Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 27 marzo 2017, n. 15136 - Carico giornaliero di oltre sette tonnellate di materiale scaricato manualmente dal lavoratore: rabdomiolisi e morte


 

 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 16/12/2016

 

 

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata confermava la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva riconosciuto M.M., titolare della omonima ditta di costruzioni e quale datore di lavoro, colpevole del reato di omicidio colposo, con inosservanza di disposizioni antinfortunistiche, ai danni del dipendente C.E. il quale, in conseguenza di una giornata lavorativa che lo aveva visto impegnato nello scarico di materiale edile, aveva contratto una gravissima patologia (rabdomiolisi) che lo aveva condotto a morte. Risultava pertanto confermata la condanna del M.M. alla pena di un anno di reclusione e la condanna al risarcimento del danno a favore delle parti civili cui era assegnata una somma provvisionale di € 100.000.
2. Nel riconoscere la titolarità della posizione di garanzia in capo all'imputato, il quale si era difeso sostenendo di avere predisposto alcune deleghe tecniche ed operative, il giudice di appello enucleava in capo al datore di lavoro due profili di colpa specifica, riconducibili all'inosservanza del D.Lgs. 626/94. Sotto un primo profilo evidenziava che il C.E. era stato destinato a mansioni diverse da quelle per cui era stato assunto senza un preventivo giudizio di idoneità fisica del medico competente e in assenza di specifici dispositivi di movimentazione meccanica del materiale edile. Sotto diverso profilo era attribuito al M.M. di non avere garantito al dipendente una specifica formazione e informazione sui carichi da movimentare e sui rischi connessi a tale movimentazione.
3. Il giudice di appello, a seguito degli accertamenti necroscopici e medico legali disposti, escludeva la ricorrenza di profili di colpa in capo al personale sanitario che aveva avuto la cura e l'assistenza del C.E. nei giorni successivi all'infortunio occorso il 15 Gennaio, fino al decesso (avvenuto nella notte tra il 19 e il 20 Gennaio). Al contempo riconosceva, sulla scorta dei medesimi accertamenti sulle cause del decesso, la ricorrenza di relazione causale diretta tra gli sforzi compiuti dal lavoratore in ragione dei carichi di lavoro sostenuti e la morte del lavoratore, determinata da complicanze renali a seguito di sovraffaticamento muscolare con alterazione metabolica e circolatoria.
3.1 Quanto alla prevedibilità dell'evento rappresentava che lo stesso POS prospettava la esigenza di misure prevenzionali di eventi patologici quali conseguenza di movimentazione carichi, di talché pur presentandosi la rabdomiolisi quale ipotesi non frequente se non rara, nondimeno la stessa andava considerata quale componente di una categoria di danni, sia pure indistinta, potenzialmente suscettibile di rappresentazione da parte di colui che era titolare della principale posizione di garanzia nel circuito lavorativo.
3.2 Quanto alla richiesta di esclusione della parte civile per il fatto che la stessa aveva trasferito l'azione civile dinanzi al giudice civile e in particolare nel passivo del fallimento della ditta M.M. Costruzioni Generali, il giudice di appello escludeva la ricorrenza della identità tra le due domande.
4. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato M.M. la quale articolava un triplice motivo di ricorso.
4.1 Con un primo motivo denunciava inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale nella parte in cui il giudice di appello aveva omesso di valutare la interruzione del rapporto di causalità in ragione della condotta del lavoratore che aveva agito del tutto autonomamente, seguendo prassi lavorative eccentriche ed eccezionali rispetto alle consuete modalità di movimentazione carichi.
4.2 Con un secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio motivazionale in punto a ricorrenza dell'elemento psicologico del reato e, in particolare alla prevedibilità di un evento, raro ed eccezionale, come la patologia occorsa al lavoratore, la quale risultava del tutto eccentrica e non compresa nel novero dei rischi pure considerati nel POS e comunque categorialmente prevedibili sulla base di una valutazione prognostica ex ante da parte di quell'agente modello. Evidenziava ancora difetto di motivazione nella parte in cui il giudice territoriale aveva ritenuto che il lavoratore avesse operato in violazione del POS per il fatto di avere movimentato pesi superiori a 30 kg, mentre era risultato che i singoli materiali da scaricare non avevano peso superiore a 10 Kg. Richiedeva pertanto l'annullamento della sentenza affinchè fosse possibile verificare, anche attraverso un accertamento tecnico, se l'evento patologico realizzatosi fosse prevedibile in ragione del tipo di lavorazione cui il dipendente era stato adibito.
4.3 Con un terzo motivo di ricorso deduceva violazione di norme processuale e difetto motivazionale perché non era stata disposta la revoca della costituzione della parte civile risultando per tabulas la instaurazione di giudizio civile a contenuto risarcitorio delle persone offese assolutamente identico rispetto a quello promosso in sede penale.
 

