Tipologia: CCNL
Data firma: 4 aprile 2000
Validità: 04.04.2000 - 03.04.2004
Parti: Cisi e Faica
Settori: Co.co.co.
Fonte: CNEL

Sommario:

 Titolo I - Disciplina del lavoro parasubordinato
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Nozione.
Art. 2 - Telelavoratore.
Art. 3 - Prestazione.
Art. 4 - Efficacia.
Art. 5 - Ambito di applicazione.
Art. 6 - Categorie.
Titolo II - Livelli di contrattazione
Capo I - Contrattazione di 1° livello
Art. 7 - Contrattazione nazionale.
Capo II - Contrattazione di 2° livello
Art. 8 - Contrattazione integrativa.
Titolo III - Durata
Art. 9 - Decorrenza e durata.
Titolo IV - Esclusività - Archivi - Distribuzione
Capo I - Stampa del contratto
Art. 10 - Esclusività e riproduzioni.
Capo II - Archivio e distribuzione
Art. 11 - Deposito e archivio del contratto.
Art. 12 - Strumento di lavoro.
Art. 13 - Obbligo di consegna.
Titolo V - Instaurazione rapporto
Capo I - Formalità
Art. 14 - Atto scritto.
Art. 15 - Documenti.
Capo II - Accertamenti sanitari
Art. 16 - Visite mediche.
Titolo VI - Periodo di prova
Art. 17 - Durata della prova.
Titolo VII - Orario di lavoro
Art. 18 - Orario.
Titolo VIII - Assenze
Capo I - Matrimonio - Maternità - Leva
Art. 19 - Congedo matrimoniale.
Art. 20 - Maternità.
Art. 21 - Servizio militare.
Titolo IX - Malattia - Infortuni
Art. 22 - Comunicazione e competenze.
Titolo X - Assistenza e previdenza
Art. 23 - Assistenza e previdenza integrativa.
Titolo XI - Trattamento economico
Art. 24 - Determinazione corrispettivo.
Titolo XII - Mense aziendali
Art. 25 - Servizio mensa.
Titolo XIII - Trasferte
Art. 26 - Rimborso spese.
Titolo XIV - Indennità caso morte
Art. 27 - Determinazione indennità.
Titolo XV - Risoluzione rapporto di collaborazione
 Art. 28 - Recesso.
Titolo XVI - Premio fine rapporto di collaborazione
Art. 29 - Indennità fine rapporto.
Titolo XVII - Tutela delle lavoratrici
Art. 30 - Tutela delle collaboratrici.
Art. 31 - Pari opportunità.
Titolo XVIII - Tutele della salute e dell'integrità fisica del collaboratore - Ambiente di lavoro
Art. 32 - Norme applicabili.
Titolo XIX - Divieti
Art. 33 - Divieto di informazioni.
Titolo XX - Trattenuta per risarcimento danni
Art. 34 - Risarcimento danni.
Titolo XXI - Commissioni - Controversie
Capo I - Commissione provinciale
Art. 35 - Commissione di garanzia e conciliazione.
Capo II - Controversie
Art. 36 - Composizione delle controversie.
Capo III - Arbitrato
Art. 37 - Clausola arbitrale.
Titolo XXII - Osservatorio
Art. 38 - Osservatorio paritetico nazionale.
Titolo XXIII - Diritti del collaboratore
Capo I - Informazione - Prelazione
Art. 39 - Diritto d'informazione.
Art. 40 - Diritto di preferenza.
Capo II - Rappresentanza lavoratore
Art. 41 - Diritti sindacali.
Allegato
Contratto di collaborazione continuativa e coordinata a carattere prevalentemente personale "Lavoro Parasubordinato"
• Premessa
• Art. 1.
• Art. 2 - Conferimento.
• Art. 3 - Determinazione trattamento economico.
• Art. 4 - Durata.
• Art. 5 - Modalità della prestazione.
• Art. 6 - Norme applicabili.
• Art. 7 - Registrazione.
• Art. 8 - Malattia e infortuni.
• Art. 9 - Trattamento economico.
• Art. 10 - Assistenza e previdenza.
• Art. 11 - Igiene e sicurezza.
• Art. 12 - Normativa sanitaria.
• Art. 13 - Risoluzione del rapporto.
• Art. 14 - Indennità di fine collaborazione.
• Art. 15 - Diritti del collaboratore.
• Art. 16 - Divieti.
• Art. 17 - Trattenuta risarcimento danni.
• Art. 18 - Clausola arbitrale.
• Art. 19 - Disposizione finale.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori parasubordinati "Collaborazioni coordinate e continuative a carattere prevalentemente personale"

