Tipologia: Atto di indirizzo
Data firma: 7 giugno 2013
Parti: DG Sanità e Politiche Sociali e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl
Settori: P.A., Sanità, Emilia Romagna
Fonte: er.cgil.it

Sommario:

  Premessa.
1) Definizione (art. 2, co. 1, lett i, e art 50, co. 2, D.Lgs 81/08).
2) Elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47, co. 4, D.Lgs 81/08).
3) Numero minimo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 47, co. 7, D.Lgs 81/08).
4) Permessi retribuiti orari (Contratto collettivo nazionale quadro, punto 4. In G.U. n. 177 del 30 luglio 1996).
  5) Durata dell’incarico (CCNQ 7 maggio 19%, punto 2).
6) Attribuzioni dei rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 50 D.Lgs 81/08).
7) Formazione del rappresentante (art. 37, co. 10, 11, 12).
8) Raccordo con gli accordi aziendali in essere.

Relazione di accompagnamento all’atto.

Il giorno 7 giugno 2013, presso la sede dell’Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 21, Bologna, si è tenuto un incontro richiesto dalle Segreterie Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, al fine di fornire indicazioni condivise alle Aziende sanitarie della regione in merito ad un’appropriata ed. omogenea applicazione della materia relativa al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza come dettato dal decreto legislativo 81/08 e come regolato dal Contratto collettivo nazionale quadro del 10 luglio 1996 (in G.U. n. 177 del 30/07/96), nonché da Accordi locali sottoscritti a livello aziendale.
Alla riunione sono presenti il Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, i Rappresentanti di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, che congiuntamente sottoscrivono il presente atto di indirizzo diretto ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie, nella loro qualità di Datori di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 81/08.

Premessa.
Le parti concordano sulla necessità che siano fomite, tramite il presente atto di indirizzo, indicazioni generali nella materia di cui si tratta, in ragione della recente evoluzione normativa (D.Lgs 81/08 e s.m.i.) che ha ridisegnato la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla quale non è corrisposto un contestuale aggiornamento della contrattazione collettiva; condizione che ha determinato la sottoscrizione di singoli accordi aziendali cui sono conseguite differenze, anche rilevanti, in materia di consultazione e partecipazione dei rappresentante.

1) Definizione (art. 2, co. 1, lett i, e art 50, co. 2, D.Lgs 81/08).
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è indicato dal decreto in parola quale persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Tale compito di rappresentanza è diretto verso tutti i lavoratori presenti in azienda così come definiti dall’art. 2 co 1, lett. a).
L’area di competenza è pertanto quella aziendale complessivamente intesa.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione.
Il rappresentante deve disporre dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lett. r), contenuti in applicazioni informatiche.
Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

2) Elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47, co. 4, D.Lgs 81/08).
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

3) Numero minimo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 47, co. 7, D.Lgs 81/08).
La norma fissa il numero minimo dei rappresentanti nelle aziende con oltre 1.000 lavoratori in sei unità. Il numero dei rappresentanti potrà essere modificato nella misura che sarà individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Considerati i seguenti elementi:
- numerosità del personale dipendente delle Aziende sanitarie che, ad una revisione realizzata nel 2012, ammontava a 61.877 unità;
- presenza nelle Aziende sanitarie di ulteriori lavoratori non inquadrabili come dipendenti, ma ricomprensibili nell’ampia accezione della definizione di lavoratori dettata dall’art. 2, co. 1, lett. a), anche se non costituenti il così detto elettorato attivo del rappresentante (art. 3);
- presenza di ulteriori lavoratori che operano nell’ambito dell’Azienda a seguito di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, rispetto ai quali il rappresentante non ha una funzione di rappresentanza diretta, ma opera in relazione alla verifica di cui all’art. 50, co. 4, quanto all’acquisizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;
- complessità delle lavorazioni che si svolgono nelle Aziende sanitarie ed estensione territoriale delle Aziende USL;
- effetti di precedenti Accordi aziendali relativi al numero dei rappresentanti eletti o designati nelle Aziende sanitarie della regione che, ad una recente revisione ammontano a 185 unità, quando il numero minimo ne avrebbe previste 102.
Le parti concordano di incrementare il numero dei rappresentanti rispetto al numero minimo fissato dall’art. 47, co. 4, e di fissare, in attesa della prossima contrattazione collettiva, il numero minimo di rappresentanti secondo la seguente formula: 6 rappresentanti quanto ai primi mille dipendenti, 1 rappresentante per ogni ulteriore quota di mille dipendenti o frazione superiore a 500 unità, ferma restando, qualora superiore, la dotazione di rappresentanti derivante dagli accordi aziendali in essere, fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il rinnovo delle RSA aziendali.

