Tipologia: Accordo
Data firma: 8 marzo 2017
Validità: 31.12.2018
Parti: Aeranti-Corallo e Fnsi
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Giornalisti (radio-tele)
Fonte: fnsi.it

Sommario:

  Modifiche e integrazioni al CCNL 27 gennaio 2010
Art. 4 Contratti a termine
Art. 15 Lavoro part-time
Art. 20 Ferie - Permessi straordinari Aspettativa - Permessi sindacali
Art. 21 Matrimonio, unione civile e maternità
  Art. 41 Prestazioni previdenziali integrative
Art. 42 Assistenza sanitaria integrativa
Allegato A Tabella dei minimi di stipendio
Protocollo di consultazione sindacale tra Aeranti-Corallo e Fnsi

Verbale di accordo

L’anno 2017, addì otto del mese di marzo in Roma, tra Aeranti-Corallo […], Aeranti […], Associazione Corallo […] e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana […], si conviene e si stipula quanto segue di prorogare fino al 31 dicembre 2018:
1a) Il contratto collettivo di lavoro stipulato il 27 gennaio 2010 tra Aeranti-Corallo e la Fnsi-Federazione Nazionale della Stampa Italiana per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications), con le modifiche e le integrazioni di seguito indicate, che riguardano gli articoli 4, 15, 20, 21, 41 e 42, nonché l’allegato A) a tale Contratto collettivo di lavoro;
1b) Il Regolamento, sottoscritto il 27 gennaio 2010 tra Aeranti-Corallo e la Fnsi Federazione Nazionale della Stampa Italiana, come integrato dall’accordo 19 giugno 2014, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore giornalistico per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea;

Modifiche e integrazioni al CCNL 27 gennaio 2010
Art. 4 Contratti a termine

Le assunzioni a termine sono disciplinate dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Qualora per effetto di successioni di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro con lo stesso editore abbia superato complessivamente i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, sarà possibile, per il giornalista interessato, sottoscrivere, sempre con lo stesso editore, un ulteriore successivo contratto a termine che potrà avere la durata massima di 12 mesi. La stipula di questo ulteriore contratto dovrà avvenire presso la Direzione provinciale del Lavoro competente per territorio e con l’assistenza della relativa Associazione regionale di Stampa.
L'assunzione a tempo determinato in sostituzione di giornalisti in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30.12.1971, n. 1204 e successive modificazioni e integrazioni potrà avvenire anche con un anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio dell'astensione.
I teleradiogiomalisti assunti con contratto a termine non potranno complessivamente superare i seguenti limiti quantitativi rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato in atto nell’azienda:
- da 1 a 20 dipendenti a tempo indeterminato fino a un massimo di 5 giornalisti a termine, fermo restando che il numero dei contratti a termine non potrà in ogni caso essere superiore al numero dei contratti a tempo indeterminato;
- oltre 20 dipendenti a tempo indeterminato fino a un massimo del 20% dei dipendenti a tempo indeterminato.
Sono esenti da tali limiti le fattispecie previste dall’art. 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 15 Lavoro part-time
Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dall’art. 4 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
[...]
Il lavoro a tempo parziale può svolgersi anche con prefissione del termine di scadenza e riferirsi ad un numero predeterminato di giornate lavorative da effettuarsi in un determinato arco di tempo.
[…]
Ai lavoratori a tempo parziale sono applicati i trattamenti economici e normativi previsti dal presente CCNL per i lavoratori a tempo pieno secondo il criterio della proporzionalità all’orario di lavoro concordato.

Art. 21 Matrimonio, unione civile e maternità
[…]
A particolare tutela della salute nella maternità, dall'inizio del periodo di gravidanza è diritto della lavoratrice (con relativa certificazione ginecologica secondo le norme di legge) di essere adibita ad adeguate mansioni prive di fonti di rischio tecniche.
[…]
Per quant’altro non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di legge.