Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 10 aprile 2017, n. 18102 - Crollo di una ringhiera di recinzione e infortunio di un passante. Responsabilità dell'ingegnere capo del Genio Civile - in qualità di R.U.P. - per mancata nomina di un CSE


 

 

 

"Deve affermarsi che il C.A., quale soggetto designato come responsabile unico del procedimento e dei lavori d'appalto, aveva assunto una posizione di garanzia che gli imponeva di esercitare controlli comprensivi dell'effettuazione in sicurezza di tutti i lavori oggetto dell'appalto; perciò la mancata allegazione di elementi deponenti per l'asserita estemporaneità e imprevedibilità dei lavori che occasionarono l'infortunio porta a concludere, da un lato, che in realtà tali operazioni rientrassero nella sua sfera di controllo; e, dall'altro, che la pluralità di ditte operanti all'interno del cantiere gli imponeva di nominare un coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 90, comma 4, d.lgs. 81/2008: ciò che avrebbe, con elevata probabilità logica, consentito di accertare tempestivamente e, quindi, d'impedire l'irregolare esecuzione delle operazioni di rimozione del cancello che determinarono il crollo del recinto."


 

Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 16/03/2017

 

 

 

Fatto

 


1. In data 21 giugno 2016, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale nisseno, in data 4 marzo 2014, aveva condannato C.A. alla pena di giustizia e alle statuizioni civili risarcitorie in favore della persona offesa, in relazione al delitto di lesioni colpose gravi in danno di R.L., commesso in Caltanissetta il 20 aprile 2009 con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, commi 1, 2 e 3, cod.pen., in riferimento agli artt. 96, comma 1, lettera B e 159 del D.Lgs. n. 81/2008, e all'art. 3, comma 4 in relazione all'art. 20 del D.Lgs. n. 494/1996 confluito nell'art. 90, comma 4, del citato D.Lgs. n. 81/2008).
Oggetto del processo é un infortunio occorso al R.L., il quale transitava in prossimità di una ringhiera di recinzione dell'Ispettorato Agrario di Caltanissetta, ove in quel momento si stavano svolgendo lavori di ristrutturazione commissionati dal Genio Civile (segnatamente, quel giorno, era in corso la sostituzione del cancello d'entrata); e veniva travolto dal crollo dell'anzidetta ringhiera, riportando le gravi lesioni meglio descritte in rubrica.
1.1. Il C.A., ingegnere capo del Genio Civile, risponde delle lesioni suddette - a titolo di cooperazione colposa con il titolare della ditta appaltatrice dei lavori, G.T., separatamente giudicato - nella sua qualità di responsabile unico del procedimento (R.U.P.) e responsabile dei lavori di appalto, per avere omesso di nominare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non consentendo così l'attivazione di un piano operativo di sicurezza necessario per evitare danni a terzi.
1.2. La Corte di merito ha respinto le doglianze dell'imputato, riferite al fatto che la nomina di un coordinatore per l'esecuzione dei lavori non era necessaria poiché la ditta esecutrice era una soltanto, così come non era necessario il piano di sicurezza del Genio Civile; e che, sempre secondo l'appellante, il nesso causale fra la sua condotta e l'evento era stato interrotto dal sopraggiungere di cause autonome e imprevedibili dello stesso. Osserva la Corte distrettuale che, in realtà, nei lavori subentrò un'altra impresa oltre a quella aggiudicataria, cosicché il C.A., nell'espletamento dei doverosi controlli a lui incombenti, avrebbe dovuto assumere le conseguenti iniziative; né tali controlli potevano essere rimessi al direttore dei lavori. L'inadeguatezza di detti controlli da parte dell'imputato é stata all'origine del sinistro e ciò, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, ha assunto rilevanza, secondo la Corte territoriale, anche ai fini della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del C.A. e l'evento lesivo.
2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorre il C.A., per il tramite del suo difensore di fiducia.
Il ricorso consta di due ordini di motivi.
2.1. Con il primo motivo l'esponente lamenta vizio di motivazione in riferimento al fatto che il C.A. non poteva essere a conoscenza del subentro, nell'espletamento dei lavori oggetto dell'appalto, di un'altra ditta nell'esecuzione di una porzione minimale dei lavori: i dipendenti di quest'ultima ditta subappaltatrice (in esecuzione di lavori illegittimamente affidati alla stessa dalla ditta appaltatrice) decidevano estemporaneamente di eseguire i lavori di sostituzione del cancello, che avevano cagionato il crollo della recinzione. Non poteva al riguardo esigersi dal C.A., nell'indicata qualità, il compito di procedere a un controllo costante e di assicurare una costante presenza sul luogo di lavoro. Inoltre, deduce l'esponente, era stato nominato un direttore dei lavori, cui era stato delegato il compito di vigilare sull'osservanza dei piani di sicurezza; ove tale compito fosse stato correttamente espletato, ciò avrebbe consentito di rilevare e scongiurare l'improvvida iniziativa; invece il direttore dei lavori omise di informare il C.A. - nella sua qualità di responsabile unico del procedimento - di tale estemporaneo subentro. Deduce infine il ricorrente che nella specie la Corte di merito ha omesso di considerare che la condotta dell'appaltatore e degli operai che eseguirono la rimozione del cancello si poneva come fattore eccezionale, anomalo e imprevedibile, tale da interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva oggetto di addebito e l'evento lesivo.
2.2. Con il secondo motivo, l'esponente sollecita l'applicazione alla fattispecie in esame della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