4) Permessi retribuiti orari (Contratto collettivo nazionale quadro, punto 4. In G.U. n. 177 del 30 luglio 1996).
“Nelle Amministrazioni che occupano più di 15 dipendenti, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs 626/94, i rappresentanti per la sicurezza ... omissis ... utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), 1) dell’art. 19, non viene utilizzato il predetto monte ore e l’attività è considerata tempo di lavoro.”
Pur a fronte dell’abrogazione del D.Lgs 626/94, operata dall’art. 304, co. 3, del D.Lgs 81/08, stabilisce che, in attesa dell’emanazione di nuovi decreti, i rinvii dell’abrogato Dlgs. 626/94 si intendono riferiti alle corrispondenti parti del Dlgs. 81/08, e pertanto deve intendersi tuttora pienamente operativo il CCNQ pubblicato in G.U. il 30 luglio 1996 in merito agli aspetti applicativi riguardanti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Da ciò deriva che ad ogni rappresentante, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del D.Lgs 81/08, spettano 40 ore annue e che a questo monte ore devono essere aggiunte le ore necessarie all’espletamento degli adempimenti previsti dal medesimo art. 50, co. 1, in relazione ai compiti definiti alle lettere b), c), d), g), i), 1) del D.Lgs 81/08.
Pertanto:
4.a) Al rappresentante spettano pertanto 40 ore annue per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 50, co. 1, lettere: a), e), f), h), m), n), o).¹
4.b) Al rappresentante spetta un monte ore annuo non determinato dalla legge e dalla contrattazione collettiva per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 50, co. 1, lettere b), c), d), g), i), 1).²
Le parti concordano di confermare i contenuti del CCNQ del 1996 e gli accordi aziendali, qualora più favorevoli, in materia di permessi retribuiti per la realizzazione degli adempimenti di cui all’art. 50.
In particolare concordano di fissare in 200 ore anno i permessi retribuiti per ogni rappresentante per la realizzazione delle azioni di cui ai punto 4.a) e 4.b), con la possibilità di ulteriori incrementi per la realizzazione delle azioni di cui al punto 4.b); quest’ultima quota è, infatti, da ritenersi indicativa, in quanto il CCNQ ed il decreto legislativo di riferimento non fissano un numero massimo di monte ore ma stabiliscono che la relativa “attività è considerata tempo di lavoro” (CCNQ punto 4, secondo periodo), poiché il rappresentante deve essere posto nelle condizioni di disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione (art. 50, co. 2).
4.c) Le parti concordano, inoltre, di prevedere ulteriori 300 ore annue per promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori. Tale monte ore non è attribuito pro capite.
I permessi utilizzati, sia per l'esercizio delle funzioni sub 4.a), 4.b) e 4.c) costituiscono a tutti gli effetti orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori. In occasione della fruizione dei permessi in questione viene corrisposto finterò trattamento retributivo spettante, ivi comprese le indennità collegate all'effettiva presenza in servizio.
Il datore di lavoro, attraverso le strutture operative di assegnazione del rappresentante, ne deve garantire l’attività di rappresentanza, favorendo la fruizione dei permessi necessari, salvo che non ostino eccezionali esigenze di servizio che debbono essere dettagliatamente motivate.
Le parti convengono di richiamare quanto dettato dall’art. 50, co. 2 del D.Lgs 81/08 ultima parte: il rappresentante “non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.”

5) Durata dell’incarico (CCNQ 7 maggio 19%, punto 2).
La durata dell’incarico di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di 3 anni.

