Tipologia: CPL
Data firma: 15 novembre 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Upa. Ccdd, Cia e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, L'Aquila
Fonte: www.cnel.it

Sommario:

  Art. 1 Oggetto del Contratto
Art. 2 Decorrenza e Durata
Art. 3 Relazioni sindacali
Art. 4 (riferito all'art. 10 CCNL) Assunzione
Art. 4 Bis (riferito all'art. 12 CCNL) Periodo di Prova
Art. 5 (riferito all'art. 18 CCNL) Riassunzione
Art. 6 (riferito all'art. 22 CCNL) Lavoratori migranti
Art. 7 (riferito all'art. 26 CCNL) Classificazione
Art. 8 (riferito all'art. 29 CCNL) Orario di Lavoro
Art. 9 (riferito all'art. 32 CCNL) Permessi per corsi di addestramento professionale
Art. 10 (riferito all'art. 34 CCNL) Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 11 (riferito all’art. 44 CCNL) Retribuzione
Art. 12 (riferito all’art. 44 del CCNL) Alloggio e generi in natura
  Art. 13 (riferito all'art. 58 del CCNL) Integrazione malattia e infortuni sul lavoro
Art. 14 (riferito all’art. 63 CCNL) Lavori pesanti o nocivi
Art. 15 (riferito all’art. 64 CCNL) Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Art. 16 (riferito all'art. 82 del CCNL) Quote sindacali per delega
Art. 17 (riferito all'art. 41 del CCNL) Attrezzi ed utensili
Art. 18 (riferito all'art. 72 del CCNL) Norme disciplinari
Art. 19 (riferito all'art. 74 del CCNL) Notifica provvedimenti disciplinari
Art. 20 Allegato 1 Obblighi particolari tra le parti
Art. 21 Esclusiva di stampa
Art. 22 Disposizioni finali
Allegati

Contratto provinciale di lavoro Operai Agricoli e Florovivaisti - L'Aquila

Il giorno 15 del mese di novembre dell'anno 2000, presso la sede dell'Unione Provinciale Agricoltori della Provincia di L'Aquila, tra le Organizzazioni Professionali dei datori di lavoro agricoli di seguito elencate: l'Unione provinciale agricoltori di L'Aquila (UPA) […], la Federazione provinciale coltivatori diretti di L'Aquila (CCDD) […], la Confederazione italiana agricoltori (CIA Provinciale) […], e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di seguito elencate: la Flai - Cgil della Provincia di L'Aquila […], la Fisba - Cisl della Provincia di L'Aquila […], la Uila - Uil della Provincia di L'Aquila […]

Art. 1 Oggetto del Contratto
Il presente contratto provinciale di lavoro (CPL), nell'ambito delle materie indicate dalle norme di rinvio contenute nella normativa nazionale, disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende agricole singole ed associate e gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di L'Aquila. Il CPL si applica, inoltre, alle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato, alle attività agrituristiche e faunistiche-venatorie e di silvicoltura e di pescicoltura.

Art. 3 Relazioni sindacali
Le Parti stabiliscono di rafforzare le relazioni sindacali attraverso la costituzione dell'Osservatorio Provinciale di cui all’art. 6 del CCNL. Per il funzionamento dell'Osservatorio si rinvia al regolamento di cui all'allegato 4 del CCNL del 10/7/98.
Dichiarazione a verbale
Le funzioni della Commissione Provinciale di cui all’art. 14 del precedente CPL, vengono interamente assorbite dall'Osservatorio Provinciale.

Art. 4 (riferito all'art. 10 CCNL) Assunzione
[…] L’assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata in base alle disposizioni della Legge 608/98, per "fase lavorativa" intesa come il periodo di tempo limitato e presunto necessario all'esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale sia delle principali colture agrarie che degli allevamenti. A tal riguardo per la Provincia di L'Aquila si individuano le seguenti "fasi lavorative":
- aratura e tutti gli altri lavori consecutivi del terreno;
- Irrigazione, trattamenti fitosanitari;
- Diradamento bietole da zucchero, ortaggi, carote e verdure;
- Trapianto ortaggi e verdure;
- Raccolta di prodotti orticoli, patate, verdure di pieno campo, lavorazione degli stessi nei magazzini e nei centri di condizionamento aziendali;
- Potatura vigneti e frutteti;
- Vendemmia, raccolta delle olive e della frutta;
- Fienagione;
- Lavorazione di orti e giardini, lavori di silvicoltura;
- Lavori zootecnici in allevamenti bovini, ovini, suini, ittici, avicunicoli ed altre specie;
- Attività a carattere stagionale in aziende agrituristiche;
- Attività stagionali in aziende florovivaistiche.
[…]
Convenzioni (riferito all’art. 24 CCNL)
Le parti stabiliscono che in base all’art. 24 del CCNL possono essere stipulate convenzioni per (assunzione di manodopera di cui all’art. 17 della L. 28/02/1987 n. 56, onde semplificare le procedure di avviamento al lavoro.
Dichiarazione a verbale
Tenuto conto di quanto concordato nel protocollo d'intesa sul mercato del lavoro del 25/7/1994 le parti prendono atto che:
- la stagionalità è una caratteristica strutturale del lavoro in agricoltura;
- il rapporto di lavoro a tempo determinato costituisce la regola e non l’eccezione;
- la frammentazione aziendale comporta l’instaurazione consistente di rapporti a termine di breve durata.
In relazione a eventuali Leggi che dovessero intervenire a modifiche del mercato del lavoro le parti convengono di incontrarsi per adeguare la normativa contrattuale alle leggi stesse.

