Tipologia: CPL
Data firma: 19 marzo 1999
Validità: 01.01.1999 - 31.12.2001
Parti: Anse, Assedili, Cna e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, L'Aquila
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Investimenti - occupazione - informazione
Art. 2 - Diritti sindacali
Art. 3 - Governo della mobilità
Art. 4 - Quote di adesione contrattuali
Art. 5 - Appalto
Art. 6 - Consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese
Art. 7 - Subappalto
Art. 8 - Indennità di alta montagna
Art. 9 - Indennità di alloggio in cantiere
Art. 10 - Indennità attrezzi
Art. 11 - Cantieri in estensione - tempi di percorrenza
Art. 12 - Mensa
  Art. 13 - Addestramento professionale e scuola edile
Art. 14 - Comitato paritetico
Art. 15 - Edilcassa
Art. 16 - Quota di servizio sindacale
Art. 17 - Elemento economico territoriale
Art. 18 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione
Art. 19 - Anzianità professionale edile ed anzianità professionale edile straordinaria
Art. 20 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale RLST
Art. 21 - Decorrenza e durata
Art. 22 - Trasferta
Art. 23 - Contributo per spese di viaggio
Dichiarazione a verbale extracontrattuale

Contratto Provinciale di lavoro

Premessa
La stesura del presente contratto integrativo Provinciale è stata l'occasione per attuare una valutazione attenta della situazione complessiva del settore dell'edilizia. Dopo aver rilevato la persistente mancanza, nell'ambito regionale, di commesse di opere pubbliche e private che ha determinato un ridimensionamento del settore con cali occupazionali notevoli e destrutturazione delle imprese, si è anche constatato il parziale successo della legge sul beneficio del 41% sulle ristrutturazioni con un conseguente effetto debole sul lavoro nero.
Sulla base delle analisi svolte, con il presente accordo, le parti si impegnano a realizzare i seguenti obiettivi:
- agevolare il rispetto delle leggi in materia ed il contratto;
- far crescere la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro;
- stabilire il ruolo degli organismi paritetici;
- rilancio dell'occupazione.
Le parti ribadiscono il concorde intento di adottare iniziative per il superamento dell'utilizzo irregolare della manodopera, delle inadempienze nel rapporto di lavoro e della concorrenza sleale tra le imprese. Attraverso la costituzione del Comitato Territoriale Paritetico Regionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, le parti si impegnano a favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro. Si auspica, inoltre, un pieno accoglimento della normativa nazionale in materia di appalti (415/98), per evitare tutte le situazioni di incertezza, la semplificazione delle procedure burocratiche da conseguire anche con il contributo tecnico del Ce.Re.Mo.Co. Per realizzare gli obiettivi indicati appare opportuno migliorare il sistema delle relazioni industriali. A tal fine le parti si impegnano ad intensificare l'attività di Concertazione a livello territoriale e regionale allo scopo di eliminare tutti i paletti burocratici che ostacolano la libera circolazione delle imprese abruzzesi nel territorio regionale, con vantaggi economici per le imprese e salvaguardia, vera, dei livelli occupazionali. Un primo passo verso la normalizzazione delle relazioni industriali e primo segno di semplificazione burocratica viene considerato il presente accordo di contrattazione di secondo livello su base provinciale, ma con l'intento di regionalizzare la contrattazione al rinnovo dello stesso. Le parti si impegnano, qualora ve ne fossero le condizioni, per i futuri rinnovi ad armonizzare definitivamente le diverse prestazioni tra i territori.

Art. 1 - Investimenti - occupazione - informazione
Gli imprenditori si impegnano a fare informazione-formazione sull'applicazione di nuove tecnologie di costruzione e per un programma di investimenti, qualora possibile, per costituire la quota privata di investimento nei PRUSST regionali o altra legge regionale o comunitaria.
Le associazioni Anse ed Assoedili della Cna Abruzzo e la Federazione Lavoratori Costruzioni provinciale, fermo restando la propria autonomia e le rispettive distinte responsabilità, fatte salve le eventuali procedure che in sede nazionale potranno essere ulteriormente stabilite, concordano di incontrarsi semestralmente per esaminare lo stato del settore, gli indirizzi produttivi, l'organizzazione del lavoro, le prospettive occupazionali, nonché le esigenze e le disponibilità di qualifiche.

Art. 2 - Diritti sindacali
Nelle imprese e/o nelle unità produttive che occupino più di 5 dipendenti dove non possono essere eletti i rappresentanti sindacali, ai sensi dell'art. 89 del CCNL 27/10/95 e della L. 20/5/77 n. 300 "Statuto dei lavoratori", si procederà, a norma degli accordi interconfederali, alla elezione del delegato di cantiere.

Art. 5 - Appalto
Le parti considerano centrale ed insostituibile la funzione delle Ditte Artigiane e piccole imprese delle costruzioni nell'ambito di una trasformazione ed ottimizzazione dei sistemi infrastrutturali e degli assetti del territorio e dei centri urbani. Tanto premesso ritengono essenziale che le procedure di affidamento dei lavori privilegino le imprese realmente produttive che, dotate di capacità e mezzi, garantiscono l'organizzazione, la gestione e la realizzazione diretta dell'opera ed il pieno rispetto delle norme sulla prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. Stazioni appaltanti ed imprese, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenute a far si che si determinino, in ogni caso, il rispetto delle norme contrattuali, delle norme assicurative e previdenziali, di quelle antinfortunistiche e di quelle sulle iscrizioni ed i versamenti all'Edilcassa; ciò per favorire la crescita di una struttura produttiva che progredisca nel campo della tecnologia, della specializzazione e della organizzazione, contribuendo così ad emarginare ogni forma di lavoro spurio e ad eliminare quei subappalti che non hanno giustificazione sul piano tecnologico e specialistico. A tal fine le imprese assuntrici di appalti di grandi opere pubbliche ed infrastrutturali dovranno eseguire direttamente le opere da realizzare ed assumeranno localmente il 90% degli operai ed il 75% degli impiegati.