6) Attribuzioni dei rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 50 D.Lgs 81/08).
Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, statuizione che tuttavia può essere esclusivamente migliorativa rispetto alla previsione normativa, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha le seguenti prerogative.
6. a) Accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni (art. 50, co. 1, lett. a). Il diritto del rappresentante di accedere ai luoghi di lavoro è già reperibile nell’art. 9 della legge 300/70: “I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ... omissis”.
È ulteriormente garantito dall’art. 18, co. 1, lett. n) del D.Lgs 81/08, ove è previsto che il datore di lavoro deve “consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute”; la previsione è assistita da sanzione penale a carico del datore e del dirigente³.
Il più volte citato CCNQ del 1996, qualora non in contrasto con le nuove disposizioni e quindi nulle ai sensi dell’art. 1418 c.c., prevede, quanto all’accesso ai luoghi di lavoro, il rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge, la segnalazione preventiva al datore delle visite che intende svolgere, la possibilità che tali visite siano assistite dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione o da un suo delegato.
Non sussiste pertanto l’obbligo di autorizzazione preventiva per gli accessi, ma solo di opportuna segnalazione con adeguato preavviso, da definire sulla base di criteri generali di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali. L’accesso senza la preventiva comunicazione è subordinato a ragioni di urgenza derivabili dai principi ordinamentali di riferimento.
In ragione della regolamentazione previgente, che lascia indefiniti alcuni elementi di rilievo, è opportuno proceduralizzare gli accessi individuando modalità predefinite di segnalazione e svolgimento nel rispetto degli accordi collettivi.
6. b) Consultazione. Il rappresentante è consultato dal datore di lavoro ai ricorrere delle ipotesi elencate ai citato art. 50 del D.Lgs 81/08. La mancata consultazione è assistita da sanzione penale per il datore di lavoro e il dirigente⁴.
Il rappresentante, in particolare, è consultato “preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda ...” (sub art. 50, co. 1, lett. b) oltre ad altre funzioni sulle quali si incardina il sistema di prevenzione aziendale (sub art. 50, co. 1, lett. c, e d)⁵.
Il più volte citato CCNQ non fissa per Io svolgimento di queste funzioni un tempo predefinito e la relativa “attività è considerata tempo di lavoro”. I relativi permessi orari del rappresentante sono riconducibili al punto 4.b.
In considerazione delle osservazioni sopra riferite relative all’ultrattività del contratto collettivo si richiamano gli aspetti procedurali salienti elencati dal CCNQ sub punto 8) quanto alle “modalità di
consultazione”:
la consultazione del rappresentante deve essere svolta in modo da “garantire la sua effettività e tempestività”;
- il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante”;
- Il rappresentante “conferma l’avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale della stessa”.
In ragione dell’importanza preventiva della consultazione del rappresentante e delle citate sanzioni penali che sono previste per il datore che non ottemperi a quanto previsto, le parti concordano la proceduralizzazione dell’attività di consultazione sulla base delle indicazioni fornite dal CCNQ.
6.c) Riunione periodica. Il rappresentante partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/08⁶, in cui il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti una serie di informazioni dettagliatamente elencate nel citato articolo (il CCNQ non fissa per la partecipazione alla riunione periodica un tempo predefinito e la relativa “attività è considerata tempo di lavoro”⁷, i relativi permessi orari del rappresentante sono riconducibili al punto 4. b, e 4.c). Le parti sottolineano l’importanza della riunione periodica, raccomandano un’azione attiva quanto ali1 individuazione di codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali e di obiettivi di miglioramento della sicurezza sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (co. 3 lett. a, e b);
6.d) Informazione e documentazione aziendale.
Il rappresentante “riceve” le informazioni di cui alle lettere e) ed f) del citato co. 1, art. 50⁸. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento (di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) relativo alla valutazione di tutti i rischi (art. 50, co. 4) e del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (art. 50, co. 5).
Il datore di lavoro (art. 18, co. I, lett. o) ha l’obbligo di consegnare tempestivamente al rappresentante copia dei documento che può essere “anche su supporto informatico” e che deve essere “consultabile esclusivamente in azienda”⁹.
Si conviene sull’opportunità che il rappresentante formuli richiesta scritta del documento, formalità necessaria a fini probatori, poiché la mancata consegna del documento prevede per il datore una sanzione penale detentiva o l’ammenda (art. 55, co. 5, lett. a)¹º. Il datore ha, inoltre, l’obbligo di consentire al rappresentante l’accesso ai dati richiamati alla lett. r) del co. 1, dell’art. 18, relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno.
La questione che occorre risolvere e che è stata oggetto di ricorrenti pronunciamenti attiene al riconoscimento in capo al rappresentante del diritto di ricevere una copia cartacea del documento di valutazione del rischio e non già una copia su supporto informatico e del diritto di consultare la copia anche fuori dalla sede aziendale. Premesso che non è in discussione il fatto che il datore di lavoro debba consegnare il documento, sono controverse le modalità tecniche della consultazione e la possibilità che possa essere realizzata esclusivamente nell’ambito degli spazi aziendali. Non si tratta di condizioni irrilevanti, ma di elementi pertinenti atti a porre il rappresentante nelle condizioni di esercitare il ruolo, ad esso riconosciuto dalla legge, di presidio e controllo della salvaguardia di interessi di primaria importanza, quali sono quelli relativi alla salute dei lavoratori. Nel caso in esame non viene in soccorso il CCNQ del 1996, poiché gli interventi prescrittivi di cui si tratta hanno travalicato la norma previgente e la relativa negoziazione sindacale.
In ragione del ruolo del rappresentante, complessivamente inteso, si conviene sulla opportunità di adottare un’apposita regolamentazione diretta a contemperare il dettato dell’art. 18, co. 1, lett. o), quanto la possibilità concessa al datore di lavoro di consegnare il documento anche su supporto informatico e di consentirne la consultazione esclusivamente in azienda, con il dettato dall’art. 50, co. 2, ove è previsto che il rappresentante deve disporre oltre al tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni ivi compresi i supporti per l’accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche, così come già indicato al punto 1, quinto periodo di questa relazione. Tutto ciò deve essere realizzato nel rispetto della normativa di riferimento ed in particolare rispetto a quanto dettato dall’art. 50, co. 6, in relazione al D.Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché in materia di segreto industriale e del segreto in ordine ai processi produttivi.

