Provincia Autonoma di Trento
Deliberazione della Giunta Provinciale 8 aprile 2016, n. 536
Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi", Rep. Atti n. 79/CSR del 7 maggio 2015 -Recepimento.

 

Il Relatore comunica,
Premesso che le infezioni da legionella sono considerate un problema emergente in Sanità pubblica, tanto che sono sottoposte a sorveglianza speciale da parte dell’Organizzazione Mondiale della sanità (OMS), della Comunità Europea in cui è operante l’European Working Group for Legionella Infections e dell’Istituto Superiore di sanità, che ha istituito dal 1983 il Registro nazionale della legionellosi.
La legionellosi o malattia dei legionari è una forma potenzialmente letale di polmonite causata da batteri appartenenti al germe legionella. La malattia viene acquisita per via respiratoria mediante inalazione di aerosol contenenti legionelle e si manifesta con la brusca insorgenza di febbre, brividi cefalea, dolori muscolari e tosse secca, seguiti da difficoltà respiratoria e da un quadro clinico di polmonite grave.
I batteri della legionella vivono e si moltiplicano nell’acqua a temperature comprese tra 20 e 45 °C; nell’ambiente naturale si ritrovano in basse concentrazioni in laghi e fiumi; hanno la particolare tendenza a concentrarsi e a moltiplicarsi negli impianti di climatizzazione dell’aria e nell’impianto di distribuzione dell’acqua calda (in particolare nelle autoclavi, serbatoi e teste delle docce), soprattutto quando si realizzano condizioni di prolungato ristagno d’acqua come quelle che avvengono durante i periodi di chiusura stagionale degli impianti turistico - alberghieri.
I suddetti impianti rappresentano la principale fonte di infezione di questa malattia e la trasmissione all'uomo avviene per inalazione di legionelle contenute in goccioline d’acqua fortemente contaminata sospese nell’aria in forma aerosol (per esempio nei bagni, docce, vasche da bagno, vasche per idromassaggio, bagni turchi, sistemi di condizionamento dell’aria e torri di raffreddamento): non risulta documentata la possibilità di trasmissione diretta da persona a persona.
Le norme di prevenzione nonché gli interventi di bonifica relativamente alla problematica delle infezioni da legionella sono contenute nelle Linee guida nazionali ed europee, che trovano applicazione anche in provincia di Trento.
La Giunta provinciale con deliberazione n. 2545 del 10 ottobre 2003 ha approvato le prime misure volte a prevenire la malattia da legionella nelle strutture turistico alberghiere, demandando a successivo provvedimento il formale recepimento del documento approvato all’Istituto superiore di sanità, contenente le indicazioni tecniche e comportamentali di prevenzione e controllo della legionellosi, attuabili da parte dei gestori delle strutture recettivo-alberghiere, una volta approvato il medesimo dalla Conferenza permanente Stato-Regioni e Province Autonome.
La legionella è tra le malattie infettive e diffusive che, ai sensi del DM 15 dicembre 1990, è soggetta ad obbligo di notifica nella Classe II, ma viene anche sorvegliata da un sistema di segnalazione che raccoglie, in un registro nazionale, informazioni più dettagliate circa la possibile fonte di infezione, il quadro clinico e l’accertamento eziologico di ogni caso. I casi di legionellosi associata a viaggi sono inoltre soggetti a notifica internazionale.
Le linee guida europee sulla legionellosi associata a viaggi recepite nel documento approvato dall’Istituto superiore di sanità, (prot. n. 400.3/3880 di data 11 luglio 2003), costituisce un utile riferimento per i direttori di strutture turistico- alberghiere, in quanto contiene elementi di giudizio per la valutazione del rischio legionella, nonché norme che riducono al minimo tale rischio.
Il predetto documento prevede in particolare che allorché una struttura recettiva venga associata ad un cluster (2 casi di legionellosi nell’arco di due anni), il Dipartimento di Prevenzione conduca le opportune indagini epidemiologiche ed ambientali per valutare il rischio e, se necessario, proponga o prescriva al Responsabile della struttura recettiva le eventuali misure di prevenzione e controllo necessarie.
In caso di mancata ottemperanza alle misure prescritte il nome della struttura recettiva inadempiente, in cui si sia verificato più di un caso nell’arco di due anni, è pubblicato a livello internazionale su un sito Internet dello EWGLI(black- list), con ovvie ripercussioni economiche sulla struttura ricettive in oggetto e in generale sul flusso turistico provinciale.
Con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2815 di data 3 dicembre 2004, con oggetto “Prevenzione e cura da legionella: Indicazioni tecniche per i gestori di strutture turistico alberghiere e termali della Provincia di Trento” con riferimento alla prevenzione e cura da legionella, sono state date indicazioni tecniche ai gestori di strutture turistico alberghiere e termali, (anticipando i contenuti dell’Accordo Stato Regioni del 13 gennaio 2005 pubblicato in Gazzetta ufficiale il successivo 4 febbraio 2005), che costituiscono una sintesi delle Linee guida europee in materia di legionella, approvate dalla competente commissione europea (EWGLI) cui aderisce anche l’Italia.