L'anno 2000, il giorno 4 del mese di aprile in Roma alla via G. B. Vico 22, presso la sede nazionale della Cisi si è stipulato il presente CCNL per le imprese, aziende, cooperative, enti pubblici e privati e gli organismi in genere, relativo a prestazioni di lavoro parasubordinato, consistenti in collaborazioni coordinate, continuative e a carattere prevalentemente personale tra Confederazione Italiana Sviluppo Imprese (Cisi), in rappresentanza anche delle Associazioni imprenditoriali e Associazioni di operatori economici e professionali ad essa confederati e Federazione Autonoma Italiana Collaboratori Aziendali (Faica).
Le parti convengono che l'applicazione del presente contratto è riservata esclusivamente alle aziende e/o organizzazioni Imprenditoriali, operatori economici e professionali associati o confederati alla Cisi e ai lavoratori parasubordinati rappresentati dalla Faica.
L'eventuale applicazione da parte di altri soggetti deve essere autorizzata dalle parti stipulanti, le quali hanno tutti i diritti riservati per legge relativamente alla formula contrattuale di seguito contenuta.

Titolo I - Disciplina del lavoro parasubordinato
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Nozione.
Si definiscono parasubordinati i lavoratori che svolgono attività di collaborazione coordinata, continuativa e a carattere prevalentemente personale, non riconducibile né alla tipologia del lavoro subordinato né a quella del lavoro autonomo, non meramente occasionale o istantanea, in maniera funzionalmente e organizzativamente svincolata dalla struttura aziendale e in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del committente, indipendentemente dall'ambito aziendale o extra aziendale in cui si svolga l'attività stessa.

Art. 2 - Telelavoratore.
Telelavoratore è il lavoratore parasubordinato che effettua la propria prestazione con l'ausilio di strumenti telematici, esclusivamente al di fuori dei locali dell'impresa, dell'azienda, della cooperativa o dell'ente cui la prestazione stessa si riferisce.

Art. 3 - Prestazione.
Le prestazioni oggetto del presente accordo sono caratterizzate sia dalla loro atipicità operativa, sia dal contenuto professionale (telematico - informatico - televisivo - economico - giuridico - informativo - letterario - promozionale - scientifico); devono essere eseguite nell'ambito di rapporti unitari e continuativi, anche se plurimi, in assenza d'impiego di mezzi organizzati da parte del collaboratore.

Art. 4 - Efficacia.
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro parasubordinati sia a tempo indeterminato e sia a tempo determinato, posti in essere dalle imprese, dalle aziende, dalle cooperative, dagli enti pubblici o privati o da organismi in genere.

Art. 5 - Ambito di applicazione.
Il presente CCNL può essere adottato esclusivamente dalle OO.SS., dalle imprese, aziende, cooperative, enti pubblici o privati o organismi in genere firmatarie del contratto, e si applica a tutti i soggetti rappresentati, dalle parti stipulanti.
[…]
Il presente CCNL si applica anche ai telelavoratori aventi un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di leggi vigenti in maniera di lavoro.

