Tipologia: Accordo proroga RLS
Data firma: 24 novembre 2016
Validità: 31.05.2017
Parti: Intesa Sanpaolo e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazioni, Intesa Sanpaolo
Fonte: falcri-is.com


Verbale di accordo

In Milano, in data 24 novembre 2016, tra Intesa Sanpaolo spa, anche nella qualità di Capogruppo e le Delegazioni di Gruppo delle OOSS Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca e Unisin

Premesso che:
• il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito D.Lgs. 81/2008) e successive modificazioni, rinvia alla contrattazione collettiva la definizione del numero, delle modalità di elezione o designazione, nonché del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• con l'accordo 6 aprile 2016 le Parti hanno dato attuazione alle intese di settore del 4 febbraio 2016, integrate il 16 marzo 2016, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione degli RLS di Gruppo e individuando la Delegazione RLS cui attribuire specifiche modalità di esercizio delle prerogative previste dal D.Lgs. 81/2008;
• le disposizioni transitorie contenute nel predetto accordo 6 aprile 2016 prevedono che gli RLS in carica alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo entrino a far parte della Rappresentanza dei lavoratori per la Sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo in via transitoria e sino al completamento del processo elettorale e comunque entro il termine ultimo del 31 dicembre 2016;
• le Parti hanno preso atto dell'impossibilità di completare il processo elettorale di cui al punto che precede entro la fine del corrente anno ed intendono garantire la prosecuzione del mandato dei RLS in carica sino al completamento del predetto processo elettorale;
• le Parti hanno altresì rilevato, anche alla luce delle operazioni societarie intervenute dopo la stipula dell'accordo 6 aprile 2016, la necessità di una verifica sulla distribuzione degli RLS spettanti tra gli ambiti territoriali definiti nell'allegato 2 di tali intese;
si conviene quanto segue:
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. fermo quanto già previsto dalla norma transitoria in calce all'accordo 6 aprile 2016, il termine del 31 dicembre 2016, stabilito dal predetto accordo quale termine ultimo del regime transitorio, si intende prorogato sino al 31 maggio 2017.
3. per riconfermare, in prossimità dell'avvio del processo elettorale, un'equa distribuzione sul territorio coerente con l'organizzazione del Gruppo, l'articolazione degli RLS spettanti tra gli ambiti territoriali risulta modificata come da tabella allegata che sostituisce ad ogni effetto l'allegato 2 del citato accordo 6 aprile 2016.

Allegato 2

Ambito territoriale

RLS spettanti

Delegati degli RLS

VALLE D'AOSTA, PIEMONTE e LIGURIA

16

5

MILANO e MONZA-BRIANZA (PROV.)

20

7

LOMBARDIA (ALTRE PROVINCE)

12

5

VENETO, TRENTINO A.A. e FRIULI V.G.

15

6

EMILIA R., MARCHE, ABRUZZO e MOLISE

14

5

TOSCANA, LAZIO, UMBRIA e SARDEGNA

18

6

CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA e SICILIA

17

6

 

Totale complessivo

112

40