Art. 6 - Consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese
Laddove in un appalto pubblico, interviene un consorzio di imprese, o associazione temporanea di imprese, queste devono obbligatoriamente documentare di essere in regola, oltre che con i versamenti previdenziali di legge, con l'applicazione dei CCNL e CCRIL e con la effettiva iscrizione alla Cassaedile di riferimento territoriale per tutti i lavoratori dipendenti. Viene fatto formale divieto contrattuale a successivamente subappaltare i lavori già divisi fra le aziende consorziate o raggruppate, fatte salve le lavorazioni specialistiche. Il consorzio o l'impresa mandataria dell'associazione temporanea di imprese risponde in solido rispetto alle singole imprese per ogni ragione o obbligo di legge e contrattuale.

Art. 7 - Subappalto
L'impresa nel caso ricorra, per comprovate necessità e per alcune e determinate fasi lavorative di alta specializzazione ad imprese subappaltatrici, deve darne tempestiva e preventiva comunicazione ai delegati o ai R.S. di cantiere e, in mancanza di dette rappresentanze, alle OO.SS. regionali stipulanti il presente accordo per il tramite delle associazioni Anse ed Assoedili, comunicando altresì il nome e l'indirizzo dell'impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice deve garantire il pieno rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro a qualsiasi livello ed a qualsiasi titolo, ivi compresi i versamenti alle casse edili di riferimento nonché, le norme sulla prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. Le imprese subappaltatrici debbono aver svolto lavori attinenti la specializzazione richiesta, avere alle dipendenze un organico fisso ed un'adeguata organizzazione tecnica. L'impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso proporzionato ai lavori ed alle opere da subappaltare. Le imprese subappaltatrici dovranno provare la continuità e la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, ivi compresa l'Edilcassa Abruzzo e le norme antinfortunistiche.

Art. 8 - Indennità di alta montagna
Con riferimento al CCNL 27/10/95 l'indennità di alta montagna è così stabilita:
a) L. 100 orarie quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1.000 ed i 1.250 m. s.l.m. nei centri abitati ed entro i 5 Km di distanza dai medesimi;
b) L. 150 orarie quando i lavori si svolgono in località situate a quote superiori ai 1.250 m. s.l.m.;
Le indennità di cui ai punti a), b), saranno corrisposte per la intera giornata nel caso in cui gli operai risiedono in cantiere; saranno invece corrisposte in proporzione delle ore di lavoro prestate in ragione di 1/8 (un ottavo) per ogni ora negli altri casi. Ove sussistono divergenze di interpretazione della suddetta norma, le parti concorderanno la pratica attuazione della stessa.

Art. 10 - Indennità attrezzi
Tenuto conto quanto previsto dal CCNL, dal D.L.vo 626/94 e D.L.vo 494/96 e successive disposizioni in materia di Igiene e Sicurezza si concorda che l'indennità attrezzi di lavoro confluisca nel costo dell'indennità sostitutiva di mensa, così come stabilito degli importi dell'articolo 12.

Art. 12 - Mensa
L'impresa, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati in cantiere, provvederà affinché, nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere. Ove risulta necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. Ove non si realizzi la previsione di cui al comma precedente, anche per la mancata richiesta dei dipendenti, è corrisposta una indennità sostitutiva […]

Art. 14 - Comitato paritetico
Con riferimento all'art. 39 del CCNL 27/10/95, viene istituito il Comitato Paritetico Regionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro secondo le modalità nazionalmente definite. Le parti indicano come aliquota contributiva lo 0,10 della retribuzione di cui a punto 3 dell'art. 26 del CCNL del 27/10/95.

Art. 20 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale RLST
I Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) vengono individuati per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale e dovranno essere individuati tra i lavoratori dipendenti delle imprese aderenti all'Anse Assoedili. Gli oneri connessi alla istituzione del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, la sua formazione ed i compiti che la legge gli attribuisce, saranno coperti con la percentuale del 0,58% della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26 del CCNL del 27/10/95.

Dichiarazione a verbale extracontrattuale
Tra il Comitato Direttivo Regionale delle associazioni Anse ed Assoedil della Cna Abruzzo […] e, in ordine alfabetico, la Federazione Provinciale Edili, Affini e Legno - Feneal - Uil Sindacato Provinciale dell’Aquila [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca - Cisl Sindacato Provinciale dell’Aquila […], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini Fillea - Cgil - Sindacato Provinciale dell’Aquila […], costituiti nella Federazione Lavoratori Costruzioni dell’Aquila, dichiarano
Le parti firmatarie concordano nel dare mandato alle segreterie regionali (Anse, Assoedili, Fillea, Filca, Feneal Regionali) di costituire un unico Comitato Tecnico Paritetico (CTP) regionale che esaurirà automaticamente il suo compito non appena confluiranno le risorse a tale titolo definite nei singoli CCPILLe parti firmatarie concordano nel dare mandato alle segreterie regionali (Anse Assoedili, Fillea, Filca, Feneal Regionali) di costituire un unico Comitato Tecnico Paritetico (CTP) regionale che esaurirà automaticamente il suo compito non appena avverrà la riunificazione degli Enti. Al CTP regionale confluiranno le risorse a tale titolo definite nei singoli CCPIL. Le parti concordano di incontrarsi entro il 31 maggio 1999 per definire le percentuali delle aliquote contributive.