Art. 6 - Categorie.
Le attività rientranti nelle collaborazioni coordinate e continuative, a carattere prevalentemente personale, sono:
1) amministratori in generale;
2) sindaci e revisori di società, enti e organismi in genere;
3) partecipazioni a collegi e commissioni;
4) traduttori, correttori di bozze, sbobinatori, articolisti, ecc.;
5) giornalisti (collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie, libri e similari);
6) attività radiotelevisive;
7) attività sportive;
8) procacciatori di azienda (affari, immobiliari, multiproprietà, uffici, e residence);
9) procacciatori di assicurazioni di agenzie in gestione libera;
10) collaboratori di società o di uffici di brokeraggio assicurativo, finanziario ecc.;
11) procacciatori di finanziarie e di società di intermediazione;
12) promotori finanziari;
13) procacciatori di pratiche auto;
14) attività informatiche, telematiche ed edonistiche;
15) attività d'informazioni in genere;
16) attività in istituti di ricerca (di mercato, economiche, motivazionali ecc.);
17) attività di formazione del personale;
18) attività pubblicitaria;
19) attività nel campo della moda;
20) attività nel campo dello spettacolo;
21) attività di realizzazione e allestimento di fiere, mostre, convegni, congressi;
22) attività di mediazione per agenzie pubbliche e private;
23) procacciatori di commissionarie in genere;
24) attività di marketing;
25) attività di promozione alla vendita e all'immagine;
26) attività di recupero dei crediti;
27) attività per centri ed elaboratori di ricerca, di collaudi, di certificazioni della qualità e della certificazione in genere;
28) attività di vendite a domicilio;
29) attività e iniziative organiche nel campo educativo, sociale- assistenziale e sanitario, nonché nelle attività di assistenza e beneficenza;
30) attività di collaborazione in enti 'non profit' in genere;
31) attività in fondazioni, associazioni, movimenti in genere, organizzazioni professionali; organizzazioni sindacali, partiti politici;
32) attività in enti di patronato;
33) attività industriali, commerciali e del terziario in genere.
L'elencazione delle attività innanzi riportata non è tassativa e possono rientrare nella parasubordinazione, anche se non elencate, tutte quelle collaborazioni che abbiano i requisiti del presente Titolo.

Titolo II - Livelli di contrattazione
Capo II - Contrattazione di 2° livello
Art. 8 - Contrattazione integrativa.

A livello territoriale sarà svolta la contrattazione collettiva di 2° livello.
Essa riguarderà esclusivamente le materie e gli istituti demandati dal CCNL, che saranno diversi e non meramente ripetitivi di quelli propri del contratto nazionale.
Alla contrattazione territoriale decentrata sono demandate le seguenti materie:
1) disciplina del servizio mensa;
2) costituzione e funzionamento dell'organismo territoriale paritetico di conciliazione;
3) ogni altra materia o istituto che siano espressamente demandati alla contrattazione territoriale dal CCNL mediante specifiche clausole di rinvio.
Per esigenze territoriali, connesse alle leggi regionali e/o alla particolare natura della prestazione lavorativa, le organizzazioni territoriali possono, previo parere scritto delle organizzazioni nazionali, adottare soluzioni diverse dal CCNL.

Titolo V - Instaurazione rapporto
Capo I - Formalità
Art. 15 - Documenti.

Per l'instaurazione del rapporto di collaborazione, di massima, sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
6) libretto di 'Idoneità sanitaria' per i collaboratori da adibire ad attività che lo prevedono per legge;
[…]

Capo II - Accertamenti sanitari
Art. 16 - Visite mediche.

Il datore di lavoro, se la particolare natura della prestazione lo richiede o è previsto espressamente dalla legge, sottopone il lavoratore a visita medica presso struttura sanitaria idonea, nel rispetto della persona umana e della privacy del lavoratore stesso.

Titolo VII - Orario di lavoro
Art. 18 - Orario.

Il lavoratore parasubordinato non è soggetto al vincolo dell'orario di lavoro. Qualora per la particolare natura della prestazione e/o per le esigenze dell'azienda nello svolgimento dell'attività lavorativa si richieda il rispetto di orari predefiniti, ciò deve risultare da atto scritto ed essere concordato tra le parti.

Titolo VIII - Assenze
Capo I - Matrimonio - Maternità - Leva
Art. 20 - Maternità.

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle collaboratrici madri.
[…]

Titolo XVII - Tutela delle lavoratrici
Art. 30 - Tutela delle collaboratrici.