7) Formazione del rappresentante (art. 37, co. 10, 11, 12).
Il datore di lavoro assicura che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza “riceva una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’art. 37” (art. 50, co. 2, lett. g).
“Il rappresentante ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.”
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dalla legge. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali (di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda) con verifica di apprendimento.
La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
La formazione dei rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.
Nel caso di inadempienza è prevista a carico del datore di lavoro sanzione penale detentiva o in alternativa un’ammenda¹¹ (art. 55 co. 5, lett. c).
Le parti concordano di garantire ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle Aziende sanitarie corsi di formazione (di ingresso e di aggiornamento periodico) omogenei a livello regionale, affidandone il coordinamento alla regione che, sulla base di un piano formativo condiviso con i soggetti firmatari del presente atto, ne affida la realizzazione ad un’unica Azienda sanitaria individuata dalla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali. I direttori generali delle Aziende sanitarie dovranno assicurare la partecipazione dei rappresentanti eletti o nominati nelle Aziende da loro dirette al fine di adempiere all’obbligo normativo la cui violazione come sopra riportato è sostenuto da sanzione penale.
Valutata l’importanza attribuita dalla legge alla formazione del rappresentante (si veda il citato art. 37 co. 10) e quanto sopra già espresso in relazione alla durata minima dei corsi di ingresso fissata in 32 ore e dei corsi di aggiornamento stabilita in 8 ore annue (art. 37 co. 11 e co. 12), considerato che gli accordi aziendali in essere fissano già livelli minimi più elevati rispetto a quelli previsti dalia legge, le parti concordano di fissare la seguente durata dei corsi: corsi di ingresso 40 ore, corsi di aggiornamento 32 ore annue, nelle quali sono incluse anche la partecipazione ad attività di formazione di tipo seminariale o convegnistico incluse nel piano di formazione annuale, il ruolo che la legge assegna al rappresentante comporta necessariamente un importante intervento formativo iniziale ed un aggiornamento continuo, in nota, si citano a mero titolo esemplificativo, alcune funzioni di consulenza aggiuntive rispetto ai compiti sommariamente elencati nella presente relazione¹².

8) Raccordo con gli accordi aziendali in essere.
Considerato che in alcuni degli accordi aziendali in essere è stato convenuto di raggruppare le funzioni del rappresentante nelle seguenti due categorie.
La prima indicata “Funzioni sub a)” è riconducibile alle attività del rappresentante esercitate su iniziativa di soggetti esterni: il datore di lavoro o suo delegato, altri soggetti aventi titolo ed espressamente indicati dal decreto di riferimento (medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale), gli Enti aventi competenza in materia.
La seconda indicata “Funzioni sub b) è riconducibile alle azioni esercitate d’iniziativa da patte del rappresentante in attuazione del dettato del decreto legislativo 81/08.
Considerato, altresì, che gli accordi aziendali in parola, per lo svolgimento delle funzioni sub b) prevedono 200 ore di permessi retribuiti per ogni rappresentante, mentre non viene imputato a tale monte ore il tempo impiegato per l’esercizio delle funzioni sub a), “in quanto connesse con Fattività degli organismi istituzionali”.
Si conviene, al fine di superare un’incoerenza con la norma e con la contrattazione collettiva, ed in quanto ciò non comporta un arretramento della disponibilità oraria del rappresentante, di utilizzare il criterio stabilito al punto 4 della presente relazione. Ove sono fissati in 200 ore anno i permessi retribuiti per ogni rappresentante per la realizzazione delle azioni di cui ai richiamati punti 4.a) e 4.b), con la possibilità di ulteriori incrementi per la realizzazione delle azioni dì cui al punto 4.b).
A questo monte ore, come peraltro già previsto dagli accordi aziendali in parola, è da aggiungersi un’ulteriore quota di 300 ore annue non assegnate pro capite (sub 4.c) per promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.