In data 7 maggio 2015 è stato sancito, in sede di Conferenza Stato-Regioni, l’accordo sul documento recante "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi" che va a sostituire la normativa finora esistente. Tale Accordo contiene disposizioni importanti sotto molteplici aspetti.
Nello specifico:
a) definisce “lo stato dell’arte” in questa materia, sulla base delle conoscenze presenti nella letteratura scientifica, tra cui le linee guida prodotte a livello internazionale (WHO), europeo (EWGLI) e nazionale/regionale. Un documento che riunisce, integra, aggiorna e sostituisce le precedenti linee guida sull’argomento: le “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi” pubblicate nel 2000, la revisione della Circolare 400.2/9/5708 del 29.12.93 “Sorveglianza delle legionellosi”, le “Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-recettive e termali” del 4 febbraio 2005;
b) prevede l’applicabilità del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81: “il rischio di esposizione a Legionella in qualsiasi ambiente di lavoro richiede l’attuazione di tutte le misure di sicurezza appropriate per esercitare la più completa attività di prevenzione e protezione nei confronti di tutti i soggetti presenti considerando che al Titolo X del suddetto D.Lgs 81/2008 la Legionella è classificata al gruppo 2 tra gli agenti patogeni”;
c) prevede un “Protocollo di Controllo del Rischio Legionellosi” articolato in tre fasi:
1. valutazione del rischio: indagine che individua le specificità della struttura e degli impianti in essa esercitati, per le quali si possono realizzare condizioni che collegano la presenza effettiva o potenziale di Legionella negli impianti alla possibilità di contrarre l’infezione. L’aggiornamento della valutazione del rischio dovrebbe essere previsto con periodicità preferibilmente annuale e, comunque non superiore ai due anni, ovviamente in assenza di casi specifici o di problematiche particolari.
2. gestione del rischio: tutti gli interventi e le procedure volte a rimuovere definitivamente o a contenere costantemente le criticità individuate nella fase precedente, inclusa l’attività di monitoraggio anche tramite campionamenti e analisi dell’acqua, se indicato;
3. comunicazione del rischio: tutte le azioni finalizzate a informare, formare e sensibilizzare i soggetti interessati dal rischio potenziale (personale addetto alla conduzione degli impianti, personale addetto al controllo, esposti, ecc.)
d) prevede un numero maggiori di soggetti destinatari delle linee guida stesse: strutture turistico-recettive, stabilimenti termali, strutture sanitarie incluse le Aziende provinciali di sevizi alla persona (APSP), Case di Riposo ovvero tutte le strutture a indirizzo comunitario (carceri, palestre e piscine pubbliche ecc.).
In data 1 luglio 2015, ns. prot. 344263 l’Azienda provinciale per i servizi sanitari ha valutato positivamente il sopracitato Accordo.
Vista anche la forte vocazione turistica del Trentino e l’importanza che riveste l’attenzione per la prevenzione della legionellosi dal punto di vista della tutela della salute e dello sviluppo turistico del territorio.
Visto che negli ultimi 3 anni le infezioni verificatesi in Trentino per legionellosi sono state:
2013 31
2014 48
2015 48
Tenuto conto che l’articolo 7, comma 3, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 “Tutela della salute in provincia di Trento” autorizza la Giunta provinciale a disciplinare l’esercizio di funzioni amministrative in materia sanitaria, in tutti i casi in cui ciò è necessario per dare attuazione ad accordi od intese concluse in sede di conferenza Stato-Regioni o di conferenza unificata, salvo che ciò non comporti violazione di riserva di legge”, si propone di recepire con provvedimento della Giunta provinciale l’Accordo in oggetto.
Tutto ciò premesso,
 

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l’Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “"Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi:", Rep. Atti n. 79/CSR del 7 maggio 2015;
- visto l’articolo 7, comma 3, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 “Tutela della salute in provincia di Trento”;
- su proposta dell’Assessore alla Salute e Politiche Sociali
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
 

delibera

1. di recepire l’Accordo, sancito ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b) e dell’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi", Rep. Atti n. 79/CSR del 7 maggio 2015 il cui testo costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l'Azienda provinciale per i servizi sanitari a svolgere attività di informazione e sensibilizzazione sul rischio legionella e sui contenuti dell’Accordo nei confronti delle Associazione di categoria delle strutture ricettive e di altre strutture di interesse collettivo, nonché degli ordini professionali interessati alla tematica.
3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;
4. di dare atto che la presente deliberazione trova copertura finanziaria nell'ambito del riparto delle risorse SSP anno 2016 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2400/2015

Allegato
Accordo 7 maggio 2015, Rep. Atti n. 79/CSR