Provincia Autonoma di Trento
Deliberazione della Giunta Provinciale 18 marzo 2016, n. 357
Integrazione della deliberazione n. 1968 di data 14 settembre 2007 avente ad oggetto "Nuove disposizioni organizzative per l'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 presso le strutture della Provincia autonoma di Trento" ora Dlgs 81/2008.

 

Il Relatore comunica:
La Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul Personale della provincia) all’art. 75 stabilisce le misure organizzative per l’attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro” (Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
In particolare il comma 2 dell’art. 75 della L.P. 7/1997 sopraccitata, prevede che “Per svolgere i compiti spettanti al servizio di prevenzione e protezione e per svolgere la sorveglianza sanitaria ai sensi del comma 1, i datori di lavoro individuati dall’art. 2, comma 1 lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008 si avvalgono in alternativa al nucleo di prevenzione e protezione o all’azienda o all’altro soggetto abilitato ai sensi del comma 1, di un sevizio di prevenzione e protezione costituito all’interno delle strutture provinciali o di soggetti esterni all’amministrazione in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, nei casi individuati dalla Giunta provinciale in relazione alle dimensioni, alla complessità e alle caratteristiche funzionali delle strutture provinciali o per comprovate ragioni organizzative.”
Con deliberazione n. 1968 del 14 settembre 2007 sono state individuate le strutture organizzative provinciali che, per dimensioni, caratteristiche funzionali o ragioni organizzative, possono avvalersi, in alternativa al nucleo di prevenzione e protezione dell'amministrazione, di un servizio di prevenzione e protezione costituito all'interno delle strutture medesime ovvero di soggetti esterni all'amministrazione in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente.
In data 15 maggio 2015, con nota prot. n. 261263, l'Ufficio per la sicurezza sul lavoro del Servizio per il personale, che svolge le funzioni di Nucleo di Prevenzione e Protezione, nel trasmettere la bozza del documento di valutazione dei rischi relativa al Servizio opere stradali e ferroviarie evidenzia la necessità che vengano affidate a professionisti di comprovata esperienza in materia igienico ambientale le necessarie valutazioni specialistiche richieste dalla complessità della struttura.
Con nota prot. n. 24783 dello scorso 20 gennaio, il Sostituto Dirigente del Servizio opere stradali e ferroviarie, anche in esito alla riunione periodica della sicurezza, effettuata in data 1 dicembre 2015, chiede al Servizio per il personale - Ufficio per la sicurezza sul lavoro, di confermare la permanenza delle criticità manifestate con la nota di data 15 maggio 2015 già citata al fine di consentire la valutazione circa la possibilità di dotarsi di un servizio di prevenzione e protezione autonomo, esterno al predetto ufficio, anche mediante l'attribuzione dell' incarico di Responsabile del Servizio prevenzione e protezione a soggetto esterno.
A riscontro della suddetta richiesta, con nota prot. n. 91797 di data 24 febbraio 2016, il Servizio per il personale- Ufficio per la sicurezza sul lavoro, conferma quanto contenuto nella propria nota del maggio 2015 più volte citata ed esprime parere positivo in merito alla proposta di dotarsi di un servizio di prevenzione e protezione diverso dal Nucleo di Prevenzione e Protezione.
Per quanto appena evidenziato, si ritiene di aderire alla proposta del dirigente del Servizio opere stradali e ferroviarie (in veste di datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo 81/2008) di dotarsi di un servizio di prevenzione e protezione autonomo.
Il Servizio opere stradali e ferroviarie, infatti, rientra nella 1° categoria dell’Allegato A) della delibera della Giunta provinciale n. 1968 di data 14 settembre 2007, ovvero è una struttura che, per dimensioni, complessità organizzativa, rischi presenti, numerosità, mostra criticità sotto l’aspetto organizzativo, valutativo e attuativo in materia di sicurezza sul lavoro. Per questo motivo può dotarsi di servizio di prevenzione e protezione autonomo rispetto al Nucleo di Prevenzione e Protezione (le cui funzioni sono svolte dall'Ufficio per la sicurezza sul lavoro) individuando un Responsabile che potrà essere sia interno all’amministrazione provinciale che esterno.
Alla luce di quanto sopra, è necessario integrare la propria deliberazione n. 1968 di data 14 settembre 2007 inserendo nell’allegato A), della delibera stessa, il Servizio opere stradali e ferroviarie quale struttura abilitata a dotarsi di un servizio di prevenzione e protezione autonomo
 

LA GIUNTA PROVINCIALE

• udita la relazione e condivise le ragioni espresse in premessa;
• visto l’art. 75 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia);
• visto il decreto legislativo 9 aprile 1998, n. 81 e successive modificazioni;
• visti gli atti citati in premessa;
• a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
 

DELIBERA

1. di integrare la propria deliberazione n. 1968 di data 14 settembre .2007, avente ad oggetto “Nuove disposizioni organizzative per l’applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 presso le strutture della Provincia autonoma di Trento”, inserendo nell’allegato A) della stessa il Servizio opere stradali e ferroviarie quale struttura che può dotarsi di un responsabile e di servizio di prevenzione e protezione diverso dal Nucleo di Prevenzione e Protezione della Provincia;
2. di rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi a cura del servizio di cui al punto 1), l’individuazione della figura, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, al quale affidare l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione autonomo rispetto al Nucleo di Prevenzione e Protezione della Provincia autonoma di Trento.