto maturata e maturanda dal dì del licenziamento all’effettiva reintegrazione, oltre alla rivalutazione Istat ed agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, oltre alla conseguente regolarizzazione contributiva, con condanna alle spese.