Nella tabella che segue è illustrata la situazione attuale derivata dalla contrattazione aziendale (colonna 4), in base alla quale risultano in essere 185 RLS. In colonna 6 è illustrato il numero e la distribuzione degli RLS determinata dall’applicazione del Raccordo ed in colonna 7 la differenza tra la situazione attuale e quella che si verrebbe a determinare con Fatto in parola.
Tuttavia nell’atto si è previsto di mantenere la situazione attuale fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il rinnovo delle RSA aziendali.

Descrizione
Colonna 1

Totale dipendenti
Colonna 2

RLS come da legge
Colonna 3

RLS attuali nominati sulla base di accordi aziendali
Colonna 4

RLS calcolati sulla base del accordo oltre ì primi 1000 dipendenti (1 RLS ogni 1.000) dipendenti; 1 per frazione superiore ai 500 dipendenti
Colonna 5

RLS in applicazione del presente atto
Colonna 6

Differenza ria gli RLS attuali e quelli derivanti dall’applicazione dell’atto
Colonna 7

Azienda USL di Piacenza

3.657

6

10

3

9

-1

Azienda USL di Parma

2.647

6

9

2

8

-1

Azienda USL di Reggio Emilia

4.049

6

6

3

9

3

Azienda USL di Modena

6.084

6

27

5

11

-16

Azienda USL di Bologna

8.249

6

21

7

13

-8

Azienda U SL di Imola

1.789

6

9

1

7

-2

Azienda USL di Ferrara

2.924

6

7

2

8

1

Azienda USI, di Ravenna

4.928

6

6

4

10

4

Azienda USL di Forlì

2.568

6

8

2

8

0

Azienda USL di Cesena

2.986

6

6

2

8

2

Azienda USL di Rimini

4.307

6

9

3

9

0

Azienda Ospedaliera di Parma

3.846

6

13

3

9

-4

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

2.811

6

5

2

8

3

Azienda Ospedaliera di Modena

2.378

6

16

1

7

-9

Azienda Ospedaliera di Bologna

4.916

6

17

4

10

-7

Azienda Ospedaliera di Ferrara

2.488

6

7

2

8

1

Istituti Ortopedici Rizzoli dì Bologna

1.250

6

9

0

6

-3

TOTALE

61.877

102

185

46

148

-37

_____
1 a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2 b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione del luoghi di lavoro e dei medico competente; d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione dì cui all’articolo 37; g) riceve una formazione adeguata e, comunque. non inferiore a quella prevista dall’articolo 37; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di nonna, sentito; 1) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
3 Ammenda da 2.000 a 4.000 euro, art. 55, co. 5, lett. e).
4 Ammenda da 2.000 a 4.000 euro. art. 55, co. 5, lett. e).
5 D.Lgs 81/08 art. 50, co. 1, lett. c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; lett. d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37.
6 Articolo 35 - Riunione periodica.
Co.1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Indice almeno una volta all’armo ima riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio dì prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente ...; d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Co.2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: a) il documento dì valutazione dei rischi; b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; e) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
Co. 3. Nel corso della riunione possono essere individuati: a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi dì infortuni e di malattie professionali.; b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Co. 4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione dì nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Co. 5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente, Art. 35, co. 2. sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro (Art. 55, co. 5, lett. f);
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente, Art. 35, co. 4, ammenda da 2.000 a 4.000 euro (Art. 55, co. 5, lett. e);
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente, Art. 35. co. 5, sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro (Art. 55, co. 5 lett. h).
7 Art. 50, co. 1, lett. 1) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35.
8 D.Lgs 81/08 art. 50, co. 1, lett. e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agii ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; lett. f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
9 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente. Art. 18, co. 1, lett o) arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro (Art. 55, co. 5 lett. a).
10 Ibidem.
11 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente, Art. 37. co. 10. Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (Art. 55, co. 5 lett. c).
12 Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza - I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV, ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo dì vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente;
Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari - Per le operazioni lavorative per le quali è prevedibile, nonostante l’adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un’esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro consulta preventivamente il rappresentante per la sicurezza;
Articolo 271 - Valutazione del rischio, agenti biologici - il rappresentante per la sicurezza è consultato dal datore di lavoro prima dell’effettuazione della valutazione del rischio da agenti biologici.