Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 aprile 2017, n. 8712 - Infortunio durante i lavori di sopraelevazione di un edificio. Ricorso per Cassazione tardivo


 

 

 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: DORONZO ADRIANA Data pubblicazione: 04/04/2017

 

Fatto

 


Il 27/12/2001, G.B., dipendente di GA.BE., subì un infortunio mentre era intento a svolgere lavori di sopraelevazione di un edificio di proprietà del GA.BE..
Su ricorso dell'Inail, proposto ai sensi degli artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1124/1965, il Tribunale di Agrigento condannò il datore di lavoro al pagamento delle somme corrisposte dall'Istituto assicurativo al lavoratore infortunato, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il GA.BE. propose appello e la Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'impugnazione, confermando il giudizio del tribunale secondo cui l'infortunio si era verificato per la mancanza di opportune misure antinfortunistiche e non era ravvisabile alcuna condotta abnorme dell'infortunato.
Contro la sentenza, il GA.BE. propone ricorso per cassazione sostenuto da due motivi, cui resiste l'Inail con controricorso, depositando anche memoria.
 

 

Diritto

 


Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione la falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.p.r. n. 1124 del 1965.
Il secondo motivo riguarda la violazione e la falsa applicazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 81/2008, nonché degli artt. 1227, 2055, 1299 cod.civ., e 41 cod.pen. Nel suo controricorso l'Inail eccepisce l'inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione rilevando che la sentenza della Corte d'appello era stata, su suo impulso, notificata in data 2 luglio 2010 al procuratore del GA.BE. costituito nel giudizio di appello e nel domicilio eletto. Il ricorso per cassazione notificato solo in data 29 marzo 2011 era pertanto da ritenersi tardivo essendo ormai decorso il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 325, comma 2° cod.proc.civ.
L'eccezione è fondata. In calce alla sentenza della corte d'appello, depositata dal controricorrente, risulta che il provvedimento è stato notificato ad istanza dell'Inail al procuratore di GA.BE., nel domicilio eletto presso l'avvocato DT., in via Omissis, in Palermo. Dalla relazione di notificazione risulta altresì che l'atto è stato ricevuto da un addetto all'ufficio.
Il ricorso per cassazione, notificato il 29 marzo 2011, è senz'altro tardivo, essendo ormai decorso il termine previsto dall'art. 325 cod.proc.civ. 
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in complessivi € 2.700, di cui € 200 per esborsi, oltre al 15% di spese generali e altri accessori di legge.
Roma, 19 gennaio 2017