Le parti si obbligano ad adottare, in esecuzione della Risoluzione CEE 29.5.90, misure idonee a migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici, al fine dell'effettiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro.
Le parti s'impegnano a elaborare un codice di condotta per la tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro.
Il codice di condotta potrà essere recepito nell'ambito della regolamentazione delle aziende o delle cooperative, ove potrà costituire titolo per l'individuazione di specifiche misure tese a garantire un clima di rispetto reciproco nell'ambiente di lavoro. Ciò con particolare riferimento al rispetto della dignità della persona.

Titolo XVIII - Tutele della salute e dell'integrità fisica del collaboratore - Ambiente di lavoro
Art. 32 - Norme applicabili.

In materia di salute sul luogo di lavoro, l'azienda o la cooperativa applica le stesse norme stabilite dal CCNL adottato per i lavoratori dipendenti. Qualora l'azienda o la cooperativa non abbia personale dipendente si fa rinvio al CCNL di riferimento per la stessa tipologia di lavoro.

Titolo XXI - Commissioni - Controversie
Capo I - Commissione provinciale
Art. 35 - Commissione di garanzia e conciliazione.

In ogni provincia sarà costituita una Commissione provinciale di garanzia e conciliazione composta da 4 membri, di cui 2 nominati dalle organizzazioni datoriali e 2 dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
La Commissione ha i seguenti compiti:
1) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione e all'applicazione nell'azienda o nella cooperativa del presente contratto e dei contratti territoriali;
2) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di qualsiasi tipo in sede di conciliazione, prima di adire le vie giudiziarie;
3) verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole aziende o cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalle sue modificazioni e integrazioni. La verifica è effettuata a richiesta anche di un solo collaboratore dell'azienda o della cooperativa, quest'ultima è tenuta a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione.

Titolo XXII - Osservatorio
Art. 38 - Osservatorio paritetico nazionale.

Le parti costituiscono un Osservatorio paritetico nazionale, composto da 6 membri suddivisi in misura di 3 per ciascuna di essa, per monitorare l'applicazione della normativa attinente al presente CCNL e per verificare eventuali integrazioni dello stesso. All'Osservatorio sono demandate, inoltre, le seguenti tematiche:
1) esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
2) esame e possibile soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze presentate dalle parti contrattuali;
3) esame dell'intera problematica inerente alle collaborazioni coordinate e continuative in ragione delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie da apportare agli istituti contrattuali, anche in relazione all'evoluzione della dinamica del fenomeno e delle normative che dovessero intervenire;
4) assistenza alle aziende o alle cooperative che ne facciamo richiesta nell'ambito di un efficace rapporto di collaborazione;
5) esame delle questioni connesse alle direttive dell'Unione europea.
L'Osservatorio si riunisce annualmente come previsto dall'art. 9 del presente contratto.

Titolo XXIII - Diritti del collaboratore
Capo I - Informazione - Prelazione
Art. 39 - Diritto d'informazione.

Il lavoratore parasubordinato ha diritto alle seguenti informazioni essenziali e a ogni successivo aggiornamento, relative all'azienda o alla cooperativa, riguardanti:
1) dimensioni dell'azienda o della cooperativa;
2) organigramma;
3) nominativo di un responsabile cui fare riferimento;
4) nominativo dei rappresentanti sindacali;
5) nominativo dei rappresentanti della sicurezza;
6) circolari e disposizioni di servizio;
[…]

Capo II - Rappresentanza lavoratore
Art. 41 - Diritti sindacali.

Al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si applicano solo gli artt. 1, 5, 8, 14 e 15, legge 20.5.70 n. 300. Il collaboratore è libero di associarsi alle OO.SS. di categoria, di settore ovvero intercategoriali, conferendo loro delega di rappresentanza sindacale.
Egli comunque è titolare degli stessi diritti di libertà, di dignità e di tutela sindacale stabiliti dalla legge per i lavoratori subordinati.
Egli ha altresì diritto a partecipare a tutte le attività e riunioni sindacali, all'interno e all'esterno dell'azienda o cooperativa, al pari dei lavoratori dipendenti.
[…]