 

Diritto

 


1. I motivi di ricorso con i quali il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in riferimento alla interruzione del rapporto di causalità e alla carenza dell'elemento psicologico dell'imputato, in ragione della imprevedibilità della patologia occorsa al lavoratore e della sua eccezionalità rispetto ai rischi connessi alla lavorazione, che il datore di lavoro era tenuto a prevenire, sono infondati e devono essere disattesi.
2. Deve invero prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dal ricorrente, atteso che l'articolata valutazione da parte dei giudici di merito degli elementi probatori acquisiti rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a ritenere la responsabilità del ricorrente, mentre le censure da questa proposte finiscono sostanzialmente per riproporre argomenti già esposti in sede di appello, che tuttavia risultano vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale.
3. In particolare la Corte territoriale ha indicato una serie di elementi a sostegno del proprio convincimento in punto a sussistenza tanto del rapporto di causalità omissiva quanto dell'elemento soggettivo del reato, argomenti con i quali la difesa della ricorrente non mostra di confrontarsi a pieno ma finisce per profilare profili di violazione di legge che possono essere superati sulla base dei principi già affermati da questa Corte di cassazione.
3.1 Sotto il profilo causale è indubbio che il lavoratore era intento a svolgere un'attività che rientrava nelle mansioni affidate, benché diverse da quelle per cui era stato assunto, che in relazione a dette mansioni non era stata praticata alcuna specifica formazione e che le istruzioni relative allo svolgimento dello scarico del mezzo non erano state impartite da alcun preposto, ma sostanzialmente concordate tra i lavoratori laddove il lavoratore C.E., che di regola svolgeva le mansioni di autista ed era anche il lavoratore dotato di maggiore forza fisica, aveva preferito operare lo scarico del materiale (termo blocchi in cemento) dall'interno del camion lanciando il materiale ai lavoratori che si trovavano per terra.
3.2 E' inoltre risultato dall'istruttoria dibattimentale che la opzione di non adoperare mezzi meccanici per le operazioni di scarico del materiale, quali carrelli elevatori e muletti, non dipese da una estemporanea decisione del lavoratore, o da un omesso rispetto delle consegne ricevute dal più qualificato dei lavoratori ivi presente (M.), ma dalla ristrettezza degli spazi ove lo scarico era intervenuto e pertanto da scelte organizzative aziendali, di talché l'infortunio realizzatosi ha rappresentato uno sviluppo del tutto adeguato, sulla base di giudizio contro fattuale, fondato su criteri probabilistici di elevata credibilità razionale in una valutazione di logica processuale, delle gravissime omissioni contestate al datore di lavoro che nel piano organizzativo dell'impresa figurava altresì quale direttore dei lavori e responsabile del cantiere e quindi come massimo responsabile della direzione delle procedure lavorative e garante della sicurezza sul luogo di lavoro.
3.2 Sotto diverso profilo poi, è stato evidenziato dal S.C. che l'eventuale addebito di imprudenza al lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica da parte dei soggetti tenuti a garantirne la attuazione, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte o - lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. (La Suprema Corte ha precisato che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, nel segmento di lavoro attribuitogli (vedi sez.IV, 28.4.2011 23292; 5.3.2015 n. 16397).
Non risulta peraltro in discussione - e il giudice di appello ne ha dato conto in motivazione - che il lavoratore era intento alla esecuzione di un compito allo stesso assegnato, in quanto rientrante nell'ambito di attribuzioni che gli venivano richieste e che lo stesso vi stava provvedendo unitamente ad altri lavoratori in base a criteri prestabiliti o comunque concordati, procedendo alla scarico di materiale dalla parte superiore del camion.
4. Quanto ai profili soggettivi del fatto reato, numerose e rilevanti sono le inosservanze ascritte al datore di lavoro, esaminate dai giudici di merito e ritenute sussistenti in capo al M.M. con adeguata motivazione, sia per il fatto di avere adibito il dipendente a mansioni non usuali e in particolare a quelle di carico e scarico di materiale pesante in assenza di una adeguata formazione e informazione sulle pratiche da seguire e in assenza di sorveglianza sanitaria sul lavoratore (art.48 comma IV lett.c) in relazione all'art. 16 D.Lgs. 626/1994 in vigore al momento dell'infortunio), sia per una assolutamente carente, in quanto inesistente, organizzazione del lavoro che il C.E. era chiamato a svolgere.
