Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma di Trento
Deliberazione della Giunta Provinciale 20 gennaio 2017, n. 26
Procedure per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari, nonché all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in applicazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)".

 

Il relatore comunica:
il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ha definito i requisiti generali del sistema di formazione finalizzato a garantire che tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti siano in possesso di una adeguata conoscenza, costantemente aggiornata, delle materie previste dalla direttiva stessa.
Al fine di assicurare procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio delle abilitazioni, l’art. 7. (Formazione) attribuisce - fra le altre - alla Provincia Autonoma di Trento la competenza per l’attuazione del sistema di accertamento dei requisiti per il rilascio ed il rinnovo delle abilitazioni.
Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con decreto 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150” (in sigla “PAN”), definisce il sistema in generale e nello specifico individua le procedure per il rilascio/rinnovo delle abilitazioni, la loro certificazione, i requisiti, le modalità di svolgimento della formazione le caratteristiche dei soggetti formatori, la durata dei corsi, la frequenza obbligatoria e quant’altro necessario, alla formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti.
In particolare, il paragrafo A.1.10 - Caratteristiche dei soggetti che erogano la formazione di base e di aggiornamento, prevede che ..“La formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti è di competenza delle regioni e delle province autonome, che provvedono alla definizione degli standard formativi, per assicurare l’acquisizione di un’adeguata conoscenza nelle materie elencate nell’allegato I al decreto legislativo n. 150/2012. La programmazione e la realizzazione dei corsi viene effettuata sulla base dei fabbisogni formativi, tenendo conto anche di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e dagli accordi stabiliti nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 21 dicembre 2011 e il 25 dicembre 2012, e nel rispetto dei criteri minimi comuni definiti dal Piano. Tale attività di programmazione ed organizzazione viene realizzata dalle autorità competenti, oppure attraverso soggetti formatori accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell’Accordo Stato regioni e province autonome del 20 marzo 2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, anche tenendo conto di quanto stabilito dall’accordo nella Conferenza Stato-regioni del 21 dicembre 2011. (... ) I soggetti che svolgono le docenze nell’ambito dei corsi, propedeutici al rilascio od al rinnovo delle abilitazioni, devono possedere adeguate competenze tecnico-professionali e non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all’art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all’interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate.”
Inoltre, il paragrafo A.1.11 - Durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e modalità di svolgimento, raccomanda, in particolare per il corso di formazione per gli utilizzatori professionali, “una metodologia formativa attiva, da realizzarsi attraverso l’alternanza di lezioni teoriche e di momenti di esercitazioni pratiche, da effettuarsi anche con l’ausilio di specifico materiale didattico. Per ciascun profilo e per le diverse tipologie di corso (base o aggiornamento) devono essere realizzati gli obiettivi formativi specifici riportati nell’allegato I, parte A.”
Con deliberazione n. 320 del 2 marzo 2015, la Giunta provinciale individuava in prima applicazione, quale soggetto competente alla realizzazione dei corsi di formazione finalizzati al rilascio e/o al rinnovo delle predette abilitazioni, la Fondazione Edmund Mach.
Considerata ora terminata la fase di prima applicazione, ritenuto opportuno aggiornare ed integrare le disposizioni esistenti anche al fine di consentire alle strutture formative accreditate presenti sul territorio di proporre propri percorsi formativi rientranti negli standard fissati dalla Provincia, si propone l’approvazione col presente provvedimento dei seguenti documenti, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, disponendo che l’efficacia dello stesso decorre dal 1 gennaio 2017, con relativa contestuale cessazione di efficacia di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 320 di data 2 marzo 2015 e s.m. e i.:
• allegato A - Disposizioni per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione - ed. 3;
• allegato B - Disposizioni concernenti i progetti formativi;
• allegato C - Obiettivi formativi;
• allegato D - Crediti formativi;
• allegato E - Formazione a distanza (FAD);
Tutto ciò premesso,
 

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti e le leggi citate in premessa;
- visto l’art. 9 c. 8 della L.P. 3 settembre 1987 n. 21;
- visto il parere del Servizio Europa di data 16 dicembre 2012, prot. n. 678212;
- a voti unanimi, legalmente espressi,
 

DELIBERA

1. di approvare, per i fini sopra definiti, gli allegati A (Disposizioni per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione - ed. 3), B (Disposizioni concernenti i progetti formativi), C (Obiettivi formativi), D (Crediti formativi) ed E (Formazione a distanza (FAD)) parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di individuare la struttura provinciale competente in materia di agricoltura, quale autorità competente al rilascio ed al rinnovo dei certificati di abilitazione all’acquisto, alla vendita e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari nonché all’attività di consulenza sull’impiego di prodotti fitosanitari, all’adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca delle predette abilitazioni, all’approvazione e alla pubblicazione della relativa modulistica nonché al controllo e alla vigilanza sulla corretta applicazione del presente provvedimento;
3. di stabilire che le autorizzazioni/abilitazioni rilasciate ai sensi del DPR 22 aprile 2001, n. 290, scadute da meno di 5 anni, possono essere rinnovate secondo le modalità previste dalla presente deliberazione;
4. di dare atto che l’attività di formazione/aggiornamento finalizzata al rilascio e/o al rinnovo delle abilitazioni di cui al punto 1), non comporta costi aggiuntivi per la Provincia;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia;
6. di disporre che il presente provvedimento entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla data di approvazione del medesimo, con contestuale cessazione di efficacia di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 320 di data 2 marzo 2015 e s.m. e i, fatti salvi gli effetti giuridici consolidati in attuazione di tale provvedimento.

Allegati
1 Allegato A - Disposizioni per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione # ed. 3
2 Allegato B - Disposizioni concernenti i progetti formativi
3 Allegato C - Obiettivi formativi
4 Allegato D - Crediti formativi
5 Allegato E - Formazione a distanza (FAD)