3. All'odierna udienza il difensore della parte civile costituita ha rassegnato conclusioni scritte e depositato nota spese.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso é inammissibile in tutti i motivi in cui esso é articolato.
1.1. Quanto al primo motivo, alla base dell'asserto sostenuto dal ricorrente vi é che, nel cantiere ove si svolgevano i lavori oggetto d'appalto, oltre alla ditta appaltatrice (che si era impegnata a eseguire detti lavori quale unica affidataria) ne operava un'altra, che secondo il ricorrente sarebbe indebitamente subentrata nei lavori di che trattasi ed avrebbe materialmente eseguito la rimozione del cancello che cagionò il crollo della recinzione; ciò sarebbe avvenuto in modo estemporaneo e imprevedibile e senza che il direttore dei lavori ne desse notizia all'odierno imputato.
Su quest'ultimo punto, peraltro, la tesi sostenuta dal ricorrente rimane mera e generica asserzione, senza neppure fornire specifica indicazione degli atti in base ai quali tale circostanza fosse desumibile; e, come tale, é affetta da difetto d'autosufficienza (cfr. il principio affermato da Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723).
A fronte di ciò, resta il fatto che la rimozione del cancello, che formava oggetto dell'appalto, determinò il cedimento della recinzione alla base dell'evento lesivo.
Che al riguardo il C.A., nella sua qualità, fosse titolare di una specifica posizione di garanzia appare evidente sol che si osservi che, in tema di infortuni sul lavoro, sussiste a carico del responsabile unico del procedimento una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento, nella quale ha l'obbligo di sorvegliarne la corretta attuazione, controllando anche l'adeguatezza e la specificità dei piani di sicurezza rispetto alla loro finalità, preordinata all'incolumità dei lavoratori (Sez. 4, n. 41993 del 14/06/2011, Levaggi e altro, Rv. 251925). Nella stessa linea si colloca il principio, richiamato nella sentenza impugnata, in base al quale al committente ed al responsabile dei lavori é attribuita dalla legge una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli non formali ma sostanziali ed incisivi in materia di prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela della salute del lavoratore, sicché ai medesimi spetta pure accertare che i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dell'opera adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia (da ultimo vds. Sez. 4, n. 14012 del 12/02/2015, Zambelli, Rv. 263014). Quanto al direttore dei lavori nominato dal committente - figura che in diversi passaggi del ricorso viene evocata e chiamata in causa come vero soggetto responsabile -, si richiama l'indirizzo giurisprudenziale nel quale si afferma che costui svolge normalmente una attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all’esecuzione del progetto nell'interesse dello stesso committente, con la conseguenza che risponde dell'Infortunio subito dal lavoratore solo se é accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere (Sez. 3, n. 1471 del 14/11/2013 - dep. 2014, Gebbia e altro, Rv. 257922).
Più in generale deve affermarsi che il C.A., quale soggetto designato come responsabile unico del procedimento e dei lavori d'appalto, aveva assunto una posizione di garanzia che gli imponeva di esercitare controlli comprensivi dell'effettuazione in sicurezza di tutti i lavori oggetto dell'appalto; perciò la mancata allegazione di elementi deponenti per l'asserita estemporaneità e imprevedibilità dei lavori che occasionarono l'infortunio porta a concludere, da un lato, che in realtà tali operazioni rientrassero nella sua sfera di controllo; e, dall'altro, che la pluralità di ditte operanti all'interno del cantiere gli imponeva di nominare un coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 90, comma 4, d.lgs. 81/2008: ciò che avrebbe, con elevata probabilità logica, consentito di accertare tempestivamente e, quindi, d'impedire l'irregolare esecuzione delle operazioni di rimozione del cancello che determinarono il crollo del recinto.
2. Poco é a dirsi in ordine alla doglianza relativa alla dedotta interruzione del nesso di causalità, formulata in modo affatto generico e apodittico, a fronte del fatto che la rimozione del cancello formava, come detto, oggetto dell'appalto, e che pertanto non é sostenibile l'eccentricità del rischio concretizzatosi rispetto all'esecuzione di tale lavoro.
3. Quanto all'ultimo motivo di ricorso, é inammissibile la richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso che non ne é consentita la proposizione della questione per la prima volta in sede di legittimità, in base al disposto di cui all'art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che l'art. 131- bis cod.pen. era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (cfr. Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678). Del resto la valutazione operata dalla Corte territoriale dà conto, anche sotto il profilo del merito, di elementi caratterizzanti il fatto e l'offesa in modo da dare ad essi una connotazione di non particolare tenuità (non solo con riguardo alla gravità delle lesioni patite dalla persona offesa, ma altresì con riferimento alla gravità di una condotta colposa relativa a lavori in corso d'esecuzione su una recinzione prospiciente la pubblica via, ossia una zona ove transitavano di consueto molte persone).
4. L'inammissibilità del ricorso esclude che possa assumere rilievo il decorso del tempo ai fini della prescrizione del reato.
5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente va inoltre condannato alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla costituita parte civile R.L., liquidate come da dispositivo.
 

 

P.Q.M.
 

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile R.L., che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.