4.1 Il ricorrente non contesta l'esistenza di lacune organizzative e la inosservanza di cautele che competevano alla figura di garanzia rivestita dal datore di lavoro, ma contesta che tale posizione di garanzia dovesse interpretarsi in termini talmente ampi da ricomprendere, sotto il paradigma della prevedibilità, non solo le malattie che costituiscono uno sviluppo normale e fisiologico di una lavorazione manuale intensa e gravosa, ma la patologia rara, dagli esiti mortali, comunque eccentrici rispetto alla sfera di copertura dei presidi che pure avrebbero potuto essere adottati, esiti che non costituivano neppure la concretizzazione del rischio che il datore di lavoro era tenuto a vigilare e a prevenire.
4.2 In primo luogo deve affermarsi, come coerentemente rappresentato nelle decisioni dei giudici di merito in punto ai profili di rappresentabilità e di prevedibilità dell'evento, che l'approntamento di un comportamento diligente e rispettoso delle regole cautelari che governano il ruolo e i compiti del datore di lavoro, con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria del lavoratore, non si arrestano all'evento finale, inteso come accadimento che si presenta nelle sue più minute articolazioni, ma ha come riferimento un decorso eziologico attraverso il quale sia possibile accertare se l'evento costituisca concretizzazione del rischio della inosservanza della regola cautelare; si tratta quindi di porre a confronto il decorso causale che ha originato l'evento concreto conforme al tipo, con la regola di diligenza violata; di controllare se tale evento sia la realizzazione del pericolo in considerazione del quale il comportamento dell'agente è stato qualificato come contrario a diligenza. Infine di verificare se lo svolgimento causale concreto fosse tra quelli presi in considerazione dalla regola violata (cfr. SU 24.4.2014, Espenhahn, Rv. 261103).
In ossequio dei suddetti principi pertanto non è sufficiente affermare che, sulla base delle cognizioni possedute dal datore di lavoro M.M., al momento dell'innesco del meccanismo causale (lavoro muscolare eccessivo, prolungato, privo di adeguati ausili meccanici, compiuto da lavoratore privo di sorveglianza sanitaria e impreparato a tale sforzo) non risultava in concreto prevedibile una patologia che presentasse sviluppi di ingravescenza tali da rendere possibile un decorso totalmente infausto, laddove l'orizzonte previsionale dell'operatore che riveste una posizione di garanzia, deve essere valutato rispetto alle cognizioni che egli avrebbe dovuto avere o acquisire, e alle condotte che avrebbe dovuto tenere come conseguenza di tali acquisizioni.
Invero nella valutazione della prevedibilità dell'evento non si può prescindere dall'analisi degli anelli più significativi della catena causale, mantenendo l'evento finale in un certo grado di categorialità (sez.IV, 28.6.2007, Marchesini, Rv.237880)
4.3 Una adeguata organizzazione e sovraintendenza delle operazioni lavorative da parte del datore di lavoro, attuata anche mediante soggetti preposti all'occorrenza, avrebbe reso palese che le operazioni cui era stato assegnato il lavoratore, peraltro privo di adeguata copertura derivante da sorveglianza sanitaria, comportavano un carico di lavoro assolutamente insostenibile, in quanto prevedevano la movimentazione, nella medesima giornata di lavoro, di 720 termo blocchi del peso di 10 kg ciascuno, e pertanto un carico giornaliero di oltre sette tonnellate di materiale, scaricato manualmente dal C.E.. La responsabilità per colpa del datore di lavoro, anche in chiave di prevedibilità delle conseguenze di un così intenso sforzo fisico, non va esaminato pertanto alla luce delle patologie lombo sciatalgiche, erniali e articolari pure rappresentate nel POS, quale possibile conseguenza nel tempo di una prolungata esposizione dei lavoratori in attività di movimentazione manuale di pesi, ma va esaminata nell'ambito dello specifico incombente assegnato e delle modalità in cui lo stesso venne organizzato, diretto ed eseguito. Ne consegue che una valutazione in concreto delle operazioni lavorative svolte dal C.E. rendeva del tutto evidente che il lavoratore, al termine della giornata lavorativa, avesse accumulato un affaticamento muscolare talmente intenso, prolungato e insopportabile (si pensi ai segni premonitori del gonfiore muscolare, della sensazione di freddo avvertita in una parte del corpo, della indisposizione lamentata dal lavoratore il giorno successivo, degli esiti dei successivi accertamenti), tale da provocare una condizione di tale ingiuria e debilitazione muscolari da cui derivava la acidosi muscolare, e la "rabdomiolisi" quale possibile conseguenza di un tale stato di prostrazione.