Art. 8 (riferito all'art. 29 CCNL) Orario di Lavoro
L’orario di lavoro ordinario, è stabilito in 39 ore settimanali, pari ad ore 6,30 giornaliere. Gli addetti alla cura e governo delle stalle e del bestiame ed alle attività connesse seguiranno l'orario medio giornaliero di cui sopra, distribuito in 6 giorni lavorativi dal lunedì al sabato; a tale personale va assicurato un riposo continuativo di 8 ore in coincidenza con le ore notturne. Per gli operai addetti alle attività di agriturismo l'orario ordinario potrà essere distribuito nel corso dell'anno, previa intesa tra le parti, in base alle esigenze aziendali. Per il personale addetto agli altri lavori, l'orario settimanale sarà così distribuito:
- ore sette giornaliere, dal lunedì al venerdì;
- ore quattro giornaliere, al sabato.
Per un periodo massimo di 90 giorni ogni anno, da individuarsi dal datore di lavoro in relazione alle esigenze di organizzazione aziendale e previo accordo tra le parti, l'orario ordinario sarà di 44 ore settimanali. Il recupero di detto maggiore orario viene effettuato per un uguale periodo di 90 giorni attraverso un orario ordinario settimanale di 34 ore. Per entrambi i periodi la retribuzione degli OTI sarà riferita a 39 ore settimanali. Sono fatte salve, le disposizioni della legge 16/02/67 n. 371 (art. 5) che estende la copertura assicurativa ai 6 giorni della settimana anche quando l'orario è effettuato in 5 giorni lavorativi. Le parti convengono che in caso di esigenze aziendali che richiedono una organizzazione lavorativa di otto ore continuative, al dipendente spetta una pausa retribuita di quindici minuti nell'arco delle otto ore.

Art. 14 (riferito all’art. 63 CCNL) Lavori pesanti o nocivi
Sono considerati nocivi i seguenti lavori:
- Trattamenti tossici, liquidi e polverulenti;
- Lavatura pozzi neri e vasche di raccolta delle urine;
- Carico e scarico di letame con attrezzi a mano;
- Irrorazione con esteri fosforici;
- Lavori in serre con (utilizzo di presidi sanitari di 1ª e 2 ª classe.
Per le suddette lavorazioni si stabilisce una riduzione dell'orario di lavoro giornaliero pari a 2 ore e 20 minuti, a parità di retribuzione e di qualifica. Sono considerati lavori pesanti o nocivi per i quali è prevista una maggiorazione del 10% della retribuzione contrattuale di qualifica, fatti salvi i trattamenti d'uso aziendale più favorevoli, le seguenti lavorazioni:
- Irrorazione con antiparassitari;
- Abbattimento piante, loro segatura a mano, potatura di alberi di alto fusto;
- Lavorazione nelle celle frigorifere per più di quattro ore giornaliere.

Art. 15 (riferito all’art. 64 CCNL) Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Le parti stabiliscono di procedere alla costituzione del Comitato Paritetico Provinciale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, pur già previsto dal verbale di accordo nazionale del 18/12/96 di cui all'allegato n. 5 del CCNL, e di demandare allo stesso la costituzione di un Comitato di Gestione degli RLS e degli RLST nonché la programmazione delle visite periodiche di cui all'art. 64 del CCNL e di eventuali corsi di formazione.

Art. 17 (riferito all'art. 41 del CCNL) Attrezzi ed utensili
I datori di lavoro si impegnano a fornire sia gli attrezzi di lavoro sia gli indumenti necessari per lo svolgimento delle mansioni. Il lavoratore è responsabile degli attrezzi affidatigli.

Art. 18 (riferito all'art. 72 del CCNL) Norme disciplinari
I lavoratori addetti alle macchine agricole, agli impianti ed ai macchinari, sono responsabili dei danni causati alle stesse se derivati da negligenza e da omessa manutenzione, quando richiesta dalla qualifica di appartenenza, delle macchine loro affidate. Sono altresì ritenuti responsabili di danneggiamenti all'azienda quei lavoratori a tempo determinato che senza valide motivazioni non si presentano sul posto di lavoro nonostante la chiamata a lavoro e quei lavoratori addetti alle lavorazioni dei prodotti orticoli nei centri di condizionamento che, per negligenza o dolo, omettano di rispettare e controllare lo standard qualitativo del prodotto finito, stabilito dall'azienda. Le sanzioni disciplinari previste sono così riassunte a seconda dell'entità dell'infrazione:
- una multa pari ad una giornata di paga per infrazioni lievi:
a) il lavoratore che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- una multa pari a due giornate di paga per le seguenti infrazioni:
b) il lavoratore che senza giustificato motivo non si presenti al lavoro;
- una multa pari ad un minimo di tre e un massimo di cinque giornate di paga per infrazioni più gravi nei seguenti casi:
c) il lavoratore che per negligenza arrechi danni all'azienda o ai macchinari;
- il licenziamento in tronco e la risarcibilità dei maggiori danni subiti dall'azienda, per i danneggiamenti più gravi.
[…]

Art. 20 Allegato 1 Obblighi particolari tra le parti
Le parti firmatarie del presente CPL provvederanno alla divulgazione delle norme contrattuali e le spese relative saranno a carico di tutte le parti contrattuali mediante ritenuta sul CAC provinciale. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ai lavoratori la documentazione prevista dalle normative vigenti.

Art. 22 Disposizioni finali
Le norme del presente CPL non modificano le condizioni di miglior favore degli operai agricoli. Per quanto non contemplato nel presente CPL, valgono le norme previste dal CCNL 10/07/1998 per gli operai agricoli, vengono integralmente recepiti tutti gli articoli specifici riferiti alla contrattazione collettiva per gli operai florovivaisti contenuti nel CCNL 10/07/1998. […]