Categoria: 2010
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Tipologia: Indirizzi operativi bilateralità
Data firma: 23 dicembre 2010
Parti: Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai, Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato
Fonte: ebna.it


Addì, 23 dicembre 2010, in applicazione della delibera EBNA del 12 maggio 2010 e dell'Atto di Indirizzo sulla bilateralità sottoscritto in data 30 giugno 2010, le parti convengono i seguenti indirizzi interpretativi:

1) In relazione a quanto stabilito dalle intese fra le parti in materia di bilateralità e contrattualizzazione del diritto dei lavoratori alle relative prestazioni, tutte le imprese artigiane e non artigiane che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dell'artigianato sono tenute ad aderire alla bilateralità attraverso versamenti effettuati esclusivamente tramite modello F24 utilizzando la specifica causale EBNA. In assenza di adesione l'azienda è tenuta ad erogare ai lavoratori in forza un importo forfetario, denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), pari a 25€ lordi mensili per tredici mensilità, non riassorbibile che ha riflessi su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. In tale fattispecie, l'impresa è altresì tenuta all'erogazione diretta in favore dei lavoratori di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla bilateralità nazionale e regionale. Sono escluse dai versamenti le imprese dell'edilizia e dell'autotrasporto. Per queste ultime, tale esclusione permane fintanto che il CCNL non abbia previsto la contrattualizzazione del diritto alle prestazioni della bilateralità. Sono fatti salvi gli accordi regionali che abbiano già previsto o prevedano l'adesione delle imprese dell'autotrasporto.
2) L'adesione alla bilateralità e le relative modalità di contribuzione da parte delle imprese non ricomprese nella fattispecie di cui al punto 1) sono stabilite dagli accordi definiti a livello regionale, fatte salve eventuali specifiche previsioni a livello nazionale.
3) Nel caso di imprese che optino per il rappresentante interno alla sicurezza, le modalità per il rimborso degli importi relativi agli RLST saranno stabilite a livello regionale. La quantificazione di tali importi sarà stabilita dalle parti a livello nazionale entro il 31-01-2011.
4) Per il calcolo del numero dei dipendenti sul quale applicare i versamenti si fa riferimento ai dipendenti in forza nel mese di riferimento. Rientrano in tale fattispecie anche i lavoratori neo-assunti o che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel corso del mese.
5) I versamenti si effettuano per tutte le tipologie di rapporto di lavoro con la sola eccezione dei lavoratori a chiamata che, nel mese di riferimento per i versamenti, non prestino la loro opera e per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità. I versamenti si effettuano anche per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione, e comunque per tutti quelli dichiarati con il modello UNIEMENS (dm10). Si ribadisce che per i soli lavoratori a tempo parziale l'importo è riproporzionato del 50% per orari di lavoro fino a 20 ore settimanali. Oltre tale orario il versamento è intero. Sono fatti salvi accordi regionali che prevedono il versamento dell'intera quota anche per i lavoratori part-time.  
6) Nel caso di aziende che aderiscono alla bilateralità avendo precedentemente erogato l'E.A.R. (25€), al momento del primo versamento attraverso il modello F24, tale elemento cessa automaticamente di essere erogato. In tal caso l'impresa ne darà adeguata informazione al lavoratore.
7) La nuova bilateralità entra definitivamente a regime a partire dal 1° gennaio 2011. Le prestazioni dirette al sostegno al reddito dei lavoratori sono erogabili a condizione che vi sia regolarità di versamento mensile. Le imprese che, per qualunque ragione dovessero interrompere il versamento mensile, tranne nel caso di mancanza di lavoratori in forza nei mesi di riferimento, per poter ottenere l'erogazione della prestazione dovranno regolarizzare la propria posizione utilizzando il modello F24. Per quanto attiene alla quantificazione delle risorse disponibili per il sostegno al reddito di cui all'articolo 19 della legge 2 del 2009, si farà riferimento a quanto raccolto l'anno precedente indipendentemente dal numero di imprese che hanno versato il contributo. Pertanto, per quanto riguarda il trattamento di sostegno al reddito, la provvidenza decorre immediatamente nei confronti dell'impresa iscritta alla bilateralità ed in regola con i versamenti. La quota di adesione alla bilateralità è annuale ma frazionata in 12 quote mensili in acconto del totale dovuto. Ne consegue che, in caso di sospensione dei versamenti e successiva ripresa, per quanto attiene alle prestazioni per il sostegno al reddito relative alla quota minima dei 29 Euro così come evidenziati nella lettera e) del punto 5 della Delibera del Comitato Esecutivo Ebna del 12 maggio 2010, la regolarità contributiva è mensile e continuativa per almeno 12 mesi.
Per quanto concerne le altre prestazioni, si applicano le regole in materia vigenti in ciascuna regione.