PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
 

REGIONE CAMPANIA, C.F.***, con sede in Napoli, Via S. Lucia, 81, nella persona dell’Assessore Regionale Dott.ssa Sonia Palmeri
INAIL Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sui Lavoro, Direzione Regionale per la Campania (di seguito denominato INAIL), con sede in Napoli, via Nuova Poggioreale, nella persona del Direttore Regionale Dott. Daniele Leone
ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise), con sede in Napoli, via A. Vespucci 172, nelle persone del Direttore Interregionale, Ing. Renato Pingue,
 

PREMESSO CHE

• Il D.lgs 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
• L’INAIL è chiamato a svolgere, ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i., compiti di informazione, assistenza e consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. L’impegno fondamentale dell’Ente, sia nella logica della tutela integrale dei lavoratori, sia nel quadro del contenimento dei costi sociali derivanti dagli infortuni, è rivolto a promuovere ed incentivare in maniera incisiva la cultura della prevenzione sul lavoro.
• L’INAIL persegue da anni quali obiettivi prioritari della propria attività in campo prevenzionale la promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e la crescita di livelli di informazione e formazione nella specifica materia
• L’INAIL è impegnato in particolare nello sviluppo di azioni finalizzate alla progressiva costruzione di un “sistema informativo integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro”, fondato su costanti collaborazioni ed ampliamenti delle interazioni tra Istituzioni e su logiche di coinvolgimento partecipativo di tutti i soggetti, Istituzionali e Parti Sociali secondo i diversi ruoli, per rispondere alle esigenze di programmazione e pianificazione.
• L’ispettorato Interregionale del Lavoro (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise), ha tra l’altro, come scopi istituzionali la promozione della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza dei lavoratori, al fine di garantire l’applicazione dei principi costituzionali e della normativa speciale riguardante i diritti dei lavoratori nella materia giuslavorista e di igiene e sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di contrastare il lavoro irregolare e promuovere il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
• La Regione Campania, ha tra l’altro, come scopi istituzionali la promozione della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza dei lavoratori, al fine di garantire l’applicazione dei principi costituzionali e della normativa speciale riguardante i diritti dei lavoratori nella materia giuslavorista e di igiene e sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di contrastare il lavoro irregolare e promuovere il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
• La Regione Campania svolge funzioni e compiti di primaria importanza, sia nell’ambito delle politiche del lavoro, che in quello sanitario e sociale nonché in tema di formazione e prevenzione per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro
• ai sensi dell’art. 10 comma 1 del Dlgs 81/08 e s.m.i le Regioni tramite le ASL svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro;
• l’art. 7 del D.lgs. 502/92 nell’attribuire ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) compiti di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, stabilisce che gli stessi, tramite la Regione, acquisiscano dall’INAIL ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro
• che la legge 107/2015 al comma 33 dell’articolo 1, ai fine di incrementare le opportunità per gli studenti, dispone che “i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo del 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio” e che questi possano essere svolti, sulla base di apposite convenzioni con imprese, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o, ancora, con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;
• che la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale dì istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” affida alla scuola un ruolo centrale nella società della conoscenza, considerandola un indispensabile strumento per contrastare le diseguaglianze sociali, culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, per proporsi quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva
• la legge 107/2015 prevede che le scuole secondarie di secondo grado svolgano attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Finalità

È attivata, nell’ambito delle rispettive prerogative, una collaborazione finalizzata a promuovere lo sviluppo, ai diversi livelli territoriali, di attività rivolte ad accrescere la consapevolezza dell’importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro negli ambiti di intervento ritenuti prioritari, in armonia con il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 860 del 29.12.2015

 

Art. 2 Oggetto della collaborazione

Per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e nel rispetto delle reciproche funzioni e competenze, le parti di impegnano a definire e realizzare in forma coordinata un programma di collaborazione per:
• sviluppare la più ampia collaborazione per valorizzare la rete delle interazioni in termini di iniziative in materia di salute e sicurezza su! lavoro e di promozione della cultura della prevenzione con azioni di divulgazione e sensibilizzazione;
• l’individuazione di percorsi prevenzionali basati su obiettivi prioritari comuni e metodologicamente condivisi a livello regionale supportati da strategie e azioni caratterizzate da interventi sostenibili e misurabili in termini di processo e risultato;
• metodologie e strumenti destinati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• la definizione di una progettazione sperimentale condivisa finalizzata alla realizzazione di una serie di interventi indirizzati a promuovere l’integrazione e il potenziamento dell’offerta formativa da parte del sistema scolastico regionale, anche attraverso il sostegno alle attività di alternanza scuola-lavoro, e di conseguire, al tempo stesso, un significativo innalzamento del livello della qualità della scuola campana;
• la promozione, ciascuna restando nell’ambito delle rispettive sfere di competenza istituzionale, di azioni di sistema aventi il comune interesse di favorire e sostenere lo svolgimento di iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado della regione per diffondere la cultura della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

Art. 3 - Modalità di svolgimento della collaborazione

Le parti in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi derivanti dal presente protocollo d’intesa;
Le modalità, le iniziative, i singoli progetti e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente regolati mediante la stipula di specifici accordi attuativi.

 

Art. 4 Organismo per l’attuazione (Tavolo tecnico)

Per garantire l’implementazione e la corretta applicazione del presente protocollo d’intesa considerata la valenza regionale che lo stesso riveste viene costituito un gruppo di lavoro composto da due rappresentanti di ciascun partner, con l'incarico di definire le linee generali di collaborazione e le iniziative congiunte da intraprendere per raggiungere i suddetti scopi e verificare lo stato di avanzamento delle stesse. Le parti si impegnano a comunicare, entro un mese dalia sottoscrizione dell’intesa, i nominativi dei rappresentanti che costituiranno tale Comitato.

 

Art. 4 - Aspetti economici

Il presente protocollo d’intesa non è immediatamente e direttamente a titolo oneroso per le parti contraenti.

 

Art. 5 - Durata (Tempi - modalità - durata - recesso)

Il presente Protocollo entrerà in vigore dal giorno successivo alla data della sottoscrizione, avrà durata triennale e non è soggetto a tacito rinnovo.
Nel caso di sopravvenuta impossibilità all’adempimento delle iniziative a seguito di nuove disposizioni normative e/o esigenze organizzative, resta salva, per le parti, la possibilità di notificare disdetta.

Napoli lì, 17 MARZO 2017

REGIONE CAMPANIA
INAIL Direzione Regionale per la Campania
ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO


Fonte: inail.it