4.4 Sotto diverso angolo prospettico va altresì evidenziato come il datore di lavoro si era sottratto a molteplici obblighi di formazione, istruzione, organizzazione e, soprattutto di vigilanza sanitaria, disponendo delle proprie maestranze in assenza di uno specifico accertamento preventivo teso a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore C.E. era stato poi destinato, ai fini di una valutazione della sua idoneità alla specifica mansione ai sensi dell'art.16 comma I lett.a) D.to Lgs. 626/1994. Così facendo il datore di lavoro aveva sostanzialmente abdicato alla sua funzione di garanzia che gli imponeva, ancor prima di organizzare il lavoro secondo criteri di appropriatezza e di adeguatezza, di adibire alle lavorazioni manuali soltanto lavoratori che non presentassero contro indicazioni, di fatto accettando che potessero essere adibiti a mansioni pesanti o usuranti lavoratori privi di idoneità fisica o portatori di particolari patologie che li rendevano inadatti, o addirittura incompatibili, con lo specifico incombente. In sostanza lo stesso datore di lavoro, con la propria inerzia e la propria inosservanza agli obblighi scaturenti dalla posizione di garanzia di cui era titolare, si era posto nelle condizioni di incapacità a "prevedere" il possibile esito infausto della sua carenza di cautele, di fatto abdicando a qualsiasi iniziativa prevenzionale di patologie, anche gravi, come quella occorsa al lavoratore per effetto della prestazione lavorativa, assumendo pertanto su di sé il rischio di un possibile (e non eccezionale) avveramento.
5. Fondato è invece il terzo motivo di ricorso che attiene alla costituzione di parte civile e alle conseguenze del trasferimento in sede civile dell'azione della parte civile incardinata nel processo penale.
Il trasferimento dell'azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale e ciò impedisce al giudice penale di mantenere ferme le statuizioni civili relative ad un rapporto processuale ormai estinto (sez.IV, 15.4.2004, Di Tria e altro, Rv. 228839).
5.1 Il giudice di appello, a fronte delle allegazioni della difesa dell'imputato, affermava che non vi era prova della coincidenza delle domande rispettivamente proposte in sede penale e in sede civile.
In realtà, sulla base di identica documentazione, allegata al ricorso in cassazione dalla difesa dell'imputato ai fini della autosufficienza della impugnazione, risulta la perfetta coincidenza tra le istanze risarcitone proposte dalla parte civile nel giudizio penale rispetto a quelle avanzate in data 15.5.2008 nella domanda di insinuazione tardiva di credito al passivo della procedura fallimentare di M.M., dichiarato fallito in proprio unitamente alla Costruzioni Generali di M.M. & C. s.a.s., come precisate nell'atto di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere che aveva rigettato la relativa richiesta di ammissione.
5.2 Sotto diverso profilo va riconosciuta la perfetta coincidenza soggettiva e la coerente prosecuzione dei rapporti giuridici, già facenti capo all'imprenditore M.M., fallito in proprio anche quale socio illimitatamente responsabile della società fallita, con la curatela fallimentare che gestisce la liquidazione dell'attivo fallimentare e il pagamento dei debitori, attesa la incapacità patrimoniale del M.M. di soddisfare in proprio i creditori personali, quantomeno fino alla chiusura della procedura concorsuale, e tenuto altresì conto della vis attractiva esercitata dalla giurisdizione fallimentare nell'accertamento dei debito.
5.3 Ne consegue che la domanda di insinuazione tardiva al passivo del fallimento di M.M. rappresenta ipotesi di trasferimento in sede civile della domanda proposta originariamente nel processo penale, con la conseguenza che la costituzione di parte civile deve ritenersi revocata, ai sensi dell'art.82 II comma cod.proc.pen., e la Corte, investita del ricorso proposto dall'imputato, deve rilevare, anche di ufficio, la sopravvenuta estinzione dell'azione civile inserita nel processo penale ed annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in esse contenute (sez.II, 8.10.2015, Vismara, Rv. 265250; sez.V, 21.10.2015, P.C. in proc. Giammattei e altri, Rv. 266342).
6. In conclusione deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, compresa quella relativa alla assegnazione alle parti civili di una somma provvisionale, statuizioni che vanno revocate, mentre agli effetti penali i motivi di ricorso devono essere rigettati.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, statuizioni che elimina.
Rigetta il ricorso agli effetti penali.